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Regime Speciale di Piazza San Pietro: Lo Stato Vaticano e la Chiesa Cattolica, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La convenzione tra lo Stato Italiano e la Città del Vaticano, che ha delegato le funzioni di vigilanza e polizia allo Stato Italiano. Lo Stato Vaticano ha una propria costituzione, cittadini, geografia e ordinamento, ma è unico per essere nato da un trattato. Il concordato del 1984 ha stabilito che su determinati argomenti lo Stato Italiano e la Chiesa devono mettersi d’accordo, come l’insegnamento ecclesiastico, l’insegnamento nelle scuole, il matrimonio e altre materie. anche della crisi dal 2008 al 2015/16 e la necessità di evitare che ci siano posti che possano sottrarsi alla gestione regolare di flussi capitali ingenti. Il trattato è stato stabilito per assicurare una situazione di stato e diritto di assoluta indipendenza della Santa Sede.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 27/08/2020

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DIRITTO ECCLESIASTICO
10/02/20
Stato città del vaticano non è territorio italiano. Regime particolare di piazza San Pietro, c’è una
convenzione fra stato italiano e città del vaticano che ha delegato le funzioni di vigilanza e polizia allo stato
italiano. L’autorità della polizia si arresta presto, già non può intervenire oltre il primo scalino. Lì la
competenza esclusiva è della gendarmeria vaticana, guardie svizzere, perché all’inizio del Seicento fu un
drappello di guardie svizzere si immolarono per permettere a pontefice di fuggire, quindi per riconoscenza
la città del vaticano ha mantenuto a favore di questo paese che si è immolato, ha mantenuto la tradizione.
È un vero Stato. Lo studieremo come stato nazionale autonomo a tutti gli effetti. Si tratta di un’enclave. Le
disposizioni devono valere a livello transnazionale, che sono adottate da tutti i pesi di riferimento cattolico-
cristiano. Codice di diritto canonico prescinde dal culto, ma deve risolvere i problemi pratici. La chiesa ha
realizzato nel corso degli anni una chiara scelta per il diritto, esiste nel tempo e nello spazio e ha bisogno di
mezzi, contrariamente alla chiesa invisibile di Lutero. Essendoci c’è mediazione in quanto tale ha bisogno di
mezzi, deve organizzarsi, nella chiesa invisibile essendo il rapporto con dio diretto non c’è bisogno del lato
giuridico e dei suoi mezzi. La chiesa coincide con lo stato città del vaticano, perché con l’unificazione d’Italia
e la perdita del potere temporale del pontefice il regno d’Italia si è trovato a gestire un problema
importante. Con l’unificazione d’Italia tutto viene acquisito dal regno d’Italia, tranne i palazzi pontifici, che
vengono lasciati al pontefice, che non accetterà mai questa concessione da parte del regno d’Italia. Le
famose leggi, sulle guarentigie, non verranno mai accettate per due ragioni 1. Si trattava di una lege
ordinaria e in quanto tale non garantisce la stabilità dei rapporti 2. Concedeva al pontefice il possesso dei
palazzi ma non la proprietà che rimaneva al regno, e per protesta il pontefice non uscirà mai dai palazzi
vaticani dichiarandosi prigioniero del regno. Da qui partono i rapporti delicati, dura fino al 1929, quando
vengono sottoscritti i patti lateranensi. Forte tensione col pontefice da parte delle autorità politiche
protrattisi per circa sessanta anni, fino al ‘29. E uno degli artefeci della stipula dei patti fu proprio il
cardinale Pietro Gasparri di Ussita. GUARDA LA Colonna a destra. La chiesa nel 1917 realizza un codex in
latino, solo nell’83 verrà modificato, si troverà anche tradotto in altre lingue. Si pone così fine alla questione
romana. Nello stato città del vaticano, c’è cittadina, c’è geografia, c’è ordinamento ma è l’unico caso di uno
stato che nasce da un trattato, che ne stabilisce dimensione, obblighi, privilegi, i riconoscimenti da parte
dello stato italiano. normativa antiriciclaggio. Non ci sono grandi differenze ma c’è una specificità, in
quanto non c’è stato rimando all’ordinamento italiano, ma sono disposizioni particolari. Il trattato istituisce
lo stato città del vaticano. Questa nuova dimensione viene accettata alla chiesa, in quanto si parla di un
trattato, così la dimensione dello stato della chiesa viene trasferito in un ambito internazionale. Trattato
strumento diritto internazionale, la dimensione si trasferisce da un piano nazionale a uno internazionale.
Così lo stato italiano non potrà mai modificare autonomamente il contenuto del trattato che deve per forza
essere accettato e concordato con l’altra parte altrimenti si avrebbe avuto violazione de trattato. E poi
viene riconosciuta la proprietà al pontefice dei palazzi, e una serie di prerogative riconosciute da uno
strumento internazionale. Il concordato modificato nell’84, ha qualificato un sistema degli accordi dove su
talune materie lo stato italiano e del vaticano devono mettersi d’accordo, tipo insegnamenti ecclesiastici,
l’insegnamento nelle scuole, il matrimonio, e altre rispetto alle quali stato e chiesa si sono obbligati a
mettersi d’accordo, sulla base di un’attività concordata ma in riferimento ciascuno ai propri interessi.
Obbligo giuridico di concordare derivato dal sistema concordatario, ma soltanto in alcune materie.
(rapporto tra stato e chiesa). Si passa dal cesaropapismo, al sistema teocratico, poi giurisdizionalista,
nell’Ottocento c’era un sistema separatista nonostante l’art. 1 del codice albertino, poi ci sono state le leggi
eversive (?). art. 20 costituzione: è frutto delle paure che derivano dalla legislativa eversiva, che sancisce
l’impossibilità di discriminare enti ecclesiastici da quelli pubblici. L’attuale sistema è concordatario, ma non
è detto che possa essere modificato. La convenzione finanziale è un documento con il quale si pone fine ad
una questione economica, la legge delle guarentigie garantiva al pontefice un’indennità annuale che era
sempre stata rifiutata, fino a quando accetta una somma modica. La dimensione economica nella chiesa è
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Stato città del vaticano non è territorio italiano. Regime particolare di piazza San Pietro, c’è una convenzione fra stato italiano e città del vaticano che ha delegato le funzioni di vigilanza e polizia allo stato italiano. L’autorità della polizia si arresta presto, già non può intervenire oltre il primo scalino. Lì la competenza esclusiva è della gendarmeria vaticana, guardie svizzere, perché all’inizio del Seicento fu un drappello di guardie svizzere si immolarono per permettere a pontefice di fuggire, quindi per riconoscenza la città del vaticano ha mantenuto a favore di questo paese che si è immolato, ha mantenuto la tradizione. È un vero Stato. Lo studieremo come stato nazionale autonomo a tutti gli effetti. Si tratta di un’enclave. Le disposizioni devono valere a livello transnazionale, che sono adottate da tutti i pesi di riferimento cattolico- cristiano. Codice di diritto canonico prescinde dal culto, ma deve risolvere i problemi pratici. La chiesa ha realizzato nel corso degli anni una chiara scelta per il diritto, esiste nel tempo e nello spazio e ha bisogno di mezzi, contrariamente alla chiesa invisibile di Lutero. Essendoci c’è mediazione in quanto tale ha bisogno di mezzi, deve organizzarsi, nella chiesa invisibile essendo il rapporto con dio diretto non c’è bisogno del lato giuridico e dei suoi mezzi. La chiesa coincide con lo stato città del vaticano, perché con l’unificazione d’Italia e la perdita del potere temporale del pontefice il regno d’Italia si è trovato a gestire un problema importante. Con l’unificazione d’Italia tutto viene acquisito dal regno d’Italia, tranne i palazzi pontifici, che vengono lasciati al pontefice, che non accetterà mai questa concessione da parte del regno d’Italia. Le famose leggi, sulle guarentigie, non verranno mai accettate per due ragioni 1. Si trattava di una lege ordinaria e in quanto tale non garantisce la stabilità dei rapporti 2. Concedeva al pontefice il possesso dei palazzi ma non la proprietà che rimaneva al regno, e per protesta il pontefice non uscirà mai dai palazzi vaticani dichiarandosi prigioniero del regno. Da qui partono i rapporti delicati, dura fino al 1929, quando vengono sottoscritti i patti lateranensi. Forte tensione col pontefice da parte delle autorità politiche protrattisi per circa sessanta anni, fino al ‘29. E uno degli artefeci della stipula dei patti fu proprio il cardinale Pietro Gasparri di Ussita. GUARDA LA Colonna a destra. La chiesa nel 1917 realizza un codex in latino, solo nell’83 verrà modificato, si troverà anche tradotto in altre lingue. Si pone così fine alla questione romana. Nello stato città del vaticano, c’è cittadina, c’è geografia, c’è ordinamento ma è l’unico caso di uno stato che nasce da un trattato, che ne stabilisce dimensione, obblighi, privilegi, i riconoscimenti da parte dello stato italiano.  normativa antiriciclaggio. Non ci sono grandi differenze ma c’è una specificità, in quanto non c’è stato rimando all’ordinamento italiano, ma sono disposizioni particolari. Il trattato istituisce lo stato città del vaticano. Questa nuova dimensione viene accettata alla chiesa, in quanto si parla di un trattato, così la dimensione dello stato della chiesa viene trasferito in un ambito internazionale. Trattato strumento diritto internazionale, la dimensione si trasferisce da un piano nazionale a uno internazionale. Così lo stato italiano non potrà mai modificare autonomamente il contenuto del trattato che deve per forza essere accettato e concordato con l’altra parte altrimenti si avrebbe avuto violazione de trattato. E poi viene riconosciuta la proprietà al pontefice dei palazzi, e una serie di prerogative riconosciute da uno strumento internazionale. Il concordato modificato nell’84, ha qualificato un sistema degli accordi dove su talune materie lo stato italiano e del vaticano devono mettersi d’accordo, tipo insegnamenti ecclesiastici, l’insegnamento nelle scuole, il matrimonio, e altre rispetto alle quali stato e chiesa si sono obbligati a mettersi d’accordo, sulla base di un’attività concordata ma in riferimento ciascuno ai propri interessi. Obbligo giuridico di concordare derivato dal sistema concordatario, ma soltanto in alcune materie. (rapporto tra stato e chiesa). Si passa dal cesaropapismo, al sistema teocratico, poi giurisdizionalista, nell’Ottocento c’era un sistema separatista nonostante l’art. 1 del codice albertino, poi ci sono state le leggi eversive (?). art. 20 costituzione: è frutto delle paure che derivano dalla legislativa eversiva, che sancisce l’impossibilità di discriminare enti ecclesiastici da quelli pubblici. L’attuale sistema è concordatario, ma non è detto che possa essere modificato. La convenzione finanziale è un documento con il quale si pone fine ad una questione economica, la legge delle guarentigie garantiva al pontefice un’indennità annuale che era sempre stata rifiutata, fino a quando accetta una somma modica. La dimensione economica nella chiesa è

fondamentale. Oggi tutto questo viene meno. Città del vaticano è un paradiso fiscale se non si fosse dotato della normativa antiriciclaggio, obbligandosi a farlo perché con ka convenzione monetaria l’ue ha concesso al vaticano la possibilità di usare l’euro con la condizione che inserisse la normativa antiriciclaggio. Per non diventare un paradiso fiscale, e di essere inserito nella black list, perché non sarebbe stato corretto in ordine al messaggio sul quale si basa. Il progressivo affermarsi della crisi dal 2008 al 2015/16 ha accentuato che bisogna evitare che ci possano essere posti che possano sottrarsi alla gestione regolare di flussi capitali molto ingenti, in modo tale nascondersi dalla direttiva degli stati. Non si poteva accettare che si potessero costituire zone franche che in assenza di controlli potessero nascondersi contingenti flussi di capitali. La legge è stata introdotta nello stato vaticano direttamente dal pontefice attraverso una legge, che emana la prima disposizione in materia di antiriciclaggio. 11/02/ La costituzione è regola e limite, il legislatore non potrà mai legiferare fondando la propria disposizione su principi contrari alla costituzione. Col trattato la questione viene meno, i rapporti vengono portati su un piano internazionale, quindi più rassicuranti per il pontefice. I rapporti con le altre confessioni religiose sono determinati da atti interni denominati intese, contrariamente a quando sia avvenuto per il cattolicesimo, stipula o ha stipulato atti di diritto interno. Il trattato asce da una serie di premesse, hanno convenuto la convenienza di eliminare ogni forma di dissidio fra loro.  sistemazione che fosse definitiva e allo stesso tempo rispettosa sia delle necessità dell’una parte che dell’altra. Dal 1917 al 1983 cambiamento fondamentale, fortemente significativo per la chiesa, si passa dal latino, nell’atto e nella celebrazione all’italiano, e varie altre lingue. Ha stravolto così la sua impostazione, con connessa necessità di determinare un nuovo codice. Il trattato da stabilita perché non può essere modificato se non c’è accordo tra le parti, assicurando una situazione di stato e diritto di assoluta indipendenza della santa sede.  questa situazione si era creata dall’annessione di Roma al regno d’Italia. La santa sede ha poi una assoluta sovranità indiscutibile nelle decisioni internazionali. Per questo si costituisce con particolari modalità la citta del vaticano, riconoscendo la piena proprietà e l’esclusiva e assoluta potestà e la giurisdizione sovrana. Già molto presto ci sono state delle modifiche, l’art. 1 contiene già una precisazione, in quanto non è più in vigore dal 1984, e questo prevedeva che la religione cristiana apostolica romana doveva essere l’unica dello Stato, palesemente riprendendo i principi dell’art. 1 dello statuto albertino. Ritroviamo la disciplina dei rapporti con le professioni religiose la troviamo al 7 (religione cristiana) e 8 (altre confessioni) artt. della costituzione. Rientrano quindi nei primi dodici articoli fondamentali che non possono essere modificati perché altrimenti si stravolge l’assetto costituzionale. Riconoscendo la sovranità col trattato si riconosce qualcosa di molto più importante, perché è sovrano colui che non ha bisogno di essere legittimato da nulla, manifesta in sé la legittimità di esserci, l’indipendenza ad esempio come la libertà devono essere riconosciute da qualcuno, la sovranità è in sé, l’essenza dell’esistenza è in sé.  si riconosce così una situazione di assoluta parità. Paolo VI, la perdita del potere temporale è stata una benedizione per la chiesa, ha affrancato la chiesa dalla difficoltà di gestione del potere temporale facendo sì che potesse dedicarsi solo a quel fine spirituale in linea con i propri obiettivi teologici. La piazza di san Pietro pur essendo proprietà della città del vaticano, è aperta ai cittadini ed è concessa la sorveglianza della polizia italiana fino al primo scalino della scala. La santa sede è l’autorità, lo stato città del vaticano è il territorio come funziona, quel piccolo stato di cui ci interesseremo. La figura del pontefice è tutelata esattamente come il presidente della Repubblica. Sono soggette alla cittadinanza della santa sede, coloro che hanno una stabile residenza, anche se si allontanano per un periodo lungo di anni purché vi rimanga la proprietà. Ci sono alcuni palazzi che sono considerati parte della città del vaticano seppur non appartengono a quel territorio della città del vaticano, ai quali viene riconosciuta una extraterritorialitàvengono considerati spazi esteri e vi si riconoscono i diritti relativi alla funzione (sono elencati in numero chiuso e tassativo, svolgono una particolare funzione apostolica). Gli artt. 11 16: sono importantissimi. 17/02/

interviene sull’inerzia bilaterale fra stato e chiesa che non hanno ratificato l’esenzione attraverso una legge ordinaria, e quindi l’esenzione non può discendere da una disposizione che sia internazionale ma ordinaria, non è applicabile manca una legge ordinaria così come avvenuta per l’esenzione lici-imu per i siti di culto. Il diritto tributario prevede che ci sia il diritto solo se ci sia la legge, non è in esso applicabile in criterio dell’analogia. Nell’ordinamento tributario non è ammesso il principio dell’analogia non può essere ammesso, l’esenzione o è presente in una specifica norma oppure non si può interpretare. Semplicemente non esiste.  La pronuncia ci appare così più comprensibile. Gli enti della chiesa nello svolgimento della disciplina tributaria, bisogna riconoscergli una specialità per sua natura, o considerarlo come un qualsiasi enti di diritto comune? Non è previsto regime speciale se questi svolgono attività commerciale-economica. Noi lo dobbiamo sapere nell’interesse dell’ente religioso. Sarebbe indispensabile non un nuovo trattato che diventa difficile. Ma si dovrebbe ricorrere alla risoluzione delle questioni, perché alla fine i responsabili non sono mai le autorità gerarchiche vaticane o altro. Ognuno è destinatario di una serie di preoccupazione. Il diritto ecclesiastico ha in sé una combinazione di leggi dello stato e che fanno riferimento ad un trattato internazionale. 02/03/ Conoscendo le fonti contenute nella ratifica dell’accordo del 1984: art. 7, 1 comma, punto 3, stabilisce che le attività (didattiche, ricreative…) diverse da quelle di culto o di religione degli enti ecclesiastici, sono soggette alla disciplina ordinaria, non alla disciplina speciale. Queste disposizioni contengono la risposta alla domanda se gli enti ecclesiastici possano fare attività diverse da quelle di culto? Si. È un ente non commerciale. in realtà oggi si colloca negli enti di terzo settore. Può svolgerlo perché lo prevede la normativa, lo può fare ma nei limiti della diposizione delle attività non commerciali. L’ente non commerciale non può produrre attività commerciali per sempre, altrimenti verrebbe meno la denominazione ‘’non commerciale’’, se si verifica uno svolgimento prevalente o esclusivo di attività commerciali, altrimenti sarebbe sottoposto alla disciplina ordinaria di tasse sul reddito. È opportuno che sviluppi sempre in modo costante e importante le attività commerciali, per un ente non commerciale per affrancarsi dai finanziamenti di un ente pubblico. Perché se non potesse produrre attività commerciali sarebbe del tutto dipendente dalle erogazioni dei privati, o dai finanziamenti pubblici. Se fin tanto che lo riescono a finanziare questo ente sopravvive, ma in un momento di crisi, col venir meno dei finanziamenti pubblici l’ente soffrirebbe fino a sparire. La presenza di attività commerciali deve essere necessaria alla sopravvivenza stessa dell’ente, deve essere fatto in modo strumentale all’attività che svolge istituzionalmente (es. si occupa dei senzatetto). Manca nell’ordinamento una disposizione normativa che chiarisca l’equilibrio fra attività commerciale e non, in mancanza così si da importanza alla finalità. Si valorizza come si utilizzino i proventi derivati dall’attività commerciale, se usati in maniera strumentale a svolgere l’attività istituzionale. Anche l’ente di terzo settore si misura con la materia tributaria. L’ente ecclesiastico è un ente che deriva dall’ordinamento canonico, che se decide di uscire dalla vetrina del diritto canonico deve assoggettarsi a delle disposizioni diverse. Per questo l’ordinamento giuridico italiano prevede delle norme particolari. Deve richiedere il riconoscimento civile. Cioè deve essere sottoposto ad una procedura di verifica che inizia presso la prefettura competente, che verifica: la sede in Italia, l’autorizzazione della sede ecclesiastica. Poi il ministero degli interni riconosce l’ente. Che succede se l’ente riconosciuto e avendo acquisito la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, dovesse svolgere attività in modo differente da quello originario? Art. 19 legge 222/1985: ogni mutamento nel fine, nella destinazione dei beni, nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico in caso di mutamento che faccia perdere uno dei requisiti può essere revocato il riconoscimento civile dello stesso. Se perde la qualifica di ente non commerciale di conseguenza perde il sistema di agevolazioni ed esenzioni tributarie che l’ordinamento aveva riconosciuto a questo ente per la sua specificità. Diventa un soggetto ordinario dal

punto di vista della tassazione (vengono recuperati i 100.000 euro in più verranno applicate le sanzioni). Questo rapporto abbastanza lineare con il sistema tributario, ciò produce una responsabilità individuale. 03/03/ La costituzione entra in vigore quasi 20 anni dopo i patti lateranensi. Richiamo della costituzione ai patti, art. 7 comma 2: il rapporto fra stato e chiesa sono regolati dai patti lateranensi Richiamo ai patti. Significa che i patti ottengono tutela costituzionale o no? Intanto ci sono state obbiezioni basate sul fatto che non si ritiene corretto questo richiamo da parte del primo documento di uno Stato, non può ammettere nulla di più alto ad essa. La circostanza che si richiama ai patti sembra che la Costituzione abbia subito e accettato i patti, nati in un contesto storico e giuridico del tutto diverso. Sarebbe stato meglio, per questa corrente di cui è stato esponente Attilio Moroni rettore dell’università, collocare il diritto ecclesiastico nell’ambito del diritto internazionale piuttosto che richiamandoli nella Costituzione, perché così sembra che ottenga tutela costituzionale. Ciò che risulta costituzionalizzato non sono i patti in sé ma il principio che ispirano: IL PRINCIPIO CONCORDATARIO. In determinate materie lo Stato e la Chiesa devono concordare qualsiasi modifica che una delle due parti vuole effettuare. La nostra costituzione non ha preambolo con un riferimento a dio o religione e non ha un riferimento esplicito alla laicità, lo si è arrivato e definire laico attraverso le dichiarazioni della Corte Costituzionale: LAICO neutrale rispetto al fenomeno religioso in toto, riconoscendovi importanza e storicità, la neutralità non comporta l’indifferenza, lo Stato può sostenere le religioni da un punto di vista sociale ed economico. Neutralità verso tutte le religioni, non ad una in particolare o verso una in maniera più evidente. Lo stato pubblico rimane estraneo alle religioni, libero dalle religioni. Distanza non significa indifferenza. Deve sostenere le religioni tutte allo stesso modo, attraverso finanziamenti senza fare discriminazioni. Enti ecclesiastici sono enti privati, altrimenti si correrebbe il rischio che lo stato decida quale sopprimere, modificarlo come concerne ai suoi poteri. C’è stata la legislazione eversiva che voleva evitare la ‘‘mano morta’’. (letizia non ridere) REGISTRAZIONI: Concordatario perché le parti hanno stabilito di comune accordo di regolamentare i contenuti e le forme insieme. Nel periodo antecedente al 1929 la situazione era abbastanza complessa il pontefice si considerava prigioniero del regno d’Italia, quindi era urgente risolvere la questione Romana, per l’Italia e per il mondo intero. Questa situazione non poteva continuare a rimanere senza una soluzione. Subito dopo l’unificazione il regno d’Italia ha provato a trovare soluzione con l’emanazione della legge sulle guarentigie, che non fu mai accetta per le ragioni già viste. Anzi il Pontefice si dichiara prigioniero del Regno, che porta ad una tensione fio al 1929 dove si risolve la questione con la sottoscrizione dei Patti Lateranensi, che sono formati da un concordato, una convezione finanziaria e un trattato. Il sistema di rapporti è spostato in un contesto internazionale, da una interna. In più l’Italia trasferisce la proprietà dei palazzi vaticani. Accadde per la prima volta che uno Stato nasca non dalla naturale o fisiologica presenza di elementi per la costituzione, ma nasce da un trattato, che è parte dell’impianto dei patti. La convenzione finanziaria ha un valore esclusivamente economico tende a risolvere la questione economica, poiché dapprima con la legge sulle guarentigie il regno d’Italia si impegnava a versare una quota annua come indennizzo per l’acquisizione dei territori dello stato pontificio, questo non fu mai accettato. Con la sottoscrizione della convenzione finanziaria vengono meno tutte le problematicità, Il concordato invece contiene una serie di chiarificazione su una serie di materie: la più importante la proprietà ed enti ecclesiastici. Il concordato fa riferimento a una regolamentazione ordinaria di alcune materie, invece il trattato è quello che porta alla costituzione dello stato città del vaticano, pilastro fondamentale. Il trattato e la convenzione di sé non pongono grandi problemi, il concordato è l’unico variabile, tanto è che nell’84 viene modificato, per questioni e situazioni particolari che riversarono sia sullo stato italiano che sullo stato città del vaticano. In Italia nel ‘48 entra in vigore la Costituzione; per la chiesa trova conclusione il Concilio Vaticano II negli anni

riconoscimento alla chiesa di stabilire autonomamente la divisione di diocesi parrocchie ecc. il secondo comma, disposizione importante: per cui la nomina dei titolari degli uffici sono affidati all’autorità ecclesiastica. Nel concordato del ’29 non era così scontato perché la nomina del vescovo era sottoposto ad una sorta di parere favorevole dello stato. Art. 5 fa riferimento agli edifici aperti al culto che non possono essere perquisiti, espropriati… da parte dello stato se non per gravi ragioni e previo accordo con l’autorità religiosa. Allo stesso modo l’autorità pubblica non vi può fare accesso con la forza salvo i casi di necessità, senza previo avviso e accordo. No impossibilità assoluta, ci sono dei casi che lo permettono. Art. 7 richiama un principio enunciato nell’art. 20 della costituzione: il carattere ecclesiastico il fine di culto, non possono essere causa di speciali esoneri o aggravami, non ci può essere una discriminazione finanziaria. Sembra riafferma ciò che per il giurista è scontato, non c’è bisogno di ripetere il principio di uguaglianza. Si ripete per scongiurare le antiche paure. Non vuol dire che lo stato laddove decidesse di aumentare ad esempio le tasse per tutte, questo non valga per la chiesa, anzi. Comma 4 ci porta alla problematica delle attività diverse da quelle di culto svolte dagli enti ecclesiastici: si ribadisce il principio a volte non troppo conosciuto dagli operatori del diritto, in quanto le attività diverse, non di religione o culto, riferimento ad attività commerciali sono soggette alle leggi dello stato che riguardano tale attività e al regime tributario previste per le stesse, non c’è un regime di specialità per gli enti ecclesiastici, altrimenti ci sarebbe discriminazione al contrario. Art. 9 stabilisce che la repubblica garantisce alla chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado. Altra disposizione importante: dove la repubblica continua ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica all’interno delle scuole pubbliche, non a livello universitario. Disposizione che lo prevede espressamente. Dal momento che i valori del cattolicesimo fanno parte della storia del paese. Nel caso volesse cambiare lo stato non potrebbe modificarlo autonomamente. Vincolo forte, se vuole e essere modificato deve essere fatta una modifica. E a ciascuno dei genitori è data la possibilità di scegliere se avvalersi o meno questo tipo di insegnamento. Art. 12 accordo ’84: fa riferimento ai beni culturali di interesse religioso. Contesto dove non c’è solo un riferimento a duna parte, ma c’è un riferimento a tutto il nostro territorio, in quanto storicamente la chiesa ha rappresentato il soggetto principale richiedente e commissionante. Sul piano sistematico questi beni sono espressioni di valori comuni identitari, tuttavia questa importanza si trasfonde in un quadro normativo in cui il legislatore che è afflitto da ipertrofia normativa” cioè costantemente fa modifiche, cambiamenti di idea, che portano ad asimmetrie e modificazioni. Dal ’39 con la per oltre sessanta anni c’è stato un immobilismo (contrario all’ipertrofia normativa). In questi anni ci sono state normative in ambito generale, testo unico in materia di beni ambientali del ’99 poi il codice dei beni culturali del paesaggio del 2004, e l’entrata in vigore di disposizioni correttive e modificative del codice richiamato, poi anche il nuovo riparto di competenza con la riforma del 2001 al titolo 5; che delinea scenario non rassicurante. Art. 117 della costituzione attribuisce allo stato la tutela, e la valorizzazione è affidata all’ambito regionale. Non sono mancati contrasti interpretativi. Art. 12 stabilisce che nel rispettivo ordine santa sede e stato collaborano per la tutela del patrimonio storico e artistico per armonizzare l’applicazione delle normative italiane alle esigenze religiose. Dunque, trova applicazione la legge italiana. Tuttavia, si deve trovare un raccordo con le esigenze di carattere religioso. Gli organi competenti delle due parti devono concordare le opportune disposizioni per la salvaguardia, la tutela e la... dei beni. L’art. 12riguarda in particolare i beni culturali di interesse religioso appartenenti alla chiesa cattolica, on si esclude anche alle altre religioni di formalizzare accordi in questo senso (come hanno fatto coloro della chiesa valdese e tante altre, comunità ebraiche, chiesa evangelica luterana in Italia...) la parte più rilevante però riguarda la chiesa cattolica. I beni culturali sono importanti perché sono messi al servizio dello scopo religioso. Rappresentano dei valori identitari collegati con le essenze ecclesiali, l’arte è strumentale per le finalità della chiesa. È comunicazione immediata, e più diretta anche perché storicamente la bassa l’alfabetizzazione e l’incapacità di approcciarsi al testo rischiava di allontanare i seguaci che invece con l’arte in tutte le sue forme riusciva a raggiungerli ed esprimere loro un significato, una storia, un credo. Non a casa si affermava che lo sesso storico della teologia farebbe opera

incompiuta se non si fermasse a dedicare tutto il tempo necessario alle rappresentazioni artistiche. Rapporto intimo umana e altrettanto divina. (sull’audio esempi di opere) l’artista trasferisce in forme significative ciò che è ineffabile. Traduce il mistero in forme artistiche in modo da renderlo visibile. Lettera di Paolo VI agli artisti. Sul piano della tutela dei beni culturali di interessi religioso dall’art. 12 è nata l’esigenza di sottoscrive intese: la prima sottoscritta, dall’art. 12 dall’accordo dell’84 si fa riferimento alla santa sede e alla repubblica italiana, nelle intese i riferimenti si trasfondono, e si fa riferimento al ministro competente e alla conferenza episcopale italiana, in realtà non c’è un cambio di soggetti, i nuovi soggetti sono collegati ai primordiali. La collaborazione è poi articolata a livello regionale, dove si sottoscrivono altrettante intese, fra il presidente della regione per la parte civile e il presidente della conferenza episcopale per la parte ecclesiastica. È fondamentale questa intesa, poiché fa riferimento al momento materiale della tutela e della valorizzazione di questi beni ecclesiastici. Poi ci possono essere delle problematicità di economia e risorse che dovrebbe essere stanziate dallo stato, la cui mancanza ha causato una sorta di svalutazione del patrimonio artistico. Disposizioni sul matrimonio: art. 8rima del ’29 cerano due matrimoni uno in chiesa uno in comune, quello concordatario odierno unifica questi due. L’art. 8 sono riconosciuti gli effetti giuridici del matrimonio civile a quello contratto secondo le norme del diritto canonico, purché l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile. Subito dopo la celebrazione il parroco legge il codice, così facendo rende consapevoli i due agenti delle conseguenze. Questo atto si perfeziona attraverso la trascrizione nei registri dello stato civile, la t. va fatta per iscritto dal parroco dove il matrimonio è stato celebrato e ne deve fare una doppia copia, non oltre i 5 giorni deve spedire la richiesta che se accolta dal pubblico ufficiale nel caso sussistano tutti i requisiti effettua la trascrizione nelle 24h successive, dandone poi notizia al parroco. Il matrimonio ha effetti dal momento della celebrazione anche se il pubblico ufficiale ha tardato nella trascrizione. Nell’art. 8 La santa sede prende atto che la trascrizione non può avere luogo se gli sposi non rispondano ai requisiti richiesti riguardo l’età o se fra loro sussiste una causa impedente inderogabile tra quelle previste dalla legge. Si crea una simmetria tra la lege civile e le disposizioni del codex iuris canonici dell’83; la trascrizione può essere fatta posteriormente, la richiesta può essere fatta da uno dei coniugi o entrambi, ci deve essere comunque il consenso e la consapevolezza da pare dell’altro, ma in questo caso è necessario che abbiano mantenuto lo stato libero dal momento della celebrazione e che la trascrizione non arrechi pregiudizio ai diritti eventualmente acquisiti dai terzi. Nullità di matrimonio enunciata dai tribunali ecclesiastici che sono stranieri non appartengono al sistema giudiziario nazionale, e le loro sentenze sono come emesse da stato estero e per essere dichiarate efficaci nella repubblica italiana possono diventare efficaci solo con la pronuncia della corte di appello competente che accerta che il giudice ecclesiastico fosse competente e che durante il procedimento sia stato garantito alle parti di agire o di desister e in giudizio in modo non difforme ai principi dello stato italiano (tutta l’istruttoria deve essere stata eseguita conformemente a come prevista dallo stato italiano). Quindi non hanno efficacia diretta come per altri casi. Quando ricorrono queste condizioni il giudice può procedere alla delibazione 8rende efficace la sentenza) e può anche stabilire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi. Lettera apostolica di papa francesconi in forma di motu propriu sula riforma del processo canonico sulle cause di dichiarazione di nullità semplificazione delle forme contenute e destrutturazione di quelle previste dapprima davanti ai tribunali ecclesiastici. Elemento innovativo: è intervenuto nella sentenza della Cassazione a S.U. 17/7/2014 n16379 che si era pronunciata in merito alla questione del considerare efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di questo e il lungo decorso di tempo dalla causa invalidante. I giudici affermano che sia impossibile procedere a delibazione per tutti i matrimoni la cui unione si sia protratta per almeno tre anni, grande cambiamento. Quella procedura di delibazione che sembrava essere quasi obbligatoria viene ora ad essere sostanzialmente modificata. Poiché i giudici affermano che quella convivenza coniugale

culti (spetta al governo la competenza per le trattative in vista di un’intesa) le confessioni interessate si rivolgono il presidente del consiglio dei ministri che affida l’incarico delle trattative con le rappresentanze al sottosegretario del consiglio dei ministri. Le trattative sono portate avanti solo con le confessioni che abbiano ottenuto la personalità giuridica. Che si avvale di una commissione interministeriale per le intese, così poi esprime un parere preliminare sulla bozza di intesa. Dopo le trattative concluse, le intese siglate dal sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa sono sottoposta all’esame del consiglio dei ministri per l’autorizzazione alla firma da parte presidente del consiglio e dopo le intese sono portate al parlamento per la loro approvazione con legge. Le intese contengono disposizioni che regolano i rapporti per tutte le situazioni di dettaglio che devono essere regolamentate nell’intesa, e sono queste che sono valutate nelle trattative dal consiglio dei ministri. Se non c’è riferimento al trascendente non si considera natura religiosa ma solo associativa. L’intesa è importante anche dal punto di vista economico, perché le motivazioni sono economiche: l’8x1000 del proprio reddito ad una delle confessioni, solo a quelle che hanno stipulato l’intesa. Gli aderenti altrimenti non possono destinare l’8x1000. Come si fa? Si appone la propria firma sulla dichiarazione dei redditi in corrispondenza dell’istituzione prescelta. La ripartizione avviene in corrispondenza delle scelte espresse dia contribuenti altrimenti è fatta proporzionalmente alle scelte espresse secondo gli accordi sottoscritti alla confessione religiose. Anche se un soggetto decide di non riconoscere quella somma del proprio reddito a nessuna confessione tuttavia, quella somma derivante dell’8x1000 viene comunque destinata alle religioni in proporzione delle scelte fatte da tutti gli altri. Così ottengono comunque delle risorse. I meccanismi della ripartizione sono contenuti per la Santa Sede negli artt. 47-48-49 della legge 20 maggio del 1985. Ci sono poi altre confessioni, l’assemblea di dio in Italia, le comunità ebraiche… Comunità islamiche per le quali ci sono problemi per la stipula delle intese perché siccome l’islam non è un monolita ma è diviso in diversi correnti al loro interno ci sono differenti rappresentanze e l’impossibilità di dialogare per una rappresentanza unitaria fa sì che ci sia l’impossibilità a formare le intese. Art. 19 libertà religiosa art. 20 divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici. Art. 19 principio della libertà religiosa è la prima di tutte le altre, misura il grado di civiltà di uno stato. Tuti possono professare liberamente la loro fede. Non vale per tutte le norme, ad esempio L’art. 18 stabilisce che i cittadini possono associarsi liberamente, NON TUTTI, solo i cittadini, non gli stranieri, non gli apolidi e nemmeno i rifugiati. Invece qui la possibilità di culto è estesa a tutti senza diversità. Il costituente entra nel dettaglio: vuole dare regole precise e limiti e principi altrettanto precisi al legislatore ordinario. Il costituente stabilisce che tutti, TUTTI, possono professare la loro fede in qualsiasi forma, in forma associata o individuale e possono farne propaganda ed esercitare il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. C’è anche libertà religiosa negativa, contraria, è ammesso lo scetticismo, è ammesso l’ateismo, senza che ne derivi alcuna discriminazione, il precetto religioso non può fondare il precetto giuridico. Esempio: sentenza 117 del 1979 Corte Costituzionale ha modificato la formula di promessa nei processi dei testimoni nella forma in cui imponeva di assumere la responsabilità delle dichiarazioni avanti a dio. Sottesa alla libertà di religione la possibilità di fare propaganda in luoghi pubblici o privati, ossia il proselitismo, di origine cattolica cristiana a sua volta. È un diritto di libertà talmente ampio che ci si potrebbe chiedere se ci sia o meno un limite al raggio applicativo di questo diritto: sì, un limite c’è “purché non sia contrario al buon costume”. L’unico limite formalmente espresso. Nella previsione originaria era stato inserito anche il limite dell’ordine pubblico. Poi si fece notare come un principio così ampio e importante trovasse limite all’ordine pubblico col pericolo che l’autorità futura potesse ad esempio vietare una manifestazione per motivi di ordine pubblico. Che diventavano la leva per restringere la libertà, per questi motivi sono stati eliminati dalla disciplina come limiti.

Questo limite è un concetto molto ampio, che attiene ai riti che offendono il pudore o la libertà sessuale o il sentimento morale. Anche questo limite in realtà è poi divenuto evanescente, dagli anni 40-50 ad oggi le considerazioni di pudore e libertà sessuale sono del tutto cambiati. Questo diritto così importante però oggi è sospeso insieme ad altri diritti fondamentali che tutti ci ritroviamo a non avere più, in questo momento particolare però tanti sono i diritti fondamentali che ora non abbiamo più in quanto sospesi. Ma anche il diritto di libertà religiosa rientra tra questi. Perché ci troviamo in uno stato di eccezione. L’attuale decisione sullo stato di eccezione ha avuto la legittimazione di una sospensione diverse libertà, decretazione anomala, che ha travolto il principio concordatario e l’esercizio della libertà religiosa nell’art. 19 (le chiese sono chiuse). Ha travolto anche l’art. 7 perché è stato il governo a prevedere provvedimenti che hanno interessato l’ordine della chiesa che ha portato alla chiusura degli esercizi di culto, questo è legittimo dal momento che sussiste pericolo grave e imminente e quindi è comprensibile questa situazione. La conferenza episcopale vaticana ha dichiarato di condividere la situazione di sofferenza e disagio e assumere le misure contenitive dl contagio del virus, cosi stabilendo cdi sospendere le celebrazioni e tutte le messe. Ha quindi aderito a tal iniziativa. Tuttavia, lo stato italiano poteva concordare questa situazione così come l’accordo dell’84 si prevede. Sono comunque legittimi ma magari essere assunti bilateralmente. Art. 20: disposizione priva di fascino, contiene un principio di non discriminazione già previsto, quindi perché ripeterlo? È evidente e scontato che non si possano preveder limitazioni legislative, perché questo riflette le antiche paure derivanti alla legislazione eversiva di metà Ottocento. Vuole ribadire che non si ripresenti una situazione analoga a quella della legislazione che aveva considerato gli enti ecclesiastici come pubblici e questo legittimava lo stato a incamerare i beni di quegli enti, di sopprimere le corporazioni e decidere quali enti potessero esse soppressi e quali tenere in vita. La scelta del regno di Italia fu di mantenere solo glie enti di utilità sociale, carità beneficenza ed assistenza sì, mentre quelli tipo monasteri luoghi di clausura furono ritenuti inutili e quindi chiusi e soppressi. Quindi lo stato aveva grandi poteri e incideva sull’esistenza stessa degli enti. Da qui si giustificano le preoccupazioni della chiesa. Nella norma si fa riferimento a speciali gravami fiscali che significa che lo stato deve riconoscere uno stato che sia analogo per tuti gli enti sia civili che ecclesiastici, può prevedere quindi speciali gravami fiscali purché siano previsti per tuti gli enti.