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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2021/2022

In vendita dal 24/02/2022

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anon1234-56 🇮🇹

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Scarica Appunti diritto ecclesiastico e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! DIRITTO ECCLESIASTICO Diritto canonico e diritto ecclesiastico Analogie e differenze Il diritto ecclesiastico è una branca del diritto pubblico dello Stato che si occupa di disciplinare il fattore religioso (diritto di libertà religiosa; relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose (non solo quella cattolica) ), cioè come la religione incide nelle relazioni giuridiche. Il diritto canonico è invece il diritto per eccellenza della Chiesa cattolica, creato dalla stessa Chiesa con le proprie fonti del diritto. Il termine “canonico” viene dal greco kanon e significa canna, regolo, livella quindi in senso traslato misura, norma. Si può dire che è qualcosa che ci serve per misurare qualcos’altro: ci permette di misurare i nostri comportamenti rispetto al diritto. In senso stretto sono “canoni” le norme emanate dai concili della Chiesa, cioè delle assemblee dei vescovi. Diritto ecclesiastico Diritto canonico Non è un diritto confessionale, ma un diritto dello stato È un diritto confessionale, cioè di una comunità religiosa Considera la posizione di diversi ordinamenti civili nei confronti della dimensione religiosa Studia i principali elementi che formano la struttura del diritto della Chiesa cattolica come ordinamento giuridico. Attenzione: l’espressione “diritto ecclesiastico” potrebbe anche semplicemente significare “il diritto della Chiesa”. In questo caso occorre distinguere da quale fonte è prodotto: dalla Chiesa per sé stessa o dallo Stato per regolare materie che toccano la vita della Chiesa e dei suoi fedeli. Perché ha questo nome se è il diritto dello stato? Il diritto ecclesiastico di cui ci occupiamo disciplina le relazioni tra Stato e confessioni religiose, quindi in un contesto di multireligiosità: non si occupa solo di quello che riguarda la religione cattolica, ma anche le altre religioni. Perché la Chiesa si chiama così? La parola chiesa deriva dal latino ecclesia (assemblea), che a sua volta deriva dal verbo kaleo (chiamo). La Chiesa è la società di coloro che sono chiamati da Cristo. Si diventa seguaci di Cristo con il battesimo, che dipende da una scelta di qualcuno. Mentre l’appartenenza religiosa riguarda comunque una scelta, l’appartenenza ad una società politica non è una scelta e infatti non ci si può esimere. Maestri italiani del diritto ecclesiastico e canonico Tra i padri del diritto ecclesiastico italiano c’è un giurista siciliano, Francesco Scaduto, il quale tenne una prolusione a Palermo nel 1885 dal titolo “il concetto moderno del diritto ecclesiastico”. Prolusione: prima lezione introduttiva di un corso svolta da un professore quando veniva chiamato ad insegnare in un’università. Oltre agli studenti partecipava anche il collegio dei professori. Fino a quel momento il diritto ecclesiastico era il diritto della Chiesa. Scaduto propose di porre l’attenzione sul diritto dello Stato, dando vita ad una concezione moderna del diritto ecclesiastico, che si caratterizzava per la necessità di rapportarsi con le confessioni religiose. Scaduto scrisse “Diritto ecclesiastico vigente in Italia” nel 1890, manuale composto da 2 volumi. Un altro grande studioso del diritto ecclesiastico è Francesco Ruffini (1863): scrisse “la libertà religiosa: storia dell’idea (1901)” e “la libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo (1924)”. Si concentrò maggiormente sul concetto di libertà religiosa, ponendo l’attenzione su due principi, uguaglianza e libertà. Un altro grande ecclesiasticista italiano è Arturo Carlo Jemolo (1891-1981), che scrisse “Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni (1948)”. Un altro è Francesco Finocchiaro (1929-2005), il primo a studiare, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, l’uguaglianza giuridica, il fattore religioso ma anche la rivendicazione di libertà che comporta il diritto alla disuguaglianza (es. donna che indossa il velo; poligamia; testimoni di Geova che rifiutano le trasfusioni). Norme della Costituzione che richiamano il fenomeno religioso Gli articoli fondamentali del diritto ecclesiastico italiano li troviamo all’interno della Costituzione. Art.2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Tra i diritti inviolabili dell’uomo rientra il diritto di libertà religiosa. Inoltre le confessioni religiose rientrano tra le formazioni sociali ove si sviluppa la personalità umana. Art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” La religione non può essere causa di disuguaglianza di fronte alla legge. Art.7: “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Persecuzione significava distruggere i luoghi di culto (nascono le catacombe), distruzione delle sacre scritture, distruzione degli oggetti di culto, uccisione,ecc.. I cristiani vivevano nella segretezza e si riconoscevano tramite un segno di riconoscimento, il pesce, perché la parola pesce in greco, se scritta in maiuscolo contiene le iniziali di “gesù cristo, figlio di Dio, salvatore”. (ichtis) Le persecuzioni cessano dopo l’abdicazione di Diocleziano e Massimiano (i due augusti in Oriente e Occidente). La situazione cambia con l’imperatore Costantino, che fa sì che il destino dell’impero romano si leghi alla religione cristiana. Cesaropapismo Costantino fu infatti autore dell’editto di Milano (313) o editto della tolleranza. Questo editto fu preceduto 2 anni prima dall’editto di Galerio (311) in Oriente. È una storia incerta perché questo editto ci è pervenuto tramite fonti indirette, uno scritto di Lattanzio. La sincerità viene messa in dubbio, ma è un fatto storico che Costantino è figlio di una donna, Elena, venerata come santa perché si era impegnata nelle ricerche della croce di Gesù, trovando i detriti della Vera Croce. Inoltre si narra che durante una battaglia Costantino vide in cielo il simbolo della Croce con la scritta In hoc signo vinces. L’editto di Milano riconosce la libertà di culto per tutti (non solo per i cristiani): abbiamo deciso di dare ai cristiani e a tutti gli altri libera scelta di seguire il culto che volessero. La politica di Costantino è favorevole alla Chiesa. Infatti  restituisce i beni confiscati ai cristiani  riconosce la giurisdizione civile dei vescovi, cioè riconosce loro la possibilità di avere un tribunale che giudichi sulle cause civili (episcopalis audientia)  Riconosce alle chiesa la facoltà di essere destinatarie di disposizioni di ultima volontà (es. legati e donazioni). Questo è molto importante perché consente alla Chiesa di disporre di uno strumento giuridico per accumulare patrimonio. Il problema giuridico è quello dell’intestazione dei beni. Oggi il problema si risolve perché sappiamo che sono enti dotati di personalità giuridica ma al tempo dei romani non si sapeva. Inizialmente le donazioni erano fatte nella persona del vescovo, solo che il destinatario non doveva essere il vescovo come persona fisica ma come capo della Comunità. I cristiani donavano per salvare la propria anima, per partecipare a tutte le attività assistenziali che la Chiesa svolgeva (es. cura dei malati, assistenza ai più bisognosi). Si parla infatti di patrimonium pauperis (dei poveri).  Adotta provvedimenti per incoraggiare la diffusione del cristianesimo, convocando i primi Concili Ecumenici, incoraggiando la costruzione di templi. Tutto questo lo sappiamo da fonti storiche, il Codex (che fa parte del corpus iuris di Giustiniano). L’iconografia raffigura spesso Sant’Elena e San Costantino insieme ai due lati della Croce in memoria del fatto che San Costantino concesse la libertà di culto ai cristiani e Sant'Elena ritrovò la Vera Croce, cioè la croce dove fu crocifisso il Signore. Cesaropapismo Nel 313 d.C. Costantino (con l’Editto di Milano) e Licino (con l’Editto di Nicomedia) riconobbero il cristianesimo come religione ufficiale dell’Impero Romano. Gli imperatori romani si convertirono al cristianesimo e diventarono i capi supremi della Chiesa. Tale sistema dei rapporti fra Stato e religione è stato definito cesaro-papismo, ad indicare che un’unica autorità suprema era contemporaneamente temporale e spirituale. Costantino vuole proteggere la Chiesa cattolica, diventando una sorte di governante della Chiesa. Eusebio di Cesarea, storico suo contemporaneo, ha detto che Costantino si è auto- attribuito il titolo di “episcopus externus” cioè vescovo esterno, sorvegliante della chiesa per ciò che attiene alla vita temporanea della Chiesa (es. i beni della Chiesa, protezione del patrimonio dogmatico). Come la chiesa definisce la verità della fede? Poiché queste verità erano messe in discussione, la Chiesa convoca a partire dal 325 dei concili universali, assemblea di vescovi, le cui deliberazioni sono vincolanti per tutta la Chiesa. Il primo di questi fu il Concilio di Nicea (325), dove vennero considerati eretici gli ariani, seguaci di un sacerdote di nome Ario che sosteneva che Cristo fosse stato creato dopo il Padre, mentre in realtà la fede cristiana è coeterna: non c’è una persona che viene prima. “Generato e creato dalla stessa sostanza del padre” come dice la professione di fede. Dottrina eretica, perché l’eresia è la professione di una fede erronea. Le verità cattoliche sono sancite in un testo, la Professione di fede cattolica (credo in un solo Dio..). Chi non professa questa fede viene additato come eretico. Costantino offre il braccio politico a tutela della Chiesa e delle verità della Chiesa: comincia una sorta di collaborazione tra potere civile e potere ecclesiastico. Saldatura tra la vecchia idea che il monoteismo fa parte della sfera del diritto pubblico e il patrimonio della Chiesa deve essere preservato. Ci fu poi una breve parentesi di ritorno al paganesimo con l’imperatore Giuliano l’Apostata (361-363), colui che ha abbandonato la fede. Persecuzioni fino al 301 Tolleranza di Costantino (313) Editto di tessalonica (380) Con l’editto di Tessalonica (oggi Salonicco) di Teodosio I (380) il cristianesimo diventa religione dello stato romano: tutti i sudditi devono professare la religione cristiana. Questo che conseguenze comporta? Coloro che non aderiscono al cristianesimo devono subire la repressione. Repressione di eretici, scismatici, pagani ed ebrei con atteggiamenti differenziati. Costantino come imperatore romano conserva al tempo stesso il potere del detentore dei culti tradizionali ma anche di difensore del cristianesimo. Nella monetazione di Costantino emerge la coincidenza tra la concezione dell’imperatore che è tutore del culto tradizionale e l’imperatore che ha un trasporto per il cattolicesimo: la moneta raffigura la divinità pagana del sol invictus, che rappresenta l’imprenditore. Si ha allo stesso tempo il segno dell’evoluzione religiosa e dell’evoluzione della compagine dell’impero. Il nuovo status della religione cattolica si traduce in un preciso sistema giuridico all’interno del sistema giuridico dell’impero romano. Non tutti i cristiani sono cattolici. Il Codex Theodosianus (imperatore Teodosio II, 438). È composto di 16 libri; il 16esimo tratta delle questioni ecclesiastiche. Si giunse alla chiusura e distruzione dei templi pagani, se questi non fossero stati trasformati in Chiesa, perché i giudei pagani sono gli altri rispetto ai cristiani. Divieto per gli ebrei di esercitare uffici pubblici (es. magistrato), perché comportava l’esercizio di una determinata quantità di potere sulla persona. È un divieto che è stato ricorrente fino all’800. Medioevo (476-1492) In questo periodo siamo soliti distinguere: -Alto medioevo (476-1000) -Basso medioevo (1000-1492) Con il 476 in Occidente si apre la strada alla creazione dei regni romano-barbarici (es. gli unni, i visigoti), mentre in Oriente permane l’impero nelle mani dell’imperatore Giustiniano fino al 1453. In Sicilia nel 9 secolo (827) cominciò l’invasione degli arabi che durò fino all’11 secolo. I normanni poi tolsero la Sicilia agli arabi e formarono il Regno di Sicilia. In Spagna avevamo il regno dei visigoti, ma anche lì ci fu la dominazione araba che durò molto a lungo. In Francia c’erano i Franchi. In Italia prima gli ostrogoti e poi i longobardi, i quali si convertirono inizialmente alla versione ariana (condannata a Nicea) e successivamente al cattolicesimo. A partire dal settimo secolo la pressione mussulmana toglierà all’impero d’oriente alcuni territori: esempio Gerusalemme diviene dei musulmani e da qui nasce l’idea di “crociata” come l’idea di riconquista della città santa. Dal punto di vista politico in Occidente innanzitutto abbiamo un papa di Roma, vescovo di Roma, che è sempre legato all’idea di un impero romano. Infatti i rapporti tra i papi e gli imperatori dell’oriente furono intensi per molto tempo. Nell’800 accade che papa leone 3 prende l’iniziativa di incoronare imperatore la notte di natale il re dei franchi, Carlo Magno, che divenne imperatore del Sacro Romano Impero. Carlo Magno non si considerava soltanto re del popolo, ma anche difensore di tutti i Cristiani. Egli era salito al trono con una programma ben preciso: portare la religione cristiana tra i popoli barbari e infedeli dell’Europa. Si parla di sacro romano impero: - romano perché si ispira ad un’idea di continuità con l’impero romano -sacro perché costituito sull’idea della chiesa come punto fondamentale della coesione della compagine politica. Nasce sotto l’idea della Chiesa Questo sacro romano impero, passa di mano in mano fino agli asburgo (1806). Viene meno perché l’ultimo imperatore rinuncia a questo titolo, ormai svuotato di potere. Cosa voleva fare il papa? Viene riportata in auge la concezione costantiniana dei rapporti Stato/Chiesa: un imperatore come episcopus externus difensore della Chiesa e della fede, che interviene nella vita ecclesiastica, nella scelta dei vescovi, ecc. Nel secondo millennio si apre la fase del rinascimento medievale: le città ritornano ad essere il centro nevralgico della vita economica, mentre prima era la campagna; nascono le università. Un momento importante di questo rinascimento medioevale è il riconoscimento del diritto romano come base di preparazione dei giuristi. Il corpus iuris di Giustiniano per secoli costituirà il testo base per la preparazione dei giuristi. Il padre degli studi giuridici fu Irnerio, che insegnò a Bologna. Il primo testo del corpus iuris canonici che si affianca al corpus iuris civilis di Giustiniano è il Decretum Gratiani, monaco che insegnò a Bologna negli anni di Irnerio. Esiste una coesione religiosa di partenza. Gli ebrei erano sempre stati tenuti ai margini. Il potere politico è dichiaratamente cristiano e cattolico, difende la Chiesa e reprime gli eretici e si discriminano gli eretici e i musulmani. Repressione e tolleranza La repressione è indicata nelle fonti civili e canoniche come la conseguenza della devianza dalla fede cattolica. In relazione al problema degli “altri” emerge il concetto di tolleranza. La parola tolleranza nel linguaggio comune ha un significato positivo, ma è un concetto che parte dall’idea che chi tollera non condivide l’idea altrui. Questo favorisce la pace e la concordia nei rapporti umani. La parola tolleranza ha una valenza giuridica: pensiamo alla tolleranza nel diritto privato quando mi viene leso un diritto (es. tollero che il mio vicino passi nel mio terreno a titolo di servitù di passaggio). Nel campo della diversità religiosa la tolleranza è un concetto chiave. Il principio è che si tollera qualcosa che rappresenta una violazione di un diritto. I canonisti in particolare elaborano questa concezione di tolleranza, considerato uno degli strumenti tipici della flessibilità. Es. norma che dice che per contrarre matrimonio bisogna avere 18 anni RIGORE Eccezione: la dispensa per giusta causa  FLESSIBILITA’ La tolleranza è diversa. Es. 2 fidanzati giurano di sposarsi. Il fidanzamento in sé e per sé non è un atto che costituisce un impegno, non deve necessariamente portare al matrimonio. Si vuole fare salvo la libertà del consenso. Il giuramento viene fatto di fronte a Dio. La Chiesa stabilisce che gli impegni di fidanzamento andrebbero rispettati soprattutto se avviene tramite giuramento, ma nessuno può obbligarli a sposarsi. Sebbene le persone commettano peccato, questa situazione può essere tollerata. Siamo di fronte a una situazione di tolleranza, cioè una situazione che non viene sanzionata per evitare mali maggiori. Nel caso della tolleranza si parte invece dalla disapprovazione del comportamento, però quando la Chiesa si mostra flessibile lo fa per evitare mali maggiori. Questo concetto di tolleranza viene applicata anche ai culti “altri” rispetto al culto cattolico. Nella costruzione giuridica di questi fenomeni il diritto civile che si adegua a questa convinzione afferma che non è possibile tollerare la devianza che deriva dal cristianesimo (es. eretici, scismatici e apostati). Questo significa che devono essere repressi. Invece la tolleranza è possibile nei confronti degli infedeli. Nessuna tolleranza nei confronti di eretici, scismatici, apostati; tolleranza nei confronti degli infedeli. Quindi verso chi si può essere tolleranti? Solo verso gli infedeli (ebrei, poi i musulmani). Santi cirillo e metodio furono gli evangelizzatori. Struttura cirillica viene da Cirillo. Perché tolleranti verso gli infedeli? Nell’ambito della cristianità si formano tradizioni diverse, le chiese hanno un patrimonio linguistico, teologico, spirituale diverso. I cristiani stanno in Irlanda, Egitto, India, ecc.. Ciascuno ha i suoi santi. Intorno all’11esimo secolo a causa di conflitti di carattere teologico maturò tra occidente e oriente uno scisma che divise la chiesa cattolica latina dalle chiese ortodosse orientali (o bizantine). Le chiese ortodosse sono chiese autocefale, perché ciascuna governa sé stessa. Riconoscono come primo dei loro vescovi il patriarca di Costantinopoli. Quando devono prendere decisioni comuni si riunisce un concilio, considerato la massima autorità, al quale partecipano tutti i vescovi. Mentre invece nella chiesa cattolica, pur esistendo forme di autonomia, tutti i vescovi cattolici riconoscono un’autorità della chiesa, cioè il vescovo di Roma, cioè il papa. Il globus è il mondo e sopra è piantata la croce: questo significa che cristo governa il mondo. Ma Cristo è in cielo, quindi lo Sorregge l’imperatore; di conseguenza lo governa l’imperatore detto anche dominus mundi. Idea che il potere politico non concepiva se stesso se non come sintesi della religione. Se la chiesa è minacciata nella sua unità dagli eretici, dagli scismatici, deve intervenire il potere politico per difenderla su indicazioni della Chiesa. Nel medioevo si sviluppano molte eresie: es. i catari (in greco significa puri), credevano che il mondo fosse retto da 2 principi, il principio del bene e quello del male; condannavano il matrimonio e il rapporto sessuale, perché erano considerati immorali; si lasciavano morire di fame; rifiutavano i sacramenti della Chiesa ordinaria; non era più cattolicesimo. Innocenzo III proclamò una crociata contro questi eretici. L’eresia era concepita come una lesa maestà civile, di conseguenza si applicava la pena corrispondente (es. pena capitale che veniva inflitta con il rogo). Tutto questo era opera del potere politico ma frutto di un’idea condivisa. Potevi essere punito con la pena di morte se rubavi dal macellaio, se uccidevi un uomo o se eri eretico. Mancava un’adeguata commisurazione della pena. Gli eretici sono considerati falsari perché falsificavano la fede. Se le leggi puniscono con la morte chi ha falsificato una moneta, bisognerà punire con la morte anche chi ha falsificato la fede. Dove si può inquadrare la tolleranza nell’ordinamento civile italiano? Non è rilevante a fine civili, perché appartiene alla legittima pluralità delle opinioni del pensiero (art.19 libertà religiosa): la nostra costituzione ci permette di dire cosa vogliamo nell’ambito della religione. Libertà di pensiero che in passato non esisteva. Federico II di Svevia è una figura molto importante. Viene spesso raffigurato con un falco perché amava la caccia. Da un lato è il re del regno di Sicilia, perché appartiene agli Svevi. Da parte di madre infatti era discendente di Ruggero II. Dall’altro era figlio di Enrico VI, quindi nipote di Federico barbarossa, imperatore del sacro romano impero. Contemporaneamente è re del regnum e imperatore del sacro romano impero. Viene incoronato imperatore nel 1220 e emanò la costituzione nella quale promise di voler punire gli eretici. Da mandato a tutti coloro che esercitano nell’impero politico di reprimere e condannare gli eretici. Interviene nel regno di sicilia nel 1231 tramite il liber constitutionum, (o liber augustalis), stabilendo anche qui che debbano essere puniti con il rogo. Le relazioni tra stato e chiesa erano un’alleanza tra trono e altare. La figura del papa Nella concezione della chiesa cattolica il vescovo di Roma (papa) ha un primato di giurisdizione, significa che sebbene la Chiesa abbia un apparato di governo che fa capo ai vescovi che sono i successori degli apostoli, il papa ha prerogative giurisdizionali diverse e superiori rispetto agli altri vescovi, che racchiudiamo nell’idea di primato di giurisdizione. Questo potrebbe essere sintetizzato in una frase “prima sedes a neminem iudicatur”: cioè la prima sede può giudicare tutti ma non può essere giudicata da nessuno. Gli spetterebbe l’ultima decisione in caso di conflitto. Tutto questo ha grandi implicazioni nella vita della Chiesa: attorno al papa si è sviluppato un apparato di governo che permette di governare la chiesa cattolica capillarmente. Questo apparato di governo converge a Roma nelle istituzioni che collaborano con il Papa, che agiscono in nome e per conto del papa. Questa unitarietà caratterizza la chiesa cattolica rispetto alle altre chiese cristiane. I vescovi, essendo successori degli apostoli, godono di numerose prerogative. La chiesa è composta da 3 organi costituzionali: -Vescovi -Collegio dei vescovi -Papa Le chiese orientali invece, possono essere definite autocefale, perché non riconoscono in capo al vescovo di roma un primato di giurisdizione, ma un primato di onore, il quale non comporta una supremazia giurisdizionale su tutti gli altri vescovi, non può fare più di qualsiasi altro vescovo, ma gode solo di un rispetto particolare nella Chiesa. Anche nelle chiese orientali però c’è un primato di giurisdizione affidato al Concilio Ecumenico, composto da tutti i vescovi, considerati successori di Cristo. Il primato di giurisdizione discende dalla precisa volontà di Gesù Cristo: in un passo del vangelo infatti gesù chiese “chi dite che io sia?” Pietro disse “tu sei il cristo, il figlio del dio vivente” (a differenza degli altri aveva detto che era il messia che il popolo di Israele stava attendendo) Per bocca di Pietro si rivela Dio. Altri passi: ad esempio nella conclusione del vangelo di San Giovanni, Gesù prima di ascendere al cielo dice a Pietro se lo ama. Lui risponde per tre volte “pasci le mie pecore”. Pasci le mie pecore: metafora per esprimere il concetto di governare le pecore. Gesù parla sempre per metafore. Miserando atque eligendo: motto di Papa Francesco, incentrato sul valore della misericordia. Nella chiesa cattolica i passi evangelici servono da fondamento alla dottrina del primato di giurisdizione. --continua tolleranza— Gli ebrei e i musulmani potevano essere tollerati. La tolleranza si manifesta nel fatto che queste persone non devono essere represse: possono vivere insieme ai cristiani. È necessario un luogo di culto: essere tollerati significava poter avere nelle città del mondo cristiano le loro moschee e le loro sinagoghe. Però le leggi civili di Giustiniano parlavano degli ebrei, non ancora dei musulmani perché non esistevano. Possono mantenere le precedenti, ristrutturare però non ne possono costruire di nuove. Tolleranza: Facoltà di credere nella propria religione. Gli ebrei subirono la diaspora quindi si sparsero in tutto il mondo piccole comunità ebraiche. I musulmani erano presenti anche in alcune città europee: ad esempio in Sicilia, dove il dominio arabo durò per 2 secoli prima di essere liberati dai normanni. Il regno di Granada fu l’ultimo baluardo della presenza araba in Spagna. Si pose il problema dei musulmani: possono essere tutelati però soffrono importanti discriminazioni nell’ambito del godimento dei diritti civili.  Interdizione dai pubblici uffici  La più importante discriminazione era che non potevano esercitare un ufficio pubblico, perché comportava l’esercizio di un potere (norme che nascono per gli ebrei ma si applicheranno anche ai musulmani).  Incapacità di insegnare  Non potevano neanche conseguire il titolo di “doctor” che includeva la licenza per insegnare: non era possibile perché si pensava potessero esercitare una forma di iurisdictione, erano sovra-ordinati rispetto agli allievi(un’influenza). Federico Barbarossa attribuì il potere ai professori universitari di giudicare i propri allievi. Ritenevano che i cristiani potessero deviare le idee dei cristiani Gli ebrei erano pur sempre ammessi nelle scuole, ma non potevano giungere alla conclusione degli studi (infatti i cristiani si facevano curare da medici ebrei, perché erano molto bravi).  Divieto di frequentare gli ebrei Si temeva che potessero influenzare i cristiani. Gli ebrei nel medioevo indossavano come segno di riconoscimento una rotella rossa cucita nei vestiti. Tante volte l’origine ebraica era dimostrata dal nome tipicamente ebraico. Gli infedeli erano concepiti come una sorta di nemico esterno. Nemico interno gli eretici, infatti venivano chiamati virus, inteso come una malattia che serpeggia nella chiesa Gli ebrei sono particolari: sono al di fuori della chiesa, possono essere tollerati, ma tutti li guardano con grande sospetto perché vivono all’interno della società e delle città cristiane. Sono considerati la serpe in seno, il topo nella bisaccia. In questo contesto ci dobbiamo porre il problema: che fine fa la coesione stabilizzata nella società medievale per cui la tolleranza è riconosciuta solo agli infedeli? Questo sistema può rimanere in piedi nel momento in cui l’Italia si frantuma? No, quelle categorie di riferimento non esistono più perché la società si è frantumata. L’eresia era pur sempre un fenomeno di carattere marginale, adesso i cattolici dicono ai protestanti di essere eretici e viceversa. L’arbitro di tutto rimane il potere politico per la vecchia idea maturata dal diritto romano (religione di stato) che l’ordinamento politico possiede una religione. Chi detiene il potere politico sceglie la propria religione e quindi i sudditi di quel re devono osservare quella religione. E gli altri? Sarebbero eretici quindi dovrebbero essere repressi, uccisi. Rischio: conflitto perenne Bisogna trovare un modus vivendi di questo contesto che si ha sperimentando l’elasticità del concetto di tolleranza, applicato ai cristiani che non la pensano più così come la pensa il potere politico. Stato cattolico: i protestanti possono essere tollerati? Stato protestante: i cattolici possono essere tollerati? L’idea della tolleranza prevale rispetto all’idea del conflitto permanente, unica soluzione possibile dal punto di vista politico. Dal momento in cui la divisione diventa molto profonda, soprattutto in alcune aree europee come la Germania, vi sono delle nazioni che restano cattoliche, come la francia, l’Italia, la Spagna. La germania si divide. Non è possibile mantenere la pace sociale, ad esempio nell’ambiente tedesco. Bisogna capire come la tolleranza diventa uno strumento politico. Quali sono le ulteriori divisioni che si creano tra i protestanti stessi? Lutero crea una divisione tra cattolici e protestanti. Uno dei continuatori della riforma fu Giovanni Calvino, esponente di una della ramificazioni nate dalla riforma protestante. L’Ungheria è uno dei paesi che fu colpito dalla riforma. Su che cosa si sono distinti i protestanti rispetto ai cattolici? Noi possiamo sintetizzare il succo della dottrina di Martin Lutero in 4 espressioni messe in ablativo: -sola fide: significa mediante la sola fede. Solo la persona umana battezzata ottiene la salvezza mediante la sola fede. Esclude come mezzo di salvezza le opere. La giustificazione dell’uomo si ottiene per il tramite della sola fede, e non per il tramite delle opere. Mentre la Chiesa crede che la salvezza passi attraverso la convergenza della fede con le opere. -sola gratia: mediante la sola grazia. Significa che la salvezza dell’uomo viene da un atto mosso dalla gratuità. Che non chiede un corrispettivo. Mentre invece la chiesa cattolica crede che accanto alla grazia è necessaria anche una cooperazione umana. Il problema è in che modo l’uomo può cooperare attraverso Dio possa salvarlo. Questa cooperazione la si vede nelle opere. Attraverso le opere l’uomo coopera alla salvezza. -sola scriptura: mediante la sola scrittura. Significa che i contenuti della fede, gli insegnamenti li conosciamo in modo autentico attraverso la sola scrittura, cioè i testi dell’antico e nuovo testamento. Mentre la chiesa cattolica ritiene che la verità si possa attingere non solo attraverso la scrittura ma anche è necessaria l’interpretazione e tradizione. Per Lutero ciscun fedele dovrebbe leggere le scritture e capire subito le verità che ne emergono: esclude l’esistenza di una necessità di soggetti che possano interpretare le scritture. Anche i protestanti hanno i teologi, ma le interpretazioni dei teologi però non sono vincolanti. Nella chiesa invece un magistero ecclesiastico esistono soggetti che si occupano dell’interpretazione, sono i vescovi e soprattutto il vescovo di Roma (Papa). Queste verità necessitano di essere interpretati per la Chiesa. -solus Christus: mediante solo Cristo. Si svaluta tutto ciò che è mediazione della chiesa attraverso i suoi ministri. Un altro punto interessante che distingue i cattolici dai protestanti. I fedeli sono distinti:  Fedele laico (ha ricevuto solo il battesimo)  Ministri sacri (coloro che hanno ricevuto un’ordinazione sacramentale) (presbiteri, diaconi, vescovi)  Fedeli di vita consacrata (si consacrano a Dio mediante la professione dei voti di povertà, castità e obbedienza). Il cristianesimo è un messaggio di salvezza. I protestanti sono divisi sia dagli ortodossi che dai cattolici. Martin Lutero demolisce la struttura sacramentale della Chiesa. Dei 7 sacramenti ne considera 2 due: battesimo ed eucaristia. Per la chiesa i sacramenti sono mezzi della grazia, segni di una realtà invisibile. 1) battesimo (iniziazione cristiana) 2) confermazione (cresima) 3) eucaristia 4) matrimonio 5) ordine sacro 6) remissione dei peccati attraverso la confessione 7) estrema unzione. Gli ortodossi anche ne riconoscono 7. Lutero mantiene il battesimo e l’eucaristia (ma dell’eucaristia i luterani hanno una concezione diversa: non si produce il sacrificio di Cristo sulla croce, mentre per i cristiani si ha la transustanzazione non mangiano pane e vino, ma il corpo di Cristo). Martin lutero ritiene che gli altri sacramenti non siano costituiti da Gesù come mezzo di grazia. Lutero disconosce la differenza tipica dell’ortodossia, tra il fedele laico e il ministro sacro e nega la distinzione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. Tutti sono chiamati a esercitare il sacerdozio. Cosa che la chiesa cattolica non nega, ma attribuisce alcuni sacramenti solo al potere dei sacerdozio ministeriali. Sacerdozio ministeriali: sacramento di coloro che sono ministri sacri Sacerdozio comune: quello che tutti siamo chiamati a svolgere. La differenza nel quadro è rappresentata da una bilancia: da un lato ci sono gli strumenti liturgici utilizzati dai cattolici, dall’altro lato il libro delle scritture. La bilancia pende dal lato dei protestanti, che sono dalla parte del giusto perché considerano le verità contenute nelle sacre scritture. Sia Lutero che Calvino partivano da una concezione molto pessimistica della capacità umana di salvarsi, per questo si dice sola fide sola gratia e sola scrittura. In questo contesto una concezione che distingue i cattolici dai protestantesimo è l’idea della libertà umana.  chiesa cattolica: parte dall’idea che l’uomo sia dotato di libero arbitrio, cioè la possibilità di operare tra bene e male liberamente;  Lutero: servo arbitrio, cioè la volontà umana non è libera ma serva, di cosa? Della volontà di dio, perché È dio che elegge coloro che saranno salvati e invece coloro che saranno condannati. I colori rappresentano i diversi territori che sono principati ecclesiastici, contee, principati laici (e, regno di Boemia, il marchesato della Moldavia). Erano circa 2000 staterelli che stavano nell’orbita dell’impero. Quando si diffuse la riforma protestante l’imperatore era Carlo V di Asburgo che era imperatore del sacro romano impero e imperatore di spagna. Come regolare il rapporto tra le religioni? L’idea è quella di una società monolitica in cui lo stato deve abbracciare una religione. Chi deve prevalere? Nel 1555 nella Dieta (assemblea) di Augusta (città tedesca): assemblea presieduta da Carlo V si prende una decisione sancita e riassunta nel principio: cuius regio eius religio. Di colui al quale appartiene il teritorio sua è la religione, letteralmente è intraducibile. Siamo all’interno dello stesso modello dell’editto di Tassalonica. Si sceglie una religione di Stato. Il problema diventa come gestire la dissidenza, cioè gli altri. Il capo territoriale ha diritto di scegliere la religione che deve essere professata dai sudditi. Anche altrove sarà così. Non è ammessa la dissidenza religiosa rispetto alla religione dello Stato. Per gli altri esistono diverse possibilità: la tendenza sarà quella di promuovere l’idea della tolleranza religiosa, come strumento politico. All’interno dello stesso stato si possono trovare diverse religioni. - Il capo del territorio sceglie la propria religione e gli altri devono lasciare il territorio. Si riconosce nell’ambito del diritto civile uno ius migrandi, cioè il diritto di migrare, per rifugiarsi nei territori vicini dove erano ammessi (es. gli spagnoli espulsero gli ebrei dalla Sicilia, perché considerati nemici). - Tolleranza. È possibile tollerare chi professa una fede diversa da quella scelta di chi detiene il potere politico. Strumento di governo, che possa pacificare la comunità. I limiti della tolleranza sono stabili da colui che detiene il potere politico: quanto tollerare, fino a quando, posso tollerare solo alcuni. Dopo la guerra dei trent’anni nel 1648 c’è la pace di Westfalia, , in cui fu stabilito il principio di tolleranza: esistono 3 religioni che devono essere comunque tollerate (cattolicesimo, protestantesimo, calvinismo). In sostanza abbiamo uno stato che assume una religione come propria: stato confessionale. Coloro che appartengono alla dissidenza non possono esercitare uffici pubblici (es. ebrei). Il minimo della tolleranza era lasciare ai dissidenti di praticare il loro culto con misure diverse: ad esempio alcuni potevano praticare la loro religione solo in casa, per altri era invece ammesso il culto pubblico, cioè la facoltà di esercitare la propria fede religiosa in luoghi pubblici, che coesistono vicino agli edifici di culto della religione scelta, oppure altre volte questa tolleranza si spinge a consentire il culto solo in luoghi di culto nascosti dagli edifici urbani. Esempio. Repubblica di Venezia. Avevano libertà di culto ma dovevano mascherarsi, infatti i luoghi di culto erano difficilmente riconoscibili esternamente. NB: SONO TUTTI CRISTIANI (SI DISTINGUONO IN ORTODOSSI, PROTESTANTI) Inghilterra Da un lato necessità di scegliere una religione di stato dall’altro la prosecuzione della religione già adottata. Act of Supremacy (1534) Quando il re fa questo atto di supremazia si apre uno scisma che non ha ancora aperto la fase in cui gli anglicani si appropriano dei principi del protestantesimo. Il re d’Inghilterra si fa capo della chiesa. È stabilito che il re, i suoi eredi e successori, saranno considerati come il solo capo supremo sulla terra della chiesa d’Inghilterra, che sarà chiamata chiesa anglicana. Non è quindi più il papa, ma il re. Nelle ultime 3 righe si ha trasposizione al re del modello enunciato nell’editto di tessalonica. Al re e ai suoi successori viene conferito il pieno potere di: -visit visitare -reform riformare -correctcorreggere -orderordinare -restrain moderare -amend emendare tutti gli errori, le eresie, gli abusi.. Il re nella fede tutela la Chiesa e nella vita materiale lo Stato, tutt’ora è così. La chiesa di Inghilterra mantiene la struttura episcopale. Il capo della chiesa da parte ecclesiastica d’Inghilterra è l’arcivescovo di Canterbury ma il re e il parlamento hanno la supremazia di carattere politico. Il re e la regina devono necessariamente essere anglicani. L’arcivescovo è il “primate.” Però le deliberazioni della chiesa vengono recepite dal parlamento e approvate dal re. Il capo della chiesa d’Inghilterra è il re. Il modello è sempre quello del re che sceglie la religione. La dissidenza sarà quella dei cattolici e i dissidenti dei calvinisti (puritanesimo, quaccheri, metodisti). Re che si fa difensore della Chiesa. Francia La Francia è cattolica, perché il re è cattolico. È un’area in cui il protestantesimo ebbe una cospicua diffusione. I protestanti francesi si chiamavano ugonotti. Qual è la posizione della sovranità di fronte alla dissidenza (protestanti)? Queste vicende danno vita a guerre di religione. Esempio: notte di san Bartolomeo (1572), in cui i cattolici massacrarono gli ugonotti. Chi apparteneva alla dissidenza non poteva fare una vita tranquilla. Re Enrico IV di Francia, per essere re di Francia doveva essere cattolico. Era stato battezzato, però la madre che si era convertita al calvinismo, lo crebbe calvinista. Ma il re di Francia non può essere protestante. Allora gli si attribuiscono queste parole “parigi val bene una messa”, abiurando il calvinismo. La situazione che si viene a creare è quella di conflitti sanguinosi: lui, sensibile alle ragioni della minoranza, promulga l’Editto di Nantes 1598, detto editto di tolleranza, con il quale consente ai calvinisti di professare liberamente la loro religione in luoghi specifici e di assumere uffici pubblici. In alcune città, come Parigi, invece non era consentito professare il calvinismo, così come era vietato professare il cattolicesimo in altre città. C’è anche una norma che prevede che in queste città i protestanti fossero giudicati da giudici non cattolici, per garantire l’imparzialità. Nel 1685 Luigi XIV revoca l’editto di Nantes, perché Calvino sosteneva che l’eresia dovesse essere repressa. Accese un fuoco sotto Michele Serveto, un teologo che non voleva abiurare (1553). Chi è perseguitato è a sua volta persecutore. Non bisognava temere il potere politico ma il vicino di casa. NB: abiurare rinunciare solennemente alla propria confessione religiosa. Austria Un altro stato dove la politica della tolleranza fu inaugurata fu il regno d’austria. tipico degli stati cattolici, tra stato e chiesa che comporta una giurisdizione del potere politico sulla chiesa e sulla religione. Il capo del potere politico (re) vuole unificare ogni potere sotto la propria giurisdizione. In linea di massima anche questi stati di antico regime naturalmente non disconoscevano l’esistenza di queste 2 sfere: sfera di carattere spirituale (religione) e sfera temporale (politica). Poteri che lo stato continuerà ad esercitare fino all’800 avanzato fino alla formazione del regno d’italia. Questo sistema chiamato giurisdizionalismo (Italia) assume anche altri nomi, ad esempio regalismo in Spagna, Siculum in Sicilia, Gallicanesimo in Francia, Febronianesimo in Germania, Giuseppinismo in Austria. Alcuni di questi poteri, che sono qualificati come diritti:  Ius advocationis et protectionis: diritto del sovrano di essere considerato avvocato e protettore della Chiesa, cioè di fungere come difensore e protettore della Chiesa e della purezza della fede, combattendo ogni tentativo di eresia o scisma. Difendere le dottrine della Chiesa e reprimere tendenzialmente il fenomeno della dissidenza. Che interessa ha il sovrano? Che coloro che nella chiesa esercitano il proprio potere siano persone di fiducia del sovrano.  Ius nominandi: diritto di nominare i funzionari ecclesiastici, in primo luogo i vescovi.  Ius exclusivae: che consentiva allo Stato di esercitare un diritto di veto sulle nomine ecclesiastiche. Si esclude che la chiesa possa eleggere dei papi sgraditi al potere politico. Potere molto penetrante perché lede la libertà della chiesa. è come se oggi, prima di eleggere un papa, questo venisse scelto dal presidente degli stati uniti. Francesco giuseppe, ultimo imperatore d’Austria, pretese di utilizzarlo nel conclave in cui venne eletto papa pio X. Naturalmente la chiesa si opponeva.  Placet o exequatur: è nostra volontà che si faccia così (placet), si faccia così (exequatur). È un potere tipico dei sovrani cattolici, per cui le norme giuridiche della chiesa e i provvedimenti di carattere amministrativo della chiesa, per avere effetto nella vita della chiesa, devono ricevere il placet regium o il provvedimento di exequatur, cioè entrano in vigore solo dopo che ci sarà il consenso del sovrano se non lede i principi della corona. Questo potere condizionava la pubblicazione delle norme canoniche, che era vietata in assenza del placet o exequatur. Anche questo è un potere penetrante.  Appello per abuso: che consentiva agli ecclesiastici o ai fedeli di ricorrere al sovrano, contro provvedimenti o sentenze dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi di diritti dei singoli o degli interessi dello Stato. Esempio: in una causa svoltasi di fronte ai giudici della chiesa una persona ritiene di essere lesa nel proprio diritto e si difende davanti al giudice dello stato esercitando appunto un’appellatio per abuso. Il giudice dello Stato può riformare la sentenza ecclesiastica. Questo genera perenni conflitti giurisdizionali. Il ricorso all'autorità dello Stato contro gli abusi commessi dall'autorità ecclesiastica. Per la stessa vicenda si può andare sia dal giudice dello stato che dal giudice della chiesa. 700 Il 700 del mondo occidentale presenta elementi capaci di generare una svolta nelle concezione dei sistemi di relazione tra lo stato e il potere politico. Il sistema di relazioni era essenzialmente fondato sulla religione di stato. La svolta si ha quando uno stato rinuncia a decidere quale deve essere la religione di stato. Questo permette di rinunciare alla tolleranza in virtù della libertà. Questo avviene con la costituzione degli stati uniti d’america (15 ottobre 1787). Il contesto in cui avvengono questi snodi è il contesto dell’illuminismo. Questo è un terreno favorevole per la diffusione dell’idea di libertà. L’illuminista ritiene che non ci sia una religione vera in assoluto, ma ammette che ci sia un dio. C’è anche un illuminismo ateo, che ritiene che le credenze religione siano da radicare se si vuole affermare la ragione umana come unica guida. La religione è vista come una superstizione.  Stati uniti d’America Gli stati uniti d’America si resero indipendenti dal regno di Inghilterra, dove esisteva una religione stabilita, in cui il re era il detentore della religione e avrebbe eliminato tutti i dissidenti. I dissidenti erano coloro che provenivano dal calvinismo. Molti di questi dissidenti emigrarono nel territorio americano e formarono delle colonie, che erano colonie della madrepatria ma in cui i dissidenti organizzarono modelli di gestione improntati su un governo teocratico. Questo idea di pluralismo delle denominazione religiose fu molto avvertito nelle colonie inglese del territorio americano. Questo pluralismo che non era possibile nella madrepatria potè svilupparsi bene sul territorio degli stati uniti. In questo contesto i nuovi stati uniti d’america costituiscono come stati in cui viene garantito il pluralismo religioso attraverso il rifiuto stesso dell’idea che vi sia una chiesa di stato. Viene meno la ragione stessa della tolleranza: dove non c’è una religione di stato non serve tolleranza. La conseguenza è  la libertà religiosa consentita a tutti. La costituzione degli stati uniti d’america segue la dichiarazione di indipendenza e viene promulgata nel 1787; è tutt’oggi in vigore perché enuncia libertà tutt’ora valide. Questa costituzione fu poi emendata attraverso altre aggiunte negli anni successivi. Il primo emendamento, fatto nel 1791, dice una cosa che non era mai stata detta prima nel contesto degli stati europei. Costituisce una svolta nel rapporto tra il potere politico e religioso. Il congresso (che è il parlamento federale), non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di stato o che proibisca il libero esercizio di una religione. Non esiste e non esisterà mai una religione ufficiale degli stati uniti perchè la costituzione lo impedisce (establishment of religion significa religione di stato). Una religione di stato c’era invece nell’atto di supremazia. Qual è il valore che emerge da questo emendamento? Il valore della religione Nessuna religione di stato e nessun culto di Stato. Il primo emendamento si basa sul riconoscimento di numerose libertà. Dal rifiuto di stabilire una religione di stato scaturisce la concezione che è insensata l’idea di stabilire una religione e quindi tutte le religioni possono essere esercitate in modo libero. Nel 1791 non esisteva nessuno stato occidentale che aveva adottato un sistema simile a questo.  Francia In quegli anni in Europa si verifica la rivoluzione francese. Questa svolta della rivoluzione francese si può sintetizzare attraverso la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (26 agosto 1789) Ancora c’è un re in Francia. Nell’ambito dell’assemblea nazionale si svolge un importante dibattito che prelude alla dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, che consiste in una solenne dichiarazione dei diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo. L’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino.. “sotto gli auspici dell’essere supremo”: non è ateismo Rovesciamento della prospettiva: dalla prospettiva di uno stato che è arbitro della persona (romani, editti,) perché decide la credenza religiosa e reprime chi non vuole aderire alla religione stabilita, si passa alla prevalenza dell’uomo con la sua dignità umana portatore di diritti e doveri che sono naturali e inalienabili, cioè preesistono rispetto allo Stato e come tali devono essere rispettati. Si tratta di diritti soggettivi che possono essere fatti valere di fronte al potere politico, pubblico. Questi diritti riconosciuti sono la misura della legittimità del potere politico e del suo esercizio. A questa dichiarazione fa riferimento la costituzione francese, dove all’art.10 stabilisce che Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge. Si ha l’affermazione del diritto di libertà religiosa e il campo di religione è oggetto di questi diritti inalienabili riconosciuti alla persona. Art.11: libertà di opinione e di manifestazione del pensiero. È l’affermazione in modo indiretto del diritto di libertà religiosa. La religione rientra in quei diritti inalienabili che si riconoscono al cittadino. Con la terza guerra d’indipendenza il regno di italia acquisisce il veneto e il friuli, resta fuori il trentino alto adige. Il Lazio è ancora sede di uno stato pontificio. 1870: debellatio stato pontificio. L’italia acquisisce l’intera unità, eccezion fatta per alcuni territori del nord italia che saranno conquistati dopo la prima guerra mondiale. 1848 Fu un anno di rivoluzioni politiche in Italia e più in generale in europa. In Italia avevamo il problema della mancanza di un’unità politica. Il primo ministro dell’impero di austria parlava nel congresso di vienna dell’italia come una denominazione geografica priva di contenuti. L’italia era frammentata politicamente. I movimenti politici da un lato mirano alla promozione di un sistema politico basato sulla partecipazione dei cittadini alla vita politica dei vari regni, dall’altro c’è l’impulso verso l’instaurazione di sistemi rappresentativi che garantiscano i diritti di libertà. Il primo problema, che concerne l’istaurazione di sistemi politici, riguarda tutta europa. Se facciamo riferimento agli orientamenti politici del tipo regno noi vediamo che il desiderio dei cittadini è quello di poter regolare il potere monarchico per il tramite di una costituzione. Si creano quindi monarchie costituzionali, il re non ha più un potere assoluto ma regolato da una costituzione. I moti politici e rivoluzionari che si svolsero nel regno delle 2 sicilie (comprende regno di sicilia e regno di napoli) portarono a 2 direzioni diverse. Nel 1819 il regno delle 2 sicilie si da un codice, esportato da napoleone. In sicilia cosa avvenne? Queste ipotesi rivoluzionarie diedero vita ad uno statuto fondamentale del regno di sicilia, che era quasi semi indipendente dal regno di napoli. Nel 1848 al di sopra dello stretto il re concesse una costituzione: in sicilia lo statuto fondamentale è frutto del lavoro del parlamento, mentre a napoli è concesso dal re, ferdinando II, costretto dai moti politici. Queste concessioni vengono dette costituzioni ottriate nel campo del diritto costituzionale. Costituzione del regno delle due Sicilie (1848) art.3  L’unica religione dello stato sarà sempre la cristiana cattolica apostolica romana, senza che possa mai essere permesso l’esercizio di alcun’altra religione. Non si è fatto nessun passo avanti: non solo la religione cattolica è la religione di stato ma non è ammessa altra religione diversa. Non c’è nessuna idea di tolleranza e siamo nel 1848. Fa una certa impressione vedere come questo sistema persista alla metà dell’800. Sembra che il tempo non sia passato avanti. Questi moti rivoluzionari colpirono anche il regno di Sardegna e il re carlo alberto fu costretto a concedere una costituzione. Anche questa è una concezione ottriata. Statuto del regno di Sardegna (Statuto albertino, 1848) Art. 1 La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Quando dobbiamo fare un discorso sul rapporto tra politica e religione lo dobbiamo circostanziare nel periodo storico. In entrambi abbiamo visto che c’è un paradigma di religione di stato (stato confessionale). Possiamo parlare di libertà religiosa? NO, perché c’è una religione di stato. A differenza però della Costituzione del regno delle due Sicilie, lo statuto del regno di Sardegna fa riferimento alla tolleranza, qui applicata agli altri culti ora esistenti. Quali erano i culti allora esistenti nel regno di sardegna nel 1848? I valdesi e gli ebrei. Questo statuto albertino entrò a far parte del regno d’italia e come statuto del regno rimase in vigore fino al 1946. Art.24 statuto del regno di sardegna principio di uguaglianza Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi. La legge può fare eccezioni in ragione alla appartenenza religiosa di un soggetto? No, anzi la politica religiosa del regno di Sardegna fu innovativa, perché riconosceva i diritti di tutti i cittadini, indipendentemente dal culto professato. Interdizione degli ebrei dalle cariche pubbliche: Visto che sono tollerati conformemente alle leggi, fanno eccezioni? La risposta è no e la soluzione è data legislativamente. Legge n. 735, 19 giugno 1848, legge Sineo. Articolo unico. La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e alla ammissibilità alle cariche civili e militari. Questa tolleranza riconosciuta agli altri culti esclude la possibilità che l’appartenenza ad una religione possa essere causa di disuguaglianza di fronte alla legge. Esito di un dibattito che durò dalla promulgazione dello statuto albertino e passò fino alle leggi di emancipazione. Prima che questa legge entrasse in vigore il re carlo alberto il 17 febbraio 1848 ammise i valdesi a godere di tutti i diritti civili e politici dei suoi sudditi: “I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici dei nostri sudditi, a frequentare le scuole dentro e fuori dell’università, ed a conseguire i gradi accademici”. Nei secoli precedenti esistevano due grandi interdizioni, che valevano per gli ebrei ma furono applicate anche ai valdesi, ed erano: -divieto di assumere cariche politiche -divieto di frequentare scuole e università e conseguire gradi accademici Il 29 marzo 1848, n.688 promulgò il regio decreto per l’emancipazione degli israeliti (saranno successivamente ammessi anche alla leva militare, 15 aprile 1848, n.700). Emancipazione: si provvede rispetto ad una minorità. Israeliti  ebrei “Gli Israeliti regnicoli godranno dalla data del presente di tutti i diritti civili e della facoltà di conseguire i gradi accademici, nulla innovato quanto all’esercizio del loro culto, ed alle scuole da essi dirette”. La politica ecclesiastica del regno sabauda è una politica di emancipazione. Significa che lo statuto di tolleranza non comporta una discriminazione di questi appartenenti di fronte alla legge. Si da peso all’art.24. dello statuto. Tutto questo finisce per rimuovere le disuguaglianze che erano indirizzate alle minoranze. Questi provvedimenti riguardano i valdesi e gli ebrei. Nello statuto non troviamo un articolo che parla di libertà religiosa ma è già un passo avanti. L’art.1 dello statuto albertino, quindi, è un articolo che finisce nella sostanza per rimuovere le discriminazioni che avevano colpito le minoranze religiose, anche se non troveremo articoli che riguardano la libertà religiosa. È già un passo avanti che l’indicazione di una religione di stato non comporti una discriminazione dei culti di minoranza. Ma il fatto che la religione cattolica sia religione di stato, comporta che lo stato pontificio sia avvantaggiato? No, non è così. Infatti a partire dal 1848 prende inizio una politica fortemente ostile nei confronti di alcune istituzioni ecclesiastiche e fortemente riduttiva di politiche di cui la chiesa aveva goduto tra il primo e il secondo millennio. scuola pubblica né il SSN. Lo stato apprezza le funzioni svolte da alcuni enti, tutti gli altri sono soppressi e ne acquisisce il patrimonio. Naturalmente la chiesa vedeva come invasiva questa politica. Non sembra molto coerente sopprimere i francescani, che avevano comunque come missione di aiutare il prossimo. Qual è l’effetto di questa politica? La chiesa perde questo patrimonio, che poi viene rimesso in circolo: o lo stato utilizza questi beni per attività proprie oppure li cede ai privati. Questa politica continua poi una volta fatta l’unità d’Italia, nel 1861. Lo statuto albertino diviene lo statuto del regno d’italia e lo sarà fino al 1946. Tra il 1866 e il 1867 questa legislazione riguarda tutti gli enti ecclesiastici esistenti nel regno d’italia. Con il Decreto legislativo del 7 luglio 1866 si ha la soppressione di tutte le corporazioni religiose in tutto il regno. Come viene soppresso l’ordine? Attraverso la soppressione dell’ente giuridico per legge. Lo statuto di ogni ente giuridico indica come dovranno essere devoluti i beni. Qui è lo Stato che decide, perché i beni vengono incorporati nel patrimonio dello Stato. Viene impedita la vita in comune e queste persone si devono disperdere: è una politica pesante che colpisce anche la sfera della libertà di questi soggetti. Poiché queste persone erano mantenute dal loro ordine religioso, lo Stato riconosce loro dei sussidi. Da un lato lo stato toglie il patrimonio, dall’altro si prende cura delle persone che appartenevano a questi ordini. Con la legge 15 agosto del 1867 si ha la soppressione degli enti ecclesiastici secolari in tutto il regno e la liquidazione dell’asse ecclesiastico. Rendita del 5%: significa che lo stato tutela queste persone. Nelle nostre città tantissimi edifici sono stati appunto riconvertiti per finalità proprie dello Stato. Es. monastero dei benedettini di Catania. La prefettura di catania era in passato il convento dei frati minoriti. Liceo classico modica (1878) era in passato un collegio di gesuiti. Alcuni andarono a vivere nella stessa casa. Questo alimentò un conflitto permanente tra lo stato e la santa sede. La chiesa era costretta ad accettare questa politica. La chiesa pose un divieto ai privati di acquistare questi beni, pena la scomunica. Romanzi importanti: i vicere, il gattopardo (personaggio di cedara, che si era arricchito acquistando questi beni ecclesiastici). 20 settembre 1870: Breccia di Porta Pia si completa l’unità di Italia Nel 1861 viene istituito il regno d’italia ma non comprendeva ancora il Lazio, esisteva ancora una parte dello stato pontificio. Il papa si rifugiò nel Vaticano, si dichiarò prigioniero dello stato italiano e avvenne il fenomeno dell’estinzione di uno stato (debellatio). Il territorio dello stato pontificio diventa territorio del regno d’italia. Questo è l’ultimo atto che alimenta la crisi tra lo stato e la chiesa. È un atto che oggi condanneremmo alla luce del diritto internazionale. Prima del 1870 il papa aveva una duplice sovranità : sovranità nell’ordine politico (era il re dello stato pontificio) e sovranità spirituale (era il capo della chiesa universale). Nel 1870 perde la sovranità politica. Dal punto di vista storico la chiesa oggi non mette in dubbio che la perdita della sovranità temporale abbia permesso alla santa sede di esplicare meglio la sovranità spirituale. La questione romana Nel 1865 viene introdotto il matrimonio civile atto di laicizzazione dello stato. Prima c’era solo il matrimonio religioso, che ora è “tamquam non esset”, come se non ci fosse. Quindi il cittadino italiano doveva celebrare un duplice matrimonio. Questa situazione cambierà nel 1929 con il Concordato. Lo stato italiano con la legge delle guarentigie deve disciplinare il fatto che a roma c’è un papa e deve disciplinare la sua condizione giuridica. Si approfitta di questa situazione per regolare i rapporti tra stato e chiesa. Legge delle guarentigie (L. 214/1871) La legge delle guarentigie (cioè garanzia delle prerogative) è divisa in 2 parti:  La prima parte è dedicata alle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede. Questa è ancora esistente nel codice penale del 1930. Art. 1 – La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile. Art.3 - Si riconosce al papa lo stesso rango del capo di stato italiano Art.11- diritto di legazione attivo e passivo di ricevere e inviare ambasciatori, chiamati nunzi. Le garanzie servono a far si che il romano pontefice possa svolgere la sua funzione di capo universale della chiesa.  la seconda parte è destinata a disciplinare le relazioni fra Stato e Chiesa. Questa legge è il risultato di una commistione fra principi giurisdizionalisti e principi separatisti. In particolare, lo Stato rinunciava all’esercizio di un dato numero di poteri di controllo sulla Chiesa, ma era competente a dettare in modo unilaterale le norme attinenti alle garanzie offerte alla Santa Sede e al Papa. La Santa Sede è l’organo di governo della chiesa universale. Si traduce nell’ufficio del sommo pontefice e in tutte le strutture che collaborano con il sommo pontefice nella gestione degli affari. È un’entità astratta. L’elezione di un papa avviene attraverso il conclave, collegio di cardinali da tutto il mondo. Questi devono poter muoversi liberamente: se lo stato lo impedisse impedirebbe alla chiesa di svolgere le sue funzioni. Le garanzie riguardano tutti coloro che italiani e non, svolgono funzioni ricoprendo uffici all’interno della curia romana. Poi ci sono delle norme che riguardano le immunità di carattere reale, cioè i luoghi in cui risiede il papa. Tutti questi problemi perché esistono? Perché mentre prima c’era uno stato pontificio adesso quel territorio è territorio dello stato italiano. Questa legge stabilisce delle garanzie. Art.5 : questi luoghi appartengono al patrimonio indisponibile dello stato e lo stato non chiederà mai un’imposta per l’utilizzo di questi beni. Immunità di questi luoghi: la forza pubblica non può entrare. Non si possono eseguire perquisizioni. Questa legge non soddisfa il papa che ne subisce gli effetti. Art.14: è abolita ogni restrizione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei membri cattolici. Art.15: Lo stato rinuncia al diritto di legazia apostolica in Sicilia. Prima lo stato aveva il diritto di nominare il titolare di uno stato ecclesiastico. Questo era uno dei poteri propri del giurisdizionalismo. La legazia apostolica risale al 1098 quando i normanni stavano riconquistando la Sicilia che era nelle mani degli arabi. Il gran conte ruggero fu nominato legato del papa. Questo diritto di legazia continuò con i successivi re fino a giungere al re d’italia nel 1871. Il re d’italia rinuncia a questo diritto. Questi poteri di legazia si espansero a dismisura. Poteri di gestione e giurisdizione sulla chiesa. Legato del papa è come un rappresentante del papa, che è l’organo supremo di giudizio. Si sviluppò in sicilia questo istituto nel senso che le cause ecclesiastiche che erano di competenza della chiesa su base locale erano trattati dai vescovi, quando serviva fare l’appello al papa il re diceva che doveva essere deciso dal re come legato Tribunale della regia monarchia. Art.16: sono aboliti l’exequatur e placet.. poteri tipici del giurisdizionalismo. In passato le norme ecclesiastiche senza placet e exequatur del re non potevano essere Il sentimento religioso viene protetto con norme di carattere penale. Artt.140-141-142-143 cp Articolo 140 Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, impedisce o turba l’esercizio di funzioni o cerimonie religiose è punito… Articolo 141 Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato, pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito… Articolo 142 Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenza contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito.. Articolo 143 Chiunque, nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue e dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito… Tutti i culti sono parificati quanto alla reazione penale di fronte a reati che colpiscono la realtà dei culti. La tutela penale della libertà religiosa prescinde dalla differenza dei culti. Il delitto è tale se commesso nei confronti del culto ammesso. Dall’idea di tolleranza si passa all’idea di ammissione, fermo restando che l’ammissione presuppone che ci sia qualcuno che ammette (il governo). Qui conta come c’è una modifica terminologica che ammorbidisce la tolleranza e porta alla parificazione giuridica dei cittadini: tutti sono liberi. Lo statuto albertino non parlava specificamente di libertà religiosa. Qui si da come presupposto che esista una libertà di culto. Alla fine dell’800 l’idea che la religione cattolica fosse religione di stato era ormai svuotata di qualsiasi contenuto. Francesco Scaduto padre del diritto ecclesiastico, diceva che analizzando la legislazione vigente il fatto che la religione cattolica sia considerata religione di stato non significava nulla se non la scelta che le funzioni pubbliche siano esercitate da ministri del culto cattolico. Culti ammessi: l’ammissibilità di un culto prevede il potere del governo di non ammettere un culto. Quindi il governo può valutare le pratiche. Era possibile escludere un culto dalla libertà religiosa? In quel tempo sì. Alla fine dell’800 la popolazione era tendenzialmente cattolica. Scaduto diceva che le religioni che non potevano essere ammessi sarebbero quelle dei Mormoni e il culto maomettano (musulmani), ma non spiega perché. Forse si riferiva al fatto che entrambi i culti ammettono la poligamia. Nel 1889 i culti da non ammettere in Italia sarebbero solo questi due. Il problema non si pose di fatto a quell’epoca. Il problema che si pose era: quand’è che un culto non poteva essere ammesso? La legislazione del tempo non diede una risposta secca. Per l’italia liberale del secondo 800 la tendenza fu per la libertà dei culti e l’uguaglianza giuridica a prescindere dal culto di ognuno. Questa tendenza mutò con il fascismo. La legislazione prodotta durante il governo fascista è ancora oggi vigente. Ostilità della chiesa come istituzione. Il fedele come cittadino era libero, ma nella coscienza doveva scegliere tra i dettami della chiesa e i dettami previsti dalla legge dello Stato. Fascismo Nel 1922 Benito Mussolini prende il potere e comincia il ventennio fascista che durerà fino al 1943. Durante il governo di Mussolini ebbe origine una serie di atti legislativi tutt’ora vigenti. Ci fu una svolta che portò alla progressiva riconfessionalizzazione dell’ordinamento giuridico italiano. La riconfessionalizzazione fu il frutto di una politica ecclesiastica del governo di Mussolini. La religione cattolica poteva fungere da strumento di coesione dello stesso corpo politico, perché la religione cattolica era la stessa religione degli italiani. Mussolini aveva capito che per rafforzare il potere politico del partito fascista avrebbe dovuto guadagnare il consenso dei cattolici e della santa chiesa. Come produrre questo risultato? Innanzitutto risolvendo la questione romana in modo consensuale. La chiesa lo subiva ma non riconosceva giusto il sistema delle guarentigie. In maniera consensuale cioè attraverso la partecipazione della santa sede (organo universale della chiesa cattolica, ufficio del papa), bisognava regolare le relazioni tra lo stato e la chiesa. Già mussolini nel 1925 ricominciò l’avvicinamento dello stato alla chiesa che si tradusse nelle trattative che portarono alla stipulazione dei patti lateranensi (11 febbraio 1929). Patti lateranensi: Complesso di accordi che furono sottoposti dal presidente del consiglio dei ministri, Mussolini, e dal segretario di stato della santa sede,Gasparri (importante giurista artefice proprio della redazione del codice di diritto canonico) nel palazzo del Laterano, da cui prendono il nome. Questi patti lateranensi chiusero la questione romana e furono celebrati, come il momento di riappacificazione tra lo stato e la chiesa, come rappresentato in una cartolina celebrativa. Questo territorio dava una garanzia di visibilità alla sovranità della santa sede. Questo stato viene in essere per finalità di esplicazione di una funzione di carattere spirituale. Le forze armate si arresteranno ai piedi della scalinata della basilica. Art.4: sancisce la sovranità e la giurisdizione esclusiva. Questo territorio è uscito dalla sovranità territoriale dello stato italiano. Questa legge ripropone una serie di garanzie personali e reali. Art.8 - L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibile l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. ⇒ equiparazione figura del Re e del Papa Che il papa fosse inviolabile era già detto nella legge delle guarentigie. Art.22- La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano imputate di atti, commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. Questo articolo riguarda la repressione di chi commette reati nella città del vaticano o nel territorio italiano e poi si rifugia nello stato di città di vaticano: procede la giurisdizione italiana. Poi ci sono tutta una serie di garanzie personali nei confronti di coloro i quali sono funzionari stessi della chiesa o svolgono funzioni legate alla sua attività. Art.21 - … l’Italia provvede in modo speciale a che non sia ostacolato il libero transito ed accesso dei Cardinali attraverso il territorio italiano al Vaticano, e che non si ponga impedimento o limitazione alla libertà personale dei medesimi. DOMANDA: LA SANTA SEDE PUO’ LIMITARE LA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DEL SUO STATO? Si, infatti bisogna avere un motivo per accedere alla biblioteca apostolica, ad esempio o alla farmacia. Ci sono degli accessi regolati dalle guardie svizzere. I patti lateranensi sono un errore? Si, ma erano necessari per risolvere la questione romana. Esistono poi garanzie sugli immobili che si trovano sul territorio dello stato, ma che godono di un regime particolare di tassazione. Art.14 - L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze, nonché si obbliga a cederle entro sei mesi la Villa Barberini in Castel Gandolfo. I palazzi in cui hanno sede i dicasteri, dove si trovano alcune congregazioni, e altri edifici, benchè facenti parte del territorio italiano, godranno di immunità extraterritoriale: le forze di polizia dello stato italiano non possono entrare in questi luoghi, se non chiamati dai preposti degli stessi. La ratio è consentire alla santa sede la sua funzione spirituale. Art.16 - Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Problemi attuali: Esenzione da tutti i tributi? Es. Tassa sui rifiuti. È uno stato nato per dare una sovranità territoriale alla sovranità spirituale della santa sede. La santa sede si impegna anche a mantenere una neutralità in merito ai conflitti politici. Art.24 - La Santa Sede, dichiara che Essa vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace. Non patteggia per nessuna delle parti coinvolte in un conflitto di carattere temporale. In passato aveva preso posizione. La funzione spirituale è intesa come una missione di pace. La santa sede si riserva di far valere la sua sovranità spirituale (es. dare giudizi morali sugli avvenimenti). La politica ecclesiastica di Mussolini ha provocato la riconfessionalizzazione dello stato italiano. Trattato art.1. Tutto questo si traduce in una politica che privilegia la chiesa e discrimina gli altri culti. Legge 1159/1929: Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato La riconfessionalizzazione dello stato provoca delle conseguenze in termini di libertà di culto. Art.1: Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica e Romana, purche' non professino principi o non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti e' libero. Questo articolo è ancora vigente ma incompatibile con l’ordinamento italiano. Sono ammessi culti diversi dal cattolicesimo, purchè non seguano riti contrari all’ordine pubblico e al buon costume. È importante perché in passato, nel sacro romano impero, il culto pubblico non era riconosciuto, ma solo quello privato. Limite contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume Buon costume: clausola che riguarda gli atti che in un determinato contesto storico sono ritenuti lesivi dell’onore sessuale, dell’onore, della dignità della persona. Ordine pubblico: presiedono le forze di polizia, attiene alla sicurezza dello Stato. Non derogabile. La valutazione deve riguardare: -principi: credenze religiose e morali -riti: modo in cui l’esercizio del culto viene svolto Chi presiedeva ad un controllo? Il ministro dell’interno e le forze di polizia. Questo articolo, così formulato, portò all’esclusione di alcuni culti. Art. 4 - La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari. ⇒ ammesso Articolo ripreso dalla legge Sineo, ma ovviamente vale solamente per il culto ammesso. Esempi di esclusione:  Circolare firmata da Buffarini, n.660/158 del 9 aprile 1935: associazioni pentecostali. Queste sono escluse perché il loro culto si estrinseca in pratiche contrarie a pratiche sociali. La circolare non fu mai revocata formalmente i prefetti la potevano applicare anche dopo il 1948. Fu faticoso smontare quest’edificio. Oggi hanno stipulato un’intesa con lo stato italiano ex art.8 C.  Anche i testimoni di Geova furono soggetti di un provvedimento simile nel 1940. Hanno stipulato un’intesa con lo stato in tempi recenti, ma non è stata ancora tradotta in legge. Questa riconfessionalizzazione provocò una chiusura nei confronti degli altri culti. carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. 11. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. 12. Non sono conosciuti, e vengono condannati. Sono uccisi, e riprendono a vivere. 13. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto, e di tutto abbondano. ==> i cristiani sono persone comuni come tutti. ==> hanno un distacco anche dalle cose del mondo. ==>.ma non gettano i neonati: dato molto importante, perché era una pratica molto seguita nel mondo antico. ==> letto: atti sessuali impuri, al contrario del mondo pagano. ==> sono persone che guardano al di là della vita terrena. ==>Amano tutti e da tutti vengono e perseguitati: detto perché è scritto nel momento in cui erano perseguitati. ==>Fanno ricchi molto: con l’insegnamento, con la preghiera, con l’assistenza. L’idea enunciata nell’art.7 C rispecchia un pensiero cristiano rappresentato in una lettera del papa Gelasio I, inviata all’imperatore Anastasio di Costantinopoli. Gli imperatori di costantinopoli avevano la tendenza di intervenire su questioni che attenevano alla chiesa. Qui il papa vuole dire che così come la Chiesa rispetta il potere della stato, lo stesso dovrebbe fare l’imperatore. Due sono infatti i poteri, o augusto imperatore, con cui questo mondo è principalmente retto: la sacra autorità dei pontefici e la potestà regale. Tra i due, l’importanza dei sacerdoti è tanto più grande, in quanto essi dovranno rendere ragione al tribunale divino anche degli stessi reggitori d’uomini.” La funzione della lettera è la distinzione di ordini di funzioni. Se infatti anche gli stessi sacerdoti obbediscono alle leggi dell’imperatore perché non fare lo stesso l’imperatore, che ha ricevuto la legittimazione divina (es. incoronazione di Ruggero II)? Questa lettera è importante perché ripercorre la situazione dell’occidente. Ma Gelasio ha inventato un principio? Il Vangelo stesso lo dice, date a Cesare quel che è di Cesare. Poi questo viene ripreso in alcune teoria di 2 papi, Bonifacio 8 e Innocenzo III, teoria del Sole e della Luna e teoria delle due spade. Il sole sarebbe la Chiesa, mentre la luna lo Stato perché la Chiesa illumina il potere civile. I fondamenti scritturistici del dualismo gelasiano.  Distinzione degli ordini e dei poteri nella comune derivazione di Dio. San paolo in una lettera ai romani dice: ciascuno stia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c’è autorità se non da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità si oppone all’ordine stabilito da Dio. Matteo: a cesare quel che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio. Duplice obbligo dei cittadini: -nei confronti di Cesare -nei confronti di Dio Il problema è quello del possibile conflitto tra il comando di Dio e il comando del sovrano. Gli atti degli apostoli dicono: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini; nel conflitto tra leggi e Legge (Dio) prevale la seconda. Questa concezione è solita essere chiamata concezione dualistica, cioè distinzione degli ordini e delle competenze. Questa concezione dualistica percorre la storia e trova un riscontro nel magistero della chiesa, nel concilio Vaticano II. La chiesa prende atto che gli stati prendono le proprie decisioni. Nella storia il problema era il rapporto stato e chiesa e quale potestà potesse esercitare la chiesa nella sfera temporale? Che lo stato esercitava un potere sulla chiesa è dato dal giurisdizionalismo. La chiesa diceva che aveva nelle cose temporali una potestà indiretta, dato che non si applicava alle cose temporali in sé ma alle cose temporali che hanno un carattere spirituale. Oggi la chiesa dice che l’aborto procurato è un delitto canonico, per il quale è previsto la scomunica latae sententiae, cioè che colpisce la persona individualmente, ipso iure. Questo dualismo della chiesa, come rappresento oggi, abbandona il dualismo e enuncia i problemi degli insegnamenti nei confronti della chiesa. È compito dei fedeli iscrivere la legge di Gesù nei comportamenti quotidiani della società civile. I pilastri della dottrina del Concilio Vaticano II circa i rapporti tra Chiesa e società civile: - reciproca indipendenza e autonomia della Chiesa e dello Stato - giusta autonomia delle realtà temporali - impossibilità di separare la politica dalla morale —> morale inscritta anche nella politica - dovere del cristiano di iscrivere la legge di Dio nella vita della società civile - il diritto e dovere della Chiesa di esprimere principi e pronunciare giudizi morali in ciò che attiene alla dimensione naturale della vita umana (es. lo stato che persegue la pena di morte è immorale). Caso Biden Non dovrebbe essere ammesso all’eucarestia perché coopera nelle pratiche abortive. Paolo VI, Costituzione lumen Gentium e Gaudium et spes (comunità politica e chiesa) La comunità politica e la chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono al servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. DIGNITATIS HUMANAE Dichiarazione sulla libertà religiosa. 1965, contesto di guerra fredda, blocco dei paesi comunisti, paesi totalitari dove non esisteva la libertà religiosa e non si colpiva solo il singolo ma anche le istituzioni. Nel campo della religione le persone hanno il diritto di essere liberi da ogni coazione. Divieto di coazione. È fondata sulla dignità dell’uomo, uno dei diritti umani. La libertà religiosa esige l’uguaglianza tra i cittadini. La chiesa da ai fedeli il mandato di incidere da dentro nella reazione di un ordine sociale giusto, conforme al vangelo. Come dovrebbe reagire lo stato rispetto al problema delle migrazioni? Se la chiesa dice di amare il prossimo tuo, devi accogliere chi ha bisogno. Le soluzioni politiche possono essere diverse. Testimoniare il vangelo significa questo. Ciascuna autorità agisce all’interno del proprio ordine. La chiesa ritiene di essere competente in tante cose. La distinzione degli ordini non fa venire meno i problemi perché civis e fidelis sono la stessa persona. Quale sia l’ordine dello stato è lo stato stesso a decidere, decidendo i confini del proprio ordine e comunque anche quando lo stato decide che una cosa appartiene al proprio ordine, la chiesa può dire che appartiene contemporaneamente anche all’ordine della chiesa. L’art.7 impedisce che le relazioni stato chiesa possano configurarsi da un lato nell’ambito del giurisdizionalismo e dall’altro esclude che l’idea della chiesa possa inserirsi nelle cose che lo stato ritiene appartengano al proprio ordine. Questo articolo sta a fondamento del principio di laicità dello stato. confessionale), quindi sorge il problema della compatibilità del concordato, dall’altro perché c’è stata un’evoluzione notevole. In base all’art.8 C i rapporti tra lo stato e le altre religioni sono regolati da intese. La distinzione degli ordini avrebbe dovuto provocare il sorgere del separatismo. Queste scelte fatte sono legate alla nostra storia costituzionale, alla presenza della santa sede in Italia. In Francia non troviamo niente di tutto questo, laicità dello stato: non ci dobbiamo vincolare alla chiesa per ciò che attiene le scelte politiche. Compatibilità di queste norme con l’ordinamento costituzionale. Esistevano tante ragioni che inducevano a ripensare, rimodulare l’ordine di questi rapporti così come emergeva dal trattato sul concordato. In quegli anni c’era una forte presenza del partito della democrazia-cristiana. Sia da parte dello stato che dalla parte della chiesa si giunse alla conclusione di una necessità di rinegoziazione. Questo è avvenuto tra il 1976 fino al 1984. I lavori di queste commissioni, sulle materie che riguardano ad esempio il matrimonio, la disciplina degli enti ecclesiastici, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole, si chiuse nel febbraio del 1984, con il nome di Accordi di Villa Madama (di proprietà dello Stato). NB: nel quirinale risiedeva il papa. Craxi e casaroli (segretario di stato pro-tempore) Legge 25 marzo 1985. Si parla di modificazioni del concordato, ma nei fatti è un nuovo concordato. Non è stato necessario mettere in moto il procedimento di revisione costituzionale, previsto ex art.138 C. Che cosa significa che i loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi? Era vista come una costituzionalizzazione dei patti lateranensi. Come se la nostra Costituzione li avesse incorporati. Questa teoria fu poi abbandonata. Sono state individuate delle altre risposte: -costituzionalizzazione del principio concordatario: i rapporti tra stato e chiesa dovrebbero essere disciplinati da atti che storicamente sono chiamati concordati. - costituzionalizzazione del principio pattizio: soluzione più ragionevole. Ha introdotto il principio pattizio. Significa che quando lo stato e la chiesa decidono di disciplinare queste res mixtae attraverso patti, dovrebbero disciplinarle in termini negoziali, attraverso dei patti. Una volta che la cosa la metti nel patto, il patto deve essere rispettato. Questo implica che non solo il patto ma anche le sue modifiche devono essere rispettati. Il problema si pone sotto il profilo della modificazione ad oggi. Problema 1 Cosa dovrebbe fare lo stato per modificarli oggi? Sarebbe possibile modificarli unilateralmente? Problema 2 Il fatto che siano leggi che eseguono i patti e che abbiano una copertura costituzionale cosa comporta? Qualora si ponga il dubbio che siano costituzionalmente illegittime possono essere sottoposte al giudizio della corte costituzionale? Problema 1: la protezione che l’art.7 da ai patti lateranensi si estende anche alle modifiche dai patti lateranensi. Ma se anche non fosse così rimane comunque il problema per cui lo stato non può svincolarsi da questo trattato. Anche guardando all’art.10 C. Consideriamo anche che l’art.8 prevede un sistema analogo tra lo stato e le confessioni religiose. Anche in questo caso le intese non possono essere modificate unilateralmente da una parte. Stando all’art.8 queste intese possono essere modificate solo su intesa tra le parti. Ratio: esigenza di parallelismo Problema 2: Problema che è arrivato alla corte costituzionale e che è stato risolto basandosi sul diritto vivente. Esiste una parte dei patti lateranensi che non è stata modificata e continua a essere in vigore così come in passato. I rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi. I costituenti vollero dare una garanzia, menzionando i patti lateranensi al secondo comma dell’art.7. C’è una garanzia costituzionale. Qualora lo stato volesse modificare anche solo un particolare di quei patti non potrebbe farlo se non con la procedura di revisione costituzionale. Affermazione di un principio pattizio quando vogliono regolare le res mixtae. La nostra costituzione dice che sono regolati con legge sulla basa di un’intesa. Fermo restando il principio di uguale libertà delle cose religiose, quando si tratta di regolare la possibilità di celebrare matrimonio in chiesa, la possibilità di riconoscere enti ecclesiastici, lo stato e la chiesa si accordano. Il problema dell’art.7 è stato quello di stabilire se queste norme potessero essere sottoposte a giudizio di legittimità costituzionale. Le norme dei patti lateranensi possono essere sottoposte a giudizio di legittimità costituzionale o sono escluse? La nostra corte costituzionale ha preso nei primi anni 70 una posizione che non è più cambiata. CORTE COSTITUZIONALE E PATTI LATERANENSI N.30/1971: Il giudizio di costituzionalità riguardava l’art.34 quarto, quinto e sesto comma del concordato. Articolo non più in vigore, perché risaliva al precedente concordato. Riguardava il matrimonio concordatario: il concordato non solo riconosce la possibilità di riconoscere effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa ma riconosce anche la possibilità che le parti del matrimonio ricorrano al giudice ecclesiastico per la dichiarazione di nullità del matrimonio. La questione era stata sollevata in merito all’art.102 C, che vieta i giudici speciali. “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”. Principio emesso dalla corte costituzionale: la corte costituzionale è competente a giudicare della legittimità costituzionale della legge che esegue i patti lateranensi (l.n.810/1929). Questa legge che esegue il concordato non deve essere valutata con riferimento ad una qualsiasi norma che si possa ricavare dalla costituzione ma deve essere valutata alla luce dei principi supremi della costituzione. Quando andiamo a valutare le norme dei patti lateranensi il giudizio della corte deve verificare se si collega ad un giudizio supremo. Non è tanto un’interpretazione costituzionalmente orientata. Se lede un principio supremo è coperto dall’art.7 Sentenza n.131/1971 Riguarda un articolo della legge matrimoniale (l.n 847/1929) L’art.7 da una copertura a questi patti ma la copertura non può valere a far sì che queste norme possano negare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Mentre prima l’incostituzionalità era in riferimento all’art.2 qui è in relazione all’art.3 (infatti si parla di disparità di trattamento). Attraverso l’intesa lo stato finanzia le religioni. Quindi è molto produttivo stipulare le intese. 2 problemi: -quali sono le religioni? -esiste un limite alla loro accettabilità? Problema delle sette. Parola setta suona con un’accezione negativa. La parola setta proviene:  dal latino sequio, e indica tagliare, cioè un gruppo che si è separato. Secondo questa concezione anche protestanti potrebbero essere visti come una setta da parte dei cattolici.  dal verbo sequor, indica seguire e quindi i seguaci di una religione. Alcuni di questi gruppi religiosi storicamente sono stati al centro di eventi criminali. Le bestie di satana. Il gruppo del reverendo jonestown fu responsabile di un suicidio di massa, in cui morirono 909 abitanti. Il tema della credenza è distinto dagli atti criminali, compiuti in qualsiasi religione. Piaga della pedofilia nella chiese cristiane. Non si può confondere la religione di Allah con gli atti di terrorismo. Es. Charles Manson, omicidio dell’attrice Sharon Tate. Difficilmente questi fenomeni possono essere giustificati dalla libertà religiosa. Si manifesta una certa ostilità a questa credenza religiosa, sulla base della credenza che gli adepti hanno subito una manipolazione mentale. Fenomeni di consacrazione di una persona ad una religiosa sono presenti anche nel cattolicesimo. Es. madre teresa di Calcutta che si è consacrata ed è andata ad aiutare i lebbrosi in India. In italia, in francia, vari processi hanno riguardato scientology. Ci fu un lungo processo in Italia negli anni 90, per i reati di truffa, associazione per delinquere (art.416 cp). L’accusa principale era che la chiesa di scientology era una associazione per delinquere finalizzata al compimento di truffe. È scientology una associazione per delinquere o alcuni adepti che hanno costituito una associazione per delinquere? Il processo si è concluso con la condanna di alcuni adepti ma non si è stabilito che l’intera religione sia un’associazione per delinquere. In francia invece questo processo ha determinato la condanna delle associazioni come tali Risposte diverse da stato a stato. Il fenomeno dei movimenti religiosi, soprattutto quando questi possono causare una lesione della sfera di libertà della persona, ricade nel campo dell’illecito (es. segregazione). File: confessione religiosa sentenze Quali criteri possiamo utilizzare per comprendere se siamo in presenza o no di una religione? Sentenza 195/1993: indica i criteri che dobbiamo utilizzare per orientarci. Riguardava una legge della regione Abruzzo che attribuiva finanziamenti solo alle confessioni religiose che avevano concluso intese. La corte costituzionale ne dichiara l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art.8 c.1 C. Non basta l’autoqualificazione. Nulla quaestio quando sussiste un’intesa con lo Stato. La natura di confessione potrà risultare da: -precedenti riconoscimenti pubblici -dallo statuto che ne esprima i caratteri -dalla comune considerazione: questo pone numerosi problemi. Art.8c.2 C: non devono contrastare con l’ordinamento giuridico dello stato. Sentenza 9746/1997 (riguarda Scientology). Il riconoscimento pubblico si deve intendere con riferimento alle dichiarazioni degli adepti, ai pareri degli esperti e di quelli espressi nelle sentenze dei giudici. Se un giudice riconosce che quello è un gruppo religioso non si può applicare il reato di associazione per delinquere al gruppo, ma solo ad alcuni adepti. Tutto questo converge a considerare un gruppo religioso come confessione religiosa. Il nostro ordinamento cerca di difendersi da orientamenti religiosi che possano ledere la libertà personale. File: materiali nuovi movimenti religiosi Ministero dell’interno: leggere, importante perché utilizza la parola setta. La credenza è coperta dalla libertà religiosa, ma gli atti che ne sono conseguenza no. Massimo introvigne crede che la parola setta sia una parola sbagliata perché intesa in senso negativo. È un fenomeno difficile da qualificare. Parlamento europeo, risoluzione 1984. I fatti censurati riguardano sempre una lesione della libertà personale Questi enti religiosi pongono problemi: quando una persona esce fuori dalla religione, vengono messi al bando. Le autorità governative cosa dovrebbero prendere in considerazione? 5) a) le persone che non hanno raggiunto la maggiore età non dovrebbero essere obbligate ad assumere un impegno di adesione a lungo termine e determinante per il loro avvenire, b) dovrebbe essere previsto un sufficiente periodo di riflessione sull’impegno che si intende assumere, abbia esso carattere finanziario o personale, c) dopo l’adesione a un’organizzazione i contatti da parte della famiglia e degli amici devono essere possibili, d) non si dovrebbe impedire ai membri che hanno già iniziato un corso di formazione di portarlo a termine, e) devono essere rispettati i seguenti diritti dell’individuo: — il diritto di abbandonare liberamente un’organizzazione; — il diritto di mantenere contatti con la famiglia e gli amici sia direttamente che tramite corrispondenza o telefono; — il diritto di chiedere un consiglio all’esterno, sia di carattere giuridico che di altro tipo; — il diritto di chiedere l’assistenza medica; f) nessuno deve essere mai incoraggiato a infrangere una legge, in particolare nel contesto della raccolta di fondi, per esempio esercitando la prostituzione; l) Le telefonate dei parenti devono essere comunicate ai membri interessati; la corrispondenza deve essere inoltrata immediatamente ai destinatari; Domanda: i testimoni di Geova, rifiutando le trasfusioni di sangue, non determinano una lesione della libertà personale? Contrarietà all’ordine pubblico? Differenza tra credenza e azione. La nostra legislazione infatti consente la macellazione di animali secondo regole diverse da quelle previste dalla legge. Plagio, dichiarato illegittimo. Si fa riferimento allo stato di soggezione, quindi lede il principio di tassatività del diritto penale. I gesuiti devono obbedire ai loro superiori come se fossero dei cadaveri. Oggi abbiamo un reato che potrebbe riguardare la religione: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. File: cesnur-dimensioni del pluralismo religioso (vedi tabella) Il diritto alla libertà religiosa comporta il diritto a non manifestare nessuna appartenenza religiosa e il diritto della pa di assumere informazioni sull’appartenenza religiosa della persona, ma anche i datori di lavoro. È una scelta positiva del nostro ordinamento di non avere un’anagrafe religiosa. In Germania esiste, ai fini fiscali per il pagamento della tassa ecclesiastica. Domanda: quali sono i presupposti per la nascita di una nuova religione? ISTITUZIONALIZZAZIONE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE Le confessioni religiose spesso hanno interesse a presentarsi come una struttura organizzata. Es. cattolicesimo L’organizzazione dei gruppi religiosi è lasciata all’autonomia dei gruppi religiosi. L’organizzazione è un dato che diventa importante in quanto la confessione voglia L’organo competente è il governo. Il governo richiede che la confessione religiosa abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge dei culti ammessi, su parere favorevole del consiglio di stato. Il presidente del consiglio dei ministri affida questa competenza al sottosegretario, che si avvale della commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose e la commissione consultiva per la libertà religiosa. Perché? Perché l’intesa riguarda vari aspetti, es. matrimonio, assistenza spirituale negli ospedali e nelle carceri che sono di diverso rango. Il testo è siglato dal sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa. Dopodichè è esaminato dal consiglio dei ministri e firmata dal presidente del consiglio. Questa intesa deve però essere tradotta in legge, altrimenti non produce effetti legali. Il parlamento può mutare il testo dell’intesa? Può accettare in toto o rifiutare in toto il testo. Il parlamento è sovrano, non ha nessun obbligo giuridico di approvare l’intesa. È quello accadde con l’intesa dei testimoni di geova, non ancora approvata dal parlamento. La responsabilità dell’approvazione o non approvazione comporta una responsabilità politica. Cosa succede se il parlamento non approva l’intesa già stipulata? Ogni confessione religiosa ha diritto di stipulare un’intesa? Ha il diritto di sedersi con il Governo al tavolo delle trattative? NO Lo stato ha l’obbligo di stipulare l’intesa? NO La prima intesa è stata stipulata nel 1984 con i Valdesi. La legge di approvazione dell’intesa approva l’intesa in blocco. Qualora si ravvisi la necessità di modificare un aspetto dell’intesa è necessaria una nuova intesa, una nuova sottoscrizione. La responsabilità della mancata intesa con i testimoni di Geova è politica, del Parlamento. Non si può obbligare il parlamento a stipulare l’intesa. Esistono anche intese stipulate ma non approvate (es. testimoni di Geova e associazione chiesa di Inghilterra). Cosa c’è dentro un’intesa? Nell’intesa si trova più o meno lo stesso che si trova nel concordato. La chiesa avventista può mandare dei propri ministri per le scuole. Parallelismo di quello riconosciuto ai cattolici. La possibilità di stipulare intese non è più regolata dalla legge sui culti ammessi. Si applica alle confessioni religiose che non hanno stipulato intese. Attraverso l’intesa lo stato e la religione diversa dalla cattolica negoziano un regime giuridico particolare. Le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, non uguali, perché le leggi stanno facendo delle differenze nel regime giuridico. L’uguaglianza è nella libertà ma non comporta necessariamente il medesimo trattamento giuridico: può essere differenziato purchè la differenziazione non si traduca di una eguale libertà davanti alla legge. Esistevano delle leggi che attraverso un trattamento giuridico differenziato ledevano alcune libertà. Quando è lesa questa uguale libertà lo deve stabilire la corte costituzionale. Le confessioni religiose hanno il diritto di chiedere allo stato di potersi sedere al tavolo delle trattative per godere di questa prerogativa di stipulare intese con lo stato? La risposta è NO. Non esiste un diritto, solo un interesse. Sentenza 52/2016 Il tema, la materia del contendere, è strano. La richiesta a stipulare un’intesa l’aveva chiesta l’unione degli atei e agnostici razionalisti (UAAR), un’associazione non riconosciuta. Lo stato si rifiutò perché la UAAR non è una confessione religiosa. Questa controversia è passata dal giudice amministrativo, dalla corte costituzionale per conflitto di attribuzione dei poteri dello stato. L’atto con cui il governo decide di avviare o meno una trattativa è un atto politico e non può essere sottoposto al sindacato di alcun giudice. Perché non c’è intesa con i musulmani? File: summa legum/ corte costituzionale 52/2016 (parti sottolineate e sintesi) Il disegno costituzionale è un disegno che prevede relazioni di tipo pattizio tra lo stato e la chiesa cattolica e tra lo stato e le altre religioni. Un caso recentemente posto all’attenzione della corte costituzionale è stato sollevata dalla UAAR. Agnostico: sospende il giudizio. Non si può dimostrare né l’esistenza né l’assenza di Dio Ateo: non crede in Dio. Lo scopo di sollevare questa questione era quello di fare nascere un caso. Hanno chiesto al governo di stipulare un’intesa. La libertà di non credere è una libertà tutelata all’interno del nostro ordinamento. Alla luce dell’art.8 C noi sappiamo che le confessioni religiose possono stipulare intese con lo Stato. Il problema che nasce è se una confessione religiosa abbia o meno il diritto di sedersi al tavolo delle trattative con lo Stato, avviare le trattative. Nel caso specifico questa associazione è con evidenza una non confessione religiosa. In sé e per sé non può avere la pretesa di sedersi al tavolo delle trattative. La sentenza della corte costituzionale giunge ad una conclusione che riguarda non il merito della vicenda, ma se le confessioni religiose abbiano o no il diritto di sedersi al tavolo delle trattative. Cos’è accaduto? È una sentenza che la corte ha pronunciato non su una questione di legittimità ma su un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il giudizio è proposto dal presidente del consiglio dei ministri, quindi uno dei poteri in gioco è il potere esecutivo, contro la corte costituzionale. La sentenza della corte di cassazione del 2013 aveva respinto il ricorso proposto dal presidente del consiglio. Delibera del 2003 n cui il governo risponde all’UAAR rifiutandosi di sedersi al tavolo delle trattative perché non si trattava di una confessione religiosa. L’UAAR riteneva che questa delibera fosse ricorribile di fronte al giudice amministrativo. Il tar dichiarava il ricorso inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione. Sarebbe un atto politico. L’associazione UAAR ricorre al Consiglio di Stato che invece riforma la sentenza del Tar dicendo che l’atto con il quale si rifiuta di avviare le trattative non è un atto politico. Invece è un atto che presenta i tratti tipici della discrezionalità valutativa come ponderazione di interessi: l’interesse dell’associazione e l’interesse pubblico alla selezione dei soggetti con cui avviare le trattative. Il consiglio di stato dice che dal momento che il giudice deve fare una valutazione, questa è una valutazione sindacabile e in ogni caso è sindacabile la scelta del governo di avviare questa trattativa, fermo restando che non esiste un obbligo per il governo di concludere. Il presidente del consiglio dei ministri a questo punto prova il ricorso alla corte di cassazione ai sensi dell’art.111 C: “contro le decisioni del consiglio di stato e della corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti..” Il governo sostiene che la decisione di avviare o meno le trattative è un atto politico. Le sezioni unite danno torto al governo, perché è un atto che costituisce esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione, come tale sindacabile in sede giurisdizionale. Il Tar lazio a cui la causa era ritornata però da ragione al governo sul merito. Il governo ha esercitato bene la sua discrezionalità. Però il presidente del consiglio non condividendo i principi affermati dalle sezioni unite della corte di cassazione, solleva conflitto di attribuzione tra poteri nei confronti della corte di cassazione. Su questo punto si pronuncia la corte costituzionale. Il rifiuto di avviare trattative è un atto politico o no? Se è politico non è giustiziabile, se non lo è allora si. La corte costituzionale ha detto che il rifiuto di avviare trattative è un atto politico, quindi non sottoponibile al sindacato costituzionale. Le opposte tesi: -patto per l’islam italiano: NON è UN’INTESA. È una dichiarazione di intenti stipulata nel 2017 dal Ministro dell’interno (Minniti) e un gruppo di comunità islamiche (es. coreis, admi, cii, cici, uami). Cerca di contrastare la differenza religiosa e mira a costruire un terreno comune di valori. Il problema dell’incontro con la religione islamica è che potrebbe diventare uno scontro per disaccordo in merito ad alcuni punti ritenuti fondanti a livello costituzionale dagli ordinamenti, come la parità tra uomo e donna, il matrimonio che non può essere poligamico. Art.19 C. - Libertà religiosa Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Il diritto di libertà religiosa è sancito dall’art.19 C. È un diritto riconosciuto a tutti, indipendentemente dalla cittadinanza. In qualsiasi forma: individuale o associata Questo articolo riguarda la fede religiosa, ma anche la libertà di non credere quindi tutela anche l’ateismo. Il fatto che la legge lo riconosca a tutti è espressione del principio dell’art.2 C, dei diritti inviolabili. Si da un riconoscimento a qualcosa che preesiste allo stato e alla Costituzione. Quindi è riconosciuto a tutti, quindi non può essere sottoposto alla condizione di reciprocità (es. non può essere riconosciuto solo a condizione che un altro stato lo riconosca). La nostra costituzione lo esplicita in una serie di facoltà e ne individua anche i limiti. Facoltà:  professione di una fede: si manifesta poi nella necessità di agire in modo conforme alla propria fede (problema obiezione di coscienza) e di comunicare la propria fede, diffonderla (es. nel cristianesimo questo è uno dei mandati che diede Gesù). L’acquisire nuovi proseliti non appartiene invece all’ebraismo, perché si parla di appartenenza etnica.  Diritto di farne propaganda: questo può significare anche solo manifestare un’idea religiosa.  Esercitare un culto: questo era in passato difficile in un sistema di antico regime dove vi era una religione di Stato e i culti “altri” subivano delle limitazioni sulla possibilità di esercitare il culto in forma pubblica. Questo richiede l’esistenza di luoghi, per rendere effettiva questa facoltà, quindi è richiesto l’intervento dell’autorità pubblica. Limiti:  Riti contrari al buon costume: parliamo di buon costume come clausola che protegge il pudore sessuale. Qui l’ipotesi fatta dal’art.19 C è che un rito si estrinsechi in atti contrari al buon costume. Questo è un limite più teorico che pratico. Unico limite che si può prendere in considerazione, perché si è voluto evitare che accadesse qualcosa di contrario (clausola di chiusura). In italia non è mai stato limitato nessun culto perché comprendeva atti contrari al buon costume.  Un limite implicito, non espressamente menzionato, è il limite della legge penale. Es. culto che prevede come rito la lesione o l’omicidio. (es. ifigenia che viene sacrificata agli dei affinchè la flotta dei greci possa partire) (es. gli incas praticavano sacrifici umani) Quale altro limite si sarebbe potuto prevedere? Un limite poteva essere quello presente nell’art.1 della legge del 1929 sui culti ammessi. La condizione di ammissibilità di un culto nello stato era basata su limiti che riguardavano i principi e i riti purchè non contrari: -ordine pubblico -buon costume La nostra Costituzione ha lasciato in piedi solo i limiti relativi al buon costume, non citando l’ordine pubblico. Questo articolo(art.1 legge sui culti ammessi) è incompatibile con la nostra costituzione, con la libertà religiosa menzionata all’art.19 C. Il limite e il controllo alle religioni diverse dalla cattolica si accostava ad un processo di riconfessionalizzazione dello stato, che è affermato nell’art.1 del patto lateranense. Il diritto di libertà religiosa è un diritto che appartiene alla sfera dei diritti soggettivi. Si può fare valere davanti al potere pubblico, perché storicamente è nato come un diritto pubblico, perché è il diritto pubblico che limita le condizioni. L’art.1 della legge sui culti ammessi non è mai stato dichiarato incostituzionale, è incompatibile con la costituzione e costituisce lettera morta. File: Libertà ed esperienza-studium Ci sono settori dell’ordinamento in cui si verifica una lesione del diritto di libertà religiosa della singola persona o del gruppo? Uguali nella libertà ma non uguaglianza dinanzi alla legge? Anzi al contrario si prevede un trattamento differenziato dinanzi alla legge. La differenziazione del regime giuridico finisce per ledere il principio di uguaglianza con riferimento alla singola persona? Diritto di libertà religiosa non esclude che questo diritto possa essere fatto valere nell’ambito del diritto privato. Art. 147 c.c- Doveri verso i figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questo potrebbe scontrarsi con le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli. All’art.147 fa da specchio l’art.315 bis. Digressione L’impedimento matrimoniale (es.un coniuge ateo e uno battezzato) può venire meno per la dispensa. Per ottenere la dispensa il coniuge cattolica deve rendere noto che ha il diritto e il dovere di educare la prole secondo i dettami del cristianesimo. Questo pone problemi nel caso in cui anche l’altro coniuge abbia lo stesso intento. La legge religiosa musulmana non consente il matrimonio tra una donna musulmana e un uomo non musulmano. Mentre un uomo musulmano può sposare una donna non musulmana. La libertà religiosa nei rapporti di lavoro e nel pubblico impiego Nell’ambito dei rapporti lavorativi l’appartenenza religiosa può creare problemi rispetto ai quali la nostra legislazione tempo fa aveva provveduto in senso protettivo in difesa dei diritti dei lavoratori. Statuto dei lavoratori tutela il diritto dei lavoratori, menzionando le opinioni politiche, la fede religiosa e quindi questa libertà è tutela anche nell’ambito del lavoro. È una libertà di manifestare la loro opinione. Il datore di lavoro potrebbe avere interesse ad indagare sulle opinioni politiche , sulla fede professata o sull’appartenenza ad un sindacato, ai fini della prosecuzione del rapporto di valore. La legge fa divieto di effettuare indagini in tal senso, all’art.8 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970). Ratio: non compiere atti di discriminazione (art.15) D.lgs 216/2003: importante perché è il decreto che da attuazione ad una direttiva (78/2000) dell’ue per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. È una direttiva che distingue 2 diverse modalità di discriminazione: (art.2) -diretta: quando una religione è trattata meno favorevolmente di quando sarebbe stata trattata un’altra in una situazione analoga. Lo stato non impegna direttamente il proprio denaro, gli oneri finanziari sono comunque a carico dell’unione o delle comunità. Gli ebrei possono però essere destinatari dell’8x1000. Sentenza 203/1989 Enuncia un principio supremo dell’ordinamento, cioè il principio di laicità. La corte si adegua ad una giurisprudenza precedente. Giudizio di legittimità costituzionale sull’art.2-3-19 C. E dell’art.9 punto 2 La corte costituzionale afferma che l’art.9 punto 2 è costituzionalmente legittimo. Il principio di laicità esce proprio da questa sentenza. Questo di cui stiamo parlando può incidere sul principio supremo di laicità dello stato. È un principio immanente, che emerge dalla costituzione ma non è espressamente disciplinato. Non è da intendersi come l’indifferenza dello stato dinanzi alla religione, ma salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale. Quindi la corte costituzionale deve valutare la legittimità costituzionale dell’articolo 9 in relazione al principio supremo di laicità dello Stato, che è garanzia di libertà religiosa in regime di pluralismo religioso. Il fatto che nelle scuole si insegni la religione non lede il principio di laicità, perché la religione non deve stare fuori dalla sfera pubblica. Questa è la lettura italiana della laicità. Nella laicità francese l’insegnamento della religione nelle scuole è ritenuto inammissibile, perché si ispira all’idea del separatismo, cioè purificazione della sfera pubblica da tutto ciò che riguarda la religione. La difesa della laicità non è per contenere i cristiani, ma per contenere i musulmani, dei quali si attesta una forte presenza in Francia. La nostra è una laicità inclusiva. Il problema non è di escludere ma di includere altri nelle garanzie di cui godono i cattolici (es. Domenica, il natale) Art. 11 - Concordato 1929 Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla chiesa, che sono i seguenti: - tutte le domeniche; - il primo giorno dell’anno; - il giorno dell’Epifania (6 gennaio); - il giorno della festa di San Giuseppe (19 marzo); - il giorno dell’Ascensione; - il giorno del Corpus Domini; - il giorno della festa di ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 giugno); - il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto); - il giorno di Ognissanti (1 novembre); - il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre); - il giorno di Natale (25 dicembre). Il problema è che sono festività della regione cattolica. Infatti per gli ebrei e gli avventisti il giorno festivo è il sabato, mentre per i musulmani è il venerdì. In quale modo sono state tutelate le esigenze degli appartenenti alle altre religioni? I musulmani non sono tutelati perché non c’è intesa. Gli ebrei sono tutelati perché quelle festività sono diventate civili e comporta conseguenze giuridiche a favore di tutti: es. il lavoro svolto nel giorno festivo è straordinario. Si riconosce l’esigenza religiosa. È il riconoscimento del diritto a godere del giorno che è per loro festivo. (da mezz’ora prima del tramonto del venerdi a mezz’ora dopo il tramonto del sabato) Es. esame di sabato. Chi è ebreo ha diritto di non fare esame. L’art.3 vieta delle discriminazioni irragionevoli ma consente delle discriminazioni ragionevoli. È giusto trattare ugualmente situazioni uguali, ma è anche giusto un trattamento differenziato a situazioni diverse. Un altro caso in cui un regime giuridico differenziato è stato giudicato illegittimo dalla corte costituzionale riguardava gli articoli del codice penale del 1930 che disciplinano la pietà dei defunti. Art. 402-403-404-405-406 Si caratterizzano come reati di vilipendio e in un caso come reato di turbamento delle funzioni sacre (art.406). La corte costituzionale ha dichiarato questi articoli illegittimi in parte, per lesione del principio di laicità e di uguaglianza delle religioni. Successivamente è intervenuta la legge 85/2006 che ha eliminato qualsiasi differenza tra la religione cattolica e altri culti. Questo è un caso in cui il regime differenziato di tutela è stato dichiarato illegittimo. Bilanciamento tra libertà religiosa e ordine dello stato Nell’impianto originario del codice penale il reato commesso contro i culti ammessi aveva una minore incidenza sociale e per questo meritava una pena diminuita, rispetto alle pene previste per i reato contro la religione di stato. Capo I: dei delitti contro le confessioni religiose (prima era dei delitti contro la religione dello stato e dei culti ammessi). Art.402: chiunque pubblicamente vilipendeva la religione dello stato veniva punito con la reclusione fino ad un anno. È stato dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale. Art.403: Chiunque pubblicamente offende [ prima: la religione dello Stato] una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa. Anche questo è stato dichiarato parzialmente illegittimo nella misura in cui prevedeva una pena diversa a seconda delle confessioni religiose. Uguale libertà comporta uguale tutela penale. Art.404: offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose (es. luogo del culto). Parzialmente incostituzionale nel 1997. Per diversi decenni aveva considerato legittimo quest’impianto. Francesco Ruffini aveva detto che la libertà religiosa non implica necessariamente una parità giuridica. Era però intransigente sulla tutela penale delle confessioni religiose, quando le si discriminava sotto il profilo della tutela penale. La giurisprudenza è mutata dal momento in cui la corte costituzionale è intervenuta. La legge 85/2006 parla di delitti contro le confessioni religiose. C’è una parificazione assoluta sotto il profilo delle pene. Ad oggi la bestemmia è stata depenalizzata. Intervento additivo della corte costituzionale con sentenza n.440/1995, che prevede che si possa punire anche chi offende la divinità di un’altra religione. Sentenza 508/2000 La possibilità di trattare in maniera differenziata le confessioni religiose c’è ma si ferma di fronte alla tutela penale, che deve essere uguale per tutti. Qui si dice che questa laicità implica una posizione di equidistanza e imparzialità. Equidistanza intesa come equivicinanza. Non ugualmente distante ma ugualmente vicino. L’art.402 rappresenterebbe un anacronismo. Non è stato reintrodotto. Questo non elimina il problema di come sia giusto tutelare la religione dalle offese perché si tratta di un reato di opinione. Prioritariamente si danneggia la persona e poi anche la religione. Può essere considerato libertà di pensiero arrecare offese contro una religione? File: dalla torre satira e blasfemia (leggere) Il problema è il limite di ciascun diritto. Ciascun diritto deve essere bilanciato con altri beni. In francia la libertà di satira è estesa ai massimi limiti. La sentenza del 2000 la consideriamo insieme a quella del 2003, sempre tenendo conto del principio di laicità. È un rispetto che porta all’inclusione. A trovare soluzioni che possano soddisfare più esigenze in contrasto. Edifici di culto Regio decreto 28 febbraio 1930 n.289. Il regime previsto dalla legge sui culti ammessi era molto restrittivo. Era previsto che la richiesta di apertura di un tempio È importante l’art.14 che dice che nel godimento dei diritti riconosciuti da questa convenzione non si deve discriminare per il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione. È un altro modo per enunciare il principio di uguaglianza. L’UE ha le sue finalità e sono previsti dei limiti. L’idea di approvare una costituzione europea è venuta meno, però ci sono una serie di aperture. La libertà di religione e il principio di manifestazione sono riconosciute in una serie di norme che risiedono nel TUE e nel TFUE. Nel 2000 è stata approvata la carta di Nizza. Quali norme dell’UE proteggono la religione e in quale modo? TUE ART.2 I valori fondanti dell’unione, che in qualche modo incidono sul fattore religioso,che è disciplinato nel TFUE all’art.17. L’UE fa un passo indietro rispetto al regolamento interno dei singoli stati, in quanto i regolamenti interni possono essere validi solo se esiste una religione di stato. Fa salvo il regime differenziato quanto agli stati. Al secondo comma si considerano anche le organizzazioni non confessionali. (es. UAAR) Noi non le qualifichiamo confessioni religiose, quindi non sono tutela da quelle norme ma si riconosce il diritto all’associazione e all’organizzazione. Nella carta di Nizza c’è un articolo, l’art.10, che tutela specificamente la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ampliamento di tutela rispetto all’art.9 della cedu. Si è astenuta dal prevedere i limiti della libertà religiosa. La normativa specifica dell’ue era la direttiva sulla parità di trattamento nell’ambito lavorativo. Riguarda libertà religiosa. Queste norme vengono in risalto quando le cause giungono dinanzi alla corte europea o alla corte di Strasburgo, in dialogo (vedi dialogo tra le corti). Esempi delle corti che decidono in tema di libertà religiosa File: DISCRIMINAZIONE E SENTENZE CEDU- CGUE SOMMARI File: DISCRIMINAZIONE CGUE achbita-bougnaoui Sono casi simili, ma trattati diversamente:  Indossare il velo islamico al lavoro: qui la corte è stata adita nella forma del rinvio pregiudiziale. Questo caso prevede il divieto da parte del datore di lavoro di portare in modo visibile qualsiasi segno politico, filosofico o religioso, ma non era norma scritta. La signora ad un certo punto ha deciso di voler portare il velo. L’impresa gli dice che questa cosa non è possibile. A questo punto il comitato aziendale si riunisce e pone per iscritto la regola. Ma questa signora viene discriminata oppure no? La corte dice che in questo caso, siamo tendenzialmente davanti ad una norma generale e astratta che esisteva da tempo e dopo viene formalizzata, quindi dice che non c’è discriminazione, però la corte dice anche che la verifica deve essere fatta dai giudici nazionali, per vedere se anziché trattarsi discriminazione diretta è discriminazione indiretta.  caso Bougnaoui: è un’ingegnera che si reca nel luogo in cui il terzo la riceve e rimane disturbato dal fatto che la signora porta il velo. Qui c’è il desiderio di un cliente davanti la posizione di un datore di lavoro che non era stato formalizzato prima. In questo caso la corte ha ritenuto che la volontà di un cliente, e quindi poi del datore di lavoro di non perderlo, non è considerato requisito essenziale e determinante ordinario per lo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi della direttiva, se lo fosse stato allora il datore di lavoro avrebbe potuto legittimamente licenziare la signora per non aver tolto il velo. In presenza di altre esigenze (es. io voglio dare un’immagine di neutralità oppure esigenza di riconoscimento della persona) è legittimo vietare ai dipendenti di lavoro di indossare segni religiosi.  Caso primario cattolico: contro il licenziamento di un primario cattolico da parte di un ospedale cattolico per aver contratto un secondo matrimonio. Nel contratto di lavoro si diceva che il divorzio e il successivo matrimonio civile costituiva violazione degli obblighi. Questo significa che il medico rappresentava l’istituzione. Per i non cattolici non fa venir meno la lealtà del lavoratore rispetto al datore di lavoro. Anche in ragione di questa disparità di trattamento tra lavoratori uno cattolico e uno non cattolico, nasce anche il problema del requisito essenziale e determinante per svolgere quella attività lavorativa. Ma poi per svolgere l’attività del medico è un requisito essenziale? La corte decide che la decisione di una chiesa la cui etica sia fondata su requisiti religiosi deve essere controllata da un controllo giurisdizionale attivo. Quindi non è attività essenziale per svolgere la professione, poi il tribunale tedesco di merito dovrà giudicare. Corte EDU  Eweida vs British Airways —> non era prevista dal dress code della compagnia la catenina col crocifisso indossato dalla hostess + discriminazione nei confronti di altre religioni: agli indù veniva permesso di indossare i loro simboli.  Chaplin vs Royal Devon Hospital —> non si può tenere la catenina se si deve fare medicazione, per ragioni di sicurezza ed igiene.  Ladele vs Borough of Islington —> rifiuto di procedere alla registrazione di unioni omosessuali per motivi di coscienza  McFarlane vs Relate Avon —> psicoterapeuta cristiamo licenziato perché si era rifiutato di svolgere terapia nei confronti di coppie omosessuali. Caso il crocifisso nelle aule scolastiche: caso Lautsi (dal nome della mamma del bambino che si è ritenuta offesa dalla presenza del crocifisso nelle aule). La causa è stata posta dinanzi al giudice amministrativo. In italia prima il tar e poi la corte europea dei diritti dell’uomo sostengono che la presenza del crocifisso è legittima, perché la sua presenza nelle aule non è un simbolo che intende indottrinare qualcuno, ma anzi è un simbolo che rappresenta il patimento umano di fronte alle ingiustizie e rappresenta il patrimonio. È vero che la presenza del crocifisso rappresenta un trattamento privilegiato per una confessione religiosa, ma questo non lede il diritto di istruire la prole secondo le proprie convinzioni religiose. È simbolo della tradizione cristiana. È definito simbolo passivo (criticabile) La croce è presente nelle bandiere di molti stati (es. Malta, Danimarca, Finlandia, Svezia,ecc) Il riconoscimento della libertà non può passare attraverso l’annullamento delle differenza. Il riconoscimento delle differenze comporta il rispetto delle differenze. Si entrerebbe nel totalitarismo se si annullasse tutto. Caso Lombardi-Vallauri Professore licenziato per avere professato insegnamenti incompatibili con quelli dell’università cattolica. L’italia è stata condannata per aver violato l’art.6 della convenzione che è quello che riguarda il diritto ad un giusto processo. Non era stato messo nelle condizioni di difendersi, non per violazione della libertà religiosa. Caso pasticcere Si è rifiutato di preparare una torta nuziale per una coppia di omosessuali. Non era disposto a impegnare la sua professionalità per qualcosa in cui non credeva. Era stato condannato da tribunali locali. Il pasticcere aveva allegato il primo emendamento, che tutela libertà di manifestazione del pensiero. Gli è stata riconosciuta la legittimità del suo comportamento. Leggere: l’avvenire viaggio del papa a cipro e il manifesto del rapper guesus. Per tutelare i diritti della minoranza, vengono meno i diritti della maggioranza (es. Cristiani) Il testimone di geova è stato condannato. La cedu condanna la grecia a pagare un risarcimento a Kokkinakis. Quindi ad oggi in Grecia il proselitismo non può di fatto essere vietato perché lo ha stabilito la corte europea dei diritti dell’uomo. Costituzione della repubblica islamica dell’iran (1979) Preambolo: la legge religiosa è fonte della costituzione stessa. Non c’è separazione tra la sfera del diritto e la sfera della religione. Tutto ciò che è immorale è anche illecito. Il diritto positivo non deve essere altro se non un modo per tradurre in legge i comportamenti imposti dalla legge. Art.4: tutte le leggi devono essere fondate sui precetti islamici. Le altre religioni patiscono numerose limitazioni. Legge basica dell’arabia saudita. Art.1: non c’è distinzione tra la sfera della legge morale e della politica. Nel nostro ordinamento la situazione è sintetizzabile con quanto detto da Gesù: date a cesare quel che è di cesare a Dio quel che è di Dio. Questo permette di separare la sfera della religione dalla politica. Qui non solo non parliamo di laicità, ma anche la libertà religiosa è inesistente. In Arabia Saudita ad esempio non è possibile praticare una religione diversa. Un problema principale è l’apostasia, cioè l’abbandono della religione, che dovrebbe essere punito con la pena di morte. Problema che si lega anche alla conversione. Problema che si pongono in modo serio come problema politico gli stati che si trovano più vicino all’occidente (es. Marocco, Tunisia). Al giorno d’oggi i problemi più gravi della libertà religiosa si patiscono negli stati in cui l’islam è la religione dominante e le conseguenze più gravi ricadono sui cristiani. Si tratta di diritti fondamentali di cui non si gode a condizioni di reciprocità. File: leggere St libertà religiosa rapporto 2019.2020.202. Molte chiese sono state distrutte dal califfato islamico. Vedi Arabia Saudita Non solo i cristiani sono stati soggetti a discriminazioni, ma anche i musulmani. Caso di una comunità musulmana che vide in Birmania, paese buddista, delle discriminazioni. In iran non si può dire la messa in persiano ma solo in aramaico, per evitare che tutti potessero capire e quindi compiere opera di proselitismo e convincimento. Il matrimonio concordatario La disciplina del matrimonio è articolata in diverse fonti normative: -legge 191/1985, riguarda la chiesa cattolica. Accordo di modifica del concordato. -intese, valido solo per le confessioni con intesa. -legge sui culti ammessi, valido per le confessioni senza intesa. L’esigenza di disciplinare questo tema in norme di tipo pattizio nasce dal fatto che a partire dal 1865 il matrimonio civile era l’unica forma di matrimonio conosciuto dallo stato. Da quel momento fino al 1929 l’unico matrimonio era il matrimonio civile. Nella storia il matrimonio era rimasto sotto la disciplina del diritto canonico in quanto atteneva alla formulazione del vincolo, alla sua validità e quindi al giudizio sull’eventuale legittimità. Si dava per presupposto che il vincolo matrimoniale nasceva nell’ordinamento giuridico della chiesa e da questo scaturivano delle conseguenze nei rapporti tra i coniugi (es. filiazione). La giurisdizione ecclesiastica era una giurisdizione esclusiva sul matrimonio. Il concilio di Trento nel 1563 emanò un famoso decreto, il decreto Tametsi, con il quale si introduce nella storia della Chiesa una forma di celebrazione ad substantiam, di fronte al parroco o ad un suo delegato con presenza di testimoni. Per la chiesa dal 1563 in poi non esisterà un altro tipo di matrimonio se non quello celebrato davanti al sacerdote. La radice del vincolo matrimoniale è il consenso dei coniugi. Così era prima e così è dopo il 1563. Il decreto Tametsi stabilisce che il consenso deve essere dato in una determinata forma ai fini della validità del matrimonio. Prima poteva essere considerato matrimonio anche quello eseguito in forma clandestina, o scambi del consenso in maniera informale. Da quel momento in poi si produce la forma ad substantiam che deve essere seguita da parte dei fedeli. Se il matrimonio non è celebrato così è inesistente, quindi per la chiesa il matrimonio civile quando sarà introdotto sarà visto come una rottura rispetto alla tradizione storica. Illegittima separazione dello stato dalla Chiesa. Quello che la chiesa chiedeva era la celebrazione di un matrimonio canonico. Per il diritto canonico il matrimonio civile era tamquam non esset. Era concubinato: rapporto di 2 persone che dormono insieme. Dal 1865 i cattolici in Italia dovettero celebrare 2 matrimoni. La situazione cambia con i Patti lateranensi, quando viene introdotto il matrimonio concordato. È un matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico, al quale però si riconoscono effetti civili. Il concordato non solo ha introdotto questa facoltà, ma ha anche previsto che le pronunce della giurisdizione canonica fossero riconosciute in ambito civile. Sentenza di nullità del matrimonio canonico: a questa possono essere riconosciuti effetti civili. Nel 1929 i patti lateranensi introducono il matrimonio concordatario con la possibilità di riconoscimento della Sentenza di nullità del tribunale ecclesiastico. Contemporaneamente con la legge sui culti ammessi si ammette ai fedeli di contrarre matrimonio di fronte ai ministeri dei culti ammessi. Fonti: -Art.8 -numero 4 del protocollo addizionale, che fa delle precisazioni. L’art.8 è diviso in 2 punti: 1. Celebrazione del matrimonio 2. Effetti della pronuncia di nullità del tribunale ecclesiastico Le persone devono volere che il matrimonio canonico abbia effetti civili. La chiesa vuole che il matrimonio celebrato in chiesa sia un matrimonio con effetti civili. Questo lo consente il concordato. Bisogna andare negli uffici di stato civile per fare le pubblicazioni. Sono un atto con il quale le persone annunciano al pubblico le proprie volontà di contrarre matrimonio. Sono affisse al municipio e nella chiesa di ciascun coniuge. In questo modo è teoricamente possibile prendere conoscenza del fatto che tizio e caio vogliono sposarsi ed è possibile presentare delle opposizioni. Questo sistema delle pubblicazioni è stato inizialmente introdotto nel diritto della chiesa già a partire dal 1215. Ratio: verificare che non ci fossero circostanze che impediscono la celebrazione di un valido matrimonio (impedimenti). Gli impedimenti sono tanti: es. età, parentela, precedente matrimonio, interdizione. In presenza di queste non è possibile celebrare un matrimonio valido. Se nonostante questo viene celebrato il matrimonio sarà invalidato. Il matrimonio è invalido per: -impedimento -anomalie del consenso, es.capacità di prestare il consenso, i vizi del consenso (errore,dolo), errore in persona, difetto del consenso (quando manca). -problematiche che attengono alla forma Una volta che le pubblicazioni sono state fatte ed è decorso un termine di almeno 8 giorni,il matrimonio può essere celebrato di fronte al ministro del culto cattolico. È tendenzialmente un sacerdote, ma non necessariamente (es. diaconi). Il matrimonio è celebrato dagli sposi, il ministro del culto si dice che assiste in qualità di testimone qualificato. Dopo lo scambio dei consensi il ministro del culto cattolico, spiega quali sono gli effetti civili del matrimonio attraverso la lettura di alcuni articoli del codice civile. Matrimonio tra persona di stato libero nel diritto civile con una libera civilmente e canonicamente? Si se c’è dispensa In seguito alla nullità del matrimonio il soggetto si può sposare di nuovo in chiesa. L’art.8 del concordato è suddiviso in 2 parti: nella prima parte viene delineato il procedimento attraverso il quale il matrimonio contratto davanti al ministro del culto cattolico (es.parroco o un suo delegato) viene riconosciuto agli effetti civili; la seconda parte riguarda il riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale. Nel 1929 l’introduzione del matrimonio concordatario portò con sé la possibilità di riconoscere queste sentenze di nullità matrimoniali. Differenze che esistono tra il regime che vale per la chiesa cattolica e il regime valido per le altre confessioni religiose Sia nella legge sui culti ammessi sia nelle intese la procedura prevista per il riconoscimento degli effetti civili di un matrimonio celebrato di fronte ai ministri del culto acattolico è la stessa di quella prevista per la chiesa cattolica: il matrimonio viene celebrato di fronte al ministro del culto della religione acattolica e una volta trascritto acquista effetti civili. Questa facoltà è riconosciuta anche agli altri per il tramite della legge sui culti ammessi o per il tramite delle intese. Nella legge sui culti ammessi, che è una legge generale, si prevedeva che il ministro del culto fosse approvato dal ministro dell’interno. Il ministro del culto acattolico svolge funzioni di pubblico ufficiale. Le intese invece non prevedono un’approvazione del ministro del culto. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica non è prevista la trascrizione tardiva. È prevista solo per la chiesa cattolica. (differenza di regime) Quello che è riconosciuto dalla chiesa cattolica in termini di riconoscimento delle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dalle sentenze di nullità matrimoniale pronunciate dai tribunali ecclesiastici non è riconosciuto alle altre confessioni religiose: se il matrimonio è stato celebrato davanti al ministro del culto valdese/ebraico se il culto è dotata di giurisdizione religiosa qualsiasi sentenza che riguardi il matrimonio non produce effetti civili. Questo viola l’uguaglianza delle confessioni religiose davanti alla legge? Il problema non si è posto in ambito giurisdizionale. Chi sono i ministri del culto dei musulmani? Problema, forse gli imam. Art.8c.2: questo sistema è entrato in vigore nel 1985. Qui la sentenza di nullità del tribunale ecclesiastico è assimilata ad una sentenza pronunciata da un giudice straniero. Nel 1985 era previsto che con la sentenza del giudice straniero si andasse davanti alla corte d’appello per il giudizio di delibazione. Qui l’organo giudiziario competente è la corte di appello, giudice di secondo grado. Perché la corte di appello e non il tribunale? Perché bisogna controllare la rigidità formale, non è un giudizio sul merito. Non è un giudizio sul merito neanche quello che riguarda il riconoscimento della nullità delle sentenze matrimoniali. È poi intervenuta una modifica del diritto internazionale privato, legge n.218/1995. Questa modifica ha reso solo eventuale il giudizio di delibazione della corte di appello, mentre prima era necessario per il riconoscimento. La sentenza produce infatti effetti automaticamente. Il giudizio diventerà necessario solo in presenza di una contestazione. Questo accade 10 anni dopo. Questa riforma non si applica al riconoscimento delle sentenze del tribunale ecclesiastico. Perché? Perché è una legge ordinaria e non ha la forza di modificare una legge che è tutelata dall’art.7. Questa tutela fa un danno alla chiesa, perché rimane vincolata ad un regime che non è più in vigore per le altre sentenze. La chiesa cattolica ha il suo ordinamento giudiziario e ha una struttura giudiziaria molto complessa e anche molto raffinata che culmina nei tribunali della santa sede, che sono 3. Il tribunale della santa sede che Ha competenza nelle questioni matrimoniali è la rota romana. È il tribunale di ultimo grado perché esistono poi dei tribunali locali che possono avere o base nella diocesi(es. Catania) o possono esserci più diocesi che si organizzano in vario modo. Es. catania si è messa insieme ad altre diocesi per creare un unico tribunale. Invece a siracusa il vescovo ha creato un suo tribunale. Non esiste una corte d’appello, l’appello si fa di fronte ad un giudice che altrimenti sarebbe di primo grado di una regione o diocesi limitrofa. Prima della riforma del 2016 doveva esserci una doppia conforme (2 sentenze di diversi gradi di giudizio che dichiarano la nullità del matrimonio). Dopo la rifroma del 2016 di papa francesco, per favorire la celerità dei processi matrimoniali la riforma ha eliminato la sentenza della doppia sentenza conforme, ha previsto che ne basta solo una che dichiari la nullità purchè non ci sia ricorso in appello. Queste sentenze non passano mai in giudicato, perché sono sentenze che riguardano lo status delle persone. Superiore organo ecclesiastico di controllo: uno dei tribunali della santa sede che si chiama tribunale della segnatura apostolica. Questo tribunale attesta che la sentenza è esecutiva, cioè che le persone coinvolte sono di stato libero, cioè possono contrarre un nuovo matrimonio. Ricorso alla corte d’appello, presentato non con automatismo ma su richiesta di una delle parti o di entrambi. La corte di appello deve accertare: A) Si doveva trattare di un matrimonio concordatario. B) Introdotto con la sentenza 18/1982 della corte costituzionale dove ha detto che il concordato è sottoponibile a giudizio di legittimità costituzionale ma in relazione ai principi supremi. Protocollo addizionale 3b) con riferimento al n.2 si deve guardare agli articoli 796 e 797 Esecutiva è non passata in giudicato, perché il riconoscimento delle sentenze straniere è possibile solo per le sentenze che siano passate in giudicato e siano quindi esecutive. È un giudizio di delibazione che dovrebbe limitarsi al controllo formale. Questi articoli 796 e 797 sono stati abrogati, ma la corte cassazione ha sostenuto che fossero ormai recepiti dalla legge. È un caso di rinvio materiale ad un’altra norma giuridica. Dato che 2 persone hanno celebrato un matrimonio canonico se intendono dichiararne la nullità potrebbero rivolgersi ai giudici dello stato? Es. chiedo il divorzio del giudice dello stato e voglio chiedere la sentenza di nullità al tribunale ecclesiastico. È possibile, perché le due sentenze non sono contrarie. 6) medesimo oggetto: nullità del matrimonio. 7) disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano. Il giudice italiano ha la giurisdizione sul matrimonio concordatario? Si Quando una sentenza di nullità matrimoniale può contenere disposizioni contrarie all’ordine pubblico? Art.34 concordato lateranense (non più in vigore) “Le cause concernenti…” Si individuano 2 case concernenti la nullità: 1. Nullità 2. Matrimonio rato e non consumato: caso di scioglimento del matrimonio che avviene con un atto del sommo pontefice, con un atto di grazia che si chiama dispensa. Rato significa non consumato: non si è costituita la copula coniugale in modo umano dopo il matrimonio. Se le parti avessero avuto rapporti prematrimoniali questo non conta. Oggi questa previsione non c’è più. Prima c’era una riserva di giurisdizione. È possibile dopo la riforma del 1985? Esiste una competenza dei giudici statali sulle cause di nullità perché la riserva di giurisdizione è caduta, non essendo più menzionata quindi non esiste più. Il giudice dello stato come può valutare la nullità di questo matrimonio? Dovrebbe applicare il diritto canonico, ma è un diritto confessionale, quindi si applicano le norme civili sulla nullità matrimoniale. C’è giurisprudenza in merito ma sono casi rari. L’altro problema riguarda le disposizioni contrarie all’ordine pubblico. Quando c’è questa contrarietà? È una norma che serve come ostacolo per le sentenze straniere che pronuncino principi in contrasto con i capisaldi dell’ordinamento giuridico italiano. Es. indissolubilità prima del 1970. Queste sentenze che ammettessero l’indissolubilità non potevano essere riconosciute perché l’indissolubilità era considerato un principio di ordine pubblico. Quali principi possono essere di ordine pubblico ?