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Primi capitoli del libro di diritto ecclesiastico, edizione del 2013
Tipologia: Sintesi del corso
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Cap. 1: Le fonti del diritto ecclesiastico.
1. Il diritto ecclesiastico. Nella vita di un’aggregazione umana organizzata sono molti i fenomeni socialmente rilevanti, che superano la sfera strettamente personale privata ed hanno conseguenze nei rapporti interpersonali; tra questi se ne evidenziano alcuni che hanno anche rilevanza giuridica. Si tratta dei rapporti che costituiscono il complesso di doveri del singolo nei confronti della società o di diritti che l’ordinamento riconosce al singolo. Data la loro rilevanza sociale lo Stato democratico moderno ne regolamenta la ratio e il rapporto coi diritti individuali e collettivi nonché coi doveri costituzionalmente sanciti e la tutela dell’interesse generale. Tra i fenomeni socialmente rilevanti quello che si prenderà in considerazione è il fenomeno religioso , sia individuale sia collettivo, sia personale sia istituzionale. La libertà della sua espressione è costituzionalmente garantita e le regole fissate per la libertà del fenomeno religioso e confessionale costituiscono quello che comunemente chiamiamo diritto ecclesiastico , che, secondo Del Giudice, è “il ramo dell’ordinamento di uno Stato nel quale si raccolgono le norme che riguardano il regolamento del fenomeno sociale religioso”. In sostanza, il diritto ecclesiastico è il diritto dello Stato concernente il fenomeno religioso personale e quello concernente le Chiese, le confessioni religiose o gruppi religiosi, comunque denominati. Non tragga in inganno l’aggettivo “ecclesiastico”. Deve essere espressione di una matrice politica e culturale, sconosciuta nel passato, riconducibile al generale principio di democrazia dell’organizzazione statale. Vi vanno ricomprese anche le norme che conseguono ad accordi tra Stato ed ordinamenti confessionali, norme che hanno vigore nell’ordinamento giuridico statuale o per volontà stessa dello Stato o per l’ordine di esecuzione a seguito di accordi stipulati con le procedure del diritto internazionale. Il diritto ecclesiastico denota alcune peculiarità:
Il diritto ecclesiastico non va confuso con il diritto canonico , che è l’antichissimo diritto della Chiesa cattolica, fondato sul diritto divino, che è il complesso di norme che non sono state poste dalla Chiesa, come società visibile, ma che da essa sono fatte valere perché contenute nel diritto naturale e nella Rivelazione divina, in particolare nella Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento. Il diritto canonico si fonda su elementi teologici e religiosi ed è costituito dalle norme giuridiche positive poste dai competenti organi legislativi della Chiesa. Il diritto canonico insieme al diritto romano sono considerati le fonti del diritto moderno. Il rapporto tra i due diritti, ecclesiastico e canonico, può oggi essere così posto:
b) Importante è anche il ruolo dell’Unione Europea nel diritto ecclesiastico, data l’appartenenza dell’Italia all’UE. Anche se secondo la giurisp. della corte cost. formalmente le leggi di esecuzione de trattati comunitari sono leggi ordinarie allo stesso livello delle leggi che danno esecuzione a tutti i trattati e accordi internazionali con la procedura indicata dall’art 80 cost., non v’è dubbio che le norme dei trattati ue costituiscono un sistema giuridico compiuto, autonomo, distinto dal sistema del diritto interno dello stato membro, seppur con esso coordinato. La disciplina giuridica sancita a livello comunitario, secondo le competenze stabilite, prevale sulla legislazione interna dello stato membro. Discussione su tal prevalenza: -per forza propria delle norme comunitarie -per il potere normativo dello Stato che accetta condizioni di reciprocità e parità con altri stati e limitazioni come ex 11 cost. Comunque rimane l’inderogabilità dei principi fondamentali/supremi. Hanno ora particolare rilievo le clausole nella CDFUE, i Regolamenti comunitari direttamente applicabili, tra cui il Reg. CE n°2201/2003 relativo all’esecuzione delle decisioni matrimoniali e in materia di responsabilità genitoriale, che all’art 63 prevede una norma di salvaguardia per i matrimoni dichiarati invalidi secondo le discipline contenute nei trattati stipulati da Santa Sede e It., Portogallo, Spagna e Malta.
c) Altra fonte del diritto ecclesiastico, di livello inferiore alle disposizioni Cost., sono le norme di derivazione pattizia o concordataria, che derivano dalle stipulazioni di accordi tra Stato e confessioni religiose. Si tratta di disposizioni che promanano dall’art. 7-8Cost. che costituiscono norme sulla produzione giuridica. Per quanto riguarda le disposizioni relative alla chiesa cattolica va considerato l’art7: riconosce l’indipendenza e la sovranità di detta istituzione. Quello tra stato e chiesa è quindi un rapporto tra autorità sovrane, dotate entrambe di soggettività internazionale; la stipula tra di loro è detta CONCORDATO, da collocarsi nell’ordinamento sovranazionale essendo un accordo di natura internazionale. Per questo dovrebbe impegnare i soli contraenti. Affinché le previsioni presenti in un accordo internazionale possano divenire vincolanti nell’ordinamento interno, è necessaria la loro recezione da parte dell’ordinamento statale, secondo il meccanismo dell’adattamento, che può avvenire o in maniera automatica in forza dell’ordine di esecuzione (art. 80 cost), o adeguando la legislazione nazionale agli impegni assunti in sede internazionale. Il concordato, per quanto riguarda l’IT., deve essere recepito secondo le specifiche modalità ex 7, co.2, Cost, che prevede che i rapporti tra S.-C. siano regolati dai Patti Lateranensi del 1929, resi esecutivi dalla l. 810/29, costituiti da un Trattato, tuttora in vigore, e da un Concordato, modificato nel 1984 dall’Accordo di Villa Madama. La l. 810/29 va considerata di derivazione pattizia perché dipende da un precedente accordo. L’art 7 prevede che le modifiche del Patti L. possono legittimamente intervenire solo in virtù di accordo tra le parti interessate, in difetto del quale è necessario adottare il provvedimento di revisione cost.; quindi la norma di definizione pattizia nasce come ordinaria, ma dal lato passivo si comporta come una fonte di grado superiore, resiste alla
modifica o abrogazione ad opera di leggi ordinarie che non siano fondate su accordi con la C., richiedendosi in difetto di tal accordo il procedimento legislativo aggravato. Si può parlare di fonti rinforzate ( per la particolare resistenza passiva) e di fonti atipiche ( hanno un comportamento ambiguo, per un verso come l. ordinaria, per altro come l. cost.). In questo tipo di fonte si fa una distinzione tra le norme che concernono la chiesa cattolica e le norme che concernono le altre confessioni religiose. Rapporto con la Chiesa cattolica: fra le norme di derivazione pattizia si ha:
d) Un’altra fonte, sempre di livello inferiore alle norme Cost., sono le leggi che contengono l’ordine di esecuzione delle convenzioni internazionali, con la procedura prevista dall’Art. 80 Cost. sulla base del 10 Cost., che nella comunità internazionale sono state adottate anche a tutela della libertà religiosa. Molte di queste convenzioni internazionali sono entrate nell’ordinamento con un procedimento speciale: l’organo preposto alla funzione normativa si è limitato ad ordinare l’osservanza delle norme contenute nelle convenzioni, attuando una sorta di rinvio. Sono leggi ordinarie abrogabili da leggi di pari grado. Limite: principi supremi. Fra tutte va ricordata la legge 4 Agosto 1955, n°848 con la quale è stata ratificata la Convenzione europea per la salvaguardia d ei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, (CEDU).
e) Ulteriore fonte del diritto ecclesiastico, sempre ad un livello inferiore rispetto alla Cost., sono le leggi emanate in modo unilaterale dallo Stato con il normale procedimento legislativo, concernenti materie di diritto ecclesiastico; non sono poste in un corpo unico pertanto ve ne sono nei codici o in leggi speciali. Si ricordi la legge 24 Giugno 1929 n°1159, che detta norme sui culti ammessi, in vigore solo per le confessioni religiose che non abbiano raggiunto Intese. Una legge molto restrittiva e che risente dl clima politico e sociale dell’epoca in cui fu emanata. La legge 27 maggio 1929 n°847, c.d. legge matrimoniale. Infine tutta una serie di altre leggi in varie materie (pag 13-14).
L’umanesimo, il rinascimento, la riforma protestante e la controriforma cattolica hanno segnato 3 secoli; la costituzione nell’Europa delle nazioni sancì la divisione dell’Europa e la fine della sua unità religiosa. Si affacciarono alcune concezioni della tolleranza religiosa, in Olanda, Inghilterra, Germania e Usa. La storia ha visto varie declinazioni dell’intolleranza. Ad esempio è stata assai grande la difficoltà della teologia protestante ad “accettare” la libertà religiosa, anche se la libertà di coscienza era un cardine della sua elaborazione dottrinale conseguente alla Riforma del XVI sec. che fin dall’inizio assunse forme diverse, dando vita ad opinioni diverse in materia religiosa; i più importanti movimenti furono quello luterano e quello calvinista. I riformatori protestanti tennero condotte più volte ispirate alla repressione ed all’intolleranza. Il concetto di libertà religiosa emerse progressivamente e con difficoltà. Per la teologia cattolica la difficoltà ad “accettare” sia la libertà di coscienza sia quella religiosa è stata anche maggiore; a parte da vicende politiche, risultava determinante l’esistenza del depositum fidei (nucleo di verità insegnate dalla Chiesa come valide ed immutabili). Una accettazione della libertà non sarebbe stata possibile senza il Concilio Vaticano II, che ha sancito il principio di libertà personale dinnanzi alla verità rilevata. Tutti questi avvenimenti hanno condizionato e caratterizzato la relazione tra lo Stato e le Chiese. Infatti la nostra coscienza di oggi giudica negativamente gli avvenimenti del passato e nello stesso tempo la nostra convinzione, di dover rispettare la libertà di coscienza e di religione di tutti è il risultato di lotte e di evoluzioni culturali e sociali, di una lunga marcia nella quale noi possiamo identificare alcuni momenti determinanti come l’Umanesimo, il Rinascimento, la Riforma, ecc.. Fra i vari diritti dell’uomo e del cittadino che le dichiarazioni del XVII e del XVIII sec. proclamarono come intangibili ed imprescrittibili, perché connaturali e innati nell’uomo , il diritto alla libertà religiosa fu il primo ad essere enunciato. Fu soprattutto la libertà di coscienza che fece sentire l’esigenza di riconoscimento delle varie forme di libertà che ha dato vita alle Dichiarazioni che proclamarono i diritti della persona. Non bisogna dimenticare che l’uomo europeo, fondamentalmente Cristiano, anche in nome della sua religione è stato artefice di lotte, guerre, rappresaglie, repressioni, uccisioni, intolleranze, persecuzioni e sfruttamenti di popoli di altri continenti diversi per razza e religione. Si ricordi poi che nella storia europea elemento fondamentale nei vari Paesi fu il concetto di religione dominante, cattolica, protestante o ortodossa che fosse; gli aderenti ad altre confessioni potevano essere “tollerati”, forniti o meno di strumenti giuridici di tutela. L’uomo europeo contemporaneo, forte della sua tradizione culturale che ha un’irrinunciabile connotazione religiosa, pur dopo il XVIII sec., sembra avvertire che la riflessione sul fondamento dei diritti umani, identificato nella dignità della persona umana, possa rappresentare una convergenza fra tutti gli uomini di tutte le tendenze religiose e di tutte le fedi, soprattutto dopo la caduta dei regimi dittatoriali, ispirati al marxismo e leninismo, che, dalla dine della II guerra mondiale e fino al 1989, hanno governato l’Europa centro-orientale, instaurando un sistema di radicale negazione della libertà religiosa.
Ora tutti i popoli sentono l’esigenza di dare vigore ad un sistema di garanzie individuali e collettive circa le libertà personali, prima fra tutte quella religiosa. La lunga lotta per la tolleranza e la libertà religiosa ha fatto sì che sia ormai considerata come un valore universale la legittimità del pluralismo ideologico e religioso. La libertà di coscienza è alla base della libertà religiosa e di tutte le altre libertà civili e politiche che nell’ epoca contemporanea son garantite dalle carte costituzionali di tutti gli Stati. La nostra coscienza contemporanea è soddisfatta perché lo Stato moderno riconosce le molteplici manifestazioni della libertà religiosa che non si considera più come una semplice pratica di culto. Lo stato moderno non conosce la tolleranza, ma solamente la libertà: diritto del cittadino verso lo Stato. Dove si praticò la libertà religiosa fu nell’America del nord a partire dalla fine del secolo XVII; gli Usa nacquero sull’esigenza di libertà del pensiero e di libertà religiosa di coloro che fuggivano dal continente europeo; pur con qualche conflitto, praticarono tal libertà. Così non fu per il Canada, a lungo conteso tra Francia ed Inghilterra. In America Latina, vista la colonizzazione spagnola e portoghese, subì una forma di evangelizzazione cattolica generalizzata. Per quanto riguarda Africa ed Asia, sono molti gli Stati in cui risulta ancora difficile instaurare un regime giuridico di effettivo rispetto delle libertà personali. Negli stati arabi e musulmani la questione si pone in modo diverso a seconda che siano stati fondamentalisti o rigidamente ortodossi.
2. L’evoluzione della dottrina cattolica: La storia ha registrato il conflitto della chiesa cattolica con le libertà moderne. Le libertà e soprattutto la libertà di coscienza, vengono prima rivendicate e poi definite in un clima di rifiuto del vecchio regime, di opposizione alle istituzioni, alle tradizioni religiose e anche alle autorità ecclesiastiche. Si accompagnano a misure politiche di restrizioni e persecuzioni nei confronti della Chiesa, che in Italia culminano nella debellatio dello stato pontificio. In questo clima si collocano anche le energiche condanne, lanciate dalla chiesa durante i pontificati da Pio VI a Pio IX, contro le libertà moderne, poiché le considerava delle “false libertà”, soprattutto per quanto riguardava la libertà di coscienza; erano ritenute sia contrarie alla vocazione propria dell’uomo di ricercare e di aderire alla verità oggettiva rivelata da Dio, sia destinate a condurre all’indifferenza religiosa, al naturalismo ateo. La dottrina tradizionale della Chiesa cattolica legava indissolubilmente la libertà e la verità come proprietà della fede e della vocazione trascendentale dell’uomo. In questo contesto la chiesa si è impadronita sempre di più del problema della libertà dell’uomo e dei suoi diritti, in particolare nella rivendicazione della libertà religiosa che spetta ad ogni persona a prescindere dalla sua appartenenza confessionale. Quindi si deve sottolineare la riflessione approfondita che la chiesa cattolica ha riservato nell’epoca contemporanea al problema della libertà di coscienza e della libertà religiosa e si possono cogliere i numerosi passi avanti nella sua dottrina per quanto riguarda i contenuti e le condizioni.
Dunque si prevedeva una religione ufficiale, fornita di ogni privilegio, affiancata dalla tolleranza per quei culti ritenuti “onesti” e “pacifici”.
4. La lotta per la libertà religiosa negli stati europei. L’Europa, dopo che nel ‘500 aveva preso avvio la Riforma protestante, visse poi secoli di guerre di religione. L’Europa delle nazioni come si manifestò post trattati di Westfalia stipulati nel 1648, coi quali si intese stabilire un nuovo ordine internazionale europeo e porre fine, senza riuscirvi del tutto, alle guerre. Molto fu rimesso allo ius reformandi (diritto di imporre riforme alla chiesa) riconosciuto ai sovrani con cui essi potevano dominare la Chiesa. Il cristianesimo cattolico e quello protestante giocarono un ruolo rilevante per la definizione del sistema di rapporti tra stato e chiesa e quindi per gli assetti politici che interessarono i vari stati, poi giunti fin a noi. Inoltre si ricordi che la libertà di coscienza e religione fu la prima ad essere rivendicata. Il principio “cuius regio eius religio”, sancito nella pace di Augusta del 1555, significava che la religione di un Paese doveva essere quella di chi lo governava ed aveva l’obiettivo del raggiungimento della pace religiosa. Perciò la permanenza di gruppi confessionali diversi dalla maggioranza poteva essere tollerata a condizione che essi venissero separati e assicurassero lealtà verso il potere politico costituito; fu poi riconosciuta ai dissidenti la libertà di emigrare in altri paesi. Ciò potò a forme più o meno rigide di giurisdizionalismo di Stato, cioè di controllo dello Stato sulla chiesa. Ma ormai il pluralismo religioso era accertato e si andava affermando la laicizzazione, ovvero la religione tendeva a divenire un problema individuale nel quale lo stato, anche se impegnato a proteggere la chiesa ufficiale, avrebbe interferito sempre meno. In Europa si verificarono repressioni, richieste di asilo, persecuzioni contro gli aderenti ad altre confessioni, dibattitti sulla tolleranza, strumentalizzazioni della religione da parte degli stati. Emblematica circa l’intreccio tra storia politica e religione furono le vicende di Carlo V, che tramite eredità e matrimonio, si trovò a dominare gran parte d’Europa (da Spagna a Germania, Olanda, Fiandre e Italia). Si presentava come difensore della cristianità e si propose con una guerra santa di combattere gli eretici, protestanti ed infedeli; finché fu costretto a cedere contro i luterani tedeschi col la pace di Augusta nel 1555. Va riconosciuta l’influenza decisiva della Scuola del diritto naturale, dell’Illuminismo, del Razionalismo, della Rivoluzione francese e rivoluzioni liberali, ma la situazione religiosa e geografica confessionale degli stati in sostanza invariata da allora.
Paesi tradizionalmente ed in maggioranza cattolici: in primis l’ Italia ; negli stati preunitaria non si è avuta una grande conflittualità religiosa, non si registrarono movimenti ideologici o letterali che lottavano pe la libertà di religione. Ruffini parla di “proverbiale indifferenza degli italiani per le cose della fede”. A Venezia la tolleranza era praticata, non invece a Genova, in Piemonte e a Napoli. Furono soprattutto tre comunità ad essere vessate: Israeliti, Valdesi, Greci cattolici di rito orientale. Nonostante la divisione del territorio nazionale in tanti stati, la presenza del Papato e la capillare articolazione organizzativa cattolica furono un sicuro presidio contro ogni dissidenza in materia religiosa.
Inoltre sotto l’influenza della Spagna il cattolicesimo fu molto radicato anche nell’Italia meridionale. La Francia, accanto al ruolo rilevantissimo della monarchia, in alcuni fatti si può così riassumere la travagliata situazione religiosa, che vide protagonisti gli Ugonotti (protestanti francesi ispirati al Calvinismo): editto del 1562, primo ed. di tolleranza, strage della notte di s. Bartolomeo, editto di Nantes 1598, con cui si riconosceva che la relig. cattolica sarebbe stata dominante, ma si garantiva ai protestanti che non vi sarebbero più state persecuzioni. Tal pacificazione resistette fino a quando fu governata da Luigi XIV. Successivamente il re revocò l’ed. di Nantes, con l’appoggio del clero; ma le vicende della chiesa gallicana dettero vita ad u contrasto violento tra Stato e Chiesa. Nuovo periodo di turbolente lotte religiose si ebbe fino alla Rivoluzione francese, che dette vita ad un’accesa intolleranza da parte dei miscredenti e rivoluzionari; di fatti si ebbe l’intolleranza cattolica, l’Illuminismo, la costituzione civile del clero, tentativo di distruzione del Cristianesimo, culto della dea Ragione, dell’Ente supremo, la Dichiarazione del 1789 e la Cost. del 1795, per approdare ad un separatismo caratterizzato da avversione verso la relig. In Spagna non si registrò una lotta per la libertà relig. nel XII sec. ebbe inizio la Reconquista con una crociata contro l’Islam; ma nello stesso tempo in tutta la spagna si era diffusa un’originale cultura costituita dal connubio pacifico tra influenze europee ed arabe. Due momenti salienti: costituzione dell’Inquisizione spagnola (1478) e la conquista dell’America del Sud ed evangelizzazione della suddetta. La storia religiosa della S. rimase poi segnata dalle imprese di Carlo V. Soprattutto nella seconda metà del’400 e ‘500, durante la riforma protestante, i monarchi spagnoli operarono con decisione la difesa del cattolicesimo. In Belgio vicende strettamente legate a quelle dell’Olanda, poiché l’esistenza delle due realtà come stati distinti fu dovuta proprio alla divisione tra cattolici e protestanti, con reciproca pratica d’intolleranza. Nel 1781 Patente di tolleranza emanata da Giuseppe II, accolta da critiche. In Austria i sovrani austriaci non contrastarono, anzi talora incoraggiarono i tentativi di riconciliazione tra le due fazioni religiose e mantennero le concessioni via via accordate ai loro sudditi non cattolici; nonostante ciò ci furono forme di oppressione ed il cattolicesimo era ritenuto relig. dominante. Rilevanti la presenza del Movimento episcopalico, che rivendicava prerogative dei vescovi locali; ciò portò ad una forma incisiva di giurisdizionalismo. L’imperatrice Maria Teresa avversò ogni forma di tolleranza verso gli acattolici; il figlio invece, Giuseppe II, rilasciò varie “Patenti” che sancivano il principio di tolleranza. Pag. 30 Polonia. Paesi passati dalla riforma: Olanda, il concetto di libertà religiosa prese vita dai contrasti violentissimi che si ebbero intorno al protestantesimo, in particolare tra riforma luterana e calvinista, la quale si presentò sempre come la più intollerante. Fondamentali per elaborare il principio di tolleranza furono Erasmo da Rotterdam, Ugo Grozio, Spinoza; influirono poi filosofi inglesi ed enciclopedisti francesi. Svizzera , Stati scandinavi (pag 31-32)
oltremondana o verità scientifica) senza che altri gli pongano in ciò impedimenti o arrecare danno. Perciò è un concetto o principio essenzialmente giuridico”. Nell’epoca attuale, le nuove situazioni giuridiche sogg. e istituzioni democratiche hanno spinto a riconsiderare anche criticamente l’interpretazione ruffiniana, ritenuta riduttiva. In ogni caso lo Stato moderno, post II guerra mondiale, ha assunto nelle sue carte fondamentali fra i suoi interessi anche quello che i suoi cittadini siano liberi di perseguire le finalità religiose che essi vogliono, ciò rappresenta un valore etico- politico da proteggere; il pluralismo culturale/sociale/politico afferisce allo status libetatis della persona e comporta il potere di respingere ogni intervento indebito dello Stato in tal campo ed anzi attribuisce al singolo la pretesa positiva di richiedere allo stesso prestazioni a proprio favore e lo status activae civitatis cui fa capo la pretesa di partecipare alla formazione della volontà dello stato. Si ha quindi una neutralità positiva dello Stato e l’interesse etico-politico rappresentato dalla libertà delle scelte religiose deve essere protetto giuridicamente. Per quanto riguarda l’applicazione delle regole della liberal-democrazia per l’esercizio del diritto di libertà religiosa dei paesi europei va detto che il criterio dell’attuazione più o meno piena della libertà relig. in un determinato Paese è da tenersi assolutamente distinto dall’indagine sul carattere separatistico o giurisdizionalistico che vi possa avere il regime delle relazioni dello Stato con le Chiese Nell’epoca contemporanea lo stato liberale originario risulta sostanzialmente corretto da una concezione di stato sociale e democratico.
Libertà di coscienza e libertà religiosa. Lo stato moderno democratico sancisce il riconoscimento dei diritti di libertà ed intende garantirli con la forza della sua costituzione senza poter porre gerarchia tra i vari diritti. Secondo una concezione dottrinale i diritti di libertà non sarebbero altro che diverse manifestazioni del diritto di “libertà civile”, che consiste nel potere giuridico riconosciuto dalla legge alla persona di disporre si se stessa e di determinarsi ad agire secondo le proprie convinzioni in merito alla propria vita personale ed ai rapporti interpersonali. Altra concezione giuridica parla invece di varie libertà. In realtà entrambe le teorie possono esser considerate valide (una principio filosofico, l’altra storico); il primo riguarda la priorità della persona umana nei confronti della collettività e dello Stato (la Cost. RICONOSCE, non concede tal diritto). Il secondo si riferisce al fatto che in certi ordinamenti una rilevanza contingente maggiore sia stata riconosciuta ad alcune libertà proclamate piuttosto che ad altre, visti i contesti storici particolari. Il fenomeno della generale libertà in materia religiosa è denominato in dottrina e legislazione in vari modi (libertà religiosa, di coscienza, di culto, ecc…)
Libertà di coscienza. La nozione di coscienza sfugge di per sé al linguaggio giuridico; consapevolezza o sentimento interiore che spinge ogni persona umana a dare un giudizio di valore su propri atti e su fatti esterni, attivando la piena facoltà intellettiva e volitiva.
È la libertà di avere e seguire, anche nella condotta esterna, i dettami della propria coscienza, le proprie convinzioni personali circa i criteri di valutazione del bene e del male con la propria facoltà critica interiore e con la propria capacità di agire ad opposita. È una libertà che non riguarda solo quella religiosa, ma va ad identificarsi anche con quella di pensiero. Di per sé non può essere un concetto giuridico; inoltre oltre che diritto è anche un dovere.
Libertà religiosa. Conseguenza della lib. di coscienza è quella di credere in una data religione, di propagandarla, di praticarla singolarmente o comunitariamente, di mutare convinzioni o non credere. Va intesa come un concetto giuridico, ovvero esiste un obbligo dello Stato moderno costituzionale di predisporre le condizioni giuridiche perché ogni cittadino possa esser libero da qualsiasi interferenza di esercitare tal diritto. Questa autonomia è tutelata e costituisce la libertà religiosa come un diritto pubblico soggettivo; è indisponibile ed inderogabile.
I fondamenti della libertà religiosa. I fondamenti della libertà di coscienza e della libertà religiosa, ci aiutano a comprendere le motivazioni che possono determinare una persona e tenere alcuni comportamenti, o a rivendicare alcune sue esigenze. Ogni persona umana ha una natura razionale e responsabile, dunque libera nelle sue determinazioni; a questa natura risulta inerente una dignità, propria dell’essere umano in quanto tale, per il fatto stesso di essere persona umana. La dignità della persona è la sua condizione, che per le qualità intrinseche (razionalità e libertà) è meritevole del massimo rispetto da parte degli altri soggetti. Intesa in questo senso la persona vanta una dignità propria che non può essere annullata o violata, e da essa derivano come esigenze irrinunciabili i c.d. diritti inviolabili della persona. Questa concezione trova riferimento nella Carta Costituzionale in particolare in due norme: