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Laicità e Pluralismo Confessionale in Italia: Analisi del Rapporto Stato-Chiesa - Prof. Ho, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

appunti visual del corso completi

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 14/12/2022

fleischmannfederica
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ECCLESIASTICO
La distinzione e separazione tra ORDINE TEMPORALE e ORDINE SPIRITUALE è principio
irrinunciabile ma concretamente difficilmente raggiungibile.
MODELLI DI RELAZIONE STATO-CONFESSIONI
RELIGIOSE IN EUROPA
Tutti gli ordinamenti secolari regolano, pur con modalità molto diverse, il fenomeno religioso.
La dottrina ha utilizzato diversi criteri per identificare i principali modelli utilizzati dagli
Stati europei, per regolare il fenomeno religioso in generale e le relazioni con i gruppi religiosi
in particolare. Il ricorso a uno o più modelli è condizionato dalla storia, dalla cultura e dalle
appartenenze religiose di ogni Paese.
Nessuno stato incarna un MODELLO = descrizione di come si delinea l’ordinamento statale
nei confronti dei fenomeni religiosi. Il modello si riferisce ad un gruppo religioso.
Le varie CONFESSIONI RELIGIOSE hanno connotazioni specifiche, riconosciute e disciplinate
dall’articolo 8 della Carta costituzionale.
Nel nostro ordinamento e in quello europeo è riconosciuta la LIBERTÀ RELIGIOSA
INDIVIDUALE.
FONTI BILATERALI ANOMALIA. Il
legislatore nazionale per disciplinare il fenomeno religioso ricorre anche allo strumento
normativo delle fonti bilaterali (realtà originaria), realizzando dei veri e propri accordi con
realtà esterna allo stato alla base della legge ordinaria.
Settore dell’ordinamento dello Stato che regola a diverso titolo il fenomeno
religioso e la libertà religiosa sia individuale sia collettiva
diritto dello Stato italiano e la sua giurisprudenza NON un diritto di
produzione confessionale.
religiosità vissuta da soggetti
collettivi strutturati
Nel nostro ordinamento costituisce fonte di
normazione contratti collettivi (anomalia), ma
resta inserito nell’ordinamento interno: non
assurge a ad accordo di diritto esterno
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ECCLESIASTICO

La distinzione e separazione tra ORDINE TEMPORALE e ORDINE SPIRITUALE è principio irrinunciabile ma concretamente difficilmente raggiungibile.

MODELLI DI RELAZIONE STATO-CONFESSIONI

RELIGIOSE IN EUROPA

Tutti gli ordinamenti secolari regolano, pur con modalità molto diverse, il fenomeno religioso. La dottrina ha utilizzato diversi criteri per identificare i principali modelli utilizzati dagli Stati europei, per regolare il fenomeno religioso in generale e le relazioni con i gruppi religiosi in particolare. Il ricorso a uno o più modelli è condizionato dalla storia, dalla cultura e dalle appartenenze religiose di ogni Paese. Nessuno stato incarna un MODELLO = descrizione di come si delinea l’ordinamento statale nei confronti dei fenomeni religiosi. Il modello si riferisce ad un gruppo religioso. Le varie CONFESSIONI RELIGIOSE hanno connotazioni specifiche, riconosciute e disciplinate dall’ articolo 8 della Carta costituzionale. Nel nostro ordinamento e in quello europeo è riconosciuta la LIBERTÀ RELIGIOSA INDIVIDUALE. FONTI BILATERALI ⟹ ANOMALIA. Il legislatore nazionale per disciplinare il fenomeno religioso ricorre anche allo strumento normativo delle fonti bilaterali (realtà originaria), realizzando dei veri e propri accordi con realtà esterna allo stato alla base della legge ordinaria. Settore dell’ordinamento dello Stato che regola a diverso titolo il fenomeno religioso e la libertà religiosa sia individuale sia collettiva ⟹ diritto dello Stato italiano e la sua giurisprudenza NON un diritto di produzione confessionale. religiosità vissuta da soggetti collettivi strutturati Nel nostro ordinamento costituisce fonte di normazione contratti collettivi (anomalia), ma resta inserito nell’ordinamento interno: non assurge a ad accordo di diritto esterno

Per avere effetti civili ⟹è necessaria la ratifica con legge ordinaria.

CRITERIO FORMALE che guarda allo strumento normativo utilizzato:

  1. STATO CONCORDATARIO (dal termine “ concordato” , trattato internazionale tra Stato e Chiesa): gli stati territoriali stringono con la Chiesa cattolica accordi; quindi, l’atteggiamento di mediazione trova un suo riconoscimento formale. Questo perché storicamente la Chiesa cattolica ha portato avanti l’ istanza di bilateralità , su un piano di parità, con gli ordinamenti secolari con cui si incontra. Tendenzialmente, gli stati concordatari sono a maggioranza cattolica appunto perché questa attesa della Chiesa ha condotto i legislatori degli ordinamenti a maggioranza cattolica, tra cui l’Italia, a stipulare un concordato. Gli stati concordatari hanno poi esteso l’idea e il concetto dei concordati ad altri gruppi religiosi, regolando i rapporti tramite accordo ( intese ).
  2. Altri legislatori ricorrono solo a fonti unilaterali di produzione statale STATO SEPARATISTA per ragioni di ordine storico o per mancanza di una maggioranza di gruppo religioso all’interno dello Stato (Francia: “ legge di separazione tra Stato e Chiesa ”).
  3. Una minoranza di ordinamenti sono UNIONISTI (Grecia): stretto collegamento, commistione fino ad un’unione tra istituzioni religiose e istituzioni secolari che non possono essere definibili separatiste pur non essendo stati concordatari.

CRITERIO SOSTANZIALE , che guardi al concreto operare dell’ordinamento, del suo

apparato normativo e della sua giurisprudenza:

  1. STATO CONFESSIONISTA , le cui due direttrici sono: ˗ Dal punto di vista del formante delle norme giuridiche mutua da una confessione religiosa i principi su cui basa la propria legislazione. ˗ Lo stato favorisce nel trattamento la religione dominante (ad esempio: sovvenzionandola economicamente). Impronta la propria legislazione ai principi della religione dominante , che riconosce come religione di Stato. Tutte le altre confessioni sono soltanto tollerate.
  2. STATO LAICO : persegue una accentuata separazione tra potere religioso e potere politico. Esso rivendica la propria indipendenza da ogni condizionamento di tipo confessionale e pone tutte le religioni sullo stesso piano di indifferenza (art. 8), lasciando che le rispettive organizzazioni gestiscano le questioni di fede e la loro attività, purché nel rispetto dell’ordine pubblico e del buon costume (livello teorico ≠ livello pratico ⟹ attuazione dell’uguaglianza delle minoranze impatta sulla democraticità del Paese). L’aspetto formale si intreccia con quello sostanziale e i vari modelli si combinano in vari modi. Tuttavia, nessuno Stato, neanche il più dichiaratamente laico, può veramente esimersi dal tenere conto del sentimento religioso prevalente sul suo territorio. Ciò perché ogni Stato L’Italia è attualmente uno Stato CONCORDATARIO e LAICO.

˗ codice civile del 1865 : Nasce il matrimonio civile come unico vincolo produttivo di effetti civili. Il matrimonio religioso , a qualunque religione si riferisse, restava, per lo Stato, un atto lecito ma irrilevante. Chi voleva essere ritenuto coniuge davanti alla Chiesa e davanti allo Stato doveva contrarre due matrimoni. ˗ codice penale Zanardelli del 1889 : contribuisce allo svuotamento del confessionismo  tutela paritaria dai reati i fedeli appartenenti a culti anche diversi da quello cattolico.

QUESTIONE «ROMANA»

Dopo la « breccia di Porta Pia » e l’annessione dello Stato Pontificio al Regno d’Italia ( settembre 1870) il re d’Italia emanò la legge delle Guarentigie (1871), che in funzione di regolare i rapporti con la Santa, accorda al Papa una serie di garanzie e ne riconosce la preminenza. Questa legge mai accettata dal Pontefice PIO IX, che la definì un “ mostruoso prodotto della giurisprudenza rivoluzionaria ”; questo fondamentalmente per due motivi:

  1. ERA UNILATERALE ;
  2. RIDUCEVA IL PONTEFICE A SUDDITO e lo privava del potere temporale; aveva quindi delle ripercussioni anche a livello istituzionale. Il papa emana l’ENCICLICA UBI NOS (1871): con cui afferma che lo Stato intende fornire garanzie “ in sostituzione di quel potere temporale di cui Ci ha spogliato con una lunga serie d’inganni e con armi parricide ”. Afferma poi che il Governo “ nei fatti dimostra di non tenere in alcun conto le Nostre proteste, richieste, censure; perciò, senza dare alcun peso al giudizio da Noi espresso circa le predette garanzie, non desiste dal sollecitare e promuovere il dibattito e l’esame di esse ”. Subito dopo, nel 1874, il Papa dichiarò il NON EXPEDIT, ossia dichiarava non opportuno il concorso alle urne per i cattolici che non avrebbero dovuto essere né eletti né elettori. L’invito all’astensione non ebbe, però, il seguito che ci si attendeva  Nel 1914 alcuni cattolici si erano già presentati in alcune liste elettorali, grazie alla Patto Gentiloni, che garantiva loro di essere eletti pur in assenza di un partito cattolico  Il non expedit venne abolito formalmente solo nel 1919 quando nacque il Partito Popolare Italiano di don Luigi Sturzo.

RICONFESSIONALIZZAZIONE

Dal 1919 al 1925 dopo anni di svuotamento confessionale vennero emanati provvedimenti che giungono a riconoscimenti in capo alla religione cattolica. Infatti, il partito fascista, volendo rafforzare il suo potere in Italia, si serve della religione cattolica quale suo strumento di potere, considerandola religione di Stato.

  1. Riforma Gentile del 1923 : la religione cattolica, di cui era obbligatorio l’insegnamento, era ritenuta fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica e non solo dell’istruzione religiosa (indottrinamento ⟹ l’istruzione pubblica incentrata sulla religione);
  1. 1922-1926: Una serie di regolamenti che riprendevano il contenuto di alcune circolari ripristinavano l’obbligo di apposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche ed in tutti gli uffici pubblici comprese le aule dei tribunali e gli ospedali.
  2. Riconoscimento, come feste civili, delle più importanti feste religiose cattoliche.

PATTI LATERANENSI

Una netta inversione di rotta si ebbe nel 1929 quando il regime fascista stipulò con la Santa

Sede i PATTI LATERANENSI , l’11 febbraio 1929:

˗ TRATTATO FRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA ; disciplinavano le questioni territoriali ed economico-patrimoniale. ˗ CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E L’ITALIA (non più in vigore); regolava lo status della religione cattolica all’interno dello stato Fortemente voluti dalla Chiesa cattolica era un ATTO BILATERALE e il simbolico ripristino il «POTERE TEMPORALE» del Pontefice. Con i Patti Lateranensi il fascismo faceva ufficialmente dell’Italia uno STATO CONFESSIONALE , attribuendo alla Chiesa riconoscimenti ma comunque non tornando alla situazione precedente, ormai superata. Nei contenuti la Chiesa cattolica ottenne ampie concessioni ⟹ gli accordi permisero il raggiungimento della PACE RELIGIOSA E DI RICONCILIAZIONE con lo stato e risolvettero la questione romana. Si riconosce al papa un limitato potere temporale accordando alla Chiesa una porzione di territorio del Paese al fine di far salvo il PRINCIPIO DELL’ALTERITÀ del Papa, sovrano nel suo Stato. La chiesa cattolica (fede religiosa) condivide con il Vaticano (Stato) il governo centrale, ossia la Santa sede. TRATTATO ARTICOLO 1 TRATTATO LATERANENSE

RICONOSCIUTO IL

CONFESSIONISMO DI STATO

(omesso il riferimento ai culti tollerati  non si riconosce l’uguaglianza dei culti) PERSONALITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE “ la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato ”.

TRATTATI DI DIRITTO

INTERNAZIONALE

ACCORDO APICALE

TRA AUTORITÀ

ORIGINARIE

CONCORDATO RELIGIONE ALL’INTERNO

DELL’ORARIO SCOLASTICO

Obbligatorio per gli studenti salvo dispensa su istanza dei genitori. Gli insegnanti venivano pagati dallo Stato ma dovevano godere del gradimento dall’autorità ecclesiastica. coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. (…) Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall’autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall’ordinario diocesano. DIRITTO UNILATERALE Il legislatore emanò poi strumenti, a seguito dei patti lateranensi, per dare corpo al concordato e al principio confessionista che, ispirandosi ai medesimi principi, disciplinano ulteriormente la questione religiosa.

LEGISLAZIONE SUI CULTI AMMESSI (ancora in vigore)

Regola la questione giuridica in Italia dei culti diversi da quella cattolica. È una LEGGE DI STAMPO GIURISDIZIONALISTA (PERTICIDA), ossia che tende a controllare i culti ammessi sottoponendoli ad un controllo governativo/amministrativo. È stato anche definito uno STATO ETICO , mutuato secondo i principi del cattolicesimo. Lo Stato etico, infatti, decide qual è il comportamento ‘ eticamente edificante’ e, invece di considerare i cittadini portatori di diritti, pretende di educarli. Formula LIMITI: ˗ all’esternazione pratica dei culti ˗ ai principi a cui le confessioni religiose si ispiravano ; aspetto che rendeva questa legge una legge confessionale. I principi venivano sottoposti al gradimento dello Stato per l’ammissione dei culti e il loro riconoscimento.  Negato lo Stato democratico : rifiuta ciò che non è compatibile con i principi dello Stato. In uno Stato democratico la limitazione e il controllo sui principi è possibile solo qualora vada a tutela della democrazia; quindi, quando vi è un possibile danno alla democrazia.

LA LEGGE N° 810 DEL 1929 DÀ

ESECUZIONE AI PATTI

LATERANENSI ED È ANCHE

LEGGE DI RATIFICA

LEGGE N. 1159 DEL 1929; ARTICOLO 1 : “ Sono ammessi nello Stato, culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero .” Dato esecuzione da Regio decreto n. 289 del 1930; poi abrogato a seguito della dichiarazione incostituzionale.

CODICE PENALE 1930 (Dei delitti contro la religione dello stato e i culti ammessi)

Codice orientato al confessionismo come adempimento unilaterale del legislatore al Concordato. Il diritto penale è emblematico dei valori e dei principi dello stato: i beni giuridici considerati rilevanti sono tutelati dallo Stato (extrema ratio). Il codice Rocco fu oggetto di numerose pronunce della Corte costituzionale, fino alla sua modifica nel 2006. Queste leggi tutelano il sentimento religioso (la religione come istituzione pubblicistica nei suoi contenuti) introducendo due nuovi beni giuridici specifici , rifacendosi ai patti lateranensi e alla legislazione sui culti ammessi: a) LA RELIGIONE DELLO STATO (tutela privilegiata) b) CULTI AMMESSI ai sensi della legge n° 159/ (tutelati in maniera inferiore) ART. 402, Vilipendio della religione dello Stato : “ Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno .” ART. 403, Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone : “ Chiunque pubblicamente offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende la religione dello Stato, mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico.” ART. 404, Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose : “ Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello

INTERPRETATO IN MANIERA

RESTRITTIVA

DIFFERENZA di disciplina dei due beni :  di tipo qualitativo: norme a tutela solo della religione di stato  di tipo quantitativo: le pene previste per le offese alla religione dello stato erano superiori di 1/3. INTERPRETATO IN MANIERA ESTENSIVA: puniva il vilipendio tucur, qualsiasi critica immotivata, non permettendo una vera libertà religiosa o proselitismo

b. I DEMOCRISTIANI , rappresentati da Dossetti: sostenevano fermamente la necessità di richiamare all’interno dell’articolo 7 i Patti lateranensi, espressione della pace religiosa. L’ articolo 5 della Costituzione, che poi divenne l’attuale art. 7 ( regola i rapporti con la chiesa ), fu approvato con il voto favorevole di 350 costituenti contro 149. A favore 201 democristiani, 95 comunisti e 54 di altre provenienze. Contro i voti dei socialisti.

ARTICOLO 7 : « Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani. INDIPENDENZA DELLA CHIESA principi ripresi nell’articolo 8 Ordinamento autocefalo, non subordinato Ordinamento su un piano di parità rispetto allo Stato Ordinamento originario, non dipendente dallo Stato Sosteneva che denunciando i Patti Lateranensi verrebbe meno il PRINCIPIO CONCORDATARIO, che si intendeva porre a base del sistema di rapporti fra Stato e Chiesa. Citandoli all’interno della Carta si garantiva la loro immodificabilità. Il richiamo non è di costituzionalizzazione delle norme ma solo NORMA DI PRODUZIONE DEL DIRITTO: servirà solo ad indicare la strada per modificare i patti e le modifiche non concordate tra le parti richiedono una revisione. Ad essere costituzionalizzato , quindi, non è il contenuto dei Patti, bensì il procedimento di produzione bilaterale (principio pattizio). STRUMENTO SPECIFICO principio di distinzione istituzionale + degli ordini (Spirituale – temporale) Portata pratica criticata : ragionevole fosse stato un trattato internazionale in cui i due stati riconoscevano le rispettive sovranità (Calamandrei). Per dare contenuto pratico e sostanziale al principio costituzionale: lo Stato, definendo la propria competenza, autolimita la propria sovranità nell’ambito dei propri interessi di ordine temporale; e rinuncia ad occuparsi di quelli spirituali (tale principio diventa un impegno bilaterale. La Costituzione riconosce, quindi, l’originarietà dell’ordinamento della Chiesa cattolica , attribuendo allo « Stato della Città del Vaticano » i caratteri dell’ indipendenza e di una sovranità sui generis , tipici degli ordinamenti statali, nonostante:

  • Sia priva di un territorio
  • Costituita da un popolo , non inteso però in senso internazionale; appartiene a diverse nazionalità. È soggetto a due sovranità: quella della Chiesa e dello Stato territoriale a cui appartengono.
  • Governo con organizzazione stabile e gerarchico che esercita un suo potere indipendente , riconosciuto a livello L’articolo 7 non ha effetti diretti sulla Chiesa, che rimane libera di decidere cosa rientra nel proprio ordinamento.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. » La disposizione è la sintesi delle proposte di Togliatti e Tupini in Assemblea costituente: il valore dichiarativo del superamento di ogni forma di cesaropapismo o di teocrazia crea il presupposto di parità cui ancorare i successivi rapporti tra Stato e Chiesa. I due ordinamenti sovrani, inoltre, venivano riconosciuti anche ai fini della vigenza dei Patti Lateranensi. La PROCEDURA PER LA PRODUZIONE DELLA NORMATIVA PATTIZIA: da un lato si ridà valore ai Patti Lateranensi, dall'altro si conferisce nuova linfa alle materie suscettibili di modificazioni concordate tra Stato italiano e Chiesa cattolica.

GERARCHIA DELLE FONTI

Le conseguenze sulla gerarchia delle fonti interne della copertura costituzionale prevista dall’art. 7, comma secondo : gli accordi sono recepiti nell’ordinamento tramite una legge ordinaria rinforzata (di esecuzione) poiché pur essendo formalmente una legge ordinaria può essere modificata ed abrogata solo da una successiva legge ordinaria che recepisce un accordo con la Chiesa cattolica ( FONTE ATIPICA ). Hanno una forza passiva delle leggi costituzionali poiché sono resistenti all’abrogazione e alla modifica. L’accordo tra le parti necessario per effettuare tale PROCEDIMENTO è definibile come AGGRAVATO. QUESTIONE DELLA SINDACABILITÀ COSTITUZIONALE DELLE NORME PATTIZIE Per molti anni però la tesi prevalente le norme fossero ZONA FRANCA : parificate alle norme costituzionali.

PRINCIPI SUPREMI DELL’ORDINAMENTO COSTITUZIONALE

principio di bilateralità necessaria La legge rinforzata può essere ipoteticamente abrogata o modificata da una legge costituzionale, ma in questo caso si procederebbe unilateralmente alla modifica del patto concordatario andando contro il principio di bilateralità necessaria e sarebbe incompatibile con uno stato concordatario. L’articolo 7 della Costituzione dovrebbe essere abolito. CONSEGUENZE : Nel 1956, la Corte costituzionale (supremo organo di controllo) emanò la sentenza che differenziava tra abrogazione e interpretazione. La corte, con questa sentenza, riconosceva espressamente il limite del suo campo alle leggi ordinarie. La giurisprudenza di merito di legittimità di intervento ha stabilito L’ASSENZA DI COMPETENZA SUL SINDACATO DI LEGITTIMITÀ SULLE NORME PATTIZIE. Il richiamo contenuto nell’art. 7, comma secondo, della Costituzione ha costituzionalizzato le norme pattizie e le ha sottratte al sindacato di legittimità costituzionale.

LAICITÀ DELLO STATO

La sentenza dirompente n. 203 del 1989 in relazione all’art. 9.2 dell’Accordo del 1984 (ora di religione facoltativa nelle scuole pubbliche) enuclea il principio supremo di laicità dello Stato quale profilo della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale: caratteristica essenziale la Repubblica. La Corte individua un nucleo di articoli e norme da cui evincere la laicità dello Stato e che questa corrisponde ad un principio supremo. Vige un divieto di indottrinamento da parte dello Stato. È una sentenza compromissoria di infondatezza (RIGETTO) infatti l’art. 9. dell’Accordo non è dichiarato incostituzionale. Per cui l’affermazione della laicità come principio supremo costituisce un obiter dictum (principio positivo e inclusivo) Viene affermato che l’accordo dell’84, che prevede l’ora di religione, rispetta tale principio. La sentenza afferma che lo Stato non è indifferente rispetto alle altre professioni religiose. La religione è considerato un fattore positivo di promozione umana, che deve essere favorito (ampliare i confini della libertà religiosa non viola la laicità). Questo aspetto viene però declinato in un PLURALISMO (non neutrale) CONFESSIONALE E CULTURALE , facendo emergere tutte le idee confessionali e culturali (cultura non racchiude tutto ed è difesa dall’ingresso di altre realtà): salvaguardia della libertà di religione per la creazione di una società pluralista. La Corte, nel tentativo di conciliare il principio di laicità con l’ora di religione, viene garantita la facoltatività dell’ora di religione (gli studenti sono liberi di esprimere la loro preferenza). L’ora di religione viene fatta salva nonostante l’affermazione del principio di pluralismo per ragioni politico-sociali (stravolgimento importante) e il riconoscimento, da parte della Corte, della religione cattolica quale patrimonio storico e culturale: CRITERIO DI RAGIONEVOLEZZA  “ il cattolicesimo fonda la laicità in una identificazione di principi con quelli dello Stato .”

I contenuti del controllo, prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo, cambiano in forza dei principi supremi. La costituzionalizzazione delle norme pattizie non viene meno con l’accordo del 1984: la Corte continua ad utilizzarle come parametro per l’interpretazione della Corte costituzionale (in senso gerarchico). L’EGUALE LIBERTÀ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE: IL PLURALISMO CONFESSIONALE

ARTICOLO 8 : fondamento costituzionale per quanto riguarda i rapporti fra lo Stato e tutte

le altre confessioni religiose (OMNICOMPENSIVO) sancendo il PRINCIPIO DEL PLURALISMO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE (Coacerbo anonimo dei culti distinti) ; LETTA IN PARALLELO ALL’ARTICOLO 7 « Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. La fusione e la coniugazione nella formula di entrambi i principi è stata oggetto di innumerevoli interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali nonché di discussioni all’interno della commissione per la Costituzione.

ARTICOLO 9.2 DELL’ACCORDO (ORA DI RELIGIONE)

“La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano , continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di Tutte le confessioni: 10 comma Confessioni normate con intese: 20 comma 10 COMMA : formulazione molto dibattuta durante i lavori preparatori che riguarda TUTTE le confessioni religiose, compresa la confessione cattolica. In virtù del principio di laicità dello Stato, viene garantita l’ EGUALE TUTELA E LIBERTÀ delle diverse religioni come riflesso del sentimento religioso del singolo ( libertà religiosa ).  PRINCIPIO DI LIBERTÀ RELIGIOSAPRINCIPIO DI UGUAGLIANZA

Dopo un intenso lavoro diplomatico e circa otto anni di trattative solo nel 1984 , con la REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCORDATARIE è stato stipulato, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, un nuovo accordo (detto di VILLA MADAMA ) con cui sono state apportate le opportune modificazioni al Concordato Lateranense. Sostituendolo (art.13), in linea con i principi costituzionali (le parti considerano non più in vigore il principio confessionista). Attraverso il Concordato è stato ABROGATO (art. 1) il PRINCIPIO DELLA « RELIGIONE DI STATO » (o del confessionismo statale) a conferma della « neutralità» dello Stato in materia religiosa : “ lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese. ” È un accordo bilaterale in cui sia la Chiesa che lo Stato si impegnano ad operare nella distinzione dei rispettivi ordini  l’Italia tornava pertanto ad essere, almeno formalmente, uno stato laico. Altre innovazioni apportate alla disciplina:  matrimonio che il Concordato del 1929 riconosceva quale sacramento sancendone il carattere indissolubile. Il nuovo accordo si limita a riconoscere effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico.  superato il principio che considerava l’ insegnamento della religione cattolica come « fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica ». Il Concordato del 1984 continua ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado, ma garantisce agli studenti il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento. ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE : lo stato non è più confessionista. Questi articoli fondano in maniera irrinunciabile il principio laico e, di conseguenza, quello democratico (con la distinzione degli ordini) dello Stato. Sempre nel 1984 si apre la PRIMA STAGIONE DELLE INTESE: è stipulata l’ INTESA CON LA TAVOLA VALDESE e di lì a qualche anno ne seguiranno altre: APERTURA CONCORDANTE AL PLURALISMO. La seconda stagione si apre negli anni ‘90. La Corte costituzionale, nel 1989 con la SENTENZA 203, inserisce la laicità nel novero dei principi supremi (non coerenti con l’orientamento dell’orientamento); La successiva giurisprudenza costituzionale arricchisce di contenuti la laicità dello Stato e dichiara l’incostituzionalità di alcune norme unilaterali , soprattutto in materia penale, richiamando anche questo principio (mai stato utilizzato per dichiarare l’incostituzionalità di discipline pattizie9: a) reati a tutela del sentimento religioso : attraverso il richiamo all’equidistanza dello Stato nei confronti delle confessioni religiose si è parificata la tutela penale prima che intervenisse il legislatore (è intervenuto nel 2006); b) leggi regionali che prevedevano il riparto di contributi e/o aree edificabili per l’edificazione di edifici di culto , attuando una discriminazione tra confessioni con o senza

intesa: richiamo al principio di eguale libertà delle confessioni, pluralismo e laicità e equidistanza; c) Formula del giuramento nei processi civili e penali : richiamo al principio di laicità e distinzione degli ordini; ****** CORTE COSTITUZIONALE SULLA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO Negli anni ‘50, ‘60 e ‘70 la Corte costituzionale ha individuato alcuni criteri per legittimare soprattutto la disciplina penale di privilegio di tutela del “ sentimento religioso ”, basati sulle differenze oggettive della religione. Lo sforzo interpretativo legittima la tutela speciale poiché: ˗ la religione cattolica rimane la religione di Stato quale espressione religiosa , anche se non più declinata quale elemento normativo (ormai inesistente); ˗ la religione cattolica occupa una posizione di preminenza poiché ancora considerata la RELIGIONE DEL POPOLO ITALIANO (la maggior parte della popolazione appartiene a tale confessione). Quindi i vilipendi e le offese scaturivano maggiori reazioni  tutela aggravata legittimata. Questi CRITERI sono stati DELEGITTIMATI (SINDACATI DI LEGITTIMITÀ) , applicando il principio di laicità , dalla stessa in un secondo momento, poiché mal si accordavano con la dichiarazione di uguaglianza e libertà dell’articolo 8 comma 1. La corte si pone un problema di individuazione del bene giuridico per il principio di determinatezza della fattispecie penale. Questo problema si è posto perché si sosteneva che il bene giuridico “religione dello Stato ” che, con l’entrata in vigore della Costituzione non era più in vigore, creando un vuoto giuridico. Le norme devono essere dichiarate incostituzionali per indeterminatezza Inoltre, la Corte Cost ha affrontato il problema della tutela diseguale , che sembrava in contrasto sia in relazione all’art. 3 che l’art. 8 Cost. Da ultimo il rapporto di regolazione dell’art. 19 Cost, che regola la libertà religiosa, e dell’art. 21 Cost, che regola la libertà di pensiero, era ritenuto in contrasto con la Carta costituzionale ⟹ La Corte risponde negli anni 60 dicendo che il vilipendio (offesa gratuita) non è un’espressione del pensiero. Il vilipendio, quindi, è fuori dall’ambito oggettivo della libertà del pensiero. La Corte aveva individuato un referente costituzionale per rafforzare la legittimità dei reati contro il sentimento religioso nell’art. 19 Cost. Il sentimento religioso non è altro che un aspetto della libertà religiosa; quindi, di tutela del singolo nella sua espressione della libertà religiosa, anche contro offese o vilipendi. Richiamando la tutela del singolo non si fa altro che richiamare la differenza tra gli individui. Per questo si manda per la prima volta un monito al legislatore per chiedere la parificazione della tutela.

La Corte cost. n. 203 del 1989 definisce le caratteristiche della laicità italiana (in senso positivo) nella giurisprudenza costituzionale : « I valori richiamati concorrono, con altri, a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale ». legittima interventi legislativi a protezione della libertà di religione Corte cost. 508 del 2000, Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale (Vilipendio della religione dello Stato). In un regime di pluralismo confessionale e culturale si può prevedere discipline di favore per una confessione i cui principi fanno parte del patrimonio storico culturale? Un regime di pluralismo confessionale culturale implica equidistanza dello Stato nei confronti delle confessioni religiose ( Corte cost. 329 del 1997, sconfessato apertamente il criterio sociologico) e si presuppone il principio di separazione degli ordini ( Corte cost. 334 del 1996 ).  Sull’art. 402 c.p. (vilipendio contro la religione dello Stato) si è pronunciata la Corte con la SENTENZA N° 508/2000, dichiarandolo INCOSTITUZIONALE TUCUR e perseguendo l’obiettivo di ristabilire l’equità verso il basso, in forza del principio della riserva di legge in materia penale. Emana una decisione di legislazione verso il basso.  Nel 2000 il vilipendio generico sparisce dal nostro c.p. e con la riforma del 2006 non si ripristina questo articolo.  Dal 2000 al 2006 la Corte interviene anche sulle altre norme, cioè gli artt. 403-404-405 c.p. e anche l’art. 406 c.p. che era la norma di chiusura. Si hanno sentenze vicine l’una all’altra applicando il principio di laicità inteso come equidistanza e dichiarando le norme incostituzionali nella parte in cui si prevedono pene diminuite per alcune fattispecie rispetto ad altre.  Nel 2006 l’art. 724 c.p. è stato depenalizzato.  Il legislatore interviene con la LEGGE N° 85/2006 in un più ampio intervento di modifica e porta avanti l’unitario obiettivo di ridurre l’operatività dei reati di opinione e quindi ridare centralità alla libertà di pensiero. Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 238, secondo comma, del Codice di procedura civile, limitatamente alle parole "davanti a Dio e agli uomini";

Il legislatore cambia il bene giuridico evocando le “confessioni religiose” piuttosto che culti ammessi o religione dello stato; quindi, gli articoli rimasti in vigore vengono riscritti. Si apre il problema, ancora irrisolto, della DETERMINAZIONE DELLA CONFESSIONE RELIGIOSA, che in materia penale assume un rilievo decisivo. Vengono puniti con pena detentiva soltanto gli atti, i comportamenti che prevedono un inizio di azione. Attualmente il nostro codice penale prevede la tutela penale del sentimento religioso e la prevede nella forma delle confessioni, quindi il sentimento religioso collettivo: ˗ il bene è ampio e generico ˗ la pena detentiva è riservata ai comportamenti e non più alle mere espressioni del pensiero Il principio di specificità dovrebbe in qualche modo collegarsi con il principio di ragionevolezza per dire che .sono ragionevoli quelle differenze di trattamento che diano ragione di alcune specificità della confessione.