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appunti di tutte le lezioni del corso di diritto ecclesiastico anno 2020/2021, per esame frequantanti
Tipologia: Appunti
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Il diritto ecclesiastico studia gli equilibri tra i rapporti Statali e religiosi oppure tra le proiezioni delle identità religiose e i bisogni statali Da un lato la religione pone norme comportamentali e dall’altro ha influenzato molto il substrato culturale, le religioni:
Nel corso della storia, la politica è cresciuta di fianco agli ordinamenti religiosi e questi hanno avuto un enorme contatto tra di loro come ad esempio l’Impero romano in cui potere religioso e potere civile erano fondati sulla stessa tavola di valori (avevano una caratteristica di fondatezza comune), chi invece portava avanti la separazione tra religione e impero era un sovversivo come ad esempio Gesù; quindi al tempo, potere religioso e potere civile stavano insieme, dovevano essere riconosciuti come uniti così che la religione fosse fondamento dei cittadini. Nel 1600, nella Francia assolutista, c’era il potere assoluto concentrato nelle mani di uno solo, mancava la legge come fonte che era necessaria alla borghesia, classe che produceva denaro e che voleva acquistare potere. “Se sono un sovrano assoluto sono sciolto dalla legge e per essere legittimato ad emanare nome che vegano rispettate, devo fare si che le persone si convincano che io sia legittimato ad essere il capo sulla base della religione dello stato. Io per fare il re di quella nazione devo rappresentare la religione così che sono considerato legittimato ad avere poteri assoluti” > assolutismo = rapporto tra NAZIONE e RELIGIONE che fa si che i discendenti del sovrano assoluto possiedano il fondamento del potere. Potere religioso e potere civile quindi si alleano ma con la rivoluzione industriale tutto cambia: La borghesia spinge per il sovvertimento della struttura e si passa dall’ancien régime agli ordinamenti costituzionali e si sostituisce il concetto di aristocrazia al concetto di pluritocrazia. La domanda è: in questo nuovo contesto di cambiamento, la religione che ruolo ha? La religione, in questo nuovo contesto, risulta essere un forte ostacolo quindi non è più un fattore così coesivo. In italia nel 1800, cosa succede alla religione? Viene concesso lo Statuto Albertino nel 1848 che diceva che la religione cattolica era la religione dello Stato, viene promulgata la legge SINEO che dice che la differenza di religione però non può bloccare l’accesso alle cariche statali. Nel diciannovesimo secolo abbiamo sempre una religione dello Stato ma non era più legata al concetto di rappresentanza > vediamo qui che si apre la distanza tra religione e Stato civile e abbiamo un RIASSETTAMENTO DEL POTERE RELIGIOSO NEI CONFRONTI DI QUELLO CIVILE grazie allo sviluppo del processo di secolarizzazione delle istituzioni che è tipico dello Stato Liberale. Nel 1914 abbiamo il primo conflitto mondiale > si ha la necessità di coinvolgere le masse che volevano avere voce dal momento che con lo stato liberale erano state poco ascoltate. Abbiamo la nascita dei partiti di massa e cosa può costituire un collante di interessi per le masse? ritorna la RELIGIONE (nonostante ci sia stato il processo di secolarizzazione delle istituzioni, l’Italia è rimasto un paese cattolico e questa cosa la ha capita bene Mussolini). Le confessioni religiose come ordinamento giuridico necessitano anche di aggregazioni di potere ma dobbiamo capire la genesi storica:
Art. 1 in lettura sistematica con artt. 138 e 139, ci danno l’immagine sostanziale e formale della democrazia (Dobbiamo capire quanto le tensioni antinomiche tra Patti Lateranensi e Costituzione formale siamo significative, quanto siano estranei questi Patti alla Costituzione) NB: nell’ art. 1 si vuole sottolineare il patto politico che ha portato ad individuare una forma di stato e una forma di governo insieme. Art.2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Repubblica > intesa come ordinamento che riconosce e garantisce Garantisce > i diritti inviolabili sono tutelati ai fini della loro garanzia effettiva, sono quindi disciplinati in termini di garanzia non solo formalmente ma anche sostanzialmente, la garanzia è finalizzata alla loro ampia tutela. (li garantisce è diverso da li disciplina) Riconosce > significa che i diritti inviolabili già ci sono a prescindere dal riconoscimento e questo significa democrazia sostanziale ovvero la sussistenza e titolarità di diritti connessi alla dignità umana che caratterizza l’uomo in sé, a prescindere dalla disciplina che i vari ordinamenti gli applicano infatti vediamo nel 1950 la CEDU Cosa significa una tutela multilivello dei principi fondamentali e che in questa materia il carattere interpretativo sia teleologico? Il canone interpretativo teleologico vede di interpretare la norma seguendo il fine della norma e in materia di diritti fondamentali il fine è assicurare un livello massimo di tutela della DIGNITA’ umana. Come si legano i due verbi “riconosce” e “garantisce”? Dal momento che un diritto è una posizione giuridica soggettiva azionabile davanti a un giudice che riconosce e tutela un diritto inviolabile, in cui l’inviolabilità è la loro diretta riferibilità al macro- concetto di dignità UMANA. Con l’art. 2 l’Italia ha fatto propria la caratteristica dei diritti inviolabili che è una forte adesione alla democrazia e possiamo dire che sostanzialmente gli artt. 1 e 2 della Cost. dicono che l’Italia è una repubblica democratica e lo è perché garantisce il fondamento della democraticità che sono i diritti inviolabili ovvero quei diritti che tutelano la DIGNITA’ UMANA, l’uomo è il centro. Lunedi 12 ottobre Riassunto:
Tutte le proiezioni della mia sfera valoriale se rimangono nel mio intimo sono liberi ma se entro in relazione con gli altri devo adeguarmi ai doveri previsti dalla Costituzione. Lo Stato non vuole educare alla bontà ma deve far rispettare delle leggi. Martedì 13 ottobre Art.2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Formazioni sociali > non esiste un numero chiuso di formazioni sociali (aggregati di persone intorno a tavole di valori) ma sono a numero aperto perché potendoci essere un’infinità di tavole di valori create dai singoli allora possono esserci un’infinità di formazioni sociali. In un ordinamento a valori pubblici fissi la società è statica mentre la società laica è dinamica e questo dinamismo lo vediamo nella libertà che gli individui hanno nel poter liberamente costruire tavole di valori proprie attorno alle quali costruire la propria identità. Ad esempio, vediamo come la famiglia, pur essendo la famiglia una formazione sociale che ha avuto sempre una sua identità, nella società laica ha ampliato le tavole di valori attorno ai quali essa si fonda, tanto è che oggi abbiamo diversi modelli riconducibili al concetto di famiglia. Rapporto tra laicità e valori : tra la laicità e i valori c’è un rapporto tale per cui uno dei valori fondamentali della laicità è quello di dare il diritto ai cittadini di costruirsi tavole di valori propri nel rispetto però dei doveri inderogabili ex art. 2 quindi possiamo dire che le formazioni sociali sono aperte nel perimetro del rispetto dei doveri inderogabili. Nello Stato Laico, lo Stato non può entrare nel merito del credo ma può porre limi che corrispondono ai principi supremi sui quali si basa la sua esistenza. L’art. 2 esprime il principio personalista e pluralista in senso aperto , dove aperto vuol dire che non ci sono valori predefiniti ma sono gli individui i protagonisti che scelgono i valori attorno ai quali sviluppare la propria identità con l’unico limite nei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.3 co 1 Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Pari dignità > significa che gli elementi che caratterizzano un individuo (sesso, razza etc…) non determinano una distinzione di dignità ma comunque viene lasciato spazio alle differenze che nascono dalla libera scelta di crearsi la propria identità. Il collegamento tra Art. 2 e art.3 sta nel fatto che più ci sono distinzioni, più si ha un pluralismo aperto e meno quelle distinzioni possono fondare eccezione al concetto di pari dignità. Il concetto del riconoscimento della pari dignità dell’uomo accomuna e distingue l’ordinamento lasciando ciascuno libero di distinguersi. Questo art. 3 si rivolge alla “legge” ma non solo del legislatore infatti attraverso il condizionamento del legislatore si ha il rispetto di questo principio anche da parte del potere esecutivo e giudiziario come vediamo nell’ art. 97 e 101 Cost. Allora qui abbiamo paradossalmente due concetti opposti che coesistono l’uno nell’ altro: l’art. 2 ci esprime il concetto di PLURALISMO mentre l’art. 3 quello di UGUAGLIANZA. Come si legano questi due principi? Quando l’oggetto della differenza è il riconoscimento della specificità di quel gruppo allora abbiamo una distinzione ragionevole che è espressione del principio d’uguaglianza Siccome il nostro ordinamento è basato su libertà e uguaglianza, per i tratti comuni di ciascuno la legge deve prevedere provvedimenti uguali per tutti mentre per i tratti specifici di qualcuno la legge deve sottolineare le differenze, altrimenti le appiattirebbe e non le riconoscerebbe. Il giudizio di ragionevolezza delle differenze rispetto all’arbitrarietà delle differenze sta nel fatto che una differenza è ragionevole quando l’oggetto della differenza è il riconoscimento della specificità di un determinato gruppo, solo in quel caso abbiamo distinzione ragionevole perché ho bisogno di dare visibilità a quell’interesse specifico e allora lo tutelo mentre per i tratti comuni devo mantenere trattamento indifferenziato. Il trattamento differenziato è legittimo e doveroso qualora l’oggetto della disciplina sia specifico invece è illecito quando l’oggetto della disciplina è comune, la legge deve valorizzare le diversità e tutelare i profili uguali, bisogna tutelare le diversità per assicurare l’uguaglianza e da questo deriva che il principio di uguaglianza che non ha impronta ideologica ma tecnica, legata al concetto di democrazia costituzionale. Rispetto all’uguaglianza lo stato è laico perché tutela le differenze e tutela le differenze perché non ritiene che alcun contenuto sia un contenuto proprio e quindi gli interessi degli individui vanno tutelati diversamente mentre gli interessi comuni vanno tutelati in modo uguale. Il ponte in nome del principio di laicità che lega l’art. 3 e l’art. 2 è quindi il diritto alla differenza insieme al diritto all’uguaglianza capendo come il diritto alla differenza sia il fondamento del diritto all’uguaglianza. Ad esempio, se tutti devono essere trattati in egual modo per i tratti comuni senza distinzione di religione allora tutti dovremo pagare le tasse allo stesso modo anche se crediamo in religioni
Dove trovo la laicità nell’ art. 3 co 2? > Nell’ intervento dello Stato per garantire il libero sviluppo della personalità. L’ordinamento agnostico non fornisce risposte, spetta agli individui dare le proprie risposte questo perché i cittadini sono i protagonisti mentre l’ordinamento funge da garante dei cittadini e quindi delle loro libertà. Art. 4. co. 1 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Proprie possibilità > le mie possibilità sono legate al mio sviluppo di vita che ho avuto la libertà di scegliermi da solo. Propria scelta > LAICITA ’ > è vero che tu hai doveri ma la modalità in cui tu partecipi la decidi tu, sei libero di partecipare come vuoi e in che modo partecipare lo scegli tu. Progresso > concorrere al progresso, il progresso però non è unidirezionale ma è la sintesi di tutte le direzioni che ciascuno decide di prendere e quindi tutti insieme concorro al dinamismo della società. Il significato di progresso non è determinato in una direzione ma in più direzioni perché se non sarebbe pluralista. Nell’ordinamento laico l’istruzione è promossa perché ciascuno possa maturare il più possibile in senso critico la scelta da percorrere, l’ordinamento laico è impegnato a far si che le nostre scelte siano il più consapevole possibili. Lunedi 19 ottobre L’ordinamento confessionista era statico perché unidirezionale mentre il dinamismo è pluridirezionale in cui le direzioni sono tante quante le scelte che gli individui fanno nello sviluppare la propria identità Art. 4 co. 2 Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società Per progresso intendiamo dinamismo, ora capiamo come intendiamo il progresso materiale : La congiunzione “o” nell’articolo innanzitutto ci dice che l’individuo può scegliere se dare un progresso materiale o spirituale Ad esempio, un libero pensatore partecipa al progresso spirituale ma come partecipa al progresso spirituale se sostiene idee vecchie, datate o superate?
Stimola il pensiero critico e nel confronto critico dell’apporto che ciascuno di noi da si crea l’identità di ciascuno e la somma di queste identità costituisce il dinamismo di una società plurale e dinamica Ciascuno di noi partecipa al progresso della società anche elaborando le teorie più sciocche perché da queste si sviluppa un dibattito critico che fa si che io su quella critica costruisca un’identità e lo stato laico garantisce le circostanze che permettano a tutte le idee di circolare. Per spirituale possiamo intendere qualsiasi forma d’arte, come la musica che è una forma di perfezionamento della identità, infatti vediamo l’art.9 e l’art. 33 Art. 9 > La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Art. 33 > L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Dalla lettura sistematica degli artt. 4 - 9 e 33 della Cost. ricaviamo un’ennesima espressione del principio di laicità: Io ho il dovere di partecipare al progresso materiale e spirituale ma anche la Repubblica il dovere di promuovere la libertà di ricerca e artistica perché io garantisco che tutti possano adempiere al dovere di partecipare al progresso materiale o spirituale solo se mi impegno a far si che gli individui abbiano la libertà di scegliere come partecipare a questo progresso. È vero che come dice l’art. 4 gli individui partecipano al progresso secondo la loro possibilità e loro scelta ma l’art. 9 aggiunge che se io tendo alla ricerca scientifica libera sulla scorta di mie idee, comunque concorro al progresso perché è la Repubblica che promuove la libertà d’arte e di ricerca e questo significa che non c’è una direzione da percorrere perché lo stato è laico. Lo stato nazista nello sviluppo della ricerca scientifica aveva la finalità di dimostrare la superiorità della razza ariana, ora l’obbiettivo della ricerca nei contenuti è libero. Lo schema di ragionamento che ci ha portato a questo concetto è lo stesso che sta nel parallelismo tra Art.2 e 3 della Cost. per cui io garantisco l’uguaglianza solo se permetto agli altri di essere diversi, e garantisco la laicità solo se permetto di partecipare al progresso nel modo in cui si preferisce Cosa hanno in comune religione, ricerca e arte? Tutte e tre ricercano qualcosa che riguarda l’identità ovvero la COSCIENZA Martedì 20 ottobre Art.7 Cost.co 1 articolo che vede la contrapposizione di due poteri: temporale e religioso Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
L’effettività delle norme della chiesa cattolica dipende dalla volontà dei fedeli, l’obbedienza dipende da una scelta. La caratteristica di sovranità dell’ordinamento religioso, in genere, è una caratteristica sui generis. L’art. 7 co 1 non intende che la Chiesa sia sovrana come lo Stato, proprio perché le norme religiose hanno un piano di effettività che dipende dalla libera volontà dei fedeli, mentre per i cittadini il piano di effettività della sanzione è imposto tramite l’uso legittimo della forza, secondo legge Quindi il loro potere è reciprocamente indipendente e sovrano, in che senso? Le caratteristiche di sovranità sono distinte: la titolarità classica di una sovranità c’è perché abbiamo i fedeli, mentre il popolo non per forza coincide con la nazione. Sicuramente l’elemento di maggiore differenza di questi due tipi di sovranità risiede nella coercibilità, perché nello Stato ci si avvale dell’uso della forza legittimo, mentre nelle religioni la coercibilità tocca il piano della coscienza che si tramuta in una scelta. Dal momento che lo Stato si disinteressa del livello di adesione dei fedeli, allora a maggior ragione queste caratteristiche di sovranità sono sui generis e sono rimesse all’adesione spontanea dei fedeli. Questo determina che il piano sanzionatorio della norma religiosa si distanzia sempre di più da un livello di effettività percepibile, ma questo non vuol dire che l’art.7 si svuota di significato. Esattamente come la scelta di adesione a quella sanzione è libera per lo stato laico, altrettanto la scelta di modulazione di questo apparato sanzionatorio è libera, anche se riferita alla confessione religiosa come potere che gode di sovranità. Il principio di distinzione degli ordini è strumentale alla libertà di religione. Nello stato democratico questa frase, che ha attraversato i millenni (“date a Dio quel che è di Dio e date a Cesare quel che è di Cesare”), esprime il principio di distinzione degli ordini. La frase: “lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” è declinata in termini di libertà. I fedeli hanno il diritto di ritenersi fedeli come pare a loro e la confessione religiosa ha il potere e il diritto di giudicarli bene o male sulla base di questa scelta, e allora questa libertà di scelta è una libertà di scelta frutto di un diritto che è inviolabile, ovvero la libertà di religione, che caratterizza in questo senso la democraticità dell’ordinamento. La frase “lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani” assume un significato particolarissimo se inserito in un testo costituzionale e democratico, questo principio di indipendenza e sovranità è funzionale alla tutela della libertà di religione. Venerdì 23 ottobre Abbiamo due tipologie di sovranità:
La differenza tra un fatto storico e un fatto giuridico è che un fatto storico è un’azione calata in un tempo e in un luogo, mentre un fatto giuridico è quando un fatto storico diventa rilevante per il diritto. Si ha, quindi, la qualificazione del fatto , che vuol dire inquadrare un fatto sotto la categoria del diritto. Nel momento in cui un evento è ascritto a una o all’altra delle competenze, lo Stato lo qualifica se lo ritiene rilevante per sé: es.1 scambio del consenso nel matrimonio ebraico > quel fatto è riqualificato dallo Stato come espressione del consenso. Nel momento in cui lo Stato riqualifica un fatto storico come proprio e ne ricollega interessi non rinunciabili, come ad esempio punire chi uccide, diventa irrilevante la qualificazione fatta dall’ ordinamento religioso, perché lo Stato agirà comunque contro quel determinato fatto o con irrilevanza o con sanzione. Il fatto che la religione abbia eventualmente qualificato un fatto storico sulla base delle proprie norme, diventa totalmente irrilevante se lo Stato a sua volta ha qualificato quel medesimo fatto per sé, come irrinunciabile. Questo principio opera ai vertici del sistema costituzionale come opera alla base di qualsiasi attività di qualificazione di un fatto storico, l’art.7 ci dice come funziona l’eventuale rapporto di doppia qualificazione L’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 7 è rivolto espressamente allo Stato e alla Chiesa cattolica, ma abbiamo due norme:
A prima lettura sembra che questo articolo sia il contrario del primo comma dell’art.7, in cui abbiamo detto che Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani e che uno dei presupposti dell’indipendenza deve essere l’originarietà , mentre nell’articolo 8 ci diche che non devono contrastare con l’ordinamento italiano, come facciamo? (Nel 1929 è uscita una legge ,1159: tutte le altre religioni, che non fossero quella cattolica, erano ammesse, se e solo se non prevedevano principi e costumi contrari al buon costume e all’ordine pubblico, questo per mantenere una coesione ed evitare minacce). Art 8co1. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge Dobbiamo comprendere come si possa ridurre a compatibilità sistematica il testo di due articoli diversi: analizziamo art.8 co. 2 > Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi, ciascuno secondo il proprio statuto in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
Cosa significa che il concordato ex. Art.7 Cost crea diritto? Che produce una copertura costituzionale di ciò che prevede il concordato La corte però controbatte rivendicando la presenza dei principi supremi nell’ordinamento italiano, che fanno parte della gerarchia materiale. La caratteristica fondamentale di questi principi è che esprimono i valori su cui si basa la costituzione. Si distinguono dai principi fondamentali perché questi ultimi fanno parte della costituzione formale, mentre i principi supremi fanno parte della gerarchia materiale, quindi sono sovra-costituzionali Art.7 co.2 seconda frase Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (seconda frase) Le modificazioni > sono fonti di produzione e non fonti di cognizione perché sono generiche, non si riferiscono ad un atto preciso. Le modifiche dei patti non sono patti e quindi non hanno copertura costituzionale. I Patti hanno copertura costituzionale perché sono espressamente menzionati all’ interno della Cost., ma le loro modifiche non sono coperte perché non c’è rimando a una fonte di cognizione, ma solo di produzione Le modificazioni dei patti quindi, non essendo i Patti, non hanno copertura costituzionale Patti = coperti da Cost. VS modifiche/accordi = non coperti da Cost. Oggi vigono i Patti o i patti modificati? Nel 1984 Craxi e il cardinale Casaroli hanno sottoscritto gli accordi di modifica di villa Madama, il 18 febbraio. Questi accordi sono resi esecutivi dalla L.121/1985 > questa legge è coperta dalla costituzione formale, come la L.810/1929? Bisogna capire se le modifiche del 1984 sono modifiche radicali o modifiche marginali perché se siamo di fronte a modifiche radicali, significa che siamo di fronte a un NUOVO accordo, che quindi non è coperto dalla costituzione formale, mentre se siamo di fronte a modifiche marginali, questo significa che avremo un accordo modificato e non un nuovo accorto e quindi, anche se modificato, rimane coperto dalla costituzione. Per capire se siamo di fronte a modifiche radicali o marginali dobbiamo vedere quali sono le disposizioni principali del trattato del 1929, e vedere se queste sono state modificate:
Art.1 trattato > modificato Insegnamento della religione come obbligatorio > modificato (ora è facoltativo) Riconoscimento automatico delle sentenze in tema di matrimonio > modificato (ora non è più così) Art. 13 del nuovo accordo dice che tutte le parti dell’accordo precedente che non sono state riproposte sono abrogate La maggior parte della dottrina dice che siamo di fronte ad un nuovo accordo, non coperto da tutela costituzionale. Teoricamente questa nuova legge di applicazione del trattato del 1984 (L.121/85) ha rango sub- costituzionale e quindi per abrogarla non mi devo più servire dei principi supremi. Questa interpretazione rimetta la religione cattolica sullo stesso piano delle altre religioni. La Corte Cost. non ha mai preso posizione, ma nella sentenza del 1989, trattando dell’art.9 del nuovo accordo, utilizza come parametro di costituzionalità il principio supremo di laicità dello Stato; questo significa che oggi si ritiene che le modifiche ex accordo 1984 sono ancora coperte da tutela costituzionale, anche se ovviamente la differenza è abissale. Martedì 3 novembre Art. 8 co. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Anche se apparentemente non sembra esserci un limite alle condotte delle confessioni religiose, ricordiamoci che il limite c’è e questo limite consiste nei fatti qualificabili dallo Stato e quindi riqualificabili se illeciti (vs ordinamento italiano). Il sistema confessionista previgente si basava su un’etica di Stato, mentre ora i valori non sono più imposti ma proposti, con il limite che risiede nei principi dell’ordinamento, non c’è più un sistema di filtro per le confessioni religiose. L’art.8co.1 è sia in dialogo diretto con l’art 2 (ciascuno di noi sceglie la tavola di valori attorno alla quale sviluppare la propria identità/personalità), sia una specificazione dell’art.2 (che propone pluralismo e laicità), perché ci dice che uno degli aspetti della tavola di valori possono essere le confessioni religiose, che sono libere dal momento che lo Stato non ne sceglie una come propria. L’art.8 ha la manifestazione del principio del pluralismo confessionale, che è un perno attorno al quale girano le varie disposizioni costituzionali.