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Appunti di diritto ecclesiastico - Prof.ssa Marchei
Tipologia: Appunti
Caricato il 18/05/2021
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Dobbiamo partire da un presupposto chiaro: si parlerà di modelli. Non si parlerà di ordinamenti concreti. I modelli hanno sempre un ampio forte connotato di astrattezza perché devono servire per racchiudere vari ordinamenti concreti e non dobbiamo dimenticare che nessun ordinamento concreto corrisponde perfettamente al modello di riferimento. I modelli ci servono per capire le caratteristiche principali e per designare concetti che altrimenti sarebbero molto astratti, ma è sbagliato pensare che un modello incarni perfettamente la realtà di un ordinamento. Le soluzioni che i legislatori seguono sono sempre un insieme di diversi modelli e presentano importanti deviazioni in tutti gli ordinamenti concreti. Il nostro tentativo nasce da una premessa in cui si è detto che tutti gli ordinamenti secolari regolano in modalità e intensità diverse il fenomeno religioso. Il fatto che l’ordinamento si occupi del fenomeno religioso è una costante e non deve stupire perché le scelte religiose implicano comportamenti che invadono l’ordine di competenza dello stato ed è quindi necessario che lo stato secolare gestisca il fenomeno religioso. Questa è un’esigenza sentita dai legislatori e dagli ordinamenti secolari, che incide notevolmente sulla misura del diritto di libertà religioso sia in riferimento al singolo che ai gruppi. Possiamo passare ad interpretare e disegnare un volto di questi modelli usati dai legislatori. I criteri che possono essere utilizzati per disegnare questi modelli sono essenziali. La prima cosa da fare, prima di descriverli, è partire da alcuni criteri. La dottrina ha usato infatti diversi criteri per identificare i principali modelli utilizzati dagli Stati europei per regolare il fenomeno religioso e le relazioni con i gruppi religiosi. Nella costruzione, per comodità, verrà separato l’aspetto formale da quello sostanziale. Questo ci consentirà, con qualche forzatura, di procedere in modo più ordinato. Criterio formale à si intende la fonte normativa che utilizza il legislatore per regolare il fenomeno religioso; con quali fonti il legislatore si occupa del fenomeno religioso e di regolare la condizioni dei gruppi religiosi all’interno del proprio ordinamento. Il criterio formale attiene in buona parte alla disciplina della condizione dei gruppi religiosi. Per fonte normativa si intende che il legislatore utilizza una fonte unilaterale, proveniente da sé stesso, dai propri organi, o utilizza anche fonti bilaterali. Per fonti bilaterali si intende fonti normative i cui contenuti sono concordati con i gruppi religiosi di riferimento (accordo, intesa, possiamo anche definirlo se vogliamo come un contratto). A questo punto è facile immaginare che lo stato separatista utilizza solo fonti unilaterali per regolare il fenomeno religioso. Per stato separatista intendiamo quello stato che avoca a sé completamente il compito di regolare anche la disciplina della libertà religiosa e dei gruppi religiosi in particolare. Nello stato separatista c’è un comportamento un po’ autarchico del legislatore statale che non ritiene di dover rinunciare ad una parte della propria competenza e quindi decide di regolare attraverso fonti unilaterali. Stato concordatario Diverso è l’atteggiamento dello stato concordatario, il quale sceglie di fare ricorso anche a fonti bilaterali per disciplinare lo status giuridico della vita giuridica dei gruppi religiosi. Perché questo stato lo chiamiamo concordatario? Forse meno immediato può essere l’utilizzo della parola concordatario, la quale fa riferimento ovviamente ai concordati che sono atti bilaterali, intesi come trattati internazionali che lo stato temporale sottoscrive con la chiesa cattolica. Il termine concordato nasce proprio in riferimento ad accordi che lo stato conclude con la chiesa cattolica e in questo senso si capisce perché questi accordi non sono solo accordi di diritto interno, ma sono dei veri e propri trattati internazionali, regolati dalla normativa dei trattati internazionali. Sono trattati internazionali perché la chiesa cattolica, al contrario delle altre confessioni religiose, gode di una indiscussa personalità di diritto internazionale. Pur non essendo uno stato territoriale, gode di questo
riconoscimento e di una personalità all’interno dell’ordinamento internazionale. Su questo aspetto, nel tempo, la dottrina internazionalistica ha avuto qualche perplessità, soprattutto sull’attribuzione della personalità di diritto internazionale allo stato vaticano e alla chiesa cattolica. La dottrina maggioritaria riconosce però tale personalità alla chiesa à questo vuol dire che solo gli accordi tra lo stato e la chiesa cattolica sono trattati di diritto internazionale e prendono il nome di concordati. C’è da dire che lo strumento concordatario è tipico della chiesa cattolica anche perché risponde ad una vocazione molto particolare della chiesa cattolica di originarietàà la chiesa cattolica tende a porsi nei confronti degli ordinamenti secolari in una posizione di estraneità per un verso e di parità per l’altro. Questo atteggiamento della chiesa cattolica ha portato tanti ordinamenti a maggioranza cattolica a stipulare questi concordati. Il termine concordatario è usato in modo più ampio, assumendo una connotazione più ampia perché gli stati concordatari in senso stretto (stati che avevano stipulato un concordato con la santa sede), nel tempo, in molti casi, hanno esteso questo principio concordatario e l’utilizzo delle fonti bilaterali ai rapporti con altre confessioni religiose. Ci sono tanti ordinamenti che nascono come concordatari in senso stretto, ma che poi hanno esteso questo principio alle altre confessioni religiose. La differenza è che non si può parlare di concordati in senso stretto, ma di accordi o intese; anche perché questi accordi bilaterali non sono soggetti al diritto internazionale. Se volessimo dire una parola definitiva su cosa intendiamo allo stato attuale di stato concordatario dovremmo dire che intendiamo quello stato che utilizza la fonte bilaterale, l’accordo, intesa in senso lato, per regolare i rapporti con le confessioni religiose. Lo stato concordatario non può utilizzare solo fonti bilaterali; quest’ultime regoleranno solo alcuni aspetti delle confessioni religiose. La dottrina ha cercato di analizzare quali sono quegli aspetti e quelle materie che possono/devono essere soggetti ad un accordo. Molti altri aspetti di ordine generali, attinenti alla libertà religiosa, rimangono invece regolate da fonti unilaterali e quest’ultime (anche per lo stato separatista) possono essere di vario grado. Nell’ambito della gerarchia delle fonti, le fonti che regolano il fenomeno religioso sono in primo luogo la Costituzione, legislazione ordinaria, regionale. à tutte le materie che non sono regolate dalle fonti pattizie, sono regolate da fonti unilaterali di vario livello. Questa è la distinzione tra lo stato concordatario e lo stato separatista. Rimane uno spazio per un altro modello che presenta qualche anomalia: lo stato unionista. à rappresenta qualche anomalia perché si pone un po’ a metà tra il criterio sostanziale e quello formale. Lo stato unionista può essere definito come uno stato in cui ci sono forti connessioni e interazioni tra la sfera religiosa e la sfera temporale. Talmente forti dal punto di vista istituzionale, per cui è difficile parlare o di stato separatista o concordatarioà presenta delle forti connessioni; ci sono delle sovrapposizione, soprattutto a livello istituzionale che rende difficile utilizzare un vero criterio formare in grado di regolare i rapporti tra chiesa e stato. In ambito europeo ci sono alcuni stati che possono essere definiti come unionisti in cui c’è una certa gestione del fenomeno religioso e quindi un’interconnessione gestita più dalle istituzioni temporali piuttosto che da quelle religiose. Fatta una disamina generale sul criterio formale, possiamo dire che attualmente l’Italia è uno stato formalmente concordatario. L’Italia ha scelto di regolare i rapporti con alcune confessioni religiose seguendo e utilizzando una fonte di natura bilaterale e addirittura questa scelta, in Italia, è stata inserita nella Carta costituzionale e in due articoli. Il principio concordatario, di bilateralità è un principio molto importante nel nostro ordinamento. Lo Stato, in questo momento storico, si presenta come stato concordatario. Non è sempre stato così, ma certamente ora si può tenere come un punto fermo.
confessionista, soprattutto nella regolazione di queste questioni mutuerà i suoi principi su cui si basa la sua giurisprudenza da principi confessionali. Anche qui i casi si possono moltiplicare perché possiamo pensare all’inizio vita (interruzione gravidanza legate alla posizione della chiesa cattolica: ritiene che l’embrione vada tutelato in modo ampio dal momento in cui si sviluppa). à un ordinamento separatista che riconosce la religione cattolica potrà quindi ad esempio mutuare questo principio dalla religione cattolica e limitare o vietare l’interruzione di gravidanza. Altro esempio può essere il matrimonio e anche la regolamentazione è una disciplina che risente di imposizioni confessionistiche. Es. il matrimonio in Italia nasce come indissolubile perché mutua l’indissolubilità dai principi cattolici. Anche il matrimonio è sicuramente un settore in cui la mutuazione è evidente. Tutti questi argomenti sono influenzati dall’atteggiamento dello stato nei confronti della mutuazione dei principi confessionali. Uno stato perfettamente confessionista, uno stato che incarna in tutti i suoi elementi uno stato confessionista, dovrebbe prevedere uno statuto privilegiario per una o più confessione e mutuare da queste stesse i principi posti alla base del suo ordinamento. In alcuni ordinamenti avremo una prevalenza della prima direttrice, mentre in altri della seconda. Stato laico Definire lo stato laico è ancora più difficile, tant’è che quando si parla di laicità, anche in dottrina, si tende ad arricchirla di altri aggettivi: esclusiva, inclusiva, alla francese. Per semplificare, potremmo partire da tutto ciò che abbiamo detto dello stato confessionista, mettendo tutto al negativo. Lo stato laico non ha una propria religione, non definisce una religione sua e non eleva nessuna religione a confessione dello stato. È una lettura un po’ riduttiva e più che di stato laico, dovremmo parlare di stato aconfessionista, ma costituisce un punto di partenza. Ritornando alla prima direttrice dovremmo dire che lo stato laico non ha una propria religione e non prevede situazioni privilegiate nei confronti di una o più confessioni. à non discrimina nessun gruppo religioso e non vede il fattore religioso come un fattore di discriminazione, sia da un punto di vista del singolo che da un punto di vista del gruppo. Esiste un principio di non discriminazione che dovrebbe orientare il comportamento e quindi l’orientamento dello stato laico e della dottrina dello stato laico e dovrebbe quindi orientare nell’essenziale l’ordinamento. In più lo stato laico è uno stato che non mutua i suoi principi e i suoi valori da una o più confessioni religiosi. Questo legame di appartenenza tra lo stato e una confessione religiosa sparisce e lo stato devo mutuare altrove i suoi principi, ricavandoli da altro e non dai valori religiosi. Dentro uno stato laico possono essere definiti altri corollarià è uno stato che riconosce largamente il diritto di libertà religiosa, la libertà di coscienza e soprattutto è uno stato che è improntato ad un principio di distinzione degli ordini. È un principio che la nostra carta ha previsto nell’articolo 7. Il principio di distinzione degli ordini postula una separazione tra sfera spirituale e sfera temporale. à più che corollario è il presupposto su cui si fonda la laicità. Una parola conclusiva sull’ordinamento italiano à l’Italia è uno stato concordatario e uno stato laico. La corte costituzionale ha individuato la laicità come un principio fondamentale dell’ordinamento italiano. Se volessimo tracciare i tasselli, possiamo dire che utilizzando un criterio formale, l’Italia è uno stato concordatario e, utilizzando un criterio sostanziale, è uno stato laico. Come già indicato, l’Italia non era né uno stato concordatario, né uno stato laico. Le prossime lezioni saranno dedicate a fare un excursus storico per capire come siamo diventati concordatari e laici e come questi termini sono state interpretate dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla legislazione.
Lo Stato italiano non è sempre stato né concordatario né laico, ma si sono verificati una serie di cambiamenti storici e istituzionali che hanno portato fino a ciò. Se ripercorriamo la storia dello Stato italiano vediamo che esco nasce nel 1861 come Stato monarchico costituzionale formalmente confessionista. Lo stato di questi anni viene definito come stato liberale anche se il suo atteggiamento nei confronti della religione è un comportamento molto contraddittorio e variegato che presenta una serie di elementi che non rientrano in uno specifico modello. Se volessimo riportarci ai modelli di cui abbiamo parlato, dovremmo dire che lo stato italiano nasce come separatista, nel senso che il legislatore non riteneva di regolare ancora i rapporti con le confessioni religiose facendo utilizzo dello strumento pattizio e del concordato, però allo stesso tempo nasce formalmente confessionista à l’art. 1 dello Statuto Albertino del 1948 che costituisce la prima Costituzione recitava così: La religione cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. à è una chiara e indubbia dichiarazione di confessionismo. Se dovessimo limitarci a questo aspetto, dovremmo arrivare a concludere che lo stato liberale è separatista, ma allo stesso tempo è anche confessionista. Lo stato liberale ne è un esempio perché non ci si può fermare alla forma e alle lettere delle dichiarazioni, anche se in questo caso sono inserite in una Costituzione perché come vedremo è che in quel periodo storico così particolare e ricco di eventi, a questa dichiarazione di confessionismo in senso cattolico non trovava applicazione nella legislazione di dettaglio. Quest’ultima non rilevava l’esistenza di uno stato confessionista sulla base delle direttive che ci siamo dati nella precedente lezione: privilegiare una determinata confessione religiosa à per vedere questo aspetto bisognerà aspettare lo stato fascista. Gli elementi presenti invece in questo stato erano un po’ riconducibili all’ordinamento separatismo e ad un certo approccio giurisdizionalista, inteso nel senso di ritenere le confessioni religiose soggette al controllo degli organi dello stato. à forma di controllo dello Stato nella materia religiosa. Alcuni esempi sono:
di quel potere temporale di cui ha spogliato con una lunga serie d’inganni e con armi parricide”. à queste parole racchiudono il parere del papa. è Leggere bene su e-learning. Subito dopo, nel 1874, il Papa dichiarò il non expedit, ossia dichiarava non opportuno il concorso alle urne per i cattolici che non avrebbero dovuto essere né eletti né elettori. L’invito all’estensione non ebbe però il seguito che ci si attendeva. Il non expedit venne abolito formalmente solo nel 1919 quando nacque il partito popolare italiano di don Luigi Sturzo. Già qualche anno prima c’erano state delle aperture con il patto Gentiloni. Negli anni della prima Guerra Mondiale questo divieto e astensione venne superato con appunto la nascita del partito popolare italiano.
Era stato superato il non expedit però era ancora molto lontana dall’essere superata la questione romana. La rottura che si era verificata con l’annessione non era stata superata ed era in vigore questa legge delle Guarentigie, mai accettata dal papa. In realtà, dopo la prima guerra mondiale, la questione romana era ancora aperta. È in questa situazione che comincia a trovare spazio e ad acquisire potere il partito fascista (dal 1920) guidato da Benito Mussolini. A questa presa di potere fa da contraltare una progressiva riconfessionalizzazione dello stato. Questa parte un po’ in sordina (anche vedendo il discorso di Mussolini alle Camere del 1921). Il partito fascista non nasce come partito cattolico. Se leggiamo con attenzione il discorso del 1921, troviamo che Mussolini sostiene che sarebbe il momento di trovare un accordo con il papato e che questo sarebbe possibile solo se il papa rinunciasse al suo potere temporale. Ad una rinuncia del potere temporale poteva sicuramente seguire una serie di benefici, anche di tipo economico, nei confronti della chiesa cattolica. Questo processo di riconfessionalizzazione vedrà la luce circa la metà degli anni ’20 e una tappa importante viene considerata la riforma Gentile del 1923 che era la riforma dell’istruzione pubblica e il nucleo fondante di questa legge era riassunto in questa frase: “la religione cattolica, di cui era obbligatorio l’insegnamento, era ritenuta fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica e non solo dell’istruzione religiosa.” à Questo principio la diceva lunga sullo spirito di riconfessionalizzazione che questa legge voleva portare avanti. Il fatto di ritenere i principi di una religione come fondamento di tutta l’istruzione rivela un chiaro intendo indottrinante perché la scuola primaria è uno strumento efficiente di indottrinamento. Si usa il termine riconfessionalizzazione perché lo stato italiano nasceva già come stato confessionista nello stato liberale e che poi negli anni questo confessionismo aveva progressivamente perso di contenuti, fino ad arrivare ad una situazione di separatismo. È in questo senso che si parla riconfessionalizzazione perché si doveva ritornare al passato però ripieno di contenuto. Si parlava di un confessionalismo di forma, ma non di contenuti. Con queste tappe, quella formula tornava gradualmente ad avere ancora contenuti. Altre tappe meno rilevanti, da un punto di vista simbolico, accordare tutti quei regolamenti che dal 1922 al 1926, in alcuni casi si parlava di vere e proprie circolari, che avevano ripristinato l’obbligo di apposizione del crocifisso nelle classi e in tutti gli uffici pubblici, compresi gli ospedali e tribunali. Il rispristino dell’obbligo di apposizione del crocifisso metteva in evidenza questo legame tra lo Stato e la confessione religiosa. L’obbligo di apposizione del crocifisso ha creato e sta creando tutt’ora numerose discussioni. Da questa introduzione si avranno delle conseguenze e si trascinano fino ad oggi. Sull’eventuale violazione di questo obbligo, abbiamo scomodato per due volte la Corte EDU. Sono interventi che hanno scatenato importanti conseguenze.
Il riconoscimento delle feste civili, delle più importanti feste religiose cattoliche è stata un’altra delle misure introdotte in quegli anni. Le più importante feste religiose vengono introdotte e assumono il rango di feste civili. Il calendario del civile riprende le feste religioni più importanti e più sentite all’interno della popolazione e questa omologazione rivela l’intenzione del legislatore di aderire alle istanze religiose di un gruppo, quale i cattolici. Queste sono le tappe principali del processo di riconfessionalizzazione. Noi sappiamo che nel 1925 il partito fascista prende il potere nell’ordinamento italiano e il potere è in mano a Benito Mussolini. Con questo passaggio il processo di riconfessionalizzazione che aveva avuto un’accelerazione non così forte, prende il volo. Dal 1925 abbiamo un progressivo avvicinamento del partito fascista e soprattutto di Mussolini alla chiesa cattolica, avendo una piena riconfessionalizzazione del paese. Mussolini capisce subito l’importanza politica, ai fini della presa del potere, di un accordo con la chiesa cattolica e sfrutta con una certa velocità il favore della chiesa per fortificare e consolidare il suo potere e l’11 febbraio 1929 stipula i Patti Lateranensi. Da questa data lo stato italiano diventa uno stato concordatario perché i Patti Lateranensi erano formati da una convenzione finanziaria, da un trattato e da un concordato più altri allegati. Era un accordo con la chiesa cattolica e, come abbiamo visto, era un accordo sottoposto al diritto internazionale, posto che la chiesa cattolica godeva e gode di una soggettività di diritto internazionale. La stipulazione dei Patti Lateranensi segna l’assoluzione della questione romana e segna la raggiunta pace religiosa. Si ricorda che il Papa salutò Mussolini come l’uomo portato dalla provvidenza per raggiungere la pace religiosa e per sanare quella fattura che si era creata a seguito dell’annessione dello stato pontificio allo stato italiano. Questi patti furono voluti dalla chiesa cattolica e Mussolini comprese che per avere garanzia di avere il pontefice dalla sua parte, avrebbe dovuto cedere alla stipulazione dei patti lateranensi. Questo perché la chiesa cattolica voleva a tutti i costi il riconoscimento di una originarietà, alternatività e quindi voleva stabilire con lo stato italiano rapporti che fossero apicali; rapporti che potevano essere raggiunti con un atto bilaterale. Il primo motivo per cui il papa fortemente volle stipulare i patti era perché finalmente si conosceva la sua originarietà, la sua appartenenza ad un ordine distinto di pari grado e quindi perché si trattava di un atto bilaterale. Possiamo ricordare che era questo il motivo principale per cui il papa non aveva voluto accettare le Legge sulle Guarentigie che era una legge unilaterale e non rispettava questa originarietà. Il secondo motivo che faceva dei Patti Lateranensi uno strumento consono alle aspettative del papato: era simbolicamente ripristinato il potere temporale del papa. Questo avveniva creando uno stato enclave all’interno dello stato italiano, all’interno della Città di Roma chiamato Stato città del Vaticano. Questo rappresenta un’anomalia nel diritto internazionale perché è anomalo che gli stati territoriali nascano a seguito di trattati internazionali. Lo stato città del Vaticano nasce come stato enclave per volontà della chiesa e dello stato; è uno stato minuscolo che però garantiva al pontefice un potere temporale sufficiente a garantire al pontefice di non essere suddito del regno italiano e quindi del re. Per certi versi questa soluzione dava ragione a ciò che sosteneva Mussolini davanti alle Camere nel 1921, il quale diceva che se il papa voleva che la questione romana venisse superata, era necessario che rinunciasse al potere temporale, potendogli garantire una serie di garanzia. Questo era quindi una sorta di compromesso perché lo stato città del Vaticano non garantisce al papa un vero e proprio potere temporale al pari di quello dello stato. Ciò però soddisfava l’istanza presentata dal papa nell’enciclica. Questi Patti Lateranensi voluti fortemente dalla chiesa e concessi da Mussolini in realtà realizzano una nuova pace religiosa tra lo stato e la chiesa e si può considerare superata la questione romana.
con la trascrizione, si verificava in modo immediato; era certo che al matrimonio celebrato ai sensi del codice di diritto canonico erano attribuiti effetti civili. Erano previsti anche altri automatismi: era prevista un’esclusiva riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, relativamente alle nullità matrimoniali (le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici). Questo comma è molto chiaro e incisivo e riserva la decisione sulla validità del vincolo matrimoniale concordatario ai tribunali ecclesiastici. I tribunali civili non avrebbero mai potuto ritenere la nullità dei contratti stipulati si sensi dell’articolo 34. Le pronunce di nullità emanate dai tribunali ecclesiastici venivano riconosciute agli effetti civili come pronunce di nullità a seguito di un procedimento di natura formale e dagli esiti automatici. L’articolo 34 aveva lasciato alla chiesa la competenza di regolare i matrimoni contratti ai sensi del codice di diritto canonico. I matrimoni civili erano una minoranza, quindi con questo articolo la chiesa cattolica si trovava ad avere giurisdizione su quasi tutti i matrimoni celebrati. Lo stato italiano con la trascrizione, che era automatica, attribuiva valore civile ai matrimoni. Su questo articolo rappresenterà un elemento sul quale si pronuncerà la corte costituzionale, la corte di cassazione a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione. Verrà messo nel mirino di tutta la giurisprudenza costituzionale a partire dall’entrata in vigore della carta costituzionale.
Questa disposizione non è più in vigore perché superata dall’articolo 19 della Costituzione, mentre la legge è ancora in vigore. Si parla di culti ammessi e non più di culti tollerati e la nozione culti ammessi è quella che era stata inserita nel codice Zanardelli. I culti ammessi sono quelli che professano principi e non seguono ritti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Questo punto è importante perché ci dice che esisteva un controllo sui principi tipici di uno stato confessionali perché è un comportamento tipico di un ordinamento che sostiene di avere delle competenze sulla questione religiosa e ritiene di poter decidere quali sono i principi leciti e quali no. Questo stato ritiene quindi di poter valutare nella sostanza dei principi confessionali. Accanto a questa legge troviamo il codice penale del 1930 (codice Rocco) che è ancora in vigore. Gli articoli in materia di tutela penale del sentimento religioso erano davvero emblematici, rappresentativi dell’atteggiamento dello stato. Questi articoli non sono più in vigore perché la corte costituzionale, dal 1995 fino al 2005, é intervenuta in modo importante su queste disposizioni e poi, nel 2006, è intervenuto il legislatore modificando tutte le disposizioni e perciò non sono più in vigore. Sono articoli che sono rimasta in vigore per molto tempo, in quanto la prima sentenza ablativa della corte costituzionale risale al 1995. Questi rivelano in modo chiaro l’intenzione del legislatore. Questi articoli, soprattutto dal 402 al 406, introducono due beni giuridici nuovi:
erano strumento che derivavano la loro legittimazione da un periodo che tutti volevano superare. Dall’altra parte però è anche vero che i patti lateranensi avevano garantito la pace religiosa all’interno del paese e avevano attribuito un ruolo privilegiato alla chiesa nel paese. I cattolici (e non solo) volevano garantire il mantenimento di questo strumento nel nuovo ordinamento repubblicano. Queste due anime vengono fuori a più riprese nelle discussioni. A conferma della paternità fascista, più da parte della sinistra, c’era il ricorrente ricordare che i patti lateranensi, oltre ad avere una paternità fascista, racchiudevano una serie di disposizioni normative che si ponevano in contrasto con i principi della Carta costituzionale che si stava scrivendo. Queste normative venivano elencate e quindi si diceva che se si avvalorava e si inserivano nella carta, si rischiava di far nascere una Costituzione che di fatto richiama uno strumento contrastante con sé stessa e si trattava di un atteggiamento contrastante. Quando si parla di posto da assegnare si nota anche un altro problema concreto: i Patti Lateranensi doveva essere espressamente citati nella Carta oppure no? Se citiamo cosa succede? Se citiamo succede forse che recepiamo tutte le norme pattizie nella nostra carta costituzionale? Questo è impossibile perché alcune di queste norme contrastano la carta costituzionale. Al di là di tutti i discorsi sui principi, i padri costituenti si sono posti queste domande. à Alla fine la discussione si è molto concentrata su questo punto. Palmiro Togliatti (PCI – seduta 18.12.1946 à prima sottocommissione della Commissione che doveva procedere alla redazione della Costituzione) à è contrario a citare i Patti Lateranensi all’interno della Carta costituzionale. Egli afferma: “ invece, contro l’inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, vi è l’argomento dei possibili ritocchi che verrebbero ad essere esclusi, e potrebbero essere fatti solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale, ameno con ratifica. E ad esso si aggiungono altri due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l’altro di natura dottrinaria ” à Il primo argomento portato avanti è un argomento di natura formale, nel senso che porta avanti una problematica legata alla fonte che dovrebbe essere usata per modificare le norme pattizie richiamate all’interno della Carta. Se noi richiamiamo i Patti all’interno della Carta, queste norme vengono costituzionalizzate e quindi se noi volessimo poi intervenire per modificare queste norme incostituzionali, dovremmo fare ricorso ad un procedimento aggravato di revisione costituzionale. Aggiunge altri due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l’altro di natura dottrinaria. Il primo di natura psicologico-politico dice Togliatti è che i trattati hanno la firma del fascismo; vale a dire che sono stati conclusi dal Governo fascista. Vorranno i democristiani ignorare questo fatto, chiedendo di inserire nella Costituzione dei Patti che vennero considerati come una delle più grandi opere del regime fascista? L’argomento dottrinario consiste nel fatto che i comunisti intendono respingere l’affermazione che lo Stato possa avere una religione. Lo Stato non può avere una religione; lo Stato garantisce la religione, ma non ha una religione sua; la religione l’hanno gli individui. Ora nella vecchia Costituzione italiana, cioè nello Statuto Albertino, c’era un articolo che affermava che lo Stato aveva una religione e che questa era la religione cattolica apostolica romana. Questo articolo, che i comunisti respingono per una questione di principio, viene riportato dal Trattato Lateranense e, attraverso questo, verrebbe ad essere inserito nella Costituzione .” à esistono nei Patti delle norme che contrastano la Costituzione che stiamo scrivendo e il richiamo a queste norme porterebbe ad avere un contrasto con i nuovi principi che volevano essere inseriti. Pensiamo proprio all’articolo 1 del Trattato con il richiamo al confessionismo. Sul punto c’era un grosso accordo: non si voleva reintrodurre uno stato confessionismo. In questo senso l’articolo 1 del Trattato
viene sempre citato come una norma che contraddiceva apertamente la nuova Costituzione. Giuseppe Dossetti (DC – seduta del 21 marzo 1947, prima commissione) à risponde per certi versi a quanto affermato da Togliatti. Quando qualcuno di voi, onorevoli colleghi, ci domanda perché noi esigiamo che nel nostro testo costituzionale sia posta espressamente la norma che gli Accordi Lateranensi non possano essere modificati che per atto bilaterale, noi possiamo rispondere: perché abbiamo sentito qui dentro troppe affermazioni intese a sostenere l’incompatibilità di singole disposizioni del Trattato e del Concordato con i principi della nostra nuova Costituzione e del nuovo Stato democratico e tali affermazioni implicherebbero una conseguenza inevitabile, cioè che nell’atto in cui noi ci apprestiamo a porre nuove norme costituzionali, che si suppongono contrastanti col Trattato e col Concordato, in questo stesso atto noi non soltanto denunzieremmo implicitamente il Trattato e il Concordato, ma addirittura violeremmo il principio che, tutti d’accordo, vogliamo assumere a base del nostro sistema di rapporti tra Stato e Chiesa, ossia il principio concordatario. La risposta di Dossetti è molto furba perché tralascia completamente la questione della costituzionalizzazione delle singole norme che era una delle questioni che preoccupava Togliatti. Dossetti infatti dice che il rischio, non richiamando i Patti, è che noi violiamo il principio concordatario che è invece quello che vogliamo sostenere e quindi consentiamo una modifica di questi patti unilaterale per opera di una semplice maggioranza. à mette insieme tutti gli argomenti procedurali e gli altri e gira tutto il discorso. à visto che tutti dite che i Patti sono incostituzionali, se noi non li richiamiamo, questi patti possono essere modificati unilateralmente, senza l’accordo della Chiesa cattolica e quindi, in questo modo, violate il principio che voi volete inserire, ovvero il principio concordatario. à se non richiamiamo, il rischio è la denuncia. Denunciare i Patti e quindi consentire modifiche unilaterale, vorrebbe dire rinunciare alla pace religiosa che si è raggiunta. Il richiamo è importante non perché le norme siano costituzionalizzate, ma per evitare una denuncia; servono come garanzia costituzionale. Non vogliamo la costituzionalizzazione, ma vogliamo solo la precisazione che i patti lateranensi non possono essere modificata che per atti bilaterali. L’argomento di Dossetti segue: perché questo non sia, non c’è che un mezzo: riconoscere esplicitamente che tra gli Accordi Lateranensi e le disposizioni esplicitamente che tra gli Accordi Lateranensi e le disposizioni della Costituzione non vi è contrasto, e stabilire formalmente che il passaggio dell’attuale sistema concordatario al sistema in cui lo Stato unilateralmente disciplina rapporti con la Chiesa non può avvenire oggi surrettiziamente e per trasparenza (per usare proprio una fase dell’onorevole Calamandrei) e non potrà avvenire domani in forza di una leggina deliberata quasi di sorpresa e con una maggioranza fittizia ed effimera, ma solo in forza di un atto solenne, che sia espressione sicura della maggioranza del popolo italiano, cioè in forza di un procedimento di revisione costituzionale. à la sua paura è che ad essere messo in discussione è il sistema concordatario e che i rapporti tra chiesa e stato possano essere decisi unilateralmente dallo Stato, diventando così uno stato separatista. È un ragionamento procedurale; non gli interessa dire che le norme pattizie vengano costituzionalizzate, ma parla solo del procedimento per modificare questi patti. Questo procedimento o deve avvenire in modo bilaterale, oppure si cura in forza di un procedimento revisionale, ma non è ammissibile che una maggioranza non qualificata possa modificarli. Qui c’è una svolta di Palmiro Togliatti (intervento all’Assemblea Costituente 25 marzo 1947 ) à passò la tesi sostenuta da Dossetti, ma la formula dell’attuale articolo 7 che
Come abbiamo potuto vedere, i lavori preparatori relativi al secondo comma dell’art. 7, offrano l’occasione per dare uno sguardo sull’atteggiamento globale dei padri costituenti nei confronti del fenomeno religioso. Dietro questa decisione del richiamo sì/no c’erano delle motivazioni relative alla paternità dei Patti, al ruolo che si voleva dare alla chiesa cattolica, sul fatto di voler immaginare uno stato confessionista o meno (i padri costituenti non volevano portare nella nuova carta il confessionismo). Tutto si è concluso come un compromesso tra la parte democratica e la parte comunista che hanno trovato un accordo su questa formulazione. Si è voluto salvaguardare i Patti per salvaguardare la pace religiosa e i rapporti con la Chiesa cattolica e rassicurare quest’ultima sul fatto che il nuovo stato democratico non voleva denunciare i patti. Come già anticipato nella Costituzione ci sono degli altri articoli che riguardano il fenomeno religioso: pensiamo all’articolo 2, 3. à verranno citati e richiamati molte volte. Per il primo comma, che dice “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ”, questo è stato detto a sazietà; l’hanno detto gli onorevoli Orlando, Croce, Nitti, Labriola, che questo non è, né per la sua forma né per la sua sostanza, un articolo che possa trovare posto in una Carta costituzionale. È un articolo di un trattato internazionale; è un articolo in cui due enti, che si affermano tutti e due sovrani, si mettono d’accordo per riconoscere la loro sovranità. Ma la Costituzione, quella che noi stiamo discutendo è l’atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana. Qui parla solo il popolo italiano, la Repubblica. La chiesa qui, in questa sede, non ha aperitio oris. Non c’è nessuno che la rappresenti; né i democristiani, i quali sono stati mandati qui per rappresentare il popolo e non la chiesa.
“ma davvero questi ordinamenti sono così distinti? Perché se così fosse non ci sarebbe motivo di dichiararsi indipendenti e sovrani perché non si incontrerebbero mai. Va avanti con un lessico particolarmente chiaro e convincente affermando: “ parliamoci chiari; questa norma del primo comma è assolutamente superflua; è messa lì per far credere di aver risolto un problema che in realtà rimane insoluto, con una frase che sembra piena di significati arcani, ma che in realtà non significa nulla ”. à questa indipendenza dello Stato e della chiesa, è un principio che non porta da nessuna parte. In realtà non è proprio così vero che da questa affermazione non si possano ricavare delle conseguenze importanti, anche se Calamandrei ha ragione quando pone il dubbio se è possibile separare la sfera temporale da quella spirituale in maniera netta e certa. Cerchiamo di dare un significato all’indipendenza e quindi riferito al riconoscimento dell’indipendenza e della sovranità della Chiesa da parte dello Stato. Per indipendenza intendiamo:
troviamo una costituzione che lo menziona espressamente, è comunque un principio irrinunciabile perché è chiaro che uno stato che si occupa di questioni spirituali, non è uno stato laico e che non garantisce la libertà religiosa. Il principio di distinzione degli ordini è il presupposto della laicità dello stato. In questo articolo è formulato il principio di distinzione solo in relazione alla chiesa cattolica, ma trova spazio anche indirettamente nell’articolo 8 secondo comma. È un canone generale dell’ordinamento e quindi non riguarda solo la chiesa cattolica, ma anche tutte le altre confessioni. Dopo aver chiarito ciò, possiamo porci qualche interrogativo che, per qualche verso, ci riporta alle domande che abbiamo trovato nei lavori preparatori:
materia dell’interruzione di gravidanza, anche se i due principi sono opposti, questo non dovrebbe costituire un problema grave per il cattolico in quanto questo non sarà costretto ad interrompere la propria gravidanza. Diverso è il caso invece in cui il cattolico non sia un semplice cittadino, ma un ginecologo o un operatore sanitario in quanto in questo caso la non conformità delle disposizioni confessionali e temporali può creare dei problemi. Sono stati risolti dal nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’obiezione di coscienza. Quest’ultima è una delle possibili soluzioni adottate dall’ordinamento per venire incontro a questa doppia sovranità e disposizioni normative che, in alcuni casi, possono incidere sui singoli fedeli. Un’altra soluzione può essere un accordo.