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Lo Stato Concordatario e la Laicità in Italia: Un'analisi del Rapporto Stato-Chiesa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di diritto ecclesiastico - Prof.ssa Marchei

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 18/05/2021

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CENNI SUI MODELLI DI RELAZIONE STATO-CHIESE
Dobbiamo partire da un presupposto chiaro: si parlerà di modelli. Non si parlerà di
ordinamenti concreti. I modelli hanno sempre un ampio forte connotato di astrattezza
perché devono servire per racchiudere vari ordinamenti concreti e non dobbiamo
dimenticare che nessun ordinamento concreto corrisponde perfettamente al modello di
riferimento. I modelli ci servono per capire le caratteristiche principali e per designare
concetti che altrimenti sarebbero molto astratti, ma è sbagliato pensare che un modello
incarni perfettamente la realtà di un ordinamento. Le soluzioni che i legislatori seguono
sono sempre un insieme di diversi modelli e presentano importanti deviazioni in tutti gli
ordinamenti concreti.
Il nostro tentativo nasce da una premessa in cui si è detto che tutti gli ordinamenti secolari
regolano in modalità e intensità diverse il fenomeno religioso. Il fatto che l’ordinamento si
occupi del fenomeno religioso è una costante e non deve stupire perché le scelte religiose
implicano comportamenti che invadono l’ordine di competenza dello stato ed è quindi
necessario che lo stato secolare gestisca il fenomeno religioso. Questa è un’esigenza
sentita dai legislatori e dagli ordinamenti secolari, che incide notevolmente sulla misura del
diritto di libertà religioso sia in riferimento al singolo che ai gruppi.
Possiamo passare ad interpretare e disegnare un volto di questi modelli usati dai
legislatori. I criteri che possono essere utilizzati per disegnare questi modelli sono
essenziali. La prima cosa da fare, prima di descriverli, è partire da alcuni criteri. La dottrina
ha usato infatti diversi criteri per identificare i principali modelli utilizzati dagli Stati europei
per regolare il fenomeno religioso e le relazioni con i gruppi religiosi. Nella costruzione, per
comodità, verrà separato l’aspetto formale da quello sostanziale. Questo ci consentirà, con
qualche forzatura, di procedere in modo più ordinato.
Criterio formaleà si intende la fonte normativa che utilizza il legislatore per regolare il
fenomeno religioso; con quali fonti il legislatore si occupa del fenomeno religioso e di
regolare la condizioni dei gruppi religiosi all’interno del proprio ordinamento. Il criterio
formale attiene in buona parte alla disciplina della condizione dei gruppi religiosi.
Per fonte normativa si intende che il legislatore utilizza una fonte unilaterale, proveniente
da sé stesso, dai propri organi, o utilizza anche fonti bilaterali. Per fonti bilaterali si intende
fonti normative i cui contenuti sono concordati con i gruppi religiosi di riferimento (accordo,
intesa, possiamo anche definirlo se vogliamo come un contratto).
A questo punto è facile immaginare che lo stato separatista utilizza solo fonti unilaterali
per regolare il fenomeno religioso. Per stato separatista intendiamo quello stato che avoca
a sé completamente il compito di regolare anche la disciplina della libertà religiosa e dei
gruppi religiosi in particolare. Nello stato separatista c’è un comportamento un po’
autarchico del legislatore statale che non ritiene di dover rinunciare ad una parte della
propria competenza e quindi decide di regolare attraverso fonti unilaterali.
Stato concordatario
Diverso è l’atteggiamento dello stato concordatario, il quale sceglie di fare ricorso anche a
fonti bilaterali per disciplinare lo status giuridico della vita giuridica dei gruppi religiosi.
Perché questo stato lo chiamiamo concordatario? Forse meno immediato può essere
l’utilizzo della parola concordatario, la quale fa riferimento ovviamente ai concordati che
sono atti bilaterali, intesi come trattati internazionali che lo stato temporale sottoscrive con
la chiesa cattolica. Il termine concordato nasce proprio in riferimento ad accordi che lo
stato conclude con la chiesa cattolica e in questo senso si capisce perché questi accordi
non sono solo accordi di diritto interno, ma sono dei veri e propri trattati internazionali,
regolati dalla normativa dei trattati internazionali. Sono trattati internazionali perché la
chiesa cattolica, al contrario delle altre confessioni religiose, gode di una indiscussa
personalità di diritto internazionale. Pur non essendo uno stato territoriale, gode di questo
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CENNI SUI MODELLI DI RELAZIONE STATO-CHIESE

Dobbiamo partire da un presupposto chiaro: si parlerà di modelli. Non si parlerà di ordinamenti concreti. I modelli hanno sempre un ampio forte connotato di astrattezza perché devono servire per racchiudere vari ordinamenti concreti e non dobbiamo dimenticare che nessun ordinamento concreto corrisponde perfettamente al modello di riferimento. I modelli ci servono per capire le caratteristiche principali e per designare concetti che altrimenti sarebbero molto astratti, ma è sbagliato pensare che un modello incarni perfettamente la realtà di un ordinamento. Le soluzioni che i legislatori seguono sono sempre un insieme di diversi modelli e presentano importanti deviazioni in tutti gli ordinamenti concreti. Il nostro tentativo nasce da una premessa in cui si è detto che tutti gli ordinamenti secolari regolano in modalità e intensità diverse il fenomeno religioso. Il fatto che l’ordinamento si occupi del fenomeno religioso è una costante e non deve stupire perché le scelte religiose implicano comportamenti che invadono l’ordine di competenza dello stato ed è quindi necessario che lo stato secolare gestisca il fenomeno religioso. Questa è un’esigenza sentita dai legislatori e dagli ordinamenti secolari, che incide notevolmente sulla misura del diritto di libertà religioso sia in riferimento al singolo che ai gruppi. Possiamo passare ad interpretare e disegnare un volto di questi modelli usati dai legislatori. I criteri che possono essere utilizzati per disegnare questi modelli sono essenziali. La prima cosa da fare, prima di descriverli, è partire da alcuni criteri. La dottrina ha usato infatti diversi criteri per identificare i principali modelli utilizzati dagli Stati europei per regolare il fenomeno religioso e le relazioni con i gruppi religiosi. Nella costruzione, per comodità, verrà separato l’aspetto formale da quello sostanziale. Questo ci consentirà, con qualche forzatura, di procedere in modo più ordinato. Criterio formale à si intende la fonte normativa che utilizza il legislatore per regolare il fenomeno religioso; con quali fonti il legislatore si occupa del fenomeno religioso e di regolare la condizioni dei gruppi religiosi all’interno del proprio ordinamento. Il criterio formale attiene in buona parte alla disciplina della condizione dei gruppi religiosi. Per fonte normativa si intende che il legislatore utilizza una fonte unilaterale, proveniente da sé stesso, dai propri organi, o utilizza anche fonti bilaterali. Per fonti bilaterali si intende fonti normative i cui contenuti sono concordati con i gruppi religiosi di riferimento (accordo, intesa, possiamo anche definirlo se vogliamo come un contratto). A questo punto è facile immaginare che lo stato separatista utilizza solo fonti unilaterali per regolare il fenomeno religioso. Per stato separatista intendiamo quello stato che avoca a sé completamente il compito di regolare anche la disciplina della libertà religiosa e dei gruppi religiosi in particolare. Nello stato separatista c’è un comportamento un po’ autarchico del legislatore statale che non ritiene di dover rinunciare ad una parte della propria competenza e quindi decide di regolare attraverso fonti unilaterali. Stato concordatario Diverso è l’atteggiamento dello stato concordatario, il quale sceglie di fare ricorso anche a fonti bilaterali per disciplinare lo status giuridico della vita giuridica dei gruppi religiosi. Perché questo stato lo chiamiamo concordatario? Forse meno immediato può essere l’utilizzo della parola concordatario, la quale fa riferimento ovviamente ai concordati che sono atti bilaterali, intesi come trattati internazionali che lo stato temporale sottoscrive con la chiesa cattolica. Il termine concordato nasce proprio in riferimento ad accordi che lo stato conclude con la chiesa cattolica e in questo senso si capisce perché questi accordi non sono solo accordi di diritto interno, ma sono dei veri e propri trattati internazionali, regolati dalla normativa dei trattati internazionali. Sono trattati internazionali perché la chiesa cattolica, al contrario delle altre confessioni religiose, gode di una indiscussa personalità di diritto internazionale. Pur non essendo uno stato territoriale, gode di questo

riconoscimento e di una personalità all’interno dell’ordinamento internazionale. Su questo aspetto, nel tempo, la dottrina internazionalistica ha avuto qualche perplessità, soprattutto sull’attribuzione della personalità di diritto internazionale allo stato vaticano e alla chiesa cattolica. La dottrina maggioritaria riconosce però tale personalità alla chiesa à questo vuol dire che solo gli accordi tra lo stato e la chiesa cattolica sono trattati di diritto internazionale e prendono il nome di concordati. C’è da dire che lo strumento concordatario è tipico della chiesa cattolica anche perché risponde ad una vocazione molto particolare della chiesa cattolica di originarietàà la chiesa cattolica tende a porsi nei confronti degli ordinamenti secolari in una posizione di estraneità per un verso e di parità per l’altro. Questo atteggiamento della chiesa cattolica ha portato tanti ordinamenti a maggioranza cattolica a stipulare questi concordati. Il termine concordatario è usato in modo più ampio, assumendo una connotazione più ampia perché gli stati concordatari in senso stretto (stati che avevano stipulato un concordato con la santa sede), nel tempo, in molti casi, hanno esteso questo principio concordatario e l’utilizzo delle fonti bilaterali ai rapporti con altre confessioni religiose. Ci sono tanti ordinamenti che nascono come concordatari in senso stretto, ma che poi hanno esteso questo principio alle altre confessioni religiose. La differenza è che non si può parlare di concordati in senso stretto, ma di accordi o intese; anche perché questi accordi bilaterali non sono soggetti al diritto internazionale. Se volessimo dire una parola definitiva su cosa intendiamo allo stato attuale di stato concordatario dovremmo dire che intendiamo quello stato che utilizza la fonte bilaterale, l’accordo, intesa in senso lato, per regolare i rapporti con le confessioni religiose. Lo stato concordatario non può utilizzare solo fonti bilaterali; quest’ultime regoleranno solo alcuni aspetti delle confessioni religiose. La dottrina ha cercato di analizzare quali sono quegli aspetti e quelle materie che possono/devono essere soggetti ad un accordo. Molti altri aspetti di ordine generali, attinenti alla libertà religiosa, rimangono invece regolate da fonti unilaterali e quest’ultime (anche per lo stato separatista) possono essere di vario grado. Nell’ambito della gerarchia delle fonti, le fonti che regolano il fenomeno religioso sono in primo luogo la Costituzione, legislazione ordinaria, regionale. à tutte le materie che non sono regolate dalle fonti pattizie, sono regolate da fonti unilaterali di vario livello. Questa è la distinzione tra lo stato concordatario e lo stato separatista. Rimane uno spazio per un altro modello che presenta qualche anomalia: lo stato unionista. à rappresenta qualche anomalia perché si pone un po’ a metà tra il criterio sostanziale e quello formale. Lo stato unionista può essere definito come uno stato in cui ci sono forti connessioni e interazioni tra la sfera religiosa e la sfera temporale. Talmente forti dal punto di vista istituzionale, per cui è difficile parlare o di stato separatista o concordatarioà presenta delle forti connessioni; ci sono delle sovrapposizione, soprattutto a livello istituzionale che rende difficile utilizzare un vero criterio formare in grado di regolare i rapporti tra chiesa e stato. In ambito europeo ci sono alcuni stati che possono essere definiti come unionisti in cui c’è una certa gestione del fenomeno religioso e quindi un’interconnessione gestita più dalle istituzioni temporali piuttosto che da quelle religiose. Fatta una disamina generale sul criterio formale, possiamo dire che attualmente l’Italia è uno stato formalmente concordatario. L’Italia ha scelto di regolare i rapporti con alcune confessioni religiose seguendo e utilizzando una fonte di natura bilaterale e addirittura questa scelta, in Italia, è stata inserita nella Carta costituzionale e in due articoli. Il principio concordatario, di bilateralità è un principio molto importante nel nostro ordinamento. Lo Stato, in questo momento storico, si presenta come stato concordatario. Non è sempre stato così, ma certamente ora si può tenere come un punto fermo.

confessionista, soprattutto nella regolazione di queste questioni mutuerà i suoi principi su cui si basa la sua giurisprudenza da principi confessionali. Anche qui i casi si possono moltiplicare perché possiamo pensare all’inizio vita (interruzione gravidanza legate alla posizione della chiesa cattolica: ritiene che l’embrione vada tutelato in modo ampio dal momento in cui si sviluppa). à un ordinamento separatista che riconosce la religione cattolica potrà quindi ad esempio mutuare questo principio dalla religione cattolica e limitare o vietare l’interruzione di gravidanza. Altro esempio può essere il matrimonio e anche la regolamentazione è una disciplina che risente di imposizioni confessionistiche. Es. il matrimonio in Italia nasce come indissolubile perché mutua l’indissolubilità dai principi cattolici. Anche il matrimonio è sicuramente un settore in cui la mutuazione è evidente. Tutti questi argomenti sono influenzati dall’atteggiamento dello stato nei confronti della mutuazione dei principi confessionali. Uno stato perfettamente confessionista, uno stato che incarna in tutti i suoi elementi uno stato confessionista, dovrebbe prevedere uno statuto privilegiario per una o più confessione e mutuare da queste stesse i principi posti alla base del suo ordinamento. In alcuni ordinamenti avremo una prevalenza della prima direttrice, mentre in altri della seconda. Stato laico Definire lo stato laico è ancora più difficile, tant’è che quando si parla di laicità, anche in dottrina, si tende ad arricchirla di altri aggettivi: esclusiva, inclusiva, alla francese. Per semplificare, potremmo partire da tutto ciò che abbiamo detto dello stato confessionista, mettendo tutto al negativo. Lo stato laico non ha una propria religione, non definisce una religione sua e non eleva nessuna religione a confessione dello stato. È una lettura un po’ riduttiva e più che di stato laico, dovremmo parlare di stato aconfessionista, ma costituisce un punto di partenza. Ritornando alla prima direttrice dovremmo dire che lo stato laico non ha una propria religione e non prevede situazioni privilegiate nei confronti di una o più confessioni. à non discrimina nessun gruppo religioso e non vede il fattore religioso come un fattore di discriminazione, sia da un punto di vista del singolo che da un punto di vista del gruppo. Esiste un principio di non discriminazione che dovrebbe orientare il comportamento e quindi l’orientamento dello stato laico e della dottrina dello stato laico e dovrebbe quindi orientare nell’essenziale l’ordinamento. In più lo stato laico è uno stato che non mutua i suoi principi e i suoi valori da una o più confessioni religiosi. Questo legame di appartenenza tra lo stato e una confessione religiosa sparisce e lo stato devo mutuare altrove i suoi principi, ricavandoli da altro e non dai valori religiosi. Dentro uno stato laico possono essere definiti altri corollarià è uno stato che riconosce largamente il diritto di libertà religiosa, la libertà di coscienza e soprattutto è uno stato che è improntato ad un principio di distinzione degli ordini. È un principio che la nostra carta ha previsto nell’articolo 7. Il principio di distinzione degli ordini postula una separazione tra sfera spirituale e sfera temporale. à più che corollario è il presupposto su cui si fonda la laicità. Una parola conclusiva sull’ordinamento italiano à l’Italia è uno stato concordatario e uno stato laico. La corte costituzionale ha individuato la laicità come un principio fondamentale dell’ordinamento italiano. Se volessimo tracciare i tasselli, possiamo dire che utilizzando un criterio formale, l’Italia è uno stato concordatario e, utilizzando un criterio sostanziale, è uno stato laico. Come già indicato, l’Italia non era né uno stato concordatario, né uno stato laico. Le prossime lezioni saranno dedicate a fare un excursus storico per capire come siamo diventati concordatari e laici e come questi termini sono state interpretate dalla dottrina, dalla giurisprudenza e dalla legislazione.

LO STATO LIBERALE

Lo Stato italiano non è sempre stato né concordatario né laico, ma si sono verificati una serie di cambiamenti storici e istituzionali che hanno portato fino a ciò. Se ripercorriamo la storia dello Stato italiano vediamo che esco nasce nel 1861 come Stato monarchico costituzionale formalmente confessionista. Lo stato di questi anni viene definito come stato liberale anche se il suo atteggiamento nei confronti della religione è un comportamento molto contraddittorio e variegato che presenta una serie di elementi che non rientrano in uno specifico modello. Se volessimo riportarci ai modelli di cui abbiamo parlato, dovremmo dire che lo stato italiano nasce come separatista, nel senso che il legislatore non riteneva di regolare ancora i rapporti con le confessioni religiose facendo utilizzo dello strumento pattizio e del concordato, però allo stesso tempo nasce formalmente confessionista à l’art. 1 dello Statuto Albertino del 1948 che costituisce la prima Costituzione recitava così: La religione cattolica, Apostolica e Romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. à è una chiara e indubbia dichiarazione di confessionismo. Se dovessimo limitarci a questo aspetto, dovremmo arrivare a concludere che lo stato liberale è separatista, ma allo stesso tempo è anche confessionista. Lo stato liberale ne è un esempio perché non ci si può fermare alla forma e alle lettere delle dichiarazioni, anche se in questo caso sono inserite in una Costituzione perché come vedremo è che in quel periodo storico così particolare e ricco di eventi, a questa dichiarazione di confessionismo in senso cattolico non trovava applicazione nella legislazione di dettaglio. Quest’ultima non rilevava l’esistenza di uno stato confessionista sulla base delle direttive che ci siamo dati nella precedente lezione: privilegiare una determinata confessione religiosa à per vedere questo aspetto bisognerà aspettare lo stato fascista. Gli elementi presenti invece in questo stato erano un po’ riconducibili all’ordinamento separatismo e ad un certo approccio giurisdizionalista, inteso nel senso di ritenere le confessioni religiose soggette al controllo degli organi dello stato. à forma di controllo dello Stato nella materia religiosa. Alcuni esempi sono:

  • Legge Sineo del 1848à “ la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all’ammissibilità alle cariche civili e militari”. Con questa legge le minoranze confessionali (benchè meramente tollerate con le parole dell’art.
    1. potettero vivere ed operare in Italia in una condizione di piena libertà ed autonomia.à legge molto importante perché ha una funzione di equidistanza nei confronti di tutti i gruppi e scelte religiose. Tutelava le minoranze confessionali che venivano lasciate operare in una condizione di piena libertà. Poneva un principio di non discriminazione.
  • Legge Siccardi del 9 aprile e 5 giugno 1850 à “ avviano con decisione il processo di separazione dello stato della chiesa contraendo drasticamente l’ambito di rilevanza civile della giurisdizione canonica, confinata all’interno di un ordine sempre più ristretto e privatisticamente inteso, sguarnito dell’assistenza del braccio secolare ” à
  • Legge Lanza del 1857à “ negli istituti e nelle scuole pubbliche la religione cattolica sarà fondamento dell’istruzione e dell’educazione religiosa ”. Solo dell’istruzione religiosa e non come successivamente di tutta l’istruzione politica. à ineriva all’istruzione religiosa e non a tutta l’istruzione pubblica come avverrà nello stato fascista.
  • Leggi eversive dell’asse ecclesiasticoà con una serie di leggi tra gli anni 1860 e ’ lo Stato, per sopperire al gravoso deficit nel quale si trovava, incamerò il patrimonio di proprietà degli enti ecclesiastici. Tra gli interventi eversivi si può ricordare la soppressione degli ordini e delle corporazioni religiose di vita contemplativa ritenuti non utili: più precisamente vennero eliminati “gli enti ritenuti superflui per il soddisfacimento dei bisogni religiosi della collettività o dannosi agli interessi

di quel potere temporale di cui ha spogliato con una lunga serie d’inganni e con armi parricide”. à queste parole racchiudono il parere del papa. è Leggere bene su e-learning. Subito dopo, nel 1874, il Papa dichiarò il non expedit, ossia dichiarava non opportuno il concorso alle urne per i cattolici che non avrebbero dovuto essere né eletti né elettori. L’invito all’estensione non ebbe però il seguito che ci si attendeva. Il non expedit venne abolito formalmente solo nel 1919 quando nacque il partito popolare italiano di don Luigi Sturzo. Già qualche anno prima c’erano state delle aperture con il patto Gentiloni. Negli anni della prima Guerra Mondiale questo divieto e astensione venne superato con appunto la nascita del partito popolare italiano.

LO STATO FASCISTA E “CONFESSIONISTA”

Era stato superato il non expedit però era ancora molto lontana dall’essere superata la questione romana. La rottura che si era verificata con l’annessione non era stata superata ed era in vigore questa legge delle Guarentigie, mai accettata dal papa. In realtà, dopo la prima guerra mondiale, la questione romana era ancora aperta. È in questa situazione che comincia a trovare spazio e ad acquisire potere il partito fascista (dal 1920) guidato da Benito Mussolini. A questa presa di potere fa da contraltare una progressiva riconfessionalizzazione dello stato. Questa parte un po’ in sordina (anche vedendo il discorso di Mussolini alle Camere del 1921). Il partito fascista non nasce come partito cattolico. Se leggiamo con attenzione il discorso del 1921, troviamo che Mussolini sostiene che sarebbe il momento di trovare un accordo con il papato e che questo sarebbe possibile solo se il papa rinunciasse al suo potere temporale. Ad una rinuncia del potere temporale poteva sicuramente seguire una serie di benefici, anche di tipo economico, nei confronti della chiesa cattolica. Questo processo di riconfessionalizzazione vedrà la luce circa la metà degli anni ’20 e una tappa importante viene considerata la riforma Gentile del 1923 che era la riforma dell’istruzione pubblica e il nucleo fondante di questa legge era riassunto in questa frase: “la religione cattolica, di cui era obbligatorio l’insegnamento, era ritenuta fondamento e coronamento di tutta l’istruzione pubblica e non solo dell’istruzione religiosa.” à Questo principio la diceva lunga sullo spirito di riconfessionalizzazione che questa legge voleva portare avanti. Il fatto di ritenere i principi di una religione come fondamento di tutta l’istruzione rivela un chiaro intendo indottrinante perché la scuola primaria è uno strumento efficiente di indottrinamento. Si usa il termine riconfessionalizzazione perché lo stato italiano nasceva già come stato confessionista nello stato liberale e che poi negli anni questo confessionismo aveva progressivamente perso di contenuti, fino ad arrivare ad una situazione di separatismo. È in questo senso che si parla riconfessionalizzazione perché si doveva ritornare al passato però ripieno di contenuto. Si parlava di un confessionalismo di forma, ma non di contenuti. Con queste tappe, quella formula tornava gradualmente ad avere ancora contenuti. Altre tappe meno rilevanti, da un punto di vista simbolico, accordare tutti quei regolamenti che dal 1922 al 1926, in alcuni casi si parlava di vere e proprie circolari, che avevano ripristinato l’obbligo di apposizione del crocifisso nelle classi e in tutti gli uffici pubblici, compresi gli ospedali e tribunali. Il rispristino dell’obbligo di apposizione del crocifisso metteva in evidenza questo legame tra lo Stato e la confessione religiosa. L’obbligo di apposizione del crocifisso ha creato e sta creando tutt’ora numerose discussioni. Da questa introduzione si avranno delle conseguenze e si trascinano fino ad oggi. Sull’eventuale violazione di questo obbligo, abbiamo scomodato per due volte la Corte EDU. Sono interventi che hanno scatenato importanti conseguenze.

Il riconoscimento delle feste civili, delle più importanti feste religiose cattoliche è stata un’altra delle misure introdotte in quegli anni. Le più importante feste religiose vengono introdotte e assumono il rango di feste civili. Il calendario del civile riprende le feste religioni più importanti e più sentite all’interno della popolazione e questa omologazione rivela l’intenzione del legislatore di aderire alle istanze religiose di un gruppo, quale i cattolici. Queste sono le tappe principali del processo di riconfessionalizzazione. Noi sappiamo che nel 1925 il partito fascista prende il potere nell’ordinamento italiano e il potere è in mano a Benito Mussolini. Con questo passaggio il processo di riconfessionalizzazione che aveva avuto un’accelerazione non così forte, prende il volo. Dal 1925 abbiamo un progressivo avvicinamento del partito fascista e soprattutto di Mussolini alla chiesa cattolica, avendo una piena riconfessionalizzazione del paese. Mussolini capisce subito l’importanza politica, ai fini della presa del potere, di un accordo con la chiesa cattolica e sfrutta con una certa velocità il favore della chiesa per fortificare e consolidare il suo potere e l’11 febbraio 1929 stipula i Patti Lateranensi. Da questa data lo stato italiano diventa uno stato concordatario perché i Patti Lateranensi erano formati da una convenzione finanziaria, da un trattato e da un concordato più altri allegati. Era un accordo con la chiesa cattolica e, come abbiamo visto, era un accordo sottoposto al diritto internazionale, posto che la chiesa cattolica godeva e gode di una soggettività di diritto internazionale. La stipulazione dei Patti Lateranensi segna l’assoluzione della questione romana e segna la raggiunta pace religiosa. Si ricorda che il Papa salutò Mussolini come l’uomo portato dalla provvidenza per raggiungere la pace religiosa e per sanare quella fattura che si era creata a seguito dell’annessione dello stato pontificio allo stato italiano. Questi patti furono voluti dalla chiesa cattolica e Mussolini comprese che per avere garanzia di avere il pontefice dalla sua parte, avrebbe dovuto cedere alla stipulazione dei patti lateranensi. Questo perché la chiesa cattolica voleva a tutti i costi il riconoscimento di una originarietà, alternatività e quindi voleva stabilire con lo stato italiano rapporti che fossero apicali; rapporti che potevano essere raggiunti con un atto bilaterale. Il primo motivo per cui il papa fortemente volle stipulare i patti era perché finalmente si conosceva la sua originarietà, la sua appartenenza ad un ordine distinto di pari grado e quindi perché si trattava di un atto bilaterale. Possiamo ricordare che era questo il motivo principale per cui il papa non aveva voluto accettare le Legge sulle Guarentigie che era una legge unilaterale e non rispettava questa originarietà. Il secondo motivo che faceva dei Patti Lateranensi uno strumento consono alle aspettative del papato: era simbolicamente ripristinato il potere temporale del papa. Questo avveniva creando uno stato enclave all’interno dello stato italiano, all’interno della Città di Roma chiamato Stato città del Vaticano. Questo rappresenta un’anomalia nel diritto internazionale perché è anomalo che gli stati territoriali nascano a seguito di trattati internazionali. Lo stato città del Vaticano nasce come stato enclave per volontà della chiesa e dello stato; è uno stato minuscolo che però garantiva al pontefice un potere temporale sufficiente a garantire al pontefice di non essere suddito del regno italiano e quindi del re. Per certi versi questa soluzione dava ragione a ciò che sosteneva Mussolini davanti alle Camere nel 1921, il quale diceva che se il papa voleva che la questione romana venisse superata, era necessario che rinunciasse al potere temporale, potendogli garantire una serie di garanzia. Questo era quindi una sorta di compromesso perché lo stato città del Vaticano non garantisce al papa un vero e proprio potere temporale al pari di quello dello stato. Ciò però soddisfava l’istanza presentata dal papa nell’enciclica. Questi Patti Lateranensi voluti fortemente dalla chiesa e concessi da Mussolini in realtà realizzano una nuova pace religiosa tra lo stato e la chiesa e si può considerare superata la questione romana.

con la trascrizione, si verificava in modo immediato; era certo che al matrimonio celebrato ai sensi del codice di diritto canonico erano attribuiti effetti civili. Erano previsti anche altri automatismi: era prevista un’esclusiva riserva di giurisdizione a favore dei tribunali ecclesiastici, relativamente alle nullità matrimoniali (le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici). Questo comma è molto chiaro e incisivo e riserva la decisione sulla validità del vincolo matrimoniale concordatario ai tribunali ecclesiastici. I tribunali civili non avrebbero mai potuto ritenere la nullità dei contratti stipulati si sensi dell’articolo 34. Le pronunce di nullità emanate dai tribunali ecclesiastici venivano riconosciute agli effetti civili come pronunce di nullità a seguito di un procedimento di natura formale e dagli esiti automatici. L’articolo 34 aveva lasciato alla chiesa la competenza di regolare i matrimoni contratti ai sensi del codice di diritto canonico. I matrimoni civili erano una minoranza, quindi con questo articolo la chiesa cattolica si trovava ad avere giurisdizione su quasi tutti i matrimoni celebrati. Lo stato italiano con la trascrizione, che era automatica, attribuiva valore civile ai matrimoni. Su questo articolo rappresenterà un elemento sul quale si pronuncerà la corte costituzionale, la corte di cassazione a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione. Verrà messo nel mirino di tutta la giurisprudenza costituzionale a partire dall’entrata in vigore della carta costituzionale.

  1. Articolo 36à introduceva l’ora di religione nell’istruzione pubblica. In realtà queso articolo non fa che recepire quanto era stato detto dalla riforma Gentili. Vengono recepiti tramite una fonte bilaterale ciò che era stato indicato nella riforma. Questo indica che l’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. Sulla base di questa premessa si introduce l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica. I contenuti erano già presenti nella riforma; importante era l’introduzione della religione cattolica come insegnamento e il fatto che l’ordinamento considerava l’insegnamento della dottrina cattolica un fondamento. L’obbligatorietà nasce dal fatto che coloro che non volevano partecipare all’insegnamento dovevano presentare una vera e propria istanza motivata dall’appartenenza ad un’altra confessione religiosa, ad esempio. Anche questa è una norma che rivela l’atteggiamento dello stato nei confronti della religione. Queste due norme sono state riprese nel nuovo accordo del 1984 che ha sostituito i Patti Lateranensi. L’articolo 5 non ha trovato attuazione, ma gli articoli 34 e 36 sono stati riproposti. Entrambe le discipline presentano differenze molto importanti che stravolgono la ratio dell’istituto. La ratio delle due norme sono quindi stravolte e possiamo dire che il nuovo accordo, benché mantenga vivi gli istituti, li disciplina con presupposti e normative di dettaglio molto diversi. Se andiamo a vedere il resto dell’ordinamento, e non solo la legislazione bilaterale, vediamo che anch’esse rispecchiano in modo importante questo spirito confessionista e adesione al confessionismo. Possiamo parlare della legislazione dei culti ammessi (legge 1159/1929 e 289/1939) che il legislatore aveva adottato per regolare la vita all’interno dell’ordinamento dei culti diversi da quella cattolica. L’articolo 1 della legge 1159/1929 è emblematico di questo spirito confessionista perché dice che sono ammessi nello stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Questa disposizione non è più in vigore perché superata dall’articolo 19 della Costituzione, mentre la legge è ancora in vigore. Si parla di culti ammessi e non più di culti tollerati e la nozione culti ammessi è quella che era stata inserita nel codice Zanardelli. I culti ammessi sono quelli che professano principi e non seguono ritti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. Questo punto è importante perché ci dice che esisteva un controllo sui principi tipici di uno stato confessionali perché è un comportamento tipico di un ordinamento che sostiene di avere delle competenze sulla questione religiosa e ritiene di poter decidere quali sono i principi leciti e quali no. Questo stato ritiene quindi di poter valutare nella sostanza dei principi confessionali. Accanto a questa legge troviamo il codice penale del 1930 (codice Rocco) che è ancora in vigore. Gli articoli in materia di tutela penale del sentimento religioso erano davvero emblematici, rappresentativi dell’atteggiamento dello stato. Questi articoli non sono più in vigore perché la corte costituzionale, dal 1995 fino al 2005, é intervenuta in modo importante su queste disposizioni e poi, nel 2006, è intervenuto il legislatore modificando tutte le disposizioni e perciò non sono più in vigore. Sono articoli che sono rimasta in vigore per molto tempo, in quanto la prima sentenza ablativa della corte costituzionale risale al 1995. Questi rivelano in modo chiaro l’intenzione del legislatore. Questi articoli, soprattutto dal 402 al 406, introducono due beni giuridici nuovi:

  • La religione dello stato
  • I culti ammessi Sappiamo bene di cosa stiamo parlando, in quanto il trattato lateranense ci dice quale è la religione dello stato e cos’è. Mentre la legge sui culti ammessi ci dice cosa sono e quando è possibile ammettere questi culti. Il legislatore nel 1930, quando mette mano al codice penale, introduce dei beni giuridici che però erano già esistenti. Possiamo quindi dire che recepisce le risultanze del lavoro fatto nel 1929. Sono beni creati e tutelati in modo molto diverso:
  1. In primo luogo perché esiste un tipo di vilipendio generico previsto dell’articolo 402 che tutela solo la religione dello stato, punendo con la reclusione fino ad un anno chiunque vilipende la legge dello stato. È la più ampia e più incisiva.
  2. Le altre forme di vilipendio, che sono invece forme specifiche, tutelano sia la religione dello stato che i culti ammessi, ma come rivela la lettura dell’articolo 406, la pena è diminuita quando si fa rifermento ai culti ammessi. Questo codice in materia di sentimento religioso rispecchia pienamente l’intenzione del legislatore manifestata con le precedenti normative adottate. Esistono anche dei culti ammessi nello stato che erano al pari tutelati, però erano tutelati in misura inferiore sia dal punto di vista delle pene che dalle fattispecie perché questi erano tutelati solo nei confronti di vilipendi specifici di cose o persone. Queste norme rappresentano una fotografia molto chiara, anche se questi reati non avevano una importanza così centrale, dal punto di vista di rivelare l’intenzione del legislatore erano molto chiare. Questo perché fa vedere un legislatore che individua due beni giuridici, ai quali attribuisce importanza diversa. Il codice Rocco racchiude la filosofia che è ricavabile dalle altre disposizioni e normative. Questa situazione si protrarrà fino all’entrata in vigore della carta costituzione, in cui i padri costituenti si troveranno ad avere a che fare con questo corpus normativo. Tutto questo corpus normativo è passato indenne all’introduzione della carta costituzionale: queste disposizioni sono rimaste in vigore anche dopo l’entrata in vigore della carta costituzionale. È stato molto difficile nei primi decenni trovare un adeguamento tra il vecchio e il nuovo. L’armonizzazione del vecchio con il nuovo è stata un’operazione molto difficile che è stato portato avanti dalla corte costituzionale a partire dal 1957.

erano strumento che derivavano la loro legittimazione da un periodo che tutti volevano superare. Dall’altra parte però è anche vero che i patti lateranensi avevano garantito la pace religiosa all’interno del paese e avevano attribuito un ruolo privilegiato alla chiesa nel paese. I cattolici (e non solo) volevano garantire il mantenimento di questo strumento nel nuovo ordinamento repubblicano. Queste due anime vengono fuori a più riprese nelle discussioni. A conferma della paternità fascista, più da parte della sinistra, c’era il ricorrente ricordare che i patti lateranensi, oltre ad avere una paternità fascista, racchiudevano una serie di disposizioni normative che si ponevano in contrasto con i principi della Carta costituzionale che si stava scrivendo. Queste normative venivano elencate e quindi si diceva che se si avvalorava e si inserivano nella carta, si rischiava di far nascere una Costituzione che di fatto richiama uno strumento contrastante con sé stessa e si trattava di un atteggiamento contrastante. Quando si parla di posto da assegnare si nota anche un altro problema concreto: i Patti Lateranensi doveva essere espressamente citati nella Carta oppure no? Se citiamo cosa succede? Se citiamo succede forse che recepiamo tutte le norme pattizie nella nostra carta costituzionale? Questo è impossibile perché alcune di queste norme contrastano la carta costituzionale. Al di là di tutti i discorsi sui principi, i padri costituenti si sono posti queste domande. à Alla fine la discussione si è molto concentrata su questo punto. Palmiro Togliatti (PCI – seduta 18.12.1946 à prima sottocommissione della Commissione che doveva procedere alla redazione della Costituzione) à è contrario a citare i Patti Lateranensi all’interno della Carta costituzionale. Egli afferma: “ invece, contro l’inserimento dei Patti Lateranensi nella Costituzione, vi è l’argomento dei possibili ritocchi che verrebbero ad essere esclusi, e potrebbero essere fatti solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale, ameno con ratifica. E ad esso si aggiungono altri due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l’altro di natura dottrinaria ” à Il primo argomento portato avanti è un argomento di natura formale, nel senso che porta avanti una problematica legata alla fonte che dovrebbe essere usata per modificare le norme pattizie richiamate all’interno della Carta. Se noi richiamiamo i Patti all’interno della Carta, queste norme vengono costituzionalizzate e quindi se noi volessimo poi intervenire per modificare queste norme incostituzionali, dovremmo fare ricorso ad un procedimento aggravato di revisione costituzionale. Aggiunge altri due argomenti: uno di valore psicologico-politico e l’altro di natura dottrinaria. Il primo di natura psicologico-politico dice Togliatti è che i trattati hanno la firma del fascismo; vale a dire che sono stati conclusi dal Governo fascista. Vorranno i democristiani ignorare questo fatto, chiedendo di inserire nella Costituzione dei Patti che vennero considerati come una delle più grandi opere del regime fascista? L’argomento dottrinario consiste nel fatto che i comunisti intendono respingere l’affermazione che lo Stato possa avere una religione. Lo Stato non può avere una religione; lo Stato garantisce la religione, ma non ha una religione sua; la religione l’hanno gli individui. Ora nella vecchia Costituzione italiana, cioè nello Statuto Albertino, c’era un articolo che affermava che lo Stato aveva una religione e che questa era la religione cattolica apostolica romana. Questo articolo, che i comunisti respingono per una questione di principio, viene riportato dal Trattato Lateranense e, attraverso questo, verrebbe ad essere inserito nella Costituzione .” à esistono nei Patti delle norme che contrastano la Costituzione che stiamo scrivendo e il richiamo a queste norme porterebbe ad avere un contrasto con i nuovi principi che volevano essere inseriti. Pensiamo proprio all’articolo 1 del Trattato con il richiamo al confessionismo. Sul punto c’era un grosso accordo: non si voleva reintrodurre uno stato confessionismo. In questo senso l’articolo 1 del Trattato

viene sempre citato come una norma che contraddiceva apertamente la nuova Costituzione. Giuseppe Dossetti (DC – seduta del 21 marzo 1947, prima commissione) à risponde per certi versi a quanto affermato da Togliatti. Quando qualcuno di voi, onorevoli colleghi, ci domanda perché noi esigiamo che nel nostro testo costituzionale sia posta espressamente la norma che gli Accordi Lateranensi non possano essere modificati che per atto bilaterale, noi possiamo rispondere: perché abbiamo sentito qui dentro troppe affermazioni intese a sostenere l’incompatibilità di singole disposizioni del Trattato e del Concordato con i principi della nostra nuova Costituzione e del nuovo Stato democratico e tali affermazioni implicherebbero una conseguenza inevitabile, cioè che nell’atto in cui noi ci apprestiamo a porre nuove norme costituzionali, che si suppongono contrastanti col Trattato e col Concordato, in questo stesso atto noi non soltanto denunzieremmo implicitamente il Trattato e il Concordato, ma addirittura violeremmo il principio che, tutti d’accordo, vogliamo assumere a base del nostro sistema di rapporti tra Stato e Chiesa, ossia il principio concordatario. La risposta di Dossetti è molto furba perché tralascia completamente la questione della costituzionalizzazione delle singole norme che era una delle questioni che preoccupava Togliatti. Dossetti infatti dice che il rischio, non richiamando i Patti, è che noi violiamo il principio concordatario che è invece quello che vogliamo sostenere e quindi consentiamo una modifica di questi patti unilaterale per opera di una semplice maggioranza. à mette insieme tutti gli argomenti procedurali e gli altri e gira tutto il discorso. à visto che tutti dite che i Patti sono incostituzionali, se noi non li richiamiamo, questi patti possono essere modificati unilateralmente, senza l’accordo della Chiesa cattolica e quindi, in questo modo, violate il principio che voi volete inserire, ovvero il principio concordatario. à se non richiamiamo, il rischio è la denuncia. Denunciare i Patti e quindi consentire modifiche unilaterale, vorrebbe dire rinunciare alla pace religiosa che si è raggiunta. Il richiamo è importante non perché le norme siano costituzionalizzate, ma per evitare una denuncia; servono come garanzia costituzionale. Non vogliamo la costituzionalizzazione, ma vogliamo solo la precisazione che i patti lateranensi non possono essere modificata che per atti bilaterali. L’argomento di Dossetti segue: perché questo non sia, non c’è che un mezzo: riconoscere esplicitamente che tra gli Accordi Lateranensi e le disposizioni esplicitamente che tra gli Accordi Lateranensi e le disposizioni della Costituzione non vi è contrasto, e stabilire formalmente che il passaggio dell’attuale sistema concordatario al sistema in cui lo Stato unilateralmente disciplina rapporti con la Chiesa non può avvenire oggi surrettiziamente e per trasparenza (per usare proprio una fase dell’onorevole Calamandrei) e non potrà avvenire domani in forza di una leggina deliberata quasi di sorpresa e con una maggioranza fittizia ed effimera, ma solo in forza di un atto solenne, che sia espressione sicura della maggioranza del popolo italiano, cioè in forza di un procedimento di revisione costituzionale. à la sua paura è che ad essere messo in discussione è il sistema concordatario e che i rapporti tra chiesa e stato possano essere decisi unilateralmente dallo Stato, diventando così uno stato separatista. È un ragionamento procedurale; non gli interessa dire che le norme pattizie vengano costituzionalizzate, ma parla solo del procedimento per modificare questi patti. Questo procedimento o deve avvenire in modo bilaterale, oppure si cura in forza di un procedimento revisionale, ma non è ammissibile che una maggioranza non qualificata possa modificarli. Qui c’è una svolta di Palmiro Togliatti (intervento all’Assemblea Costituente 25 marzo 1947 ) à passò la tesi sostenuta da Dossetti, ma la formula dell’attuale articolo 7 che

IL PRINCIPIO DI DISTINZIONE DEGLI ORDINI

Come abbiamo potuto vedere, i lavori preparatori relativi al secondo comma dell’art. 7, offrano l’occasione per dare uno sguardo sull’atteggiamento globale dei padri costituenti nei confronti del fenomeno religioso. Dietro questa decisione del richiamo sì/no c’erano delle motivazioni relative alla paternità dei Patti, al ruolo che si voleva dare alla chiesa cattolica, sul fatto di voler immaginare uno stato confessionista o meno (i padri costituenti non volevano portare nella nuova carta il confessionismo). Tutto si è concluso come un compromesso tra la parte democratica e la parte comunista che hanno trovato un accordo su questa formulazione. Si è voluto salvaguardare i Patti per salvaguardare la pace religiosa e i rapporti con la Chiesa cattolica e rassicurare quest’ultima sul fatto che il nuovo stato democratico non voleva denunciare i patti. Come già anticipato nella Costituzione ci sono degli altri articoli che riguardano il fenomeno religioso: pensiamo all’articolo 2, 3. à verranno citati e richiamati molte volte. Per il primo comma, che dice “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ”, questo è stato detto a sazietà; l’hanno detto gli onorevoli Orlando, Croce, Nitti, Labriola, che questo non è, né per la sua forma né per la sua sostanza, un articolo che possa trovare posto in una Carta costituzionale. È un articolo di un trattato internazionale; è un articolo in cui due enti, che si affermano tutti e due sovrani, si mettono d’accordo per riconoscere la loro sovranità. Ma la Costituzione, quella che noi stiamo discutendo è l’atto di una sola sovranità: del popolo italiano, della Repubblica italiana. Qui parla solo il popolo italiano, la Repubblica. La chiesa qui, in questa sede, non ha aperitio oris. Non c’è nessuno che la rappresenti; né i democristiani, i quali sono stati mandati qui per rappresentare il popolo e non la chiesa.

  • Pietro Calamandrei (seduta 20 marzo 1947) Questo articolo 7 regola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. I padri costituenti hanno voluto dedicare solo un articolo alla chiesa cattolica, mentre le altre confessioni hanno un solo articolo: l’articolo 8; in quest’ultimo si fa riferimento anche, nel primo comma, alla chiesa cattolica. Si stata parlando di una confessione che aveva regolato il suo rapporto con uno strumento pattizio e che era una religione di maggioranza. Questa dichiarazione del primo comma, non ha certamente ricevuto la stessa attenzione che ha ricevuto il secondo comma, su cui si sono concentrare le discussioni dei padri costituenti. Il primo comma è passato via velocemente, salvo alcune critiche che sono riferibili soprattutto a Pietro Calamandrei della seduta del 20 marzo. Queste discussioni riguardavano l’opportunità di inserire questo articolo. Calamandrei sosteneva che non era la sede adatta per inserire questo, bensì doveva essere inserito in un trattato internazionale. Una dichiarazione di questo tipo non aveva alcun senso. Questi stralci sono tutti orientati a dimostrare il fatto che questa dichiarazione sarebbe inutile e svuotata di significato. Su quest’aspetto Calamandrei risponde ad una provocazione che ricercherebbe la necessità di questo principio sul fatto che questi due ordinamenti vivessero su piano diversi. à se veramente questi due ordinamenti vivessero su piani diversi, non mi pare che da ciò deriverebbe la conseguenza voluta da Togliatti. In che potrebbe consistere la diversità di piano di questi due ordinamenti? Si potrebbe pensare che lo Stato regoli l’ordine temporale, la Chiesa regoli l’ordine spirituale; ma se così fosse, se veramente questi due ordinamenti fossero interamente su piani distinti, in diverse dimensioni per così dire, questi due ordinamenti non si incontrerebbero mai; non ci sarebbe mai tra essi ragione di conflitto e di collisione; e non vi sarebbe bisogno di reciproco riconoscimento. à qui Calamandrei mette il dito su una questione importante.

“ma davvero questi ordinamenti sono così distinti? Perché se così fosse non ci sarebbe motivo di dichiararsi indipendenti e sovrani perché non si incontrerebbero mai. Va avanti con un lessico particolarmente chiaro e convincente affermando: “ parliamoci chiari; questa norma del primo comma è assolutamente superflua; è messa lì per far credere di aver risolto un problema che in realtà rimane insoluto, con una frase che sembra piena di significati arcani, ma che in realtà non significa nulla ”. à questa indipendenza dello Stato e della chiesa, è un principio che non porta da nessuna parte. In realtà non è proprio così vero che da questa affermazione non si possano ricavare delle conseguenze importanti, anche se Calamandrei ha ragione quando pone il dubbio se è possibile separare la sfera temporale da quella spirituale in maniera netta e certa. Cerchiamo di dare un significato all’indipendenza e quindi riferito al riconoscimento dell’indipendenza e della sovranità della Chiesa da parte dello Stato. Per indipendenza intendiamo:

  • Prima conseguenza relativa alla dichiarazione di indipendenza da parte dello statoà significato di ordine istituzionale à possiamo dare un’interpretazione istituzionale. La chiesa cattolica è indipendente in quanto ordinamento originario. Ordinamento che non nasce per opera dello stato, non è legittimato e subordinato dallo stato, ma è un ordinamento autocefalo. In realtà vedremo che questa dichiarazione di indipendenza, che in questo articolo è prevista solo per la chiesa cattolica, è riconosciuta anche alle altre confessioni religiose, ritenute come ordinamenti originari. Per concludere possiamo dire che nell’ordinamento democratico e italiano, le confessioni religiose sono ordinamenti originali. Per certi versi questa presa d’atto rispecchia l’istanza di originarietà della chiesa cattolica che rivendica sempre una non dipendenza dallo stato. Questa sua aspettativa si è vista in diversi momenti storici: pensiamo alla reazione del papa all’annessione all’Italia alle lamentele nell’enciclica del papa di essere stato diciamo oppresso dallo stato italiano. à i rapporti tra le due realtà sono dei rapporti apicali, gestiti e regolati su un piano di parità. Questo atteggiamento dell’ordinamento italiano nei confronti delle confessioni religiose deriva dall’istanza della religione che in quel periodo storico era la religione della maggioranza dei cittadini. È come se la chiesa cattolica avesse proposto ai padri costituenti un modello di relazione stato-chiesa che richiedeva il riconoscimento di un’indipendenza e sovranitàà è questo il motivo per cui nella Costituzione, le confessioni religiose non sono mai viste come ordinamenti subordinati allo stato. Questo ci dà la misura per come i padri costituenti abbiamo un po’ mutuato l’atteggiamento e il modo di porsi nei confronti del fenomeno religioso.
  • Seconda conseguenzaà inteso in senso che ne fa un ordinamento originario che vive in una sfera che non è dipendente dallo stato. L’articolo 7 prima comma non parla solo di indipendenza. Lo stato italiano non riconosce solo l’indipendenza, ma anche la sovranità. Questo termine, in diritto internazionale, ha un significato molto specifico à la chiesa cattolica, come abbiamo visto è un soggetto di diritto internazionale. Il termine sovranità richiede qualche precisazione in più per poter essere utilizzato nei confronti della chiesa cattolica, perché non possiamo nasconderci che in questo caso il termine sovranità deve essere inteso in maniera peculiare. L’indipendenza era più semplice da interpretare perché si collega soprattutto all’originarietà dell’ordinamento. La sovranità ha un significato peculiareà nel diritto internazionale il concetto di sovranità è collegato ad altre proprietà che sono il territorio, il popolo e il governo e applicare queste categorie alla chiesa cattolica richiede un piccolo sforzo perché la chiesa cattolica non ha un territorio e non dobbiamo confondere la chiesa cattolica con lo Stato-città del Vaticano (creato nell’ambito del trattato lateranense).

troviamo una costituzione che lo menziona espressamente, è comunque un principio irrinunciabile perché è chiaro che uno stato che si occupa di questioni spirituali, non è uno stato laico e che non garantisce la libertà religiosa. Il principio di distinzione degli ordini è il presupposto della laicità dello stato. In questo articolo è formulato il principio di distinzione solo in relazione alla chiesa cattolica, ma trova spazio anche indirettamente nell’articolo 8 secondo comma. È un canone generale dell’ordinamento e quindi non riguarda solo la chiesa cattolica, ma anche tutte le altre confessioni. Dopo aver chiarito ciò, possiamo porci qualche interrogativo che, per qualche verso, ci riporta alle domande che abbiamo trovato nei lavori preparatori:

  1. È sempre così chiaro distinguere l’ambito degli interessi spirituali da quello degli interessi temporali? È una domanda spinosa e sensibile perché è evidente che non è così. Nonostante l’importante del principio, questo non risolve tutti i problemi perché ci sono molti interessi, o meglio molte materie sulle quali sia lo stato che le confessioni religiose rivendicano competenza. Qui gli esempi possono essere tanti e per certi versi corrispondono a quelli individuati nella lezione introduttivaà Pensiamo al diritto di famiglia, al matrimonio, cibo, abbigliamento, simboli religiosi. Ci sono poi una serie di materie, chiamata “eticamente sensibili” à noi riteniamo tutto ciò che fa riferimento all’inizio e al fine vite su cui sia Stato che confessioni, rivendicano la loro competenza. Il principio di distinzione degli ordini, in questi casi, non ci aiuta a risolvere questo problema. Bisogna quindi capire se esiste qualcuno competente a decidere nei casi in cui sussistono interessi religiosi e temporali.
  2. Chi è competente a decidere nei casi dubbi o in quelli nei quali, posta la presenza di interessi sia religiosi sia temporali, lo Stato e la Chiesa ritengono di avere entrambi competenza (es. matrimonio)? La questione posta così, non è posta correttamente perché non bisogna dimenticare che parliamo di un ordinamento secolare ed è quindi evidente che è lo stato a decidere quali sono le materie che attengono all’ordine temporale. È lo stato a porre l’asticella delle materie dell’ordine temporale. Lo stato deciderà autonomamente se alcune materie, rivendicate anche dalle convenzioni religiose, possano essere di competenza di quest’ultime. Lo stato disciplina ad esempio l’interruzione di gravidanza e altre questioni eticamente sensibilià non arretra quindi davanti all’istanza religiosa di una competenza su alcune materie, ma disciplina ciò che ritiene giusto disciplinare. In molti casi quindi i fedeli si troveranno di fronte ad una doppia competenza sopra le loro teste e si troveranno ad avere a che fare con regole temporali e confessionali che magari potrebbero essere in contraddizione le une con le altre. Quanto più lo stato è uno stato confessionista e quindi mutua i suoi principi da quelli confessionali e tanto più sarà facile dire che i fedeli di quella confessione non si troveranno in contraddizione. Questa conformità non è però garantita in uno stato laico, in cui lo stato non mutua da una o più confessioni i propri principi. in queste situazioni sarà dunque probabile che le regole confessionali e quelle temporali non coincidano. Cosa succede in questo caso? Nell’ottica del legislatore, la conseguenza più ovvia è che la regola contrastante della confessione religiosa, non sarà considerata e quindi il legislatore attribuirà importanza alla propria regola. Sarà il singolo cittadino che si trova a dover scegliere e orientare il proprio comportamento a seconda di quello che riterrà più opportuno; sarà però consapevole del fatto che nel momento in cui scegliere di seguire la regola ritenuta irrilevante per l’ordinamento italiano, quest’ultimo potrà applicare delle sanzioni. Non è necessario che questo contrasto sia inconciliabile; può succedere che le due disposizioni, anche se non conformi, possano sussistere e consentano al cittadino fedele di adempiere ad entrambe le normative, senza incorrere in sanzioni o contro la propria coscienza. In caso della

materia dell’interruzione di gravidanza, anche se i due principi sono opposti, questo non dovrebbe costituire un problema grave per il cattolico in quanto questo non sarà costretto ad interrompere la propria gravidanza. Diverso è il caso invece in cui il cattolico non sia un semplice cittadino, ma un ginecologo o un operatore sanitario in quanto in questo caso la non conformità delle disposizioni confessionali e temporali può creare dei problemi. Sono stati risolti dal nostro ordinamento attraverso l’introduzione dell’obiezione di coscienza. Quest’ultima è una delle possibili soluzioni adottate dall’ordinamento per venire incontro a questa doppia sovranità e disposizioni normative che, in alcuni casi, possono incidere sui singoli fedeli. Un’altra soluzione può essere un accordo.

  1. È possibile che la competenza dello Stato e quella della Chiesa convivano? In conclusione, à Il principio di distinzione è un presupposto fondamentale e rappresenta la rinuncia dello stato ad occuparsi di quelle materie di competenza religiosa. Abbiamo poi visto che la decisione su quali sono le materie di interesse temporale spetta allo stato. è evidente che lo stato deciderà in autonomia quelle materie che attengono all’ordine temporale. Questa conclusione non è indiscriminata perché se l’ordinamento fosse completamente libero, potrebbe verificarsi che lo stato si attribuisca materie di evidente interesse dell’ordine spirituale. IL PRINCIPIO DI BILATERALITÅ Il secondo comma dell’articolo 7 è espressione di un altro principio fondamentale: il principio di bilateralità. Il contenuto di questo secondo comma: “i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Questo comma è già stato analizzato in relazione ai lavori preparatori e alle discussioni affrontate in relazione all’indicazione esplicita dei Patti Lateranensi nella Carta costituzionale. Citazione che è stata voluta, all’interno della Carta, dai cattolici e accettata da una parte dei comunisti. Questo principio caratterizza le fonti del diritto ecclesiastico e solo le fonti di questo diritto ecclesiastico perché nella carta costituzionale il principio è menzionato solo per i rapporti con le confessioni religiose. È un principio che trova riscontro anche nell’articolo 8 comma 3 della Costituzioneà nell’articolo 8 il principio non si riferisce ai rapporti con la chiesa cattolica, bensì ai rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Questo doppio binario lo ritroveremo sempre nelle lezioni e vedremo che questi principi si palleggiano perché si trovano nell’articolo 7 e vengono poi ripresi, anche con termini diversi, nell’articolo 8. Questo discorso vale anche per il principio di bilateralità che è stato introdotto per i rapporti con la chiesa cattolica, ma che poi il legislatore ha voluto estendere anche nei confronti delle altre confessioni religiose. Nella maggior parte degli ordinamenti concordatari, questi concordati nascono nei confronti dei rapporti con la chiesa cattolica, ma poi tali accordi sono stati estesi anche nei confronti di altre confessioni religiose. Principio di bilateralità à lo stato rinuncia a regolare i rapporti con le confessioni religiose facendo ricorso a sole fonti unilaterali. Quando si trova a regolare i rapporti con questi particolari ordinamenti, quali sono le confessioni religiose, fa ricorso anche a fonti bilaterali, ovvero accordi, intese che dovranno poi essere recepite con legge. Fondamentalmente lo stato, nella materia dei rapporti, rinuncia ad essere autarchico e decide di cedere una parte della sua sovranità e contratta i contenuti dei rapporti con i gruppi religiosi, proprio con i gruppi stessi. È un principio necessario a cui lo stato non può rinunciare, perché regolato nella Costituzione. Ci sono aspetti in cui lo stato deve necessariamente seguire il principio di bilateralità necessario e contrattare il contenuto con le confessioni religiose. La difficoltà sarà capire