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APPUNTI DIRITTO FALLIMENTARE ECONOMIA TRIENNALE CATEGORIA CREDITI
Tipologia: Appunti
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Art. 111 Bis ( Categorie crediti ) L’accertamento dei crediti prededucibili è disciplinato all’art.111 bis che recita “i crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art.25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art.26. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento”. Il credito in prededuzione ha sì una priorità rispetto agli altri creditori ma non rispetto al creditore ipotecario sul denaro ricavato dalla vendita del bene oggetto di pegno o ipoteca. In pratica l’avvocato che ha assitito il curatore in una causa, pur restando un creditore prededucibile, viene dopo il creditore ipotecario sul bene oggetto di pegno o ipoteca che è stato venduto. L’art.111 continua “i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge”. I crediti privilegiati possono avere privilegi generali e privilegi speciali come il pegno e l’ipoteca, sono disciplinati dall’art.111 quater che recita: “i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli artt.54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia”. I creditori tardivi sono quelli che non si sono insinuati tempestivamente nel passivo fallimentare e che si possono insinuare entro un anno dal momento in cui si chiede lo stato passivo. All’art.112 si dispone che: “i creditori ammessi a norma dell'art.101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili”. Se un creditore viene ammesso tardivamente per un credito di 100 ma il fallimento ha già ripartito tra i creditori il 25%, il creditore tardivo avrà perduto quella percentuale per cui potrà concorrere con gli altri per il restante 75% del credito salvo il diritto di recuperare anche la quota già distribuita del 25% se assistiti da cause di prelazione (sono creditori privilegiati) o se si dimostra che il ritardo è dipeso da cause non imputabili loro.