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Il Comitato dei Creditori nel Diritto Fallimentare Italiano: Poteri e Funzioni, Appunti di Diritto fallimentare

APPUNTI DIRITTO FALLIMENTARE ECONOMIA TRIENNALE POTERI COMITATO CREDITORI

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 31/01/2021

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Art. 40
(Poteri comitato creditori)
I poteri del comitato dei creditori L’art.40 recita che il comitato dei creditori è nominato dal
Giudice delegato entro trenta gg dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze
documentali sentito il curatore e i creditori che con domanda di ammissione al passivo oppure
precedentemente, hanno dato la loro disponibilità ad assumere l’incarico”. Il comitato dei creditori
non è nominato con la sentenza di fallimento al pari del Giudice delegato e del curatore perché nel
momento della dichiarazione di fallimento ancora non è noto chi siano per certo i creditori e quindi
occorre un momento successivo. Il comitato dei creditori è composto normalmente di tre o cinque
membri che nominano al proprio interno il presidente. All’art.41 sono disciplinate le funzioni del
comitato dei creditori: vigilanza sull’operato del curatore” e ha poteri di autorizzazione degli atti di
straordinaria amministrazione che il curatore deve compiere e deve inoltre esprimere pareri nei casi
previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Secondo il D.Lgs. 168 del
2007 inoltre il comitato approva il programma di liquidazione predisposto dal curatore. Il presidente
convoca il comitato per le deliberazioni di competenza, le deliberazioni sono prese per
maggioranza, in caso d’inerzia o d’impossibilità per insufficienza di numero o indisponibilità di
funzioni, provvede il Giudice delegato. Il comitato dei creditori e ogni componente possono
ispezionare i documenti, le scritture e ognuno di loro può esercitare una delega di funzioni; il
comitato dei creditori può perciò essere composto anche da soggetto delegati dagli stessi
componenti il comitato. Può verificarsi che il componente (Banca) deleghi un soggetto
particolarmente competente per quelle vicende che importano quel determinato fallimento, al limite
può verificarsi che il comitato sia costituito interamente dai delegati dei creditori con competenze
idonee persino a ricoprire la carica di curatore, il rapporto tra comitato e curatore sarebbe paritario
per quel che comporta le competenze specifiche. Oltre alla vigilanza sull’operato del curatore e
all’autorizzazione agli atti dello stesso, il comitato formula pareri non vincolanti, di supporto di
competenza. Si è detto che in caso d’inerzia il Giudice delegato interviene sostituendosi al comitato.
La legge fallimentare equipara i componenti del comitato dei creditori al collegio sindacale di una
spa, ma con una differenza cioè mentre i sindaci sono responsabili solidalmente con gli
amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi
avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, i componenti del comitato dei
creditori no; questo è giustificato dal fatto che questi ultimi percepiscono meno di un decimo del
compenso del curatore. Il comitato dei creditori di fatto costituisce l’anello debole della procedura
fallimentare attuale.

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Art. 40

( Poteri comitato creditori )

I poteri del comitato dei creditori L’art.40 recita che “ il comitato dei creditori è nominato dal Giudice delegato entro trenta gg dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali sentito il curatore e i creditori che con domanda di ammissione al passivo oppure precedentemente, hanno dato la loro disponibilità ad assumere l’incarico ”. Il comitato dei creditori non è nominato con la sentenza di fallimento al pari del Giudice delegato e del curatore perché nel momento della dichiarazione di fallimento ancora non è noto chi siano per certo i creditori e quindi occorre un momento successivo. Il comitato dei creditori è composto normalmente di tre o cinque membri che nominano al proprio interno il presidente. All’art.41 sono disciplinate le funzioni del comitato dei creditori: vigilanza sull’operato del curatore” e ha poteri di autorizzazione degli atti di straordinaria amministrazione che il curatore deve compiere e deve inoltre esprimere pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Secondo il D.Lgs. 168 del 2007 inoltre il comitato approva il programma di liquidazione predisposto dal curatore. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza, le deliberazioni sono prese per maggioranza, in caso d’inerzia o d’impossibilità per insufficienza di numero o indisponibilità di funzioni, provvede il Giudice delegato. Il comitato dei creditori e ogni componente possono ispezionare i documenti, le scritture e ognuno di loro può esercitare una delega di funzioni; il comitato dei creditori può perciò essere composto anche da soggetto delegati dagli stessi componenti il comitato. Può verificarsi che il componente (Banca) deleghi un soggetto particolarmente competente per quelle vicende che importano quel determinato fallimento, al limite può verificarsi che il comitato sia costituito interamente dai delegati dei creditori con competenze idonee persino a ricoprire la carica di curatore, il rapporto tra comitato e curatore sarebbe paritario per quel che comporta le competenze specifiche. Oltre alla vigilanza sull’operato del curatore e all’autorizzazione agli atti dello stesso, il comitato formula pareri non vincolanti, di supporto di competenza. Si è detto che in caso d’inerzia il Giudice delegato interviene sostituendosi al comitato. La legge fallimentare equipara i componenti del comitato dei creditori al collegio sindacale di una spa, ma con una differenza cioè mentre i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica , i componenti del comitato dei creditori no; questo è giustificato dal fatto che questi ultimi percepiscono meno di un decimo del compenso del curatore. Il comitato dei creditori di fatto costituisce l’anello debole della procedura fallimentare attuale.