Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Organizzazioni Internazionali: Finalità, Principi, Membership e Struttura - Prof. Gargiulo, Appunti di Diritto Internazionale

Una descrizione generale delle organizzazioni internazionali, le loro finalità, principi, membership, struttura istituzionale e procedure di voto. Vengono distinte organizzazioni internazionali universali e regionali, politiche e tecniche. Il documento illustra anche la personalità giuridica internazionale acquisita dalle organizzazioni e i principi fondamentali come la sovrana egualità, il divieto dell'uso della forza e l'obbligo di cooperazione.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 10/12/2022

giulia-di-sabatino-1
giulia-di-sabatino-1 🇮🇹

5

(4)

3 documenti

1 / 6

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Le organizzazioni internazionali, l’ONU e l’Unione Europea
Le organizzazioni sono delle associazioni fra Stati dotate di organi per il perseguimento di fini comuni
e istituite generalmente attraverso un accordo per organizzare istituzionalmente la cooperazione
internazionale, che produce diritti e obblighi propri dell’organizzazione.
Trattandosi di organizzazioni tra Stati sono denominate anche organizzazioni intergovernative. Più
raramente gli Stati vogliono promuovere l’integrazione tra gli stessi, ed esprimono questa volontà
attraverso l’istituzione di organizzazioni di integrazione.
Modello descrittivo per le organizzazioni internazionali:
Finalità o scopi;
Principi o valori posti a fondamento delle attività;
Membership;
Struttura istituzionale;
Procedure di voto per l’adozione degli atti;
Tipologia degli atti;
Le organizzazioni internazionali sono enti con carattere funzionale: creati per svolgere determinate
funzioni nell’interesse della collettività degli Stati Membri (non sono enti territoriali: l’ente territoriale
per eccellenza è lo Stato).
Fenomeni differenti: organizzazione internazionale e comunità internazionale:
-o.i. =sistema di cooperazione internazionale organizzato, ossia sono gestiti attraverso un apparato
istituzionale alla quale vengono conferite competenze per affinché si raggiungano gli scopi stabiliti.
Uno Stato ne diventa parte esprimendo questa volontà.
-comunità internazionale= struttura paritaria, è un ambiente sociale che è privo di una struttura
istituzionalizzata al di sopra che gestisce le sue attività.
–Le organizzazioni, a differenza degli Stati che sono enti originari, costituiscono enti derivati, ossia
creati da altri soggetti di diritto internazionale attraverso un trattato istitutivo.
–L’organizzazione internazionale porta con sé anche una dimensione di titolarità: ha un ordinamento
giuridico interno derivato che trova la propria forza nel diritto internazionale.
–Il fenomeno delle organizzazioni internazionali presenta una sua differenziazione in ragione della
Membership: i trattati istitutivi prevedono una differenziazione fra:
-organizzazioni internazionali universali, aperte a tutti i soggetti del DI;
-organizzazioni internazionali regionali, aperte a un numero ridotto di stati individuati sul piano
regionale/continentale (es. Unione Africana =/ UE, o.i. regionale di integrazione);
–Una distinzione può essere fatta anche in virtù delle competenze/finalità dell’o.i.:
-organizzazioni politiche, possono essere sia universali che regionali e hanno competenze generali
(es. Organizzazione delle Nazioni Unite);
-organizzazioni con competenze specifiche/organizzazioni tecniche, si occupano di una materia o
di un settore specifico di attività (es. Unione Postale Universale);
pf3
pf4
pf5

Anteprima parziale del testo

Scarica Organizzazioni Internazionali: Finalità, Principi, Membership e Struttura - Prof. Gargiulo e più Appunti in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

Le organizzazioni internazionali, l’ONU e l’Unione Europea Le organizzazioni sono delle associazioni fra Stati dotate di organi per il perseguimento di fini comuni e istituite generalmente attraverso un accordo per organizzare istituzionalmente la cooperazione internazionale, che produce diritti e obblighi propri dell’organizzazione. Trattandosi di organizzazioni tra Stati sono denominate anche organizzazioni intergovernative. Più raramente gli Stati vogliono promuovere l’integrazione tra gli stessi, ed esprimono questa volontà attraverso l’istituzione di organizzazioni di integrazione. Modello descrittivo per le organizzazioni internazionali: ➔ Finalità o scopi; ➔ Principi o valori posti a fondamento delle attività; ➔ Membership; ➔ Struttura istituzionale; ➔ Procedure di voto per l’adozione degli atti; ➔ Tipologia degli atti; Le organizzazioni internazionali sono enti con carattere funzionale : creati per svolgere determinate funzioni nell’interesse della collettività degli Stati Membri (non sono enti territoriali: l’ente territoriale per eccellenza è lo Stato). Fenomeni differenti: organizzazione internazionale e comunità internazionale:

  • o.i. =sistema di cooperazione internazionale organizzato, ossia sono gestiti attraverso un apparato istituzionale alla quale vengono conferite competenze per affinché si raggiungano gli scopi stabiliti. Uno Stato ne diventa parte esprimendo questa volontà.
  • comunità internazionale = struttura paritaria, è un ambiente sociale che è privo di una struttura istituzionalizzata al di sopra che gestisce le sue attività. –Le organizzazioni, a differenza degli Stati che sono enti originari, costituiscono enti derivati , ossia creati da altri soggetti di diritto internazionale attraverso un trattato istitutivo. –L’organizzazione internazionale porta con sé anche una dimensione di titolarità: ha un ordinamento giuridico interno derivato che trova la propria forza nel diritto internazionale. –Il fenomeno delle organizzazioni internazionali presenta una sua differenziazione in ragione della Membership: i trattati istitutivi prevedono una differenziazione fra: -organizzazioni internazionali universali , aperte a tutti i soggetti del DI; -organizzazioni internazionali regionali , aperte a un numero ridotto di stati individuati sul piano regionale/continentale (es. Unione Africana =/ UE, o.i. regionale di integrazione); –Una distinzione può essere fatta anche in virtù delle competenze/finalità dell’o.i.: -organizzazioni politiche , possono essere sia universali che regionali e hanno competenze generali (es. Organizzazione delle Nazioni Unite); -organizzazioni con competenze specifiche/organizzazioni tecniche , si occupano di una materia o di un settore specifico di attività (es. Unione Postale Universale);

Personalità giuridica internazionale delle organizzazioni internazionali: bisogna valutare l’attitudine dell’organizzazione ad essere destinataria di diritti e obblighi internazionali. La personalità giuridica internazionale può essere acquistata attraverso: a) Volontà degli Stati Membri di creare un ente dotato di personalità. aa) volontà esplicita : disposizione del trattato istitutivo; aa) volontà implicita : funzione dell’ente (doveri e responsabilità), poteri e competenze per l’esercizio delle funzioni (potere di stipulare i trattati), presenza di un’articolata struttura istituzionale; b) Principio di effettività : l’effettiva partecipazione dell’organizzazione alla vita della comunità internazionale come ente distinto dagli Stati Membri.

  • ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) L’ONU è stata istituita al termine della 2GM con la Carta delle Nazioni Unite del 1945 nel contesto della Conferenza di San Francisco. Nel preambolo c’è un richiamo allo scopo: il mantenimento della pace e sicurezza internazionali. Nell’articolo 2 sono elencati i principi fondamentali delle Nazioni Unite. Sistema di sicurezza collettivo: capitoli 6-regolamento pacifico delle controversie, 7-azioni per rispondere alla minaccia alla pace e agli atti di aggressione (è il cuore del ss),8 8-ruolo delle organizzazioni regionali -o accordi- nel mantenimento della pace. CAPITOLO 1, FINI E PRINCIPI ARTICOLO 1→ nel primo capitolo della Carta vengono enunciati gli SCOPI-FINI DELLE NU: 1.1: mantenimento della pace e della sicurezza internazionali attraverso mezzi pacifici (cap7. l’esistenza di una controversia è un elemento che può sfociare in una minaccia alla pace, quindi è importante risolvere pacificamente le controversie). 1.2: Dichiarazione sulla relazioni amichevoli come base per raggiungere le finalità delle Nazioni Unite e per la cooperazione fra gli Stati- risoluzione 2625 del 1970 dell’AG relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati, indica quali sono gli elementi su cui si devono basare le relazioni di cooperazione fra gli Stati- divieto del ricorso della minaccia all’uso della forza. 1.3 Sviluppo sostenibile (crescita economica) e diritti umani, istituzione del Consiglio dei diritti umani 2005-2006; 1.4: Fini: costituire un centro istituzionalizzato per il coordinamento per le attività delle Nazioni e per il perseguimento dei fini comuni. ARTICOLO 2→PRINCIPI: 2.1-2 l’Organizzazione e i suoi membri devono agire in conformità dei principi della sovrana eguaglianza degli Stati Membri. Al fine di assicurarne i diritti e i benefici questi devono adempiere in buona fede agli obblighi che hanno assunto sottoscrivendo la Carta. 2.3-4: Mantenimento della pace e sicurezza internazionali, necessità del regolamento pacifico delle controversie in maniera che la pace e la sicurezza internazionali e la giustizia non siano messi in pericolo (nel cap 6 c’è la disciplina in dettaglio).

sicurezza internazionale e adotta, riguardo a tali principi, raccomandazioni verso SM o CdS. Può produrre studi o fare raccomandazioni. CONSIGLIO DI SICUREZZA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE = il suo fine è quello della cooperazione fra Stati attraverso l’adozione di atti non vincolanti (es. raccomandazioni UN). Ordinamento nazionale e internazionale sono separati fra loro. Quest’ultimo è considerato superiore e per riportare gli atti dell’ordinamento internazionale nell’ordinamento interno sono previsti dei meccanismi appositi, normalmente previsti dal diritto interno dello Stato. =/ regolamenti UE. Nell’ordinamento internazionale non c’è una struttura istituzionale superiore. Anche se c’è, la Corte ha bisogno per pronunciarsi che ci sia un accordo tra gli stati parte della controversia (invece la corte di giustizia dell’UE presiede) ENTE SOVRANAZIONALE=Il fine è quello dell’integrazione, adottando atti prevalentemente vincolanti per gli Stati es. Unione Europea O.I.= COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, COOPERAZIONE INTERGOVERNATIVA; METODO INTERGOVERNATIVO (confronto fra i governi); O.S.= METODO COMUNITARIO (confronto fra le istituzioni rappresentanti di interessi divergenti) *UNIONE EUROPEA Trattato di Parigi, 1951 CECA→Trattato di Roma, 1957 CEE→ Trattato di Maastricht 1992, l’UE assume su di sè funzioni che la rendono quasi un’organizzazione internazionale→Trattato di Lisbona, 2007 nasce dalla crisi della prospettiva integralista causata dal fallimento del trattato del 2004 che voleva stabilire una prospettiva di unificazione. Con la nascita della CECA nasce l’ente sovranazionale. Il termine sovranazionale fu coniato da studiosi italiani e francesi per indicare una nuova entità che si differenziava dalle organizazzioni internazionali in cui i diversi interessi dei governi di carattere nazionale trovano un incontro-si trovano delle mediazioni- perchè in questo caso gli enti sovranazionali creano una struttura istituzionale in cui si rappresentano interessi diversi: sotto il profilo istituzionale–Assemblea Parlamentare, Alta Autorità (Commissione), Consiglio coniugano interessi diversi. Nell’ente sovranazionale il processo decisionale coinvolge tutti e 3 gli organi e vede il confronto tra queste istituzioni. L’atto nasce da un confronto fra tre interessi diversi: dei cittadini, dei governi, generale. Una di queste istituzioni ha infine il potere di adottare l’atto nell’interesse generale della comunità. Col trattato di Roma l’ente sovranazionale subisce una modifica: l’apparato istituzionale rimane invariato se non che l’Alta Autorità diventa Commissione e il poetere decisivo finale passa nelle mani del Consiglio-1957 e la Commissione si affida il ruolo di proponente. SISTEMA SOVRANAZIONALE, 3 ELEMENTI:

  1. Processo decisionale vede la dialettica fra 3 istituzioni rappresentanti di 3 interessi diversi;
  2. Atti entrano direttamente negli ordinamenti nazionali (diretta applicabilità del regolamento);
  3. Presenza di un organo giurisdizionale, Corte di Giustizia, che verifica la legalità dei comportamenti, delle istituzioni o degli atti che vengono adottati;

I regolamenti dell’UE entrano a far parte del diritto interno degli Stati senza che ci sia bisogno di una norma di diritto interno che dia loro attuazione. Art 288 TFUE: Le istituzioni dell’UE adottano: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri. -regolamenti= hanno portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi, direttamente applicabile. Si rivolge non solo agli stati ma anche alle persone fisiche e giuridiche; -direttive= pongono in essere obblighi di risultato, ha bisogno dell’intervento nazionale; -decisioni= vincolanti, hanno natura concreta e non generale, rivolte allo Stato; -pareri e raccomandazioni= non sono vincolanti. Art. 19 TUE sulla Corte di Giustizia che assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nel rispetto dei trattati: non c’è bisogno che gli Stati Membri facciano parte di un accordo (l’hanno fatto ricevendo il trattato). Nell’ordinamento internazionale questa cosa non esiste perché la Corte Internazionale di Giustizia per agire ha bisogno del consenso degli Stati Parte, corte di natura arbitrale. Trasformazione del processo integrativo- 1992 Trattato di Maastricht, si passa dalle 3 comunità europee all’UNIONE EUROPEA. Previsione di una politica estera e di sicurezza comune e di giustizia e affari esteri (1987, Atto Unico Europeo ma il sistema resta invariato). Col 92 si accenna a un sistema di cooperazione politica che viene formalizzato. a) CEE, CEEA, CECA– pilastro delle 3 comunità resta invariato. Il metodo utilizzato è quello comunitario (confronto dialettico tra le istituzioni); non cambia sotto il profilo sistemico, si da maggiore peso al Parlamento Europeo che acquisisce maggiore potenza nel processo decisionale e decide insieme al Consiglio-codecisione ma non estesa a tutte le materie del trattato. b) PESC (Politica estera e Sicurezza Comune), caratterizzazione politica; c) GAI (Giustizia e Affari Comuni), inizia così la cooperazione giudiziaria in materia penale; =Il primo pilastro assume una natura più comunitaria, tipica di un ente sovranazionale, il secondo/terzo una natura più cooperativa, tipica di un’organizzazione internazionale. La modifica più significativa è stata fatta col Trattato di Lisbona. Da Lisbona in poi l’unica entità di riferimento è l’UE, scompare la struttura a pilastri, anche se restano due trattati di riferimento: TUE e TFUE. Integrazione sul profilo economico e sociale. Disposizioni specifiche sulla politica estera e sicurezza comune (pilastro inglobato nel trattato). Regole: libera circolazione delle merci, servizi, capitali e persone in un ss di libera concorrenza. Differenza: mentre sul TFUE abbiamo un sistema che funziona col metodo comunitario- come sistema per adottare gli atti, nell’ambito della politica estera e sicurezza comune rimane il metodo intergovernativo. 3^ pilatro= spazio su libertà, sicurezza e giustizia. Il trattato di Lisbona viene firmato dopo l’esperienza fallita del 2004 sulla Costituzione Europea che rappresenta una forte battuta d’arresto. ///TRATTATO SULL’UE: punti di riferimento: Maastricht (1992), Amsterdam (‘97), Nizza (2001), Lisbona (2007).