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Sulla condizione dell'individuo nella realtà internazionale e sulla sua soggettività in materia di diritti umani e crimini internazionali. La tradizione giuridica non riconosce un ruolo all'individuo, mentre la moderna tende a affermare una limitata soggettività. Le norme internazionali create dagli stati e le consuetudini internazionali, oltre a discutere dei meccanismi di controllo e la responsabilità statale. Vengono presentate dichiarazioni importanti per la tutela dei diritti umani e il diritto internazionale penale.
Tipologia: Appunti
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→La soggettività internazionale dell’individuo E’ un tema sul quale, almeno negli anni recenti, si riscontra una certa evoluzione nella valutazione della dottrina internazionalistica. La condizione dell’individuo nella realtà internazionale è molto diversa rispetto a quella dello Stato. Nella dottrina tradizionale non è riconosciuto un ruolo all’individuo, infatti le attività dell’ordinamento giuridico sono affidate esclusivamente agli Stati come soggetti sovrani e indipendenti, in funzione della concezione per cui l’individuo viene in rilievo solo grazie all’intervento dell’ordinamento statale. Le norme internazionali, infatti, sono create prevalentemente dagli Stati; sono gli Stati che attraverso i loro comportamenti danno vita a consuetudini internazionali; l’attuazione coercitiva del diritto è posta in essere dagli Stati. La dottrina tradizionale tende, quindi, a negare la soggettività internazionale degli individui. Esistono anche altri approcci riguardanti questa materia, e la soluzione che se ne trae dipende sempre dal peso che si vuole dare al fatto che le norme internazionali sono sempre formate dagli Stati. La dottrina moderna, invece, tende ad affermare una limitata soggettività degli individui, nel senso che questi ultimi sarebbero direttamente destinatari delle norme relative ai diritti dell’uomo e ai crimini internazionali senza che sia necessario l’intervento statale =/ Secondo quella tradizionale queste norme si impongono sempre attraverso gli stati, da queste norme discendono diritti e obblighi per l’individuo se entrano a far parte dell’ordinamento statale: è il Governo dello Stato che attraverso delle operazioni adatta i Trattati all’ordinamento interno. La dottrina moderna ci dice che l’individuo è direttamente destinatario di: -DIRITTI: norme di diritto internazionale sulla tutela dei diritti dell’uomo. Si dà all'individuo la possibilità di usufruire di tale diritto e di rivolgersi ad un’entità internazionale per denunciare la violazione di tale diritto, quale un tribunale internazionale. -OBBLIGHI: se gli obblighi cui gli individui sono destinatari vengono violati, l’individuo può essere chiamato a risponderne direttamente nell’ambito internazionale davanti a un tribunale internazionale (es. Corte Penale Internazionale). *Norme che tutelano i diritti umani: fino a non molto tempo fa gli stati erano liberi di trattare i propri sudditi come meglio credevano; non incontrava alcuna limitazione. Le prime corti per la tutela dei diritti nascono all’interno degli Stati. Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, Bill of Rights. Nel diritto internazionale la protezione dei diritti del cittadino e dell’uomo viene incentivata su impulso delle Nazioni Unite, organo internazionale con proiezione universale, ossia aperta nei confronti di tutti gli Stati che operano nella Comunità internazionale, dopo la IIGM. Lo Stato diventa, così, obbligato a rispettare i diritti umani in tutti gli spazi sottoposti al suo potere di governo, territorio statale (deroghe alle norme sui diritti umani in situazioni di emergenza). Lo sviluppo dei diritti umani al livello internazionale ha incontrato anche la dimensione regionale, es. Consiglio d’Europa, organismo creato dopo la 2GM in Europa per favorire i processi democratici e la tutela dei diritti umani, operante rispetto solo agli stati che vivono nel contesto europeo-regionale. Dunque anche nell’ambito sovranazionale dell’UE c’è un profilo che riguarda la tutela dei diritti umani. Dichiarazioni che fungono da punti di riferimento per la tutela dei diritti umani: ➢ Carta Atlantica, 1941 –Stati Uniti e Regno Unito; ➢ Dichiarazione delle Nazioni Unite, 1942 –-ampliata ad altri Stati+USA+UK;
➢ Dichiarazione delle Quattro Nazioni sulla Sicurezza Generale, 1943; ➢ c.d. Proposte di Dumbarton, 1944; ➢ Conferenza di Yalta, 1945—ulteriori proposte sull’assetto della futura UN; ➢ Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 1945—creazione dell’ONU Il sistema delle Nazioni Unite: l’Assemblea Generale ha, fra i suoi poteri, quello di promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, può fare dichiarazioni che riguardano i diritti umani affinchè siano base per la creazione di accordi internazionali attraverso la volontà degli Stati di vincolarsi. L’Alto Commissario per i diritti umani promuove la consapevolezza intorno ai diritti umani nell’ambito nelle NU. *Patto sui diritti civili e poltici, 1966—applicazione soggettiva: tutti devono rispettare tali norme e non possono esserci deroghe (es divieto di tortura art.7, divieto di arresti e detenzioni arbitrarie art.9, diritto a un processo equo, principio di legalità art.15). Durante la guerra fredda il blocco occidentale privilegiava i diritti civili e politici, mentre il blocco sovietico quelli economici e culturali - meccanismo di controllo non allineato. Istituzione di un Comitato per i diritti umani -organismo di controllo. Si compone di cittadini degli stati parte di alta levatura morale e conoscenza dei diritti dell’uomo. ‘I membri del Comitato ricoprono la loro carica a titolo individuale sulla base delle loro competenze (indipendentemente dai governi ed eletti in ragione della loro preparazione nel campo dei diritti umani). Gli Stati al fine di dare migliore attuazione al contenuto del Patto danno al Comitato la possibilità di ricevere comunicazioni che provengono anche dagli individui al fine di denunciare l’essere vittime di una violazione dei loro diritti. La possibilità di reclamo è riserva esclusiva degli Stati facenti parte del protocollo opzionale e degli individui che risiedono nel territorio di questi stati. Se lo stato ha deciso di non divenire parte nell’accordo, il Comitato non può raccoglierne i reclami. a-Meccanismi di controllo a carattere non contenzioso b-Meccanismi di controllo a carattere contenzioso azionabili dagli individui c-Meccanismi di carattere giudiziale operanti al livello regionale I meccanismi di tutela del diritto internazionale prevede che per poter essere investito della questione, l’individuo abbia già espletato tutti i mezzi di ricorso interno per potersi presentare davanti al Comitato: il meccanismo internazionale funziona come meccanismo complementare rispetto ai mezzi offerti dall’ordinamento interno (i ricorsi interni possono essere scavalcati in caso di ritardi ingiustificati) → il Comitato, ricevuta la comunicazione, deve esaminarne la ricevibilità -abuso del diritto è compatibile o incompatibile con le disposizioni del patto?--> se è ritenuta ricevibile, il Comitato avvisa lo Stato della questione. *Convenzione Europea per i diritti umani, operante al livello regionale-Unione Africana etc. —Individuo destinatario di OBBLIGHI internazionali nell’ambito del diritto penale internazionale -norma generale internazionale che impone all’individuo l’obbligo di fare o non fare qualcosa. I crimini internazionali possono essere previsti da trattati multilaterali o convenzioni internazionali.
La giurisdizione penale può essere esercitata da qualunque stato senza l’esistenza di un collegamento con la comunità territoriale. Criteri di collegamento: territoriale, cittadinanza attiva, cittadinanza passiva. Secondo alcuni tutti gli stati hanno l’OBBLIGO di applicare il principio dell’universalità della giurisdizione penale; altri ritengono che gli stati abbiano la FACOLTÀ di mettere a processo gli autori di crimini di diritto internazionale L’altra questione sulla quale la dottrina si divide: alcuni ritengono che la persona autrice del crimine di diritto internazionale debba essere presente sul territorio dello Stato. Per altri non è necessaria (non condizionato). Di fronte alla riluttanza degli Stati a esercitare la propria giurisdizione ha portato all’istituzione di tribunali internazionali. Firma nel 1988 dello Statuto del Tribunale Penale Internazionale, attivo costantemente in relazione ai crimini di diritto internazionale. Sede stabile all’Aja (Tribunali ad hoc: Tribunale di Norimberga, Tribunale di Tokyo, Tribunale penale internazionale per l'ex- Jugoslavia 1983, per il Ruanda 1995 per sottoporre a processo individui accusati di crimini contro l’umanità in Ruanda dove fa commessa un’azione di genocidio). CAPITOLO VII CARTA DELLE NAZIONI UNITE —> Facoltà attribuita al Consiglio di Sicurezza di adottare misure implicanti l’uso e il non uso della forza (artt 42 e seguenti). Generalmente sono adottate misure sanzionatorie