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Forme di Manifestazione del Reato: Delitto Tentato e Concorso di Persone - Prof. Dova, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penale

Le diverse forme di manifestazione del reato, concentrandosi principalmente sul delitto tentato e sul concorso di persone nel reato. Analizza l'articolo 56 del codice penale, che disciplina il delitto tentato, e le condizioni necessarie per accertare la responsabilità in forma di tentativo. Inoltre, esamina il concorso di persone nel reato, illustrando come più individui possono concorrere nella commissione di un reato e le implicazioni giuridiche di tale concorso. Una panoramica completa e dettagliata di questi importanti concetti del diritto penale, fornendo esempi pratici e riferimenti normativi.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2023/2024

Caricato il 24/09/2025

siriaselicato
siriaselicato 🇮🇹

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FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO
In questo capitolo delle forme di manifestazione del reato ci stanno 3 argomenti
diversi: il delitto tentato, il concorso di persone nel reato un tema che ha a che
fare con le forme di manifestazione del reato, si verifica quando il fatto di reato
è realizzato da più persone o in forma eventuale, cioè c’è un reato mono
soggettivo come l’omicidio che può essere realizzato anche da una sola persona,
qualora sia realizzato da più perosne in concorso, viene in rilievo la disciplina
del concorso di persone nel reato; ci sono anche reati a concorso necessario per
esempio l’associazione a delinquere semplice oppure di stampo mafioso, è
necessario che ci siano più perosne che realizzano quel fatto di reato, è già un
presupposto del fatto tipico la presenza di piu persone, così come per esempio
nei reati di corruzione, fatta salva l’ipotesi di istigazione alla corruzione che è
mono soggettiva, ma nelle altre ipotesi di corruzione ci deve essere chi e chi
riceve, così come c’è chi promette e l’altro che accetta la promessa, quindi tutti
ipotesi di reati a concorso necessario, è un vasto team di problemi che sorgono
nel momento in cui sono più persone che concorrono nella commissione del
reato), reato circostanziato (le circostaznme dle reato non sono elementi
costitutivi ma saranno intorno a quel fatto tipico, sono circostanze che possono
rendere quel fatto più o meno rimproverabile, più o meno grave a seconda
dell’esistenza di queste circostanze; il principio di offensività ha avuto un ruolo
determinante nella sentenza 249 del 2010 che aveva dichiarato l’ illegittimità
costituzionale dell’aggravante per il fatto realizzato da un cittadino straniero
presente sul territorio e senza titolo di soggiorno, quindi l’aggravante della
clandestinità e la corte costituzionale aveva detto il reato realizzato da un
clandestino non è un reato di per più grave perché questa persona non è
regolarmente presente sul territorio, non ha un elemento di disvalore ulteriore,
quindi non risponde al principio di offensività che anche per le aggravanti
richiede che quel comportamento sia lesivo, maggiormente lesivo nel caso di
aggravante di un bene giuridico meritevole di tutela, attraverso una condotta che
sembra che ponga quantomeno in pericolo quell’interesse tutelato).
Delitto tentato
Siamo dinanzi a un fatto che non è consumato, cioè non sono stati commessi,
realizzati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ma siamo
in una fase ancora di tentativo di commissione di quel fatto di reato. La
disciplina del tentativo ha innanzitutto una funzione di incriminazione, cioè
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FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO

In questo capitolo delle forme di manifestazione del reato ci stanno 3 argomenti diversi: il delitto tentato, il concorso di persone nel reato (è un tema che ha a che fare con le forme di manifestazione del reato, si verifica quando il fatto di reato è realizzato da più persone o in forma eventuale, cioè c’è un reato mono soggettivo come l’omicidio che può essere realizzato anche da una sola persona, qualora sia realizzato da più perosne in concorso, viene in rilievo la disciplina del concorso di persone nel reato; ci sono anche reati a concorso necessario per esempio l’associazione a delinquere semplice oppure di stampo mafioso, lì è necessario che ci siano più perosne che realizzano quel fatto di reato, è già un presupposto del fatto tipico la presenza di piu persone, così come per esempio nei reati di corruzione, fatta salva l’ipotesi di istigazione alla corruzione che è mono soggettiva, ma nelle altre ipotesi di corruzione ci deve essere chi dà e chi riceve, così come c’è chi promette e l’altro che accetta la promessa, quindi tutti ipotesi di reati a concorso necessario, è un vasto team di problemi che sorgono nel momento in cui sono più persone che concorrono nella commissione del reato), reato circostanziato (le circostaznme dle reato non sono elementi costitutivi ma saranno intorno a quel fatto tipico, sono circostanze che possono rendere quel fatto più o meno rimproverabile, più o meno grave a seconda dell’esistenza di queste circostanze; il principio di offensività ha avuto un ruolo determinante nella sentenza 249 del 2010 che aveva dichiarato l’ illegittimità costituzionale dell’aggravante per il fatto realizzato da un cittadino straniero presente sul territorio e senza titolo di soggiorno, quindi l’aggravante della clandestinità e lì la corte costituzionale aveva detto il reato realizzato da un clandestino non è un reato di per sé più grave perché questa persona non è regolarmente presente sul territorio, non ha un elemento di disvalore ulteriore, quindi non risponde al principio di offensività che anche per le aggravanti richiede che quel comportamento sia lesivo, maggiormente lesivo nel caso di aggravante di un bene giuridico meritevole di tutela, attraverso una condotta che sembra che ponga quantomeno in pericolo quell’interesse tutelato). Delitto tentato Siamo dinanzi a un fatto che non è consumato, cioè non sono stati commessi, realizzati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice, ma siamo in una fase ancora di tentativo di commissione di quel fatto di reato. La disciplina del tentativo ha innanzitutto una funzione di incriminazione, cioè

consente di incriminare per quel fatto di reato soggetti che non hanno realizzato neanche un frammento del fatto tipico descritto dalla fattispecie incriminatrice, cioè che hanno offerto un contributo atipico all‘organizzazione di quel fatto di reato. Caso 1 Ai fini di ottenere una grossa somma di denaro, Tizio, Caio e Sempronio si accordano per sequestrare il banchiere Pincopallino. Tizio si procura le armi; Caio controlla gli spostamenti e le abitudini quotidiane di Pincopallino; Sempronio si occupa del furto dell’auto sulla quale verrà trasportata la persona sequestrata e dell’appartamento nel quale nascondere Pincopallino. Attraverso un’informatore, le forze dell’ordine vengono a conoscenza del piano criminoso e, dopo un’attività di indagine, eseguono l’arresto di tizio, Caio e Sempronio. La condotta si ferma nel momento in cui erano state realizzate queste condotte, cioè queste condotte di preparazione di questo sequestro di persona a scopo di estorsione che è incriminato dall’art.630 c.p., quindi una privazione della libertà personale finalizzata ad ottenere il pagamento di un riscatto, quindi al fine di estorcere una somma di denaro. Questo è il fatto che vogliono realizzare i protagonisti della vicenda e che cosa fanno? Si procurano le armi, controllano le abitudini e gli spostamenti della persona da sequestrare e poi rubano anche l’auto sulla quale verrà trasportata la persona e si procurano l’appartamento in cui verrà custodita la persona durante il sequestro per ottenere il riscatto. Qui tra l’altro si incrociano da un lato il tema del delitto tentato e dall’altro il tema del concorso di persone nel reato perché ci sono più persone che concorrono nella realizzazione di questo fatto. La fattispecie incriminatrice è l’art.630 c.p. “ Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da 25 a 30 anni ”. Chi sequestra, quindi priva una persona della sua libertà personale, il sequestro è già di per sé un fatto penalmente rilevante, è l’art. c.p. che incrimina questo fatto con pene più lievi di quelle previste dal 630. Art. 605 -> sequestro di persona “ Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni ”. L’idea è che chiunque priva taluno della libertà personale allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, cioè ottenere denaro in cambio della liberazione, se non paghi in denaro io non libero l’ostaggio.

diritto penale incrimina qualcosa che quantomeno mette in pericolo gli interessi tutelati dall’ordinamento giuridico, non pensieri e non azioni che ancora non siano in grado di mettere in pericolo quel bene giuridico tutelato. L’art.56 fissa le condizioni perché possa esserci una responsabilità in forma di tentativo e ci dice che sono due le condizioni fondamentali cioè che gli atti siano idonei e che gli atti siano diretti in modo non equivoco, cioè l’ univocità degli atti , sono diretti a commettere quel delitto, quindi sono univocamente diretti a commettere quel delitto e sono idonei a commettere quel delitto. Cosa sta dentro queste due nozioni? Cosa significa che un atto è idoneo e che cosa significa che un atto è diretto in modo non equivoco a compiere quel delitto? Il caso qui di fronte pone esattamente questo problema, il procurarsi le armi, controllare le abitudini e gli spostamenti della persona da sequestrare, rubare l’auto, affittare l’appartamento nel quale la persona sarà detenuta è un commettere atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di sequestro di persona a scopo di ritorsione? Oltre all’art.56 c.p. abbiamo anche un confine negativo del delitto tentato che è identificato da due disposizioni all'interno del codice art.115 c.p. (accordo o istigazione per commettere un reato) e l’art.49 c.p. Art. 115 “ Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell’accordo ”. Quindi il semplice accordo o l’istigazione, quindi il semplice accordarsi per commettere un reato o il semplice istigare qualcuno a commettere un reato, qualora questo accordo o questa istigazione non porti a conseguenze ulteriori, quindi rimanga semplicemente un accordo, un pensiero, questo fatto non assume rilievo per il diritto penale. L’art.49 c.p. rubricato reato impossibile ci dice al 2 comma che “ La punibilità è altresì esclusa quando, per la inidoneità dell’azione o per la inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso ”, quindi il reato impossibile è quando l’azione è inidonea o non c’è esistenza dell’oggetto della condotta delittuosa. La terminologia utilizzata dall’art.49 è esattamente speculare a quella dell’art.56. Mentre l’art.56 sul delitto tentato richiede che l’atto sia idoneo, il reato impossibile invece parla di inidoneità dell’azione. Questi sono i due punti di riferimento per stabilire ciò che è penalmente rilevante perché è rilevante per il delitto tentato e ciò che invece è irrilevante è il semplice accordo, la semplice istigazione non portata a conseguenze ulteriori o un’azione che sia di per sé inidonea a commettere quel reato oppure qualora l’oggetto sia inesistente.

Con questi punti di riferimento senza entrare in ulteriori livelli di approfondimento delle nozioni, questi soggetti possono essere chiamati a rispondere in forma tentata del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione? Hanno posto in essere degli atti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione? Non esiste in sé una risposta sbagliata su questo caso poiché le risposte sono le più diverse su questo caso. Che cosa significa che gli atti devono essere idonei e diretti in modo non equivoco? Cosa significa che gli atti devono essere idonei? In che modo valuto l'idoneità? In che modo possiamo valutare la non equivocità? Abbiamo detto che il diritto penale, essendo il diritto penale del fatto si occupa quantomeno della messa in pericolo degli interessi tutelati. 29.