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Diritto Penale: Tentato, Concorso di Persone e Reati, Appunti di Diritto Penale

Appunti penale parte generale delitto tentato, concorso di persone nel reato, concorso di cause

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 26/03/2019

jennifer.garufi
jennifer.garufi 🇮🇹

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SEZIONE PRIMA.

Le forme di manifestazione del reato sono oggetto di discipline autonome rispetto alla fattispecie criminosa. Comprendono:

  1. Il delitto tentato
  2. Le circostanze del reato
  3. Il concorso di persone nel reato. Sono autonome ed hanno una funzione integratrice.

IL DELITTO TENTATO (Storia)

Nel codice Napoleonico era definito tentativo la formula secondo la quale compie delitto tentato colui che comincia l’esecuzione del reato, che per ragioni indipendenti dalla volontà dell’autore non giunge a compimento. Nel codice Tedesco la nozione di reato era chi ha manifestato la risoluzione di un crimine o delitto mediante azioni che contengono un principio di esecuzione di tale crimine o delitto, qualora il progetto crimine o delitto non sia giunto a compimento, deve essere punito per tentativo. Nel codice Sardo fu adottata la distinzione tra delitto mancato quando il colpevole del tentativo, giunga ad atti tali di esecuzione che nulla rimanga onde mandarlo ad effetto, sarà punito con la pena del reato consumato con la diminuzione di 1 solo grado, invece viene definito delitto tentato se gli atti di esecuzione siano di tale natura che ancora rimanga all’autore del tentativo qualche altro atto per giungere all’esecuzione del reato, il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato diminuita di 2 o 3 gradi. La distinzione fra delitto mancato e delitto tentato fu introdotta nel codice Zanardelli dove oltre al criterio di inizio di esecuzione si aggiunge quello dell’idoneità dei mezzi. Distinzione che poi viene superata con il codice Rocco. Lo schema di questa disciplina è stato seguito dagli altri codici dell’800 con la teoria del tentativo fondata sulla distinzione tra atti preparatori (non punibili) e atti esecutivi (punibili), lo schema di questa disciplina fu derogato con l’introduzione del termine Cospirazione dove viene punito già l’accordo cospirativo per importanza del bene tutelato dallo stato. Il tentativo riguarda soltanto i delitti, mentre per le contravvenzioni essendo di minore gravità non è prevista la figura del tentativo tranne alcune eccezioni presentate con delle leggi speciali.

IL DELITTO TENTATO (OGGI)

Nell’art 56 è definita la disciplina di ‘’Delitto tentato’’ CHI COMPIE ATTI IDONEI, DIRETTI, IN MODO NON EQUIVOCO A COMMETTERE UN DELITTO, RISPONDE DI DELITTO TENTATO, SE L’AZIONE NON SI COMPIE O L’EVENTO NON SI VERIFICA. IL COLPEVOLE DI DELITTO TENTATO E’ PUNITO:

- CON LA RECLUSIONE DA 24 A 30 ANNI SE DALLA LEGGE E’ STABILITA PER IL DELITTO LA _PENA DI MORTE.

  • CON LA RECLUSIONE PER UN MINIMO DI 12 ANNI SE DALLA LEGGE E’ STABILITA PER IL_ _DELITTO L’ERGASTOLO.
  • NEGLI ALTRI CASI CON LA PENA STABILITA PER IL DELITTO DIMINUITA DA 1/3 FINO A 2/3._ Analizzando l’articolo sopra possiamo dire che per:

ATTI IDONEI: Si intende l’adeguatezza degli atti sotto il profilo causale, riprendendo la teoria della causalità umana di Von Kries, gli atti devono essere tali che ne possa conseguire l’evento. DIRETTI: è un requisito di obbiettività e soggettività ovvero deve esserci l’intenzione dell’agente. IN MODO NON EQUIVOCO: significa che non devono esserci dubbi circa l’intenzione delittuosa. Il delitto tentato è un delitto che non ha avuto consumazione, cioè che non è giunto a compimento perché non si è verificato l’evento o non si è perfezionata la condotta, per ragioni indipendenti dalla volontà dell’agente. Gli elementi negativi del fatto in confronto al delitto consumato sono:

  1. L’azione non si compie, poiché la condotta viene interrotta per motivi indipendenti dalla sua volontà. In questo caso si parla di TENTATIVO INCOMPIUTO.
  2. L’evento non si verifica, in questo caso la condotta è stata compiuta ma l’evento non si è verificato per ragioni indipendenti dall’autore. In questo caso si parla di TENTATIVO COMPIUTO. Nel delitto omissivo il tentativo è configurabile solo nella figura dell’ipotesi omissiva impropria.

DELITTO DI ATTENTATO.

Fra i delitti contro lo stato sono previsti i delitti di attentato, costituiti dalla semplice esposizione a pericolo, volontaria, del bene tutelato, la cui consumazione non richiede necessariamente che si verifichi l’evento lesivo. Fra questi ricordiamo: L’art. 276 ‘’Attentato contro il presidente della repubblica’’. L’art. 280 ‘’Attentato per finalità terroristiche o di eversione’’. L’art. 241 ‘’Attentato contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello stato’’ L’art. 283 ‘’Attentato contro la costituzione dello stato’’. Gli attentati contro la stabilità e l’assetto sociale e istituzionale hanno pericolosità concreta in quanto presuppongono una dimensione organizzativa complessa, paragonabile alla complessità dell’obbiettivo. I CASI DI NON PUNIBILITA’: RECESSO ATTIVO E DESISTENZA VOLONTARIA. All’art 56 è stabilito il principio di non punibilità per la desistenza volontaria. SE IL COLPEVOLE VOLONTARIAMENTE DESISTE DALL’AZIONE, SOGGIACE SOLTANTO ALLA PENA PER GLI ATTI COMPIUTI QUALORA QUESTI COSTITUISCANO PER SE UN REATO DIVERSO. All’art 56 comma 4 è stabilita la figura del recesso attivo o pentimento operoso. SE IL COLPEVOLE VOLONTARIAMENTE IMPEDISCE L’EVENTO, SOGGIACE ALLA PENA STABILITA PER IL DELITTO TENTATO, DIMINUITA DI 1/3 FINO ALLA META’. La differenza tra i due è che nella desistenza il soggetto interrompe l’esecuzione dell’azione, nel recesso attivo si attiva per ricostruire la situazione compromessa dall’azione. I CASI DI NON PUNIBILITA’: SCIOGLIMENTO DELLA COSPIRAZIONE POLITICA, DELLA BANDA ARMATA E RECESSO DALLE MEDESIME.

Se nella condotta concorrono gli elementi costitutivi di un reato diverso si applica la pena stabilita per quel reato. Secondo comma: REATO IMPOSSIBILE. LA PUNIBILITA’ E’ ALTRESI ESCLUSA QUANDO PER L’INIDONIETA’ DELL’AZIONE O PER L’INESISTENZA DELL’OGGETTO DI ESSA, E’ IMPOSSIBILE L’EVENTO DANNOSO O PERICOLOSO. Sezione due.

LE CIRCOSTANZE DEL REATO.

Sono elementi non essenziali dell’esistenza del reato che ne caratterizzano il reato sotto il profilo della responsabilità e quindi sono rilevanti ai fini della determinazione della pena. Il reato si dice in tal caso circostanziato. La pena per ciascun reato è stabilita con un limite minimo e un limite massimo ovvero con i minimi edittali della pena prevista nella legge. Il giudice stabilisce una pena base su cui operano gli aumenti e le diminuzioni definite anche circostanze aggravanti o attenuanti. Le circostanze aggravanti o attenuanti per effetto dei quali la pena è aumentata o diminuita possono essere. 1 )GENERALI O COMUNI : riguardano tutti i possibili reati 2)SPECIALI : riguardano alcuni reati 3)AD EFFETTO COMUNE O GENERALE : quando la misura della pena non è determinata in modo precipuo dalla legge ed è quella generale fino a 1/3. 4)AD EFFETTO SPECIALE : quando la misura della pena è stabilita dalla legge ed è superiore a 1/3. 5 )ETEROGENEE : concorrono a qualificare il medesimo reato. 6)OMOGENEE : più circostanze tutte aggravanti o tutte attenuanti che concorrono a qualificare lo stesso reato. 7)OGGETTIVE : sono quelle che riguardano il fatto nelle sue caratteristiche. 8 )SOGGETTIVE : sono quelle che riguardano le caratteristiche dell’elemento soggettivo. All’art 62 abbiamo le circostanze aggravanti comuni. Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali e comportano un aumento della pena fino a 1/3. Sono ad esempio l’aver agito per motivi abbietti o futili, l’avere nei delitti colposi agito con crudeltà verso la persona, aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso. All’art 62 abbiamo anche le circostanze attenuanti comuni. Attenuano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali e comportano una diminuzione della pena fino a 1/3. Sono ad esempio l’aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, aver agito in stato di ira, l’essere concorso a determinare l’evento. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero attenuanti, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa risultante dall’aumento o dalla diminuzione precedente. ART 62 BIS. CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE è stato introdotto nel codice penale dopo la caduta del fascismo, in relazione alle critiche all’eccessivo rigore della pene e dei criteri di attribuzione della responsabilità, del codice Rocco. ‘’IL GIUDICE INDIPENDENTEMENTE DALLE CIRCOSTANZE PREVISTE NELL’ART 62 PUO’ PRENDERE IN CONSIDERAZIONE ALTRE CIRCOSTANZE DIVERSE, QUALORA LE RITENGA TALI DA GIUSTIFICARE UNA DIMINUZIONE DELLA PENA. LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE POSSONO CONCORRERE CON UNA O PIU’ DELLE CIRCOSTANZE PREVISTE NELL’ART 62.’’

Circostanze speciali dei delitti di furto, rapina ed estorsione. E’ praticamente impossibile commettere un furto in cui non siano configurabili anche diverse circostanze. Nell’art 625 sono contenute le circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale del furto. All’art 626 sono indicate le circostanze attenuanti ‘’Furti punibili a querela dell’offeso’’ La rapina è in rapporto di specialità con il furto, rispetto a cui si presenta l’elemento ulteriore della violenza o della minaccia. Nell’estorsione (art. 629) la violenza è mediata e la soggezione della vittima è meno piena. Sezione terza.

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.

Sancito dall’Art 110 ‘’QUANDO PIU’ PERSONE CONCORRONO IN UN MEDESIMO REATO CIASCUNO DI QUESTI PUO’ ESSERE PUNITA CON LA PENA PREVISTA PER IL REATO’’ Il modello dell’illecito penale è normalmente preveduto n forma mono soggettiva (CHIUNQUE), con la formula del concorso di persone in reato si definisce il reato realizzato da più persone in forma plurisoggettiva. Nascono delle problematiche una inerente al concorso eventuale di persone che riguarda la realizzazione plurisoggettiva di un reato previsto in forma mono soggettiva, la problematica dei reati a concorso necessario ovvero reati che per la loro realizzazione è necessario il concorso di più soggetti. Quando parliamo di concorso di persona in reato parliamo del concorso eventuale di più persone. Nel codice Zanardelli il numero minimo per l’associazione per delinquere è di 5. Nel nostro codice attuale il numero è di 3 o più persone è costitutivo dei:

  • Delitti di cospirazione politica mediante associazione (Art. 305)
  • Associazioni per delinquere (Art. 416)
  • Associazioni di tipo mafioso (Art 416 BIS)
  • Associazione finalizzata al traffico di illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74 decreto presidente della repubblica 309 del 1990) Non è previsto numero per gli altri delitti associativi, il numero di 10 o più associati costituisce una delle circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere ed associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti. Il concorso di persone nel reato riguarda non soltanto chi realizza il reato ma ogni soggetto che ne ha realizzato anche una parte. La funzione della disciplina del concorso di persona in reato è una funzione di integrazione della fattispecie essenziale del reato, della figura delittuosa prevista, ma più specificatamente di assimilazione alla responsabilità del fatto tipico del contributo atipico. I requisiti strutturali del concorso sono:
  1. Una pluralità di soggetti agenti (sufficienti anche solo 2)
  2. Realizzazione di un fatto illecito.
  3. Partecipazione di ciascun concorrente alla determinazione dell’evento. 4) Consapevolezza e volontà di ciascuno di concorrere alla causalità del fatto, unitariamente considerato. L’art 115 stabilisce che qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto della sussistenza dell’accordo. La sussistenza di quest’ultima può al massimo comportare l’applicazione di misure di sicurezza.

Concorso anomalo

NON PUNIBILE A CAGIONE DI UNA CONDIZIONE O QUALITA’ PERSONALE RISPONDE DEL

REATO DA QUESTO COMMESSO E LA PENA E’ AUMENTATA. SE SI TRATTA DI DELITTI PER I

QUALI E’ PREVISTO L’ARRESTO IN FLAGRANZA, LA PENA E’ AUMENTATA DA 1/3 ALLA META’.

SE CHI HA DETERMINATO ALTRI A COMMETTERE IL REATO NE’ E’ IL GENITORE ESERCENTE LA

RESPONSABILITA’ GENITORIALE, LA PENA E’ AUMENTATA FINO ALLA META’ O SE SI TRATTA DI

DELITTI PER I QUALI E’ PREVISTO L’ARRESTO IN FLAGRANZA, DA 1/3 A 2/3.

Le ipotesi di autore mediato previste formalmente nel nostro codice sono le seguenti: 1. Chi determina a commettere il reato persona non imputabile (Minore o infermo di mente), o non punibile per ragioni di una condizione o qualità personale (Capo di uno stato Estero).

  1. Chi produce in altri uno stato di incapacità d’intere o di volere al fine di fagli commettere un reato, poi commesso.
  2. Chi costringe altri con violenza fisica o psichica a commettere un reato.
  3. Chi inganna altri per fargli commettere un reato poi realizzato.
  4. Pubblico ufficiale che impone al subordinato, mediante un ordine insindacabile di tenere un comportamento costituente reato. La flagranza è definita nell’art 382 c.p.p come lo stato di chi viene colto nell’atto di commettere il reato, di chi subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persone offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che il reato è stato commesso immediatamente prima. Negli art. 380 – 381 c.p.p sono stabilite le ipotesi di arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. La cooperazione nel delitto colposo. Art. 113 NEL DELITTO COLPOSO, QUANDO L’EVENTO E’ STATO CAGIONATO DALLA COOPERAZIONE DI PIU’ PERSONE, CIASCUNA DI QUESTE SOGGIACE ALLE PENE STABILITE PER IL DELITTO STESSO. LA PENA E’AUMENTATA PER CHI HA DETERMINATO ALTRI A COOPERARE NEL DELITTO, QUANDO CONCORRONO LE CONDIZIONI STABILITE NELL’ART 111 E 112. Art 112. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti ;
  1. per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
  2. per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
  3. per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato d’infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la potestà, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE NEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO. Art 118 e 119 disciplinano l’applicazione delle circostanze nel concorso di persone nel reato. Secondo l’art 118 ‘’Valutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti’’ LE CIRCOSTANZE CHE AGGRAVANO O DIMINUISCONO LE PENE CONCERNENTI I MOTIVI A DELINQUERE, L’INTENSITA’ DEL DOLO, IL GRADO DI COLPA, E LE CIRCOSTANZE INERENTI ALLA PERSONA DEL COLPEVOLE SONO VALUTATE SOLTANTO RIGUARDO ALLA PERSONA CUI SI RIFERISCONO. Art 119 ‘’Valutazioni delle circostanze di esclusione della pena.’’ LE CIRCOSTANZE SOGGETTIVE LE QUALI ESCLUDONO LA PENA PER TALUNO DI COLORO CHE SONO CONCORSI NEL REATO HANNO EFFETTO SOLTANTO RIGUARDO ALLA PERSONE CUI SI RIFERISCONO. LE CIRCOSTANZE OGGETTIVE ESCLUDONO LA PENA HANNO EFFETTO PER TUTTI COLORO CHE SONO CONCORSI NEL REATO. Accordo o istigazione non seguiti dal reato. Art 115 ‘’Accordo per commettere un reato: istigazione. ’’ È stabilito il principio di non punibilità dell’accordo e dell’istigazione non seguiti dalla realizzazione del reato. SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI QUALORA DUE O PIU’ PERSONE SI ACCORDINO ALLO SCOPO DI COMMETTERE UN REATO, E QUESTO NON SIA COMMESSO, NESSUNA DI ESSE E’ PUNIBILE PER IL SOLO FATTO DELL’ACCORDO. NEL CASO DI ACCORDO PER COMMETTERE UN DELITTO, IL GIUDICE PUO’ APPLICARE UNA MISURA DI SICUREZZA. LE DEROGHE RELATIVE ALLE CATEGORIE DEI DELITTI POLITICI E DEI DELITTI ASSOCIATIVI. I criteri dell’art 115 di non punibilità dell’istigazione e dell’accordo non seguiti da reato sono derogati negli articoli 302 e 304 c.p Art. 302 Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione. Art. 304 Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 , coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. Per i promotori la pena è aumentata. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. L’associazione è diversa in quanto implica una struttura organizzativa stabile nei delitti di associazione a delinquere l’attività di promozione dell’associazione è preveduta e punita subordinatamente all’esistenza dell’associazione. Sezione quarta.

LA PROBLEMATICA DELLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.

L’organizzazione criminale è una struttura personale, dotata di stabilità organizzativa di un’attività delittuosa, con carattere sistemico. CONVENZIONE PALERMO 2000

  1. euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto. Art 79 ‘’Limiti degli aumenti delle pene accessorie’’ La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:
  2. dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;
  3. cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. IL REATO CONTINUATO è una figura giuridica costituita da una pluralità di violazione della stessa o di diverse disposizioni di leggi penali, commesse con più azioni od omissioni anche in tempi diversi, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, che vengono considerate come un solo reato e vengono punite con il criterio del cumulo giuridico. Art. 81 Concorso formale reato continuato È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave. Abbiamo diversi tipi di reati: PERMANENTE: è quello la cui condotta esecutiva perdura per un certo tempo. ISTANTANEO O UNISUSSITENTE: è il reato che si consuma con un unico atto. ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI: è il reato di lesione personale con gli effetti di invalidità permanente previsti come circostanze aggravanti. ABITUALE O CONDOTTA PLURIMA: è il reato costituito da condotte ripetute nel tempo. REATO COMPLESSO. Art. 84 Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato. Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

Nel reato complesso può dirsi che comprende in sé un reato di minore gravità Un’ipotesi di reato complesso è il reato progressivo in cui un reato è momento iniziale e antecedente rispetto ad un altro: il delitto di sequestro di persona rispetto a quello di riduzione in schiavitù. ART. 82 Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. ART. 83 Evento diverso da quello voluto dall’agente Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto si applicano le regole sul concorso dei reati.