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Struttura del codice di procedura penale: i soggetti, gli atti, Le prove, misure cautelari, misure pre cautelari, udienza preliminare, dibattimento, procedimenti abbreviati, Le impugnazioni.
Tipologia: Appunti
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Fase intermedia tra le indagini e il dibattimento--> è la fase del procedimento penale nella quale un giudice vaglia nella legittimità e nel merito la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero--> c'è il controllo del giudice sull'UTILITA' del dibattimento. E' un diritto molto antico, non fa parte solo dei sistemi accusatori e comporta il fatto che un giudice diverso da quello del dibattimento faccia un vaglio preliminare della richiesta di rinvio a giudizio del pm. La PARTICOLARITA' di questa fase è che si svolge in camera di consiglio, in aula di udienza, ma senza pubblico. L'assenza di pubblico è una garanzia per l'indagato, perchè il pubblico ha due facce: da una parte assicura che le cose vengano fatte per bene, dall'altra parte crea uno stigma nei confronti dell'imputato. Si cerca dunque si preservare la riservatezza del soggetto che può anche uscirme con l'udienza preliminare, anche se ormai con i mezzi di comunicazione questa non è più una garanzia effettiva. Il gip valuta se emerge idoneità a sostenere l'accusa in giudizio: è una verifica sui contenuti sul merito e sulla legittimità degli atti compiuti dal pm, egli controlla l'esercizio corretto dell'azione penale, per evitare dibattimenti iniqui per l'imputato e inutili per l'ordinamento. Il gip prima valuta la legittimità e poi il merito. Il contraddittorio tra le parti e la valutazione del giudice si sviluppano intorno agli esiti delle indagini ormai svelate, ma i termini del dibattito non sono definitivamente fissati al momento della richiesta introduttiva. Originariamente era tenuto ad una deicsione da prendersi allo stato degli atti, ora il giudice potrà addirittura imporre al pm di tornare ad indagare. LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO E' il primo degli atti di impulso processuale: è l'atto con cui nel procedimento ordinario, il pm esercita l'azione penale. Segna l'inizio della fase dell'udienza preliminare, il procedimento divernta processo, la persona sottoposta alle indagini diventa imputato.
generalità dell'imputato enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, è il gip a dover valutare la precisione e la chiarezza: se non ha queste caratteristiche si può arrivare a nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Devono essere dichiarate le circostanze aggravanti e quelle ce possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza. fonti di prova acquisite domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio data e sottoscrizione del pm La richiesta non è un atto motivato, la sede in cui si discute nel merito è l'udienza preliminare, il gip quindi valiuta dopo, è un diritto del pm di avere un'udienza preliminare. La richiesta deve solo essere esatta formalmente. La richiesta deve poi essere depositata nella cancelleria del gip che poi automaticamente fissa l'udienza preliminare e notifica la richiesta alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa: -Imputato: avviso del giorno, ora, luogo dell'udienza con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pm -pm e difensore: stesso avviso + avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse con la richiesta + invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente epletate dopo la richiesta (indagini supplettive). -il difensore non riceve la richiesta di rinvio a giudizio I contenuti sono il necessario preludio per la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, che è nulla senza l'avviso previsto dall'art 415 bis e dall'invidto a presentarsi per rendere interrogatorio qualora l'indagato lo abbia richiesto. L'IMPUTATO potrà scegliere, soppesati gli elementi dell'accusa, se accedere ad un rito premiale che si svolga nell'udienza preliminare. Nel momento precedente all'udienza, all'imputato si apre un'ulteriore via rispetto all'iter ordinario, ossia quella di rinunciare all'udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato, rispettando alcune formalità. IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE (GUP) Si tratta sempre di un magistrato dell'ufficio del giudici per le idnagini preliminari, ma quando siede in udienza preliminare diventa gup, però la sua qualifica è quella
legittimo impedimento]--> in questo ultimo caso rinvia ad una nuova udienza dando notizia all'imputato deve controllare che non ci siano impedimenti a comparire: art 420 ter--> quando l'imputato, anche detenuto, non si presenta all'udienza per assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento: il giudice in questo caso rinvia a nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato. il giudice deve fare un'ulteriore verifica: il codice all'art 420 bis al comma 2 dice che si possa procedere in alcuni casi anche se l'imputato non sia presente all'udienza preliminare: -se si tratta di un imputato che abbia dichiarato o eletto domicilio -se sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare -se l'imputato abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza -se abbia nominato un difensore di fiducia -se sia comunque a conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento--> è una clausola aperta per cui, sebbene non esistano casi particolari, ci sono altri fattori per cui il giudice può avere la certezza che l'imputato abbia saputo delle indagini a suo carico. MA--> la maggior parte di questi indici danno la certezza che l'imputato ha saputo del "procedimento", ma non offrono alcuna certezza che egli sappia anche della fissazione dell'udienza preliminare ("processo"). Tutto si basa su una TRIPLICE PRESUNZIONE: se sussiste una delle fattispecie ex art 420 bis comma 2, si desume la conoscenza del procedimento l'ordinamento dal fatto precedente, desume che l'imputato sappia dell'udienza preliminare (si presume che l'indagato abbia una sorta di onere di informarsi su un'eventuale data di fissazione dell'udienza preliminare, pqualora sia venuto a conoscenza delle indagini a suo carico in qualche modo--> si chiede al soggetto di tenersi informato sugli eventuali sviluppi di quel procedimento) dalla conoscenza dell'udienza preliminare si desume che l'imputato abbia deciso di rinunciare a partecipare in modo volontario. Se l'imputato decide di presentarsi e si assenta durante l'udienza, si potrà comunque procedere in sua assenza perchè è più che chiaro che avendo
partecipato a parte dell'udienza era a conoscenza della stessa. REVOCA DELL'UDIENZA CHE HA DICHIARATO L'ASSENZA (art 420 bis, comma 4)
Egli DEVE: rinviare l'udienza disporre alla polizia giudiziaria di tentare di notificare l'avviso all'imputato personalmente se la notificazione non risulta possibile, la p.g. fa la relazione al giudice che è obbligato a SOSPENDERE il processo (a differenza di una volta che si continuava il processo nei confronti dell'irreperibile). ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SOSPENSIONE Ogni anno, a partire dal giorno in cui è stata dichiarata la sospensione, vengono disposte nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Il codice prevede dei casi in cui il giudice può revocare l'ordinanza di sospensione del processo: se le ricerche hanno avuto esito positivo e l'imputato è stato trovato: il giudice notifica all'imputato laddove sia stato trovato se l'imputato nel frattempo abbia nominato un difensore di fiducia in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti se deve essere pronunciata sentenza ex art 129 (immediata declaratoria di cause di non punibilità)--> il giudice può, anche senza non aver mai svolto attività istruttoria e ottenuto un'udienza, rendersi conto che quella persona va assolta. AMMISSIONE DELLE PROVE--> SECONDA FASE dell'udienza preliminare Dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice dichiara aperta la discussione.
Non si ha diritto di chiedere ammissione di prove costituenti (cioè quelle che si dovrebbero formare in udienza preliminari es: testimonianza di qualcuno), solo prove costituite prima dell'udienza. L'incidente probatorio ha la sua SEDE tipica durante l'udienza preliminare: se un testimone ad es è gravemente malato, viene sentito prima durante le indagini e il verbale finirà in mano al giudice del dibattimento con le modalità tipico del dibattimento. Il legislatore aveva limitato l'ammissione delle prove alle indagini preliminari, la Corte costituzionale era intervenuta ammettendo che l'incidente probatorio potesse avvenire anche in dibattimento.
Se le parti si avvalgono di questa facoltà, il gup deve decidere sull'ammissibilità degli atti presentati prima di dare inizio alla discussione (art 421 comma 3). Le prove precostituite devono rispettare determinati CRITERI: prova pertinente deve riguardare l'oggetto del processo, il fatto principale o un fatto che riguarda il cotnenuto dell'imputazione rilevante non superflua non vietata dalla legge Dopo l'ammissione delle prove, l'art 421 disciplina la DISCUSSIONE: TERZA FASE 1-La prima cosa che il pubblico ministero fa è esporre i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato. 2-Egli eventualmente (ma non avviene quasi mai) può rendere DICHIARAZIONI SPONTANEE e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio (ipotesi in cui l'interrogatorio non avviene nelle inadgini preliminari ma dopo l'inizio del dibattimento). 3-PRENDONO PAROLA i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro difese-->questo ordine non è casuale, viene ripreso in ogni punto del codice in cui le parti devono chiedere qualcosa al giudice o devono esporre le loro ragioni, perchè si parte dall'accusatore (pm) e si arriva all'accusato. E' concesso agli altri difensori di replicare, una volta che abbiano parlato i difensori dell'imputato. 4-una volta che tutti hanno discusso, sempre in ordine dal pubblico ministero all'imputato, i soggetti che partecipano formulano e illustrano le loro rispettive CONCLUSIONI. Entro le conclusioni il difensore dell'imputato deve chiedere se lo vuole di essere ammessi a un rito speciale: giudizio abbreviato, patteggiamento, la messa alla prova. DECISIONI DEL GIUDICE--> dopo che tutti hanno parlato, il gup ha varie possibilità. -alcune decisioni sono DEFINITIVE, chiudono l'udienza preliminare: sentenza di non luogo a procedere, favorevole all'imputato, se il giudice ritiene non ci siano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio (425)
L'art 423 prevede quattro ipotesi di mutamento, le medesime scandite dettagliatamente nella disicplina dibattimentale (art 516-518) Le prima tre sono disciplinate dall'art 423 comma 1--> se il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'art 12 comma 1 lettera b, o una circostanza aggravante, il pm modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente o, se questi è assente, la comunica al suo difensore. L'art 423 comma 2--> disicplina un'ulteriore ipotesi in cui risulti un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio; il giudice ne autorizza la contestazione se il pm ne faccia richiesta e vi sia il consenso dell'imputato. DUE PROVVEDIMENTI CONCLUSIVI: Il giudice presenta deliberazione subito dopo che è stata chiusa la discussione e dà immediata lettura al provvedimento, che equivale a notificazione per le parti presenti. Il provvedimento è immediatamente depositato in cacnelleria e le parti hanno diritti di ottenerne copia. Una deroga p prevista per la sentenza di non luogo a procedere: per questa, pur richiedendo la legge solo una sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto che la giustificano, potrebbe non essere possibile per il giudice fornire una motivazione immediata: in tal caso il giudice provvede non oltre al trentesimo giorno dopo quello della pronuncia.
diversa dalla confisca--> se il giudice ritiene che il soggetto non sia imputabile ma si debba applicare una misura di sicurezza personale che lo priverebbe di libertà personale, non può emettere una sentenza di non luogo a procedere ma deve emettere la sentenza di giudizio per applicarla, poichè la misura di sicurezza può essere applicata solo dal giudice del dibattimento. E' impedito al gup di applicare una misura di sicurezza personale poichè possiede pochi elementi, ma lo si obbliga a passare gli atti al giudice del dibattimento gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori, o non idonei a sostenere l'accusa in giudizio--> la sostenibilità dell'accusa in giudizio è il criterio che deve giudare il pm quando fa la richiesta di rinvio a giudizio (altrimenti dovrebbe richiedere l'archiviazione). Il pm e il gup ritengono che nemmeno attraverso il dibattimento le contraddizione e l'insufficienza delle prove potrebbe essere completata nel dibattimento--> si fa una prognosi di utilità del dibattimento [Prima del '99 il vaglio del giudice era molto più stretto, la sentenza di non luogo a procedere poteva essere emessa soltanto quando dagli atti emergesse con chiarezza l'innocenza dell'imputato]. La sentenza di non luogo a procedere non è un provvedimento monolitico, può essere abbattuto in due modi: 1- PRESENTANDO UN RICORSO IN CASSAZIONE (428) - una volta si poteva fare appello, fondando il proprio atto di impugnazione solo su questioni di merito, poi è stata modificata questa disposizione prevedendo che si potesse fare ricorso solo su questioni di legittimità; ORA è nuovamente stata modificata dalla riforma orlando* Può essere fatto dal pubblico ministero, dal procuratore generale presso la Corte d'Appello, la difesa dell'imputato (se si tratti di una sentenza di non luogo a procedere completamente liberatoria, perchè se fosse emessa perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso, non si potrebbe ricorrere in cassazione). Se si dà ragione a chi abbia presentato ricorso in cassazione--> sentenza di non luogo a procedere viene annullata e si rifà il procedimento.
legislatore ha rivisitato l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere,
-se i nuovi elementi sono già stati acquisiti dal pm- il gup chiede semplicemente di formulare la richiesta di rinvio a giudizio -se non sono stati acquisiti, il gup dà un tempo non superiore a 6 mesi per acquisire gli elementi che porteranno all'idoneità probatoria di sostenere un'accusa in giudizio. --> FATTISPECIE DIFFERENTE DALLA RIAPERTURA DELLE INDAGINI: è sufficiente che il pm dopo l'archiviazione vada dal gip dichiarando di avere una nuove esigenze investigative, mentre per la revoca della sentenza di non luogo a procedere servono nuove prove. Questi nuovi elementi acquisiti devono emergere durante indagini per altri reati, fortuitamente (poichè sennò dopo la conclusione delle indagini i nuovi elementi emersi sarebbero inutilizzabili). DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO (429) Si ricava a contrario dalle cause che legittimano una sentenza di non luogo a procedere. -CONTENUTO generalità dell'imputato, delle parti private e dei difensori l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti a cui esse si riferiscono--> unica parte di merito nella quale il gup fa capire perchè sia stato emesso un decreto che dispone il giudizio--> ciò perchè il decreto che dispone il giudizio è un provvedimento non motivato, perchè è un giudice a decidere che l'imputato merita il giudizio: se il giudice del dibattimento si troverebbe davanti ad un atto in cui il gup elenca tutte le ragioni per cui l'imputato dovrebbe essere giudicato l'imparzialità del giudice potrebbe essere compromessa il dispositivo, con l'indicazione del giudice copetente per il giudizio l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione--> poichè il gup deve chiedere al presidente del tribunale di dirgli quando quell'udienza può essere calendarizzata la data e la sottoscrizione del giudice --> il decreto è NULLO se l'imputato non è identificato in modo certo o se manca o è insufficiente l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti a cui si riferiscono e la data e la sottoscrizione del giudice.
Si vuole evitare che gli atti formati al di fuori del contraddittorio tra le parti e quindi dal pm unilateralmente, possano entrare in giudizio. Alcuni atti, dopo l'udienza preliminare, escono dal processo e non vengono fatti vedere al giudice del dibattimento, che non li deve conoscere perchè tali prove si devono formare in contraddittorio tra le parti Dunque vengono SCISSI I FASCICOLI--> si parte da una situazione in cui c'è un fascicolo unico delle indagini in cui sono presenti tutti gli atti compiuti dal pm, dalla pg e dal difensore se ha presentato quegli atti. A questo punto il gup, dopol'emissione del decreto che dispone il giudizio separa in DUE i fascicoli: fascicolo del pm fascicolo per il dibattimento Dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice procede nel contraddittorio tra le parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento (art 431 c.1)--> se il procedimento è particolarmente lungo si può fissare un'udienza apposita per la redazione dei due fascicoli. -il fascicolo del pm rimane nella segreteria del pm, e liberamente dalle parti -il fascicolo per il dibattimento viene depositato nella cancelleria del giudice del dibattimento. CONTENUTO DEI DUE FASCICOLI: FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile. Qui vi rientrano la querela e gli atti relativi alla costituzione di parte civile verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria, tutti quegli atti che non si possono formare di nuovo in dibattimento (come intercettazioni, verbale di una perquisizione, accertamenti tecnici non ripetibili). Gli atti irripetibile sono quelli irripetibili ab origine; quelli che sono irripetibili per casi sopravvenuti saranno poi presi dal fascicolo del pm in un altro momento. Quindi sono escluse le prove che possono formarsi nel contraddittorio tra le parti. verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pm e dal difensore. verbale degli atti assunti nell'incidente probatorio. Gli atti pur formatisi prima del dibattimento si formano con le stesse modalità previste per il dibattimento. corpo del reato e cose pertinenti al reato. FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO
Terminate le indagini preliminari non possono più essere fatte intercettazioni. ART 430 BIS--> impedisce ai soggetti che possono compiere le indagini integrative di sentire, porre domande, chiamare per un'audizione alcune persone informate sui fatti cioè testimoni chiamati d'ufficio, prove acquisibili d'ufficio del gup, lista che le parti depositano nella cancelleria del giudice 7 giorni prima del dibattimento con i nomi dei testimoni che le parti vogliono sentire con l'esame incrociato. Le informazioni assunte in violazione del divieto previsto sono inutilizzabili. Il divieto però cessa dopo l'audizione di questi soggetti, le parti riacquistano il diritto di sentire quei soggetti. 6/03/ IL GIUDIZIO/ IL DIBATTIMENTO- libro VII IL GIUDIZIO--> cuore del processo penale accusatorio Con il giudizio si apre una nuova fase del procedimento, ovvero più precisamente del processo: il quale ha inizio nel momento della domanda del pm al giudice di pronunciarsi sull'imputazione. Il giudizio viene instaurato in base al decreto che il giudice emette al termine dell'udienza preliminare, ovvero ad un decreto di giudizio immediato. Tuttavia l'imputato può anche essere citato a giudizio con un atto del pm, come accade nei casi previsti dall'art 550, davanti al tribunale in composizione monocratica, nonchè, se si trova in stato di libertà quando si procede a giudizio direttissimo. Le disposizioni del libro VII sono dettate per il tribunale in composizione collegiale e per la corte d'assise, che sono sottoposti a disciplina identica (tranne per quanto riguarda la diversa competenza e composizione del collegio). In forza dell'art 549 inoltre essi si applicano quando sia diversamente previsto, nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. Diviso in più fasi, di cui la più importante è la fase in cui si forma la prova. Questa fase del giudizio di regge su diversi PRINCIPI: principio del contraddittorio: sede di formazione delle prove costituende (senso forte); o modalità di discussione argomentativa sulle prove precostituite (senso debole). Nel nostro processo il metodo del
contraddittorio nella formazione della prova non è solo il migliore moo per garantire all'imputato di difendersi ma è anche considerato il medoto migliore per fare emergere la verità: quindi è una garanzia difensiva e un metodo di accertamenti dei fatti. Un'applicazione rigida di questo principio non sarebbe sempre sostenibile, dunque la Costituzione prefigura tre specifiche eccezioni, rinviando alla disicplina ordinaria per la loro disciplina: si può derogare al contraddittorio per consenso dell'imputato, per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. principio di oralità: legato al principio del contraddittorio--> in senso forte= le prove si formano attraverso la comunicazione verbale del pensiero; senso debole= lettura delle prove scritte precostituite. Si vuole che il testimone parli davanti alle parti in dibattimento. La prova si forma attraverso la comunicazione orale. principio di immediatezza: identità fisica tra il giudice che devide e quello di fronte al quale vengono acquisite le prove in giudizio; il giudice può utilizzare solo le prove legittimamente acquisite nel corso del giudizio. Questo principio non è mai stato costituzionalizzato, il codice non dice che fine fanno le prove fornite di fronte ad un giudice diverso. La giurisprudenza ha chiarito che è possibile per la parte che ne abbia interesse chiedere la rinnovazione delle prove. Altra espressione del principio di immediatezza è l0art 526 comma 1: le prove devono essersi formate legittimamente e le prove precostituite devono essere state acquisite regolarmente nel fascicolo del dibattimento e non devono essere prove vietate dalla legge. Il giudice deve utilizzare le prove legittimamente acquisite davanti a sè e non davanti ad altri. PRINCIPIO DI PUBBLICITA' Mentre in udienza preliminare il pubblico non c'è, qui è fondamentale che ci sia il pubblico, tant'è che l'art 471 al comma 1 dice che l'udienza deve essere pubblica a pena di nullità (sebbene ci siano alcuni casi in cui è obbligatorio procedere a porte chiuse, disciplinati dall'art 472). In caso di udienza non pubblica non è nulla l'udienza in sè, ma sarà nullo il suo prodotto quindi la sentenza e quindi il verbale non potrà essere usato per assolvere o condannare--> questa è la pubblicità IMMEDIATA: una persona partecipa direttamente all'udienza. Ci sono poi delle forme di pubblicità MEDIATA: la pubblicazione di atti disciplinata dall'art 114, video e audio riprese, foto, trasmissioni del dibattimento.
Questa è considerata una garanzia molto importante anche a livello europeo. Ci sono DUE IPOTESI particolari: su accordo delle parti il giudice può autorizzare, in tutto o in parte, la ripresa fotografica, fonografica o televisiva del dibattimento, purchè non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione l'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento (se è un dibattimento che sta avendo una rilevanza nazionale per cui l'opinione pubblica deve essere informata) --> NON POSSONO in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse ex art 472 commi 1(buon costume e notizie da mantenere segrete nell'interesse dello stato),2(tutela della riservatezza dei testimoni),4(esame del minorenne). PRINCIPIO DI CONCENTRAZIONE Si sentono i testimoni in udienza oralmente nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice che ha anche la possibilità di vedere le loro espressioni e le loro reazioni. Questo ricordo delle impressioni che il giudice ha avuto della testimonianza di un
ART 477, c 1-->Quando non si può esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo. Il giudice può sospendere il dibattimento solo per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che non oltrepassi i dieci giorni--> questa regola è rimasta puramente sulla carta, poichè alcuni dibattimenti sono rimandati anche di un anno, in base alla disponibilità dei ruoli. Ci sono tuttavia dei processi più seri e più gravi e occupano il ruolo di un solo giudice e quindi magari si esauriscono nel giro di un mese. Per questo sovraffollamento di cause, dovuto da un lato anche al fenomeno dell'obbligatorietà dell'azione penale, c'è anche il problema della prescrizione (quindi è utopistico pensare che ogni notizia di reato fondata possa arrivare fino alla fine del dibattimento)--> quindi si cercano delle soluzioni alternativi, una delle quali è stata anche codificata: quando il presidente del tribunale fonda i ruoli delle parti, deve mettere in calendario prima i reati più gravi rispetto a quelli meno gravi.
Il legislatore nell'art 132 bis delle disposizioni di attuazione che nella formazioni dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la PRIORITA' ASSOLUTA: ai processi realtivi ai delitti di cui all'art 407 omma 2 e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica. In questo articolo, è stata inserita dalla riforma del 2017 la nuova lett. f-bis, riferita ai processi relativi ai delitti di cui agli artt. 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis c.p., cioè gravi delitti contro la pubblica amministrazione. ai processi relativi a delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede ai processi nei quali è contestata la recidica ex art 77 c. 4 cp ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato IL GIUDIZIO Diviso in tre sottofasi autonome: -atti preliminari del dibattimento (465/469) -dibattimento vero e proprio (470/524) -deliberazione e pubblicazione della sentenza