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Diritto Processuale Penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

dalle misure cautelari alle impugnazioni

Tipologia: Appunti

2015/2016

In vendita dal 19/05/2016

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11 febbraio 2015
Sent Corte Cost 265/2010 interviene sulla norma che sancisce il pr per il quale la
misura cautelare del carcere si applica come extrema ratio. Con L.38/2009 ha
introdotto il reato di atti persecutori inserito art 275 cpc elenco di reati ritenuti di
elevato allarme sociale e il giudice era tenuto a predisporre il carcere.
Finalità delle misure cautelari sono CAUTELE cioe strumenti che mirano a cautelare il
processo da taluni rischi che possono vericarsi in relazione al processo medesimo.
Soluzione che tiene conto della siologia del processo. Non sono una punizione
anticipata perche si applicano molto prima che sia accertata la responsabilità dell
imputato e il loro uso piu frequente è la fase dell investigazione (momento molto
precoce). Sono comunque provvedimenti provvisori, vengono adottati allo stato degli
atti, quello che risulta in quel momento. Possono essere modicate, anche revocate.
Incidono sulle libertà personali e quindi suscettibili di impugnazione. L impugnazione
proposta però non ha eetto sospensivo come invece ha di solito, perche il rischio cui
sono poste le misure, non si estingue con la sospensione. Corcitive, Interdittive, Reali.
Uno dei libri piu altamente manipolato, materia altamente sensibile. In generale è il
processo penale a essere materia altamente sensibile. Le cautele ci stanno in tanto in
quanto ci sta un rischio. Disciplina di progressive straticazioni nemmeno coerenti tra
loro. Le linee direttive sono state altalenanti. Una linea in senso lato di repressione /
linea di segno contrario mirata a recuperare le garanzie originarie. Dal 2000 riprende
la prima direttiva sotto l inienza della cd ossessione repressiva. Dal 2003 ritorna la
linea garantista. A gennaio 2013 sent Corte Europea sent Torreggiani vs Italia la Corte
stigmatizza il difetto strutturale del sovraollamento carcerario in Italia, constata che il
40% è in carcere per misure cautelari + misure degradanti e dà un termine di un anno
per lo Stato italiano (e aldilà della brutta gura c è anche un interesse economico a
provvedere) quindi ci si è arettati a cambiare il quadro generale mettendo le misure
cautelari come extrema ratio.
Inizialmente il libro sulle misure cautelari fu apprezzato all unanimità e aveva stretta
aderenza e coerenza con i pr generali.
Il primo pr sta all art 13 Cost, che proclama la inviolabilità della libertà personale. Ma
nonostante cio ammette restrizioni soprattutto per ni processuali, però RISERVA DI
LEGGE E RISERVA DI GIURISDIZIONE.
Art 24 c2 Cost sancisce l inviolabilità del diritto di difesa, esigenza che siano enunciate
le ragioni delle misure. MOTIVAZIONE dell ordinanza.
Art 27 c2 Cost presunzione di innocenza o non colpevolezza. Le restrizioni attuabili nei
suoi confronti, in ogni caso non devono essere forme di anticipazione della pena. A
nalità deve essere prevenire rischio. Pr della TEMPORANEITÁ.
Art 111 c7 Cost (non dire giusto processo!) garantisce la ricorribilitá per Cassaz di tutte
le sent nonche i provv RELATIVI (non necessariamente restrittivi) alla libertà personale.
Rilevano anche i pr sovranazionali della Convenzione. La legge delega invitava il
legislatore delegato ad applicare i pr Cost e delle Convenz. C è qualcosa di piu. Dopo
approvazione del Protocollo 7,art2, prevede anche la garanzia di ricorribilità per
questioni di merito. Anche il Patto prevede qst garanzia.
L.300/1988 lo anticipa e introduce il cd Tribunale della libertà (quello che oggi è
Tribunale del riesame) oltre che per Cassazione.
Traduzione di qst pr da parte della disciplina codicistica.
Riserva di legge: art 272 pr di stretta legalità o riserva di legge. Il potere
cautelare trova il suo fondamento solo nella legge. Il poter cautelare è
esercitabile nei modi e con i controlli previsti dalla legge = pr tassatività + art
114. Trasposizione dell art 13 Cost.
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11 febbraio 2015

Sent Corte Cost 265/2010 interviene sulla norma che sancisce il pr per il quale la misura cautelare del carcere si applica come extrema ratio. Con L.38/2009 ha introdotto il reato di atti persecutori inserito art 275 cpc elenco di reati ritenuti di elevato allarme sociale e il giudice era tenuto a predisporre il carcere.

Finalità delle misure cautelari sono CAUTELE cioe strumenti che mirano a cautelare il processo da taluni rischi che possono verificarsi in relazione al processo medesimo. Soluzione che tiene conto della fisiologia del processo. Non sono una punizione anticipata perche si applicano molto prima che sia accertata la responsabilità dell imputato e il loro uso piu frequente è la fase dell investigazione (momento molto precoce). Sono comunque provvedimenti provvisori, vengono adottati allo stato degli atti, quello che risulta in quel momento. Possono essere modificate, anche revocate. Incidono sulle libertà personali e quindi suscettibili di impugnazione. L impugnazione proposta però non ha effetto sospensivo come invece ha di solito, perche il rischio cui sono poste le misure, non si estingue con la sospensione. Corcitive, Interdittive, Reali. Uno dei libri piu altamente manipolato, materia altamente sensibile. In generale è il processo penale a essere materia altamente sensibile. Le cautele ci stanno in tanto in quanto ci sta un rischio. Disciplina di progressive stratificazioni nemmeno coerenti tra loro. Le linee direttive sono state altalenanti. Una linea in senso lato di repressione / linea di segno contrario mirata a recuperare le garanzie originarie. Dal 2000 riprende la prima direttiva sotto l inflienza della cd ossessione repressiva. Dal 2003 ritorna la linea garantista. A gennaio 2013 sent Corte Europea sent Torreggiani vs Italia la Corte stigmatizza il difetto strutturale del sovraffollamento carcerario in Italia, constata che il 40% è in carcere per misure cautelari + misure degradanti e dà un termine di un anno per lo Stato italiano (e aldilà della brutta figura c è anche un interesse economico a provvedere) quindi ci si è affrettati a cambiare il quadro generale mettendo le misure cautelari come extrema ratio.

Inizialmente il libro sulle misure cautelari fu apprezzato all unanimità e aveva stretta aderenza e coerenza con i pr generali. Il primo pr sta all art 13 Cost, che proclama la inviolabilità della libertà personale. Ma nonostante cio ammette restrizioni soprattutto per fini processuali, però RISERVA DI LEGGE E RISERVA DI GIURISDIZIONE. Art 24 c2 Cost sancisce l inviolabilità del diritto di difesa, esigenza che siano enunciate le ragioni delle misure. MOTIVAZIONE dell ordinanza. Art 27 c2 Cost presunzione di innocenza o non colpevolezza. Le restrizioni attuabili nei suoi confronti, in ogni caso non devono essere forme di anticipazione della pena. A finalità deve essere prevenire rischio. Pr della TEMPORANEITÁ. Art 111 c7 Cost (non dire giusto processo!) garantisce la ricorribilitá per Cassaz di tutte le sent nonche i provv RELATIVI (non necessariamente restrittivi) alla libertà personale.

Rilevano anche i pr sovranazionali della Convenzione. La legge delega invitava il legislatore delegato ad applicare i pr Cost e delle Convenz. C è qualcosa di piu. Dopo approvazione del Protocollo 7,art2, prevede anche la garanzia di ricorribilità per questioni di merito. Anche il Patto prevede qst garanzia. L.300/1988 lo anticipa e introduce il cd Tribunale della libertà (quello che oggi è Tribunale del riesame) oltre che per Cassazione.

Traduzione di qst pr da parte della disciplina codicistica.

  • Riserva di legge: art 272 pr di stretta legalità o riserva di legge. Il potere cautelare trova il suo fondamento solo nella legge. Il poter cautelare è esercitabile nei modi e con i controlli previsti dalla legge = pr tassatività + art
    1. Trasposizione dell art 13 Cost.
  • Riserva di stretta giurisdizione: è qualcosa di piu della norma Cost. Nella Cost "autorità giudiziaria" mentre la disciplina codicistica la riserva all'"autorità giurisdizionale" cioè esclusiva attribuzione al giudice.

Altre regole si possono suddividere in 2 categorie:

  • Gruppo di pr che mira a guidare il giudice in relazione alla decisione circa l applicazione della misura cautelare= sull' AN --> si traducono nei PRESUPPOSTI della misura cautelare (gravi indizi i colpevolezza/fumus commissi delicti E le esigenze cautelari/periculum libertatis. Devono coesistere). Scelta di indicare espressam qst presupposti colma in cd vuoto di fini dell art 13 Cost e di ancorare l uso delle misure cautelari alla prevenzione ex art 27 c2 Cost. Nel codice previgente normativa disinvolta, che lasciava mano libera. GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA si tratta di una disciplina prognostica. Ora devono essere GRAVI, in passato SUFFICIENTI. Il giudice deve essere in grado di effettuare qst prognosi+ deve anche accertare, occorre che alla fine l imputato sia punito in concreto, per cio il giudice deve accertare che non ci siano cause di non punibilità, cause di estinzione del reato, cause di estinzione della pena, cause di giustificazione. Accertamento in negativo. La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è oggi oggetto di una espressa norma art 273 c1bis. In tema di prove art 192 una regola indica gli indizi (orientamento interpretativo secondo cui l indizio vale meno della prova). In sede cautelare l accezione è diversa, l indizio è inteso come la prova provvisoria. Non occorre quel grado di certezza che è richiesto per la sentenza di condanna. Si era venuto a configurare un orientamento della giuri secondo il quale data qst distinzione, per applicare una misura cautelare si poteva fare uso di el probatori (es intercettazione telefonica disposta al di la dei presupposti) però il legislatore non conviene con qst lettura interpretative e scrive espressamente una norma di inutilizzabilità delle prove estesa anche alle misure cautelare. Art 192 c3-4. + c7 ambito testimonianza indiretta + art 203 riferimento alle dich sella polizia giudiziaria e personale di sicurezza che abbiano acquisito dai loro informatori + art 271 c1 che richiama la disciplina delle intercettazioni telefoniche. Nel 2001 intervento legislativo insoddisfacente perche richiama alcune norme ma non altre che comunque fanno sorgere l utilizzabilità, c'è il rischio di considerare elenco come tassativo. Affidarsi all interpretazione significa affidarsi alle diverse opinioni del giudice. Qst presupposto da solo non basta, occorrono le esigenze cautelari (3, che possono coesistere ma ne basta 1). Tutte fanno riferimento a un pericolo che chiedono CONCRETO. Il pericolo di fuga è una cautela cd finale e mira e garantire l effettività dell esito del processo anche negativo per l imputato. Il rischio di fuga rileva a fini cautelari solo se si ritiene che venga applicata una pena detentiva superiore ai 2 anni. Rischio di reiterazione del reato. Si mette in campo la pericolosità sociale, concetto tipico della misura di sicurezza (misura cautelare ij funzione di misura di sicurezza). Nel 1995 integrate, approfondimenti sul rischio di inquinamento della prova. Il primo intervento riguarda la puntualizzazione che il rischio di inquinamento delle prove deve essere relativa ai fatti per cui si procede (riferimento Tangentopoli '92). Il secondo è che il pericolo non puo ricavarsi dal rifiuto dell imputato di emettere dich o omettere. Un uso strumentale delle misure cautelari per la sollecitazione (es carcerazione preventiva) è esplicitamente vietato dal testo preliminare del codice. Il difetto è di averlo scritto con riferimento solo alla prima esigenza cautelare, in realtà vale per tutte. Il legislatore introduce 2 parametri: specifiche modalità e circostanze / personalità dell imputato che si ricava da comportamenti concreti e dalla cd catriera criminale dell imputato. È in gioco il rischio che vengano commessi delitti della

sovraffollamento carceri. Qst legge prevede la possibilità di utilizzare il controllo elettronico sia agli arresti domiciliari sia per custodia cautelare. Qst soluzione è recepita nel nostro sistema cautelare facendo tesoro sia delle conquiste tecnologiche sia degli altri ordinamenti in cui esso era previsto da tempo. Già negli anni '80 se ne parlava ma non fu portato a termine per tutela vita privata. Poi art 8 c2 Conv Europea legittima l ingerenza dell autorita giudiziaria della vita privata con misure previste dalla legge con finalità di difesa dell ordine e prevenzione e persecuzione dei reati. Allora il legislatore apre a qst possibilità nel 2001. La condizione è che ci sia il CONSENSO dell'interessato. Se il giudice dispone il controllo, ma manca il consenso, si applicherà la custodia in carcere. Il mancato consenso impedisce quindi di riflesso l applicazione degli arresti domiciliari. L'imputato che accetta è impegnato all agevolazione dell istallazione e tenuto a non manomettere --> nuovo reato art 18 di qst legge. Qst cavigliera è collegata alla centrale operativa e consente un raggio di controllo delimitato. Quando l imputato esce da qst territorio predeterminato scatta allarme. Di qst braccialetti ne fu acquistata una partita che si rivelò non funzionante. In Italia quindi mai usato. In ogni caso si immaginò una maggiore frequenza di ricorso agli arresti domiciliari e quindi scrisse 2 regole restrittive tutt ora operative:

  • Conseguenza dell obbligo fondante: trasgressione dell obbligo di non lasciare i luoghi comporta la revoca degli arresti domiciliari e la sostituzione con la custodia in carcere. Art 276 c1ter
  • Art 284 c5bis: divieto di applicare la misura degli arresti domiciliari nel caso sia un imputato che nei 5 anni precedenti sia stato condannato a una condotta paragonata a evasione cioe allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari. Valutazione di inaffidabilità. Solo la custodia in carcere è idonea. DL 206/2013 convertito dalla L. 19/2014 sulla spinta e pressione della sent Torregiani della Corte Europea. Uno dei rimedi messi in campo è la rivitalizzazione di qst legge del controllo elettronico, perché diventa obbligatorio per il giudice disporre il controllo elettronico, così da applicare gli arresti domiciliari, diversamente da prima che poteva scegliere. Solo ove non la ritenga adeguata, può disporre la custodia cautelare in carcere (nella prassi è diventata extrema ratio). Il legislatore previde che qst disposizioni che obbligato il giudice, vengano rimandate all entrata in vigore della legge di conversione. Cio soprattutto perche si sapeva che non c'erano i mezzi.

PR PROGRESSIVITÀ Art 275 c3 enunciato espressamente. La custodia cautelare in carcere è l'extrema ratio. Primo intervento: regola secondo la quale in presenza di certi reati che la legge indica, in presenza dei gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari si presumono (presunzione relativa cioè tocca al giudice dimostrare che esse non ci sono) e il giudice deve applicare la custodia cautelare in carcere, che è l unica adeguata. I reati indicati e sono ben al di la di quelli del nucleo della criminalità organizzata di stampo mafioso. La L. '95 eliminò dall elenco di alcuni reati lasciando solo quelli di stampo mafioso, in quanto c è stato un avallo della Corte Europea sulla legittimità. L.38/2009 che introduce reato di atti persecutori ri espande l'elenco. Qst legge dà sfogo alle istanze di allarme sociale caso omicidio Roma due zingari in metro. Il giudice disse che anche in caso di omicidio bisogna applicare la custodia cautelare in carcere. Nuovo elenco di reati tra loro eterogeneo tutti ricondotti a particolare allarme sociale. Numerose sentenze della Corte Cost, tra cui quella del

Con qst sent la Corte detta la linea. Finche poco a poco quell elenco è stato smantellato. Quindi giudice deve seguire pr progressività ma in alcuni casi si trova vincolato.

PR PROPORZIONALITÀ

Limite esterno. Rapporto di proporzione tra le esigenze processuali che derivano dalle esigenze cautelari e l'entità del fatto. La misura da applicare non puo essere piu grave di quella che sarebbe la sanzione. L.'95 induce il legislatore a fissare dei paletti. Art 275 c2bis divieto per il giudice di applicare la custodia cautelare in carcere quando ritenga che con la sentenza di condanna sarà concessa la sospensione condizionale della pena, quindi sarebbe sproporzionato! Il giudice è aggravato di un impegno non lieve. Deve valutare che al medesimo processo la pena inflitta non sarà superiore a 2 anni + prognosi recidiva. Inoltre il divieto attiene alla esplicita menzione della custodia cautelare in carcere. Tuttavia, poiche alla custodia cautelare in carcere sono equiparati gli arresti domiciliari, in via interpretativa il divieto era esteso anche ad essi. A questo divieto del '95 oggi se ne affianca un altro. DL. 92/2014 convertito nella L.117/2014 divieto che riguarda sempre l entità della sanzione. Impedimento per il giudice di applicare la custodia cautelare al carcere quando ritiene che all esito del giudizio sarà irrogata una pena detentiva non superiore a 3 anni. Com qst legge si aggiunge contemporaneamente il riferimento esplicito agli arresti domiciliari nel primo divieto introdotto nel '95. Mentre il secondo divieto riguarda solo la custodia cautelare in carcere. Qst norma allude a un fenomeno rgolato da art 656 seg obbligo per il pm a fronte del titolo esecutivo, sent diventata irrevocabile, pena non superiore a 3 anni, il giudice manda al condannato una comunicazione in cui lo avverte che la sua pena è sospesa per 30 giorni, durante i quali puo chiedere una pena sostitutiva al carcere. Qst logica legislativa è sempre di limitare il sovraffollamento. Occorre una valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza. In sede cautelare quindi opererà un automatismo e avremmo una falla nel sistema. In qst caso il giudice non applicherà la custodia cautelare in carcere, ma potrà applicare gli arresti domiciliari. Ulteriore novità: proporzionalità con l'entità del fatto intesa come gravità. Essa si ricava dalla tipologia dell illecito (delitto/contravvenzione) nonche dalla entità edittale della pena prevista. Vengono in gioco le condizioni di applicabilità delle misure cautelari. Art 280 per personali coercitive e art 287 per interdittive si affiancano ai presupposti! Prevedono le soglie di gravita del fatto. In presenza di una contravvenzione, non sono applicabili le misure cautelari, cioe si possono applicare solo per i delitti. Ci sarebbe una sproporzione. Quanto ai delitti, intervengono le soglie di gravità (fino a tre anni).

DINAMICA CAUTELARE La misura cautelare viene applicata a seguito di un rapporto a due tra pm e giudice! In qst rapporto a due non c è spazio per attività difensiva (tranne in un caso). Regolamentazione che traduce in modo ancora piu forte la garanzia della riserva di giurisdizione. Tutta la dinamica cautelare sta nelle mani del giudice. Ma il giudice ha bisogno di un impulso, che è riservato al pm. È dovuto al sistema, il giudice per le indagini preliminari non è nella possibilità materiale di maturare qst decisione perchè egli non interviene nella fase investigativa se nessuno gli chiede niente, e quindi non ha nelle proprie mani il fascicolo ed è un giudice di garanzia. Ci sono alcuni casi invece in cui qst giudice ha la possibilità di decidere senza impulso del pm. 13 febbraio 2015

Procedimento applicativo nella dinamica cautelare. Il monopolio del potere cautelare è esclusivamente riservato al giudice. Vicende successive alle misure cautelari già applicate--> cio avviene quando il giudice ha la disponibilità del fascicolo.

  1. Momento in cui si svolge l interrogatorio di garanzia
  2. Quando il giudice viene interpellato al fine della proroga delle indagini
  3. Quando il giudice è nella udienza predisposta per l incidente probatorio
  4. Quando il giudice è in sede dibattimentale ecc... Cioe in tutti i casi in cui il giudice è nel possesso degli atti materialmente.

non oltre 5 giorni. Per le altre misure: 10 giorni. La medesima legge include le misure interdittive che esigono a loro volta l effettuazione dell interrog di garanzia. Anche qst legge pone incongruenze. Circa il contatto immediato, è possibile anche rimandarlo inizialmente di 7 giorni --> incongruenza perche sarebbe dopo l interrog di garanzia. Può essere rimandato quando sussistono eccezionali ragioni di cautela nei confronti del difensore. La L.'95 abbassa il tempo a 5 giorni --> però vale la stessa cosa! Manovra comunque inadeguata. Altro punto critico è che se manca l interrog nel termine prestabilito, la misura cautelare perde efficace cioè si prevede una sanzione per il mancato interrogatorio. La sanzione è prevista solo per arresti domicialiari e misura cautelare in carcere, NON per le misure interdittive perche il legislatore si è dimenticato di prevederlo. L'incongruenza viene sanata nel 2001 dalla Corte Cost che estende l effetto sanzionatorio anche alle misure interdittive. Quindi attualmente, in ogni caso il mancato adempimento comporta comunque la misura sanzionatoria L.'95 rientra in una linea della Corte Cost: interrogatorio di garanzia é stato esteso in qualunque momento. Altra garanzia introdotta nel '95: in generale per un interrogatorio effettuato nei confronti di un sogg in detenzione e svolto fuori udienza (=fuori dal controllo pubblico), si prevede un OBBLIGO DI VERBALIZZAZIONE INTEGRALE con riproduzione fonografica e audiovisiva. Ove mancano qst modalità di documentazione, le comunicazione rese sono totalmente inutilizzabili, non c è sanatoria. Prevista perche si è voluto rafforzare la trasparenza di qst interrogatorio e la genuinità delle info rese.

La variazione della misura cautelare è rapportata alla variazione dei suoi presupposti, che si fondano sui pr di adeguatezza e proporzionalità. L intervento giurisdizionale può sostituire la misura applicata con una meno grave. Può anche esserci un intervento in senso peggiorativo. Può anche disporre il cumulo con altre misure. Particolarità riguarda la custodia cautelare in carcere. Non opera la possibilità di una attenuazione, puo solo venir meno perche sono venuti meno i presupposti dei gravi indizi di colpevolezza. REVOCA E MODIFICA MIGLIORATIVA esigono una richiesta del pm tranne nei casi citati, il parere del pm, l interrogatorio non è obbligatorio ma il giudice è tenuto a sentirlo quando l imputato lo chiede. MODIFICA PEGGIORATIVA è atto a sorpresa quindi l interrogatorio sarà effettuato dopo. Il giudice si trova nella condizione di valutare, cioè disporre la REVOCA alla stregua della valutazione effettuata di nuovo sui presupposti quindi VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE. Adesso ci sono cause di estinzione automatiche:

  1. Mancato interrogatorio nel termine prefissato per dimenticanza o esigenze dell ufficio--> perdita di efficacia del titolo cautelare allo scopp di garantire all imputato l interrogatorio che deve essere fatto in stato di libertà. Impedisce di addossare all imputato le disfunzioni dell ufficio. Ma di regola è possibile subito la misura cautelare
  2. Scadenza della durata fissata dal giudice nell ordinanza cautelare quando sia disposta per le esigenze di inquinamento della prova. Bilanciamento tra esigenze libertà personale e quelle di investigazione ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE: Provvedimenti in senso lato favorevoli o liberatori dall addebito che determinano il venir meno del provvedimento cautelare.
  3. Archiviata la notizia di reato
  4. Sentenza di non luogo procedere (udienza preliminare) dichiara che non c è motivo di andare avanti
  5. Sentenza di proscioglimento del dibattimento
  1. Sentenza di condanna, se la condanna viene condizionalmente SOSPESA (pr proporzionalità)
  2. Condanna a pena detentiva ma risulta che la misura cautelare è di durata pari o superiore alla pena inflitta

Scadenza dei termini max di durata della custodia in carcere cd scarcerazione--> regolamentazione di elevata complessità che attiene ai termini max di custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari. Tuttavia anche per le altre misure tempi max per i quali la regolamentazione è più semplice:fino al doppio dei termini stabiliti per la custodia cautelare in carcere. Art 303 fissa i termini max per la custodia cautelare in carcere. Per le misure interdittive il tempo max è di 2 mesi salvo che vengano disposte per esigenze probatorie nel quale è possibili rinnovazione e allora subentra art 303. A riguardo c è una censura, in quanto essendo una novità le misure interdittive, la regolamentazione non è soddisfacente, una delle linee direttive che sta seguendo il Parlamento è di allungare il tempo e di rendere possibile la loro applicazione congiunta con misure cautelari personali. I termini max sono previsti con riferimento all art 13 Cost. Le esigenze del processo non possono prevaricare quelle della libertà personale. Altrimenti ci sarebbe il rischio della pena anticipata. Spesso il danneggiato preferisce entrare nella sfera penale piuttosto che in quella civile perche tutto sommato i tempi sono piu brevi (termini max). Disciplina di elevata complessità: termini fissati in modo autonomo per ogni stato e grado. La durata viene rapportata alla gravità del reato per cui si procede, la quale è ricavata dal quantum edittale di pena (sent primo grado). I termini che attengono a igni stato e grado sono denominati "intermedi" o "di fase". La novità riguarda il giudizio abbreviato, che era incluso nel tempo delle indagini (procedimento speciale). Nella disciplina originaria esso si concludeva nello stato d'udienza. Novità è che sia possibile durante l'abbreviato si possono anche acquisire prove (fase istruttoria) quindi non puo piu concludersi con udienza e quindi la novità è che anch esso ha termini max. Si possono verificare anche altri due fenomeni:regressione (iniziano a ricorrere ex novo i tempi relativi al primo grado) e proroga (resa necessaria nei casi in cui venga disposta perizia psichiatrica) per evitare strumentalizzazioni. Non si sospende il tempo, si puo anzi allungare. Dura quanto occorre per la perizia. Il tempo si puo allungare anche quando in prossimità della scadenza il giudice si trova a gestire esigenze complesse. Il concetto è che il tempo si può allungare. Ulteriore novità 2001: cd decreto antiscarcerazione perche si voleva rimediare alla scarcerazione degli imputati gia condannati, scarcerati per scadenza termini max. Si rende possibile l aumento di 6 mesi dei TERMINI MEDI DI PRIMO GRADO. I 6 mesi si ricavano dai tempi di durata max stabilito per le indagini preliminari se nell ambito di esse si è verificato di un risparmio di 6 mesi. Fenomeno di allungamento dei termini per proroga e re? che porta alla formazione di termini COMPLESSIVI.

18 febbraio 2015

Termini massimi di custodia cautelare. Esigenza di rapidità. Il processo penale è comunque di solito piu rapido del processo civile. La rapidità si ricollega all'art 111c. Qst impulso deriva da quella previsione di termini di durata riferita a ciascuno stato e grado del procedimento (termini intermedi) in modo che in relazione a ciascuna porzione del processo sono previsti termini max di custodia cautelare. Proprio perche il sistema è fissato in qst modo, si ha un ulteriore impulso alla celerità, esigenza di non perdere tempo perchè passare alla fase successiva significa avere il tempo occorrente per l'imputato. Nel 2000i termini per custodia cautelare appaiono anche nel giudizio abbreviato, in quanto una l. '99 ha ammesso la possibilità della probatoria nell'abbreviato (inizialmente era un rito che si esauriva nell'udienza). Se non si fossero

in carcere + è possibile ripristinare custodia cautelare in carcere anche se c'è pericolo di fuga.

CONTROLLO SUL PROVVEDIMENTO CAUTELARE: Riesame e ricorso per Cassaz o appello e ricorso per Cassaz. Riesame e appello sono simili perche instaurano un controllo sul merito del provv cautelare. Il ricorso per Cassaz instaura controllo di sola legittimità. Il riesame ê riferito esclusivamente a un ambito ristretto: ordinanze che applicano misure cautelari coercitive. È SOLO l'imputato o difensore che ha la legittimazione, non il pm perchè non ha interesse a impugnare. Oggettivamente è limitato al provvedimento che applica la misura. L'appello previsto contro tutti i provv diversi da quelli che applicano la misura coercitiva (es provv che revoca la misura, provv di sostituzione o modifica ecc...). Legittimazione dell'imputato e suo difensore + pm. Attraverso riesame o appello è possibile andare per Cassazione. Ma è possibile anche, saltando un grado, è possibile andare direttamente per Cassazione quando si ritiene che ci siano soltanto vizi di legittimità (cd ricorso per saltum o impugnatuva omisso medio). Organo competente per riesame e appello è il Tribunale del riesame (ex Trib del,a libertà), competenza in via esclusiva. Competenza distrettuale. Però per le misure cautelari reali la competenza è invece provinciale. Sono diversi poteri e oneri: Trib del riesame si occupa di tutta la materia cautelare oggetto del provv che viene censurato, opera il pr del totalmente devolutivo, sicchè non è prevista come obbligatoria la enunciazione dei motivi. Trib dell'appello ha una cognizione limitata a quanto l'appellante ha voluto appellare (pr del tantum devolutum, quantum appellatum) in questo caso i motivi sono necessari (a pena di inammissibilità). Ci sono prescrizioni che segnalano la rapidità del riesame. L'organo competente invita l'autorità che procede a trasmettere gli atti (esigenza di rapidità). L. '95 ha previsto che l'autorità che procede deve trasmettere gli atti immediatamente e comunque non oltre 5 giorni, se non lo fa il provv cautelare perde effetto, il dies a quo decorre dal momento in cui è stata depositata la richiesta di riesame da parte dell'imputato. Stessa cosa per la decisione che deve adottare il Trib del riesame, il quale ha 10 giorni di tempo dalla trasmissione degli atti, se non lo fa il titolo cautelare perde efficacia. In totale quindi il la procedura di riesame può durare max 15 giorni. L'appello è una sorta di ambito residuale cioè si usa dove non è previsto il riesame. Sono paralleli. Appello-->cassaz Riesame-->cassaz Il giudice funzionalmente competente è sempre lo stesso, ma variano i suoi poteri cognitivi ecc...

Contraddittorio: procedura camerale. Tecnica: il difensore procede ed è a conoscenza di tutto. Il difensore viene avvisato che in cancelleria è depositata l'ordinanza cautelare. L.'95 obbliga al deposito non solo dell'ordinanza ma anche della richiesta del pm e degli el della richiesta. In vista dell'interrogatorio e della eventuale richiesta del riesame. Ciò permette all'imputato e suo difensore di arrivare informato all'interrogatorio. Però la norma non stabilisce quando si deve fare qst deposito quindi puo essere che difensore e imputato all'interrogatorio facciano la richiesta, senza che sia stato depositato. L'autodifesa è organizzata in altro modo: imputato in stato detentivo, se il luogo dove viene eseguita la misura cautelare è fuori dal territorio del giudice che procede, non c è rapporto diretto, a meno che il giudice non richieda di chiamarlo. La decisione del Trib del riesame non ha limiti. Può decidere l'inammissibilità della richiesta, l'annullamento dell'ordinanza cautelare, modificare, confermare il provv censurato

anche per motivi diversi dal primo giudice, revocare la misura cautelare...ambito di cognizione e decisorio senza limiti a parte la reformatio in peius. Il pm quando fa la richiesta di misura cautelare esibisce al giudice ciò che ritiene utile a carico dell'accusa, può selezionare e decidere di non scoprirsi troppo, mentre non può tener nascosti elementi difensivi. La previsione del '95 che obbliga anche del deposito della richiesta è fatta nell'ottica del proteggere la difesa.

Finora attori e strumenti del processo penale, ora dinamica.

INDAGINI PRELIMINARI / FASE INVESTIGATIVA Prima porzione. Fase che ha inizio con l'acquisizione della notizia di reato, che è costituita da una informativa che legittima del sospetto di un reato. Atto di impulso, momento iniziale. La richiesta va inviata al giudice per le indagini preliminari. La richiesta di archiviazione mira a chiudere la fase procedimentale. La richiesta che dispone il giudizio mira a dare impulso al processo, include necessariamente la formulazione del... La finalità della fase investigativa è consentire al pm di assumere le sue determinazioni in ordine all'azione, che gli permettono di ottemperare all'obbligo stabilito dall'art 112. La decisione spetta al giudice. La fase investigativa include la fondatezza della notizia di reato (delibazione). Poi le investigazioni, che sono mirate a tutte quelle att che sono ritenute utili per individuare la pista giusta per trovare gli el di prova che permetteranno al pm di decidere e la soggettivazione. Indagini "necessarie":si è voluto alludere alle scelte di strategia del pm + scelta SE compiere le indagini (fase eventuale, che puo non esserci es caso dell'arresto in flagranza ê una sit qualificata e infatti si fa giudizio in direttissima) in questo senso va inteso l'aggettivo "necessarie". La connotazione delle att investigative ê di natura pre-processuale cioè prima e fuori del processo, lo preparano cioê anche propedeutiche + sono endoprocessuali cioè hanno una finalizzazione alle decisioni all'interno di qst fase procedimentale cioè mirate alla decisione circa le autorizzazioni che il pm chiede. + qst att servono per le decisioni che riguardano la proroga dei tempi di indagine e per le decisioni finali. Il lm sceglie come chiudere ma il provv è deciso dal giudice, che può anche decidere in segno contrario. Qst è la regola, ma ci sono eccezioni in cui qst att investigative servono anche per decidere sulla fondatezza della imputazione (riti speciali senza contraddittorio che sono nella disponibilità esclusiva dell'imputato --> abbreviato o esclusiva del pm --> decreto penale di condanna o frutto di un accordo delle parti --> patteggiamento) + in alcuni casi entrano in dibattimento con valore di prova attraverso canali di compensazione che sono corrispondenti alle deroghe dell'art 111 c5 (consenso dell'imputato, provata condotta illecita e provata impossibilità di natura oggettiva) che derogano al pr di separazione delle parti del processo. Deroghe alla natura endoprocesuale degli atti. Qst costruzione poggia sul pr di separazione cioè la prova si deve formare in contraddittorio, non nella fase investigativa dibattimentale. Cfr tema di prove pr generale libro 3 tit 1 problema se valgono anche per gli arti investigativi. Risp: certo che si osservano SEMPRE le regole generali sulla prova, perche non è detto che gli atti siano sempre e solo di uso endoprocedimentale, in quanto alle volte si utilizzano per decidere sull'imputazione e in altri casi comunque con valore di prova!

ORGANI INVESTIGATIVI: pubblico ministero, polizia giudiziaria, gip (giudice per le indagini preliminari). Pm e pg (art 126) hanno titolarità delle indagini e investigazioni (ma pg non ce l'ha in via autonoma, è la longa manus del pm) Gip è presente nell'att investigativa solo occasionalmente. Presso ogni Trib c'è sez del gip. Non è un giudice istruttore, investigatore delle indagini e infatti "per le indagini"

In passato obbligo a carico della pg di trasmettere la notizia di reato entro 48 ore. Il tempo così stretto impediva che pg compisse vera e propria att investigativa, l'informativa mirava a rendere dotto il pm di qst notizia per dare le direttiva. Qst assetto originario cambia nel 1992: decreti di urgenza per criminalità mafiosa. Si disse che quelle regole compromettevano l'efficacia dell'azione di polizia perche non aveva autonomia + qst sistema impedisce di fare un uso efficace del processo nella lotta alla criminalità. Ma ol processo ê uno stumento di accertamento della responsabilità, non di lotta alla criminalità! Innovazione introdotte miravano a svincolare og da obblighi di soggezione al pm. Riguardo ai tempi dell'informativa (art 347): senza ritardo. Poi due deroghe: 48 ore / immediatamente. Idea di allentare il vincolo di dipendenza. L'autonomia della pg sussiste anche dopo che pm ha formulato le sue ditettive. In qst senso è stata ampliata la sua autonomia, nella versione originaria le direttive del pm è un vero confine entro il quale pg deve stare --> dopo le direttive d pm sono delle indicazioni, che la pg può oltrepassare. L.128/2001 ancora rafforzamento della pg (in realtà modifiche piu simboliche).art 327 disp di attuazione specifica l'autonomia della pg. Intento di rassicurare la collettività che l'azione inizia subito. Ulteriore modifica è riforma art 348. Fino all'anno scorso c'era la contumacia, ora sparita e sostituita dalla disciplina della sospensione. Att della pg:

  1. Atti atipici: non predeterminati da una norma. Att che in genere la pg compie nell'ambito dei sopralluoghi
  2. Atti tipici di iniziativa: pg li compie nell'ambito della sua sfera autonoma. Pg che compie att di informazione , assicurazione, att propriamente investigative. (Obbligo di informarsi cioe di acquisire le notizie e di accertarle. In qst categoria collochiamo perquisizioni, sequestro, arresto in flagraza e fermo... art 13 Cost ha fissato i presupposti per la perquisizione però oltre ai presupposti oggettivi serve un pericolo e il fondato motivo che sulla persona o nel luogo si trovano tracce o cose pertinenti al reato. Si richiede la convalida della autorità giudiziaria. ...

Mentre la pg compie qst atti l'intervento difensivo è in chiave minimalista, a tutela della libertà morale dell'indagato o in alcuni casi atti in cui ci puo essere un valore probatorio. La categoria degli atti irripetibili hanno valore probatorio: perquisizioni, sopralluoghi, apertura di plichi sigillati... L'assistenza difensiva per qst atti è sempre facoltativa. Non c'è preavvertimento, sono atti a sorpresa. Altri atti sono a garanzia: arresto e fermo. In qst sit la pg deve immediatamente informare il difensore e anche il pm, al quale bisogna mettere a disposizione il condannato entro 24 ore e se non si fa il titolo precautelare decade. C'è la possibilità di immediato contatto col difensore.

FOTOCOPIE ATTI

20 febbraio 2015

Casi nei quali il difensore partecipa agli atti della pg o a tutela della libertà morale dell'indagato o in vista di un eventuale uso probatorio.

  1. Atti delegati, il diritto di difesa è regolato come in relazione agli atti del pm. Possibilità che pm deleghi anche l'interrogatorio è stata inserita nel '92, sempre che l'indagato sia in stato di libertà e con la presenza necessaria del difensore.

PUBBLICO MINISTERO

Preoccupazione di evitare la giurisdizionalizzazione del pm, si è tradotta in una scelta lessicale. "Individuazione di persone e cose" anziche "ricognizione" accertamenti tecnici anziche perizia ecc...sono atti equivalenti ma si è voluti denominarli in altro modo perche non sono atti di priva ma sono el di prova. Ci sono casi in cui possono assumere valore di prova in dibattimento (atti geneticamente irripetibili es perquisizione), suscettibili di valore probatorio anche gli atti resi in dibattimento + atti investigativi che siano diventati irripetibili per circostanze imprevedibili. Da altro pdv, per suoerare la vecchia fisionomia del pm, attribuzione di responsabilità strategica gli era data la libera disponibilità degli atti investigativi soprattutto attraverso att che sono "deformalizzate" (inteso che le forme sono più leggere rispetto alla vera e propria att di ricognizione). Categorie di qst att:

  1. Atti atipici
  2. Atti prettamente investigativi non destinati a dibentare prova e rientrano della cd stretta investigazione => ampiamente deformalizzati
  3. Atti tipici, ma non tutti sono regolato nel libro delle indagini, altri sono collocati o nel libro sugli atti o in quello sulle prove
  • pm puo svolgere anche indagini suppletive, quelle che pm puo compiere una volta che abbia deciso cosa fare in relazione alla azione penale e ha chiesto rinvio a giudizio. Fino a che non ci sia la fissazione della udienza preliminare su qst richiesta, il pm puo continuare a svolgere le indagini che in qst caso sono chiamate suppletive e vanno comunque portate a conoscenza del gip e delle parti. Quando il giudice fissa la udienza preliminare, invita il pm a trasmetterle.
  • puo svolgere indagini integrative, cioè quelle indagini che puo compiere dopo che sia stato disposto il rinvio a giudizio (udienza preliminare conclusa, in vista della udienza dibattimentale). Espressamente denominate all'art 430, le puo chiedere in vista delle richieste di prova. C'è limite riferito agli atti che contemplano la presenza dell'imputato.

--> atti investigativi in senso proprio/suppletivi/integrativi Il pm si profila come il dominus delle indagini, anche se la pg ha conquistato autonomia. Ha comunque alcuni doveri, il primo è che è tenuto a compiere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini (art 358). Qst norma ha suscitato perplessità all'origine, ritenendola ambiguamente riferita nella logica di dover prevedere info a discarico. Ma va meglio interpretata: devono essere a tutto raggio, perche deve avere il quadro completo. Corte Cost nel ' mette in campo un altro pr cui si collega qst norma: pr della completezza delle indagini. Il pm deve compiere indagini esaurienti a tutto raggio, complete percio le indagini devono includere anche gli el a discarico. Un altro dovere è in relazione all'interrogatorio dell'indagato. Originariamente il pm poteva definire la sua strategia investigativa in cui era implicita una OPPORTUNITÀ (atto facoltativo) di sentire l'indagato perche l'interrogatorio è un atto garantito dal diritto del difensore di parteciparvi (obbligo del pm di inviare l'informazione di garanzia in cui è previsto dl'invito di nominare il difensore). Qst puo essere controproducente se pm vuole fare atti a sorpresa e tenere nascoste le indagini. Però le originarie previsioni creavano grave pregiudizio per la difesa quindi si decise di cambiare verso allora con l.234/1997 (materia abuso d'ufficio) per inserire prescrizione di obbligatorietà dell'interrogatorio. Pm obbligato a convocare l'indagato prima della richiesta di rinvio a giudizio. Però si è lasciata al pm la scelta del tempo. C'è obbligo ma non il quando quindi di nuovo è libero di decidere quando effettuare l'interrogatorio e di nuovo l'indagato si trova a giudizio ad insaputa.

giudizio anticipato. Qst divieto persiste fino al secondo grado, perche in appello è possibile rinnovare l'istruttoria. Il divieto di pubblicazione ha il fine di tutelare la neutralità del giudice del dibattimento. La tutela è irrisoria. Quella originaria era prevista dall'art 326 c1 cp, per tutti gli altri art 644 cp. Contravvenzione, quindi poca efficacia deterrente. Nel 2000 si è prevista una altra fattispecie di reato art 379bis cp è volta a chiunque. Qst si applica anche quando il pm disponde il divieto di riferire cio che altri sogg sanno al difensore. 25 febbraio 2015

Attività investigative del pm. Linee direttive che il legislatore ha seguito nel regolamentare la posizione del pm nell'ambito della att investigativa. Non puo avere poteri paragiurisdizionali. Att investigativa, successivamente, nella libera disponibilita del pm con un grande effetto di responsabilizzazione con scelta terminologica volta a distinguere gli atti prettamente investigativi del pm dagli equivalenti atti di prova riconducibili al giudice. Ma anche alcuni doveri che incombono sul pm. Nel 1991 Corte Cost è intervenuta dicendo che le indagini vanno compiute con completezza, quindi considerare anche el a favore. Singolare vicenda dell'interrogatorio dell'indagato. Profilo degli atti di att investigativa compiuti dal pm che vedono alle volte l'intervento del difensore. Primo profilo: ruolo del difensore come compartecipe degli atti investigativi del pm. Tema filtrato attraverso quello del segreto investigativo e divieto di pubblicazione. Alcuni conferiscono in diritto di partecipare all'atto ma senza il diritto di essere preavvertito, altre categorie consentono un preavviso, altra categoria di atti ai quali il difensore non partecipa. Al difensore è conferito il diritto, non c'è obbligo. Interviene in via facoltativa. Atti per i quali egli non ha titolo di essere preavvertito:si tratta di atti a sorpresa per cui il preavviso alteri l'efficacia. Sono perquisizione, sequestro, ispezione a cui partecipa l'indagato ma solo si ritiene che un preavvertimento possa mettere a rischio la genuinità delle tracce. Obbligo di avvertire della assistenza difensiva da parte del pm, se non c'è difensore di fiducia, c'è difensore d'ufficio (a pena di nullità). Avviso va dato senza ritardo almeno 24 ore prima (in realtà possibile nei casi di urgenza anche prima del tempo min delle 24 ore cd avviso ad horas). Atti con diritto di preavviso sono interrogatorio, confronto, ispezioni quando non ci sia quel rischio di alterazione. In qst categoria anche accertamenti tecnici non ripetibili (art 360). Atti in cui il difensore non partecipa e addirittura è all'insaputa sono l'individuazione di persone o cose (equivalente della ricognizione) tipico atto deformalizzata, assunzione di info da persone informate sui fatti la cui versione originaria fu alterata nel '92 con i dl anticriminalita che attribuivano agli atti investigativi valore probatorio con la conseguenza di regole formali che li assimilano sempre di piu alla testimonianza. Facolta di incriminare qst persone che non sono veri e propri testimoni, creando la categoria delle false informazioni, per le quali si rendeva possibile l'arresto in flagranza. La norma si è prestata ad abusi perché è un chiaro strumento di pressione al punto che si è ritenuto di dover cambiare qualcosa nel 1995 che vuole rafforzare il diritto di difesa e evitare gli abusi della custodia cautelare. Qst norma abbassa il minimo di pena e stabilisce il divieto di procedere all'arresto in flagranza per qualsiasi reato concernente il contenuto delle dich della pg o pm. Qst persone possono essere sentite anche dal difensore, sono sogg passivi di qst atto e hanno il divieto di rivelarlo. Non è loro vietato riferire ciò che sanno sui fatti accaduti. Atto coperto dal vincolo di segretezza. Altro atto all'insaputa è l'interrogatorio della persona imputata per reato connesso o probatoriamente collegato. Obbligo di presentarsi, diritto del difensore, diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Quindi il difensore dell'interrogato c'è, ma non c'è il difensore dell'indagato. Accertamenti tecnici non ripetibili sono l'equivalente della perizia, l'atto è irripetibile. Es autopsia. Pm ha obbligo di informare il difensore, anche della persona offesa. Hanno anche il diritto di intervenire con un proprio assistente tecnico. La particolarità

sta nella attribuzione al difensore di bloccare qst atto, presentando riserva di incidente probatorio, che è una att che si puo compiere incidentalmente in sede investigativa. Il difensore ha qst potere perche si è temuto che pm potesse scegliere qst alternativa e sostituirla con la forma piu garantita dell'incidente probatorio. Però deroga che se attendere l'incidente probatorio significa perdere la possibilità di perdere l'atto, il pm potrà comunque compiere l'accertamento tecnico quindi il poter di veto salta. L'incongruenza sta che la norma non prescrive un tempo entro il quale il difensore deve attivarsi.

Secondo profilo: quali sono attività di indagine puo compiere il difensore, mentre analoghe indagini puo compiere il pm in vista dell'eventuale processo?Quali att difensive preordinate alla preparazione del dibattimento? Il difensore, l'indagato come puo venire a conoscenza che nei suoi confronti si stanno svolgendo le indagini? Relazione con la conoscibilità. Art 335 iscrizione al registro delle notizie di reato e l'Informazione di garanzia art 369 sono i canali ufficiali di comunicazione del procedimento attraverso l'accesso al registro delle notizie di reato e la info di garanzia si viene a sapere ufficialmente che sono in corso le indagini. Sono istituti propedeutici all'attività investigativa. Iscrizione ex art 335 è un obbligo in capo al pm. Obbligo di iscrivere immediatamente e anche il nominativo della persona a cui il reato è attribuito. Possono anche non essere contestuali. Da qst decorrono certi termini. È il dies a quo di durata delle indagini, tempo sulla possibilità di intraprendere procedimenti alternativi speciali (direttissimo). Deve essere costantemente aggiornata. Tutto cio che sta fuori da qst ipotesi fa decorrere un nuovo termine. 26 febbraio 2015

Se pm non svolge le indagini, comunque il termine ricorre. Le indagini svolte fuori termine sono inutilizzabili. Dopo la chiusura delle indagini con il provv di archiviazione, è possibile una riapertura delle indagini. Pm deve chiedere l'autorizzazione al giudice, che accoglie la richiesta la quale si fonda sull'esigenza di nuove indagini (art 414). Il termine decorre non dalla iscrizione della informativa che esiste ipotesi di reato, ma dalla iscrizione del soggetto a cui si puo attribuire. Qst previsione ha comportato un fenomeno: tempo variabile, dipende se pg ritiene che quello che ha acquisito sia sufficiente. Quindi puo esserci una sfasatura e anche un ritàrdo della iscrizione del nome pur sapendolo, frutto di colpa o dolo. Con l'iscrizione tardiva, il pm ha piu tempo per le indagini. Sez.Unite hanno però ritenuto che il giudice ha il potere di retrodatare.

In origine l'iscrizione era segreta, non poteva essere dichiarata all'indagato fino alla conclusione delle indagini. Egli non lo sapeva e ciò era a favore delle indagini. L'indagato poteva venirne a conoscenza "per altra via". Due sono vie ufficiali:

  • Informazione di garanzia
  • Richiesta nei termini di proroga del registro di notizia di reato
  • vie informali... Conclusione:la disciolina è conformata in modo che venga a dipendere esclusivamente dalle scelte strategiche del pm la conoscibilità dell'esistenza dei procedimenti. L.332/1995 obiettivo che ciò dipenda da scelta discrezionale del pm, tuttavia si sa che c è diritto di segretezza. Vengono riarticolati entrambi gli istituti. Possibilità di chiedere alla segreteria del Procura della Repubblica di sapere se si è iscritti da parte dell'indagato, suo difensore, persona offesa.
  • divieti di comunicare, di cui quello assoluto riferito ai procedimenti per i reati dell'art 407 +pm puo ritenere che ci sono motivazioni per non comunicare la notizia (segreto per tre mesi dalla richiesta).

compiendo una parificazione tra pm e difensore da pdv degli obblighi e dei limiti. Inoltre esclude il capo al difensore l'obbligo di denuncia di reati. Contatti con le fonti di prova: un semplice colloquio non documentale, una richiesta di dich scritta accompagnata da una relazione del difensore che va autenticata con la firma, una richiesta di info da documentare (di solito i difensori fanno la videoregistrazione). L'informato è avvertito dello scopo del colloquio... Audizione protetta assistita per procedimento con minore vale anche per il difensore. Incidente probatorio è una altra soluzione messa a disposizione del difensore a cui viene opposto il silenzio. Ci sono casi in cui si puo solo fare riscorso ad esso.

Altre att investigative che puo compiere il difensore: sopralluogo, accesso ai luoghi, accertamenti tecnici non ripetibili, accessibilità a luoghi privati o non aperti al pubblico per cui è richiesto un consenso o, se non c'è, si chiede autorizzazione al giudice, accesso ad abitazione o pertinenze solo in vista di accertare tracce del reato e anche qui necessita di consenso/autorizzazione del giudice.

Fascicolo del difensore: Il difensore ha la libera scelta di produrre al giudice le sue risultanze investigative durante le indagini e in sede di udienza preliminare, con due finalita: laddove sia previsto un suo preciso atto (atto del giudice con intervento del difensore) / portare a conoscenza del giudice le risultanze in vista di un provv in cui il giudice interverrà senza l'intervento del difensore->il difensore che teme che il giudice dovrà emanare un provv senza il suo intervento. Il difensore sceglie cio che ritiene di dover produrre, se ritiene. Il pm non ha diritto di accesso al fascicolo, ma ne ha diritto solo se il giudice deve adottare una decisione con l'intervento dell'altra parte. Gli atti vengono depositati nelle cancellerie del tribunale e costituiscono il fascicolo del difensore. -->il fascicolo del difensore sono le risultanze investigative difensive... Il difensore è libero di scegliere di produrre... Finite le indagini ci sono fascicolo delle indagini e fascicolo del difensore. Riguardo qst ultimo , dipende dalle sorti delle indagini. Il pm chiede il decreto che dispone il giudizio al giudice. A qst punto bisogna decidere cosa può conoscere delle indagini il giudice del giudizio, allora si forma un fascicolo che contiene poche cose che potrà conoscere, cd fascicolo per il dibattimento. Tutto il resto che il giudice non può conoscere va in un altro fascicolo cd fascicolo del pm, nel quale confluisce anche il fascicolo del difensore. 27 febbraio 2015

A conclusione della fase investigativa, il fascicolo del difensore finisce nel fascicolo del pm tranne gli atti irripetibili che andranno nel fascicolo per il dibattimento. Possibile uso degli atti investigativi compiuti dal difensore: ora il legislatore ha provveduto a richiamare espressamente le possibilità di uso--> Art 500 contiene l'esame del testimone, ai fini di contestazione. La contestazione produce un dubbio di credibilità sul testimone che si è contraddtto. C'è anche uno spazio in cui la risultanza investigativa entra in dibattimento per valore probatorio e non solo per vaglio di credibilità. Art 512 è possibile per atti investigativi compiuti da pg, pm e difensore. Art 513 due disp fondamentali, una riferita all'imputato principali e l'altra ai cd imputati connessi. Riferimento al difensore solo al c2. Non viene richiamato l'art 503, ma in via interpretativa si ritiene che sia possibile fare uso anche di qst, a fini contestativi. Si possono utilizzare le contestazioni anche nell'esame delle parti, il giudice può usarlo come prova per l'esame del testimone quando esso è stato minacciato...

Indagini cd genetiche: prelievo coattivo di materiale biologico finalizzato alla individuazione del profilo del dna (cfr caso Bossetti). L.30 giugno 1009 ratifica la adesione del Trattato di Trum accordo tra 7 Stati europei volto a rafforzare la cooperazione giudiziaria finalizzata allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione. A seguito della ratifica ha istituito la Banca dati nazionale del Dna presso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Il laboratorio centrale elettrica presso il DAP del Ministero della Giustizia, la finalita della distinzione è stata una maggiore tutela dei dati. Si interviene scrivendo nuove norme e modificandone una in materia di accertamenti tecnici coattivi volti alla acquisizione del materiale biologico. Il lab serve per profilare il dna, ,a banca dati per conservare i dati. Si favorisce la cooperazione giudiziaria attraverso lo scambio dei dati genetici tra Stati. L'uso dei dati è a fini di identificazione di cadaveri e persone scomparse. È possibile anche per risolvere casi giudiziari cd freddi, rimasti insoluti. Es delitto di via Pome fu riaperto proprio per qst. Ed è possibile anche per l'accertamento della responsabilita mediante comparazione dei dati genetici di materiale biologico recuperato sulla scena del crimine e quello dell'indagato. Ma altresì su cose. Cd prova genetica è el indiziario, non una prova. Subisce la regola dei riscontri ex art 192 c2+ art533 c1. Qst prove non sono risolutive. La finalita è ricostruire i fatti, accertare la responsabilita ed escludere addirittura una responsabilita certificata da una sent di condanna passata in giudicato, attraverso la revisione che è una impugnativa straordinaria, che colpisce il giudicato. Quel qualcosa di nuovo puo essere anche un esame su qualcosa di gia esaminato, ma fatto con la nuova metodica del dna. Retroscena di qst norme: presupposto è rifiuto a prestarsi al prelievo di materiale biologico. Nel 1996 sent 238 Corte Cost su un caso clamoroso madonnina che lacrimava sangue e il proprietario della statuetta si rifiutò di sottoporsi al prelievo ematico. Di regola il giudice disponeva provv necessario per le operazioni peritali. Il giudice del caso sollevò una questione di legittimita...dichiarato incostituz L.2009 introduce artt 224bis e 259bis, viene anche configurata una nuova ipotesi di incidente probatorio e si fa una incursione minima su un atto di pg cioè l'identificazione.

Perizia che comporta atti idonei ad incidere sulla libertà personale. È un atto del giudice, che la puo disporre d'ufficio in dibattimento, nell'incidente probatorio necessariamente su impulso delle parti, in udienza preliminare la quale deriva da una richiesta del pm e nella quale il giudice ha un ambito di azione d'ufficio con un limite cioè puo disporre della acquisizione di prove SOLO in vista della rinvio a giudizio. Oggetto di prelievo possono essere capelli peli mucosa del cavo orale. I destinatari sono tutti: indagato , persone a lui legate, minorenni e adulti, esterni, persona offesa. Imputato, per il quale si propone il probl delle interferenze con diritto di difesa con un suo eventuale rifiuto. Dottr e giuri distinguono i casi in cui la partecipazione dell'indagato è attiva per cui si riconosce l'esistenza del diritto di difesa con i suoi corollari / sit in cui l'imputato si trova nel ruolo di sogg passivo di accertamento (ispezioni, perquisizioni...). Per i terzi estranei vale art 2 Cost dovere di solidarietà che a qst riguardo si esprime in un obbligo a contribuire all' accertamento... Art 133 è possibile che il terzo sia portato con l'uso della forza. Anche il minore, per il quale viene chiesto il consenso al genitore e se non acconsente si effettua il prelievo coattivo. I presupposti sono che manchi il consenso (definizione soggettiva), che sia un procedimento per reati ritenuti gravi (definizione oggettiva). Divieti di compiere operazioni in contrasto da espressi divieti di legge (es test per aids è vietato se non c'è consenso). A parità di trattamento si deve scegliere la pena meno invasiva. Il difensore é tutelato attraverso la previsione di un intervento obbligatorio con previsione di nullità assoluta dell atto e inutilizzabil del suo risultato.qst quadro delle regole in tema di perizia