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La Sanzione Penale: Determinazione e Applicazione, Sbobinature di Diritto Penitenziario

Il fenomeno della sanzionatoria, dal momento della previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore al momento della loro applicazione concreta da parte del giudice. Emphasizza l'importanza di equilibrare la gravità del reato con una commisurata valutazione della sanzione, evitando condanne esemplari. Discussione sulla scelta costituzionale di finalità risocializzativa della pena e la necessità di un ventaglio ampio di pene. Introduzione di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 07/01/2020

Francescabottazzi
Francescabottazzi 🇮🇹

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DIRITTO PENITENZIARIO:
Lezione 1 2 Ottobre 2019
Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina/regolamenta le modalità d'esecuzione delle
misure privative e limitative della libertà personale.
La nostra attenzione si concentrerà principalmente sull'esecuzione delle pene (di natura limitativa o
privativa della libertà personale).
Faremo pochi accenni agli indagati o agli imputati che subiscono anch'essi una privazione /limitazione della
libertà personale, ma a titolo cautelare.
Ci concentreremo sulla esecuzione delle pene privative o limitative della libertà personale.
Con le nostre lezioni ci collochiamo "dopo la formazione del giudicato", nel momento in cui ormai si è
formato il giudicato.
Prima di iniziare a parlare solo del momento esecutivo di una misura limitativa o privativa della libertà
personale, vorrei fare alcune considerazioni più generali che non riguardano appunto solo il momento nel
quale la sanzione penale va ad essere eseguita, ma anche il momento in cui si ha la previsione astratta delle
sanzioni penali da parte del legislatore, ovvero il momento nel quale il legislatore fissa in astratto quali sono
le sanzioni penali vigenti in un certo ordinamento e poi vorrei anche vedere qualcosa sul momento della
concreta inflizione di queste sanzioni ai singoli autori di reato da parte del giudice.
Vedremo il fenomeno sanzionatorio nel suo complesso andando a considerare il momento della previsione
astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore ed il momento della loro concreta inflizione agli autori
di reato da parte del giudice.
Le vicende dei vari sistemi sanzionatori (compreso il nostro) ruotano attorno a 3 idee guida fondamentali
che riguardano la funzione della sanzione penale:
1) FUNZIONE RETRIBUTIVA
2) FUNZIONE GENERAL PREVENTIVA
3) FUNZIONE SPECIAL PREVENTIVA
Le funzioni preventive (generale e speciale) non sono in alternativa, non si escludono a vicenda.
A seconda del modo in cui si vanno a combinare retribuzione e prevenzione, avremo dei sistemi
sanzionatori diversamente orientati.
Ovviamente l'orientamento di un singolo sistema sanzionatorio dipende dal quadro costituzionale e dal
contesto politico di riferimento.
1) FUNZIONE RETRIBUTIVA:
La sanzione penale deve servire a compensare o a retribuire il male provocato con la commissione del
reato.
Kant "anche se la società civile si sciogliesse con l'accordo di tutti i membri, l'ultimo assassino che si trova in
prigione, dovrebbe prima venir giustiziato, in modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano".
-Come incide l'ottica retributiva sul momento della previsione astratta delle sanzioni penali?
Innanzittutto ispirarsi ad un'idea retributiva della sanzione penale ha delle ricadute nel momento della
previsione astratta delle sanzioni penali, cioè il momento in cui il legislatore va a decidere/ fissare quale
tipo e quale entità debbono avere le sanzioni collegate ad ogni singolo reato. L'idea della retribuzione in
questo momento (previsione astratta delle sanzioni penali) tende a piegare il legislatore verso sanzioni che
abbiano un'intensità corrispondente rispetto alla gravità che viene attribuita ai singoli reati. Nel momento
in cui il legislatore va a fissare le sanzioni penali corrispondenti ai singoli reati, l'idea retributiva lo induce a
prevedere sanzioni che abbiano un'intensità corrispondente rispetto alla gravità che viene attribuita ai
singoli reati ai quali la sanzione si riferisce. Quindi a fatti più gravi verranno ricollegate sanzioni più pesanti,
a reati meno gravi saranno connesse sanzioni più pesanti, proprio perché ognuno deve ricevere ciò che i
suoi atti meritano, non di più e non di meno. Corrispondenza tra intensità della sanzione e gravità del fatto
a quale essa conseguenza.
-Come l'idea retributiva incide sulla disciplina del momento della inflizione della sanzione al singolo autore
di reato?
Momento in cui il giudice va ad applicare in concreto ai singoli autori di reato le sanzioni stabilite dal
legislatore. L'idea retributiva porta a delineare un sistema sanzionatorio nel quale, commesso un reato,
segue sempre l’applicazione della sanzione corrispondente, proprio perché ad ognuno deve toccare cioè
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DIRITTO PENITENZIARIO:

Lezione 1 2 Ottobre 2019 Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina/regolamenta le modalità d'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale. La nostra attenzione si concentrerà principalmente sull'esecuzione delle pene (di natura limitativa o privativa della libertà personale). Faremo pochi accenni agli indagati o agli imputati che subiscono anch'essi una privazione /limitazione della libertà personale, ma a titolo cautelare. Ci concentreremo sulla esecuzione delle pene privative o limitative della libertà personale. Con le nostre lezioni ci collochiamo "dopo la formazione del giudicato", nel momento in cui ormai si è formato il giudicato. Prima di iniziare a parlare solo del momento esecutivo di una misura limitativa o privativa della libertà personale, vorrei fare alcune considerazioni più generali che non riguardano appunto solo il momento nel quale la sanzione penale va ad essere eseguita, ma anche il momento in cui si ha la previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore, ovvero il momento nel quale il legislatore fissa in astratto quali sono le sanzioni penali vigenti in un certo ordinamento e poi vorrei anche vedere qualcosa sul momento della concreta inflizione di queste sanzioni ai singoli autori di reato da parte del giudice. Vedremo il fenomeno sanzionatorio nel suo complesso andando a considerare il momento della previsione astratta delle sanzioni penali da parte del legislatore ed il momento della loro concreta inflizione agli autori di reato da parte del giudice. Le vicende dei vari sistemi sanzionatori (compreso il nostro) ruotano attorno a 3 idee guida fondamentali che riguardano la funzione della sanzione penale:

  1. FUNZIONE RETRIBUTIVA
  2. FUNZIONE GENERAL PREVENTIVA
  3. FUNZIONE SPECIAL PREVENTIVA Le funzioni preventive (generale e speciale) non sono in alternativa, non si escludono a vicenda. A seconda del modo in cui si vanno a combinare retribuzione e prevenzione, avremo dei sistemi sanzionatori diversamente orientati. Ovviamente l'orientamento di un singolo sistema sanzionatorio dipende dal quadro costituzionale e dal contesto politico di riferimento. 1) FUNZIONE RETRIBUTIVA : La sanzione penale deve servire a compensare o a retribuire il male provocato con la commissione del reato. Kant "anche se la società civile si sciogliesse con l'accordo di tutti i membri, l'ultimo assassino che si trova in prigione, dovrebbe prima venir giustiziato, in modo che ad ognuno tocchi ciò che i suoi atti meritano". -Come incide l'ottica retributiva sul momento della previsione astratta delle sanzioni penali? Innanzittutto ispirarsi ad un'idea retributiva della sanzione penale ha delle ricadute nel momento della previsione astratta delle sanzioni penali, cioè il momento in cui il legislatore va a decidere/ fissare quale tipo e quale entità debbono avere le sanzioni collegate ad ogni singolo reato. L'idea della retribuzione in questo momento (previsione astratta delle sanzioni penali) tende a piegare il legislatore verso sanzioni che abbiano un'intensità corrispondente rispetto alla gravità che viene attribuita ai singoli reati. Nel momento in cui il legislatore va a fissare le sanzioni penali corrispondenti ai singoli reati, l'idea retributiva lo induce a prevedere sanzioni che abbiano un'intensità corrispondente rispetto alla gravità che viene attribuita ai singoli reati ai quali la sanzione si riferisce. Quindi a fatti più gravi verranno ricollegate sanzioni più pesanti, a reati meno gravi saranno connesse sanzioni più pesanti, proprio perché ognuno deve ricevere ciò che i suoi atti meritano, non di più e non di meno. Corrispondenza tra intensità della sanzione e gravità del fatto a quale essa conseguenza. -Come l'idea retributiva incide sulla disciplina del momento della inflizione della sanzione al singolo autore di reato? Momento in cui il giudice va ad applicare in concreto ai singoli autori di reato le sanzioni stabilite dal legislatore. L'idea retributiva porta a delineare un sistema sanzionatorio nel quale, commesso un reato, segue sempre l’applicazione della sanzione corrispondente, proprio perché ad ognuno deve toccare cioè

che i suoi atti meritano. Quindi commissione del reato —>corrispondente applicazione della sanzione penale. Per quanto riguarda la determinazione dell’entità della sanzione che deve essere applicata nel caso concreto, l’idea retributiva porta a delineare un sistema nel quale il giudice deve tener conto delle caratteristiche specifiche del singolo fatto concreto, che possono renderlo più o meno grave. Per esempio in questa ottica si può prevedere che un omicidio commesso con modalità particolarmente crudeli debba essere sanzionato in concreto più pesantemente di un omicidio commesso senza far soffrire la vittima oppure un’impostazione retributiva porta con se che un omicidio commesso con dolo eventuale debba essere sanzionato meno pesantemente di un omicidio commesso con dolo intenzionale. Perché il dolo eventuale comporta un coinvolgimento di grado inferiore rispetto al dolo intenzionale. Anche qui ognuno deve avere ciò che merita, non di più non di meno. Ecco che così si va a regolare il momento della determinazione in concreto dell’entrata di pena che ha quel singolo autore di reato e che il giudice deve applicare tenendo conto della gravità concreta del singolo fatto in modo che laddove ci siano elementi che lo tengono più grave, a questo corrisponde effettivamente una commisurata valutazione della sanzione da applicare in concreto. La sanzione è stata prevista in astratto dal legislatore, è stata applicata in concreto dal giudice e poi viene eseguita. -come si riflette l’idea retributiva nel momento esecutivo? un’impostazione retributiva presuppone un sistema nel quale la sanzione applicata venga sempre e comunque totalmente eseguita. L’idea retributiva porta a impostare il sistema in modo che la sanzione che è stata inflitta dal giudice in concreto sia poi sempre e comunque eseguita totalmente. Perché solo quando la sanzione è stata applicata ed eseguita totalmente si potrà dire raggiunto l’obiettivo della compensazione del male provocato dal reato. Solo la completa esecuzione della sanzione mi può far ritenere concluso l’obiettivo della retribuzione: la compensazione.

  1. E 3) PREVENZIONE Se noi ci poniamo in un’ottica di prevenzione e quindi della sanzione penale in funzione preventiva, questo significa che pensiamo ad una sanzione penale che deve servire ad impedire che vengano commessi reati in futuro. Guardiamo non al passato come nell’ottica retributiva, ma al futuro. Platone fa dire a Protagora —> “chi voglia saggiamente punire non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto perché non si può annullare ciò che è stato fatto, ma punisce pensando all’avvenire e punisce perché la stessa persona non commetta di nuovo un’ingiustizia, punisce perché non lo facciano altri dopo aver visto che l’autore del reato è stato punito.” Si pensa all’avvenire in 2 sensi:

- Perché la stessa persona non commetta di nuovo un’ingiustizia - Perché non lo commettano altri, dopo aver visto che quella persona è stata punita dopo aver commesso reato Ecco allora che vediamo il doppio articolarsi della prevenzione in:

  1. PREVENZIONE SPECIALE
  2. PREVENZIONE GENERALE 2)PREVENZIONE SPECIALE : “Il saggio punisce perché la stessa persona non commetta di nuovo un’ingiustizia”. Punire perché la stessa persona, il reo, non commetta di nuovo un’ingiustizia, un reato. Questa è l’idea della prevenzione speciale, idea per la quale la sanzione penale serve ad evitare che l’autore del reato torni a delinquere in futuro. Questo come si traduce quando andiamo a delineare un sistema sanzionatorio? -momento della previsione astratta delle sanzioni penali : il legislatore deve fissare quali sono le sanzioni penali connesse ai singoli reati in un dato ordinamento. Ponendosi in questa prospettiva il legislatore dovrà far particolare attenzione alla tipologia delle sanzioni da introdurre nell’ordinamento perché dovrà occuparsi di introdurre sanzioni che siano adeguate rispetto allo scopo di andare a contrastare il pericolo che l’autore di reato torni a delinquere in futuro. Quindi dovrà

2. prevenzione speciale per ottenere la normalità del reo dal punto di vista fisico e/o psicologico: Di ascendenza positivistico- criminologica. È la tendenza a identificare l’obiettivo della prevenzione speciale con l’obiettivo di ottenere per così dire la normalità del reo in senso fisico e/o psicologico. Sul piano delle tecniche per raggiungere questo obiettivo (normalizzazione del reo dal punto di vista fisico e/o psicologico) ci sono diverse idee:

  • sostenitori della cura del reo attraverso una terapia della personalità condotta da esperti in psicologia secondo criteri scientifici (cura).
  • sostenitori delle terapie farmacologiche: ( es sex offender) Art.13 bis del nostro ordinamento penitenziario che prevede nel nostro ordinamento un trattamento farmacologico ad hoc per i condannati per reati sessuali nei confronti di minorenni.
  1. prevenzione speciale per la socializzazione o risocializzazione del reo: Intanto l’obiettivo divine molto largo, ci allontaniamo molto dall’idea di matrice religiosa (pentimento) per declinarla in senso decisamente laico. L’obietti diventa quello di portare l’autore di reato ad appropriarsi o a riappropriarsi dei valori fondamentali di base della convivenza civile in modo che possa inserirsi o reinserirsi nel tessuto sociale. Questo obiettivo si può perseguire con percorsi diversi a seconda delle caratteristiche del singolo autore di reato: di fronte a criminalità di emarginazione, di condizioni di disagio, ecco che per portare il soggetto a reinserirsi nel tessuto sociale dovremo agire sulle cause della sua emarginazione, cercare di rimuovere quelle cause di marginalità/svantaggio che l’hanno portata ad entrare in un circuito delinquenziale. Nel nostro ordinamento penitenziario è prevista un’attività volta ad individuare le cause che hanno condotto al reato nel tentativo di cercare poi di creare l’esecuzione della sanzione penale idonea a tentare di rimuovere quelle cause che sono alla base del reato. Per esempio se il soggetto appartiene ai colletti alti, per reinserirlo (non essendo in un contesto di difficoltà) bisognerebbe fare riferimento quindi alla componente afflittiva della sanzione. -In linea di massima se ci collochiamo nel momento dell’esecuzione della sanzione penale , l’obiettivo di andare ad incidere sulla personalità del soggetto per impedire che torni a delinquere ci porta innanzitutto a prevedere forme di trattamento individualizzato, adatto alle caratteristiche specifiche di quel soggetto Ci porta inoltre a creare un sistema dell’esecuzione della sanzione penale che prevede il costante adeguamento del trattamento della persona ai progressi man mano raggiunti. L’idea è quella di una sanzione non fissa, ma che segue il soggetto nei suoi cambiamenti, adattandosi a lui per condurlo infine ad un diminuito rischio di recidiva. L’ordinamento penitenziario parla ancora oggi di “trattamento”, nonostante sia una terminologia che fa pensare alla persona come oggetto (oggetto di trattamento). Anche dopo l’ultima riforma, si utilizza ancora questo termine. Le modalità esecutive della sanzione rispetto ad un obiettivo di prevenzione speciale, che non sia limitata alla neutralizzazione fisica del soggetto, implica innanzitutto che le modalità esecutive delle sanzioni non sono possano modificarsi nel tempo, ma debbano farlo. Sarebbe inutile se l’esecuzione penale fosse fissa ed impermeabile ai cambiamenti del soggetto. In quest’ottica l’esecuzione totale della sanzione inflitta non è imprescindibile (non è obbligatoria), se ne può fare a meno dell’esecuzione totale perché nel momento in cui risulta raggiunto l’obiettivo della riduzione significativa di recidiva, diventa senza senso continuare l’esecuzione della sanzione penale. (Questo discorso si lega alla prescrizione del reato, in alcuni ordinamenti non si prescrive e ciò causa che debba essere eseguita una sanzione a molta distanza dal fatto ormai contro una persona che è cambiata totalmente, che non avrebbe più bisogno di un intervento sanzionatorio —> il significato diviene retributivo e non più preventivo).

3) PREVENZIONE GENERALE :

Protagora diceva “perché non lo commentano gli altri, vedendo che l’autore di reato è stato punito”. Significa che la sanzione penale serve a distogliere la generalità delle persone a compiere reati.

  • In questa ottica, nel momento in cui il legislatore deve scegliere in astratto le sanzioni penali applicabili per un certo ordinamento, verranno stabilite sanzioni severe per far paura affinché le persone per il timore si astengano dal commettere reati. Idea della sanzione che porta il legislatore a prevedere sanzioni severe, la cui severità scoraggia la generalità delle persone dalla commissione del reato.
  • nel momento dell’ inflizione concreta della sanzione penale da parte del giudice: si costruirà un sistema sanzionatorio nel quale il legislatore assicura un’applicazione certa e pronta della sanzione in ogni singolo caso concreto. Questo assicurerebbe che gli altri si astengano dal commettere reati. Attenzione perché un’accentuazione del ruolo della prevenzione generale nel momento di applicazione in concreto della pena al singolo autore di reato può causare condanne esemplari. Protagora voleva proprio arrivare lì “la persona è punita per servire da esempio è da ammonimento”. Il singolo viene punito per servire agli altri per ammonimento ed esempio.Questa è però una deriva, incompatibile con il nostro quadro costituzionale perché fa l’uomo diviene uno strumento e calpesta la dignità umana.
  • momento esecutivo della sanzione penale: si costruirà una forma di esecuzione della sanzione penale spiacevole che porti sofferenza e che si compia sempre per la tua totalità, in modo da assicurare che le persone si scoraggino dal compiere reati. RAPPORTI TRA PREVENZIONE E RETRIBUZIONE: Bisogna tener conto del fatto che esista una tendenza a concepire la retribuzione come caratteristica della sanzione penale e non come obiettivo o una finalità. Questa prospettiva è così composta: -Primo passaggio: rispondiamo al perché serve la sanzione-funzione della sanzione penale? Il saggio punisce pensando al futuro -introduciamo il discorso sulla retribuzione, ma pensando alla retribuzione come una caratteristica della sanzione penale. Vuol dire che da un lato accettiamo che il diritto sia uno strumento per proteggere, per tutelare, salvaguardare i beni di primaria importanza per la convivenza civile. Allora la sanzione penale, in questa prospettiva, è uno strumento per prevenire la commissione di fatti che vanno a minare le condizioni della convivenza civile. Riconosciuta alla sanzione penale una funzione sostanzialmente preventiva, ecco che recuperiamo l’idea retributiva come antidoto contro gli eccessi punitivi ai quali può portare l’idea della sanzione penale in chiave preventiva. Perché l’idea retributiva di identifica con la proporzione tra fatto e sanzione, la sanzione deve essere prof proporzionata al fatto e questa è una garanzia: nessuno può essere punito al di là di quelle che è la gravità del fatto che ha commesso. Sul piano della prevenzione generale, se non avessimo paletti, potremmo arrivare a sanzioni severissime da parte del legislatore e a condanne esemplari inflitte dal giudice in concreto. Ecco quindi che la proporzione tra fatto e sanzione è un argine contro ciò. Anche sul piano della prevenzione speciale le derive sono dietro l’angolo: se noi ci poniamo l’obiettivo di eliminare il pericolo che l’autore di reato torni a delinquere, questo può portare a sanzioni che si protraggono indefinitamente nel tempo. Questo è pericolo enorme per le garanzie della persona. Questo problema si è presentato a lungo nel nostro sistema in materia di sicurezza. Con il codice Rocco del 1930 abbiamo 2 tipi di sanzioni:
  • pene -misure di sicurezza : per molto tempo non hanno avuto una durata definita, protraendosi così infinitamente nel tempo finché là pericolosità del soggetto non fosse cessata (anche per reati poco gravi: es. furto) La retribuzione, intesa come necessaria proporzione della sanzione penale rispetto al fatto sanzionato, agisce come limite, garanzia per il singolo di fronte alla finalità della prevenzione (sia generale sia specifica).

Lezione 2 3 Ottobre 2019 Nell’ottica del codice Rocco le pene vennero pensate come sanzione con funzione generale preventiva e retributiva, mentre alle misure di sicurezza venne affidata la funzione special preventiva. Le pene vengono inflitte sul presupposto della rimproverabilità della persona per il reato commesso. Questo significa che le pene non possono essere applicate a soggetti non imputabili; perché il soggetto non imputabile, in quanto tale, è una persona non rimproverabile per il reato commesso, non merita di essere punita per il reato commesso. Infatti a livello processuale si arriva ad una sentenza di assoluzione perché resto commesso da persona non imputabile (sentenza assolutoria) art.530 c.p.p. Le pene invece sono applicabili alle persone imputabili e alle persone semi-imputabili. Quindi il presupposto per l’applicazione della pena è la riproverabilità della persona. Il presupposto per l’applicazione delle misure di sicurezza è la pericolosità sociale della persona che ha commesso il reato. La misura di sicurezza viene applicata non sulla base della rimproverabilità, ma sulla base della pericolosità sociale. La pericolosità sociale (art.203 c.p.) significa probabilità di commissione di nuovi reati. Questa condizione può riguardare persone imputabili, semi-imputabili e non imputabili; tutte possono essere pericolose socialmente. Possono essere ordinate dal giudice in una sentenza di condanna ma anche in una sentenza i proscioglimento (es. non imputabile e quindi prosciolto, ma se pericoloso, destinatario di misure di sicurezza). L’idea alla base di questo meccanismo è che le persone non imputabili effettivamente non siano rimproverabili e quindi non meritino di essere punite, tuttavia per aver commesso reato, autorizzano l’applicazione di misure di sicurezza volte a garantire protezione alla collettività da loro ulteriori comportamenti criminosi. Nel sistema sanzionatorio delineato dal codice Rocco, ancora vigente,, se una persona è imputabile o semi imputabile e anche socialmente pericolosa, a suo carico si cumuleranno pena+ misure di sicurezza. Proprio a questa possibilità di cumulo ci si riferisce quando si parla di doppio binario del nostro ordinamento (pena+ misura di sicurezza). Doppio binario: due tipi di sanzioni penali che convivono e queste due possono trovarsi cumulate in capo alla stessa persona se imputabile o semi e anche pericolosa. La costituzione: La costituzione repubblicana (1948) è cronologicamente successiva al codice Rocco (1930); ma la costituzione e gerarchicamente sovraordinata rispetto al codice Rocco. Tutte le disposizioni del codice penale devono essere lette e interpretate alla luce dei principi costituzionali; e quei principi che dovessero esser in contrasto con i principi costituzionali dovrebbero essere espunte dal nostro ordinamento attraverso una declaratoria di incostituzionalità della corte costituzionale interpellata secondo le nostre procedure previste dalla legge. Per questa sovraordinazione gerarchica la costituzione prevale sul codice. La costituzione in materia della sanzione penale dice: Art.25 costituzione sottopone al principio di legalità sia le pene sia le misure di sicurezza Art.25 comma 1 “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” (principio di legalità) Art.25 comma 3 “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza de non nei casi previsti dalla legge” (principio di legalità). Soltanto la legge o un atto normativo, equiparato alla legge, possono stabilire con quale sanzione e in quale misura di debba reagire alla commissione di un reato. Pene e misure di sicurezza vengono sottoposte al principio di legalità dall’art.25 della costituzione. Se pensiamo in modo specifico alle sanzioni limitative e privative della libertà personale, dobbiamo ricordare l’art.13 costituzione: dedicato in via generale alla tutela della libertà personale.

Art.13 comma 2 “non è ammessa forma alcuna di detenzione… né qualsiasi altra forma di libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria ( riserva di giurisdizione ) e nei soli casi e modi previsti dalla legge ( riserva di legge ). Questo articolo pone la riserva di giurisdizione e la riserva di legge in materia di limitazione della libertà personale. Art.13 comma 4 “È punita ogni tipo di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”. Recentemente la legge penitenziale 354 del 1975 è stata riformata (2018). (Ci fu la Delega orlando- una legge delega 2017- che pensava ad una riforma di più ampio respiro dell’ordinamento penitenziario, le vicissitudini politiche hanno portato a ridurre le riforme.) Tra le cose nuove portate da questa piccola riforma ci sono state delle modifiche anche nel suo articolo di apertura:

  • art. 1 della legge 354 del 1975: oggi troviamo esplicitamente espresso il divieto di ogni violenza fisica o morale. Divieto che vi era già nell’art. 13 della costituzione. A partire dal 2017 è previsto il reato di tortura, si trova nell’art. 613 bis c.p. La nozione di tortura è più ristretta di quella di violenza. L’art. 1 va letto insieme all’art. 41 della legge 354 L’art.41 della legge 354 definisce i limiti entro i quali è possibile l’uso della forza fisica nei confronti delle persone ristrette nella loro libertà personale. Troviamo il divieto di fare uso della forza fisica, a meno che sia indispensabile per: - prevenire o impedire atti di violenza, - per impedire atti di evasione, - Per vincere la resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti “Non è possibile fare uso di mezzi di coercizione fisica che non siano espressamente previsti dal regolamento”. “Questi mezzi non possono essere usati a fini disciplinari, può essere usata solo per evitare danni a persone o a cose oppure per garantire l’incolumità della stessa persona.” Fuori da questi casi l’uso della forza fisica nei confronti delle persone ristrette è vietata. È sempre vietata la violenza fisica e morale. Art.27 cost.: la costituzione sancisce il principio dell’umanità delle pene ed il divieto assoluto della pena di morte Art. 27 Comma 3 “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” (principio dell’umanità delle pene). Art.27 Comma 4 “non è ammessa la pena di morte” fino al 2007 questo quarto comma consentiva la pena di morte nei casi eventualmente previsti dalle leggi militari di guerra. La legge costituzionale n.1 del 2007 ha eliminato l’eccezione prima prevista e adesso il divieto della pena di morte è assoluto e non conosce eccezioni. Questi comma dicono che nel nostro ordinamento nessuna finalità (né retributiva né preventiva) può giustificare pene contrarie al principio d’umanità, tanto meno la pena di morte. Il principio d’umanità della pena trova riscontro nella previsione di alcune forme di desistenza temporanea (alcuni casi in cui si rinuncia temporaneamente) ad eseguire la pena detentiva per motivi d’umanità. Casi in cui il nostro ordinamento preveda che si desista, almeno temporaneamente, dall’eseguire la pena detentiva per rispettare il principio d’umanità delle pene. Es. rinvio dell’esecuzione della pena (disciplinato dagli articoli 146, 147 c.p.)

La corte Europe dei diritti dell’uomo ritiene che ogni ordinamento debba avere un meccanismo che, nel momento in cui le condizioni di salute del soggetto siano incompatibili con lo stato detentivo, possa garantire l’uscita di quella persona dal circuito penitenziario. Nel caso dei detenuti della sentenza Torreggiani, la corte ha ritenuto che le autorità italiane non avessero garantito condizioni adeguate per lo spazio individuale ridotto dentro alle celle (3metri quadri ridotti dal mobilio). A livello nazionale è stato chiesto di rimediare al problema. Numerose riforme per rimediare alla sovraffollazione carceraria. In risposta alla sentenza Torreggiani lo stato ha adottato riforme, tra cui la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione carceraria. Il comitato dei ministri del consiglio d’europa (nel quale si inserisce la corte costituzionale europea) ha valutato favorevolmente lo sforzo effettuato dal legislatore italiano a seguito della sentenza Torreggiani.

- Strumenti di contrasto che si utilizzano nel nostro ordinamento nei confronti della criminalità mafiosa: A livello penitenziario in Italia, la lotta alla mafia, si serve dello strumento 41 bis. Il 41 bis è l’articolo dell’ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975 ) che prevede un regime particolarmente rigoroso per la detenzione di persone alle quali è addebitato un reato di criminalità organizzata (in particolare mafia). Si parla di carcere duro (fa pensare ad un carcere che voglia essere gravoso, ma non è così- messaggio sbagliato). Questo regime non ha finalità afflittive, ma preventive. L’obiettivo è quello di mettere in atto misure che consentono di prevenire ulteriori contatti tra il detenuto e la sua associazione criminale di riferimento. Detenuti hanno fatto ricorso alla corte Europe dei diritti dell’uomo, prospettando una violazione dell’art.3 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. Si lamentavano di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Il regime del carcere duro tende a superare l’esame della corte Europea dei diritti dell’uomo sotto il profilo dell’art.3. Nel senso che nell’applicazione del carcere duro di norma la corte europea dei diritti dell’uomo non ha ravvisato trattamenti inumani e degradanti (anche se poi deve valutare il singolo caso la corte europea, però apparentemente sembra vada bene). La corte fa un bilanciamento e valuta tutte le condizioni specifiche e, a parte alcuni casi concreti, questo regime supera il vaglio della corte europea dei diritti dell’uomo. Il CTP (Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti ) ha un atteggiamento severo nei confronti del nostro carcere duro. Il comitato è un organo diverso dalla corte europea (che è un organo collegiale che riceve dei singoli ricorsi da parte degli individui che credono siano stati volati i propri diritti). Il comitato fa periodicamente delle visite negli stabilimenti penitenziari. A seguito delle visite il comitato stila rapporti che manda allo stato di riferimento. Riguardo al 41 bis ha indirizzato rapporti con aspetti problematici: -isolamento del detenuto -carenza attività offerte al soggetto -carenza di contatti umani adeguati sia con il personale penitenziario sia con il mondo esterno -durata del regime del carcere duro -pericolo che questo regime venga di fatto utilizzato come mezzo di pressione psicologica per costringere i detenuti a dissociarsi e/o a collaborare con la giustizia L’art.27 comma 3 costituzione prende posizione espressa sulla posizione della pena. “Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. È una disposizione fortemente innovativa. La costituzione ha accolto l’idea della prevenzione speciale mediante la rieducazione. Rieducazione è un termine antiquato, ora si potrebbe rinnovarlo, ma rende l’idea.

Il concetto di rieducazione deve essere letto alla luce del quadro costituzionale nel suo complesso: stato di diritto, laico, democratico e pluralistico. Se si mettono insieme tutte le disposizioni risulta questo tipo di stato. “Rieducazione” nella prospettiva dell’art.27 della cost. non vuol dire emenda, ravvedimento etico o pentimento interiore; ma significa risocializzazione del reo, riattivazione nella persona nei confronti del rispetto dei valori fondamentali della vita sociale, della comunità. L’obiettivo è di incidere sui comportamenti esteriori, sociali che riguardano le relazioni che si stabiliscono con gli altri. In un ordinamento laico non riguarda allo stato il pentimento interno. Lo stato deve garantire le condizioni per il vivere civile; si deve preoccupare, tramite la pena, di restituire alla comunità una persona che si sia riappropriata dei valori fondamenti del vivere civile. In uno stato pluralistico, laico la rieducazione non è un fine, ma un mezzo per raggiungere il vivere civile. L’obiettivo è porre le condizioni per il vivere civile. La finalità riguarda tutte le fasi del fenomeno sanzionatorio e non solo quello esecutorio. Ha ricadute sulla disciplina del fenomeno sanzionatorio. Il legislatore deve tener conto che la costituzione ha fatto una scelta per la funzione speciale preventiva intesa come retribuzione della sanzione penale, e quindi deve ispirare a quella opzione costituzionale la previsione astratta delle pene corrispondenti ai singoli reati. È chiaro che per sua stessa natura la finalità di risocializzazione richiede che la pena venga adattata al singolo autore di reato: se voglio portare il soggetto a riappropriarsi dei valori fondamentali del vivere civile e quindi a reinserirsi nel tessuto sociale, dovrò cercare di ritagliare la pena sulle sue specificità. Il momento in cui si vanno a fissare le pene in astratto è il momento sanzionatorio che meno si presta alla realizzazione della prevenzione speciale intesa come rieducazione (no specificità); si presta più alla prevenzione generale (scoraggiare la generalità dei consociati dal commettere reati). Il fatto che la costituzione si sia pronunciata a favore di una pena tendenzialmente rieducativa non esclude che si possa tenere conto anche delle altre funzioni della pena (anche general preventiva). Il legislatore quando stabilisce le pene può tenere presente la funzione general preventiva con paletti:

  • non potrà mai introdurre pene inumane, tanto meno pena di morte
  • non potrà mai introdurre pene sproporzionate rispetto al fatto sanzionato Sentenza 109 del 1968: la corte costituzionale disse che “la valutazione della congruenza fra reato e pena appartiene alla politica legislativa e su di essa nessun sindacato si rende possibile in questa sede, all’infuori dell’eventualità che la sperequazione(sproporzione) assuma dimensioni tali da non riuscire sorretta d sogni ben che minima giustificazione, perché se così avviene si avrà una violazione del principio di ragionevolezza ricavabile dall’art.3 della costituzione”. È il legislatore a decidere quanta pena corrisponde a quel reato, però c’è un limite: se si spinge a determinare una sproporzione tra pena e gravità fatto commesso, tale da non avere nessuna giustificazione, allora interverrà la corte costituzionale dichiarando l’incostituzionalità di quella scelta sanzionatoria sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza che si ricava dall’art.3 della nostra costituzione. La finalità della prevenzione generale non è di per sé in contrasto con l’art.27 comma 3 della costituzione. È legittimamente conseguita dal legislatore anche la funzione special preventiva con i limiti: umanità delle pene e proporzione tra sanzione e fatto sanzionato. Dobbiamo però considerare che nella fase della prevenzione astratta delle pene non può comunque essere ignorata la finalità della prevenzione speciale intesa come risocializzazione. Infatti nel momento dell’applicazione delle pene il giudice penale avrà tante più possibilità di adattare la pena al singolo autore di reato tanto più saranno gli strumenti a sua disposizione in base alle scelte del legislatore (ventaglio di pene). Più grande il ventaglio delle pene, più possibilità di adattare la pena all’autore di reato (risocializzazione). La presa di posizione della costituzione a favore della finalità risocializzativa della pena deve indirizzare ed indurre il legislatore verso la previsione di una pluralità (dal punto di vista tipologico) delle pene.

favorire la risocializzazione. Resta anche qui il principio della proporzione tra la pena ed il fatto concretamente commesso: l’intensità deve sempre e comunque risultare proporzionata alla misura del rimprovero in base alla gravità del fatto commesso dalla persona. Le pene sono previste dalla legge (sottoposte al principio di costituzionalità), ma entro i limiti previsti dalla legge il giudice gode di un potere discrezionale nella determinazione della pena da applicare nel caso completo. L’art.133 fissa i criteri che devono guidare il giudice nell’esercizio di questo potere discrezionale: il giudice deve tenere conto: a) Della gravità del reato È chiaro che sia un parametro che richiami l’idea della retribuzione intesa come proporzione tra pena e fatto punito. b) E altresì della capacità a delinquere del colpevole (comma 3 art.133) Questo parametro contenuto già nel codice Rocco del 1930, va però interpretato alla luce della costituzione repubblicana, in particolare alla luce dell’art.27 comma 3. Quindi va interpretato in modo da attribuirgli un senso conforme alla finalità rieducativa della pena. Alcuni autori hanno concluso che indichi la possibilità minore o maggiore che la persona commetta ulteriori reati nel futuro, e tale possibilità deve essere tenuta in considerazione per poter adeguare la pena irrogata alla finalità risolizzante della persona, si richiede quindi che la pena sia adeguata al fine del rinserimento sociale della persona. Il rapporto tra questi 2 parametri: il parametro principale è la gravità del reato: nessuno può essere punito oltre quanto è consentito sulla base della gravità del fatto per cui è stato condannato. Questo emerge come un paletto invalicabile dal nostro quadro costituzionale. Il parametro della capacità a delinquere può servire a giustificare una mitigazione della pena, al di sotto del livello segnato dalla gravità del fatto, se questo può favorire la risocializzazione della persona o quantomeno evitarne la desocializzazione, ma non può essere invocato nel quadro costituzionale di riferimento per far salire la misura della pena in concreto applicata al di sopra di quanto è giustificato dalla gravità del fatto commesso. La fase dell’esecuzione della pena è la sede congeniale allo dispiegarsi della finalità rieducativa. La sentenza n.22 della corte costituzionale del 1971: l’efficacia rieducativa, indicata come finalità ultima e non unica della pena dall’art 27 comma 3 , dipende soprattutto dal suo regime di applicazione (modo in cui viene eseguita la pena). La corte costituzionale stessa riconosce che la finalità rieducativa della pena deve in ogni caso illuminare tuti i momenti del sistema sanzionatorio, ma sicuramente la fase privilegiata è quella dell’esecuzione: nell’esecuzione può aver luogo un trattamento individualizzato ritagliato sul singolo autore di reato, in modo che egli esegua la pena in modo adatto a lui. La disciplina di tale fase deve tenere conto della parte dell’art.27 dove afferma che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”; il legislatore quindi deve tenere quindi è tenuto a prevedere un trattamento della persona condannata conforme all’obiettivo della rieducazione sempre conforme al principio dell’umanità delle pene. Tuttavia la costituzione stessa riconosce che l’obiettivo della rieducazione attraverso la pena è pur sempre tendenziale (devono tendere alla rieducazione, non devono rieducare). Il riconoscimento di questa tendenzialità: a) Significa che l’obiettivo rieducativo deve necessariamente essere perseguito soltanto nei limiti di quanto è consentito dalla durata della pena, durata che deve essere determinata nel rispetto del principio di proporzione tra intensità della pena e reato commesso b) La finalità della rieducazione non può essere perseguita a scapito dell’autonomia morale dell’individuo (che è un valore di rilevanza costituzionale che si lega alla centralità della dignità umana). Nel nostro ordinamento la pena deve si avere una finalità rieducativa, ma solo nel limiti della disponibilità psicologica del condannato stesso: la risocializzazione non può essere eseguita coattivamente. È tendenziale l’obiettivo, ovvero si arresta laddove ci sia un’indisponibilità psicologica, la quale non si può mai superare coattivamente (violerebbe la dignità umana). La disponibilità psicologica può mancare, soprattutto, negli autori di quei reati che sono frutto di una scelta politica ideologica di contrasto radicale dei principi ispiratori dell’ordinamento (es. terrorismo): non sono disponibili ad accogliere gli atti volti alla risocializzazione.

La nostra costituzione attribuisce alle pene la funzione della prevenzione speciale declinata come risocializzazione. Però il codice rocco, andando ad istituire il sistema del doppio binario, attribuisce la funzione della prevenzione speciale alle misure di sicurezza, lasciando alle pene la funzione della prevenzione generale e della retribuzione. Quale posto allora è rimasto alle misure di sicurezza dopo l’introduzione della costituzione? Non si può dire che siano di per sé vietate dalla costituzione, perché le cita nell’art.25 comma 3 sottoponendole al principio di legalità. Tuttavia citarle non significa che le imponga, semplicemente esige che finché saranno mantenute saranno sottoposte al principio di legalità. Ciò che desta perplessità è il cumulo fra pene e misure di sicurezza a carico delle persone imputabili: la stessa persona autore di reato, dove sia imputabile o semi imputabile e ritenuta socialmente pericoloso, vede imputarsi pena + misura di sicurezza. Posto che l’art.27 comma 3 fa carico già alle pene della funzione di prevenzione speciale, può diventare problematico giustificare che a carico della stessa persona ci sia anche una misura di sicurezza che ha a sua volta un funzione special preventiva (già svolta dalle pene secondo la costituzione). Se scendiamo dalla costituzione al livello delle fonti normative di grado inferiore, vediamo che la disciplina dell’esecuzione delle misure preventive e limitative della libertà personale è sparsa all’interno di una pluralità di atti normativi, però per la maggiorparte è contenuta nell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 26/7/75). A questa legge si accompagna il regolamento emanato con decreto del presidente della repubblica (DPR) del 30/6/2000 n.230, che è il regolamento d’esecuzione della legge di ordinamento penitenziario. La legge 354 del 1975 è la legge con la quale l’ordinamento penitenziario è stato riformato alla luce dei principi della costituzione repubblicana. Si è trattato di un momento di rottura con il passato: fino a quel momento nella materia dell’esecuzione penitenziaria c’era stata una sostanziale continuità sia nella normativa sia nella prassi. Infatti si era passati dallo stato liberale, al regime fascista, all’Italia repubblicana senza scossoni in materia penitenziaria. La continuità si era manifestata soprattutto in 3 aspetti rimasti sempre immodificati nell’arco di questo lungo periodo:

  1. Il carcere era disciplinato come luogo impermeabile ed isolato rispetto alla società libera, cosicché i detenuti erano emarginati dal resto della comunità. Sotto questo profilo possiamo ricordare alcuni aspetti:  I contatti del detenuto con i congiunti erano sottoposti ad una disciplina molto restrittiva, legata al sistema delle ricompense e delle punizioni.  Esistenza di una vera e propria fobia della circolazione all’interno del carcere della Stampa (divieti di lettura)  Erano escluse o fortemente limitate le visite all’interno degli stabilimenti penitenziari da parte di persone estranee all’amministrazione penitenziaria.
  2. Vita all’interno del carcere caratterizzata da un clima diffuso di tensione e di violenza sia tra i detenuti sia tra i detenuti ed il personale di custodia. All’origine di tale tensione c’erano condizioni materiali di estremo disagio ed il proliferare abnorme di regole inutilmente vessatorie e afflittive che colpivano detenuti ed in parte anche il personale di custodia.
  3. Amministrazione penitenziaria organizzata come struttura burocratica rigidamente centralizzata e verticistica. Questo provocava un appesantimento delle procedure, che causavano ulteriori vessazioni per i detenuti (Es. decidere se aprire le finestre d’estate si doveva risalire al vertice, finiva l’estate prima di una risposta). La continuità della materia penitenziaria, che è stata spezzata solamente nel 1975, era una continuità che riguardava sia la sostanza sia la forma della disciplina della materia penitenziaria. Da un punto di vista sostanziale si trattava della disciplina di carattere sostanzialmente vessatorio, che era contenuta all’interno di atti normativi provenienti dal potere esecutivo; regolamenti che si susseguirono nella materia penitenziaria nel tempo fino al regolamento della prevenzione di pena del regime fascista del
  4. Quindi una continuità durata a lungo nel tempo sia sostanziale sia formale.

Con le ultime riforme (2018) sono stati aggiunti elementi: formazione professionale, la partecipazione a progetti di pubblica utilità. Prima della riforma del ’75 gli elementi del trattamento erano solo lavoro, religione ed istruzione. Tutti questi aspetti mirano ad ottenere un trattamento individualizzato utile alla risocializzazione della persona.  Un altro elemento qualificante della riforma del ’75 è la previsione di un sistema di misure alternative alla detenzione intramuraria (all’interno dell’istituto penitenziario). Il favore per questo strumento è stata una scelta qualificante della legge 354. Successivamente tale sistema è stato più volte arricchito e modificato (espandere lo spazio, contrarre lo spazio). Queste misure alternative alla detenzione sono modalità di esecuzione della pena detentiva che sono in forma extramuraria in parte o in tutto. Le misure alternative alla detenzione non sono tipi di sanzione, sono possibili forme dell’esecuzione della sanzione detentiva. La sanzione viene inflitta dal giudice di cognizione con la sentenza che definisce il processo, la misura alternativa alla detenzione può essere applicata eventualmente, se ci saranno i presupposti, nella fase esecutiva, cioè dopo che la pronuncia nei confronti della persona sia divenuta irrevocabile e quindi deve essere eseguita. La competenza all’eventuale applicazione di una misura alternativa alla detenzione spetta alla magistratura di sorveglianza. Applicando una misura alternativa alla detenzione, la magistratura di sorveglianza incide sulle modalità di espiazione della sanzione detentiva che il giudice di cognizione ha inflitto alla persona. Le misure alternative alla detenzione hanno lo scopo di assicurare che l’esecuzione della pena sia conforme al principio di umanità e contribuire alla realizzazione la funzione tendenzialmente rieducativa della pena stessa. Quindi, attraverso le misure alternative alla detenzione, si tenta di adeguare il sistema sanzionatorio ai principi costituzionali. Queste due finalità si combinano diversamente a seconda del tipo di misura alternativa alla detenzione: ci sono quelle più umanitarie destinate a persone che hanno bisogno di essere sottratte da un contesto e quelle più risocializzative con contenuti volti al recupero del reo Lezione 4: 09/10/ Le misure alternative alla detenzione rappresentano una modalità dell’esecuzione della pena detentiva in forma parzialmente o totalmente extracerceraria. All’interno del sistema le misure si inseriscono quale strumento per adeguare il sistema sanzionatorio ai principi costituzionali.  Sono misure alternative che tendono ad attuare il principio d’umanità delle pene quelle che sono rivolte a soggetti che potrebbero non tollerare la carcerazione a causa della loro condizione personale (salute, genitorialità…). In realtà il soggetto tutelato nel caso della genitorialità è un terzo: il figlio. A questa prima categoria (finalità umanitarie) appartengono vari ipotesi di detenzione domiciliare.  Sono misure alternative che tendono ad attuare la funzione risocializzante (rieducazione del condannato): affidamento in prova al servizio sociale (non applicato per condizioni particolari della persona, ma denuncia una finalità risocializzante). Queste misure volgono rispondere alla crisi dell’istituzione carceraria tradizionale, ma vogliono dare una risposta che eviti misure meramente clemenziali come può esere il ricorso all’armistia. Sono forme dell’esecuzione della sanzione che hanno la funzione di risocializzare la persona. In alcuni casi l’applicazione consente al condannato di espiare l’intera sanzione detentiva senza entrare in carcere, questo accade quando la misura detentiva viene applicata fin dall’inizio dell’esecuzione della sanzione detentiva. Il nostro ordinamento prevede questa possibilità per le pene di minore durata. L’obiettivo è quello di evirare

l’ingresso nel carcere alla luce che questo rappresenti un contesto desocializzante o per condizioni d’umanità (condizioni incompatibili con la carcerazione). Altre volte è applicata dopo che l’esecuzione della pena è iniziata e la persona ha già trascorso la pena in carcere; in questi casi l’obiettivo è di accompagnare il detenuto verso il suo fine pena attraverso la sperimentazione di forma via a via più ampie di libertà sotto costante monitoraggio delle istituzioni (pene di più lunga durata). In questi casi l’adozione a misure alternative costituisce un riflesso al trattamento, consentono di modificare le modalità dell’applicazione della sanzione con un progressivo allontanamento del soggetto dall’ambiente carcerario. Contribuiscono a dare attuazione al principio della flessibilità dell’esecuzione penale: la pena si deve adeguare al progredire del processo di risocializzazione del condannato oltreché alle esigenze umanitarie del caso concreto. L’attuazione del principio di flessibilità è un aspetto che caratterizza l’intero sistema di benefici penitenziari: tale sistema comprende le misure alternative alla detenzione, ma anche altri istituti. Nei benefici penitenziari si individuano come misure alternative alla detenzione:  Affidamento in prova ai servizi sociali  Detenzione domiciliare (no disciplinata nella legge 354 del ’75, ma nel codice penale agli articoli 166 e seguenti, questo non è di ostacolo)  Semi libertà  Liberazione condizionale La liberazione anticipata è disciplinata nella legge 354 del ‘75 tra le misure detentive alla detenzione, sono molti però a non ritenerla come una misura alternativa alla detenzione: perché consiste nella riduzione di pena concessa davanti a certe condizioni che anticipa la liberazione del detenuto. Le misure alternative alla detenzione sono una risposta alla constatazione dell’inadeguatezza del carcere rispetto all’obiettivo della risocializzazione del condannato. I dati dicono che la persona condannata che sconta la pena in carcere ha un tasso di recidiva del 68,4%. Chi invece ha fruito di misure alternative alla detenzione ha un tasso di recidiva pari a 19%. Chi poi durante l’esecuzione di misure alternativa alla detenzione è stato inserito in un circuito lavorativo e fruitivo ha un tasso di recidiva pari all’1%. Sono dati da tenere in conto quando si parla di politica criminale. Il carcere non produce sicurezza. La misura alternativa alla detenzione oltre ad avere indubbi benefici sul piano della risocializzazione, produce vantaggi anche per il destino di chi in carcere deve rimanere: riduce il sovraffollamento del carcere garantendo l’umanità della pena degli internati. In carceri più vivibili si può migliorare l’offerta trattamentale intramuraria e quindi è più facile perseguire l’obiettivo della risocializzazione. L’esistenza di misure alternative alla detenzione, alle quali si può accedere in base ai progressi di risocializzazione, esercita una funzione di controllo sulle persone detenute (incentivo a collaborare alle attività trattamentali loro offerte e a mantenere un comportamento regolare). Nella materia penitenziaria la politica penitenziaria ha conosciuto momento di espansione e momenti di stallo. Testi normativi di riferimento (sotto Costituzione pluralità di atti normativi): A) Maggior parte LEGGE 26 LEGGE 26 LUGLIO 1975 N 354: ORDINAMENTO PENITENZIARIO; riformastorica per adeguare ordinamento penitenziario ai principi costituzione repubblicanaB) Alla legge si accompagna IL REGOLAMENTO ESECUTIVO DPR (= DECRETO DEL PRESIDENTEDELLA REPUBBLICA, formalmente presidente, in realtà governo) 30 GIUGNO DEL 2000 N°230.Regolamento esecuzione legge 354.Oggi l’ordinamento penitenziario mostra segni di invecchiamento, anche nel linguaggio. Però è una leggeche quando fu varata, rappresentò la riforma dell’ordinamento penitenziario alla luce dei principi dellaCostituzioneLEGGE 26 momento di rottura rispetto al passato, forte innovazione. - Fino al ’75, c’era una continuità tra normativa e prassi nella materia dell’esecuzione penitenziaria (statoliberale , fascismo, repubblica no scossoni) CONTINUITÀ sotto 3 PROFILI:1) Il carcere era disciplinato come un luogo impermeabile e isolato rispetto alla società liberaLEGGE 26 detenuti fortemente emarginati e separati da comunità libera: - I contatti con i congiunti erano sottoposti ad una disciplina molto restrittiva e si basava sullericompense e punizioni, - Vera e propria fobia verso circolazione stampa all’interno del carcere (divieto di lettura ecc.) - Esclusione delle visite di persone

anni)ICAM, differenze: cuore sostegno. Nido dovrebbe essere marginale, da preferire ICAM. Soluzioni intramurarie(entrambe)ICAM, differenze: cuore sostegno perché profilo di pericolosità non possono accedere alle extra, per madri da preferire formaextramuraria. All’interno si conduce vita comunitaria, simil ICATT ma attività di supporto allagenitorialità. Madre sottoscrive patto per preparazioni pasti, faccende domestiche ecc. Bambiniaccompagnati all’asilo da volontari. Legislatore punta su ICAM a discapito di soluzione extramuraria delle CASE FAMIGLIA PROTETTE,gestite del terzo settore, privato sociale, per accogliere detenute in regime domiciliare che non hannodomicilio idoneo (fase cautelare e detentiva)ICAM, differenze: cuore sostegno. Su queste no investimenti, lasciato a enti locali. Solo 2:Milano (finanziamenti privati)ICAM, differenze: cuore sostegno e Roma (poste italiane)ICAM, differenze: cuore sostegno. Circuito virtuoso lombardo!Ci vuole consenso padre (normative civilistiche)ICAM, differenze: cuore sostegno , questione se sia soluzione migliore per il bambino –per lungo tempo presenza minore sfuggiva all’attenzione degli organi preposti alla tutela dei minori(assistenti sociali penitenziari solo per adulti)ICAM, differenze: cuore sostegno [Roma Rebibbia femm 2018]. Modifica nel cpp e 354 –raccordo tra organi preposti e amministrazioni. 656cpp – informare procura minorile della presenza deibambini con relazioni sulle loro condizioni – faro su situazione anche all’esterno. Rischio di passare dallatotale ignoranza alla presunzione di inidoneità genitoriale delle madri detenute: fare valutazione inconcreto. Profilo pericolosità madre vs tutela interesse bambino. [Milano unico ICAM perché esterno alcarcere. A Torino piano ICAM e piano semi liberi separati (separati per evitare tramite interno ed esterno,bassa pericolosità, regime proporzionato)ICAM, differenze: cuore sostegno all’interno prima cinta.]. MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO DALLA LIBERTA’Le modalità di ingresso sono disciplinate dalla legge 354 del '75 e poi norme di dettaglio si trovano nelRegolamento di esecuzione 230 del 2000.ICAM, differenze: cuore sostegno Ci può avvenire a seguito una presentazione spontanea del destinatario ordine o un accompagnamentocoattivo da parte delle forze dell’ordine. ICAM, differenze: cuore sostegno Poi inizia un iter previsto dal DPR 230 del 2000 (in particolare nell'art. 23)ICAM, differenze: cuore sostegno. L’obiettivo di acquisire info edare info sulla persona accolta e di fornire al nuovo ristretto le condizioni di accoglienza all’internodell’istituto più adeguate.1° FASEICAM, differenze: cuore sostegno PERQUISIZIONE PERSONALE. Viene effettuata dalla Polizia penitenziaria. Lafinalità è quella di ritirare oggetti non consentiti in carcere (armi, stupefacenti, oggetti di consistente valoreeconomico, denaro che viene versato nella cassa a nome detenuto)ICAM, differenze: cuore sostegno. 2° FASEICAM, differenze: cuore sostegno PASSAGGIO NELL’UFFICIO MATRICOLA DELL’ISTITUTO. Serve alla compiutaidentificazione della soggetto; verranno acquisiti dati personali, foto segnaletiche, rilievi dattiloscopici everranno fatti confronti con dati già presenti negli archivi dell’amministrazione. Legge 85/2009 per prelievicampioni biologicheICAM, differenze: cuore sostegno tipizzazione DNA presso lab centrale per anca dati nazionale del DNA, per alimentarebanca dati (vedi appunti)ICAM, differenze: cuore sostegno. Si deve dare opportunità di avvisare immediatamente i propri familiari del proprio ingresso inistituto. Nel più breve tempo possibile (art 29 e 23 dpr)ICAM, differenze: cuore sostegno , nel più breve tempo pox la Direzione dell’istitutodeve richiedere al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria notizie sulle eventuali detenzioniprecedentiICAM, differenze: cuore sostegno se non risultano allora viene creata ex novo la cartella personale del soggetto. ICAM, differenze: cuore sostegno se ce ne sonoallora si acquisisce la cartella personale preesistente.Fascicolo d grande rilevanza. Dentro alla CARTELLA PERSONALE (art. 13 legge 354 e art. 26 del dprdel 2000)ICAM, differenze: cuore sostegno troviamo serie articolata di informazioni sulla persona sia raccolte nel momento dell’ingresso inistituto che quelle accumulate durante la vita penitenziaria (si arricchisce)ICAM, differenze: cuore sostegno. Avremo:- DATI IDENTIFICATIVI (anagrafici, impronte, fotografia e altri elementi per l’identificazione)ICAM, differenze: cuore sostegno - DATI GIUDIZIARI (copia del provvedimento sulla base della quale la persona è ristretta e ilcertificato del casellario giudiziale)ICAM, differenze: cuore sostegno - DATI SANITARI (11 op riguarda salute, diritto a cure tempestive detenuti e internati. Fattoriche ostacolano lentezza con la quale circola in caso di trasferimentoICAM, differenze: cuore sostegno cartella informatizzatamanca al 63,9% degli istituti)ICAM, differenze: cuore sostegno - DATI DISCIPLINARI- DATI RELATIVI A PERMESSI e TRASFERIMENTI- INFO SUL TRATTAMENTO (Risultati osservazione , indicazioni programma trattamentale erisultati raggiunti)ICAM, differenze: cuore sostegno - INFO SULL’ESECUZIONE EXTRA-MURARIA.(istanze e provvedimenti presi es misure alt)ICAM, differenze: cuore sostegno Il

detenuto può sempre consultare la cartella personale e ottenere la copia dei provvedimentidell’autorità giudiziaria contenuti (art. 94 delle norme di attuazione del c.p.p.)ICAM, differenze: cuore sostegno ; la cartella personaleaccompagna il soggetto durante tutta la detenzione e anche nell’eventuale trasferimento.All’atto delle dimissioni, la cartella viene conservata a cura dell’amministrazione penitenziarianell’archivio dell’istituto dal quale il soggetto viene dimesso (26 dpr)ICAM, differenze: cuore sostegno .3° FASEICAM, differenze: cuore sostegno VISITA MEDICA GENERALE (art. 11 legge 354, art. 23 del dpr 230/2000)ICAM, differenze: cuore sostegno. All’attodell’ingresso in istituto (o al massimo un giorno dopo)ICAM, differenze: cuore sostegno ; serve ad accertare le esigenze della persona legataalla sua condizione psicofisica (es farmaci, supporto psicologico, servizio dipendenze)ICAM, differenze: cuore sostegno. In esito alla visita,potrebbe anche emergere l’esistenza di presupposti per il rinvio (obbligatorio o facoltativo)ICAM, differenze: cuore sostegno dell’esecuzionedella penaICAM, differenze: cuore sostegno se emergono la direzione deve trasmettere gli atti alla magistratura di sorveglianza. (108 dpr)ICAM, differenze: cuore sostegno .Visita medica ottica GARANTISTICA: consente evidenziare presupposti rinvio e riscontrare lesionio maltrattamenti nelle fasi precedenti ingresso. Riforma sottolinea secondo profilo garantistico:L’ Art. 11 legge 354 comma VII è stato riscritto nel 2018 ed è stato introdotto in modo espresso l’obbligoper il medico di annotare immediatamente ogni informazione relativa a eventuali segni o indicimaltrattamenti e/o violenze. 123/2018. Garante nazionale dei diritti dei detenuti si è speso per riformarevisita per funzione di prevenzione, conforma a standard eu. All’origine di questa previsione ci sono fattiportati alla conoscenza dell’opinione pubblica (CASO CUCCHI)ICAM, differenze: cuore sostegno. Se vengono riscontrati segni dimaltrattamenti il medico ha l’obbligo di referto ed è tenuto a dare immediata comunicazione al direttoredell’istituto e al magistrato di sorveglianza. No obbligo documentare con Foto, se vuole può!Corte Eu diritti violazione art 3ICAM, differenze: cuore sostegno problema PROVE, detenuto che denunci maltrattamenti. Nellagiurisprudenza eu INVERSIONE ONERE PROVA. Quando persona che era in buona salute quando è stataprivata libertà, lesioni e denuncia, spetta allo stato dare spiegazioni plausibili sull’origine delle lesioni.[Garanzia verso il singolo ma anche tutela verso comunità penitenziari es. malattia contagiosa.]4° FASE: COLLOQUI. Un colloquio con il direttore dell’istituto o con un operatore penitenziariodelegato (solitamente è un educatore)ICAM, differenze: cuore sostegno. SCOPO: 1)ICAM, differenze: cuore sostegno raccogliere info: - per la compilazione del registro di ingressi e uscite istituto- per compilazione della cartella personale- notizie su eventuali problemi personali che richiedono un intervento immediato (comunicatoimmediatamente agli assistenti sociali penitenziari)ICAM, differenze: cuore sostegno 2)ICAM, differenze: cuore sostegno dare info:- accertare che la persona abbia una precisa conoscenza chiara del provvedimento che dispone lasua custodia, se necessario illustrare contenuti [operatore eventualmente con interprete] (art. 94comma 1 bis delle norme di attuazione del c.p.p.)ICAM, differenze: cuore sostegno se no no funzione rieducativa- info sulle norme di condotta che regolano la vita dell’istituto (diritto, doveri, disciplina etrattamento)ICAM, differenze: cuore sostegno - consegnata al soggetto la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati (art. 69comma 2 del dpr 230/2000)ICAM, differenze: cuore sostegno ICAM, differenze: cuore sostegno fornite nelle lingue più comuni. Questa carta è stata adottata dalministro della giustizia con decreto ministeriale del 5 dicembre 2012.- Chiarimenti sulle possibilità di ammissione alle misure alternative e agli altri beneficipenitenziari.- Fare una domanda particolare: se persona acconsente all’utilizzo eventuale del braccialettoelettronico (funzionale all’accesso alla detenzione domiciliare)ICAM, differenze: cuore sostegno [serve consenso interessato]. Ilverbale della dichiarazione viene consegnato all’autorità giudiziaria competente.