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Diritto Penitenziario: Trattamento e Diritti dei Detenuti, Appunti di Diritto Penitenziario

Una panoramica del diritto penitenziario italiano, analizzando il trattamento dei detenuti, i loro diritti e le modalità di esecuzione della pena. Si approfondiscono i principi fondamentali dell'ordinamento penitenziario, le diverse tipologie di trattamento, le condizioni di detenzione, i diritti dei detenuti e le procedure di reclamo. Utile per comprendere il sistema penitenziario italiano e le sfide che esso affronta.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 05/12/2024

alicia-degliangioli
alicia-degliangioli 🇮🇹

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LEZIONE 24 APRILE 2023 DIRITTO PENITENZIARIO
Funzione retributiva della pena: significa che “il male” che la persona deve scontare per aver
commesso reato. Leggendo qualsiasi norma penale, c’é una parte precettiva che spiega le condotte
che possono essere punite; poi vi è la parte sanzionatoria, cioè il castigo inflitto a chi viola la parte
precettiva. Nel codice penale sono previste le pene.
La persona che commette reato, subisce processo. Alla fine del processo, viene inflitta la sanzione
penale che quando si tratta di sanzione detentiva si sconta in carcere. Quest’ultimo, ha la funzione
di separare i condannati dal resto della società libera.
Funzione generale preventiva: se viene cominata una sanzione, la sanzione deve avere effetto
deterrente per i consociati.
Funzione speciale preventiva: la pena viene applicata a singola persona. Dovrebbe indurre il
singolo a non commettere reati in futuro.
Funzione rieducativa: durante la permanenza in carcere, l’istituto penitenziario ha la funzione di
fornire gli strumenti necessari affinché il condannato possa modificare il proprio comportamento
per poi reinserirsi all’interno della società.
Fonti normative che disciplinano ordinamento penitenziario
Art 27 Costituzione comma 3 “le pene non devono consistere in trattamenti inumani e degradanti e
devono tendere alla rieducazione ”= viene sancita la funziona rieducativa della pena.
Questo sancisce rivoluzione dal passato, perché prima venivano enunciati i principi della funzione
retributiva della pena e che la pena doveva conservare elementi di castigo e che quest’ultimo
doveva conservare le caratteristiche della austerità e della severità.
Doveva assolvere funzione di emenda = la persona doveva modificare comportamenti, ma era
un’imposizione (obbligati a frequentare scuola, lavoro, funzioni religiose).
Invece, con concetto funzione rieducativa, il condannato non è costretto, deve manifestare la sua
adesione = puó non accettare i programmi di trattamento.
Nel 2018 con mini riforma dell’ordinamento penitenziario è stata tolto quel carattere di
obbligatorietà al lavoro. E’il detenuto a dichiarare la disponibilità a lavorare o no.
Il caposaldo della legislazione penitenziaria è la Costituzione.
Poi seguono l’ordinamento penitenziario (legge 354 1975) e il regolamento di esecuzione (230
del 2000).
Ordinamento penitenziario = contiene i principi (es: art 34 ordinamento penitenziario disciplina
attività perquisizioni, dice cosa sono e come devono essere svolte, cioè nel rispetto della dignità del
detenuto e degli effetti personali di sua appartenenza).
Regolamento di esecuzione = Disciplina di dettaglio (se leggiamo articolo del regolamento di
esecuzione, collegato a art 34 ordinamento penitenziario (74 dpr del 2000) è diverso). Hanno
diversa composizione: art 34 ha due commi, il 74 ne ha 7. Disciplina l’attivitá della perquisizione
(da chi, verso chi, e tipi di perquisizione: ordinarie, generali, straordinarie).
Scendendo in ordine della gerarchia delle fonti:
Regolamento interno di istituto
Circolari emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Ordini di servizio emanati dal direttore dell’istituto
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LEZIONE 24 APRILE 2023 DIRITTO PENITENZIARIO

Funzione retributiva della pena: significa che “il male” che la persona deve scontare per aver commesso reato. Leggendo qualsiasi norma penale, c’é una parte precettiva che spiega le condotte che possono essere punite; poi vi è la parte sanzionatoria, cioè il castigo inflitto a chi viola la parte precettiva. Nel codice penale sono previste le pene. La persona che commette reato, subisce processo. Alla fine del processo, viene inflitta la sanzione penale che quando si tratta di sanzione detentiva si sconta in carcere. Quest’ultimo, ha la funzione di separare i condannati dal resto della società libera. Funzione generale preventiva : se viene cominata una sanzione, la sanzione deve avere effetto deterrente per i consociati. Funzione speciale preventiva : la pena viene applicata a singola persona. Dovrebbe indurre il singolo a non commettere reati in futuro. Funzione rieducativa: durante la permanenza in carcere, l’istituto penitenziario ha la funzione di fornire gli strumenti necessari affinché il condannato possa modificare il proprio comportamento per poi reinserirsi all’interno della società. Fonti normative che disciplinano ordinamento penitenziario Art 27 Costituzione comma 3 “le pene non devono consistere in trattamenti inumani e degradanti e devono tendere alla rieducazione ”= viene sancita la funziona rieducativa della pena. Questo sancisce rivoluzione dal passato, perché prima venivano enunciati i principi della funzione retributiva della pena e che la pena doveva conservare elementi di castigo e che quest’ultimo doveva conservare le caratteristiche della austerità e della severità. Doveva assolvere funzione di emenda = la persona doveva modificare comportamenti, ma era un’imposizione (obbligati a frequentare scuola, lavoro, funzioni religiose). Invece, con concetto funzione rieducativa, il condannato non è costretto, deve manifestare la sua adesione = puó non accettare i programmi di trattamento. Nel 2018 con mini riforma dell’ordinamento penitenziario è stata tolto quel carattere di obbligatorietà al lavoro. E’il detenuto a dichiarare la disponibilità a lavorare o no. Il caposaldo della legislazione penitenziaria è la Costituzione. Poi seguono l’ordinamento penitenziario (legge 354 1975) e il regolamento di esecuzione ( del 2000). Ordinamento penitenziario = contiene i principi (es: art 34 ordinamento penitenziario disciplina attività perquisizioni, dice cosa sono e come devono essere svolte, cioè nel rispetto della dignità del detenuto e degli effetti personali di sua appartenenza). Regolamento di esecuzione = Disciplina di dettaglio (se leggiamo articolo del regolamento di esecuzione, collegato a art 34 ordinamento penitenziario (74 dpr del 2000) è diverso). Hanno diversa composizione: art 34 ha due commi, il 74 ne ha 7. Disciplina l’attivitá della perquisizione (da chi, verso chi, e tipi di perquisizione: ordinarie, generali, straordinarie). Scendendo in ordine della gerarchia delle fonti:  Regolamento interno di istituto  Circolari emanate dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria  Ordini di servizio emanati dal direttore dell’istituto

Regolamento interno di istituto = disciplinato da art 16 ordinamento penitenziario. Atto redatto da commissione (direttore, educatori, assistenti sociali, medico, cappellano…). Contiene tutte le attività del trattamento penitenziario somministrato a tutti i detenuti. Quindi, tutte le attività e servizi regolamentati all’interno dell’istituto e messi a disposizione dei detenuti.  Orari di apertura e chiusura dell’istituto = istituto aperto h24 per cui se viene arrestata una persona anche di notte, l’istituto la deve ricevere, ma quando si dice apertura e chiusura dell’istituto si intende a tutti gli operatori, quindi educatori, volontari, persone esterne che entrano per organizzare e gestire attività a favore dei detenuti, avvocati (vengono disciplinati i giorni e orari in cui gli avvocati possono entrare x colloqui coi propri assistiti).  Giornate dei colloqui = quando, in quali orari, quali criteri.  Orari dei passeggi.  Tutte le attività trattamentali che vengono organizzate nell’area trattamentale. Area trattamentale = convergono educatori e operatori che partecipano a rieducazione del condannato. La commissione è presieduta da magistrato di sorveglianza = fa parte dell’organo giudiziario, ma a differenza delle altre figure (giudici, pubblici ministeri…) interviene nella fase dell’ esecuzione penale, cioè esercita funzioni amministrative e giurisdizionali nella fase in cui è intervenuta la condanna, quindi nell’esecuzione della pena, attraverso la concessione di misure alternativa, ma hanno una funzione importante, cioè la vigilanza degli istituti penitenziaria. I magistrati di sorveglianza devono vigilare affinché il trattamento penitenziario attuato all’interno di ogni istituto non vada contro le norme dell’ordinamento penitenziario e della Costituzione. Per questo, il magistrato di sorveglianza deve presiedere la commissione che deve redigere il regolamento interno di istituto. Ha una funzione di garanzia. Altri atti che disciplinano attività all’interno degli istituti: Circolari del dipartimento dell’amministrazione penitenziario = sono atti amministrativi che non hanno alcuna funziona legislativa, ma essendo amministrativi (sono al terzo posto nella gerarchia delle fonti) non possono essere in contrasto con fonti superiori (non potrá mai essere emanata dal dipartimento una circolare che va contro i precetti contenuti nell’ordinamento penitenziario). Generalmente, le circolare hanno funzione di gestione amministrativa dell’istituto penitenziario (es: circolari emanate in materia di colloquio, ad esempio su modalità esecuzione dei colloqui). Ordine di servizio = emanato da direttore dell’istituto, cioé la massima autorità all’interno dell’istituto penitenziario che ai sensi dell’art 2 del regolamento di esecuzione 230 del 2000 è responsabile dell’ordine e della sicurezza all’esterno (?) dell’istituto. Sicurezza e trattamento vanno di pari passo. Non ci puó essere trattamento se non c’è ordine e disciplina. La disciplina serve perché garantisce la sicurezza. Se noi viviamo in un istituto non sicuro, questo pregiudica la realizzazione delle attività fondamentali, quindi significa che le persone che si comportano bene non possono partecipare alle attività perché non c’è sicurezza nell’istituto. Il responsabile di garantire ordine e disciplina è il direttore. Utilizza tutto il personale penitenziario (polizia penitenziaria, educatori, volontari…) perché tutti concorrono al mantenimento dell’ordine e della disciplina. (Es: detenuto ha bisogno di telefonare, non lavora e non ha soldi, puó rivolegersi al volontario che potrá ricaricargli dei soldi per permettergli la telefonata, importante per mantenere rapoorti con la famiglia).

principio costituzionale che sostiene che fino a quando non viene emessa una condanna, si presume che la persona sia innocente (presunzione di innocenza). Anche se la persone viene arrestata e condotta in un istituto, i vari operatori si prendono carico della persona per occuparsi dei bisogni che potrebbero emergere nella detenzione. Il trattamento rieducativo è la conclusione di un processo che inizia con l’osservazione scientifica della personalità che dura 6 mesi. Nel momento in cui la persona viene condannata, inizia l’osservazione scientifica della personalità con una serie di colloqui con esperti (art 80 ordinamento penitenziario) come psicologici e criminologici che attraverso i colloqui col detenuto, si rivive il suo passato e le condotte che lo hanno portato a delinquere; se c’è la volontà manifestata dal detenuto, la funzione dei colloqui è quella di modificare il suo comportamento. Alla fine di questo percorso che dura 6 mesi viene redatta la relazione di sintesi. Oltre a operatori interni dell’istituto penitenziario, è importante la relazione degli assistenti sociali che devono svolgere un’indagine socio familiare del detenuto relativo al contesto in cui è nato, cresciuto, relazione con famiglia, se prima dell’arresto lavorava… Informazioni sulla vita del detenuto all’esterno in tutta la loro complessità = perché qualora si dovesse proporre il detenuto per un trattamento all’infuori dell’istituto penitenziario bisogna sapere se vi è un contesto capace di accoglierlo (es: famiglia x accoglierlo se viene concessa la detenzione domiciliare oppure se non viene concessa misura alternativa alla pena = modalità esecuzione pena reclusione all’esterno del carcere; permessi premio = possibilitá di passare 45 giorni all’anno all’esterno del carcere, ma bisogna sapere conoscere se c’è contesto per accoglierlo, dove trascorrere il percorso e se questo beneficio puó essere utile al suo reinserimento perché se una persona passa tanto tempo in carcere e si ritrova improvvisamente fuori dal carcere, questo puó essere un evento drammatico, tanto piú senza lavoro e famiglia ormai abituato al carcere). Art 21 ordinamento penitenziario = modalità svolgimento lavoro all’esterno del carcere. Ampia categoria di detenuti: sono comprese persone da cui posizione va da indagato in attesa di primo giudizio a condannato. La differenza sta nel trattamento applicato (x condannato si parla di trattamento rieducativo. Si applica l’osservazione scientifica della personalità finalizzata a modificare i comportamenti del dteenuto che possono essere ostacolo a convivenza regolare e civile nella società. Il trattamento rieducativo puó essere applicato solo se c’è consenso della persona, altrimenti viene applicato trattamento intramurario = sconterà tutta la sua pena dentro istituto. Extramurario = detenuto condannato puó essere ammesso a benefici penitenziari come:  Art 21ordinamento penitenziario = ammissione al lavoro all’esterno (nopn è misura alternativa, ma modalità esecuzione del lavoro);  Permessi premio = possibilitá del condannato di poter trascorrere brevi periodi fuori carcere x massimo di 45 giorni anno solare;  Con relazione di sintesi puó essere proposta l’ammissione a una misura alternativa = modalità di esecuzione della pena all’esterno. Se la persona viola una delle prescrizioni imposte o commette reato durante svolgimento della misura alternativa, viene ricondotta in carcere. Se si tratta di violazione prescrizione si aprirà procedimento davanti al magistrato di sorveglianza che valuterá la sospensione della misura alternativa o sua riammissione. La misura alternativa vera e propria è:

  • L’Affidamento in prova perché il detenuto va all’esterno del carcere, puó svolgere la sua vita regolarmente. Poi abbiamo:
  • Semi libertá = possibilità per detenuto di trascorrere solo una parte della giornata fuori dal carcere per svolgere attivitá lavorative con l’obbligo di rientro alla sera nell’istituto (giorno fuori, sera rientra).
  • Detenzione domiciliare = la pena deve essere scontata al domicilio della persona; da non confondere con arresti domiciliari = sono, invece, misura cautelare. Siamo ancora nella fase pre condanna; si ritiene che ci siano esigenze cautelari per cui la persona indagata non puó uscire dal domicilio (braccialetto elettronico per controllare). Invece, quando parliamo di trattamento penitenziario parliamo di tutte le attivitá che si svolgono nell’istituto e dei diritti dei detenuti. Primi articoli ordinamento penitenziario = art 6 locali di soggiorno e pernottamento: ampiezza sufficienti, illuminati da luce naturale e artificiale per permettere lavoro e lettura, dotati di servizi igienici riservati. Spazi tenuti in uno stato di conservazione e pulizia… Giá art 6 dice che le camere di pernottamento devono avere ampiezza sufficiente per vivere decentemente e svolgere attivitá. Se le condizioni non vengono rispettate il detenuto puó fare reclamo giurisdizionale ai sensi dell’art 35 ter ordinamento penitenziario. I detenuti anche se vivono condizione di restrizione libertá personale, sono destinatari di diritti soggettivi, qualora non siano in contrasto con la loro condizione di detenuto. Tra i vari diritti c’è quello di ottenere spazi vitali. Sentenza Torreggiani = Torreggiani aveva presentato reclami lamentando che stava chiuso in cella, non partecipava ad attivitá, no acqua calda sufficiente e poca illuminazione. Ha vinto ricorso. Sentenza pilota = la corte europea aveva riconosciuto che c’era problema di sovraffollamento che non garantiva condizioni umane per detenuti. All’Italia viene dato 1 anno per trovare correttivi = una volta trovati, l’Italia non è stata condannata ulteriormente. A seguito sentenza Torreggiani, viene attribuito ai detenuti il potere di presentare reclami giurisdizionali. La possibilità di presentare reclami era giá prevista da art 35 ordinamento penitenziario. Si trattava di reclami di tipo amministrativo = non c’è impegno da parte della amministrazione penitenziaria di attuare correttivi. Art 35 bis e ter, invece, prevedono ricorsi di tipo giurisdizionali = se interviene l’autoritá giudiziaria, i ricorsi possono essere presentati a magistrato di sorveglianza, impugnati di fronte al tribunale di sorveglianza e poi ?. Se il reclamo viene ritenuto fondato da magistrato di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza impone all’amministrazione penitenziaria di corregge e adeguarsi. Con questo ricorso giurisdizionale, il detenuto puó vantare un diritto e l’amministrazione penitenziaria deve conformarsi a quanto descritto dal magistrato di sorveglianza. Art 35 bis = possono essere impugnati provvedimenti disciplinare da un punto di vista della composizione dell’organo giudicante, ma il detenuto puó contestare anche il merito della sanzione

Devono essere compatibili con la loro condizione di detenuto: siccome ci sono anche esigenze di sicurezza, possono subire delle restrizioni (es: attivitá di perquisizione. Per esigenze di ordine e sicurezza e perché il trattamento penitenziario è diritto di tutti i detenuti e come tale necessita ordine e disciplina, attraverso la perquisizione dei locali e del detenuto si garantiscono ordine e disciplina). Nel caso del detenuto quando si tratta di perquisizione amministrativa, non c’è bisogno dell’ordine dell’autoritá giudiziaria perché l’ordinamento penitenziario stabilisce quando e perché eseguire la perquisizione. Questa é una limitazione a una libertà individuale del detenuto perché incompatibile alla sua condizione temporanea legata alla permanenza in carcere. Es: per ogni persona è riconosciuta la libertá di corrispondere liberamente, di non subire controllo se c’è un provvedimento dell’autoritá giudiziaria per ordine e sicurezza pubblica. All’interno del carcere i detenuti non hanno la facoltà di corrispondere liberamente perché i detenuti possono telefonare ai familiari autorizzati soltanto 1 volta a settimana per 10 minuti. Idem per il colloquio visivo, per cui ci si sottopone ad autorizzazione e i colloqui sono 6 al mesi. Quindi, anche questa è una limitazione perché dipende dallo status del detenuto. Particolare attenzione se le celle sono a piú posti, perché se bisogna fare cambi di cella è necessario fare attenzione. Una limitazione che puó essere imposta dall’autoritá giudiziaria è il visto di controllo sulla corrispondenza : possiamo tranquillamente corrispondere con lettere e cartoline a chiunque, ma in carcere per motivi investigativi o di ordine e sicurezza possono essere posti dei limiti, stabiliti da art 18 ter ordinamento penitenziario. Limitazioni : vietata introduzione di alcuni periodici o giornali per il dteenuto destinatario di quel provvedimento (soggetti particolarmente pericolosi che gravitano ad esempio nell’area anarchica e che potrebbero non ricevere periodici politici). Puó essere imposto il controllo del contenuto delle buste, ma senza il controllo della corrispondenza (non si legge cosa c’è scritto, ma si controlla cosa c’è nella busta per evitare che sia un mezzo per portare all’interno qualsiasi cosa, ad esempio, soldi, sim, droga…). I detenuti possono ricevere corrispondenza, ma anche spedire. Nell’istituto aprono le buste e controllano cosa c’è dentro, ma non è violazione al diritto del detenuto perché il detenuto all’atto dell’ingresso rilascia una liberatoria dove autorizza la direzione a effettuare il controllo del contenuto, senza controllo visivo di cosa viene scritto nella lettera. La terza modalità di limitazione della corrispondenza è il controllo, la lettura dello scritto per cui se ci sono frasi, contenuti e parole che possono far presagire la commissione di un reato o che possono compromettere ordine e sicurezza all’interno dell’istituto, la corrispondenza viene mandata all’autoritá giudiziaria che ha disposto il visto di controllo e puó sospendere la consegna al detenuto. Queste sono le modalità di limitazione, uniche forme previste di limitazione alla corrispondenza (art 18 ter ordinamento penitenziario). Un diritto che non puó essere vietato è il diritto alle ore d’aria, ai cortili passeggi. Secondo la riforma del 2018, devono essere garantite 4 ore d’aria al giorno per i detenuti e non si puó scendere al di sotto di quelle ore. Art 10 ordinamento penitenziario dice anche che le ore d’aria possono avere anche finalità tratta mentale perché durante le ore d’aria possono essere organizzate attività sportive.

Le ore d’aria hanno anche effetto terapeutico perché trascorrere tante ore all’interno di spazi chiusi, non molto illuminati, provocano malattie ai detenuti (non è un caso che soffrano in molti di problemi di insonnia e debbano ricorrere a psicofarmaci). Si incentiva molto a far stare fuori il detenuto e non è un caso che tra le modalità di svolgimento dei colloqui visivi con i familiari si ricorra all’uso delle aree verdi per far si che questo momento sia un po’piú piacevole e far si che i bambini non percepiscano l’ambiente solo come carcere. L’aria deve essere concessa minimo per 4 ore, ma il tempo puó essere ridotto a soltanto 2 ore. La permanenza all’aperto deve essere protetta da agenti atmosferici (se piove, il detenuto puó andare comunque, in genere i cortili di passaggio hanno la tettoia).