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Diritto Penitenziario: Diritti dei Detenuti e Disciplina Carceraria, Appunti di Diritto Penitenziario

Questa lezione del 15 maggio 2023 sul diritto penitenziario esplora i diritti fondamentali dei detenuti, come il diritto alla dignità personale, alla salute, alla fede religiosa e alla corrispondenza. Analizza anche il sistema disciplinare interno del carcere, le sanzioni applicabili e il ruolo della polizia penitenziaria nelle indagini sui reati commessi all'interno delle strutture carcerarie. La lezione fornisce una panoramica dettagliata delle procedure disciplinari, dei consigli di disciplina e delle misure di sorveglianza particolare.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 05/12/2024

alicia-degliangioli
alicia-degliangioli 🇮🇹

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LEZIONE 15 MAGGIO 2023 DIRITTO PENITENZIARIO
La pandemia ha avuto effetti negativi sulla circolazione: i familiari non potevano recarsi in carcere
per i colloqui coi detenuti.
A distanza di tempo, furono distribuiti cellulari per sostituire colloqui in presenza con colloqui a
distanza tramite videochiamate.
Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: perquisizione straordinaria = la modalità ha
rappresentato una mancanza di rispetto della dignità della persona (Diritto alla dignità personale).
Molti degli operatori sono stati rinviati a giudizio.
Diritto alla salute = Il detenuto ha diritto a farsi visitare, su richiesta sua o del medico, ha diritto
alla terapia e ha diritto alla continuità terapeutica = se una persona viene arrestata e seguiva una
determinata terapia, anche in carcere bisogna garantire la terapia.
Diritto a professare fede religiosa = anche il vitto deve tenere conto della fede religiosa dei
detenuti.
Diritto di corrispondere = unica limitazione è quella dettata da art 18 ter dell’ordinamento
penitenziaria in materia di limitazioni alla corrispondenza. Se vi è il sospetto che nella
corrispondenza vi possano essere oggetti non concessi che possono minare ordine e disciplina
nell’istituto o che all’interno della corrispondenza vi siano elementi di reato, si possono chiedere
all’autoritá giudiziaria precedente limitazioni che possono corrispondere a ispezionare il contenuto
delle buste (senza controllo dello scritto) o il controllo di cosa viene scritto nelle lettere oppure
limitare la ricezione di periodici o altra corrispondenza.
Diritto ad avere cella adeguata e sufficientemente areata = qualsiasi violazione alle
caratteristiche della celle descritte nell’ordinamento penitenziario possono diventare oggetto di
reclamo (disciplinato da art 35, 35 bis e 35 ter ordinamento penitenziario. 35 ter = specifico x
denunciare trattamenti inumani e degradanti).
Diritto a ora d’aria = art 10 ordinamento penitenziario. Tutti i detenuti hanno diritto a ora d’aria
per cui sia la mattina che il pomeriggio vengono inviati nei cortili passeggi. Diritto fondamentale
che non puó essere negato. L;’ora d’aria puó diventare occasione per organizzare attività
(generalmente esistono anche campi sportivi dove si possono organizzare tornei). Si cerca di
aumentare le attività nella stagione estiva per evitare che i detenuti sentano solitudine e possano
evitare il suicidio (i periodi piú critici per i detenuti fragili sono l’estate e il Natale).
La prima funzione del carcere è separare chi ha compiuto reato dalla società libera, anche per
protezione della vittima.
Tutto ruota intorno al detenuto, ma dove finisce la vittima?
Il ministro Cartabia aveva inciso sui concetti della giustizia ripartiva dove deve avvenire incontro
tra vittima e autore di reato. Si tratta di un cammino che potrebbe restituire la persona alla società in
modo migliore e si spera che con questo cammino, chi ha compiuto reato, non ne compia in futuro.
Gli effetti si vedranno in futuro perché si sta partendo ora con questo percorso.
Chi sta in carcere deve seguire regole e doveri.
Le regole dovrebbero essere fatte conoscere al detenuto fin dal momento in cui entra in carcere,
dovrebbero essere esposte nella “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti”, somministrata in diverse
lingue.
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LEZIONE 15 MAGGIO 2023 DIRITTO PENITENZIARIO

La pandemia ha avuto effetti negativi sulla circolazione: i familiari non potevano recarsi in carcere per i colloqui coi detenuti. A distanza di tempo, furono distribuiti cellulari per sostituire colloqui in presenza con colloqui a distanza tramite videochiamate. Rivolta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: perquisizione straordinaria = la modalità ha rappresentato una mancanza di rispetto della dignità della persona ( Diritto alla dignità personale ). Molti degli operatori sono stati rinviati a giudizio. Diritto alla salute = Il detenuto ha diritto a farsi visitare, su richiesta sua o del medico, ha diritto alla terapia e ha diritto alla continuità terapeutica = se una persona viene arrestata e seguiva una determinata terapia, anche in carcere bisogna garantire la terapia. Diritto a professare fede religiosa = anche il vitto deve tenere conto della fede religiosa dei detenuti. Diritto di corrispondere = unica limitazione è quella dettata da art 18 ter dell’ordinamento penitenziaria in materia di limitazioni alla corrispondenza. Se vi è il sospetto che nella corrispondenza vi possano essere oggetti non concessi che possono minare ordine e disciplina nell’istituto o che all’interno della corrispondenza vi siano elementi di reato, si possono chiedere all’autoritá giudiziaria precedente limitazioni che possono corrispondere a ispezionare il contenuto delle buste (senza controllo dello scritto) o il controllo di cosa viene scritto nelle lettere oppure limitare la ricezione di periodici o altra corrispondenza. Diritto ad avere cella adeguata e sufficientemente areata = qualsiasi violazione alle caratteristiche della celle descritte nell’ordinamento penitenziario possono diventare oggetto di reclamo (disciplinato da art 35, 35 bis e 35 ter ordinamento penitenziario. 35 ter = specifico x denunciare trattamenti inumani e degradanti). Diritto a ora d’aria = art 10 ordinamento penitenziario. Tutti i detenuti hanno diritto a ora d’aria per cui sia la mattina che il pomeriggio vengono inviati nei cortili passeggi. Diritto fondamentale che non puó essere negato. L;’ora d’aria puó diventare occasione per organizzare attività (generalmente esistono anche campi sportivi dove si possono organizzare tornei). Si cerca di aumentare le attività nella stagione estiva per evitare che i detenuti sentano solitudine e possano evitare il suicidio (i periodi piú critici per i detenuti fragili sono l’estate e il Natale). La prima funzione del carcere è separare chi ha compiuto reato dalla società libera, anche per protezione della vittima. Tutto ruota intorno al detenuto, ma dove finisce la vittima? Il ministro Cartabia aveva inciso sui concetti della giustizia ripartiva dove deve avvenire incontro tra vittima e autore di reato. Si tratta di un cammino che potrebbe restituire la persona alla società in modo migliore e si spera che con questo cammino, chi ha compiuto reato, non ne compia in futuro. Gli effetti si vedranno in futuro perché si sta partendo ora con questo percorso. Chi sta in carcere deve seguire regole e doveri. Le regole dovrebbero essere fatte conoscere al detenuto fin dal momento in cui entra in carcere, dovrebbero essere esposte nella “Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti”, somministrata in diverse lingue.

Nel 1931 ci aveva emanato il regolamento degli istituti di prevenzione e pena, diceva che bisognava lavorare, studiare e seguire le messe = i 3 elementi che potevano salvare la persona e restituirla alla società. Il detenuto deve conoscere le regole e l’amministrazione penitenziaria deve fare in modo che ne venga in possesso, scritte in diverse lingue (almeno inglese, francese e arabo). Al nord troviamo presenza importante di detenuti stranieri e la maggior parte è sicuramente di nord africani (Egitto, Tunisia, Algeria e Marocco). I tunisini spesso non vanno d’accordo coi marocchini. All’interno dell’istituto non si portano armi, si intervieni a mani nude. A volte parlando si riesce a sistemare la situazione e molti detenuti se comprendono che interverrà la polizia, decidono di collaborare. Cosa succede quando succedono fatti come risse, ci sono conseguenze. Il carcere non fa altro che riflettere tutte le dinamiche della società libera per cui, per quanto possa sembrare strano e paradossale, anche in carcere vengono commessi reati (ragazzi che rubano nelle celle). Per i furti che avvengono in cella, nessun detenuto dirá che sono stati commessi furti o comunque non faranno mai nomi (infamia nel codice dei detenuti è un’etichetta gravissima e quindi vengono spostati di sezione. Per tutelare queste persone, spesso si chiede il trasferimento). I detenuti hanno i loro codici. Chi si macchia di reato di violenza sessuale nei confronti di donne o minori non puó stare in una sezione ordinaria con gli altri perché chi commette questi reati viene ritenuto peggiore di un infame. All’interno delle sezioni si ripropongono dinamiche che avvengono fuori e questi episodi possono avere conseguenze penali e disciplinari. Penali perché alla polizia penitenziaria vengono attribuite le funzioni di polizia giudiziaria che interviene ogni volta che si verifica un reato. Quindi, deve compiere le attività disciplinate dal codice penale. La prima è prendere la notizia di reato e una volta che ha preso conoscenza che si è consumato un reato, svolge le attività di indagine, sia di iniziativa che quelle delegate dal pubblico ministero. Una volta che si prende conoscenza di un reato, la polizia giudiziaria deve, quando è possibile, individuare gli autori di reato, fare in modo che le conseguenze del reato vengano interrotte e compiere poi una serie di accertamenti. Abbiamo descritto analiticamente cosa si è verificato, abbiamo identificato gli autori, abbiamo mandato la denuncia in procura, abbiamo compiuto altri atti come raccogliere testimonianze di altre persone che erano lí, perché una volta acquisita la notizia del reato, se la procura vorrá svolgere ulteriori accertamenti, poi deciderà se rinviare a giudizio o archiviare. Il pubblico ministero deve prendere le prove a favore della persona, ma anche quelle a carico per accertare la partecipazione e il grado di responsabilitá delle persone che hanno partecipato all’evento. Il primo compito è quello di separare vittime e aggressori. Poi, visto l’accaduto, la dinamica e le motivazioni per cui l’evento si è scatenata si puó chiedere il trasferimento delle vittime e dell’aggressore. Fino a quando questo non avviene, si cerca di tenere separati in zone diversi del carcere perché gli aggressori sanno che sono denunciati. Ci sono altre conseguenze: A livello interno un episodio del genere, prevede una conseguenza disciplinare. Il nostro ordinamento penitenziario prevede anche un sistema sanzionatorio interno, per cui a seconda della fattispecie disciplinare sono previste sanzioni diverse ( art 77 regolamento esecuzione ordinamento penitenziario DPR 230 del 2000).

Una volta che l’atto viene contestato secondo l’ordinamento penitenziario, l’atto di contestazione deve essere fatto da direttore e comandante, ma in realtà la contestazione viene delegata perché se comandante e direttore dovessero contestare sempre i rapporti disciplinari farebbero solo quello, trascurando altre cose. Quindi, la contestazione rientra tra atti delegabili (in genere sottoufficiali polizia penitenziaria che lavorano all’interno dei reparti). Una volta fatta la contestazione, l’atto viene portato al direttore perché prende conoscenza di cosa è stato detto e le dichiarazioni del detenuto e in base alla gravitá dell’episodio, ha 2 possibilitá:

  • Procedere con richiamo o ammonizione = sanzione emanata dal direttore in veste di organo uninominale.
  • Se episodio è particolarmente grave (rissa, incendio, lesioni di un detenuto superiori ai 20 gg, possesso cellulare in istituto = ora è reato, prima costituivano una semplice contravvenzione): relazioni di servizio, verbali di sequestro, individuazione di chi si tratta, si terrá il consiglio di disciplina = organo collegiale composto da direttore, educatore e esperto ex art 80 (psicologo o criminologo) che deciderà la sanzione disciplinare piú grave che possono consistere in:
  • Esclusione dalle attivitá ricreative e sportive per non piú di 10 gg
  • Isolamento durante ora d’aria x max 10 gg
  • Esclusione attività in comune = isolamento disciplinare che puó essere concesso per non piú di 15 gg (sanzione piú grave). Il consiglio di disciplina dovrá essere convocato entro 10 gg dalla contestazione degli addebiti. Si convocherà il detenuto, illustrerà i motivi per cui è stato convocato il consiglio, chiederà al detenuto se ci sono dichiarazioni da fare. In base allo stato degli atti, il consiglio decide la sanzione ritenuta piú adeguata alla singola fattispecie. Una volta decisa la sanzione disciplinare viene comunicata al detenuto la decisione del consiglio, viene redatto il verbale con dichiarazione detenuto, indicazioni dell’episodio, la decisione, la motivazione per cui viene adottata quella misura, i componenti del consiglio firmano il verbale e anche il detenuto deve firmare la comunicazione della sanzione. Se si tratta di isolamento disciplinare verrá spostato per periodo di espiazione della sanzione in un altro reparto = non dovrá avere contatti con altri detenuti (no attività, es: scuola, campo sportivo, ora d’aria da solo). Quindi, per alcuni episodi i detenuti vengono sia denunciati che sanzionati disciplinarmente = conseguenze dei loro comportamenti. Devono essere garantiti i diritti al detenuto: prima dell’esecuzione della sanzione bisogna chiedere il nulla osta sanitario al medico perché questo deve dichiarare se il detenuto si trova in condizioni fisiche e psichiche per sostenere isolamento disciplinare; se al momento non sussistono, la sanzione viene sospesa. Prima 2018 e mini riforma il consiglio di disciplina era composto da direttore, educatore medico per tutelare la salute di chi stava sostenendo il giudizio. Poi, la riforma ha sostituito il medico con figura esperto ex art 80 perché il medico poteva intervenire solo fino a un certo punto poiché non entra nel merito del comportamento. Esperto ex art 80 rientra nell’area tratta mentale rieducativa, interviene nel processo di rieducazioni. Anche le sanzioni disciplinari hanno la funzione di stimolare il senso di responsabilità del detenuto per far comprendere il disvalore del suo comportamento e lavorare su modifica in futuro. Le sanzioni disciplinari rientrano nell’osservazione scientifica della personalità; per questi motivi nei consigli di disciplina c’è esperto ex art 80 = fará vari colloqui per l’osservazione scientifica della personalità per poi redigere la relazione di sintesi = contiene ammonizione e ipotesi tratta mentale.

Il medico interviene successivamente, a consiglio di disciplina concluso, per rilasciare nulla osta per sapere se la persona puó sostenere l’isolamento disciplinare. Tutti i giorni durante l’esecuzione della sanzione, il detenuto sará visitato dal medico perché potrebbero intervenire motivi che ostacolano la prosecuzione (es: detenuto manifesta disagio, fragilità, i medici possono sospendere la sanzione e i giorni che mancano verranno espiati quando migliora). Durante l’esecuzione della sanzione disciplinare puó fare i colloqui con le persone autorizzate come ha diritto al vitto. Nel vecchio regolamento degli istituti di prevenzione e pena, a seconda della gravità potevano finire a pane e acqua. Le altre 2 sanzioni che il consiglio di disciplina puó stabilire sono:

  • Isolamento durante ore d’aria = solo in ore d’aria, nelle restanti ore puó condurre vita normalmente. Non puó superare i 10 giorni.
  • Esclusione da attività ricreative e sportive per non piú di 10 giorni (no scuola, no attivitá teatrali, no campo sportivo). A seconda dei comportamenti dei detenuti, ci sono soggetti che hanno tanti giorni di isolamento disciplinare da scontare. Isolamento disciplinare non puó superare i 15 gg, ma se gli episodi sono diversi, in base alla gravità, ci saranno consigli di disciplina tanto quanti sono i rilievi disciplinari. Tra un periodo e l’altro bisogna garantire stacco di 5 giorni: finisce la sanzione, 5 giorni ritorna a vita comune e poi riattacca la sanzione. Sorveglianza particolare = isolamento che ha una durata di 6 mesi che puó essere prorogato di 3 mesi. Si arriva alla sorveglianza particolare quando i comportamenti impediscono regolare svolgimento attività ad altri detenuti, intimidazioni, episodi gravi. In questo caso, si fa proposta direttamente a dipartimento di amministrazione penitenziaria e il dipartimento chiede la convocazione del consiglio di disciplina integrato (integrato perché i sedi non sono piú 3, ma 4 = direttore, educatore e 2 esperti art 80). Il detenuto non partecipa perché il consiglio di disciplina integrato deve esprimere un parere: descrivere le varie condotte e si esprime parere positivo all’applicazione della sorveglianza particolare. Sulla base del parere espresso dal consiglio di disciplina integrato poi verrá emesso un decreto di applicazione di questo regime restrittivo. In questo decreto il dipartimento di amministrazione penitenziaria decide il periodo (ultimamente sta applicando questi regimi solo x 3 mesi e poi al termine il consiglio di disciplina deve decidere se proseguire o meno, ma la norma dice che periodo medio è 6 mesi) e le modalità di esecuzione della sorveglianza particolare. Generalmente la cella è ridotta ai minimi termini, viene diminuito l’uso della tv e viene consentito uso di una semplice radiolina. Non puó effettuare acquisti, ma anche in questo caso proprio perché si tratta di isolamento, deve essere visitato dal medico tutti i giorni. La condizione e le caratteristiche delle celle deve essere uguale a quella egli altri detenuti: illuminata, areata, con servizi igienici. Sia verso la sanzione disciplinare che verso il provvedimento della sorveglianza particolare, il detenuto ha la possibilità di fare ricorso al magistrato di sorveglianza o nel caso della sorveglianza particolare, secondo la posizione giuridica del detenuto, all’autoritá giudiziaria competente.