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Appunti Diritto privato, Appunti di Diritto Privato

Appunti di diritto privato del corso di Economia aziendale (L-18)

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 27/02/2026

elisa-di-nenno
elisa-di-nenno 🇮🇹

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LE FONTI DEL DIRITTO
(interno, comunitario e internazionale)
Le fonti del diritto vengono distinte in fonti di produzione, ossia ogni atto o fatto
idoneo a creare, modificare o estinguere norme giuridiche, e fonti di cognizione,
strumenti che permettono la conoscenza delle fonti di produzione.
L’ordinamento giuridico è definito gerarchico, in quanto le fonti del diritto sono
ordinate tra loro secondo una scala gerarchica e si parla di pluralismo delle fonti in
quanto non esiste un’unica fonte di produzione.
-Fonti super primarie Costituzione e Leggi costituzionali
Fonti internazionali ed europee (comunitarie)
-Fonti primarie Leggi ordinarie dello Stato e atti equiparati (aventi forza
di legge)
Leggi regionali in materia di competenza esclusiva
-Fonti sub-primarie Leggi regionali in materia di competenza concorrente
-Fonti secondarie Regolamenti amministrativi
-Fonti terziarie Usi
In nessun caso la fonte di grado inferiore può dettare una regola contraria ad altra
regola dettata da fonte sovraordinata.
La Costituzione è il testo normativo fondamentale entrato in vigore il 1° gennaio
1948, definita rigida in quanto non può essere modificata con legge ordinaria. È
composta da 12 principi fondamentali, da una prima parte intitolata Diritti e doveri
dei cittadini, che va dall’articolo 13 al 54, e da una seconda parte intitolata
Ordinamento della Repubblica, che va dall’articolo 55 al 139, infine da 18
disposizioni transitorie e finali.
L’ordinamento giuridico viene inoltre definito aperto in quanto include anche norme
di fonti esterne, in particolare le norme internazionali e dell’Unione europea
provenienti da ordinamenti giuridici stranieri o sovranazionali ed è fondamentale
che queste non siano contrarie ai principi fondamentali e ai diritti inviolabili
dell’uomo espressi dalla Costituzione. Le fonti internazionali si suddividono in
fonti internazionali consuetudinarie e fonti internazionali pattizie, le prime hanno
un’applicabilità immediata e sono sovraordinate rispetto alla legge ordinaria, le
norme internazionali pattizie, invece, occorre che siano recepite tramite legge di
recepimento.
Le norme europee si suddividono in: i regolamenti che hanno portata generale,
sono obbligatori in tutti i loro elementi, sono direttamente applicabili negli Stati
membri e prevalgono sulle leggi ordinarie, con il limite di non contrarietà ai principi
fondamentali e ai diritti inviolabili dell’uomo, e le direttive che vincolano gli Stati
membri all’attuazione della direttiva entro un certo termine, non hanno efficacia
diretta negli ordinamenti nazionali. Le direttive diventano self-executing quando
individuano con precisione la fattispecie e i destinatari, non sono sottoposte a
condizioni e non sono state attuate entro il termine prestabilito.
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LE FONTI DEL DIRITTO

(interno, comunitario e internazionale) Le fonti del diritto vengono distinte in fonti di produzione, ossia ogni atto o fatto idoneo a creare, modificare o estinguere norme giuridiche, e fonti di cognizione, strumenti che permettono la conoscenza delle fonti di produzione. L’ordinamento giuridico è definito gerarchico, in quanto le fonti del diritto sono ordinate tra loro secondo una scala gerarchica e si parla di pluralismo delle fonti in quanto non esiste un’unica fonte di produzione.

  • Fonti super primarie Costituzione e Leggi costituzionali Fonti internazionali ed europee (comunitarie)
  • Fonti primarie Leggi ordinarie dello Stato e atti equiparati (aventi forza di legge) Leggi regionali in materia di competenza esclusiva
  • Fonti sub-primarie Leggi regionali in materia di competenza concorrente
  • Fonti secondarie Regolamenti amministrativi
  • Fonti terziarie Usi In nessun caso la fonte di grado inferiore può dettare una regola contraria ad altra regola dettata da fonte sovraordinata. La Costituzione è il testo normativo fondamentale entrato in vigore il 1° gennaio 1948, definita rigida in quanto non può essere modificata con legge ordinaria. È composta da 12 principi fondamentali, da una prima parte intitolata Diritti e doveri dei cittadini, che va dall’articolo 13 al 54, e da una seconda parte intitolata Ordinamento della Repubblica, che va dall’articolo 55 al 139, infine da 18 disposizioni transitorie e finali. L’ordinamento giuridico viene inoltre definito aperto in quanto include anche norme di fonti esterne, in particolare le norme internazionali e dell’Unione europea provenienti da ordinamenti giuridici stranieri o sovranazionali ed è fondamentale che queste non siano contrarie ai principi fondamentali e ai diritti inviolabili dell’uomo espressi dalla Costituzione. Le fonti internazionali si suddividono in fonti internazionali consuetudinarie e fonti internazionali pattizie, le prime hanno un’applicabilità immediata e sono sovraordinate rispetto alla legge ordinaria, le norme internazionali pattizie, invece, occorre che siano recepite tramite legge di recepimento. Le norme europee si suddividono in: i regolamenti che hanno portata generale, sono obbligatori in tutti i loro elementi, sono direttamente applicabili negli Stati membri e prevalgono sulle leggi ordinarie, con il limite di non contrarietà ai principi fondamentali e ai diritti inviolabili dell’uomo, e le direttive che vincolano gli Stati membri all’attuazione della direttiva entro un certo termine, non hanno efficacia diretta negli ordinamenti nazionali. Le direttive diventano self-executing quando individuano con precisione la fattispecie e i destinatari, non sono sottoposte a condizioni e non sono state attuate entro il termine prestabilito.

Tra le fonti primarie troviamo il Codice Civile (2969 articoli), emanato con Regio Decreto 16 marzo 1942, composto da:

  • preleggi, ossia disposizioni sulla legge generale;
  • I. Persone e famiglia
  • II. Successioni
  • III. Proprietà
  • IV. Obbligazioni
  • V. Lavoro
  • VI. Tutela dei diritti Il regolamento è una fonte secondaria sotto ordinata alla legge e può essere emanato dal Governo per materie di legislazione esclusiva statale, dalle Regioni per regolamentare materie di carattere generale e dalle Province e dai Comuni per l’organizzazione delle loro funzioni. Gli Usi sono una fonte terziaria non scritta sotto ordinata alla legge e ai regolamenti che richiede la presenza di un elemento oggettivo, ossia un comportamento generalizzato protrattosi per un determinato asso di tempo e un elemento soggettivo, ossia un comportamento ritenuto obbligatorio e quindi giuridicamente vincolante.

L’INTERPRETAZIONE GIURIDICA

L’interpretazione giuridica è un procedimento per trarre dal testo delle fonti normative le norme giuridiche. Il legislatore afferma che nell’applicare una legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art.12 preleggi). Quindi nel momento in cui si applica una norma, è necessario prima interpretarla quindi procedere ad una interpretazione letterale e ricercare la ratio legis , ossia l’intenzione del legislatore. La tesi tradizione attribuisce gradualità al metodo interpretativo, se il significato letterale è chiaro non si dà luogo all’interpretazione logico-sistematica. Il metodo giuridico però richiede sempre l’interpretazione sistematica e assiologica della norma giuridica, in quanto bisogna cercare il senso della disposizione nel quadro dell’ordinamento di cui la norma è parte e alla luce dei valori costituzionali che guidano l’interpretazione di tutte le norme. L’interpretazione letterale e la ratio legis potrebbero non coincidere, si parla di interpretazione estensiva , quando la norma esprime meno rispetto a quanto il legislatore volesse intendere, e di interpretazione restrittiva quando la norma esprime di più rispetto a quanto volesse intendere il legislatore. Inoltre, il legislatore afferma che nel momento in cui non si riesce ad individuare una precisa disposizione idonea da applicare al caso concreto si ricorre all’analogia. Si parla di analogia legis , quando il caso è disciplinato ricorrendo ad una norma che