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Diritto Privato: Riassunto libro
Tipologia: Appunti
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- L'Ordinamento Giuridico
“Ubi Societas, Ibi Ius” = “Dove c'è società, c'è diritto”.
Una comunità umana stabile, per esistere ha bisogno di un sistema di regole per disciplinare i rapporti tra i membri. Il diritto nasce per garantire la pace tra componenti di una collettività organizzata, per evitare che le controversie possono sorgere e che sorgono continuamente tra soggetti che operano nella realtà giuridica disciplinati dalla mera forza. Quando parliamo di diritto, facciamo riferimento a regole e principi denominati regole giuridiche che tendono tutte insieme a disegnare la struttura della società e a prevenire se possibile l'insorgere di liti o dirimere quando dovessero essere insorte. Sono regole di condotta: valutano il comportamento umano positivamente o negativamente (sanzionando).
Non qualsiasi forma di aggregazione dà luogo ad una società o meglio ad un gruppo organizzato. Per garantire ciò occorrono tre condizioni:
Questo principio non implica che tutte le regole siano applicate, ma osservate diversamente (esempio alcune regole modificate, trasgredite da individui..) Inoltre segna il limite entro cui un dato complesso di regole disciplina un gruppo (esempio organizzazione non è più in grado di funzionare e far rispettare norme)
Diritto = essenziale per l'intera società Società = non può esistere senza ordinamento giuridico, attuato da autorità e fatto rispettare.
Quindi cos'è l'ordinamento giuridico?
Sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività. Viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e rapporti tra singoli, con la finalità di ordinare la realtà sociale.
L'ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto:
Gli uomini danno vita ad organizzazioni di vario tipo per il perseguimento di molteplici scopi (esempio: chiese, partiti politici, sindacati….) Tra tutte le forme di collettività, importanza preminente ha la società politica: rivolta alla soddisfazione del bisogno comune e consiste nell'assicurare le attività promosse dai bisogni stessi, i quali possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. Le società politiche si sono evolute nel corso della storia e hanno assunto forme diverse.
Oggi è centrale la nozione di Stato : comunità di individui (cittadini) stanziati in un certo territorio (dispiega sovranità dello Stato), organizzata in base all'ordinamento giuridico. La Repubblica Italiana ha un diritto vigente ovvero sistema di regole che riceve forza e attuazione nel territorio italiano o comunque attraverso l'autorità dello Stato italiano. Inoltre coesistono più ordinamenti, cosiddetti “pluralità degli ordinamenti giuridici".
- Gli Ordinamenti Sovranazionali
Art 10 Cost L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale, quale insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati ha:
Il diritto, non prescinde dalla morale sociale. Traduce in regole coercibili i principi etici cui si ispira la collettività.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Di solito si attua l'ipotesi della consuetudine; la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole e viene consacrata in un documento normativo (esempio: carta costituzionale, legge…).
Occorre non confondere:
Non bisogna confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge.
“Ius in civitate positum” = complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella società.
In tutto il corso della storia dell'uomo, è sempre stata presente, sebbene in misura e con modalità diverse, l'idea che esista un diritto naturale.
Questo richiamo al diritto naturale, cerca di ancorare il diritto positivo (frutto degli atti adottati dagli organi dotati di potere legislativo), ad un fondamento valoriale obiettivo, universale e stabile, che elimini il rischio che chi detiene il potere possa elevare al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto.
A sua volta, il diritto naturale non riesce a trovare un obiettivo. Anzi, nel corso dei secoli questo diritto è andato mutando. Il diritto naturale quindi, è un diritto sovraordinato a quello positivo che costituisce un costante monito:
Molti atti enunciano l'esistenza dei diritti umani spettanti a ciascun individuo, senza necessità che una specifica norma positiva li attribuisca, siccome che nessun legislatore ha il potere di ledere (cedere) o sacrificare. In nessun ordinamento si realizza un sistema di rapporti riconosciuti come giusti.
- La Struttura della Norma
Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formazione di una ipotesi di fatto, al cui si ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico.
Esempio nell'acquisto di un diritto Art 1158 c.c. - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari prevede che chi possiede un bene immobile per 20 anni ne acquista la proprietà per effetto di usucapione.
Esempio nell'insorgenza di un'obbligazione Art 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Esempio nell’estinzione o modificazione di un diritto Art 1236 c.c. - Dichiarazione di remissione del debito prevede la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiara in un congruo termine di non volerne profittare.
Esempio nell'applicazione di una conseguenza afflittiva Art 575 c.p. prevede che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.
Insomma, la norma si struttura come un periodo ipotetico, si compone da:
Giudice deve ricorrere al bilanciamento degli interessi, metodo che introduce maggiore soggettività e riduce prevedibilità delle decisioni. Lo stesso accade nel diritto dell'UE, basato su valori come mercato, concorrenza e libertà di circolazione. Questa evoluzione ha portato la giurisprudenza a superare la storica diffidenza verso le clausole generali (buona fede, illecito, meritevolezza, correttezza), viste in passato come retaggio del periodo autoritario del codice civile. Oggi, tale clausole anche grazie al supporto costituzionale, vengono usate dai giudici per integrare o persino modificare il contenuto dei contratti.
In sostanza, pur applicando sempre norme del legislatore, l'indeterminatezza di principi e clausole attribuisce al giudice ampi margini di discrezionalità prima sconosciuti.
- Sanzione
Le norme giuridiche si caratterizzano per:
Accanto a norme di condotta (dette primarie), il legislatore prevede una “reazione” da parte dell'ordinamento, cosiddette norme sanzionatorie o secondarie, da attuare in caso di inosservanza del comportamento prescritto.
L’ordinamento di una società politica prevede sempre l’allestimento di un apparato coercitivo, tendente ad assicurare, occorrendo anche all’uso della forza, la salvaguardia della collettività e degli interessi e valori da questa condivisi e l’applicazione, in concreto, delle conseguenze sanzionatorie previste in astratto da singole norme per il caso di loro violazione. Lo Stato moderno rivendica per sé il monopolio dell’uso della forza, proibendo tale uso da parte di chicchessia che non abbia previamente ottenuto proprio dallo Stato l’autorizzazione ad operare misure coercitive.
La sanzione può operare:
Esempio Art 2933 - Esecuzione forzata degli obblighi di non fare Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.
Esempio se il cantante che ho scritturato per un concerto, rifiuta di esibirsi, non sarà possibile costringerlo materialmente a farlo e si potrà ottenere dal giudice che lo stesso sia condannato a risarcire i danni subiti per effetto della sua inadempienza.
- Caratteri della Norma Giuridica: generalità e astrattezza
Nella formulazione della norma giuridica è essenziale l'elemento del rispetto, cosiddetto “principio di eguaglianza” (Art 3 Cost), il quale viene enunciato in due accezioni diverse.
Legislatore ordinario non implica che tutte le norme di legge debbano indirizzarsi in modo identico a tutti i cittadini bensì che a parità di condizioni, deve corrispondere un trattamento eguale e a condizioni diverse un trattamento differenziato.
Il contratto obbliga le parti non solo quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
- Diritto pubblico e diritto privato
Molto spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico.
Esempio Art 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Esempio Art 872 c.c. - Violazione delle norme di edilizia
Esempio Art 873 c.c. - Distanza nelle costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi (confinanti), se non sono unite e aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.
- Norme Cogenti e Norme Derogabili
Le norme si distinguono in:
Il carattere cogente di una norma risulta direttamente:
a. Contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; b. Contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; c. Contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; d. Contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; e. Atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; f. Contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; g. Contratti di anticresi; h. Contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; i. Contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; j. Atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; k. Atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; l. Transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; m. Altri atti specialmente indicati dalla legge.
Esempio Art 1815 c.c. - Interessi stabilisce che, se le parti non hanno convenuto diversamente, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante; ma le parti possono escludere l'operatività di tale regola e pattuire un mutuo gratuito.
- Fonti delle Norme Giuridiche
Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, ossia a quali autorità, a quali organi e con quali procedure/valori gerarchici sia affidato il potere di emanare norme giuridiche. Spesso un ordinamento contiene una pluralità di fonti generatrici di norme giuridiche; pertanto, si rende indispensabile regolarne il rapporto gerarchico, ossia precisare, in caso di contrasto tra fonti, quale debba prevalere.
Italia, la gerarchia delle fonti “interne” è stata interessata da mutamenti a partire da metà 900. Con la caduta del fascismo (1943) le norme corporative hanno perduto efficacia.
Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 48, la gerarchia delle fonti interne è risultata oggi così ricostruita:
a. Principi “Supremi” o “Fondamentali” da cui discendono i Diritti Inviolabili (norme insuscettibili di modifica o revisione)
b. Disposizioni della Carta Costituzionale o Leggi di Rango Costituzionale
c. Leggi statali ordinarie e le altre fonti di cui all’art 1 delle preleggi
d. Leggi regionali e norme di matrice comunitaria.
- La Costituzione e le Leggi di Rango Costituzionale = fonti del diritto privato
Assolve la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica: regola il procedimento di formazione degli atti normativi.
La Costituzione Italiana non disciplina soltanto il procedimento di formazione delle leggi, ma pone altre regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali dell'attività del legislatore.
La Costituzione Italiana si definisce rigida: in quanto legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o altra legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con norme costituzionali.
A presidio di questa rigidità della nostra Carta Costituzionale è stato istituito un apposito organo, la Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di controllare se le disposizioni di una legge ordinaria (o altri atti aventi forza di legge), siano in conflitto con norme costituzionali.
Esempio Art.134 Cost. - Corte Costituzionale La Corte Costituzionale giudica:
a. Controversie relative alla legittimità costituzionale della legge e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; b. Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, Regioni; c. Accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.
Se la Corte ritiene illegittima una norma, dichiara con sentenza l'incostituzionalità della disposizione viziata, che cessa la sua efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Esempio Art. 136 Cost. - Corte Costituzionale
Segue Art. 70 e Seguenti Cost - Formazione delle leggi
Comma 4 - Regioni è attribuita potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato
Oggi, il criterio fondamentale a cui si ispirano i rapporti tra legge statale e regionale non è quello di gerarchia ma di competenza.
- I regolamenti = fonti derivate di matrice comunitaria
Subordinate alle leggi sono altre fonti di diritto:
Regolamenti = Fonti Secondarie del diritto
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni legislative.
Giudice civile rilevi l’esistenza di un contrasto tra norma regolamentare e norma di legge, egli è tenuto a disapplicare la prima: non ne terrà conto nella decisione della controversia.
Mentre se si tratta di un giudice amministrativo, ha potere di provvedere con sentenza all’annullamento del regolamento contrario a legge.
- Le Fonti dell'Unione Europea = Fonti Originari del diritto comunitario
La partecipazione dell’Italia all’Unione Europea è avvenuta mediante l'adesione a Trattati Internazionali: a. Trattato sull'Unione Europea (TUE); b. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) c. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.
Art.11 Cost.
Le fonti derivate di matrice comunitaria sono:
a. Regolamenti = atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e immediatamente efficaci negli ordinamenti nazionali.
Caratteristiche:
Contrasto con norme interne: giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile.
b. Direttive = Atti che indicano agli Stati membri gli obiettivi da raggiungere, lasciando liberi i mezzi
Caratteristiche:
Effetti delle direttive:
Produce effetto diretto verticale può invocare contro Stato/enti pubblici
Non prevista all'interno della Costituzione, fonte strutturalmente subordinata dalla legge e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente.
Esempio Art. 1492 c.c. - Contratto di Compravendita, Effetti della garanzia
Nel nostro ordinamento giuridico vige il generale principio “iura novit curia” = giudice conosce le leggi.
Se controversa, chi la invoca deve provarla (attraverso documenti, testimonianze)
Gli usi delle Camere di Commercio hanno valore di presunzione semplice.
Distinzione dagli usi:
Esempio Art. 1374 Cost. - Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza, secondo gli usi e l'equità.
Esempio Art. 1368 Cost. - Pratiche generali interpretative 1 Comma. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. 2 Comma. Nei contratti in cui una delle parti è imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
Definizione Codice: Legge del tutto conno, connotata dai seguenti caratteri:
Codice implica l'abrogazione di tutto il diritto precedentemente vigente nella materia codificata, a questa materia viene dato un assetto (sistemazione) non precario e facilmente modificabile, ma tendenzialmente di lungo periodo.
Contiene:
Codificazione importante:
Il codice nasce da un’idea prodotta dall’Illuminismo e dunque dalla fiducia nella capacità dell’uomo di costruire un sistema con norme conformi alla ragione.
Tuttora, il codice civile riveste un ruolo di centralità nel sistema del diritto privato, regolando:
1 Codice = Codice Napoleone emanato in Francia nel 1804
Nel nostro Paese la vita dei codici è stata particolarmente travagliata…
Tralasciando i codici degli Stati preunitari, il primo codice civile dopo l’unificazione risale al 1865, insieme ad un separato codice di commercio.