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Diritto Privato 2023/24, Appunti di Diritto Privato

Diritto Privato: Riassunto libro

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 19/01/2026

gianna444
gianna444 🇮🇹

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PARTE PRIMA
CAPITOLO 1 - REALTA’ SOCIALE E ORDINAMENTO GIURIDICO
- L'Ordinamento Giuridico
“Ubi Societas, Ibi Ius”
= “Dove c'è società, c'è diritto”.
Una comunità umana stabile, per esistere ha bisogno di un sistema di regole per disciplinare i
rapporti tra i membri.
Il diritto nasce per garantire la pace tra componenti di una collettività organizzata, per evitare
che le controversie possono sorgere e che sorgono continuamente tra soggetti che operano
nella realtà giuridica disciplinati dalla mera forza.
Quando parliamo di diritto, facciamo riferimento a regole e principi denominati regole giuridiche
che tendono tutte insieme a disegnare la struttura della società e a prevenire se possibile
l'insorgere di liti o dirimere quando dovessero essere insorte.
Sono regole di condotta: valutano il comportamento umano positivamente o negativamente
(sanzionando).
Non qualsiasi forma di aggregazione dà luogo ad una società o meglio ad un gruppo
organizzato.
Per garantire ciò occorrono tre condizioni:
1. Agire dei consociati sia disciplinato da regole di condotta, che governino il
comportamento di ogni membro del gruppo osservando/astenendosi per assicurare
pacifica convivenza.
2. Regole poste, attuate e fatte rispettare da appositi organi, ai quali affidano precise
regole di struttura (di competenza oppure organizzative).
3. Regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate dal
cosiddetto principio di effettività.
Questo principio non implica che tutte le regole siano applicate, ma osservate diversamente
(esempio alcune regole modificate, trasgredite da individui..)
Inoltre segna il limite entro cui un dato complesso di regole disciplina un gruppo
(esempio organizzazione non è più in grado di funzionare e far rispettare norme)
Diritto = essenziale per l'intera società
Società = non può esistere senza ordinamento giuridico, attuato da autorità e fatto rispettare.
Quindi cos'è l'ordinamento giuridico?
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PARTE PRIMA

CAPITOLO 1 - REALTA’ SOCIALE E ORDINAMENTO GIURIDICO

- L'Ordinamento Giuridico

“Ubi Societas, Ibi Ius” = “Dove c'è società, c'è diritto”.

Una comunità umana stabile, per esistere ha bisogno di un sistema di regole per disciplinare i rapporti tra i membri. Il diritto nasce per garantire la pace tra componenti di una collettività organizzata, per evitare che le controversie possono sorgere e che sorgono continuamente tra soggetti che operano nella realtà giuridica disciplinati dalla mera forza. Quando parliamo di diritto, facciamo riferimento a regole e principi denominati regole giuridiche che tendono tutte insieme a disegnare la struttura della società e a prevenire se possibile l'insorgere di liti o dirimere quando dovessero essere insorte. Sono regole di condotta: valutano il comportamento umano positivamente o negativamente (sanzionando).

Non qualsiasi forma di aggregazione dà luogo ad una società o meglio ad un gruppo organizzato. Per garantire ciò occorrono tre condizioni:

  1. Agire dei consociati sia disciplinato da regole di condotta, che governino il comportamento di ogni membro del gruppo osservando/astenendosi per assicurare pacifica convivenza.
  2. Regole poste, attuate e fatte rispettare da appositi organi, ai quali affidano precise regole di struttura (di competenza oppure organizzative).
  3. Regole di condotta quanto quelle di struttura vengano effettivamente osservate dal cosiddetto principio di effettività.

Questo principio non implica che tutte le regole siano applicate, ma osservate diversamente (esempio alcune regole modificate, trasgredite da individui..) Inoltre segna il limite entro cui un dato complesso di regole disciplina un gruppo (esempio organizzazione non è più in grado di funzionare e far rispettare norme)

Diritto = essenziale per l'intera società Società = non può esistere senza ordinamento giuridico, attuato da autorità e fatto rispettare.

Quindi cos'è l'ordinamento giuridico?

Sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività. Viene regolato e diretto lo svolgimento della vita sociale e rapporti tra singoli, con la finalità di ordinare la realtà sociale.

L'ordinamento di una collettività costituisce il suo diritto:

  1. Diritto in Senso Oggettivo: sistema delle regole che organizzano vita sociale
  2. Diritto in Senso Soggettivo: situazione giuridica appartenente ad un determinato individuo. - L'Ordinamento Giuridico dello Stato

Gli uomini danno vita ad organizzazioni di vario tipo per il perseguimento di molteplici scopi (esempio: chiese, partiti politici, sindacati….) Tra tutte le forme di collettività, importanza preminente ha la società politica: rivolta alla soddisfazione del bisogno comune e consiste nell'assicurare le attività promosse dai bisogni stessi, i quali possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. Le società politiche si sono evolute nel corso della storia e hanno assunto forme diverse.

Oggi è centrale la nozione di Stato : comunità di individui (cittadini) stanziati in un certo territorio (dispiega sovranità dello Stato), organizzata in base all'ordinamento giuridico. La Repubblica Italiana ha un diritto vigente ovvero sistema di regole che riceve forza e attuazione nel territorio italiano o comunque attraverso l'autorità dello Stato italiano. Inoltre coesistono più ordinamenti, cosiddetti “pluralità degli ordinamenti giuridici".

- Gli Ordinamenti Sovranazionali

Art 10 Cost L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto internazionale, quale insieme di regole che disciplinano i rapporti tra gli Stati ha:

  1. Fonte Consuetudinaria (origine dalla prassi delle relazioni tra Stati) Riconosciute ed entrano automaticamente nell'ordinamento giuridico (Art.10 Cost)
  2. Fonte Pattizia (accordi bilaterali o plurilaterali che ciascuno Stato stringe con altri e cerca di rispettare). I trattati internazionali richiedono adattamento in forma speciale tramite legge di esecuzione o in forma ordinaria mediante la riproduzione.

Il diritto, non prescinde dalla morale sociale. Traduce in regole coercibili i principi etici cui si ispira la collettività.

I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano fonti. Di solito si attua l'ipotesi della consuetudine; la norma è espressione della volontà di un organo investito del potere di elaborare regole e viene consacrata in un documento normativo (esempio: carta costituzionale, legge…).

Occorre non confondere:

  1. Testo = Formula della disposizione
  2. Significato = Precetto che a quel testo viene attribuito dall'interprete

Non bisogna confondere il concetto di norma giuridica con quello di legge.

  1. Legge atto normativo scritto, elaborato da organi competenti. Contiene una pluralità di norme giuridiche e sta in rapporto da contenente a contenuto.
  2. Norme regola posta da altro atto avente forza di legge. Ogni ordinamento conosce tante altre norme giuridiche frutto di altri atti normativi. Norma può risultare soltanto dal combinato disposto di più disposizioni legislative, ciascuna delle quali può regolare anche un solo aspetto del fenomeno complesso. - Diritto Positivo e Diritto Naturale

“Ius in civitate positum” = complesso delle norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella società.

In tutto il corso della storia dell'uomo, è sempre stata presente, sebbene in misura e con modalità diverse, l'idea che esista un diritto naturale.

Questo richiamo al diritto naturale, cerca di ancorare il diritto positivo (frutto degli atti adottati dagli organi dotati di potere legislativo), ad un fondamento valoriale obiettivo, universale e stabile, che elimini il rischio che chi detiene il potere possa elevare al rango di norma giuridica qualsiasi contenuto.

A sua volta, il diritto naturale non riesce a trovare un obiettivo. Anzi, nel corso dei secoli questo diritto è andato mutando. Il diritto naturale quindi, è un diritto sovraordinato a quello positivo che costituisce un costante monito:

  1. Al Legislatore poiché tenga conto della cultura, degli ideali
  2. All'Interprete perché scelga le soluzioni più idonee a regolare la vita sociale in maniera accettabile per la società.

Molti atti enunciano l'esistenza dei diritti umani spettanti a ciascun individuo, senza necessità che una specifica norma positiva li attribuisca, siccome che nessun legislatore ha il potere di ledere (cedere) o sacrificare. In nessun ordinamento si realizza un sistema di rapporti riconosciuti come giusti.

- La Struttura della Norma

Una norma è un enunciato prescrittivo che si articola nella formazione di una ipotesi di fatto, al cui si ricollega una determinata conseguenza o effetto giuridico.

Esempio nell'acquisto di un diritto Art 1158 c.c. - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari prevede che chi possiede un bene immobile per 20 anni ne acquista la proprietà per effetto di usucapione.

Esempio nell'insorgenza di un'obbligazione Art 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Esempio nell’estinzione o modificazione di un diritto Art 1236 c.c. - Dichiarazione di remissione del debito prevede la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiara in un congruo termine di non volerne profittare.

Esempio nell'applicazione di una conseguenza afflittiva Art 575 c.p. prevede che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Insomma, la norma si struttura come un periodo ipotetico, si compone da:

  1. Accadimento futuro ed eventuale
  2. Conseguenza giuridica che deriva dal concreto verificarsi

Giudice deve ricorrere al bilanciamento degli interessi, metodo che introduce maggiore soggettività e riduce prevedibilità delle decisioni. Lo stesso accade nel diritto dell'UE, basato su valori come mercato, concorrenza e libertà di circolazione. Questa evoluzione ha portato la giurisprudenza a superare la storica diffidenza verso le clausole generali (buona fede, illecito, meritevolezza, correttezza), viste in passato come retaggio del periodo autoritario del codice civile. Oggi, tale clausole anche grazie al supporto costituzionale, vengono usate dai giudici per integrare o persino modificare il contenuto dei contratti.

In sostanza, pur applicando sempre norme del legislatore, l'indeterminatezza di principi e clausole attribuisce al giudice ampi margini di discrezionalità prima sconosciuti.

- Sanzione

Le norme giuridiche si caratterizzano per:

  1. Coercizione = suscettibili di attuazione forzata Costrizione o sopraffazione che spinge qualcuno ad agire contro la propria volontà
  2. Sanzione = prevedere, per ipotesi di loro violazione, una conseguenza in danno del trasgressore Approvazione di una legge o di un provvedimento da parte dell'autorità competente minaccia favoreggia l'osservanza spontanea della norma (coazione psicologica).

Accanto a norme di condotta (dette primarie), il legislatore prevede una “reazione” da parte dell'ordinamento, cosiddette norme sanzionatorie o secondarie, da attuare in caso di inosservanza del comportamento prescritto.

L’ordinamento di una società politica prevede sempre l’allestimento di un apparato coercitivo, tendente ad assicurare, occorrendo anche all’uso della forza, la salvaguardia della collettività e degli interessi e valori da questa condivisi e l’applicazione, in concreto, delle conseguenze sanzionatorie previste in astratto da singole norme per il caso di loro violazione. Lo Stato moderno rivendica per sé il monopolio dell’uso della forza, proibendo tale uso da parte di chicchessia che non abbia previamente ottenuto proprio dallo Stato l’autorizzazione ad operare misure coercitive.

La sanzione può operare:

  1. Modo Diretto = realizzando il risultato che la legge prescrive

Esempio Art 2933 - Esecuzione forzata degli obblighi di non fare Se non è adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto può ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale.

  1. Modo Indiretto = l’ordinamento si avvale di altri mezzi per ottenere l’osservanza della norma o per reagire alla sua violazione.

Esempio se il cantante che ho scritturato per un concerto, rifiuta di esibirsi, non sarà possibile costringerlo materialmente a farlo e si potrà ottenere dal giudice che lo stesso sia condannato a risarcire i danni subiti per effetto della sua inadempienza.

- Caratteri della Norma Giuridica: generalità e astrattezza

  1. Generalità legge non deve essere dettata per singoli individui, bensì a: - Soggetti/gruppi previamente identificati (cosiddette leggi ad personam) - Consociati o gruppi di consociati individuati (es. imprenditori commerciali..)
  2. Astrattezza legge non deve essere dettata per situazioni concrete, bensì per fattispecie astratte (situazioni descritte ipoteticamente). Scopo norma: regolare serie indeterminata di casi futuri ed eventuali, descritti in via ipotetica. - Principio costituzionale di Eguaglianza

Nella formulazione della norma giuridica è essenziale l'elemento del rispetto, cosiddetto “principio di eguaglianza” (Art 3 Cost), il quale viene enunciato in due accezioni diverse.

  1. Art 3, Comma 1, Cost = Principio di Eguaglianza Formale “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali”.

Legislatore ordinario non implica che tutte le norme di legge debbano indirizzarsi in modo identico a tutti i cittadini bensì che a parità di condizioni, deve corrispondere un trattamento eguale e a condizioni diverse un trattamento differenziato.

Il contratto obbliga le parti non solo quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

CAPITOLO 2 - FONTI DEL DIRITTO

- Diritto pubblico e diritto privato

  1. Diritto Pubblico
  • Disciplina organizzazione dello Stato e degli altri enti pubblici;
  • Regola la loro azione nell'interesse della collettività;
  • Impone ai singoli comportamenti cui sono tenuti per rispettare la vita associata
  • Attiene esplicazione di pubblici poteri (per perseguimento delle finalità pubbliche)
  1. Diritto Privato
  • Disciplina le relazioni interindividuali, sia dei singoli che degli enti lasciando all’iniziativa personale anche l'attuazione delle singole norme e l'esercizio dei diritti attribuiti agli individui. Le norme del diritto privato trovano applicazione anche nei confronti degli enti pubblici.

Molto spesso, un medesimo fatto è disciplinato sia da norme di diritto privato che da norme di diritto pubblico.

Esempio Art 2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Esempio Art 872 c.c. - Violazione delle norme di edilizia

  1. Comma: Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall'articolo precedente sono stabilite da leggi speciali.
  2. Comma: Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.

Esempio Art 873 c.c. - Distanza nelle costruzioni Le costruzioni su fondi finitimi (confinanti), se non sono unite e aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

- Norme Cogenti e Norme Derogabili

Le norme si distinguono in:

  1. Norme Inderogabili o Cogenti applicazione imposta dall'ordinamento, non dipende dalla volontà dei singoli. Non ammettono deroghe.

Il carattere cogente di una norma risulta direttamente:

  • Dalla Formulazione Esempio Art. 147 c.c. - Doveri verso figli Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis (diritti e doveri del figlio).
  • Nullità dell'atto compiuto in violazione di detta norma Esempio Art 1350 c.c. - Atti che devono farsi per iscritto Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità

a. Contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; b. Contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta; c. Contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; d. Contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; e. Atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; f. Contratti di affrancazione del fondo enfiteutico; g. Contratti di anticresi; h. Contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; i. Contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; j. Atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato; k. Atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari; l. Transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; m. Altri atti specialmente indicati dalla legge.

  1. Norme Derogabili o Dispositive applicazione mediante accordo degli interessati e possono essere modificate o respinte da accordo diverso tra parti coinvolte.

Esempio Art 1815 c.c. - Interessi stabilisce che, se le parti non hanno convenuto diversamente, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante; ma le parti possono escludere l'operatività di tale regola e pattuire un mutuo gratuito.

- Fonti delle Norme Giuridiche

  1. Fonti di Produzione delle Norme Giuridiche = Atti e Fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. - Atti Normativi fonti del diritto che si manifestano attraverso provvedimenti emanati da un determinato organo o autorità, dotati del potere di produrre norme giuridiche. Esempio: legge del parlamento - Fatti Normativi fonti del diritto in cui la norma nasce da un comportamento costante e ripetuto nel tempo, accompagnato dalla convinzione che quel comportamento sia giuridicamente obbligatorio. Esempio: consuetudine (abitudine)
  2. Fonti di Cognizione delle Norme Giuridiche = Documenti e Pubblicazioni ufficiali da cui si può prendere conoscenza del testo di un atto normativo Esempio: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Ogni ordinamento deve stabilire le norme sulla produzione giuridica, ossia a quali autorità, a quali organi e con quali procedure/valori gerarchici sia affidato il potere di emanare norme giuridiche. Spesso un ordinamento contiene una pluralità di fonti generatrici di norme giuridiche; pertanto, si rende indispensabile regolarne il rapporto gerarchico, ossia precisare, in caso di contrasto tra fonti, quale debba prevalere.

Italia, la gerarchia delle fonti “interne” è stata interessata da mutamenti a partire da metà 900. Con la caduta del fascismo (1943) le norme corporative hanno perduto efficacia.

Con l’entrata in vigore della Costituzione nel 48, la gerarchia delle fonti interne è risultata oggi così ricostruita:

a. Principi “Supremi” o “Fondamentali” da cui discendono i Diritti Inviolabili (norme insuscettibili di modifica o revisione)

b. Disposizioni della Carta Costituzionale o Leggi di Rango Costituzionale

c. Leggi statali ordinarie e le altre fonti di cui all’art 1 delle preleggi

d. Leggi regionali e norme di matrice comunitaria.

- La Costituzione e le Leggi di Rango Costituzionale = fonti del diritto privato

Assolve la funzione di fondamentale norma sulla produzione giuridica: regola il procedimento di formazione degli atti normativi.

La Costituzione Italiana non disciplina soltanto il procedimento di formazione delle leggi, ma pone altre regole e principi che si atteggiano a limiti sostanziali dell'attività del legislatore.

La Costituzione Italiana si definisce rigida: in quanto legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o altra legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con norme costituzionali.

A presidio di questa rigidità della nostra Carta Costituzionale è stato istituito un apposito organo, la Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di controllare se le disposizioni di una legge ordinaria (o altri atti aventi forza di legge), siano in conflitto con norme costituzionali.

Esempio Art.134 Cost. - Corte Costituzionale La Corte Costituzionale giudica:

a. Controversie relative alla legittimità costituzionale della legge e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; b. Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, Regioni; c. Accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.

Se la Corte ritiene illegittima una norma, dichiara con sentenza l'incostituzionalità della disposizione viziata, che cessa la sua efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Esempio Art. 136 Cost. - Corte Costituzionale

  1. Comma = Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
  2. Comma = La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. - Le Leggi dello Stato e le Leggi Regionali

Segue Art. 70 e Seguenti Cost - Formazione delle leggi

Comma 4 - Regioni è attribuita potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

Oggi, il criterio fondamentale a cui si ispirano i rapporti tra legge statale e regionale non è quello di gerarchia ma di competenza.

- I regolamenti = fonti derivate di matrice comunitaria

Subordinate alle leggi sono altre fonti di diritto:

  1. Regolamenti;
  2. Norme Corporative (oggi inesistenti);
  3. Usi/Consuetudini.

Regolamenti = Fonti Secondarie del diritto

  • Contenuto normativo pongono norme astratte e generali
  • Provengono dall'Autorità Amministrativa, non dal potere legislativo
  • Emanati da Governo, ministri o autorità (anche Autorità Indipendenti)

I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni legislative.

Giudice civile rilevi l’esistenza di un contrasto tra norma regolamentare e norma di legge, egli è tenuto a disapplicare la prima: non ne terrà conto nella decisione della controversia.

Mentre se si tratta di un giudice amministrativo, ha potere di provvedere con sentenza all’annullamento del regolamento contrario a legge.

- Le Fonti dell'Unione Europea = Fonti Originari del diritto comunitario

La partecipazione dell’Italia all’Unione Europea è avvenuta mediante l'adesione a Trattati Internazionali: a. Trattato sull'Unione Europea (TUE); b. Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) c. Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Art.11 Cost.

  • Equiparazione di questi trattati alla Carta costituzionale (fatti salvi il rispetto dei principi supremi e dei diritti inviolabili)
  • Prevalenza di tutto il diritto comunitario sulle fonti interne = interpretazione conforme

Le fonti derivate di matrice comunitaria sono:

a. Regolamenti = atti di portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e immediatamente efficaci negli ordinamenti nazionali.

Caratteristiche:

  • Valgono come se fossero Leggi dello Stato;
  • Non richiedono recepimento;
  • Direttamente applicabili dai giudici nazionali.

Contrasto con norme interne: giudice deve disapplicare la norma interna incompatibile.

b. Direttive = Atti che indicano agli Stati membri gli obiettivi da raggiungere, lasciando liberi i mezzi

Caratteristiche:

  • No immediatamente efficaci;
  • Necessitano attuazione tramite Legge di Recepimento Nazionale.

Effetti delle direttive:

  1. Direttiva non attuata entro il termine
  • Non crea diritti tra privati
  • Non è immediatamente applicabile
  1. Direttiva con termine scaduto e norme self-executing
  • Incondizionate
  • Chiare
  • Sufficientemente Precise

Produce effetto diretto verticale può invocare contro Stato/enti pubblici

  1. Responsabilità dello Stato privato subisce un danno perché lo Stato
  • Non recepisce;
  • Recepisce in ritardo;
  • Recepisce male e può chiedere risarcimento allo Stato.

Non prevista all'interno della Costituzione, fonte strutturalmente subordinata dalla legge e può operare solo nei limiti in cui la legge lo consente.

  • Secundum legem = Operano in accordo con la legge Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.

Esempio Art. 1492 c.c. - Contratto di Compravendita, Effetti della garanzia

  • Praeter legem = Fonte Integrativa, dove manca norma integra legge Materie o fattispecie non disciplinate in alcun modo da fonti scritte, nulla è espressamente disposto

Nel nostro ordinamento giuridico vige il generale principio “iura novit curia” = giudice conosce le leggi.

Se controversa, chi la invoca deve provarla (attraverso documenti, testimonianze)

Gli usi delle Camere di Commercio hanno valore di presunzione semplice.

Distinzione dagli usi:

  • Normativi → Vera fonte del diritto
  • Negoziali → Integrano il contenuto dei contratti.

Esempio Art. 1374 Cost. - Integrazione del contratto Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o in mancanza, secondo gli usi e l'equità.

  • Interpretativi → Aiutano a interpretare i contratti.

Esempio Art. 1368 Cost. - Pratiche generali interpretative 1 Comma. Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. 2 Comma. Nei contratti in cui una delle parti è imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.

  • Il Codice Civile

Definizione Codice: Legge del tutto conno, connotata dai seguenti caratteri:

  1. Organicità = disciplina intero settore dell'esperienza giuridica
  2. Sistematicità = coordinamento logico di regole, definizioni, istituti disciplinati
  3. Universalità ed Eguaglianza =si rivolge in egual modo a tutti consociati, svolgendo una funzione unificatrice degli statuti giuridici delle diverse classi sociali

Codice implica l'abrogazione di tutto il diritto precedentemente vigente nella materia codificata, a questa materia viene dato un assetto (sistemazione) non precario e facilmente modificabile, ma tendenzialmente di lungo periodo.

Contiene:

  • Principi Generali;
  • Norme Fondamentali;
  • Disciplina completa della materia.

Codificazione importante:

  • Campo Costituzionale Esempio: Dichiarazioni dei diritti dell’uomo in Francia e Costituzione federale americana
  • Campo del diritto privato

Il codice nasce da un’idea prodotta dall’Illuminismo e dunque dalla fiducia nella capacità dell’uomo di costruire un sistema con norme conformi alla ragione.

Tuttora, il codice civile riveste un ruolo di centralità nel sistema del diritto privato, regolando:

  1. Soggetti (persone fisiche o giuridiche)
  2. Beni e Diritti delle cose (in particolare la proprietà)
  3. Attività (in particolare il contratto) Il codice è l’unica legge a carattere generale, perciò rappresenta un elemento di integrazione e supporto di qualsiasi altra legge “speciale” ossia “di specie”, specifica.

1 Codice = Codice Napoleone emanato in Francia nel 1804

Nel nostro Paese la vita dei codici è stata particolarmente travagliata…

Tralasciando i codici degli Stati preunitari, il primo codice civile dopo l’unificazione risale al 1865, insieme ad un separato codice di commercio.