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Appunti Diritto Processuale Penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

alcuni appunti di diritto processuale penale

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 02/02/2026

Elisa.______
Elisa.______ 🇮🇹

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Il diritto processuale penale è la branca del diritto che studia il processo penale, i suoi istituti e
le sue regole;
Cos’è il processo penale?
È una successione di atti collegati tra loro
funzionalmente e strutturalmente, con lo scopo di verificare se sia stato commesso un reato,
chi ne sia l’autore, quali siano le conseguenze che ne derivano e quale sia la pena da applicare
a fronte di questo accertamento.
Successione necessaria = ogni atto trova la sua giustificazione nell’atto che lo precede
immediatamente.
La commissione di reato rappresenta dunque una sorta di “ipotesi di lavoro” per il processo;
infatti, l’atto missione di reato consente di avviarle un processo, evidenziando lo stretto legame
tra diritto penale sostanziale (definisce e descrive le ipotesi) e diritto processuale penale
(consente di “risolvere” i fatti verificati in concreto).
In materia procedurale la “forma” equivale alla “sostanza” poiché il rispetto delle forme e delle
regole del processo è garanzia del rispetto dei diritti dei soggetti in esso coinvolti in
applicazione del principio di eguaglianza, vista la previsione di specifiche “sanzioni” per la loro
violazione.
È evidente che quanto più un processo è garantito, ossia assistito da regole, tanto più è lento,
poiché il rispetto di tutte le forme implica tempo: l’obiettivo cui tendere è dunque quello di
delineare un processo che riesca a coniugare un livello sufficientemente elevato di garanzie
con tempi di definizione non esagerati.
Sebbene si invochi frequentemente l’esigenza di un “processo rapido”, è importante
sottolineare che la celerità non può essere considerata un valore assoluto del processo. Essa
deve infatti essere armonizzata con un solido sistema di garanzie per le parti coinvolte. In
questo senso, più che una velocità fine a sé stessa, è preferibile richiedere – come suggerisce
la Convenzione europea dei diritti dell’uomo – una “durata ragionevole” del processo, che
contemperi l'efficienza con il rispetto dei diritti fondamentali.
I MODELLI PROCESSUALI A CONFRONTO
In una prospettiva storico-geografica è possibile distinguere due diverse “tradizioni”
processuali:
Sistema di common law : sistema anglosassone, nato in Inghilterra e diffusosi negli
Stati Uniti e nei paesi del Commonwealth (organizzazione intergovernativa che, su base
volontaria, riunisce gli Stati appartenenti all’ex Impero Britannico, quali, tra gli altri,
Australia, India, Nuova Zelanda, Sudafrica).
Si caratterizza per un processo di tipo accusatorio.
Sistema di civil law : caratteristico dell’area europeo-continentale (è il sistema
affermatosi storicamente, ad esempio in Francia, Italia e Germania).
Si caratterizza per un processo di tipo inquisitorio.
Entrambi i modelli trovano le proprie radici nel diritto romano:
Quello accusatorio rimanda al diritto romano di età repubblicana e al sistema delle legis
actiones, mentre quello inquisitorio rimanda al diritto romano di epoca giustinianea e
alla codificazione.
Diverso tra i due modelli è anche il sistema delle fonti:
- Accusatorio : prevale la giurisprudenza attraverso il sistema del
precedente
;
- Inquisitorio : prevale la
legge scritta
.
Si può far risalire un’ideale “data di nascita” della differenziazione tra i due sistemi
all’anno 1215, in cui venne promulgata da Giovanni Senzaterra la Magna Charta
Libertatum, in cui era sancita una serie di diritti, tra cui la protezione dalla detenzione
ingiustificata;
Nello stesso anno, a conclusione del papato di Innocenzo III, veniva celebrato il IV
Concilio del Laterano, in cui si disciplinava l’inquisizione pontificia, che andò ad
affiancarsi a quella vescovile.
CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI TIPO ACCUSATORIO
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il diritto processuale penale è la branca del diritto che studia il processo penale, i suoi istituti e

le sue regole; Cos’è il processo penale? È una successione di atti collegati tra loro

funzionalmente e strutturalmente, con lo scopo di verificare se sia stato commesso un reato,

chi ne sia l’autore, quali siano le conseguenze che ne derivano e quale sia la pena da applicare

a fronte di questo accertamento.

Successione necessaria = ogni atto trova la sua giustificazione nell’atto che lo precede

immediatamente.

La commissione di reato rappresenta dunque una sorta di “ipotesi di lavoro” per il processo;

infatti, l’atto missione di reato consente di avviarle un processo, evidenziando lo stretto legame

tra diritto penale sostanziale (definisce e descrive le ipotesi) e diritto processuale penale

(consente di “risolvere” i fatti verificati in concreto).

In materia procedurale la “forma” equivale alla “sostanza” poiché il rispetto delle forme e delle

regole del processo è garanzia del rispetto dei diritti dei soggetti in esso coinvolti in

applicazione del principio di eguaglianza, vista la previsione di specifiche “sanzioni” per la loro

violazione.

È evidente che quanto più un processo è garantito, ossia assistito da regole, tanto più è lento,

poiché il rispetto di tutte le forme implica tempo: l’obiettivo cui tendere è dunque quello di

delineare un processo che riesca a coniugare un livello sufficientemente elevato di garanzie

con tempi di definizione non esagerati.

Sebbene si invochi frequentemente l’esigenza di un “processo rapido”, è importante

sottolineare che la celerità non può essere considerata un valore assoluto del processo. Essa

deve infatti essere armonizzata con un solido sistema di garanzie per le parti coinvolte. In

questo senso, più che una velocità fine a sé stessa, è preferibile richiedere – come suggerisce

la Convenzione europea dei diritti dell’uomo – una “durata ragionevole” del processo, che

contemperi l'efficienza con il rispetto dei diritti fondamentali.

I MODELLI PROCESSUALI A CONFRONTO

In una prospettiva storico-geografica è possibile distinguere due diverse “tradizioni”

processuali:

 Sistema di common law : sistema anglosassone, nato in Inghilterra e diffusosi negli

Stati Uniti e nei paesi del Commonwealth (organizzazione intergovernativa che, su base

volontaria, riunisce gli Stati appartenenti all’ex Impero Britannico, quali, tra gli altri,

Australia, India, Nuova Zelanda, Sudafrica).

Si caratterizza per un processo di tipo accusatorio.

 Sistema di civil law : caratteristico dell’area europeo-continentale (è il sistema

affermatosi storicamente, ad esempio in Francia, Italia e Germania).

Si caratterizza per un processo di tipo inquisitorio.

Entrambi i modelli trovano le proprie radici nel diritto romano:

 Quello accusatorio rimanda al diritto romano di età repubblicana e al sistema delle legis

actiones, mentre quello inquisitorio rimanda al diritto romano di epoca giustinianea e

alla codificazione.

 Diverso tra i due modelli è anche il sistema delle fonti:

- Accusatorio: prevale la giurisprudenza attraverso il sistema del precedente ;

- Inquisitorio: prevale la legge scritta.

 Si può far risalire un’ideale “data di nascita” della differenziazione tra i due sistemi

all’anno 1215, in cui venne promulgata da Giovanni Senzaterra la Magna Charta

Libertatum, in cui era sancita una serie di diritti, tra cui la protezione dalla detenzione

ingiustificata;

 Nello stesso anno, a conclusione del papato di Innocenzo III, veniva celebrato il IV

Concilio del Laterano, in cui si disciplinava l’inquisizione pontificia, che andò ad

affiancarsi a quella vescovile.

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI TIPO ACCUSATORIO

o Processo ispirato al principio dialettico, ossia al confronto tra le parti

o Connotato dalla presunzione di innocenza, perciò è l’accusa che deve dimostrare la

colpevolezza della persona imputata.

o Si fonda sull’iniziativa di parte

o Si basa sulla parità delle parti e sul principio di contraddittorio ; abbiamo due parti,

l’accusa e la difesa che si collocano su posizione di tendenziale parità e di fatto

gestiscono lo svolgimento del processo attraverso il principio del contraddittorio, ossia il

confronto tra le parti su posizione di tendenziale parità, implicando così che il giudice

abbia la funzione di arbitro e non è parte, ma un soggetto terzo e imparziale che assiste

e garantisce che il confronto si svolga in maniera corretta. Un corollario del principio del

contraddittorio è che sono le parti ad avere l’iniziativa delle prove, le cercano e le

portano nel processo. L’accusa porta le prove a carico, la difesa a discarico. È vero ciò

che si riesce a dimostrare; sono previste numerose regole per l’ammissione delle prove

e c’è la giuria, ossia un numero variabile di persone senza formazione giuridica, che

giudica la colpevolezza:

Per garantire la verità processuale sono previste regole rigide per l’ammissione delle

prove.

(Si caratterizza per l’iniziativa probatoria di parte e per il principio dispositivo

Ricerca la verità “processuale”

Prevede limiti all’ammissione delle prove)

- Pubblicità

- Oralità: le prove assumono la forma della testimonianza, chi ha assistito ai fatti

testimonia al processo; la formazione della prova viene prevalentemente prodotta

indirettamente attraverso quello che raccontano i testimoni.

- Immediatezza: il giudice sarà chiamato a decidere da quello che si forma; metodo

privilegiato di formazione della prova. Si forma il convincimento

o Prevede limiti alla restrizione della libertà personale

o Si utilizza la cauzione

CARATTERISTICHE DEL PROCESSO INQUISITORIO

◊ Si tratta di un processo ispirato al principio di autorità , tutto gira attorno al giudice

◊ È connotato dalla presunzione di colpevolezza : è l’imputato che deve dimostrare la

sua innocenza a fronte dell’accusa formulata a suo carico; si dà per scontato che

l’accusa sia fondata.

◊ Si fonda sull’iniziativa ex officio: è il giudice che da inizio al processo (in Francia

mantengono le caratteristiche inibitorio che Italia e Germania hanno abbandonato; resta

il giudice istruttore).

◊ Si caratterizza per l’iniziativa probatoria d’ufficio

◊ Ricerca la “verità storica”: la verità non è quello che si riesce a dimostrare, ma quello

che è successo in concreto, motivo per il quale non vi sono limiti all’ammissione

delle prove.

◊ Si caratterizza per segretezza e forma scritta : partecipano solo i soggetti interessati

◊ Fa ampio ricorso alla carcerazione preventiva

I SISTEMI DI TIPO “MISTO”

Attualmente i termini “accusatorio” e “inquisitorio” rappresentano, più che altro, linee di

tendenza, dal momento che, anche grazie alle interazioni reciproche, nei diversi ordinamenti

prevale il modello di tipo misto.

La nozione di sistema/modello misto può essere intesa in tre diverse accezioni, ossia:

1) Indicare sistemi che, caratterizzati in modo prevalente da uno dei due modelli, lo

temperano introducendo disposizioni derogatorie derivate dal modello opposto;

2) Ad indicare la previsione, all’interno di un singolo ordinamento, di modelli processuali

“differenziati” a seconda del tipo o della gravità del reato da accertare, riconducibili

talora al paradigma accusatorio, talora a quello inquisitorio ( es : procedimenti speciali).

c) difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per retribuire

un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigono gli interessi

della giustizia;

d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a

discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza

AMENDMENT V

No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger, nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.

Il GIUSTO PROCESSO ATTRAVERSO L’ART. 111 COST.

Grazie alla legge costituzionale n.2/1999 i principi e le garanzie contenuti nell’art. 6 C.E.D.U. sono stati

inseriti nell’art.111 Cost. , pur con qualche attenuazione, conferendo in tal modo ad essi a tutti gli effetti

un’efficacia rafforzata. L’art. 6 CEDU per altro era già presente nel nostro ordinamento, sia pure con rango di norma interposta (adesso è di rango costituzionale), a seguito della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo operata dall’Italia nel 1955. Da tale “promozione” deriva, tra l’altro la possibilità di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le norme ordinarie che disattendono i principi e le garanzie enunciati all’art. 111.

Alcuni di tali principi riguardano ogni tipo di processo (non soltanto quello penale):  Riserva di legge : la materia del processo può essere regolata soltanto da parte del legislatore;

 Giusto processo : da intendersi come “ summa” dei diritti invocabili da parte di tutte le persone

coinvolte nel processo che lo Stato, in forza dell’art. 2 Cost., si impegna a riconoscere;  Contraddittorio “debole” : necessità che il soggetto che subirà gli effetti di una decisione giurisdizionale venga sentito e posto in condizione di esporre le sue difese prima dell’adozione di quest’ultima;  Parità delle parti : piena nel processo civile, tendenziale nel processo penale, in cui vi è piuttosto

equilibrio tra i poteri, nel senso che il principio di ragionevolezza può giustificare una qualche

asimmetria tra le parti, se giustificata dal ruolo istituzionale del P.M. e dalle esigenze della corretta

amministrazione della giustizia;  Giudice imparziale : il processo si svolge davanti ad un giudice terzo e imparziale (i due termini

non sono sinonimi, poiché il primo indica il suo status e il secondo sul piano ordinamentale);

Ragionevole durata : L’art. 6 della C.E.D.U. riconosce a ogni persona il diritto a un processo che si svolga in tempi ragionevoli: si tratta quindi di un vero e proprio diritto soggettivo. Questo principio può essere usato dalla Corte costituzionale per controllare la compatibilità delle leggi con la Costituzione, ma non permette alla Corte di giudicare la durata concreta di un singolo processo.

Al contrario , l’art. 111, comma 2, della Costituzione italiana non riconosce un diritto

soggettivo, ma stabilisce solo un obbligo per il legislatore , affermando che “la legge assicura la ragionevole durata del processo”. In altre parole, impone al Parlamento di fare leggi che garantiscano processi non troppo lunghi, ma non consente al singolo cittadino di far valere direttamente questo diritto davanti a un giudice.

PRINCIPI STRETTAMENTE INERENTI AL PROCESSO PENALE

Diritti dell’accusato : il termine “accusato” non ha un’accezione tecnica e sembra potersi riferire sia all’indagato, sia all’imputato. Per contro, l’uso del termine “processo” indurrebbe ad escludere

la fase delle indagini preliminari. Nonostante ciò, è più corretto interpretare il termine “accusato”

in modo ampio, includendo anche la fase delle indagini, così da garantire la piena tutela dei diritti in tutte le fasi in cui si forma l’accusa. Questo approccio è più coerente con la natura e la funzione dei diritti riconosciuti.  Contraddittorio “forte” : Questo principio riguarda in modo specifico la prova , e può essere analizzato sotto due profili:

  • Di tipo oggettivo si riferisce al momento della formazione della prova, ossia “per la prova”. Secondo questa visione, una prova attendibile non può essere raccolta in segreto, ma deve nascere da un confronto aperto tra le parti, secondo un metodo dialettico.

Tuttavia, questo principio non è assoluto: può subire limitazioni, nel senso che sono previsti casi in cui la prova non si forma in contraddittorio ad esempio quando vi è il consenso delle parti a rinunciare al contraddittorio, oppure e va bilanciato con altre esigenze, talora ritenute prevalenti.

- Di tipo soggettivo : in questa accezione, il principio afferma il diritto dell’imputato ad

interrogare o a fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. In questa prospettiva il principio sancisce il diritto al confronto con l’accusatore. A conferma della centralità del diritto a confronto, la sua violazione è sanzionata con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto al confronto.

IL SISTEMA DELLE FONTI

Si tratta di un sistema piuttosto articolato e complesso, organizzato in modo gerarchico, nel quale è

possibile operare una summa divisio tra fonti di diritto interno e fonti di diritto sovranazionale.

Queste ultime hanno finito per assumere, negli anni recenti, un’importanza crescente, specie per quanto riguarda gli atti normativi di provenienza europea. Sono numerosi gli istituti e i profili del processo penale la cui disciplina ha risentito di previsioni varate dall’Unione europea (es: diritto all’interprete, diritto d difesa, tutela della vittima, cooperazione giudiziaria).

FONTI INTERNE

  1. COSTITUZIONE: entrata in vigore il 1° gennaio 1948; Molti dei principi relativi al processo penale sanciti dalla Carta costituzionale appaiono riconducibili ai differenti orientamenti ideologici che hanno contribuito alla sua elaborazione:  All’orientamento liberale si possono ricondurre le previsioni sulla separazione dei “ruolii2 nel processo: il diritto di difesa (art.24); il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25); l’azione penale spettante al p.m. (art.112);  All’orientamento personalistico si ricollegano le numerose previsioni che sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo, tra gli altri: libertà personale (art.13); libertà di domicilio (art. 14); di corrispondenza (art.15); di circolazione (art. 16); presunzione di non colpevolezza (art.27, comma II);  All’orientamento solidaristico rimandano invece le enunciazioni contenute negli artt. 2 (principio di solidarietà) e 3 (principio di eguaglianza); l’obbligatorietà dell’azione penale (art.112);

2) LEGGE ORDINARIA: i decreti legislativi e i decreti-legge sono equiparati alla legge di

derivazione parlamentare In quanto fonte subordinata alla Costituzione, la legge ordinaria deve uniformarsi ai principi da essa sanciti, incorrendo in caso contrario nella censura di illegittimità da parte della Corte costituzionale.

 Il testo con il rango di legge ordinaria di maggiore importanza per la disciplina del

processo penale è indubbiamente il nuovo Codice di procedura penale entrato in vigore

il 24 ottobre 1989 ; tuttavia, questo non esaurisce l’insieme delle norme che

disciplinano il processo penale: esistono infatti ulteriori disposizioni , contenute in leggi speciali o normative complementari, che integrano la regolamentazione prevista dal Codice.

 Disposizioni che riguardano in modo più o meno diretto il processo penale si rinvengono

anche:

  • Nel Codice penale: disposizioni in tema di querela (artt. 120-126 c.p.) di particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)
  • In numerose leggi speciali che disciplinano singole materie di rilevanza processualpenalistica, quali tra le altre il processo agli imputati minorenni, il giudizio dinnanzi al giudice di pace e il processo agli “enti”.

3) LE FONTI SOVRANAZIONALI:

Il ruolo delle fonti di diritto internazionale nella disciplina del processo penale si giustifica sia in ragione dell’’intensificarsi delle relazioni internazionali, sia dalla partecipazione dell’Italia ad alcune importanti organizzazioni sovranazionali (quali Unione Europea e Consiglio d’Europa ). Tra i principi ispiratori enunciati nell’art. 2 della legge delega n.81/1987 figurava anche l’adeguamento del nuovo codice alle

“ norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e

al processo penale ”.

L’efficacia delle statuizioni sovranazionali sul fronte interno varia a seconda del tipo di fonte considerata:

 Il diritto internazionale consuetudinario : in virtù dell’ art. 10, comma I Cost. l’ordinamento

interno si uniforma in modo automatico alle norme che codificano consuetudini internazionali ( es :

previsioni in tema di immunità diplomatica), fatto salvo il limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

 Libro IX – Impugnazioni

 Libro X – Esecuzione

 Libro XI – Rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Ogni libro è articolato in titoli , che a loro volta possono essere suddivisi in capi.

⚖️ L'impostazione originaria (1988) Il codice nella sua versione originaria seguiva in modo rigoroso il principio della separazione delle fasi e dava massima rilevanza al principio di oralità. In base a questo schema, le dichiarazioni rese da un possibile testimone alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari erano considerate inutilizzabili nel dibattimento , proprio perché non formate in contraddittorio. 🧑 ⚖️ Interventi della Corte costituzionale (1992) Tale rigidità è stata però ridimensionata dalla Corte costituzionale, con due importanti sentenze: la n. 254 e la n. 255 del 1992. Con queste decisioni, la Corte ha affermato il principio della non dispersione della prova , sostenendo la rilevanza costituzionale della possibilità di valorizzare anche le dichiarazioni acquisite prima del dibattimento, purché attendibili. Evoluzioni legislative e giurisprudenziali successive Nel 1997 , il legislatore è intervenuto per rafforzare il principio del contraddittorio nella formazione della prova , sancendo la inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in segreto. Nel 1998 , la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 , ha introdotto un’importante distinzione, ritenendo sufficiente, in certi casi, il contraddittorio “sulla” prova (cioè la possibilità di contestare la prova già formata), anziché nella sua formazione. Pertanto, ha ammesso l’ utilizzabilità nel dibattimento delle dichiarazioni rese prima, a condizione che ci siano riscontri che ne confermino l’attendibilità. Riforma costituzionale del 1999 – Art. 111 Cost. Con la legge costituzionale n. 2/1999 , è stato profondamente riformato l’ art. 111 della Costituzione , introducendo i principi del giusto processo : oralità, contraddittorio nella formazione della prova, parità delle parti e ragionevole durata del processo. ⚖️ Legge “Carotti” – 1999 Nello stesso anno, con la legge n. 479/1999 (legge “Carotti”) , si è operato un intervento orientato alla deflazione processuale , cioè alla riduzione del carico dei procedimenti, potenziando i procedimenti speciali (come il patteggiamento, il giudizio abbreviato, ecc.). ⚖️ Legge n. 397/2000 – Investigazioni difensive Nel 2000 , con la legge n. 397 , è stato introdotto nel Codice il titolo VI-bis del Libro V , dedicato alle investigazioni difensive , riconoscendo formalmente il diritto della difesa a svolgere proprie attività investigative. ⚖️ Legge “Orlando” – 2017 Con la legge n. 103/2017 (nota come “Legge Orlando” ), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche al codice, toccando vari aspetti:

 deflazione del dibattimento ,

 miglioramento dell’ efficienza del processo di merito ,

 rafforzamento delle tutele per la persona offesa e per l’imputato ,

 semplificazione delle impugnazioni.

🧑 Riforma Cartabia – 2022 L’intervento più ampio e organico al Codice è avvenuto con la Riforma Cartabia , attuata con il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 , in attuazione della legge delega n. 134/. Entrata in vigore il 30 dicembre 2022 , questa riforma ha inciso profondamente sulla struttura del processo, puntando a migliorarne l’ efficienza , a ridurre i tempi e a favorire la deflazione del contenzioso attraverso una riorganizzazione delle fasi processuali. 🧑 Correttivo Cartabia – 2024 Infine, con il d.lgs. n. 31/2024 , in vigore dal 4 aprile 2024 , è stato adottato il “Correttivo Cartabia” , una messa a punto della riforma del 2022, finalizzata a chiarire e sistemare alcune delle modifiche precedenti.

Cos’è la deflazione nel contesto del processo penale? Qui il termine deflazione non ha nulla a che

vedere con l’economia. Deflazione processuale: ridurre il numero di procedimenti penali che arrivano fino alla fase dibattimentale, cioè al processo vero e proprio. Perché si punta alla deflazione? Perché il sistema giudiziario italiano è sovraccarico : troppi processi, tempi troppo lunghi, poca efficienza. L’obiettivo della deflazione è quindi:

 Velocizzare i procedimenti

 Limitare i dibattimenti solo ai casi più gravi o complessi

 Evitare che il carico eccessivo rallenti la giustizia

 Garantire una durata ragionevole del processo (→ art. 111 Cost., art. 6 CEDU)

Esempi di riforme deflattive:

★ Legge Carotti (l. 479/1999) : potenziamento dei procedimenti speciali ★ Legge Orlando (l. 103/2017) : interventi su dibattimento, impugnazioni e tutela dell’imputato ★ Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) : riduzione dei processi pendenti, snellimento procedurale ★ Correttivo Cartabia (d.lgs. 31/2024) : perfezionamento delle misure già introdotte per alleggerire il sistema

I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA “CARTABIA” (L. n. 234/2021)

Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 50, attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n.134, si è completato l’iter della riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022. La riforma ha un chiaro intento: semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo penale, con l’obiettivo strategico di ridurre del 25% la durata media dei processi nei tre gradi di giudizio, come richiesto dal PNRR. L’intervento è stato ampio, articolato e finalizzato al miglioramento dell’efficienza del sistema, senza pregiudicare le garanzie fondamentali. Un ulteriore scopo è stato la deflazione processuale, ossia il contenimento del numero dei processi ordinari.

STRUTTURA DELLA LEGGE DELEGA

Art.1 – Criteri direttivi della delega

Contiene i principi generali e i criteri direttivi che il Governo doveva seguire nell’adozione dei decreti legislativi (entro il 19 ottobre 2022). La disciplina si concentra su tre grandi ambiti: ◊ Processo penale ◊ Sistema sanzionatorio ◊ Giustizia riparativa

Art.2 – Disposizioni immediatamente operative

Introduce modifiche dirette e subito efficaci, come:

  • Art. 161-bis c.p. sulla prescrizione
  • Art. 344-bis c.p.p. sull’improcedibilità (per reati commessi dal 1° gennaio 2020)
  • Art. 431 c.p.p. sul fascicolo per il dibattimento

PRINCIPALI CRITERI DIRETTIVI RELATIVI AL PROCESSO PENALE Art.1, commi 5-13, 24-

Comma 5 – Digitalizzazione e processo telematico

 Formazione, deposito e conservazione degli atti in formato digitale  Comunicazioni e notificazioni via PEC (riduzione dei tempi tramite l’uso della tecnologia) Ha come finalità di dettare i criteri relativi agli articoli contenuti nel testo della legge che potenziano la digitalizzazione del processo e il processo penale telematico. L’obiettivo principale è accorciare i tempi. Tratta la modalità telematica per il deposito di atti e documenti per le comunicazioni e notificazioni in ogni stato e grado del procedimento, ossia la PEC.

Comma 6 – Notificazioni

 Valorizzazione del domicilio digitale (PEC)  Notificazioni successive alla prima effettuate al difensore

Comma 7 – Processo in assenza

 Adeguamento alla Direttiva UE 2016/  Rafforzamento delle garanzie di conoscenza del processo da parte dell’imputato Aumentando la garanzia dell’effettiva partecipazione dell’imputato al processo, si mira ad evitare la celebrazione di processi destinati ad essere vanificati a causa della mancata conoscenza, rendendo più efficace la giustizia penale. L’imputato ha diritto a partecipare al proprio processo, ma non è obbligatorio poiché egli può decidere