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alcuni appunti di diritto processuale penale
Tipologia: Appunti
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No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger, nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb, nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.
un’efficacia rafforzata. L’art. 6 CEDU per altro era già presente nel nostro ordinamento, sia pure con rango di norma interposta (adesso è di rango costituzionale), a seguito della ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo operata dall’Italia nel 1955. Da tale “promozione” deriva, tra l’altro la possibilità di sottoporre al vaglio della Corte costituzionale le norme ordinarie che disattendono i principi e le garanzie enunciati all’art. 111.
Alcuni di tali principi riguardano ogni tipo di processo (non soltanto quello penale): Riserva di legge : la materia del processo può essere regolata soltanto da parte del legislatore;
coinvolte nel processo che lo Stato, in forza dell’art. 2 Cost., si impegna a riconoscere; Contraddittorio “debole” : necessità che il soggetto che subirà gli effetti di una decisione giurisdizionale venga sentito e posto in condizione di esporre le sue difese prima dell’adozione di quest’ultima; Parità delle parti : piena nel processo civile, tendenziale nel processo penale, in cui vi è piuttosto
amministrazione della giustizia; Giudice imparziale : il processo si svolge davanti ad un giudice terzo e imparziale (i due termini
Ragionevole durata : L’art. 6 della C.E.D.U. riconosce a ogni persona il diritto a un processo che si svolga in tempi ragionevoli: si tratta quindi di un vero e proprio diritto soggettivo. Questo principio può essere usato dalla Corte costituzionale per controllare la compatibilità delle leggi con la Costituzione, ma non permette alla Corte di giudicare la durata concreta di un singolo processo.
soggettivo, ma stabilisce solo un obbligo per il legislatore , affermando che “la legge assicura la ragionevole durata del processo”. In altre parole, impone al Parlamento di fare leggi che garantiscano processi non troppo lunghi, ma non consente al singolo cittadino di far valere direttamente questo diritto davanti a un giudice.
Diritti dell’accusato : il termine “accusato” non ha un’accezione tecnica e sembra potersi riferire sia all’indagato, sia all’imputato. Per contro, l’uso del termine “processo” indurrebbe ad escludere
in modo ampio, includendo anche la fase delle indagini, così da garantire la piena tutela dei diritti in tutte le fasi in cui si forma l’accusa. Questo approccio è più coerente con la natura e la funzione dei diritti riconosciuti. Contraddittorio “forte” : Questo principio riguarda in modo specifico la prova , e può essere analizzato sotto due profili:
Tuttavia, questo principio non è assoluto: può subire limitazioni, nel senso che sono previsti casi in cui la prova non si forma in contraddittorio ad esempio quando vi è il consenso delle parti a rinunciare al contraddittorio, oppure e va bilanciato con altre esigenze, talora ritenute prevalenti.
interrogare o a fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. In questa prospettiva il principio sancisce il diritto al confronto con l’accusatore. A conferma della centralità del diritto a confronto, la sua violazione è sanzionata con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi si è volontariamente sottratto al confronto.
Si tratta di un sistema piuttosto articolato e complesso, organizzato in modo gerarchico, nel quale è
Queste ultime hanno finito per assumere, negli anni recenti, un’importanza crescente, specie per quanto riguarda gli atti normativi di provenienza europea. Sono numerosi gli istituti e i profili del processo penale la cui disciplina ha risentito di previsioni varate dall’Unione europea (es: diritto all’interprete, diritto d difesa, tutela della vittima, cooperazione giudiziaria).
derivazione parlamentare In quanto fonte subordinata alla Costituzione, la legge ordinaria deve uniformarsi ai principi da essa sanciti, incorrendo in caso contrario nella censura di illegittimità da parte della Corte costituzionale.
processo penale è indubbiamente il nuovo Codice di procedura penale entrato in vigore
disciplinano il processo penale: esistono infatti ulteriori disposizioni , contenute in leggi speciali o normative complementari, che integrano la regolamentazione prevista dal Codice.
anche:
Il ruolo delle fonti di diritto internazionale nella disciplina del processo penale si giustifica sia in ragione dell’’intensificarsi delle relazioni internazionali, sia dalla partecipazione dell’Italia ad alcune importanti organizzazioni sovranazionali (quali Unione Europea e Consiglio d’Europa ). Tra i principi ispiratori enunciati nell’art. 2 della legge delega n.81/1987 figurava anche l’adeguamento del nuovo codice alle
L’efficacia delle statuizioni sovranazionali sul fronte interno varia a seconda del tipo di fonte considerata:
previsioni in tema di immunità diplomatica), fatto salvo il limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale.
Ogni libro è articolato in titoli , che a loro volta possono essere suddivisi in capi.
⚖️ L'impostazione originaria (1988) Il codice nella sua versione originaria seguiva in modo rigoroso il principio della separazione delle fasi e dava massima rilevanza al principio di oralità. In base a questo schema, le dichiarazioni rese da un possibile testimone alla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari erano considerate inutilizzabili nel dibattimento , proprio perché non formate in contraddittorio. 🧑 ⚖️ Interventi della Corte costituzionale (1992) Tale rigidità è stata però ridimensionata dalla Corte costituzionale, con due importanti sentenze: la n. 254 e la n. 255 del 1992. Con queste decisioni, la Corte ha affermato il principio della non dispersione della prova , sostenendo la rilevanza costituzionale della possibilità di valorizzare anche le dichiarazioni acquisite prima del dibattimento, purché attendibili. Evoluzioni legislative e giurisprudenziali successive Nel 1997 , il legislatore è intervenuto per rafforzare il principio del contraddittorio nella formazione della prova , sancendo la inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in segreto. Nel 1998 , la Corte costituzionale, con la sentenza n. 361 , ha introdotto un’importante distinzione, ritenendo sufficiente, in certi casi, il contraddittorio “sulla” prova (cioè la possibilità di contestare la prova già formata), anziché nella sua formazione. Pertanto, ha ammesso l’ utilizzabilità nel dibattimento delle dichiarazioni rese prima, a condizione che ci siano riscontri che ne confermino l’attendibilità. Riforma costituzionale del 1999 – Art. 111 Cost. Con la legge costituzionale n. 2/1999 , è stato profondamente riformato l’ art. 111 della Costituzione , introducendo i principi del giusto processo : oralità, contraddittorio nella formazione della prova, parità delle parti e ragionevole durata del processo. ⚖️ Legge “Carotti” – 1999 Nello stesso anno, con la legge n. 479/1999 (legge “Carotti”) , si è operato un intervento orientato alla deflazione processuale , cioè alla riduzione del carico dei procedimenti, potenziando i procedimenti speciali (come il patteggiamento, il giudizio abbreviato, ecc.). ⚖️ Legge n. 397/2000 – Investigazioni difensive Nel 2000 , con la legge n. 397 , è stato introdotto nel Codice il titolo VI-bis del Libro V , dedicato alle investigazioni difensive , riconoscendo formalmente il diritto della difesa a svolgere proprie attività investigative. ⚖️ Legge “Orlando” – 2017 Con la legge n. 103/2017 (nota come “Legge Orlando” ), il legislatore ha apportato ulteriori modifiche al codice, toccando vari aspetti:
🧑 Riforma Cartabia – 2022 L’intervento più ampio e organico al Codice è avvenuto con la Riforma Cartabia , attuata con il d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 , in attuazione della legge delega n. 134/. Entrata in vigore il 30 dicembre 2022 , questa riforma ha inciso profondamente sulla struttura del processo, puntando a migliorarne l’ efficienza , a ridurre i tempi e a favorire la deflazione del contenzioso attraverso una riorganizzazione delle fasi processuali. 🧑 Correttivo Cartabia – 2024 Infine, con il d.lgs. n. 31/2024 , in vigore dal 4 aprile 2024 , è stato adottato il “Correttivo Cartabia” , una messa a punto della riforma del 2022, finalizzata a chiarire e sistemare alcune delle modifiche precedenti.
vedere con l’economia. Deflazione processuale: ridurre il numero di procedimenti penali che arrivano fino alla fase dibattimentale, cioè al processo vero e proprio. Perché si punta alla deflazione? Perché il sistema giudiziario italiano è sovraccarico : troppi processi, tempi troppo lunghi, poca efficienza. L’obiettivo della deflazione è quindi:
★ Legge Carotti (l. 479/1999) : potenziamento dei procedimenti speciali ★ Legge Orlando (l. 103/2017) : interventi su dibattimento, impugnazioni e tutela dell’imputato ★ Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022) : riduzione dei processi pendenti, snellimento procedurale ★ Correttivo Cartabia (d.lgs. 31/2024) : perfezionamento delle misure già introdotte per alleggerire il sistema
Con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 50, attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n.134, si è completato l’iter della riforma Cartabia, entrata in vigore il 30 dicembre 2022. La riforma ha un chiaro intento: semplificare, velocizzare e razionalizzare il processo penale, con l’obiettivo strategico di ridurre del 25% la durata media dei processi nei tre gradi di giudizio, come richiesto dal PNRR. L’intervento è stato ampio, articolato e finalizzato al miglioramento dell’efficienza del sistema, senza pregiudicare le garanzie fondamentali. Un ulteriore scopo è stato la deflazione processuale, ossia il contenimento del numero dei processi ordinari.
Contiene i principi generali e i criteri direttivi che il Governo doveva seguire nell’adozione dei decreti legislativi (entro il 19 ottobre 2022). La disciplina si concentra su tre grandi ambiti: ◊ Processo penale ◊ Sistema sanzionatorio ◊ Giustizia riparativa
Introduce modifiche dirette e subito efficaci, come:
PRINCIPALI CRITERI DIRETTIVI RELATIVI AL PROCESSO PENALE Art.1, commi 5-13, 24-
Formazione, deposito e conservazione degli atti in formato digitale Comunicazioni e notificazioni via PEC (riduzione dei tempi tramite l’uso della tecnologia) Ha come finalità di dettare i criteri relativi agli articoli contenuti nel testo della legge che potenziano la digitalizzazione del processo e il processo penale telematico. L’obiettivo principale è accorciare i tempi. Tratta la modalità telematica per il deposito di atti e documenti per le comunicazioni e notificazioni in ogni stato e grado del procedimento, ossia la PEC.
Valorizzazione del domicilio digitale (PEC) Notificazioni successive alla prima effettuate al difensore
Adeguamento alla Direttiva UE 2016/ Rafforzamento delle garanzie di conoscenza del processo da parte dell’imputato Aumentando la garanzia dell’effettiva partecipazione dell’imputato al processo, si mira ad evitare la celebrazione di processi destinati ad essere vanificati a causa della mancata conoscenza, rendendo più efficace la giustizia penale. L’imputato ha diritto a partecipare al proprio processo, ma non è obbligatorio poiché egli può decidere