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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
LE INDAGINI PRELIMINARI
Le indagini preliminari sono una fase del procedimento nella quale viene valutato quale fondamento abbia la notizia di reato e se vi siano elementi sufficienti per procedere nei confronti dell’indagato. Ai sensi dell’articolo 326 cpp, che sancisce appunto la finalità di tali indagini: “ il pm e la pg svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale”. Disciplinate dal libro V. Quando parliamo di notizia di reato : informazione circa la commissione di un fatto di rilievo penale data al pm o alla pg o da loro autonomamente raccolta. Definizione di natura dottrinale non presente in giurisprudenza Vediamo dunque che questi soggetti possono svolgere rispettivamente un ruolo passivo e un ruolo attivo nell’ambito dell’acquisizione della notizia di reato. La notizia di reato può essere:
- ATIPICA: nel momento in cui viene divulgata a mezzo della stampa o appresa privatamente dal pm/pg nell’esercizio delle funzioni che competono loro
- TIPICA: denuncia e referto a. DENUNCIA: segnalazione di un fatto penalmente rilevante. Disciplinata dagli articoli 331- Si distingue a sua volta in denuncia obbligatoria e facoltativa. È obbligatoria , e l’omissione e il ritardo sono penalmente sanzionati nei confronti dell’incaricato di pubblico servizio/pubblico ufficiale che abbia notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio/a causa delle loro funzioni, nel caso di giudice civile/amministrativo/penale che venga a conoscenza di una notizia di reato nel corso del procedimento davanti a sé, e dei privati nei casi stabiliti dalla legge (es. reati contro la personalità dello Stato puniti con l’ergastolo. In questo caso la denuncia può essere presentata personalmente o per mezzo di procura speciale sottoscritta e autenticata). Questi soggetti devono trasmettere la notizia di reato al pm/pg. Non è necessaria l’identificazione del soggetto al quale si attribuisce il fatto, essendo questo compito di chi si occupa delle indagini. È necessario però che l’autore della denuncia si assuma le responsabilità dell’azione. Non sono infatti ammesse denunce anonime (a meno che non si tratti del corpo del reato), in quanto si tratta di materiale probatorio NON vagliabile in contraddittorio e del quale il giudice non conosce la fonte. È invece facoltativa negli altri casi per i privati, e per i difensori, i sostituti, i consulenti tecnici e gli investigatori. Quanto più la denuncia è circoscritta tanto più è agevole l’intervento dell’AG.
La denuncia deve contenere:
- Informazione del momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto
- Elementi essenziali dello stesso
- Eventuali fonti di prova
- Potenziali testimoni e persona offesa dal reato
- Potenziale identificazione dell’indagato b. REFERTO: chiunque eserciti una professione sanitaria e si trovi in casi che presentino i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (es. ferito da arma da fuoco) deve comunicarlo entro 48h al p.m. o alla p.g. Può omettere di segnalare il fatto nel momento in cui il soggetto bisognoso di cure potrebbe essere esposto a procedimento penale in questo caso, infatti, la tutela della salute> accertamento responsabilità penale. Articolo 335: una volta ricevuta la notizia di reato il PM deve iscriverla nel registro. I registri sono quattro:
- Registro delle ndr a carico di noti: valutate ai fini della fondatezza per esercitare l’azione penale
- Registro delle ndr a carico di ignoti: accertamenti per identificare l’indagato, qualora ci riuscisse si spostano nel primo registro altrimenti avviene l’archiviazione
- Registro delle pseudo notizie di reato*: notizie che non hanno un fondamento penale (es. denuncia di tradimento in matrimonio)
- Registro delle ndr anonime* * dopo 5 anni, il pm può disporre l’archiviazione senza il permesso del gip (archiviazione diretta)
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
Condizioni che, qualora presenti, obbligano il pm ad effettuare le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Sono:
**- Querela
- Istanza/richiesta di procedimento
- Autorizzazione
- Presenza del reo nel territorio dello Stato:** requisito generale condizionante la perseguibilità del delitto comune commesso dal cittadino o dallo straniero all’estero 1. QUERELA Disciplinata dal c.p. e dal c.p.p.
Dal cittadino punito con la reclusione inferiore a 3 anni Dallo straniero punito con la reclusione pari o inferiore ad un anno Necessaria la presenza del reo nel territorio dello Stato. L’istanza o la richiesta di procedimento devono essere presentate entro 3 mesi dalla Ndr e non oltre 3 anni dall’ingresso del reo nel territorio dello Stato.
3. AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE Nei casi tassativamente previsti dalla legge, compete al p.m. (nei confronti dei ministri compete al tribunale dei ministri per mezzo del procuratore della repubblica entro 90 gg dall’iscrizione nel registro). Prima dell’autorizzazione sono vietati tutti gli atti più significativi d’indagine (misure cautelari personali, fermo) che sono invece consentiti nel caso di arresto in flagranza per delitti gravissimi. Sono invece consentiti atti d’indagine diversi volti ad impedire la dispersione delle prove. La richiesta di autorizzazione a procedere deve essere presentata entro 30gg dall’iscrizione nel registro delle ndr del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione o comunque prima dell’esercizio dell’azione penale. È prevista la sospensione del processo in attesa di autorizzazione; autorizzazione che se concessa non può essere revocata. È prevista un’ autorizzazione ad acta per i parlamentari da parte della camera alla quale appartengono. Questa autorizzazione non condiziona più la procedibilità ma la sottoposizione al compimento di atti di indagini tassativamente indicati. Autorizzazione:
- Non concessa: separazione dei procedimenti
- Concessa: non revocabile Nel caso in cui manchino condizioni di procedibilità: è disposta l’archiviazione, la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. L’esercizio dell’azione penale non è escluso per il medesimo fatto e contro la medesima persona se in seguito è stata proposta querela, istanza, richiesta o autorizzazione a procedere ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l’autorizzazione.
ATTIVITÀ PG
Articolo 324 c.p.p La pg ha l’obbligo di riferire al PM la notizia di reato a loro riferita o da loro direttamente acquisita. Le singole norme parlano dell’attività degli uffici di pg e degli agenti di pg, che compongono quindi la pg. Hanno dunque l’obbligo di riferire al pm per iscritto :
- tutti gli elementi essenziali del fatto
- gli altri elementi sino ad allora raccolti
- indicando le fonti di prova
- e le altre attività compiute con la regolativa documentazione. Originariamente l’obbligo di riferire era entro le 48h senza ritardo Termine ancora presente in circostanze peculiari, quando si tratta di atti che prevedono l’assistenza del difensore o immediatamente nel caso di reati particolarmente gravi o di rilievo peculiare. Dopo l’intervento del pm la pg deve comunque svolgere le indagini necessarie, sia nell’ambito delle direttive impartitele dal pm sia di propria iniziativa. L’attività della pg si esplica prima e dopo la ndr e la comunicazione della stessa al pm. ATTIVITÀ PG: a. ricercare la notizia di reato, cose tracce pertinenti ad esso b. provvedere alla loro conservazione e a quella dello stato dei luoghi c. ricercare persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti d. compiere operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche avvalendosi anche di persone competenti e. compiere atti tipici/atipici. Atipici, ad esempio, il pedinamento o il blocco stradale; Tipici, per esempio, l’identificazione della persona offesa, di eventuali testimoni e dell’indagato l’obbligo di riferire delle proprie generalità sussiste anche per chi si avvalga della facoltà di non rispondere. Nel caso in cui, ad esempio, si proceda ad identificazione della persona nei cui confronti sono svolte le indagini e vi siano dubbi sulle generalità fornite/egli si rifiuti di fornirle: fermo identificativo, accompagnamento per l’identificazione presso gli uffici della pg, solo per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre le 24h. Pur avendo un contenuto restrittivo, non viene considerato un provvedimento limitativo della libertà personale. Il pm una volta informato può ordinare il rilascio della persona accompagnata. f. Ogni attività delegata dal pm g. Assumere informazioni
- Dall’indagato non in stato di fermo: necessaria la presenza del difensore (fiducia o ufficio)
- Dall’indagato presente sul luogo o nell’immediatezza del fatto: non è necessaria la presenza del difensore ma la tutela difensiva sta nel fatto che tali informazioni non possono essere documentate e utilizzate (nel dibattimento quando il soggetto si avvalga della facoltà di non rispondere) h. Perquisizioni nella flagranza del reato o in caso di evasione quando vi è fondato motivo di ritenere che le tracce/cose pertinenti al reato siano occultate dalla persona ovvero in particolari casi di urgenza informato entro 48h il pm che può convalidare o meno l’atto (atto tipico) i. Acquisizione plichi sigillati/corrispondenza divieto di aprirli salvo autorizzazione da parte del pm in caso di pericolo di dispersione delle prove j. Accertamenti/ rilievi urgenti sullo stato delle cose o dei luoghi nonché sulle persone k. Sequestro corpo del reato e cose pertinenti ad esso di propria iniziativa: motivato in un verbale la cui copia va consegnata a chi subisce il sequestro. Il pm avvisato entro 48h ed entro 48h dalla ricezione del verbale deve convalidare il sequestro se ne ravvisa i presupposti. È comunque assicurato il
- Inviare, a pena di nullità degli atti successivi, l’informazione alla persona sottoposto alle indagini sul diritto di difesa - Avvisare il difensore del compimento di atti ai quali può assistere - Richiedere, in caso di urgenza, il sequestro preventivo - Chiedere l’applicazione di misure cautelari Gli atti del pm sono documentati mediante verbale che può essere redatto: - Forma riassuntiva
- Forma analitica : atti ad utilizzazione privilegiata destinati ad un utilizzo probatorio Nel caso di interrogatorio della persona in stato di detenzione: richiesta la documentazione in forma integrale con audio/video al fine di assicurare la completa e fedele registrazione delle dichiarazioni ed evitare abusi o indebite pressioni sul detenuto. **Atti pm:
- Perizie -** Individuazione di persone/cose (= ricognizioni ) - Assunzione di sommarie informazioni testimoniali (da parte di persone che possono fornire informazioni utili alle indagini) - Interrogatorio di persone imputate in un procedimento connesso o collegato Il pm è vincolato a compiere accertamenti su fatti/circostanze A FAVORE della persona sottoposta alle indagini. DOVERE DI IMPARZIALITÀ. Dall’obbligatorietà dell’azione penale discende l’obbligo del pm di sostenere l’accusa in giudizio adducendo ogni prova disponibile e, seppur una volta esercitata l’azione penale, questa è irretrattabile (alla proposizione della domanda deve seguire necessariamente la risposta del giudice= sentenza) il cambiamento dell’opinione del pm è inseto nella logica dello sviluppo processuale l’azione penale è solo la prognosi di un’accusa basata sul materiale raccolto durante le indagini ma il pm ha il preciso dovere di richiedere il proscioglimento dell’accusato a fronte di materiale probatorio formatosi in dibattimento che volga in tal senso. Il ruolo del pm, infatti, non è di mero accusatore, ma pur sempre di un ORGANO DELLA GIUSTIZIA OBBLIGATO A RICERCARE TUTTI GLI ELEMENTI DI PROVA RILEVANTI PER UNA GIUSTA DECISIONE, ivi compresi elementi favorevoli all’imputato. Nel momento in cui vengono compiuti atti garantiti è necessario inviare:
- Informazione di difesa (avviso sul diritto di difesa): che va inviata anche in caso di interrogatorio
- Informazione di garanzia Per quanto riguarda l’informazione sulla difesa, l’ articolo 369 cpp ha previsto l’obbligo del pm di inviare alla persona sottoposta alle indagini una COMUNICAZIONE in occasione del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere , circa:
- la nomina del difensore
- la facoltà e i diritti attribuiti dalla legge all’indagato
- al suo dovere di avvalersi di un difensore tecnico (di fiducia/di ufficio) da retribuire salvo l’ammissione al patrocinio dello Stato
- diritto ad un interprete Informazione che deve essere indicata a pena di nullità degli atti successivi. Informazione di garanzia: articolo 369 bis cpp Deve indicare il fatto, le norme che si ritengono violate e invito a nominare un difensore di fiducia. L’informazione di garanzia deve essere inviata in piego chiuso, raccomandato, con ricevuta di ritorno inutile quando la notizia diviene di dominio pubblico per altri canali. Il legislatore ha previsto la possibilità di invio dell’informazione di garanzia nel momento in cui il pm intenda compiere degli atti garantiti. L’invio dell’informazione di garanzia avviene anche nei confronti della persona offesa dal reato, al fine di consentirle:
- l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa riconosciuti
- di contribuire allo svolgimento delle indagini presentando memorie ed elementi di prova In tal caso l’atto ha un contenuto informativo. Nessun ruolo nelle indagini preliminari ha la persona danneggiata dal reato, in quanto le pretese civilistiche possono sorgere solo nel processo. Informazione di garanzia può essere omessa quando si compiano atti non garantiti Informazione sul diritto di difesa va comunque inviata, a pena di nullità degli atti successivi. L’interrogatorio da parte del pm è facoltativo, l’invito a rendere l’interrogatorio è obbligatorio solo quando l’indagato chieda di essere sentito. Ove tempestivamente avvisato, il soggetto sottoposto alle indagini preliminari può, a mezzo di difensore, presentare richieste/memorie scritte. Quest’ultimo, quando assiste al compimento degli atti, può presentare al pm richieste, osservazioni, riserve. L’indagato può nominare un CONSULENTE TECNICO per ogni accertamento tecnico, anche al di fuori dei casi in cui è disposta la perizia. Può, a mezzo di investigatori autorizzati, svolgere indagini difensive, individuare elementi di prova e sentire persone che possono dare informazioni. Difensore Sostituto Consulente tecnico indagato Investigatore privato autorizzato 8 Possono conferire con persone in grado di riferire circostanze utili alla posizione del loro assistito attraverso un colloquio NON DOCUMENTATO. Dato che però non sono presenti gli stessi poteri coercitivi del giudice, le persone possono avvalersi della facoltà di non rispondere o di non rendere dichiarazioni devono essere in questo caso ascoltate entro 7gg, da quando il difensore ne faccia richiesta, dal pm. In alternativa il difensore può richiedere l’incidente probatorio
f) a una perizia o a un esperimento giudiziale se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti di incidente probatorio protetto , anche se relativi al materiale pornografico. Il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.^ In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità. 2. Perizia complessa: Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente. Ricapitolando Dunque, i casi in cui può essere richiesto l’incidente probatorio sono: articolo 392 comma 1: Dietro richiesta della persona sottoposta alle indagini o spontaneamente dal pm 1- assunzione di una testimonianza quando si ha fondato motivo di ritenere che la persona non potrà essere esaminata in dibattimento per infermità o grave impedimento 2- assunzione di una testimonianza quando, per gli elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offesa o promessa di denaro o di altra utilità affinché deponga/deponga il falso 3- in caso di confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al PM hanno reso dichiarazioni discordanti 4- nel caso di una perizia o un esperimento giudiziale quando riguarda persone, cose, luoghi che sono soggetti a modificazione non evitabile 5- nel caso di una ricognizione, quando particolari situazioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento articolo 392 comma 1 bis) incidente probatorio c.d. protetto ; ossia, a seguito dell’introduzione delle norme sulla violenza sessuale, è stato disposto un nuovo incidente probatorio relativo alla testimonianza di una persona minorenne/maggiorenne offesa, particolarmente vulnerabile, in modo da ANTICIPARE la formazione della prova ed evitare la pubblicità del dibattimento per la riservatezza del testimone e la vittima di reati sessuali. Può essere disposto direttamente e spontaneamente dal pm, oppure dietro richiesta della persona offesa o della persona sottoposta alle indagini. Articolo 392 comma 2) nel caso di una perizia complessa ossia una perizia che, se svolta durante il dibattimento, comporterebbe una sospensione dello stesso per più di 60gg ovvero che comporterebbe accertamenti o prelievi su persona vivente. Anche in questo caso la richiesta può avvenire dal pm o dalla persona sottoposta alle indagini.
Altri casi in cui può avvenire l’incidente probatorio:
- qualora richiesto dal difensore nel corso di un colloquio non documentato con persone che possono essere informate sui fatti nel momento in cui queste si avvalgano della facoltà di non rispondere. Il difensore è legittimato a richiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di colui che, durante le indagini difensive, si sia avvalso della facoltà di non rispondere/di non rendere dichiarazioni.
- nel momento in cui vi è la necessità di accertare la capacità dell’indagato di partecipare al processo. RATIO: anticipare la formazione di prove che per fatti naturali/volontari potrebbero diventare non raccoglibili/non genuine o che rallenterebbero eccessivamente il dibattimento. Anticipazione incidente probatorio:
- accelera il momento di formazione della prova
- indica all’indagato la fonte di prova, l’oggetto della prova, la sua rilevanza per la decisione dibattimentale, il termine ultimo entro il quale inquinare la prova da assumere Facoltà di richiedere al giudice di procedere con incidente probatorio: 1- PM 2- INDAGATO 3- DIFENSORE DELL’INDAGATO 4- PERSONA OFFESA non personalmente ma per mezzo del pm (qualora quest’ultimo si rifiuti deve farlo con decreto motivato) La richiesta deve contenere, a pena di inammissibilità: a. Quale sia la prova da assumere b. Le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale c. Le persone nei cui confronti si procedere per i fatti oggetto di prova La richiesta deve essere depositata presso la cancelleria del GIP con i documenti di supporto. La richiesta di incidente probatorio va poi notificata:
- All’indagato (qualora venga richiesta dal pm)
- Al pm e ad eventuali coindagati (nel momento in cui venga richiesta dall’indagato)
- Ai difensori Sull’AMMISSIBILITÀ e sulla FONDATEZZA dell’incidente probatorio possono essere presentate DEDUZIONI entro 2 gg dalla notifica della richiesta. Su queste deduzioni decide il GIP in termini ristretti con ordinanza.
- L’ordinanza di INAMMISSIBILITÀ/RIGETTO della richiesta è notificata agli interessati e comunicata al pm. È possibile la riproposizione una volta eliminati i motivi impeditivi
- L’ordinanza che ACCOGLIE la richiesta fissa l’udienza avanti al gip e stabilisce l’oggetto della prova e le persone. L’udienza si svolge in camera di consiglio senza il pubblico con contraddittorio necessario del pm, del difensore e
IL GIP NON PUÒ ESSERE GUP NEL MEDESIMO PROCEDIMENTO: la decisione sull’imputazione deve essere adottata da un giudice estraneo rispetto alle indagini preliminari, a causa del pregiudizio nascente dal compimento di atti incisivi durante le indagini preliminari. Dunque: GIP
DURATA INDAGINI PRELIMINARI
Essendo lesivo nei confronti dei diritti individuali il protrarsi sine die delle indagini preliminari, il legislatore ha previsto un termine di durata delle indagini preliminari di 6 mesi dalla data in cui il nome della persona è iscritto nel registro delle notizie di reato può essere richiesta una proroga , che deve essere presentata prima della scadenza del termine (altrimenti non può essere accolta) ma i termini per le indagini preliminari non possono comunque superare i 18 mesi. Per quanto riguarda i delitti di cui all’articolo 407 comma 2 lettera a) previsto il termine di 1 anno, prorogabile fino ad un massimo di 2 anni. È possibile che l’indagato richieda il supplemento delle indagini, che comunque devono concludersi entro 30 gg , termine prorogabile per una sola volta e per non più di 60gg. È affidato al gip il compito di verificare l’esigenza della giusta causa addotta dal pm a sostegno della richiesta di proroga di detti termini. Ricapitolando 6 mesi 18 mesi delitti comuni 1 anno 2 anni ex articolo 407 comma 2 lett.a 30 gg 60gg indagini suppletive richieste indagato Il gip autorizza la proroga con ordinanza sulla base del fascicolo trasmessogli dal pm e dell’eventuale memoria difensiva, entro il termine di 10gg dalla scadenza del termine per presentare memorie. Nello stesso termine, fissa udienza in camera di consiglio qualora ritenga allo stato degli atti di non concedere la proroga Autorità giurisdizionale di garanzia della formazione anticipata della prova con incidente probatorio Miglior soluzione dopo il gup per il rispetto del principio iudici fit probatio Rappresenta il garante circa la correttezza delle ragioni addotte per spostare nelle IP il momento dell’istruttoria dibattimentale Rappresenta la garanzia giurisdizionale sui tempi di svolgimento delle Richiesta del pm della quale il gip ha il compito di valutare la giusta causa, la fondatezza
La richiesta di proroga deve essere notificata, insieme all’avviso di poter presentare memorie entro 5gg dalla notifica:
- All’imputato, fatta salva la possibilità di evitare la notifica nel caso di indagato per reati di criminalità organizzata. Fino a due anni l’indagato può essere tale senza saperlo
- Alla persona offesa , purché abbia richiesto di ricevere tale notizia all’atto di presentazione della notizia di reato Spesso la richiesta di proroga è la prima notizia che l’indagato ha di essere tale. Raramente coincide con l’applicazione di una misura cautelare. I termini sono sospesi :
- nel periodo compreso tra la richiesta di autorizzazione a procedere e la notizia di concessione
- nel periodo feriale
- nel caso di accertamenti peritali sulle capacità dell’indagato a partecipare consciamente al procedimento Una volta scaduto il termine non prorogato/non prorogabile senza che il pm abbia esercitato l’azione penale né richiesta di archiviazione, gli atti d’indagine eventualmente compiuti dopo tale data NON SONO UTILIZZABILI. In particolari tipologie di reato (es. circolazione stradale, infortuni sul lavoro) il legislatore ha previsto un’abbreviazione dei termini per le IP. I termini di durata delle ip riprendono a decorrere ex novo in caso di autorizzazione del giudice con decreto motivato alla riapertura delle indagini chiuse con archiviazione. Nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, le nuove indagini devono concludersi nel termine non prorogabile di 6 mesi.
OBBLIGO DI SEGRETO
È conforme al principio accusatorio che l’indagine di una parte possa svolgersi all’insaputa dell’altra parte, sempre che i risultati di tale attività conservino un valore non probatorio maggiore è lo sviluppo delle indagini senza interferenza dell’altra parte maggiore sarà l’efficacia delle indagini stesse Questo stato di non conoscenza dell’indagato potrà protrarsi fino a 6 mesi, massimo 2 anni, con il parziale correttivo dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Anche quando l’imputato sappia di essere tale il codice prevede che gli atti di indagine compiuti dal pm o dalla pg siano coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza ovvero non oltre l’avviso di conclusione delle ip. La ratio è quella di:
- Sfruttare effetto sorpresa
- Evitare pericolo di inquinamento delle prove
- Circoscrivere rischio di favoreggiamento indagato
- Tutelare principio presunto non colpevole LIMITI SEGRETO INDAGINI PRELIMINARI
- della facoltà di poter presentare, entro 20gg dalla notifica, memorie, documenti e di poter depositare documentazioni relativi alle investigazioni difensive
- della possibilità di chiedere la pm il compimento di atti di indagine
- della possibilità di presentarsi per rilasciare dichiarazioni
- della possibilità di richiedere di essere sottoposti ad interrogatorio Dall’esercizio delle prerogative difensione non deriva alcun obbligo ulteriore in capo al PM, fatto salvo quello di dare seguito all’interrogatorio richiesto N.B. LA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO È NULLA SE NON È PRECEDUTA DALL’AVVISIO EX ARTICOLO 415 BIS E DALL’INVITO A PRESENTARSI PER RENDERE INTERROGATORIO
EPILOGHI INDAGINI PRELIMINARI
Dopo aver compiuto ogni attività di indagine necessaria, il pm deve scegliere tra:
- esercizio azione penale : proporre il tema sul quale il giudice dovrà pronunciarsi - proporre archiviazione Questa scelta deve essere effettuata ENTRO 3 MESI dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminar i (6 18 mesi; 1 2 anni). Vi sono tre situazioni eccezionali:
- il pm, a causa della complessità delle indagini e della pluralità degli indagati, può chiedere (prima della scadenza) una PROROGA al procuratore generale presso la corte d’appello, che potrà essere concessa per non più di tre mesi con decreto motivato
- il pm non ha assunto le determinazioni finali nel termine di tre mesi né in quello di proroga concesso dal procuratore generale il pm deve rendere edotto il procuratore generale delle sue incapacità di decidere entro il termine ed egli, con decreto motivato, dispone l’ AVOCAZIONE delle indagini preliminari, svolgendo quelle indispensabili e assumendo le determinazioni finali delle indagini entro 30gg dal decreto di avocazione
- il pm non ha assunto le determinazioni finali nei termini, non ha chiesto al procuratore generale la proroga e non lo ha informato di essere fuori tempo massimo AVOCAZIONE delle indagini preliminari ex officio o su richiesta dell’indagato/persona offesa. I termini delle indagini preliminari, ormai scaduti, vengono riaperti, al fine di compiere atti di indagine necessari non più di 30gg n.b. il procuratore non ha alcun obbligo di rispondere alla richiesta privata di avocazione delle indagini ma, ove la ritenga fondata, non può non attivarsi, proponendo nel termine di 30gg le sue richieste al gip.
Ove le indagini del pm siano perseguite al di là dei termini e vi sia soltanto RITARDO nel formare le richieste al gip, l’eccesso di indagine viene sanzionato con l’ inutilizzabilità dell’attività svolta dopo la scadenza del termine. In caso di archiviazione per insufficienza dei tempi di indagine disponibili, è possibile la riapertura delle indagini su richiesta del pm fondata sull’esigenza di nuove investigazioni a seguito di un decreto motivato del giudice e con nuovo decorso dei termini delle indagini preliminari. Attività PM
ARCHIVIAZIONE
Svolgendo le indagini preliminari il pm può accertare:
- che la notizia di reato è infondata
- che concerna un illecito effettivamente verificatosi ma non commesso dall’indagato
- che l’illecito oggetto della ndr è stato effettivamente commesso ma che l’autore non è penalmente perseguibile per mancanza originaria o sopravvenuta di una condizione di procedibilità
- sopravvenuta causa estintiva del reato (morte reo, prescrizione)
- il fatto oggetto di indagine non costituisce reato (es. illecito civile)
- che gli elementi raccolti durante le indagini non sono idonei a sostenere l’accusa
- che le indagini non hanno consentito di accertare l’autore del reato
- notizia di reato fondata ma non punibile per particolare tenuità in tutti questi casi il pm presenta al gip richiesta di archiviazione entro 6 mesi dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro Con la richiesta motivata è trasmesso il fascicolo contenete la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti davanti al gip ciò affinché il giudice possa valutare la compiutezza dell’attività svolta. Dalla richiesta di archiviazione viene resa edotta la persona offesa dal reato affinché, volendo, presenti opposizione entro 20gg (30 gg nei casi di delitti commessi con violenza alla persona, furto in abitazione o scasso). L’opposizione si risolve in una RICHIESTA DI PROSECUZIONE DELLE INDAGINI e quindi di un dissenso rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il pm. Se l’opposizione è INAMMISSIBILE e la ndr è INFONDATA, il gip pronuncia decreto motivato di archiviazione. Se invece CONDIVIDE l’opposizione o comunque non accoglie la richiesta del pm, il gip fissa l’udienza entro tre mesi in camera di consiglio con avviso alla parte pubblica, all’indagato, al suo difensore e alla parte offesa. Questa udienza deve avvenire entro 3 mesi e nello stesso termine va presa una decisione. A seguito dell’udienza (in cui gli avvisati sono sentiti se compaiono) il giudice può accogliere la richiesta pronunciando ordinanza. Qualora l’interessato ritenga esservi una situazione di nullità può proporre reclamo al tribunale monocratico che si pronuncerà con una sentenza ad hoc. L’ordinanza che INERZIA AVOCAZIONE in capo al procuratore generale presso corte d’appello RITARDO ED ECCESSO D’IMPEGNO INUTILIZZABILITÀ
La richiesta di rinvio a giudizio si pone come un atto conclusivo delle IP e il modo ordinario dell’esercizio dell’azione penale per i riti di competenza della corte d’assise, di attribuzione del tribunale in composizione monocratica/collegiale. Il presupposto della richiesta valutazione operata dal pm di aver raccolto nel corso delle indagini elementi probatori sufficienti a far ritenere ragionevole la possibilità di sostenere l’accusa in dibattimento. Una volta concluse le ip, il pm, qualora non intenda avanzare la richiesta di archiviazione, procede con istanza di patteggiamento, giudizio immediato o decreto penale di condanna deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del gup, unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione delle indagini e gli atti compiuti davanti al gip. Dunque: Indagini preliminari pm Il corpo del reato e le cose pertinenti ad esso andranno allegate al fascicolo contenente la Ndr a meno che non debbano essere custodite altrove. Articolo 416 obbligo di trasmissione degli atti processuali a carico del pm a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio È prevista la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non preceduta dall’avviso all’indagato di conclusione delle indagini preliminari nonché dall’invito a presentarsi quando egli stesso abbia chiesto di essere interrogato. CONTENUTI RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO La richiesta deve indicare: a. imputazione sotto il profilo soggettivo: finalizzata ad individuare il soggetto al quale il PM imputa il fatto. In caso di decesso della persona offesa come conseguenza del reato, impone di indicare le generalità dei prossimi congiunti sui quali si estendono le facoltà e i diritti spettanti all’offeso. b. imputazione sotto il profilo oggettivo: enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti imputazione, al fine di consentire all’imputato l’opportunità di difendersi nella piena consapevolezza dell’accusa elevata nei suoi confronti. c. fonti di prova acquisite: il pm deve enunciare gli elementi di carattere probatorio idonei a sostenere l’accusa d. domanda del giudice: di emissione del decreto, che impone la formalizzazione della domanda di giudizio avanzata dal pm e. data e sottoscrizione della richiesta: attestante la riferibilità dell’atto all’organo titolare dell’azione penale Si ha un richiamo alle cause di nullità di ordine generale ex articolo 178 Risulta viziata da nullità a regime assoluto nel momento in cui risulta carente dei requisiti minimi per l’esercizio dell’azione penale, nel caso della richiesta di rinvio a giudizio del tutto priva dell’indicazione dell’imputato/imputazione. Procedere con istanza di patteggiamento, giudizio immediato, richiesta di archiviazione, decreto penale di condanna Depositare la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del gup unitariamente al fascicolo contenente la documentazione delle indagini e gli atti davanti al gip
In caso invece di genericità dell’imputazione questo vizio non comporta la nullità ma obbliga il GUP ad invitare il pm A MODIFICARE L’IMPUTAZIONE CARENTE/DIFETTOSA. Solo in caso di inerzia del pm trasmissione degli atti per la modifica del fascicolo processuale. In caso di mancata sottoscrizione da parte del pm comporta la nullità soltanto nel momento in cui la mancanza compromette la riconoscibilità dell’atto. FISSAZIONE DELL’UDIENZA Entro 5gg dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice fissa con decreto l’ora, il luogo dell’udienza che avverrà in camera di consiglio. Tra la data del deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30gg si tratta in realtà di un termine ordinatorio non perentorio. La richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di fissazione dell’udienza: vengono notificati a cura della cancelleria del gup
**- imputato
- persona offesa** della quale risulti identità/domicilio; pone la vittima in condizione di costituirsi parte civile e di assistere all’udienza senza un ruolo attivo - pm, con l’invito di trasmettere la documentazione delle eventuali indagini suppletive - difensore dell’imputato: con l’avviso di poter prendere visione e poter estrarre copia degli atti nonché la facoltà di presentare memorie e documenti **- responsabile civile
- civilmente obbligato per la pena pecuniaria** Per quanto riguarda il contenuto dell’avviso all’imputato, questo deve contenere: a. giorno, ora, luogo dell’udienza b. facoltà di essere giudicato secondo le regole di assenza, impedimento a comparire e sospensione del procedimento qualora non compaia c. facoltà di nominare un difensore di fiducia/eleggere domicilio per le notificazioni d. qualora sussistano i presupposti è assicurato il patrocinio legale a spese dello Stato e. facoltà di depositare gli atti in vista dell’udienza omessa notificazione all’imputato nullità assoluta tardiva documentazione all’imputato nullità intermedia omessa notificazione alla persona offesa nullità relativa L’imputato ha diritto 3gg prima dell’udienza di RINUNCIARVI, chiedendo che si proceda a giudizio immediato. Altrimenti si svolge l’udienza in camera di consiglio senza la partecipazione del pubblico ma con la partecipazione necessaria del pm e del difensore. Atti introduttivi all’udienza accertamenti relativi alla COSTITUZIONE DELLE PARTI Ai sensi dell’ARTICOLO 420: Tale attività deve avvenire a pena di nullità almeno 10gg prima dell’udienza Lo svolgimento dell’udienza preliminare avviene con la partecipazione necessaria del pm e del difensore dell’imputato