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Diritto processuale penale, Dispense di Diritto Processuale Penale

Appunti di diritto processuale penale utili per passare l'esame

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 21/03/2023

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Il processo penale: nozione e finalità
Il diritto processuale penale è quella branca del diritto che studia il processo penale, i suoi istituti e le sue regole. Il processo penale può essere
definito come una successione di atti funzionalmente e strutturalmente collegati fra di loro che hanno lo scopo di verificare se:
1) C’è stato un reato
2) Chi è l’autore del reato
3) Quali conseguenze derivano dal reato
Il reato rappresenta dunque una serie di “ipotesi” per il processo, dal momento che è proprio la commissione di un reato a metterlo in moto.
Il rispetto delle forme e delle regole del processo (pena sanzioni) garantisce inevitabilmente il rispetto dei diritti dei soggetti del processo e
l’applicazione del principio di eguaglianza. È evidente che quanto più un processo è garantito (assistito cioè da regole) tanto più è lento: l’obiettivo è
dunque quello di delineare un processo in tempi ragionevoli.
I modelli processuali
In una prospettiva storico-geografica è possibile distinguere due diverse tradizioni processuali:
Il sistema Common Law Nato in Inghilterra e diffusosi negli Stati Uniti e nei paesi del Commonwealth britannico, si caratterizza per un
processo di tipo ACCUSATORIO.
Il sistema Civil Law Caratteristico dell’aerea europeo-continentale, si caratterizza per un processo di tipo INQUISITORIO.
Entrambi i modelli trovano le proprie radici nel Diritto romano. Mentre quello accusatorio rimanda al Diritto romano di età repubblicana e al sistema
della legis actiones, quello inquisitorio rimanda invece al Diritto romano di epoca giustinianea e alla codificazione.
La diversità fra i due modelli riguarda anche il sistema delle fonti: Nel processo accusatorio prevale infatti la giurisprudenza attraverso il sistema
precedente, in quello inquisitorio prevale la legge scritta.
Le caratteristiche del processo accusatorio
È un processo ispirato al principio dialettico ed è connotato dalla presunzione di innocenza. Il processo accusatorio si fonda sull’iniziativa di parte e
sul principio del contradditorio, oltre alla parità fra le parti.
Si caratterizza per l’iniziativa probatoria di parte e per il principio dispositivo e, prevede, limiti all’ammissione delle prove e alla restrizione della libertà
personale. Si caratterizza, infine, per pubblicità, oralità ed immediatezza.
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il processo penale: nozione e finalità

Il diritto processuale penale è quella branca del diritto che studia il processo penale, i suoi istituti e le sue regole. Il processo penale può essere definito come una successione di atti funzionalmente e strutturalmente collegati fra di loro che hanno lo scopo di verificare se:

  1. C’è stato un reato
  2. Chi è l’autore del reato
  3. Quali conseguenze derivano dal reato Il reato rappresenta dunque una serie di “ipotesi” per il processo, dal momento che è proprio la commissione di un reato a metterlo in moto. Il rispetto delle forme e delle regole del processo (pena sanzioni) garantisce inevitabilmente il rispetto dei diritti dei soggetti del processo e l’applicazione del principio di eguaglianza. È evidente che quanto più un processo è garantito (assistito cioè da regole) tanto più è lento: l’obiettivo è dunque quello di delineare un processo in tempi ragionevoli.

I modelli processuali

In una prospettiva storico-geografica è possibile distinguere due diverse tradizioni processuali:

  • Il sistema Common Law → Nato in Inghilterra e diffusosi negli Stati Uniti e nei paesi del Commonwealth britannico, si caratterizza per un processo di tipo ACCUSATORIO.
  • Il sistema Civil Law → Caratteristico dell’aerea europeo-continentale, si caratterizza per un processo di tipo INQUISITORIO. Entrambi i modelli trovano le proprie radici nel Diritto romano. Mentre quello accusatorio rimanda al Diritto romano di età repubblicana e al sistema della legis actiones, quello inquisitorio rimanda invece al Diritto romano di epoca giustinianea e alla codificazione. La diversità fra i due modelli riguarda anche il sistema delle fonti: Nel processo accusatorio prevale infatti la giurisprudenza attraverso il sistema precedente, in quello inquisitorio prevale la legge scritta.

Le caratteristiche del processo accusatorio

È un processo ispirato al principio dialettico ed è connotato dalla presunzione di innocenza. Il processo accusatorio si fonda sull’iniziativa di parte e sul principio del contradditorio, oltre alla parità fra le parti. Si caratterizza per l’iniziativa probatoria di parte e per il principio dispositivo e, prevede, limiti all’ammissione delle prove e alla restrizione della libertà personale. Si caratterizza, infine, per pubblicità, oralità ed immediatezza.

Le caratteristiche del processo inquisitorio

Si tratta di un processo ispirato al principio di autorità ed è connotato dalla presunzione di colpevolezza. A differenza del processo accusatorio, questo si fonda sull’iniziativa ex ufficio. Si caratterizza, inoltre, per l’iniziativa probatoria d’ufficio e per la ricerca della “verità storica”. Il processo inquisitorio non prevede limiti all’ammissione delle prove e si caratterizza per la segretezza e la forma scritta. Infine, questo tipo di processo fa ampio ricorso alla carcerazione preventiva.

I sistemi di tipo misto

Attualmente, la presenza di un processo inquisitorio e di un processo accusatorio hanno fatto prevalere, nei diversi ordinamenti, modelli di tipo misto. La nozione di sistema/modello misto può essere intesa in tre diverse accezioni: Ad indicare i sistemi che, caratterizzati in modo prevalente da uno dei due modelli, lo temprano introducendo disposizioni derogatorie derivate dal modello opposto. Ad indicare la previsione, all’interno di un ordinamento, di modelli processuali “differenziati” a seconda del tipo o della gravità del reato da accertare, riconducibili talora al paradigma accusatorio, talora a quello inquisitorio. Ad indicare i sistemi che prevedono che un processo coniuga, al suo interno, una fase di impronta inquisitoria ad una fase di impronta accusatoria.

Il cambio paradigma dal codice di procedura del 1930 al codice del 1988

Il previgente codice del 1930 si ispirava al modello inquisitorio (prevedeva, ad esempio, il ruolo del giudice istruttore). La costituzione, pur enunciando numerosi diritti che incidono direttamente sul processo penale, non compie una espressa scelta di campo in favore di un modello processuale, demandandola, di fatto, al legislatore ordinario. La legge delega n. 81/1987 contiene 105 direttive ispirate a tre principi fondamentali. In tal senso in nuovo codice avrebbe dovuto:

  1. Attuare i principi della costituzione
  2. Adeguare le norme processuali alle convenzioni in vigore per l’Italia e relative ai diritti della persona
  3. Attuare i principi del sistema accusatorio Il codice del 1988 nasce, quindi, con una spiccata impronta accusatoria (denotata, ad esempio, dal principio della separazione delle fasi), ma tale connato è andato progressivamente attenuandosi sia a seguito di alcune sentenze costituzionali (n. 254- 55 /92), sia per effetto di interventi legislativi, delineando ad oggi un processo sostanzialmente misto di tipo accusatorio temprato.
  • Ragionevole durata: richiamata dalla CEDU, anche se quest’ultima attribuisce al riguardo un diritto soggettivo, non così nell’art. 111 comma 2, che si limita, invece, a porre un vincolo alla legge ordinaria, funzionale al tipo di controllo che può esercitare su di essa la Corte costituzionale, che non può però sindacare la durata del singolo processo. Principi inerenti al processo penale (solamente):
    • Diritti dell’accusato: il termine “accusato” non ha un’accezione tecnica e sembra potersi riferire sia all’indagato, sia all’imputato. Per contro l’uso del termine “processo” indurrebbe ad escludere la fase delle indagini preliminari. Sembra però più corretto attribuire al termine il significato che lo rende di fatto più coerente con il tipo di diritto che viene riconosciuto (v. art. 111, comma 3, Cost.)
    • Contradditorio “forte”: da intendersi in relazione alla materia della prova. In questo contesto il principio rileva sia rispetto ad un profilo di tipo oggettivo sia rispetto ad un profilo di tipo soggettivo: a) Rispetto ad un profilo oggettivo : sta ad indicare il contradditorio nella formazione della prova, ossia “per la prova”, poiché opera nel momento in cui la prova si forma in segreto, ma in un modo dialettico (metodo dialettico nella formazione della prova). È un principio che ammette limitazioni e va bilanciato con altre esigenze, talora ritenute prevalenti, nel senso che sono previsti casi in cui la prova non si forma in contradditorio (ad esempio, se c’è il consenso delle parti). b) Rispetto ad un profilo soggettivo : in questa accensione il principio afferma il diritto dell’imputato ad interrogare o a fare interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico. In questa prospettiva il principio del contradditorio garantisce il cosiddetto diritto al confronto con l’accusatore. La violazione del diritto di confronto è sanzionata con l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi si è sottratto al confronto

Il sistema delle fonti

Si tratta di un sistema piuttosto complesso, organizzato in modo gerarchico, nel quale è possibile operare una summa divisio tra fonti di diritto interno e fonti di diritto sovranazionale. Queste ultime hanno finito per assumere, in anni recenti, un’importanza crescente, specie per quanto riguarda gli atti normativi di provenienza europea. Numerosi sono infatti gli istituti o i profili del processo penale la cui disciplina ha risentito di normative varate dall’Unione europea. (v. ad es., diritto di difesa).

Le fonti interne

  1. La costituzione → entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Numerosi sono i principi relativi al processo penale sanciti dalla Carta costituzionale, riconducibili ai diversi orientamenti ideologici che hanno contribuito alla sua elaborazione:
  • All’orientamento liberale si possono ricondurre le previsioni sulla separazione dei ruoli nel processo: il diritto di difesa (art 24), il principio del giudice naturale precostituito per legge (art 25), l’azione penale spettante al PM. (art. 112)
  • All’orientamento personalistico si ricollegano le numerose previsioni che sanciscono i diritti inviolabili dell’uomo, quali tra gli altri: libertà personale (art.13), di domicilio (art.14), di corrispondenza (art.15) etc.
  • All’orientamento solidaristico rimandano invece le enunciazioni contenute negli artt. 2 e 3 della costituzione (principio di solidarietà e di uguaglianza), art. 24 comma 3 (patrocinio) etc.
  1. La legge ordinaria → sono equiparati alla legge di derivazione parlamentare i decreti legislativi e i decreti-legge. In quanto fonte subordinata alla Costituzione, la legge ordinaria deve uniformarsi ai principi da essa sanciti, incorrendo in caso contrario alla censura di illegittimità da parte della Corte costituzionale. Il testo con il rango di legge ordinaria di maggiore importanza per la disciplina del processo penale è indubbiamente il (nuovo) Codice di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989, che per altro non esaurisce il novero delle disposizioni che riguardo il processo.
  2. Disposizioni che riguardo in modo diretto il processo penale si rivengono infatti anche:
  • Nel Codice penale → è ad esempio il caso delle disposizioni in materia di querela e di particolare tenuità del fatto
  • In numerose leggi speciali → che disciplinano singole materie di rilevanza processualpenalistica, quali tra le altre: il processo agli imputati minorenni, il giudizio dinanzi al giudice di pace, il processo agli “enti”.

Le fonti sovranazionali

Il ruolo delle fonti di diritto internazionale nella disciplina del processo penale si giustifica sia in ragione dell’intensificarsi delle relazioni internazionali, sia in ragione della partecipazione dell’Italia ad alcune importanti organizzazioni sovranazionali (quali l’Unione europea e il consiglio d’Europa). Tra i principi ispiratori enunciati nell’art. 2 della legge delega n. 81/1987 figurava del resto anche l’adeguamento del “nuovo” codice alle “norme di convenzioni internazionale”. Diritto internazionale consuetudinario → in virtù dell’art. 10 comma 10 Cost. l’ordinamento interno si uniforma in modo automatico a quelli che sono i principi di diritto internazionale consuetudinario (v. ad es. previsioni in tema di immunità diplomatica), fatto salvo, in ogni caso, il limite del rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. Le convenzioni sulle organizzazioni volte al mantenimento della pace e le norme comunitarie →in forza dell’art. 11 Cost. – secondo cui l’Italia “consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni” – hanno efficacia obbligatoria (C. cost. n. 284/2007), salvo il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale. (c.d. Teoria dei controlimiti) Quanto in particolare al diritto comunitario:

  • In caso di norme europee che siano dotate di efficacia diretta (ad. Esempio regolamenti e direttive) il giudice italiano deve disapplicare la norma interna confliggente con la norma comunitaria, fatti salvi contro-limiti.
  • In caso di norme europee che non siano dotate di efficacia diretta (che necessità, dunque, di una procedura ad hoc per essere esecutiva nell’ordinamento interno) In questo caso il giudice italiano, deve promuovere il giudizio incidentale di costituzionalità della norma interna confliggente per violazione degli artt. 11 e 117 comma 1 Cost.

contrapposto il principio di non dispersione della prova raccolta prima del dibattimento e ne ha sostenuto la rilevanza costituzionale (C. cost. n. 254 e n. 255). Nel 1997 il legislatore interviene per affermare il principio del contradditorio “nella formazione della prova”, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte in segreto. Ancora, la Corte costituzionale del 1998 (sentenza n. 361) ha ritenuto sufficiente il contradditorio “sulla prova” da attuarsi formulando… alla persona che accusa l’imputato. Quindi le dichiarazioni rese in precedenza diventano utilizzabili in dibattimento in presenza di riscontri che ne confermino l’attendibilità Nel 1999 grazie alla legge costituzionale n. 2 iene modificato l’art. 111 Cost. Un intervento di segno diverso si ha con la legge “Carotti” (n. 479/1999), tutta incentrata nell’ottica della deflazione processuale, attraverso il potenziamento dei procedimenti speciali. Nel 2000, grazie alla legge n. 397, è stata inserita nel codice la disciplina delle investigazioni difensive (titolo VI-bis del libro V). Tra gli ultimi in ordine di tempo la legge n. 103/2017 ( c.d. legge “Orlando”) ha inciso su vari profili del codice, intervenendo sulla deflazione del dibattimento; efficienza del procedimento di merito; tutela della persona offesa; tutela dell’imputato; semplificazione delle impugnazioni. Da ultimo, grazie alla legge n. 134/2021 ( c.d. Riforma Cartabia ) è stato varato un significativo intervento di restyling del Codice da attuarsi attraverso una serie di decreti legislativi da adottare entro un anno dall’entrata in vigore della legge (19.10.2021)

Come cambierà il processo penale (legge n.134/2021)

Grazie alla legge n. 134 del 27 settembre (delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari) il parlamento ha messo a punto un ambizioso intervento di riforma del processo penale in un’ottica di “semplificazione, speditezza e razionalizzazione”, allo scopo di perseguire significativi effetti di deflazione processuale. In tal senso, nell’art 1 della legge sono enunciati una serie di criteri direttivi volti ad incidere ad ampio raggio sul sistema penale, accomunati dall’intento di ridurre i tempi del processo, salvaguardando allo stesso tempo il livello delle garanzie fondamentali e alleggerendo il carico processuale (anche attraverso l’individuazione di possibili alternative al processo). Nell’art. 2 della legge sono invece contenute una serie di disposizioni immediatamente operative che operano modifiche al Codice penale (ad es.: art. 161 bis in tema di prescrizione o art. 344 bis in tema di improcedibilità – per i reati commessi a far data dal 1°.01.2020); al codice di procedura penale (ad es.: art.431 in tema di fascicolo per il dibattimento); alle norme di attuazione al c.p.p. I criteri direttivi contenuti nella delega dovranno essere attuati /art. 1, comma 1) mediante l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi entro il 19 ottobre 2022 (ovvero un anno dall’entrata in vigore della legge delega).

Tre sono gli ambiti su cui si intervengono i criteri direttivi enunciati nell’art. 1:

  1. Il processo penale (art. 1, c.5 – 13; c.24 - 26);
  2. Il sistema sanzionatorio (art. 1, c.14- 17; c. 21 – 23);
  3. La giustizia riparativa art.1, c.18 - 20);

I criteri direttivi in tema di processo penale

  1. Art. 1, comma 5 – Digitalizzazione e processo penale telematico:
  • La a semplificazione delle procedure attraverso l’informatizzazione dovrebbe consentire la riduzione dei tempi della giustizia attraverso la formazione e conservazione degli atti e dei documenti processuali in formato digitale;
  • Modalità telematica per il deposito di atti e documenti, per le comunicazioni le notificazioni in ogni stato e grado del procedimento.
  1. Art.1, comma 6 – Notificazioni:
  • L’aggiornamento della disciplina vigente avverrà, quanto all’imputato non detenuto, secondo due direttrici: valorizzazione dei recapiti telematici e possibilità di eseguire le notifiche successive alla prima mediante consegna al difensore.
  1. Art.1, comma 7 – Processo in assenza:
  • Le deleghe sul punto tendono a completare l’adeguamento del diritto interno alla Direttiva (UE) 2016/343. Aumentando le garanzie della effettiva partecipazione dell’imputato al processo si mira ad evitare la celebrazione dei processi destinati ad essere vanificati a causa della mancata conoscenza, rendendo più efficiente la giustizia penale.
  1. Art. 1, comma 8 – Registrazione audiovisive e processo da remoto:
  • Estensione delle ipotesi in cui le registrazioni audio e video possono essere utilizzate come ulteriore forma di documentazione di atti
  • Incremento della partecipazione a distanza agli atti del procedimento o all’udienza, valorizzando l’esperienza maturata durante l’emergenza epidemiologica.
  1. Art. 1, comma 9 – Indagini preliminari e udienza preliminare:
  • I criteri di delega relativi alle i. o. intendono ridurne i tempi, sia intervenendo sui tempi di durata di esse, sia introducendo dei meccanismi che consentono di superare le eventuali inerzie del PM, oltre a selezionare in modo più rigoroso i procedimenti da sottoporre al giudice mediante l’esercizio dell’azione penale. Vengono inoltre introdotti criteri di priorità nella trattazione delle indagini. Quanto all’udienza preliminare, per rivitalizzarla, se ne limita l’ambito e se ne rende più stringente la regola di giudizio.
  1. Art. 1, comma 10 – Procedimenti speciali:
  • Le modifiche indicate, che coinvolgono con incidenza diversa tutti i riti alternativi, ad eccezione del giudizio direttissimo, intendono incentivare il ricorso ai riti alternativi al fine di contenere il numero dei processi celebrati con rito ordinario, alleggerendo il carico dibattimentale
  1. Art. 1, comma 11 – Giudizio:

nell’ambito dei rapporti pendenti, quali tra di essi saranno regolati dalla nuova disciplina e quali invece resteranno sotto il regime di quella previgente (ad esempio, a seconda che sia stato o meno dichiarato aperto il dibattimento). b) Transitorio → Sono norme di applicazione diretta in quanto regolano le situazioni giuridiche coinvolte nella successione di leggi, introducendo una disciplina speciale per il caso concreto, di solito intermedia tra quella contenuta nella nuova legge e quella dettata dalla normativa abrogata e di durata limitata, operando una sorta di “transizione” tra le due. 3) Più complesso è il caso in cui la nuova legge non contempli un’espressa previsione relativi ai rapporti pendenti, in questo caso si deve interpretando in caso richiamandosi ai cosiddetti principi generali. Da tale affermazione deriva sia la immediata applicazione della nuova disciplina, sia la sua irretroattività sintetizzate nel brocardo TEMPUS REGIT ACCTUM. Il contenuto del principio può essere illustrato come segue:

  • Con tempus si indica il momento in cui l’atto si è perfezionato
  • Con actum si indica ogni atto o fatto processuale ed i relativi effetti Ne consegue che considerando come momento di riferimento quello dell’entrata in vigore della nuova legge:
  • Gli atti processuali ancora da compiere saranno regolati sdalla nuova disciplina
  • Gli atti processuali già compiuti saranno regolati dalla vecchia normativa
  • Gli atti compiuti, i cui effetti devono essere sottoposti a controllo in tempi successivi, vedranno tali effetti regolati dalla nuova disciplina.

Procedimento e processo

Con l’espressione “procedimento penale” si indica una successione cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una decisione finale, ciascuno dei quali, in quanto validamente compiuto, fa sorgere il dovere di porre in essere il successivo e, al contempo si giustifica in quanto conseguenza del suo antecedente. Da tale definizione consegue che la nozione di un procedimento si connota per almeno tre requisiti fondamentali:

  1. Il procedimento è una successione cronologicamente ordinata di atti, nel senso che ciascuno di essi deve essere compiuto rispettando una ben precisa sequenza.
  2. Tutti gli atti del procedimento sono finalizzati ad accertare l’esistenza di un fatto di rilevanza penale e ad individuarne l’autore.
  3. Il compimento di un atto del procedimento fa sorgere in un altro soggetto il dovere di compiere un atto successivo sino alla decisione definitiva. Con il termine “processo” si indica una “porzione” all’interno della più ampia nozione di procedimento, comprensivo delle fasi dell’udienza preliminare e del giudizio. Viene innescato dall’esercizio dell’azione penale e termina con la sentenza definitiva. La fase che precede l’esercizio dell’azione penale – quella delle indagini preliminari – non fa dunque parte del processo, ed ha natura meramente procedimentale.

Il termine procedimento può essere utilizzato in senso lato ad intendere l’intera sequenza, comprensiva anche del processo, ovvero in senso stretto, ad intendere la sola fase che precede il processo (le indagini preliminari)

L’imputazione

Consiste nella formulazione dell’addebito di un fatto di reato nei confronti di un soggetto determinato (imputato). È l’elemento qualificante dell’esercizio dell’azione penale, formulata dal P.M., di norma, al termine delle indagini preliminari. L’imputazione deve contenere necessariamente:

  1. L’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto storico di reato contestato all’imputato;
  2. L’indicazione degli articoli di legge che si presumono violati;
  3. Le generalità della persona alla quale è addebitato il reato L’esercizio dell’azione penale da parte del P.M. determina due effetti:
  4. In primo luogo, impone al giudice di decidere su di un determinato fatto storico.
  5. In secondo luogo, “cristallizza” l’oggetto del processo, con il divieto conseguente per il giudice – salve le eccezioni previste dagli artt. 516 – 521 c.p.p. – di decidere su di un fatto storico differente.

Le fasi del procedimento penale

Uno dei principi ispiratori del nostro processo penale è quello della SEPARAZIONE FUNZIONALE DELLE FASI. In ossequio a tale principio, la SEQUENZA PROCESSUALE “TIPO” prevede:

  1. Indagini preliminari → in questa fase il P.m. con l’ausilio della P.G. compie le indagini finalizzate a verificare, attraverso la ricerca di elementi di prova, la fondatezza della NOTIZIA DI REATO e ad assumere le determinazioni ad essa relative.
  2. Udienza preliminare → fase eventuale che segue all’esercizio dell’AZIONE PEALE da parte del P.m. ed è finalizzata alla verifica in contradditorio della fondatezza dell’accusa.
  3. Giudizio → è la fase deputata alla decisione sull’alternativa INNOCENZA/COLPEVOLEZZA dell’imputato attraverso l’assunzione delle prove nel rispetto del principio del CONTRADITTORIO. Anche se il codice di procedura del 1988 non ne fornisce una defezione, possono essere considerati “SOGGETTI” del procedimento tutti coloro che in esso sono TITOLARI di POTERI DI INIZIATIVA: ciò implica che il compimento di un atto del procedimento da parte di un soggetto fa sorgere in un altro soggetto il POTERE di compiere in un ATTO SUCCESSIVO.

Il giudice e la giurisdizione penale

La giurisdizione – uno degli attributi della sovranità – è la funziona statuale del giudicare, ossia dello stabilire in modo vincolante quale sia la legge da applicare al singolo caso concreto sottoposto a giudizio. Tale funzione non è attribuita ad un organo unitario, ma è esercitata in modo “diffuso” da appositi organi giurisdizionali, i giudici, che la Costituzione vuole “ soggetti soltanto alla legge ” per garantirne l’indipendenza degli altri poteri dello Stato e da ogni altro soggetto pubblico o privato. Tale soggezione non implica però che il giudice sia un mero esecutore passivo delle leggi adottate dal Parlamento, poiché ha, in ogni caso, il potere/ dovere di interpretare la legge e di valutarne la legittimità prima di applicarla al caso concreto, sollevando eventualmente questioni di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale qualora sorgano dubbi in tal senso. La funzione giurisdizionale è indeclinabile:

  • Sia perché il giudice, una volta esercitata l’azione penale, non può esimersi dall’adottare una decisione.
  • Sia perché l’accertamento del dovere di punire non può che avvenire attraverso le forme e le garanzie processuali enunciate dalla costituzione La giurisdizione penale attribuisce al giudice che ne viene investito anche il potere/dovere di conoscere ogni altra questione da cui dipenda la decisione sul merito dell’imputazione, anche se di natura civile o amministrativa (c.d. questioni pregiudiziali). Di norma, la giurisdizione è tipica della fase processuale, allorché il giudice, a seguito dell’esercizio dell’azione penale, è tenuto a valutare la fondatezza dell’accusa. Si può parlare di giurisdizione anche, però, con riguardo ad alcuni interventi operati dal giudice nella fase delle indagini preliminari (v. ad es. incidente probatorio).

Le connotazioni essenziali del giudice penale

Ai soggetti investiti della funzione giurisdizionale sono riconosciute talune prerogative di rilievo costituzionale. Si tratta dei seguenti connotati:

  • NATURALITA’ → garanzia autonoma, fondata sul radicamento tra il giudice con il giudice che deve decidere con il luogo in cui è stato commesso il reato, ad indicare la necessità di un suo radicamento rispetto ad esso. In tal senso, la garanzie del “giudice naturale” – che l’ordinamento considera il più idoneo ad accertare il fatto di reato nel rispetto della legge e dei diritti dell’imputato – è assicurata attraverso le norme sulla competenza che ripartiscono i procedimenti tra i diversi organi giurisdizionali.
  • PRECOSTITUZIONE PER LEGGE - → portato del principio di legalità processuale, implica che l’organo giurisdizionale sia individuato sulla base di criteri normativi predeterminati rispetto alla commissione del fatto di reato da giudicare. La predeterminazione degli organi giurisdizionali riguarda sia l’ufficio giudiziario sia la persona fisica che è chiamata a svolgere l’attività giurisdizionale nel singolo processo. Il rispetto del principio di precostituzione è assicurato, in particolare, dalla legge di ordinamento giudiziario, che disciplina, attraverso

apposite norme, sia la formazione di apposite tabelle degli uffici giudiziari, sia l’assegnazione degli affari ai singoli giudici e la loro eventuale sostituzione.

  • INDIPENDENZA → come indipendenza istituzionale riguarda l’autonomia dell’organizzazione giudiziaria nel suo complesso rispetto agli altri poteri dello stato; come indipendenza funzionale concerne il singolo giudice rispetto all’ordine giudiziario a cui appartiene, essendo inamovibile e non sussistendo gerarchie interne, ma solo distinzioni fondate sulle funzioni esercitate. L’indipendenza funzionale viene garantita soprattutto nel momento decisorio. L’indipendenza del giudice, sia come potere giudiziario, sia come singolo giudice è garantita dalla Costituzione attraverso apposito organo, il C.S.M.
  • IMPARZIALITA’ → si misura nel distacco del giudice dall’oggetto del singolo processo, nonché nella indifferenza rispetto al risultato dell’attività decisoria, nella mancanza di pregiudizi e nell’assenza di legami con le parti (sia di natura personale, che di natura economica). In determinate situazioni in cui il giudice è (o può sembrare) parziale, ha il dovere di astenersi, e qualora non lo faccia, le parti possono ricusarlo. È strettamente connesso al requisito della:
  • TERZIETA’ → Rappresenta la condizione di equidistanza dalle parti sotto il profilo ordinamentale, sul piano generale degli assetti normativi, stabilendo che il giudice deve essere collocato dalla legge in posizione equidistante sia dalle funzioni dall’accusa, sia da quelle della difesa, senza commistione di ruoli. Il giudice dovrebbe rappresentare il “ vertice ” dell’ideale triangolo equilatero che rappresenta in modo geometrico la struttura del processo ideale. La comune appartenenza dei magistrati giudicanti e di quelli del pubblico ministero (che sostengono l’accusa in giudizio) allo stesso ordine giudiziario genere perplessità sulla effettiva realizzazione di tale requisito.

Giurisdizione e regole di competenza

La costituzione delinea quindi il giudice penale come soggetto precostituito, naturale, indipendente, terzo e imparziale. Il rispetto dei requisiti di precostituzione e imparzialità è garantito dalle norme che suddividono la giurisdizione tra i diversi giudici e da quelle che stabiliscono quale tra i giudici penali debba esercitare la funzione giurisdizionale nel caso singolo. Le prime sono le regole sulla giurisdizione, le secondo quelle sulla competenza. La giurisdizione penale (il potere /dovere di applicare la legge penale sostanziale una volta che ne siano stati accertati processualmente i presupposti) appartiene indistintamente a tutti i giudici penale, ma uno solo di essi deve procedere a giudicare il caso singolo. Per individuare a priori il giudice del “caso singolo” sono state messe a punto le regole di competenza (per materia, per territorio, per connessione e funzionale). La competenza va dunque considerata correttamente come il criterio di individuazione del giudice che dovrà occuparsi del caso singolo, NON come la porzione di giurisdizione penale che spetta a ciascun giudice. I giudici investiti della giurisdizione penale si suddividono in ordinari e speciali:

Se la competenza per materia opera una suddivisione di tipo verticale e ascendente del carico giudiziario tra i diversi organi giurisdizionali, al diverso criterio della competenza per territorio vanno ricondotte le regole che consentono di operare una suddivisione anche in senso orizzontale, ossia tra giudici egualmente competenti per materia che hanno sede in luoghi diversi del territorio nazionale. La regola generale è formulata dall’art. 8, comma 1 c.p.p., che individua il giudice territorialmente competente in quello del luogo in cui il reato è stato commesso. Non sempre tale regola è di applicazione agevole, per cui sono previste sia alcune eccezioni (ad es. se dal reato è derivata la morte di una o più persone, art. 8, comma 2 c.p.p.), sia regole suppletive indicate dall’art. 9 c.p.p.) Un’importante deroga alle regole in tema di competenza per territorio è prevista (art. 11 c.p.p.) per i procedimenti in cui un magistrato (giudice o pubblico ministero) assume la qualità di indagato, imputato, persona offesa o danneggiata dal reato, allorché in base alle regole ordinarie tali procedimenti sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di Corte d’appello in cui il magistrato esercita le sue funzioni o le esercitava al momento del fatto. La competenza è allora attribuita al giudice competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello individuato nella "tabella A" allegata all’art. 1 disp. att.ne c.p.p. Poiché, nella realtà, l’evenienza di un processo che si svolge nei confronti di un solo imputato per un unico capo di imputazione privo di collegamenti con altri fatti penalmente rilevanti si accompagna di frequente ad ipotesi assai più complesse (ad es. in caso di concorso di persone nel reato, art. 110 c.p., o di concorso formale di reati, art. 81, comma I, c.p.), sono state messe a punto dal legislatore regole ulteriori che operano nei casi di connessione di procedimenti nelle TRE ipotesi elencate dall’art. 12 c.p.p.: a) Reato commesso da più persone (in concorso tra loro o in cooperazione tra loro) o in caso di concorso di cause indipendenti nella determinazione dell’evento (c. d. connessione plurisoggettiva); b) La medesima persona è imputata di più reati (commessi con una sola azione od omissione; ovvero commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso) (c.d. connessione di tipo monosoggettivo); c) Reati commessi per eseguirne o occultarne altri (c.d. connessione teleologica) In presenza di una causa di connessione, un solo giudice è competente a giudicare tutti gli imputati e tutti i reati commessi. Per stabilire quale sia l’unico giudice competente fra più giudici aventi diversa competenza per materia, si applica il criterio enunciato dall’art. 15 in base al quale i casi connessi vengono attribuiti al giudice di competenza superiore. Se tutti i giudici hanno pari competenza per materia, e quindi, solo una diversa competenza territoriale, la connessione attribuisce la cognizione al giudice territorialmente competente per il reato più grave (art. 16, comma 1 c.p.p.); in caso di pari gravità dei reati, prevale il giudice territorialmente competente per il reato commesso per primo (art. 16, comma 1 c.p.p.).

Il difetto di giurisdizione

Può verificarsi in TRE distinte ipotesi: a) il giudice penale esercita poteri che non competono alla giurisdizione (ad. es., emana una legge). Integra un’ipotesi di ricorso per cassazione (art. 606, comma 1 lett. a) c.p.p.); b) il giudice penale ordinario giudica una materia spettante ad un giudice speciale (tribunale militare o Corte costituzionale per i reati presidenziali). Può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (art. 20 c.p.p.) ; c) un giudice extrapenale (civile o amministrativo) assume una decisione su una materia riservata alla giurisdizione penale (inesistenza dell’atto).

Il difetto di competenza

L’incompetenza è la patologia provocata dalla violazione delle regole in tema di distribuzione del carico giudiziario tra i diversi giudici penali ordinari. Può essere, quindi, per materia, territorio, connessione o funzionale: L’incompetenza per materia può configurarsi come difetto o eccesso, a seconda che il reato sia stato giudicato da un giudice di grado inferiore o da un giudice di grado superiore. L’incompetenza per materia è sempre rilevabile anche d’ufficio. Quella in difetto lo è in ogni stato e grado del processo (art. 21, comma 1 c.p.p.), quella in eccesso, trattandosi di ipotesi meno grave, lo è solo fino alla verifica della regolare costituzione delle parti prima dell’apertura del dibattimento di primo grado (art. 23, comma 2 c.p.p.; art. 491, comma 1 c.p.p.). Se non dedotta in termini, la questione rimane preclusa. Quanto alla ripartizione interna al Tribunale (collegiale/monocratico), non si pone formalmente una questione di competenza per materia, bensì di attribuzione, con un regime affievolito rispetto a quello dell’incompetenza: il vizio deve essere dedotto o rilevato d’ufficio nel corso dell’udienza preliminare, o se questa manca, in sede di questioni preliminari, ex art. 491, comma 1 c.p.p. Se non rilevata o proposta entro tali termini si intende successivamente preclusa. L’incompetenza per territorio è deducibile dalle parti e rilevabile d’ufficio dal giudice, sino alla chiusura della discussione in udienza preliminare, se questa manca entro il termine fissato dall’art. 491 comma 1 c.p.p. (art. 21, comma 2 c.p.p.). L’incompetenza per connessione, determinata dalla violazione degli artt. 15 e 16, deve essere rilevata o eccepita entro gli stessi limiti di quella territoriale (art. 21, comma 3 c.p.p.).

Il pubblico ministero

In via di prima approssimazione, il P.M. può essere definito come il soggetto che nel procedimento penale rappresenta l’interesse generale dello Stato alla repressione dei reati.

L’organizzazione degli uffici del PM

Diversamente da quanto accade per i giudici, gli uffici del P.M. si caratterizzano per una organizzazione di tipo gerarchico. L’organizzazione interna degli uffici del P.M. prevede che vi sia un capo, dal quale tutti i componenti dell’ufficio dipendono per gli aspetti organizzativi della loro attività. Inizialmente il criterio organizzativo per gli uffici del P.M. era quello della personalizzazione delle funzioni, in virtù del quale il titolare dell’ufficio designava il singolo magistrato cui affidare l’indagine in modo automatico sulla base di apposite tabelle: esisteva un rapporto di sovraordinazione, ma ciascun P.M. assegnato all’ufficio, godeva di una vera e propria autonomia operativa. La situazione cambia nel 2006 con il d.lgs. n. 106/2006, modificato con l. n. 269/2006, che ha introdotto un principio che può essere definito di gerarchia attenuata. In virtù di questa nuova impostazione è stato rafforzato il ruolo del capo dell’ufficio, al quale è attribuita la titolarità esclusiva dell’esercizio dell’azione penale, che esercita direttamente o mediante uno o più magistrati addetti all’ufficio, attraverso l’istituto dell’assegnazione, grazie al quale il singolo componente dell’ufficio del P.M. ottiene il conferimento di poteri con limitata autonomia funzionale. Con l’atto di assegnazione, il Procuratore può anche stabilire criteri generali di gestione degli affari – ma non particolari ossia relativi al singolo procedimento – ai quali il magistrato assegnatario deve attenersi nell’esercizio della relativa attività. Quando tali criteri siano disattesi dal singolo magistrato assegnatario o quando si verifichi un contrasto con il capo dell’ufficio, questi può revocare l’assegnazione con provvedimento motivato. Criteri rivolti ai singoli P.M. possono riguardare anche l’impiego della polizia giudiziaria, l’uso delle risorse tecnologiche assegnate e l’utilizzo delle risorse finanziarie di cui l’ufficio può disporre. Quanto detto riguarda i poteri di sostituzione che il capo dell’ufficio po’ esercitare prima dell’udienza e fuori da essa. Con l’inizio dell’udienza tali poteri si attenuano, posto che, in essa, il singolo P.M. svolge le sue funzioni con piena autonomia (art. 53 c.p.p.). In tale ipotesi il capo dell’ufficio può operare sostituzioni solo con il consenso dell’interessato, in caso di grave impedimento o di rilevanti esigenze di servizio. Vi è, invece, un obbligo di sostituzione quando il singolo P.M. abbia un interesse privato nel singolo procedimento (art. 53, comma 2 c.p.p.) A differenza di quanto accade per il giudice, proprio in quanto parte, il P.M. non può essere ricusato. Il fatto che sia una parte pubblica gli impone, però, di astenersi, quando vi siano gravi ragioni di convenienza per farlo. Al riguardo l’art. 52 c.p.p. parla di "facoltà", ma il d.lgs. n. 106/2006 introduce un obbligo, che rileva sul piano disciplinare.

L’esercizio dell’azione penale

Nel nostro sistema l’esercizio dell’azione penale corrisponde alla formulazione dell’imputazione, attraverso cui il P.M. cristallizza l’addebito mosso a carico dell’imputato, formulando al giudice la domanda su cui dovrà pronunciarsi (pone al giudice il thema decidendum ). L’imputazione contiene un profilo soggettivo (individuazione dell’imputato) ed uno oggettivo (dettagliata descrizione del fatto, sua qualificazione giuridica e circostanze). L’obbligo di esercitare l’azione penale sancito dall’art. 112 Cost. – portato del principio di legalità (art. 25 Cost.) e di quello di eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge (art. 3 Cost.) – va valutato in concreto. Il limite implicito è che il processo instaurato non risulti superfluo. Per essere effettivo il principio di obbligatorietà deve essere supportato da idonei meccanismi di controllo, quali ad es. il principio di completezza delle indagini. In ragione dell’inquadramento del P.M. nessuno può interferire sulla scelta da lui operata di promuovere o meno l’azione penale. In quanto esercita una funzione pubblica, su di lui incombe comunque il dovere di promuoverla in modo imparziale. L’azione penale si connota per le seguenti caratteristiche:

  • IRRETRATTABILITA’ → una volta esercitata, non può essere revocata (può essere sospesa o interrotta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, ex art. 50, comma 3 c.p.p.) e deve portare necessariamente ad una decisione (da parte del giudice), ben potendo per altro il P.M. chiedere anche l’assoluzione
  • INDIVISIBILITA’ → deve riguardare tutti coloro che hanno commesso il reato per cui si procede
  • PUBBLICITA’ → deriva dal fatto che il P.M. è un organo pubblico che agisce nell’interesse generale
  • OFFICIALITA’ → esercitando l’a.p. il P.M. adempie ad una sua specifica funzione i cui limiti sono previsti dalla legge.

La polizia giudiziaria

Ai sensi dell’art. 109 Cost. il P.M. dispone direttamente della polizia giudiziaria, che lo coadiuva nello svolgimento delle indagini. Nel nostro ordinamento non esiste un corpo a sé di polizia giudiziaria, ma le relative funzioni sono “distribuite” tra gli ordinari corpi di polizia (Carabinieri, Polizia di stato, Guardia di Finanza). Esistono più Reparti specializzati sul piano tecnico (R.I.S dei Carabinieri; Polizia scientifica). Il discrimine tra polizia di sicurezza e polizia giudiziaria è rappresentato dalla notizia di reato, le attività di polizia giudiziaria che la precedono hanno natura amministrativa, quelle che attengono all’acquisizione della notizia e quelle ad esse successiva attengono invece al procedimento penale. Le funzioni della polizia giudiziaria sono enunciate dall’art. 55 c.p.p. I soggetti investiti di tale funzione devono, anche di propria iniziativa (comma 1):