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Il Sistema Politico Italiano: Analisi del Processo Legislativo, Appunti di Diritto Pubblico

RIASSUNTO APPUNTI DIRITTO PUBBLICO PRESI IN PARTE A LEZIONE IN PARTE SUI LIBRI

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 05/12/2016

alessio_bisagno
alessio_bisagno 🇮🇹

3.7

(17)

26 documenti

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1/5 ORGANI COSTITUZIONALI CORPO ELETTORALE
ART 1 La costituzione afferma che “...la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e
nei limiti della costituzione”
ELETTORATO ATTIVO: VOTARE maggiore età per la CAMERA, ENTI LOCALI, EUROPEE e
REFERENDUM e 25 anni per il senato
ELETTORATO PASSIVO: ESSERE ELETTO 25 anni CAMERA e 40 SENATO, 50
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICANA
Il corpo elettorale esercita il diritto dovere al voto secondo una legge elettorale, attualmente la legge
elettorale per la sola camera è l'”ITALICUM” che prevede un PROPORZIONALE a DOPPIO
TURNO a CORREZIONE MAGGIORITARIA con PREMIO DI MAGGIORANZA, SOGLIA DI
SBARRAMENTO e 100 COLLEGI PLURINOMINALI con CAPILISTA BLOCCATI.
Per il senato, in attesa del referendum costituzionale a seguito della sentenza della corte
costituzionale è tornato in vigore il “consultellum” a seguito dell'abolizione del “porcellum”.
LEGGE REVISIONE COSTITUZIONALE
ART 138 COSTITUZIONE: prevede che le leggi costituzionali debbano essere approvate da
entrambi i rami del parlamento 2 volte e tra le 2 distinte deliberazioni debbano trascorrere almeno 3
mesi; nella seconda deliberazione, sul testo definitivo, si deve raggiungere LA MAGGIORANZA
QUALIFICATA (2/3 delle camere) o LA MAGGIORANZA ASSOLUTA (50% dei membri +
1). In caso di MAGGIORANZA SEMPLICE (maggioranza dei votanti senza considerare gli
assenti) il procedimento si interrompe per il mancato quorum e l'esito della legge è RESPINTA.
ESEMPIO SU COMITATO DI 12 PERSONE
MAGGIORANZA SEMPLICE IN CASO DI 8 VOTANTI SU 12 = 5
MAGGIORANZA ASSOLUTA 50%+1 = 7
MAGGIORANZA QUALFICATA 2/3 DEI MEMBRI = 8
In caso di MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3 delle camere) si può procedere alla
promulgazione e alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, come per le altre leggi, e l'iter si conclude.
In caso di MAGGIORANZA ASSOLUTA (50% DEI MEBRI + 1) il disegno di legge viene
pubblicato in gazzetta ufficiale senza promulgazione, la pubblicazione ha scopo conoscitivo, solo
per rendere pubblico che le camere hanno approvato un certo disegno di legge di revisione
costituzionale e nei 3 mesi successivi può essere sottoposto a REFERENDUM qualora ne facciano
richiesta 1/5 dei membri di una camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Una volta richiesto il
REFERENDUM ha natura sospensiva-confermativa, sospensiva perchè sospende il procedimento
di approvazione della legge costituzionale o di revisione costituzionale fino al momento in cui
l'elettorato non ne abbia confermato il contenuto e confermativa perchè il referendum non ha
quorum di partecipazione a differenza del referendum abrogativo (50% + 1 degli aventi diritto).
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1/5 ORGANI COSTITUZIONALI CORPO ELETTORALE

ART 1 La costituzione afferma che “...la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella forma e nei limiti della costituzione” ELETTORATO ATTIVO: VOTARE maggiore età per la CAMERA, ENTI LOCALI, EUROPEE e REFERENDUM e 25 anni per il senato ELETTORATO PASSIVO: ESSERE ELETTO 25 anni CAMERA e 40 SENATO, 50 PRESIDENTE DELLA REPUBBLICANA Il corpo elettorale esercita il diritto dovere al voto secondo una legge elettorale, attualmente la legge elettorale per la sola camera è l'”ITALICUM” che prevede un PROPORZIONALE a DOPPIO TURNO a CORREZIONE MAGGIORITARIA con PREMIO DI MAGGIORANZA, SOGLIA DI SBARRAMENTO e 100 COLLEGI PLURINOMINALI con CAPILISTA BLOCCATI. Per il senato, in attesa del referendum costituzionale a seguito della sentenza della corte costituzionale è tornato in vigore il “consultellum” a seguito dell'abolizione del “porcellum”.

LEGGE REVISIONE COSTITUZIONALE

ART 138 COSTITUZIONE: prevede che le leggi costituzionali debbano essere approvate da entrambi i rami del parlamento 2 volte e tra le 2 distinte deliberazioni debbano trascorrere almeno 3 mesi; nella seconda deliberazione, sul testo definitivo, si deve raggiungere LA MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3 delle camere) o LA MAGGIORANZA ASSOLUTA (50% dei membri + 1). In caso di MAGGIORANZA SEMPLICE (maggioranza dei votanti senza considerare gli assenti) il procedimento si interrompe per il mancato quorum e l'esito della legge è RESPINTA. ESEMPIO SU COMITATO DI 12 PERSONE MAGGIORANZA SEMPLICE IN CASO DI 8 VOTANTI SU 12 = 5 MAGGIORANZA ASSOLUTA 50%+1 = 7 MAGGIORANZA QUALFICATA 2/3 DEI MEMBRI = 8 In caso di MAGGIORANZA QUALIFICATA (2/3 delle camere) si può procedere alla promulgazione e alla pubblicazione in gazzetta ufficiale, come per le altre leggi, e l'iter si conclude. In caso di MAGGIORANZA ASSOLUTA (50% DEI MEBRI + 1) il disegno di legge viene pubblicato in gazzetta ufficiale senza promulgazione, la pubblicazione ha scopo conoscitivo, solo per rendere pubblico che le camere hanno approvato un certo disegno di legge di revisione costituzionale e nei 3 mesi successivi può essere sottoposto a REFERENDUM qualora ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una camera, 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Una volta richiesto il REFERENDUM ha natura sospensiva-confermativa, sospensiva perchè sospende il procedimento di approvazione della legge costituzionale o di revisione costituzionale fino al momento in cui l'elettorato non ne abbia confermato il contenuto e confermativa perchè il referendum non ha quorum di partecipazione a differenza del referendum abrogativo (50% + 1 degli aventi diritto).

REFERENDUM ABROGATIVO

Che andrà ad abrogare completamente o parzialmente una legge in vigore. L'art. 75 della costituzione stabilisce chi abbia iniziativa per la richiesta del REFERENDUM ABROGATIVO in 500.000 elettori o da 5 consigli regionali. Sempre l'art 75 tratta anche i LIMITI DI MATERIA e i LIMITI PROCEDURALI. Quanto al LIMITE DI MATERIA si stabilisce che: SIANO SOTTRATTE AL REFERENDUM LE LEGGI TRIBUTARIE E DI BILANCIO, DI AMNISTIA E DI INDULTO E DI AUTORIZZAZIONE A RATTIFICARE TRATTATI INTERNAZIONALI. Quanto al LIMITE PROCEDURALE prevede che le richieste di referendum abrogativo NON possano essere presentate nell'anno anteriore a quello di scadenza delle Camere o nei 6 mesi successivi alle votazioni. Nel caso in cui il referendum abrogativo sia proposto da 500.000 elettori la legge richiede la formazione di un comitato che ha 3 mesi di tempo per raccogliere le firme, esse sono sottoposte ad un doppio controllo, il primo dall' UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM presso la CORTE DI CASSAZIONE e il secondo dalla CORTE COSTITUZIONALE. Le richieste vanno presentate dal 01 GENNIAIO al 30 SETTEMBRE, dopo di che l' UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM fa dei CONTROLLI FORMALI sulla regolarità della raccolta delle firme, sui tempi di raccolta e ogni altro controllo su di esse. In seguito formula i quesiti referendari da proporre agli elettori. Alla CORTE COSTITUZIONALE spettano invece i CONTROLLI DI AMMISSIBILITA', ossia se il referendum è ammissibile costituzionalmente e deve essere fatto entro il 20 febbraio per le richieste dell'anno precedente. La CORTE COSTITUZIONALE ha introdotto ulteriori VINCOLI DI AMMISSIBILITA' per frenare il ricorso al REFERENDUM, come l'impossibilità di referendum per le LEGGI COSTITUZIONALI, RINFORZATE o per quelle leggi che danno diretta attuazione DELLA COSTITUZIONE dette LEGGI A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO. Il REFERENDUM E' SOTTOPOSTO AD UN DOPPIO QUORUM, il primo di PARTECIPAZIONE che prevede che affinchè sia considerato valido devono partecipare alla consultazione il 50% +1 degli AVANTI DIRITTO AL VOTO, il secondo DELIBERATIVO in quanto l'abrogazione potrà aver luogo solo con il 50% +1 dei voti favorevoli dei votanti validamente espressi. Il risultato del referendum è proclamato con decreto del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che lo pubblica sulla GAZZETTA UFFICIALE, se è POSITIVO ed entra in vigore,solitamente, il giorno successivo e dove previsto diversamente, comunque non oltre 60 GIORNI, se l'esito fosse negativo NON si può proporre un referendum simile nei 5 ANNI SUCCESSIVI.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

  1. INIZIATIVA ART 71 C spetta al GOVERNO con i DISEGNI DI LEGGE, oppure i PROGETTI DI LEGGE possono essere proposti da CIASCUN PARLAMENTARE , il popolo tramite la raccolta di 50.000 firme, ed è uno dei 3 strumenti di democrazia diretta in italia insieme al referendum abrogativo e alle petizioni, inoltre in caso di fine legislatura decadono tutti i progetti e i disegni di legge tranne quelli di iniziativa popolare e quelli già approvati da una camera il CNEL , ogni REGIONE e i Comuni ma limitatamente all'istituzione di nuove provincie o variazioni delle circoscrizioni provinciali. Le REGIONI utilizzano poco lo strumento dei progetti di legge perchè non esiste ancora un senato

I TRATTATI EUROPEI vengono considerati AL DI SOPRA DELLA COSTITUZIONE. Le fonti dell'UNIONE EUROPEA si dividono in VINCOLANTI E NON, tra i NON VINCOLANTI troviamo le OPINIONI e i PARERI mentre tra le VINCOLANTI troviamo i REGOLAMENTI le DIRETTIVE e le DECISIONI, i REGOLAMENTI si applicano direttamente a tutti i cittadini dell'unione senza bisogno di essere recepiti dai singoli stati mentre le DIRETTIVE devono essere recepite dagli stati nei termini previsti e sono OBBLIGATI a farlo. L'Italia negli anni 90 aveva grossi problemi a recepire nei termini le DIRETTIVE EUROPEE e per ovviare a questo si è inventato uno strumento, la legge comunitaria che è approvata ogni anno e in cui vieni dedicata una sessione ad hoc sullo stato di recepimento delle direttive.

2/5 ORGANI COSTITUZIONALI PARLAMENTO

Centrale nel nostro ordinamento, è eletto secondo una LEGGE ELETTORALE , che trasforma i voti in SEGGI, è centrale per il rapporto di FIDUCIA con il GOVERNO e perchè contribuisce attivamente alla scelta di ALTRI ORGANI DELLO STATO come IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA o i MEMBRI DELLA CORTE COSTITUZIONALE. Ogni parlamentare RAPPRESENTA LA NAZIONE SENZA VINCOLO DI MANDATO , ossia non ha vincoli ne verso il programma ne verso il partito con cui è stato eletto e in qualsiasi momento può cambiare gruppo politico e schieramento. I parlamentare percepiscono un'indennità stabilita per legge, a garanzia dell'indipendenza dell'organo. ART 55 il parlamento si compone di una CAMERA DEI DEPUTATI e un SENATO DELLA REPUBBLICA e un “PARLAMENTO IN SEDUCA COMUNE” che ha sede e regolamenti ella CAMERA DEI DEPUTATI, aventi durata di 5 ANNI LA CAMERA DEI DEPUTATI ci compone di 630 deputati con più di 25 anni eletti a suffragio universale su base NAZIONALE, tranne i 12 eletti dalla circoscrizione estero, dagli aventi diritto al voto (maggiorenni) SENATO DELLA REPUBBLICA si compone di 315 senatori con più di 40 anni eletti a suffragio universale su base REGIONALE, tranne i 6 eletti dalla circoscrizione estero, dagli aventi diritto a voto e con più di 25 anni. Le leggi elettorali possono essere di tipo MAGGIORITARIO, che premiano la governabilità con premio di maggioranza o PROPORZIONALE che premiano la rappresentanza attraverso la proporzione tra voti e seggi. I due organi fondamentali che si devono formare subito dopo le elezioni sono LA PRESIDENZA DELLA CAMERA e il CONSIGLIO DI PRESIDENZA DEL SENATO , l'art 63/64 prevedono che venga approvato subito il regolamento che eleggi i presidenti e i loro consigli composti da 4 VICEPRESIDENTI, 3 QUESTORI, 8 ASSISSTENTI che si occupano della sicurezza visto che le forze di polizia non possono entrare e ALMENO 8 SEGRETARI. ART 74 altri organi COSTITUZIONALMENTE NECESSARI sono LE COMMISSIONI , permanenti o straordinarie, costruite in modo da rappresentare la proporzione dei GRUPPI PARLAMENTARI escluso il GRUPPO MISTO. I GRUPPI PARLAMENTARI sono obbligatori e 2 giorni dopo la prima seduta va comunicato OBBLIGATORIAMENTE il gruppo di appartenenza altrimenti si confluisce nel GRUPPO MISTO. LE COMMISSIONI vengono rinnovate ogni 2 ANNI. Possono essere istituite COMMISSIONI SPECIALI che devono prevedere un inizio e un termine e dei compiti, tutto stabilito dalle CAMERE STESSE. Poi ci sono delle COMMISSIONI ECCEZIONALI SPECIALI, anch'esse costituite PROPORZIONALMENTE, perchè sancite dalla COSTITUZIONE e sono quelle di inchiesta su materie di pubblico interesse, che hanno gli stessi poteri e gli stessi limiti dell' AUTORITA' GIUDIZIARIA. Un altro organo presente nelle camere sono LE GIUNTE, esse svolgono funzioni di tipo tecnico sul funzionamento delle camere e della loro indipendenza e sono GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI, QUELLA PER IL REGOLAMENTO e per il senato QUELLA PER LA BIBLIOTECA. LE CAMERE si devono riunire ENTRO 20 GIORNI e non possono essere prorogate oltre la

in grado di sostenere un Governo, ma non può sciogliere le camere negli ultimi 6 mesi di mandato. Art 89 COST stabilisce che nessun atto del presidente della repubblica è valido se non è controfirmato dal ministro proponente che se ne assume la responsabilità , quelli con valore legislativo anche del presidente del consiglio. Negli atti dove non vi è un ministro proponente come la nomina dei senatori a vita o i giudici della corte, sono detti SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI e sotto diretta responsabilità presidenziale e la controfirma ministeriale assume funzione di controllo formale della procedura, mentre per gli atti SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI ( la maggioranza) la firma presidenziale accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro a valore decisionale.

  • Funzione Legislativa : Indice le elezioni; nomina 5 senatori a vita; può sciogliere le camere; promulga le leggi (questo è sicuramente uno dei poteri più importanti, ed è stato descritto nell’iter di approvazione di una legge); può rinviare le leggi alle camere per una nuova deliberazione con messaggio motivato; invia messaggi alle camere; indice i referendum.
  • Funzione Esecutiva : Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri; Emana i regolamenti, i decreti legge e i decreti legislativi; ha il comando delle forze armate; presiede il Consiglio superiore di difesa; Riceve i rappresentanti degli stati esteri; ratifica i trattati internazionali;
  • Funzione Giudiziaria : Presiede il Consiglio superiore della Magistratura; può concedere la grazia e commutare le pene; Nomina 5 componenti della Corte Costituzionale.

4/5 ORGANI COSTITUZIONALI GOVERNO

E' l'organo che detiene il potere esecutivo ed è soggetto ad un rapporto di FIDUCIA con il PARLAMENTO ed è composto da 3 organi:

  1. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  2. I SINGOLI MINISTRI
  3. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI Non viene eletto direttamente dai cittadini che votano direttamente solo i membri del parlamento ma viene nominato dal presidente della repubblica dopo le consultazioni per individuare la figura del presidente del consiglio, una volta individuata una figura adatta la nomina premier che può ACCETTARE CON RISERVA o rifiutare, con riserva in quanto deve ottenere la fiducia del parlamento. Il premier propone i ministri che vengono anch'essi nominati dal presidente della repubblica e insieme al premier devono giurare sulla costituzione. Dopo il giuramento ed entro 10 giorni dalla nomina il premier e i ministri si devono presentare in parlamento, con il programma di governo per ottenere la fiducia e solo in seguito entrerà in carica. Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO si pone in una posizione di primus tra pari con un ruolo di indirizzo politico e coordinamento del consiglio dei ministri. I MINISTRI sono in numero variabile, attualmente 15, si dividono tra quelli CON PORTAFOGLIO che sono quelli a capo di un ministero fisico e che hanno capacità di spesa e ministri SENZA PORTAFOGLIO che non sono al vertice di un ministero e non hanno quindi potere di spesa. I ministri possono avvalersi di SOTTOSEGRATARI, dei quali massimo 10 possono essere VICEMINISTRI e che agiscono su delega del ministro che gli delega alcune funzioni.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio e singolarmente per gli atti del proprio ministero, la responsabilità è in primis politica mentre è più dubbio se si possa parlare di responsabilità amministrativa, sicuramente lo è da un punto di vista civile. IL CONSIGLIO DEI MINISTRI è l'organo collegiale che comprende sia il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO sia TUTTI I MINISTRI. Art 96 regola la responsabilità penale del governo in tutti i suoi 3 organi, sono giudicati dalla giustizia ordinaria previa autorizzazione della camera di appartenenza se parlamentari, altrimenti possono essere inquisiti da un PM come normali cittadini. Il Governo ha un ruolo definito RESIDUALE, ossia fa tutto quello che non fanno altri organi, inoltre può produrre atti che hanno forza di legge e sono IL DECRETO LEGGE e il DECRETO LEGISLATIVO O DECRETO DELEGATO.

  1. Il DECRETO LEGGE viene deliberato dal CONSIGLIO DEI MINISTRI, emanato dal presidente della repubblica e subito pubblicato in gazzetta ufficiale, il giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle camere che, anche se sciolte (potere delle camere anche in regime di “prorogatio”) sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. I decreti legge devono essere convertiti in legge entro 60 giorni altrimenti decadono ex tunc, dall'inizio. In caso di dacadimento il parlamento può votare una sanatoria per gli effetti del decreto.
  2. DECRETO LEGISLATIVO O DELEGATO è un atto on forza di legge emanato dal governo su DELEGA del parlamento, la legge di delegazione è approvata dal parlamento e disciplina l'ambito ossia la materia oggetto della delega, i criteri direttivi e i principi normativi che il governo dovrà rispettare e il termine temporale entro cui il governo potrà esercitare la funzione legislativa delegata. La delega può sempre essere revocata e in qualsiasi momento il parlamento può intervenire nella stesura della legge disciplinando lui la materia delegata.

5/5 ORGANI COSTITUZIONALI CORTE COSTITUZIONALE

Il primo e più importante compito è il CONTROLLO SULLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI, DEGLI ATTI AVANTI FORZA DI LEGGE (DECRETI LEGGE E LEGISLATIVI) ETC a garanzia della rigidità della costituzione. Si tratta di un controllo successivo all'entrata in vigore della legge, da non confondere con la promulgazione del presidente della repubblica. E' l'organo preposto a giudicare i conflitti tra poteri dello stato ART 135 COST fissa in 15 il numero dei membri dell'organo di giustizia costituzionale: 5 GIUDICI NOMINATI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICANA 5 DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE CON MAGGIORANZA DI 2/3 PER I PRIMI 3 SCRURINI E 3/5 DOPO

COSTITUZIONE

ART. 3_. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese_ Nel nostro ordinamento il principio di uguaglianza FORMALE è il divieto di trattare diversamente situazioni uguali e di trattare ugualmente situazioni differenti e assume valore differente se lo abbiniamo ad altri principi della costituzione e con l'interventismo dello stato sociale si interviene per rimuovere gli ostacoli di carattere economico nel tentativo di raggiungere l'uguaglianza SOSTANZIALE. Il legislatore ha però introdotto delle differenze tra uomo e donna nel TITOLO 3° RAPPORTI ECONOMICI ART 37 che cerca di tutelare le donne nella condizione di lavoratrici-madri rispetto all'uomo, inoltre tutela i minori sul lavoro facendo anche una distinzione di età tra lavoratori. Inoltre prevede tutele per i lavoratori infortunati, malati, anziani o involontariamente disoccupati etc ART 38con ulteriore tutela per inabili e minorati. Per capire queste distinzioni tra cittadini bisogna rifarsi all'articolo 3 dove si enuncia che “è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli...” quindi lo stato oltre a premurarsi di non discriminare lui stesso con leggi i cittadini deve impegnarsi per rimuovere le discriminazioni DI FATTO che si vengono a creare nella società.