Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Appunti sulle autonomie locali e statuti speciali in Italia, Appunti di Diritto Regionale

Appunti sui concetti di statuto, leggi costituzionali e autonomie locali in italia. Vengono descritte le modifiche apportate alla costituzione con la legge cost. 3/2001, che ha riconosciuto piena attuazione alle autonomie locali come enti esponenziali. Inoltre, vengono esplorate le competenze legislative delle regioni, comuni, province e città metropolitane, nonché la loro autonomia finanziaria. Infine, vengono introdotti concetti come statuti speciali e leggi quadro.

Tipologia: Appunti

2021/2022

Caricato il 29/12/2022

angelo.lombardi1977
angelo.lombardi1977 🇮🇹

4.5

(2)

2 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
APPUNTI
DEFINIZIONE DI STATUTO
Uno statuto (dal latino statutum, participio passato neutro di statuĕre, 'stabilire'), in diritto, è
l'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente
pubblico o privato.
LEGGE COSTITUZIONALE 3/2001
Il titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all’art. 5 della C., che
riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della
Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali
delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni.
L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di
sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di
inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale;
sussidiarietà, principio di). La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura
costituzionale alla riforma denominata ‘Federalismo a C. invariata’ (l. 59/1997).
LE REGIONI
Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di
rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate
allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi
vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di
attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle
disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).
LO STATO
Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2°
co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa
concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in
quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.
I COMUNI
Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e
finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i
principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più
idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione).
LE PROVINCE
Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di
cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano
nel proprio territorio.
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica Appunti sulle autonomie locali e statuti speciali in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Regionale solo su Docsity!

APPUNTI

 DEFINIZIONE DI STATUTO

Uno statuto (dal latino statutum, participio passato neutro di statuĕre, 'stabilire'), in diritto, è l'atto giuridico fondamentale che disciplina l'organizzazione e il funzionamento di un ente pubblico o privato.  LEGGE COSTITUZIONALE 3/ Il titolo V è stato riformato con la l. Cost. 3/2001, dando piena attuazione all’art. 5 della C., che riconosce le autonomie locali quali enti esponenziali preesistenti alla formazione della Repubblica. I Comuni, le Città metropolitane, le Province e le Regioni sono enti esponenziali delle popolazioni residenti in un determinato territorio e tenuti a farsi carico dei loro bisogni. L’azione di governo si svolge a livello inferiore e quanto più vicino ai cittadini, salvo il potere di sostituzione del livello di governo immediatamente superiore in caso di impossibilità o di inadempimento del livello di governo inferiore (principio di sussidiarietà verticale; ➔ sussidiarietà, principio di). La riforma è stata necessaria per dare piena attuazione e copertura costituzionale alla riforma denominata ‘Federalismo a C. invariata’ (l. 59/1997).  LE REGIONI Alle Regioni è stata riconosciuta l’autonomia legislativa, ovvero la potestà di dettare norme di rango primario, articolata sui 3 livelli di competenza: esclusiva o piena (le Regioni sono equiparate allo Stato nella facoltà di legiferare); concorrente o ripartita (le Regioni legiferano con leggi vincolate al rispetto dei principi fondamentali, dettati in singole materie, dalle leggi dello Stato); di attuazione delle leggi dello Stato (le Regioni legiferano nel rispetto sia dei principi sia delle disposizioni di dettaglio contenute nelle leggi statali, adattandole alle esigenze locali).  LO STATO Allo Stato compete solo un potere esclusivo e pieno, circoscritto alle materie di cui all’elenco del 2° co. dell’art. 117 della Costituzione. Il 3° co. dell’art. 117 Cost. individua i casi di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni. Per tutte le altre materie, non indicate e non rientranti in quelle indicate nel 2° e 3° co. dell’art.117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa piena.  I COMUNI Sono enti territoriali di base, con autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria. Essi rappresentano, curano e promuovono lo sviluppo della comunità locale e sono i principali destinatari delle funzioni amministrative, in quanto più vicini al cittadino e ritenuti più idonei a esercitare i compiti amministrativi (municipalismo d’esecuzione).  LE PROVINCE Sono enti intermedi tra i Comuni e le Regioni, rappresentativi di proprie comunità, con funzioni di cura degli interessi, ma anche di programmazione delle attività delle comunità locali che rientrano nel proprio territorio.

 LE CITTÀ METROPOLITANE

Sono tipi speciali di Province, con poteri notevolmente più ampi e molto vicini a quelli comunali, soprattutto in ambito urbanistico. Sono istituite, su iniziativa dei Comuni interessati, in aree metropolitane individuate nelle zone comprendenti i Comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Trieste. Con la costituzione della Città metropolitana, la città originaria cessa di esistere.  LE COMUNITÀ MONTANE Sono unioni di Comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a Province diverse, con funzione di valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie conferite, nonché per l’esercizio associato di funzioni comunali.  L’AUTONOMIA FINANZIARIA Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. La finanza locale (art. 119 Cost.) si fonda su 3 pilastri: autonomia impositiva; compartecipazione al gettito di tributi erariali, riferibili al territorio (territorialità dell’imposta); fondo perequativo per colmare eventuali squilibri tra le Regioni, derivanti dalla diversa capacità fiscale dei territori, e per assicurare gli stessi standard nell’erogazione di alcuni servizi. A questi si aggiunge la finanza straordinaria, costituita da risorse aggiuntive destinate dallo Stato a zone specifiche per sviluppo, crescita, coesione, solidarietà sociale e rimozione di squilibri economici e sociali.  REGIONI A STATUTO SPECIALE Una regione italiana a statuto speciale è una regione italiana che gode di particolari forme e condizioni di autonomia. Cinque regioni italiane sono chiamate a statuto speciale, approvato dal Parlamento con legge costituzionale: Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.  DEFINIZIONE STATUTO SPECIALE Uno statuto speciale, in diritto, è l'atto normativo fondamentale di un'entità statuale autonoma, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento. Paesi con almeno un'area autonoma.  DIFFERENZA TRA STATUTO SPECIALE E ORDINARIO DI UNA REGIONE La principale differenza tra lo statuto speciale e lo Statuto regionale di una Regione a statuto ordinario, detto invece statuto di diritto comune, è che mentre lo statuto ordinario è adottato e modificato con legge regionale, lo statuto speciale è adottato con legge costituzionale, così come ogni sua modifica.  DEFINIZIONE LEGGE CORNICE O ANCHE QUADRO