

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica delle fonti dell'ordinamento regionale, inclusi statuti, leggi regionali e regolamenti. Esplora le differenze tra regioni a statuto speciale e ordinarie, il procedimento di formazione e l'estensione della potestà legislativa regionale. Inoltre, discute la posizione costituzionale degli enti locali e la loro autonomia regolamentare.
Tipologia: Sintesi del corso
1 / 2
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!


Sono fon� dell'ordinamento regionale: lo Statuto, la legge regionale e il regolamento regionale. Gli statu� sono di �po diverso: si dis�nguono le Regioni a statuto speciale da quelle a statuto ordinario. Mirando a de�are una disciplina derogatoria della Cos�tuzione, gli Statu� delle Regioni speciali sono ado�a� con legge cos�tuzionale: è quanto dispone l'art. 116 Cost. Diversa è la funzione degli Statu� delle Regioni ordinarie. Per esse le condizìoni di autonomia sono già definite dalla Cos�tuzione. Però, dopo la riforma cos�tuzionale del 1999 (legge cost. 1/1999), gli Statu� delle Regioni ordinarie hanno acquisito una funzione molto importante. In seguito, con la legge cost. 2/2001, anche alle Regioni speciali è stata concessa una certa autonomia nello scegliersi la forma di governo:un'unica legge cos�tuzionale ha modificato ogni singolo statuto speciaIe, prevedendo che la Regione possa dotarsi di una propria legge statutaria che ridisegni la forma di governo e il sistema ele�orale. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE Lo statuto delle Regioni speciali è sì una legge cos�tuzionale ma, dopo la riforma:
LEGGI REGIONALI DEFINIZIONI La legge regionale è una legge ordinaria formale.La foma della legge le è data dal procedimento che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali (inizia�va, deliberazione da parte dell' assemblea ele�va, promulgazione): -inizia�va: oltre alla Giunta e ai consiglieri regionali, l'inizia�va spe�a agli altri sogge� individua� dagli Statu� -approvazione in consiglio regionale: sono in genere previste le classiche tre le�ure in assemblea. La legge è approvata a maggioranza rela�va, ma gli statu� possono prevedere maggioranze rinforzate. -promulgazione: del Presidente della Regione e pubblicazione sul .B. U.R. ESTENSIONE DELLA POTESTA' LEGISLAIVA REGIONALE-RIFORMA DEL TITOLO V La riforma del Titolo V ha completamente mutato l'autonomia legisla�va delle Regioni. LEGGERE LIBRO DA 400 A 406
REGOLAMENTI REGIONALI le riforme cos�tuzionali hanno profondamente inciso sulla funzione regolamentare delle Regioni, sia per ciò che riguarda la competenza degli organi, sia per l'estensione del potere.
-La Cos�tuzione de�ava, prima della riforma introdo�a con la legge cost. 1/1999, una norma gravida di conseguenze per quanto riguarda i regolamen� regionali: il potere regolamentare era a�ribuito al Consiglio regionale, cioè all' organo legisla�vo, anziché alla Giunta, cioè all' organo esecu�vo.Mentre nelle Regioni speciali è lo Statuto a disciplinare l argomento. Spe�a agli Statu� regionali disciplinare la �tolarità e i modi di esercizio della pote-stà regolamentare: essi si sono regola� in modo diverso, per lo più riconoscendo però che i regolamen� sono di competenza dell' esecu�vo. -La riforma cos�tuzionale del "Titolo V'' ha introdo�o il principio di parallelismo tra funzioni legisla�ve e funzioni regolamentari limitando la potestà del Governo di emanare regolamen� alle sole materie sulle quali lo Stato ha potestà legisla�va esclusiva e riservando alle Regioni il potere regolamentare in tu�e le altre materie. L art. 117 .6, nel testo riformato, prevede anche che, sempre nelle materie di sua competenza esclusiva, lo Stato possa delegare le regioni.
FONTI DEGLI ENTI LOCALI LE FONTI LOCALI NEL SISTEMA DELLE FONTI La riforma del Titolo V ha modificato anche la posizione cos�tuzionale degli en-� locali e delle loro fon� norma�ve. La pariordinazione degli en� locali ,delle Regioni e dello Stato quali componen� che cos�tuiscono la Repubblica, ha riflessi anche sul piano del sistema delle fon�. L art. 114 .2 a�ribuisce rilevanza cos�tuzionale agli Statu� degli en� locali, mentre I' art. 117. riconosce ad essi la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro a�ribuite. STATUTI La legge 142/1990 - prevede che i Comuni si do�no di uno Statuto, approvato dal Consiglio con maggioranze par�colari, che deve de�are le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente. Quanto alle Province e alle Ci�à metropolitane, i loro Statu� sono ora regola� dalla legge Delrio (legge 56/2014) REGOLAMENTI Il regolamento è lo strumento norma�vo �pico degii en� locali. Serve non soltanto all'organizzazione dell'ente ma anche a disciplinare le materie che sono di sua competenza. Benché sia una fonte secondaria, esso è fortemente percepito dai ci�adini, perché regola aspe� assai importan� della loro a�vità. Il nuovo art. 117 .6 concede un inedito riconoscimento cos�tuzionale all' autonomia regolamentare degli en� locali. Se è vero che la riforma sembra voler riservare uno spazio di autonomia agli en� locali per ciò che riguarda la propria organizzazione e il modo in cui farla funzio nare, è pur sempre anche vero che i regolamen� amministra�vi sono fon� subordinate alle leggi, siano esse dello Stato o delle Regioni.