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Autonomie Regionali: Statuti, Leggi e Regolamenti, Sintesi del corso di Diritto Pubblico

Una panoramica delle fonti dell'ordinamento regionale, inclusi statuti, leggi regionali e regolamenti. Esplora le differenze tra regioni a statuto speciale e ordinarie, il procedimento di formazione e l'estensione della potestà legislativa regionale. Inoltre, discute la posizione costituzionale degli enti locali e la loro autonomia regolamentare.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 05/06/2019

naomi-zucca
naomi-zucca 🇮🇹

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CAP 5 - FONTI DELLE AUTONOMIE
STATUTI REGIONALI
DEFINIZIONI
Sono fon dell'ordinamento regionale: lo Statuto, la legge regionale e il regolamento regionale.
Gli statu sono di po diverso: si disnguono le Regioni a statuto speciale da quelle a statuto
ordinario. Mirando a deare una disciplina derogatoria della Costuzione, gli Statu delle
Regioni speciali sono adoa con legge costuzionale: è quanto dispone l'art. 116 Cost. Diversa
è la funzione degli Statu delle Regioni ordinarie. Per esse le condizìoni di autonomia sono già
denite dalla Costuzione. Però, dopo la riforma costuzionale del 1999 (legge cost. 1/1999), gli
Statu delle Regioni ordinarie hanno acquisito una funzione molto importante. In seguito, con la
legge cost. 2/2001, anche alle Regioni speciali è stata concessa una certa autonomia nello
scegliersi la forma di governo:un'unica legge costuzionale ha modicato ogni singolo statuto
speciaIe, prevedendo che la Regione possa dotarsi di una propria legge statutaria che ridisegni la
forma di governo e il sistema eleorale.
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE
Lo statuto delle Regioni speciali è sì una legge costuzionale ma, dopo la riforma:
- subisce un depotenziamento di alcune sue par (quelle sulla forma di governo), nel senso che
la disciplina che in esse è deata può essere modicata con legge regionale, subendo un
declassamento dal livello della Costuzione a quello della legislazione ordinaria
-anche il procedimento di revisione degli Statu è depotenziato: infa la legge cost. 2/2001
prevede che le future modiche degli Statu speciali non siano sooposte a referendum
costuzionale.
Lo Statuto delle Regioni ordinarie ha subito una radicale riforma anche per ciò che riguarda la
procedura di formazione:
- Il loro procedimento è bifasico. La prima fase è necessaria l'altra eventuale.
-Vi è l'approvazione dello Statuto da parte del consiglio regionale. Avviene con due deliberazioni
a distanza non inferiore a due mesi. Il testo deve essere approvato in entrambe a maggioranza
assoluta art.123,2 Cost.
-Può esserci un possibile intervento del corpo eleorale mediante referendum.Si traa di una
nuova ipotesi di referendum approvavo "sospensivo"perché, lo statuto sooposto al
referendum non è promulgato se non approvato dalla maggioranza dei vo validi.
LEGGI REGIONALI
DEFINIZIONI
La legge regionale è una legge ordinaria formale.La foma della legge le è data dal procedimento
che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali (iniziava, deliberazione da parte
dell' assemblea eleva, promulgazione):
-iniziava: oltre alla Giunta e ai consiglieri regionali, l'iniziava spea agli altri sogge individua
dagli Statu
-approvazione in consiglio regionale: sono in genere previste le classiche tre leure in
assemblea. La legge è approvata a maggioranza relava, ma gli statu possono prevedere
maggioranze rinforzate.
-promulgazione: del Presidente della Regione e pubblicazione sul .B. U.R.
ESTENSIONE DELLA POTESTA' LEGISLAIVA REGIONALE-RIFORMA DEL TITOLO V
La riforma del Titolo V ha completamente mutato l'autonomia legislava delle Regioni. LEGGERE
LIBRO DA 400 A 406
REGOLAMENTI REGIONALI
le riforme costuzionali hanno profondamente inciso sulla funzione regolamentare delle Regioni,
sia per ciò che riguarda la competenza degli organi, sia per l'estensione del potere.
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CAP 5 - FONTI DELLE AUTONOMIE

STATUTI REGIONALI

DEFINIZIONI

Sono fon� dell'ordinamento regionale: lo Statuto, la legge regionale e il regolamento regionale. Gli statu� sono di �po diverso: si dis�nguono le Regioni a statuto speciale da quelle a statuto ordinario. Mirando a de�are una disciplina derogatoria della Cos�tuzione, gli Statu� delle Regioni speciali sono ado�a� con legge cos�tuzionale: è quanto dispone l'art. 116 Cost. Diversa è la funzione degli Statu� delle Regioni ordinarie. Per esse le condizìoni di autonomia sono già definite dalla Cos�tuzione. Però, dopo la riforma cos�tuzionale del 1999 (legge cost. 1/1999), gli Statu� delle Regioni ordinarie hanno acquisito una funzione molto importante. In seguito, con la legge cost. 2/2001, anche alle Regioni speciali è stata concessa una certa autonomia nello scegliersi la forma di governo:un'unica legge cos�tuzionale ha modificato ogni singolo statuto speciaIe, prevedendo che la Regione possa dotarsi di una propria legge statutaria che ridisegni la forma di governo e il sistema ele�orale. PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE Lo statuto delle Regioni speciali è sì una legge cos�tuzionale ma, dopo la riforma:

  • subisce un depotenziamento di alcune sue par� (quelle sulla forma di governo), nel senso che la disciplina che in esse è de�ata può essere modificata con legge regionale, subendo un declassamento dal livello della Cos�tuzione a quello della legislazione ordinaria -anche il procedimento di revisione degli Statu� è depotenziato: infa� la legge cost. 2/ prevede che le future modifiche degli Statu� speciali non siano so�oposte a referendum cos�tuzionale. Lo Statuto delle Regioni ordinarie ha subito una radicale riforma anche per ciò che riguarda la procedura di formazione:
  • Il loro procedimento è bifasico. La prima fase è necessaria l'altra eventuale. -Vi è l'approvazione dello Statuto da parte del consiglio regionale. Avviene con due deliberazioni a distanza non inferiore a due mesi. Il testo deve essere approvato in entrambe a maggioranza assoluta art.123,2 Cost. -Può esserci un possibile intervento del corpo ele�orale mediante referendum.Si tra�a di una nuova ipotesi di referendum approva�vo "sospensivo"perché, lo statuto so�oposto al referendum non è promulgato se non approvato dalla maggioranza dei vo� validi.

LEGGI REGIONALI DEFINIZIONI La legge regionale è una legge ordinaria formale.La foma della legge le è data dal procedimento che rispecchia il procedimento di formazione delle leggi statali (inizia�va, deliberazione da parte dell' assemblea ele�va, promulgazione): -inizia�va: oltre alla Giunta e ai consiglieri regionali, l'inizia�va spe�a agli altri sogge� individua� dagli Statu� -approvazione in consiglio regionale: sono in genere previste le classiche tre le�ure in assemblea. La legge è approvata a maggioranza rela�va, ma gli statu� possono prevedere maggioranze rinforzate. -promulgazione: del Presidente della Regione e pubblicazione sul .B. U.R. ESTENSIONE DELLA POTESTA' LEGISLAIVA REGIONALE-RIFORMA DEL TITOLO V La riforma del Titolo V ha completamente mutato l'autonomia legisla�va delle Regioni. LEGGERE LIBRO DA 400 A 406

REGOLAMENTI REGIONALI le riforme cos�tuzionali hanno profondamente inciso sulla funzione regolamentare delle Regioni, sia per ciò che riguarda la competenza degli organi, sia per l'estensione del potere.

-La Cos�tuzione de�ava, prima della riforma introdo�a con la legge cost. 1/1999, una norma gravida di conseguenze per quanto riguarda i regolamen� regionali: il potere regolamentare era a�ribuito al Consiglio regionale, cioè all' organo legisla�vo, anziché alla Giunta, cioè all' organo esecu�vo.Mentre nelle Regioni speciali è lo Statuto a disciplinare l argomento. Spe�a agli Statu� regionali disciplinare la �tolarità e i modi di esercizio della pote-stà regolamentare: essi si sono regola� in modo diverso, per lo più riconoscendo però che i regolamen� sono di competenza dell' esecu�vo. -La riforma cos�tuzionale del "Titolo V'' ha introdo�o il principio di parallelismo tra funzioni legisla�ve e funzioni regolamentari limitando la potestà del Governo di emanare regolamen� alle sole materie sulle quali lo Stato ha potestà legisla�va esclusiva e riservando alle Regioni il potere regolamentare in tu�e le altre materie. L art. 117 .6, nel testo riformato, prevede anche che, sempre nelle materie di sua competenza esclusiva, lo Stato possa delegare le regioni.

  • ovvio che nella gerarchia delle fon� dell ordinamento regionale, i regolamen� siano so�opos� alle leggi: ma queste sono so�oposte allo Statuto. Spe�a quindi allo Statuto decidere se le leggi possano liberamente disporre della funzione regolamentare oppure se vi siano ogge� che sono di competenza riservata ai regolamen� oppure ancora se l'esecu�vo possa dare a�uazione dire�amente con regolamento alle leggi delle Stato.

FONTI DEGLI ENTI LOCALI LE FONTI LOCALI NEL SISTEMA DELLE FONTI La riforma del Titolo V ha modificato anche la posizione cos�tuzionale degli en-� locali e delle loro fon� norma�ve. La pariordinazione degli en� locali ,delle Regioni e dello Stato quali componen� che cos�tuiscono la Repubblica, ha riflessi anche sul piano del sistema delle fon�. L art. 114 .2 a�ribuisce rilevanza cos�tuzionale agli Statu� degli en� locali, mentre I' art. 117. riconosce ad essi la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro a�ribuite. STATUTI La legge 142/1990 - prevede che i Comuni si do�no di uno Statuto, approvato dal Consiglio con maggioranze par�colari, che deve de�are le norme fondamentali sull'organizzazione dell'ente. Quanto alle Province e alle Ci�à metropolitane, i loro Statu� sono ora regola� dalla legge Delrio (legge 56/2014) REGOLAMENTI Il regolamento è lo strumento norma�vo �pico degii en� locali. Serve non soltanto all'organizzazione dell'ente ma anche a disciplinare le materie che sono di sua competenza. Benché sia una fonte secondaria, esso è fortemente percepito dai ci�adini, perché regola aspe� assai importan� della loro a�vità. Il nuovo art. 117 .6 concede un inedito riconoscimento cos�tuzionale all' autonomia regolamentare degli en� locali. Se è vero che la riforma sembra voler riservare uno spazio di autonomia agli en� locali per ciò che riguarda la propria organizzazione e il modo in cui farla funzio nare, è pur sempre anche vero che i regolamen� amministra�vi sono fon� subordinate alle leggi, siano esse dello Stato o delle Regioni.