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La Riserva di Legge in Italia: Tipologie, Funzionamento e Importanza, Appunti di Diritto Pubblico

Una dettagliata descrizione della riserva di legge in Italia, uno strumento utilizzato dal legislatore per sottoporre determinate materie alla disciplina esclusiva della legge o di atti aventi forza di legge. Il testo illustra le diverse tipologie di riserva di legge, come la costituzionale, formale, assoluta, relativa e rinforzata, e il loro ruolo nella tutela di determinati diritti. Viene inoltre descritto il processo di approvazione di una legge costituzionale in Italia, dal suo iniziale approvazione nelle due Camere al referendum e alla promulgazione.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 14/01/2021

davide-zagari
davide-zagari 🇮🇹

3 documenti

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(Gli articoli, a loro volta, sono suddivisi in commi. L'abbreviazione di comma è c. oppure co. Ogni
comma è un paragrafo in cui è diviso l'articolo. In altre parole, partendo dal primo paragrafo che
corrisponde al primo comma, ogni volta che c'è un punto e a capo si passa ad un nuovo comma
dell'articolo.)
CAP - Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla legge.
Che cosa significa? L’art. 15 stabilisce che la nostra corrispondenza e ogni altra forma di
comunicazione devono essere libere e non possono essere intercettate, impedite o
controllate, salvo i casi previsti dalla legge. La norma costituzionale si applica sia ai
mittenti sia ai destinatari della comunicazione. La libertà di comunicazione spetta a tutti gli
individui (cittadini, stranieri, apolidi) e ai soggetti collettivi privati (associazioni, aziende…).
Nel 1996 è stato istituito il Garante per la privacy (Autorità garante per la protezione dei
dati personali), il cui scopo è di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il
trattamento dei loro dati personali che possono essere trasmessi via corrispondenza.
Ma perché...? Con questa norma la Costituzione protegge la corrispondenza privata, una
garanzia che consente di rendere effettiva la libertà di comunicazione: se infatti sapessimo
che la nostra corrispondenza è controllata, limiteremmo le nostre comunicazioni, evitando
di raccontare fatti personali o di trasmettere notizie confidenziali, siano esse personali o
legate alla propria attività.
Questo articolo è stato scritto in un’epoca in cui erano le lettere il principale mezzo per
comunicare a distanza. Tuttavia successive interpretazioni da parte della giurisprudenza
hanno esteso questa garanzia di libertà a comunicazioni di altro genere: le buste
suggellate; le cartoline contenute in buste non chiuse; i pacchi postali; le comunicazioni
con segni simbolici (per esempio, l’alfabeto Morse); le conversazioni; i messaggi di posta
elettronica; le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza, se avvengono in
forma uno-a-uno.
Anche le mail che inviamo, quindi, sono inviolabili, salvo i casi di controllo consentiti dalla
legge. Ovviamente, ciò non si applica a messaggi in chat pubbliche, perché in questo caso
stiamo volutamente e consapevolmente comunicando con un pubblico molto vasto.
CAP - Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o
di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli
obblighi di legge.
Che cosa significa? Gli scopi di questo articolo sono diversi. Innanzitutto affermare che
le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini: in caso
contrario, l’Italia non sarebbe uno Stato unitario; in secondo luogo, per esplicitare che non
si può limitare la circolazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Allo
stesso modo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale: basta
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(Gli articoli, a loro volta, sono suddivisi in commi. L'abbreviazione di comma è c. oppure co. Ogni

comma è un paragrafo in cui è diviso l'articolo. In altre parole, partendo dal primo paragrafo che corrisponde al primo comma, ogni volta che c'è un punto e a capo si passa ad un nuovo comma dell'articolo.) CAP - Articolo 15 La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge. Che cosa significa? L’art. 15 stabilisce che la nostra corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione devono essere libere e non possono essere intercettate, impedite o controllate, salvo i casi previsti dalla legge. La norma costituzionale si applica sia ai mittenti sia ai destinatari della comunicazione. La libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) e ai soggetti collettivi privati (associazioni, aziende…). Nel 1996 è stato istituito il Garante per la privacy (Autorità garante per la protezione dei dati personali), il cui scopo è di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali che possono essere trasmessi via corrispondenza. Ma perché...? Con questa norma la Costituzione protegge la corrispondenza privata, una garanzia che consente di rendere effettiva la libertà di comunicazione: se infatti sapessimo che la nostra corrispondenza è controllata, limiteremmo le nostre comunicazioni, evitando di raccontare fatti personali o di trasmettere notizie confidenziali, siano esse personali o legate alla propria attività. Questo articolo è stato scritto in un’epoca in cui erano le lettere il principale mezzo per comunicare a distanza. Tuttavia successive interpretazioni da parte della giurisprudenza hanno esteso questa garanzia di libertà a comunicazioni di altro genere: le buste suggellate; le cartoline contenute in buste non chiuse; i pacchi postali; le comunicazioni con segni simbolici (per esempio, l’alfabeto Morse); le conversazioni; i messaggi di posta elettronica; le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza, se avvengono in forma uno-a-uno. Anche le mail che inviamo, quindi, sono inviolabili, salvo i casi di controllo consentiti dalla legge. Ovviamente, ciò non si applica a messaggi in chat pubbliche, perché in questo caso stiamo volutamente e consapevolmente comunicando con un pubblico molto vasto. CAP - Articolo 16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. Che cosa significa? Gli scopi di questo articolo sono diversi. Innanzitutto affermare che le Regioni non possono porre limiti al soggiorno e alla circolazione dei cittadini: in caso contrario, l’Italia non sarebbe uno Stato unitario; in secondo luogo, per esplicitare che non si può limitare la circolazione per ragioni politiche, ma solo per ragioni di detenzione. Allo stesso modo sancisce il pieno diritto di entrare e uscire dal territorio nazionale: basta

avere ed esibire i documenti necessari. Oggi, con gli accordi firmati nell’ambito dell’Unione Europea, ciascun cittadino europeo ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio di uno Stato che aderisce all’Unione. L’Italia aderisce inoltre agli accordi di Schengen, firmati nel 1985, che permettono ai cittadini degli Stati firmatari di attraversare liberamente i confini di uno Stato membro senza doversi sottoporre ai controlli di frontiera; agli accordi di Schengen oggi aderiscono anche l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a eccezione di Irlanda, Cipro, Romania e Bulgaria. CAP - Articolo 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. Che cosa significa? Il primo comma dell’art. 35 introduce la cosiddetta “Costituzione economica” mediante una forte affermazione del principio di tutela del lavoro; i tre commi successivi hanno lo scopo di attuare tale affermazione. Il secondo comma impegna la Repubblica a curare “la formazione e l’elevazione professionale” dei lavoratori, per garantire a ciascuno la possibilità di svolgere un’attività in linea con le proprie capacità e aspirazioni. Con il terzo comma l’Italia si impegna a promuovere una legislazione sovranazionale del lavoro, volta a tutelare i lavoratori italiani all’estero e, reciprocamente, i lavoratori stranieri in Italia. Con il quarto comma si esprime la volontà di tutelare il lavoro italiano all’estero attraverso la firma di accordi in grado di garantire ai lavoratori italiani un pari trattamento retributivo e pari garanzie sociali rispetto ai cittadini dei Paesi ospitanti. CAP - Articolo 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. Che cosa significa? L’art. 36 si occupa del lavoratore dipendente, che offre il proprio lavoro in cambio di una retribuzione. È sottointesa l’idea che costui si trovi in una condizione di inferiorità rispetto al lavoratore autonomo e all’imprenditore, che fondano le loro attività sulle proprie capacità organizzative e sulla libera gestione delle energie lavorative. L’articolo tutela il lavoratore affermando che la retribuzione dev’essere sufficiente a garantire una qualità di vita decorosa, nonché stabilendo la durata massima della giornata lavorativa e affermando il diritto al riposo (la festività settimanale e le ferie annuali, il cui scopo è tutelare le energie psicofisiche del lavoratore). Il diritto al riposo è irrinunciabile: un

CAP - Articolo 41

L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Che cosa significa? L’art. 41 delinea un modello di economia mista, in cui l’iniziativa privata convive con quella pubblica: lo Stato, cioè, non si limita a individuare i limiti entro i quali può muoversi l’iniziativa privata, ma opera anche come proprietario o gestore di aziende. La formulazione indeterminata dell’art. 41 ha dato luogo a numerose controversie interpretative, che hanno riguardato il rapporto tra l’enunciazione del principio “l’iniziativa economica privata è libera” e le indicazioni contenute nel secondo e nel terzo comma, che sono delle disposizioni di carattere limitante. Ma qual è il significato da attribuire alle espressioni “utilità sociale” e “fini sociali”? E qual è la “posizione costituzionale” del testo? Quella di garantire solamente la “libertà di iniziativa economica privata” oppure quella di stabilire una “norma generale” sull’attività economica? Come sappiamo, la Costituzione è nata da un incontro tra idee politiche e impostazioni economiche molto diverse: questa difficoltà interpretativa dell’articolo ne è forse la testimonianza. Ma perché...? Per molti decenni in Italia, al pari che in altri Stati europei, sono esistite aziende di Stato, società pubbliche ecc.; in una certa misura esse esistono ancora anche se, a partire dagli anni Novanta, il ruolo dello Stato e degli enti locali (Regioni, Province e Comuni) nell’economia si è andato ridimensionando in seguito a un programma di privatizzazioni mediante il quale numerose società controllate dallo Stato sono state cedute ai privati. Spesso la ragione di tale scelta è stata il costo eccessivo e la scarsa redditività delle aziende; l’esistenza di aziende pubbliche falsava inoltre il libero mercato, perché lo Stato era nella duplice situazione di essere un proprietario di aziende ma anche il legislatore. Va notato che in Italia si è fatta più consistente l’influenza del pensiero liberista, secondo il quale lo Stato non deve avere un ruolo attivo nell’economia, ossia non deve svolgere attività economiche, ma deve lasciare spazio al libero mercato ponendosi unicamente come tutore delle regole.

CAP - Articolo 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Che cosa significa? L'articolo 138 stabilisce le norme per la revisione della Costituzione. Si tratta di passaggi complessi. Il procedimento è il seguente: una legge costituzionale deve essere approvata dalle due Camere per due volte successive a distanza di tre mesi l’una dall’altra; nel caso in cui nella seconda votazione venga raggiunta in entrambe le Camere la maggioranza dei due terzi, la legge è approvata in via definitiva e promulgata dal Presidente della Repubblica. Se, nella seconda votazione, la legge viene approvata semplicemente con una maggioranza assoluta (50% +1) viene pubblica in Gazzetta Ufficiale in modo tale da consentire l’avvio del possibile iter referendario (il referendum costituzionale può essere chiesto, entro tre mesi, da un quinto dei componenti di una Camera, da cinque Consiglio regionali o da cinquecentomila elettori). Se il referendum viene effettivamente promosso, l’applicazione o il rigetto della legge dipendono dall’esito del referendum. Nel caso in cui il referendum non venga promosso, la legge viene promulgata dal Presidente della Repubblica e pubblicata di nuovo in Gazzetta Ufficiale per l’effettiva entrata in vigore. Ma perché...? Le norme per la revisione della Costituzione impongono tempi lunghi e vari passaggi. Perciò la revisione della Costituzione, anche senza contrasti tra le forze parlamentari, non avviene mani in tempi brevi. Si tratta di una forma di garanzia, atta a impedire uno stravolgimento della Costituzione, anche se non viene incontro alle esigenze di urgenza ed efficacia che la realtà può imporre. Anche il popolo italiano può esprimersi in modo diretto sulla revisione della Costituzione. Le leggi costituzionali infatti possono essere sottoposte a referendum costituzionale : fino ad oggi, ciò è avvenuto nel 2001 (quando è stata approvata la legge di modifica del Titolo V) e nel 2006 (quando è stata bocciata una proposta di modifica dell’intera Parte II). Riflettendo sull'eccessiva rigidità della Costituzione, Nel 1991, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga propose l’abolizione del processo di revisione stabilito dall’art. 138 prefigurando l’ipotesi di un’Assemblea costituente (tema emerso altre volte nel dibattito politico). Un'Assemblea costituente sarebbe un organismo eletto dai cittadini e finalizzato alla sola revisione della Costituzione. Tradizionalmente le Assemblee costituenti sono organismi eccezionali, che si costituiscono in momenti particolari e traumatici della storia (nel caso dell'Assemblea costituente italiana, dopo la Seconda guerra mondiale e la fine del fascismo). CAP - Articolo 139 La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale. Che cosa significa? Dalla fine della Seconda guerra mondiale l'Italia è una Repubblica e non più una monarchia. La forma di governo non è modificabile. La dottrina interpreta l’art. 139 utilizzando due letture: la prima ritiene che l’articolo riguardi il divieto a ristabilire un «principio dinastico» per la nomina del Capo dello Stato, in altre parole, la carica di Presidente della Repubblica non può diventare ereditaria. La seconda – approvata anche dalla Corte costituzionale – sostiene che l’art. 139 «sancisce la non modificabilità in perpetuo del nuovo ordine repubblicano» in quanto

sostanziale, che prevede che la Repubblica intervenga in modo da rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l’uguaglianza della persona umana, e quindi impediscono la piena realizzazione della persona umana e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione economica, politica e sociale del paese. Il principio di eguaglianza formale non va inteso in modo assoluto, ma va accompagnato al principio di ragionevolezza, ossia, nonostante sia vietato un trattamento diverso tra cittadini a causa della razza, opinione politica, sesso, lingua ecc., non è però vietato al legislatore, davanti ad una situazione di fatto differente, di prevedere una disciplina ragionevolmente differente e di evitare irragionevolmente pareggiamenti di disciplina.

CAP - I diritti sociali (incondizionati e condizionati)

R: Il comma 2 dell’ art. 3 della Costituzione che prevede che la Repubblica intervenga al fine di rimuovere quegli ostacoli che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini e, di conseguenza impediscono la piena realizzazione della persona umana e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, definisce il principio su cui si basano i diritti sociali, il cui soddisfacimento prevede che sia la Repubblica stessa ad predisporre un apparato organizzativo e di erogazione di prestazioni. I diritti sociali si dividono in diritti non condizionati e diritti condizionati. Dei diritti non condizionati fanno parte quei diritti sociali la cui violazione può essere direttamente fatta valere in tribunale, senza bisogno che la Repubblica predisponga un’organizzazione specifica per la loro realizzazione. E’ il caso del diritto al lavoratore d avere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità alle ore di lavoro e in ogni caso a garantire a sé e alla propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa. I diritti condizionati sono,invece, quei diritti sociali che la loro soddisfazione richiede la predisposizione da parte della Repubblica di un’organizzazione volta all’erogazione di prestazioni per soddisfare tali diritti. È il caso delle cure sanitarie , gli istituti di istruzione, l’assistenza sociale ecc.. CAP - Il Parlamento. R: Il Parlamento oltre ad essere un organo importante è anche un organo molto complesso, poiché è costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, ed entrambe le Camere hanno al loro interno altri organi: i rispettivi Presidenti, le commissioni e le giunte parlamentari. La Camera dei Deputati è costituita da 630 membri, mentre il Senato della Repubblica da 315 membri. Dal punto di vista strutturale le Camere sono diverse, ma dal punto di vista funzionale esse sono le medesime, per questo il nostro sistema bicamerale è definito perfetto. L’organizzazione delle due Camere e le correlative competenze trovano disciplina nei regolamenti parlamentari. Ogni Camera definisce il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei propri membri, e questa è proprio espressione di autonomia delle due Camere. I rappresentati eletti da ciascuna Camera si riuniscono nei gruppi parlamentari, che sono la proiezione, sul piano istituzionale, dei partiti politici. Appena vengono elette, le due Camere, devono votare rispettivi Presidenti e ufficio di presidenza.

I lavori parlamentari si svolgono, oltre che in aula, nelle Commissioni parlamentari permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari, e hanno una competenza per materia. Un altro organo, che abbiamo prima citato, sono le Giunte parlamentari, all’interno delle quali devono trovare rappresentanza tutti i gruppi politici parlamentari, e che esercitano funzioni particolarmente rilevanti. La funzione legislativa. Iniziativa legislativa. Leggi approvate con procedura ordinaria in sede referente e leggi approvate con procedimento speciale in sede deliberante e redigente. Fasi conseguenti del procedimento di approvazione delle leggi. R: Il parlamento esercita principalmente la funzione legislativa e di indirizzo e controllo dell’operato del Governo. Approva le leggi costituzionali e le leggi ordinarie. L’ iniziativa di legge spetta al Governo, a ciascun membro del Parlamento, alla popolazione che la esercita mediante una proposta redatta in articoli e sottoscritta da almeno 500.000 elettori, dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, e alle Regioni. Per l’approvazione delle leggi esistono diversi procedimenti: il procedimento ordinario prevede che la commissione esamini il disegno di legge e, restituisca alla Camera di appartenenza il disegno di legge approvato articolo per articolo e il testo di legge, in tal caso la commissione opera in sede referente. Nei procedimenti speciali la commissione agisce in sede deliberante, in quanto può automaticamente approvare la legge. Un procedimento intermedio tra i due è quello in cui la commissione opera in sede redigente, in cui la commissione approva il disegno di legge articolo per articolo, lasciando alla Camera di appartenenza l’approvazione finale dell’intero testo, senza possibilità della Camera di introdurre nuovi elementi. L’approvazione di una legge ordinaria prevede che lo stesso testo venga approvato da entrambe le Camere, di conseguenza se una Camera apporta modifiche, segue che il testo debba essere nuovamente deliberato dall’altra Camera. Una volta approvata la legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica, il quale con un messaggio motivato può richiedere alla Camere una nuova deliberazione, nel caso in cui noti l’incostituzionalità o la grave inopportunità, comunque se le Camere riapprovano nuovamente il testo, il Presidente è obbligato a promulgare la legge. la legge promulgata è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo un periodo di vocatio legis di 15 giorni, salvo la legge preveda un diverso termine. La legge di bilancio. Sue peculiarità (legge formale). Rapporti con legge finanziaria e oggi di stabilità. Presupposti e condizioni procedimentali per il ricorso all’indebitamento dopo il Fiscal Compact (art. 81 Cost. modificato). R: La legge di bilancio è una legge ordinaria dello Stato italiano, ma a differenza di queste ultime essa non rinnova l’ordinamento giuridico: per questo si dice che la legge di bilancio è una legge formale, poiché essa evidenza unicamente le grandezze monetarie ed economiche dello Stato e quindi non innova l’ordinamento giuridico. Tuttavia in occasione di approvazione di tale legge l’ordinamento giuridico viene modificato, al fine di conseguire il perseguimento dei fini di ordine economico e sociale.

Infine il Presidente della Repubblica esercita funzioni che partecipano all’esercizio della funzione giurisdizionale: è il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, nomina un terzo dei membri della Corte costituzionale, può concedere la grazia e commutare le pene. Inoltre il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri, e su proposta di quest’ultimo, i ministri. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i lo Presidente, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, tranne che negli ultimi sei mesi del suo mandato. Si comprende che il Presidente della Repubblica svolge una funzione di intermediazione tra i poteri dello Stato allo scopo di assicurare il costante rispetto della Costituzione. CAP - Il Governo: sua formazione e legittimazione parlamentare. L’istituto della fiducia parlamentare. R: Il Governo è un organo complesso i quanto è costituito dal Presidente del Consiglio, Consiglio dei Ministri e i Ministri. La riforma de sistema elettorale ha influito molto sulla formazione del Governo, infatti oggi l’art. 92 al comma 2 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica nomini il Presidente del Consiglio, e su proposta di quest’ultimo, nomini i Ministri. Prima della riforma apportata con le leggi del 1993, quando il sistema elettorale era di tipo proporzionale, il Presidente della Repubblica, subito dopo la sua elezione o comunque quando doveva formare il Governo, doveva convocare gli ex presidenti della Repubblica, i presidenti delle due Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari per effettuare le consultazioni necessarie al fine di individuare una persona a cui assegnare il ruolo di Presidente del Consiglio, una decisione importante in quanto esso doveva individuare i ministri e insieme ad essi costituire un programma di governo che sarebbe poi dovuto essere approvato dalle due Camere. Tuttavia le modifiche apportate al sistema elettorale con le leggi 276 e 277 del 1993 e 270 del 2005 hanno influito sulla formazione del Governo, infatti il sistema elettorale di tipo maggioritario e ancor più quello di tipo proporzionale e con premio di maggioranza, oltre a favorire il bipolarismo del sistema dei partiti politici, si concentrava a confrontare i programmi delle coalizioni contrapposte e sulla figura dei rispettivi rappresentanti che alle elezioni si presentano come candidati alla guida del Governo in caso di vittoria della propria coalizione. Una volta nominati il Presidente del Consiglio e i Ministri questi devono presentare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Da tale momento il Governo risulta formato e può esercitare le proprie funzioni, tranne quelle previste dal programma di governo, infatti per poter esercitare quest’ultime il governo deve, entro 10 giorni dalla sua formazione, presentarsi alle Camere e ottenere da questa la fiducia. La fiducia deve essere mantenuta per tutta la vita del Governo, poiché è l’elemento che caratterizza il nostro ordinamento. Le due Camere sono chiamate successivamente a discutere sulla fiducia di Governo attraverso due strumenti: la mozione di fiducia che può essere proposta da almeno un decimo dei membri di una Camera, e può essere discussa e votata solo dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione, per consentire al Governo di presentare le proprie difese. È sufficiente che una sola Camera voti a sfavore della mozione di fiducia per obbligare il Governo a rassegnare le dimissioni. E insieme alla questione di fiducia il Governo pone alle due Camere l’approvazione di una propria proposta.

CAP - Le funzioni del Governo: il decreto legislativo, il decreto legge e i regolamenti dell’esecutivo. R: Le funzioni del Governo comprendono tutti gli atti di carattere politico del Governo, inoltre il Governo si occupa dei rapporti con l’UE, e si assicura che le leggi europee e internazionali vengano attuate in Italia. Le funzioni del Governo sono dunque moltissime e diverse, e sono sia amministrative che normative. Per quanto riguarda le prerogative amministrative, il Governo può nominare i dirigenti generali, una parte dei membri del Consiglio di Stato e una parte dei membri della Corte dei Conti. Invece, per quanto riguarda le funzioni normative, il Governo approva i testi dei decreti legislativi e dei decreti di legge, che sono atti aventi forza e valore di legge, nonché i testi dei regolamenti, che sono fonti secondarie del diritto. I decreti legislativi presuppongono una legge i delega da parte delle due Camere, l’individuazione dell’oggetto della delega, il tempo entro il quale la delega deve essere esercitata e i principi e i criteri direttivi che il Governo deve osservare nell’esercitare la delega. Una volta ricevuta la legge di delega, il Presidente del Consiglio approva uno schema di decreto legislativo, che dopo essere sottoposto a pareri, viene promulgato dal Presidente della Repubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore come le leggi ordinarie. I decreti legislativi hanno la funzione di porre a capo del Governo la redazione di testi normativi caratterizzati da complessità tecniche, o volti a formare un testo unico delle leggi vigenti in una materia. Il decreto legge , è anch’esso un atto avente forza e valore di legge, ma in tale caso il Governo non agisce su delega del Parlamento, ma si assume direttamente la responsabilità in caso di estrema urgenza e necessità, come ad esempio calamità naturali o comunque fatti straordinari che richiedano un intervento legislativo urgente. Il decreto legge, una volta emanato, viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entra immediatamente in vigore, producendo i suoi effetti. Lo stesso giorno in cui il decreto legge viene adottato, il Governo lo deve presentare alle Camere per convertirlo da decreto legge a legge. la conversione deve avvenire entro 60 giorni, se una Camera respinge la conversione, o se una Camera non prende in esame il decreto legge entro il tempo utile, questo decade senza produrre effetti, come se non fosse stato mai approvato. In passato il Governo, per evitare che il decreto legge decadesse, ha emanato molteplici ma identici decreti legge, creando una catena ininterrotta. Ma poi la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la riproduzione di decreti legislativi non convertiti, salvo nuove manifestazioni di urgenza, con conseguente adeguamento del decreto al nuovo contesto. I regolamenti sono fonti secondarie del diritto, quindi devono essere ammessi dalla legge e devono essere conformi alla legge per il principio di legalità, e non possono disciplinare quelle materie sottoposte a riserva di legge, eccetto se si tratta di riserva relativa di legge, e comunque entro la disciplina essenziale di una materia dettata da una legge. I regolamenti dell’ esecutivo sono volti alla applicazione delle leggi, mediante disposizioni dettagliate. Esistono diverse tipologie di regolamenti:

obbligato a firmarla. Tutto ciò ci fa capire che il potere di promulgazione del Presidente è un controllo sulla Costituzionalità delle leggi. Tuttavia esso non può impedire l’entrata in vigore di una legge, sia perché il Presidente non ha il potere legislativo, sia perché, dopo l’entrata in vigore della legge, può sempre intervenire la Corte Costituzionale ad eliminarla, nel caso sia incostituzionale. 4^ fase – la pubblicazione (l’ultima fase) Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale, un giornale che riporta le nuove leggi. La legge entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione ( vacatio legis ). Tutto questo serve a far conoscere la nuova legge ai cittadini, in quanto vige il principio per cui la legge non ammette ignoranza. Dalla descrizione del procedimento legislativo capiamo che esso è abbastanza complesso e che corrono tempi medio-lunghi per avere una nuova legge. Per questo motivo la Costituzione ha previsto che, in casi di urgenza e di necessità, il Governo può eccezionalmente esercitare il potere legislativo, sostituendosi al Parlamento. Vengono fuori così i decreti legge che contengono norme di 1°grado e che, però devono essere convertiti dal Parlamento. Inoltre, per disciplinare materie tecniche, che magari richiederebbero lunghe sedute parlamentari, il Parlamento si limita ad approvare una legge dai contorni generali sulla materia (legge delega) in base alla quale, sarà poi il Governo a stabilire i dettagli tecnici attraverso il decreto legislativo. Durata di una legge Gli eventi che pongono fine ad una legge sono i seguenti:

  1. Abrogazione e sostituzione con nuove norme legislative (legge o decreto);
  2. Referendum abrogativo;
  3. Eliminazione da parte della Corte Costituzionale. Il referendum abrogativo Esso consiste in una consultazione elettorale nella quale i cittadini sono chiamati a scegliere tra il mantenimento in rigore di una legge o la sua abrogazione. Se il popolo si esprime per l’abrogazione, la legge viene eliminata. Questo del referendum è l’unico tipo, insieme alla proposta legislativa popolare, di intervento da parte dei cittadini sul sistema legislativo. In altre Democrazie è ammesso anche il referendum propositivo, cioè i cittadini sono chiamati a decidere sull’entrata in rigore di una legge. In Italia il referendum propositivo non è ammesso, tranne in un caso: una nuova legge Costituzionale che modifica la Costituzione.