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APPUNTI POLIZIA GIUDIZIARIA, Dispense di Diritto Processuale Penale

Appunti su compiti e ruoli polizia giudiziaria citando codice procedura penale

Tipologia: Dispense

2024/2025

Caricato il 10/11/2025

giacomo-fortunato-2
giacomo-fortunato-2 🇮🇹

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UFFICIALI E AGENTI DI PG
Art. 55 c.p.p.
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire
per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria,
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di
polizia giudiziaria.
Art. 57 c.p.p.
1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla
polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza
riconosce tale qualità;
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza,
degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti
alle già menzionate forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un
comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e,
nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei
comuni quando sono in servizio.
3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono
destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i
regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
Art. 147 c.p.p.
Le notizie di reato non acquisite direttamente dagli organi inquirenti possono essere
presentate direttamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, la quale, ai
sensi della norma in esame, deve riferirla (anche quando acquisita di propria iniziativa)
tempestivamente e senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto, indicando gli
elementi essenziali del fatto, indicando le fonti di prova e le attività già compiute.
La polizia giudiziaria deve inoltre comunicare, ove possibile, le generalità, il domicilio e
quanto altro valga ad identificare la persona nei cui confronti sono svolte le indagini,
nonché delle persone in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.
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UFFICIALI E AGENTI DI PG

Art. 55 c.p.p.

  1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [347-357 c.p.p.].
  2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria,
  3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Art. 57 c.p.p.
  4. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle già menzionate forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
  5. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
  6. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. Art. 147 c.p.p. Le notizie di reato non acquisite direttamente dagli organi inquirenti possono essere presentate direttamente al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, la quale, ai sensi della norma in esame, deve riferirla (anche quando acquisita di propria iniziativa) tempestivamente e senza ritardo al pubblico ministero, per iscritto, indicando gli elementi essenziali del fatto, indicando le fonti di prova e le attività già compiute. La polizia giudiziaria deve inoltre comunicare, ove possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare la persona nei cui confronti sono svolte le indagini, nonché delle persone in grado di riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti.

Per gli atti in cui è prevista l'assistenza del difensore ex artt. 364 e ss., si prevede che entro 48 ore dal compimento dell'atto sia trasmessa la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero. Per i reati particolarmente gravi elencati dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. da 1 a 6, per ovvie ragioni di esigenze di celerità degli accertamenti investigativi, la comunicazione va fatta immediatamente in forma orale, cui deve seguire, in forma scritta e senza ritardo quella di cui sopra. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi ex art. 16 disp. att. del presente codice. Ai sensi dell’art. 348 del c.p.p. anche dopo aver comunicato la notizia di reato al pubblico ministero e prima dell’intervento di quest’ultimo, la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole, procedendo alla ricerca di cose e tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, oltre alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanza utili per la ricostruzione del quadro probatorio. L’art. 349 c.p.p. disciplina una specifica attività d’indagine tipica della polizia giudiziaria: quella di identificazione della persona indagata e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Con questa attività, la polizia giudiziaria viene a conoscenza delle generalità anagrafiche di persone già individuate. Per quanto riguarda l’indagato, il comma 2 stabilisce che la polizia giudiziaria può identificare la persona indagata anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti. Il comma 2 precisa anche che, quando è necessario identificare un indagato che è un soggetto apolide, la polizia giudiziaria deve sempre eseguire i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti.

Il pubblico ministero, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. La ratio di tale previsione si ritrova nella volontà di tutela della libertà personale del soggetto. Ai sensi del comma 6, al pubblico ministero è data anche notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. L’art. 350 c.p.p. disciplina l’assunzione di sommarie informazioni rese dall’indagato. Il codice di procedura penale distingue tre diverse modalità di assunzione delle sommarie informazioni dall’indagato. In modo specifico:

  • informazioni rese in presenza del difensore (art. 350, commi da 1 a 4-bis c.p.p.);
  • informazioni rese sul luogo o nell’immediatezza del fatto (art. 350, commi 5 e 6 c.p.p.);
  • dichiarazioni spontanee dell’indagato (art. 350, comma 7 c.p.p.). Con riguardo alla prima modalità di ascolto (sommarie informazioni con la presenza del difensore), il comma 1 dell’art. 350 c.p.p. stabilisce che l’ufficiale di polizia giudiziaria ( non un semplice agente ) assume sommarie informazioni dall’indagato. A tal fine, è necessaria la sussistenza dei requisiti previsti per l’interrogatorio delegato di cui al comma 1 dell’art. 370 del c.p.p.:
  • l’indagato deve essere in stato di libertà: ossia, l’indagato non deve trovarsi in stato di arresto (art. 380 del c.p.p. e art. 381 del c.p.p.) o di fermo (art. 384 del c.p.p.) o sottoposto alla misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis del c.p.p.);
  • l’obbligatoria presenza del difensore (commi 2, 3 e 4 dell’art. 350 c.p.p.). Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita l’indagato a nominare un difensore di fiducia e, in mancanza, la polizia giudiziaria provvederà ad avvisare il difensore d’ufficio di turno (comma 3 dell’art. 97 del c.p.p.). La polizia giudiziaria dà tempestivo avviso al difensore e questi ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a nominare, come sostituto, un difensore d’ufficio immediatamente reperibile (a norma del comma 4 dell’art. 97 del c.p.p.).

Il comma 1 dell’art. 350 c.p.p. precisa che le sommarie informazioni sono assunte con le modalità e con gli avvertimenti previsti dall'art. 64 del c.p.p. Quindi, prima che abbia inizio l'atto, la persona deve ricevere questi avvertimenti:

  • le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
  • salvo quanto disposto dall’art. 66, comma 1 c.p.p. ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
  • se renderà dichiarazioni su fatti relativi la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, la qualifica di testimone, salve le incompatibilità ex art. 197 del c.p.p. e le garanzie per la testimonianza assistita di cui all’art. 197 bis del c.p.p. Non è invece prevista l’applicabilità dell’art. 65 del c.p.p.: quindi, l’ufficiale di polizia giudiziaria non è tenuto a contestare all’indagato il fatto addebitatogli e a rendergli noti gli elementi di prova a suo carico. In questo caso, le dichiarazioni rese dall’indagato con tale prima modalità (in presenza del difensore) non possono essere utilizzate in dibattimento ai fini della decisione. Tali dichiarazioni potranno essere utilizzate soltanto per le contestazioni ai fini della verifica di credibilità dell’imputato (comma 4 dell’art. 503 del c.p.p.). Con riguardo alla seconda modalità di ascolto (sommarie informazioni sul luogo o nell’immediatezza del fatto), il comma 5 dell’art. 350 c.p.p. stabilisce che, sul luogo o nell'immediatezza del fatto, l’ufficiale di polizia giudiziaria può, anche senza la presenza del difensore, assumere informazioni dall’indagato, anche se arrestato in flagranza (art. 380 del c.p.p. e art. 381 del c.p.p.) o fermato (art. 384 del c.p.p.). Però, deve trattarsi di notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini. In questo caso, ai sensi del comma 6, c’è il divieto di documentazione e utilizzazione delle dichiarazioni rese dall’indagato in assenza del difensore. Con riguardo alla terza modalità di ascolto (dichiarazioni spontanee), il comma 7 dell’art. 350 c.p.p. disciplina l'ipotesi in cui l'indagato rende spontaneamente dichiarazioni anche ad agenti di PG. Nemmeno in tal caso, non è richiesta la necessaria presenza del difensore e comunque non è possibile l'utilizzazione in dibattimento, salvo che per le contestazioni ai fini della verifica della credibilità dell’imputato (comma 3 dell’art. 503 del c.p.p.).

Inoltre, nei casi in cui sia consentito il sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sospendere l'inoltro della corrispondenza, ordinando al servizio postale di non trasmetterla. Tuttavia, se entro 48 ore il pubblico ministero non convalida l'attività, e quindi non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza devono essere inoltrati. Art. 354 c.p.p. Nell'espletamento delle indagini è assolutamente comprensibile e fisiologico che, talvolta, debbano essere compiute determinate attività connotate dall'urgenza, al fine di non compromettere l'esito degli accertamenti investigativi. Alcuni accertamenti di carattere urgente possono essere compiuti dalla p.g. sui luoghi, sulle cose o sulle persone. La norma in esame si occupa innanzitutto di disciplinare l'attività di conservazione, dovendo gli ufficiali e gli agenti di curarsi che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Se tuttavia vi è pericolo che tali cose, tracce o luoghi, si alterino medio tempore, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, ma solamente quando il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini. Ricorrendo i medesimi presupposti, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche compiere accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. In casi urgenti tali accertamenti possono essere compiuti anche da agenti di polizia giudiziaria in tempestiva mancanza di ufficiali. Trattasi ad esempio di verifica della presenza di ferite, o la constatazione dello stato di ebbrezza, effettuata tramite elementi sintomatici o etilometro. Ad ogni modo, in occasione delle perquisizioni o degli accertamenti urgenti sui luoghi o sulle cose, la p.g. procede, se del caso al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. In tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 355, trasmette il verbale senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore al pubblico ministero, il quale, entro le successive quarantotto ore convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate. Art. 357 c.p.p. Leggendo la disposizione normativa sembra che l’attività di polizia giudiziaria si divida tra mere annotazioni e verbali, ma a tal riguardo va svolta qualche precisazione. Quando si parla di annotazioni, si fa riferimento a una sorta di riassunto dell’attività investigativa effettuata dalla polizia giudiziaria, volta più che altro a porre

all’attenzione del P.M. procedente delle ipotesi investigative e la sussunzione della condotta attenzionata nell’alveo di una o più fattispecie penali. Le annotazioni (che possono specificarsi nelle informative di P.G., C.N.R. (comunicazione notizia di reato), seguiti di indagini etc.), dunque, hanno un connotato prettamente valutativo, pur essendo sempre e comunque ancorate all’attività di indagine svolta. I verbali, invece, sono sforniti di questo apporto valutativo e si limitano a descrivere il compimento di determinate operazioni, meglio descritte nell’articolo in analisi. Tornando alle annotazioni, il comma 1 stabilisce che la polizia giudiziaria annota, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all’individuazione delle fonti di prova. L’annotazione è un appunto sommario che contiene l’indicazione dell’organo di polizia giudiziaria che ha compiuto l’attività di indagine, nonché l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stato eseguito l’atto e l’enunciazione succinta del suo risultato. Quando assume dichiarazioni o quando si avvale di altre persone per il compimento di atti, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per l’identificazione. Il comma 2 precisa poi che, ferma restando la disciplina prevista per la singola specifica attività, la polizia giudiziaria redige il verbale nel caso dei seguenti atti:

  • nel caso di denunce, querele e istanze presentate oralmente;
  • nel caso di sommarie informazioni rese dall’indagato (art. 350 del c.p.p.);
  • nel caso di sommarie informazioni rese da possibili testimoni oppure da indagati o imputati connessi o collegati (art. 351 del c.p.p.);
  • nel caso di perquisizioni e sequestri;
  • nel caso delle operazioni e accertamenti di cui agli artt. 349, 353 e 354 c.p.p.;
  • nel caso di atti, che descrivono fatti e situazioni, compiuti prima dell’intervento formale del pubblico ministero (art. 348 del c.p.p.). Il comma 3 precisa che il verbale deve essere redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373 c.p.p. (che disciplina la documentazione delle attività di indagine del pubblico ministero).