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Appunti su compiti e ruoli polizia giudiziaria citando codice procedura penale
Tipologia: Dispense
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Art. 55 c.p.p.
Per gli atti in cui è prevista l'assistenza del difensore ex artt. 364 e ss., si prevede che entro 48 ore dal compimento dell'atto sia trasmessa la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero. Per i reati particolarmente gravi elencati dall'art. 407 comma 2 lett. a) n. da 1 a 6, per ovvie ragioni di esigenze di celerità degli accertamenti investigativi, la comunicazione va fatta immediatamente in forma orale, cui deve seguire, in forma scritta e senza ritardo quella di cui sopra. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligentemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi ex art. 16 disp. att. del presente codice. Ai sensi dell’art. 348 del c.p.p. anche dopo aver comunicato la notizia di reato al pubblico ministero e prima dell’intervento di quest’ultimo, la polizia giudiziaria raccoglie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole, procedendo alla ricerca di cose e tracce pertinenti al reato, nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi, oltre alla ricerca delle persone in grado di riferire circostanza utili per la ricostruzione del quadro probatorio. L’art. 349 c.p.p. disciplina una specifica attività d’indagine tipica della polizia giudiziaria: quella di identificazione della persona indagata e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Con questa attività, la polizia giudiziaria viene a conoscenza delle generalità anagrafiche di persone già individuate. Per quanto riguarda l’indagato, il comma 2 stabilisce che la polizia giudiziaria può identificare la persona indagata anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti. Il comma 2 precisa anche che, quando è necessario identificare un indagato che è un soggetto apolide, la polizia giudiziaria deve sempre eseguire i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici, nonché altri accertamenti.
Il pubblico ministero, se ritiene che non ricorrano le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata. La ratio di tale previsione si ritrova nella volontà di tutela della libertà personale del soggetto. Ai sensi del comma 6, al pubblico ministero è data anche notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto. L’art. 350 c.p.p. disciplina l’assunzione di sommarie informazioni rese dall’indagato. Il codice di procedura penale distingue tre diverse modalità di assunzione delle sommarie informazioni dall’indagato. In modo specifico:
Il comma 1 dell’art. 350 c.p.p. precisa che le sommarie informazioni sono assunte con le modalità e con gli avvertimenti previsti dall'art. 64 del c.p.p. Quindi, prima che abbia inizio l'atto, la persona deve ricevere questi avvertimenti:
Inoltre, nei casi in cui sia consentito il sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono sospendere l'inoltro della corrispondenza, ordinando al servizio postale di non trasmetterla. Tuttavia, se entro 48 ore il pubblico ministero non convalida l'attività, e quindi non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza devono essere inoltrati. Art. 354 c.p.p. Nell'espletamento delle indagini è assolutamente comprensibile e fisiologico che, talvolta, debbano essere compiute determinate attività connotate dall'urgenza, al fine di non compromettere l'esito degli accertamenti investigativi. Alcuni accertamenti di carattere urgente possono essere compiuti dalla p.g. sui luoghi, sulle cose o sulle persone. La norma in esame si occupa innanzitutto di disciplinare l'attività di conservazione, dovendo gli ufficiali e gli agenti di curarsi che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero. Se tuttavia vi è pericolo che tali cose, tracce o luoghi, si alterino medio tempore, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose, ma solamente quando il pubblico ministero non possa intervenire tempestivamente o non abbia ancora assunto la direzione delle indagini. Ricorrendo i medesimi presupposti, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono anche compiere accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. In casi urgenti tali accertamenti possono essere compiuti anche da agenti di polizia giudiziaria in tempestiva mancanza di ufficiali. Trattasi ad esempio di verifica della presenza di ferite, o la constatazione dello stato di ebbrezza, effettuata tramite elementi sintomatici o etilometro. Ad ogni modo, in occasione delle perquisizioni o degli accertamenti urgenti sui luoghi o sulle cose, la p.g. procede, se del caso al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. In tale ultimo caso, ai sensi dell'art. 355, trasmette il verbale senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore al pubblico ministero, il quale, entro le successive quarantotto ore convalida il sequestro o dispone la restituzione delle cose sequestrate. Art. 357 c.p.p. Leggendo la disposizione normativa sembra che l’attività di polizia giudiziaria si divida tra mere annotazioni e verbali, ma a tal riguardo va svolta qualche precisazione. Quando si parla di annotazioni, si fa riferimento a una sorta di riassunto dell’attività investigativa effettuata dalla polizia giudiziaria, volta più che altro a porre
all’attenzione del P.M. procedente delle ipotesi investigative e la sussunzione della condotta attenzionata nell’alveo di una o più fattispecie penali. Le annotazioni (che possono specificarsi nelle informative di P.G., C.N.R. (comunicazione notizia di reato), seguiti di indagini etc.), dunque, hanno un connotato prettamente valutativo, pur essendo sempre e comunque ancorate all’attività di indagine svolta. I verbali, invece, sono sforniti di questo apporto valutativo e si limitano a descrivere il compimento di determinate operazioni, meglio descritte nell’articolo in analisi. Tornando alle annotazioni, il comma 1 stabilisce che la polizia giudiziaria annota, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all’individuazione delle fonti di prova. L’annotazione è un appunto sommario che contiene l’indicazione dell’organo di polizia giudiziaria che ha compiuto l’attività di indagine, nonché l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui è stato eseguito l’atto e l’enunciazione succinta del suo risultato. Quando assume dichiarazioni o quando si avvale di altre persone per il compimento di atti, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per l’identificazione. Il comma 2 precisa poi che, ferma restando la disciplina prevista per la singola specifica attività, la polizia giudiziaria redige il verbale nel caso dei seguenti atti: