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Polizia giudiziaria , Appunti di Diritto

attività di polizia giudiziaria

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 01/11/2017

maurizio_valentina_
maurizio_valentina_ 🇮🇹

4.2

(9)

5 documenti

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LA POLIZIA GIUDIZIARIA
Introduzione e generalità
Di seguito brevi note e modulistica che consentono un rapido riepilogo, sintetico e senza alcuna
pretesa di essere esaustivo, idoneo a supportare l’attività operativa fornendo tutti gli elementi
essenziali per il quotidiano riguardo all’attività di polizia giudiziaria in generale, alla maggior parte
delle specifiche attività maggiormente ricorrenti nonché la modulistica di riferimento, che può
essere scaricata, compilata ed immediatamente utilizzata.
La polizia giudiziaria
La polizia giudiziaria è un soggetto ma non una parte del procedimento penale, in quanto non vi
rappresenta direttamente un interesse, come fanno ad esempio i difensori della persona cui il fatto è
attribuito e della parte civile o come accede per il pubblico ministero, cui spetta il compito di
rappresentare l’interesse dello Stato all’applicazione della legge penale. Spetta infatti al p.m.
utilizzare nell’ambito del procedimento i risultati delle indagini svolte dalla p.g., sia che questa le
abbia svolte di propria iniziativa sia che, viceversa siano state ad essa delegate dall’Autorità
giudiziaria o che siano state da essa disposte.
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
Quando si parla di polizia giudiziaria ci si riferisce, a seconda dei casi, ai singoli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria (art. 57 cpp) ovvero ai servizi, alle sezioni e agli organi di p.g. (art. 56 cpp) o
anche a tutti gli ufficiali e agenti di p.g. nel loro insieme. La conduzione di alcune attività, come ad
esempio la generalità delle attività delegate dall’A.g. o la ricezione di denuncie e querele, è riservata
agli ufficiali di p.g., che possono naturalmente essere coadiuvati da agenti di p.g. i quali operano
sotto la supervisione dei citati ufficiali. L’esame della normativa consente di redigere un elenco
degli atti che possono essere compiuti dai soli ufficiali di p.g. e un elenco di atti che possono essere
compiuti anche dagli agenti.
Funzioni della polizia giudiziaria
A norma dell’art. 55 cpp la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa:
prendere notizia dei reati;
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori;
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per
l'applicazione della legge penale;
svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.
Documentazione dell’attività della p.g.: annotazione e verbale
Dispone l’art. 357 cpp che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini
delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla
individuazione delle fonti di prova Secondo giurisprudenza consolidata le relazioni di servizio
indirizzare al responsabile dell’ufficio, reparto o istituto di appartenenza qualora contengano gli
elementi essenziali previsti dall’art. 115 disp.att.cpp (vedi p avanti) sono idonee ad essere
utilizzate nel procedimento come annotazioni. Sempre in base all’art. 357 cpp non è sufficiente
un’annotazione e deve essere invece redatto verbale per:
a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
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LA POLIZIA GIUDIZIARIA

Introduzione e generalità Di seguito brevi note e modulistica che consentono un rapido riepilogo, sintetico e senza alcuna pretesa di essere esaustivo, idoneo a supportare l’attività operativa fornendo tutti gli elementi essenziali per il quotidiano riguardo all’attività di polizia giudiziaria in generale, alla maggior parte delle specifiche attività maggiormente ricorrenti nonché la modulistica di riferimento, che può essere scaricata, compilata ed immediatamente utilizzata. La polizia giudiziaria La polizia giudiziaria è un soggetto ma non una parte del procedimento penale, in quanto non vi rappresenta direttamente un interesse, come fanno ad esempio i difensori della persona cui il fatto è attribuito e della parte civile o come accede per il pubblico ministero, cui spetta il compito di rappresentare l’interesse dello Stato all’applicazione della legge penale. Spetta infatti al p.m. utilizzare nell’ambito del procedimento i risultati delle indagini svolte dalla p.g., sia che questa le abbia svolte di propria iniziativa sia che, viceversa siano state ad essa delegate dall’Autorità giudiziaria o che siano state da essa disposte. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria Quando si parla di polizia giudiziaria ci si riferisce, a seconda dei casi, ai singoli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (art. 57 cpp) ovvero ai servizi, alle sezioni e agli organi di p.g. (art. 56 cpp) o anche a tutti gli ufficiali e agenti di p.g. nel loro insieme. La conduzione di alcune attività, come ad esempio la generalità delle attività delegate dall’A.g. o la ricezione di denuncie e querele, è riservata agli ufficiali di p.g., che possono naturalmente essere coadiuvati da agenti di p.g. i quali operano sotto la supervisione dei citati ufficiali. L’esame della normativa consente di redigere un elenco degli atti che possono essere compiuti dai soli ufficiali di p.g. e un elenco di atti che possono essere compiuti anche dagli agenti. Funzioni della polizia giudiziaria A norma dell’art. 55 cpp la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa: prendere notizia dei reati; impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori; ricercarne gli autori; compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Documentazione dell’attività della p.g.: annotazione e verbale Dispone l’art. 357 cpp che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova Secondo giurisprudenza consolidata le relazioni di servizio indirizzare al responsabile dell’ufficio, reparto o istituto di appartenenza qualora contengano gli elementi essenziali previsti dall’art. 115 disp.att.cpp (vedi più avanti) sono idonee ad essere utilizzate nel procedimento come annotazioni. Sempre in base all’art. 357 cpp non è sufficiente un’annotazione e deve essere invece redatto verbale per: a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o da altre persone; c) perquisizioni e sequestri; d) identificazione, acquisizione di plichi e corrispondenza, accertamenti urgenti su luoghi, cose e persone, perquisizioni e sequestri; e) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Oltre a questa elencazione deve essere redatto in relazione a svariate altre specifiche attività, di volta in volta specificati nelle disposizioni che li regolano, come nel caso dell’arresto e fermo. Modalità di redazione e contenuto degli atti: verbali Dispone ancora l’art. 357 cpp che gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale. A norma dell’art. 136 cpp il verbale contiene la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone presenti al compimento dell’atto, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti essere presenti, la descrizione di quanto l’ufficiale o agente ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui da altro pubblico ufficiale che egli assiste. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tal caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione. Dispone il successivo art. 137 che il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio da chi lo ha redatto, dal giudice se presente e dalle persone presenti, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento; se qualcuno dei presenti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo. Modalità di redazione e contenuto degli atti: annotazioni Ai sensi dell’art. 115 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale le annotazioni previste dall’articolo 357 comma 1 del codice contengono l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione. Invio al p.m. e conservazione della documentazione La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Copia delle annotazioni e dei verbali è conservata presso l’ufficio di polizia giudiziaria. I soli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere le seguenti attività (ove non diversamente specificato gli articoli citati si fanno parte del codice di procedura penale) 1.ricezione denunce (art. 331, co. 2), referti (art. 334, co. 1), querele (artt. 336 e 337) e relative rinunce (art. 339) o remissioni (art. 340) e istanze di procedimento(art. 340); 2.assunzione dalla persona sottoposta ad indagini di sommarie informazioni (art 350, co. 1) ovvero, sul luogo o nell’immediatezza del fatto, di notizie ed indicazioni utili (art. 350, co. 5);

elementi fino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (art. 347 c.p.p.). Denuncia La denuncia è uno dei mezzi attraverso i quali il P.M. e la Polizia Giudiziaria acquisiscono la notizia di reato. E’ di regola un atto facoltativo, tuttavia, in determinate ipotesi e per determinate categorie di soggetti, la denuncia si configura quale atto obbligatorio. Ai sensi dell’art. 333/1° del c.p.p., ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio può farne denuncia. Quindi, qualsiasi privato cittadino, che per qualsiasi ragione venga a conoscenza della commissione di un reato, anche se non perpetrato a suo danno, può proporre denuncia, sempre che la legge non ne preveda la perseguibilità solo a seguito di querela della persona offesa. La denuncia, infatti, a differenza della querela non è una manifestazione di volontà a che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato, ma, è una mera dichiarazione di scienza circa la commissione di un fatto criminoso. Tanto è vero che la denuncia può essere proposta in ogni tempo e, una volta proposta, non può essere ritirata. Ai sensi dell’art. 333/2° co., la denuncia può essere presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nel caso in cui venga presentata per iscritto deve essere sottoscritta dal denunciante o dal suo procuratore speciale. La procura deve essere rilasciata a quest’ultimo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere, oltre alle indicazioni specificamente richieste dalla legge, la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. La procura deve essere allegata alla denuncia. La denuncia può essere ricevuta solo da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ma, in caso di sua assenza, l’Agente di P.G. riceve informalmente la notizia di reato e redige apposita annotazione affinché la stessa venga portata a conoscenza dell’Autorità Giudiziaria. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ricevere attestazione della ricezione dall’autorità davanti alla quale la stessa è stata presentata. L’attestazione può essere apposta in calce alla copia dell’atto oppure separatamente redatta. Querela La querela consiste in una dichiarazione nella quale viene manifestata la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato (art.336 c.p.p.). E’ un atto necessario affinché possano essere penalmente perseguiti determinati tipi di reato non suscettibili di essere perseguiti d’ufficio; la querela è perciò definita una condizione di procedibilità. Legittimato a proporre querela è la persona offesa, entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza del fatto costituente reato. La querela può essere proposta oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria ovvero a un agente consolare all’estero. Quando è proposta per iscritto deve essere sottoscritta dal querelante o dal suo procuratore speciale, e, previa autentica della sottoscrizione, può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. Se la dichiarazione di querela è proposta oralmente, il verbale in cui essa è ricevuta, deve essere sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale. L’Ufficiale di P.G. che riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero (337/4°co., c.p.p.). La persona che propone querela ha diritto di ottenere attestazione dell’avvenuta ricezione, che è apposta in calce alla copia dell’atto oppure redatta in separato verbale.

Rinuncia e Remissione di Querela La rinuncia al diritto di querela, a differenza della remissione, può aver luogo solo prima dell’esercizio del diritto stesso, ossia prima di aver proposto querela nei modi su indicati. La rinuncia può essere espressa o tacita. La rinuncia espressa, prevista dall’art. 339 c.p.p., può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione sottoscritta , rilasciata all’interessato o a un suo rappresentante oppure mediante dichiarazione orale resa ad un Ufficiale di P.G., che accerta l’identità personale del rinunciante e redige apposito verbale, che non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante. Con la stessa dichiarazione con la quale si rinuncia al diritto di querela, può esser fatta rinuncia anche all’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno derivanti dal reato. La rinuncia tacita è invece contemplata dall’art.124/3°co. del c.p.; essa ha luogo per comportamento concludente, cioè quando chi avrebbe facoltà di proporre querela compie fatti incompatibili con la volontà di querelare. Salvo apposite eccezioni previste dalla legge, il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa, sempre che la querela non sia già stata proposta. La remissione può essere fatta solo dopo aver esercitato il diritto di querela, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta dall’autorità procedente o da un Ufficiale di P.G. La remissione è un atto soggetto ad accettazione da parte del querelato e, sia la remissione che l’accettazione devono essere fatte con le forme previste per la rinuncia espressa dall’art. 339 c.p.p.. Remissione e accettazione possono essere fatte contestualmente oppure con atti separati. Verbali dichiarazione orale di rinuncia al diritto di querela ex art.339 c.p.p remissione di querela e contestuale accettazione ex art. 340 c.p.p. ricezione di querela proposta oralmente ex art. 337 c.p.p. ricezione di querela proposta per iscritto ex art. 337 c.p.p. Referto Il codice penale vigente impone a chiunque svolga l’esercizio di una professione sanitaria, di riferire all’autorità giudiziaria o ad altra autorità (Polizia Giudiziaria), ogni volta che abbia prestato assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio (art. 365/1°co., c.p.). Tale comunicazione, che consiste sostanzialmente in una denuncia obbligatoria, si realizza mediante la trasmissione o la presentazione del referto, entro 48 ore dall’intervento, o, se vi è pericolo di ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria del luogo in cui l’opera o l’assistenza è stata prestata, ovvero, in loro mancanza, all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria più vicino (art. 334/1°co, c.p.p.). Il referto deve indicare: la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se possibile, le sue generalità: il luogo in cui si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla; il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento; le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. L’obbligo di referto non sussiste qualora questo esporrebbe la persona assistita a procedimento penale (art. 365/2°co., c.p.). Ciò in quanto, il legislatore, nel tentativo di contemperare le esigenze di giustizia con quelle relative alla tutela della salute, ha considerato quest’ultimo diritto come prevalente. Così evitando che, un soggetto, per timore delle conseguenze penali cui sarebbe esposto, possa rinunciare all’assistenza sanitaria. Ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie (R.D. del 27 luglio 1934 n. 1265), sono esercenti una professione sanitaria i seguenti soggetti:

preso il luogo ove svolge la propria attività lavorativa, presso lo studio di un difensore, etc. La polizia giudiziaria, in oltre, avverte l’indagato o l’imputato dell’obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o in caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione , della elezione ovvero del rifiuto di eleggere domicilio è fatta menzione nel verbale. Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall’indagato/imputato all’autorità che procede, mediante una dichiarazione raccolta a verbale oppure mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore (art. 161, 1 comma, c.p.p.) La comunicazione predetta può essere effettuata anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale l’imputato si trova. Notificazioni La notificazione è il mezzo attraverso in quale gli atti del procedimento vengono portati a conoscenza dei destinatari. Il compito di eseguire le notificazioni è affidato, di regola, all’Ufficiale Giudiziario (o a chi ne esercita le funzioni), tuttavia, anche la Polizia Giudiziaria può eseguirle quando è a ciò demandata dall’Autorità Giudiziaria. Questo si verifica generalmente per gli atti del Pubblico Ministero, “nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia Giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire” (art. 151/1°co. c.p.p.). L’oggetto della notificazione è l’atto, che deve essere portato a conoscenza per intero, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 148/1°co c.p.p.). Legittimati ad eseguire le notificazioni sono sia gli Ufficiali che gli Agenti di Polizia Giudiziaria. Il c.p.p. disciplina in maniera dettagliata le modalità delle notificazioni, in particolare, per la prima notificazione all’imputato non detenuto e ad altri soggetti (ipotesi che maggiormente interessa gli operatori di Polizia), l’art. 157 prevede che queste debbano essere effettuate nell’ordine che segue: mediante consegna di copia dell’atto al destinatario personalmente; se ciò non è possibile, presso l’abitazione o il luogo in cui l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa mediante consegna a una persona che con lui conviva anche temporaneamente; se ciò non è possibile, mediante consegna al portiere dello stabile o a chi ne fa le veci. In questo caso, il portiere sottoscrive l’originale dell’atto notificato, e, dell’avvenuta notificazione è data notizia al destinatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; se non è possibile eseguire la notificazione nei modi su indicati, l’atto è depositato alla casa del comune dove l’imputato ha l’abitazione e l’avviso del deposito è affisso sulla porta della casa di abitazione; oppure nella casa del comune dove l’imputato esercita abitualmente la sua attività lavorativa e l’avviso del deposito è affisso sulla porta del luogo predetto. Per espresso richiamo contenuto nell’art. 167, le modalità di notificazione su indicate valgono anche per le notificazioni ad altri soggetti, mentre, solo per le notificazioni all’imputato non detenuto, l’art. 157 detta le seguenti ulteriori prescrizioni: L’A.G. dispone la rinnovazione della notificazione quando appare probabile che l’imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto notificato. la consegna a persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall’art. 148/3° co. ( ossia dopo aver sigillato la busta va trascritto sulla stessa il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione posta in calce all’originale e alla copia dell’atto. Tale modifica è stata apportata dalla l. n. 196/2003 che ha sostituito la precedente dicitura che prevedeva che la relata di notifica fosse scritta all’esterno del plico stesso); prima di provvedere alla notificazione mediante deposito di copia dell’atto presso la casa comunale, se le persone conviventi, il portiere o chi ne fa le veci mancano, non sono idonee o si rifiutano di ricevere copia dell’atto, si procede nuovamente alla ricerca dell’imputato, tornando nei luoghi su indicati. Il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso, e, nella relazione di notificazione devono essere indicati i giorni e gli orari dei due accessi (art. 59 Disp. Att. al c.p.p.). Nel caso in cui non sia possibile eseguire le notificazioni a norma dell’art. 157, l’A.G. dispone nuove ricerche dell’imputato (art. 159/1°co.). In questo caso, la Polizia Giudiziaria comunica all’A.G. competente,

mediante apposito verbale, le attività di ricerca che sono state svolte, gli Ufficiali o Agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell’imputato che sono stati reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova (art. 61 Disp. Att. al c.p.p.). L’ufficiale o Agente di P.G. che procede alla notificazione, scrive in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia e apponendo la propria sottoscrizione (art. 168 c.p.p.). Identificazione L’attività di identificazione consiste nell’accertare le esatte generalità di un soggetto. Questa riguarda tanto l’ambito di operatività della polizia di sicurezza quanto quello di polizia giudiziaria. L’identificazione, pertanto, può essere definita rispettivamente quale attività preventiva finalizzata all’individuazione certa di soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, ovvero, nel secondo caso, quale attività d’indagine volta all’individuazione certa del soggetto sottoposto alle indagini o di altre persone in grado di riferire su circostanze utili alla ricostruzione dei fatti. L’articolo 349 del codice di procedura penale disciplina le principali ipotesi di identificazione, quella relativa a persona sottoposta alle indagini e quella relativa alle persone informate sui fatti, prevedendo per tali soggetti anche l’accompagnamento coattivo per identificazione. Il 4° comma dell’articolo in esame, infatti, specifica che se taluna delle persone su indicate rifiuta di farsi identificare ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria procede ad accompagnarla presso i propri uffici e ivi la trattiene il tempo strettamente necessario per l’identificazione. La persona accompagnata non può comunque essere trattenuta oltre le dodici ore, a meno che l’identificazione risulti particolarmente complessa ovvero occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, in tali ultime ipotesi, infatti, il codice prevede che i l soggetto da identificare possa essere trattenuto fino a 24 ore previo avviso anche orale al pubblico ministero. Dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è avvenuto è dato immediato avviso al pubblico ministero il quale se ritiene che non ricorrano i presupposti di legge ordina il rilascio della persona accompagnata. Il pubblico ministero deve essere altresì informato del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui esso è avvenuto. Una ulteriore ipotesi di accompagnamento per identificazione è prevista e disciplinata dall’articolo 11 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59. Detta norma è applicabili nei confronti di chiunque,, nel corso di un servizio di prevenzione, si rifiuta di fornire le proprie generalità o esibisce documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità. In questo caso, la persona accompagnata può essere trattenuta negli uffici per l’identificazione fino a 24 ore. Nel solo caso in cui la polizia giudiziaria procede all’identificazione di persona sottoposta alle indagini a norma dell’art. 349 c.p.p., deve invitarla a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., e, deve altresì invitare l’indagato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro possa valere ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di darle o le da false (art. 66 c.p.p.). All’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti. In relazione ai rilievi di cui sopra, il d.l. n. 144 del 2005 convertito nella legge n. 155 del 2005, recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale, ha introdotto il comma 2-bis all’articolo 349 c.p.p., prevedendo che se gli accertamenti su indicati comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria possa procedere al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto del pubblico ministero.

ricordare o valutare i fatti. Nel corpo del verbale devono essere riportate integralmente sia le domande che le risposte, nonché le eventuali osservazioni del difensore e deve essere fatta menzione della presenza di persone (ad es. interpreti, operatori tecnici per riprese audiovisive, etc.) che assistono l’Ufficiale di Polizia Giudiziaria al compimento dell’atto. Infine, il verbale deve essere sottoscritto dall’indagato, dal difensore, dai verbalizzanti e da tutti gli eventuali intervenuti alla fine di ogni foglio; se taluno degli astanti non vuole o non è in grado di sottoscrivere ne è fatta menzione con l’indicazione del motivo. Il verbale va redatto in duplice copia, di cui una è trasmessa all’ufficio del Pubblico Ministero entro il terzo giorno dal compimento dell’atto, mentre l’altra è conservata presso l’ufficio di Polizia Giudiziaria procedente. Ulteriori copie non possono essere rilasciate né alla persona indagata né al suo difensore, il quale potrà comunque esaminare il verbale ed estrarne copia dopo l’avvenuto deposito dell’atto presso la segreteria del Pubblico Ministero. Sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini «sul luogo o nell’immediatezza del fatto». Il comma 5 dell’art. 350 contempla, invece, la fattispecie delle sommarie informazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini sul luogo o nell’immediatezza del fatto. In questo caso gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono assumere dalla persona indagata, anche se in stato di arresto o fermo, a differenza della precedente ipotesi, tutte le “notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”.Tale atto può essere compiuto anche senza la presenza del difensore, proprio perché finalizzato a consentire sul momento la prosecuzione delle indagini, tuttavia, la norma in esame, non configura un’ipotesi di lesione del diritto di difesa dell’indagato in quanto, immediatamente dopo precisa che “delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore è vietata ogni documentazione e utilizzazione”. Dunque, stando alla lettera della norma, dell’assunzione delle sommarie informazioni in esame non dovrebbe redigersi apposito verbale ed esse possono essere utilizzate solo per il prosieguo delle indagini in corso. Se per contro, il difensore è presente sul luogo o nell’immediatezza del fatto, egli ha il diritto di assistere al compimento dell’atto, che sarà così utilizzabile negli stessi limiti del precedente, e che dovrà essere redatto osservando le medesime prescrizioni. Sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti L’art 351 c.p.p. prevede che gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria possano assumere sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, cioè dai potenziali testimoni. In questo caso non è prevista l’assistenza del difensore poiché le persone informate sui fatti non rivestono la qualità di indagato. Per espressa previsione di legge, alle persone informate sui fatti che siano già state sentite dal difensore o dal suo sostituto, non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date agli stessi. In oltre, queste devono essere rese edotte delle incompatibilità con l’ufficio di testimone previste dagli art. 197 e 197bis c.p.p., della facoltà di astensione dei prossimi congiunti e di coloro che sono vincolati al segreto professionale, nonché, accertata l’assenza di ogni impedimento, dovranno essere ammonite dell’obbligo di dire la verità e della facoltà di astenersi dal rendere dichiarazioni dalle quali possano emergere responsabilità penali a loro carico. Le sommarie informazioni possono essere rese anche da persona imputata in un procedimento connesso o da persona imputata in un reato collegato a quello per cui si procede, ma, in questo caso, l’atto può essere compiuto solo da un Ufficiale di Polizia Giudiziaria e con la necessaria assistenza del difensore, sia esso di fiducia che nominato d’ufficio, il quale va tempestivamente preavvisato. Spontanee dichiarazioni rese dall’indagato Diverse dalle sommarie informazioni sono le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini; queste possono essere ricevute tanto dagli Ufficiali quanto dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, anche in assenza del difensore. Si differenziano dalle precedenti ipotesi in quanto non costituendo risposta ad alcuna domanda, non vengono indirizzate alla descrizione di uno o più specifici aspetti del fatto criminoso per cui si indaga, infatti, la persona ascoltata può dichiarare ciò che ritiene più opportuno o al contrario rifiutarsi di rendere qualsiasi dichiarazione. Le informazioni così assunte non possono essere utilizzate in sede dibattimentale se non per valutare la credibilità del teste, qualora le dichiarazioni rese in fase processuale risultino difformi da quelle precedentemente rese alla Polizia Giudiziaria e confluite nel fascicolo del P.M..

Interrogatorio delegato L’interrogatorio di persona sottoposta alle indagini è un atto che la Polizia Giudiziaria non può compiere di propria iniziativa ma soltanto su delega del Pubblico Ministero; allo stesso sono applicabili, per estensione, le regole generali per l’interrogatorio contenute negli artt. 64,65 e 66 del c.p.p. Stando alla lettera dell’art. 370 c.p.p., che prevede la possibilità di delegare l’interrogatorio, questo potrebbe essere validamente compiuto sia da Ufficiali che da Agenti di P.G., infatti, la norma parla genericamente di atti specificamente delegati alla “Polizia Giudiziaria”, non distinguendo tra Ufficiali e Agenti. Tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che l’interrogatorio debba essere compiuto da un Ufficiale di P.G., con possibilità di essere coadiuvato dall’Agente di P.G. nel compimento dell’atto. Presupposto legittimante l’interrogatorio è la preventiva delega del P.M. al compimento dell’atto e la circostanza che la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di libertà. ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DELL’ATTO Almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione (salvo che per ragioni di urgenza il P.M. ritenga di abbreviare il termine), all’indagato deve essere notificato l’invito a presentarsi (art.375), che deve contenere: le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini; il giorno, l’ora, il luogo della presentazione e l’autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi; il tipo di atto per il quale l’invito è predisposto; l’avvertimento che il P.M. potrà disporre a norma dell’art. 132 l’accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento; la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino ad allora compiute, e, ai fini della richiesta di giudizio immediato può contenere anche gli elementi di prova a carico dell’indagato nonché le relative fonti (sempre che la rivelazione di queste ultime non comprometta il prosieguo delle indagini). Per espresso richiamo contenuto nell’art. 370, quando procede all’interrogatorio la Polizia Giudiziaria deve osservare le disposizioni degli art. 364, 365, 373 c.p.p.. Innanzitutto va precisato che l’interrogatorio è un atto che deve essere compiuto alla necessaria presenza del difensore; a tal proposito, l’art. 364 dispone che la persona sottoposta alle indagini priva del difensore è avvisata che sarà assistita da un difensore d’ufficio ma che può nominarne uno di fiducia. Al predetto difensore d’ufficio o di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno 24 ore prima del compimento dell’interrogatorio. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l’assicurazione delle fonti di prova, il P.M. può disporre che si proceda a interrogatorio anche prima del termine fissato, dandone tempestivamente avviso al difensore. Il difensore che assiste all’interrogatorio può presentare all’autorità procedente richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale (art. 364-7°co.). Prima di procedere all’interrogatorio nel merito, l’Ufficiale di P.G. : invita l’indagato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi rifiuta di darle o le da false (art. 66); lo invita altresì a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare, sociale. Lo invita in oltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all’estero e, se del caso, domanda se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche (art. 21 Disp. Att. al c.p.p.); avverte la persona che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti, che, salvo quelle relative alla sua identità personale, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma comunque il procedimento seguirà il suo corso, e, se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’art. 197 e le garanzie di cui all’art. 197bis (art.64); contesta alla persona indagata in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti (art. 65); invita la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente le domande (art. 65-2°co.), se la persona rifiuta di rispondere ne è fatta menzione nel verbale. Dell’interrogatorio è redatto apposito verbale

del luogo, se persona diversa dall’indagato, che può farsi assistere da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare agli atti del procedimento ai sensi dell’art. 120 c.p.p. L’indagato, in oltre, deve essere avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia purché prontamente reperibile (art.114 Disp. Att.). Quanto alle modalità di esecuzione, le perquisizioni locali possono essere eseguite, di regola, nelle abitazioni o nei luoghi chiusi adiacenti ad esse non prima delle ore sette e non dopo le ore venti, tuttavia, i predetti limiti temporali possono essere derogati qualora il ritardo possa pregiudicare l’esito della perquisizione stessa. Se la perquisizione sia locale che personale è il primo atto compiuto con la presenza della persona sottoposta alle indagini, la stessa deve essere invitata a eleggere domicilio per le notificazioni ai sensi dell’art. 161 c.p.p., e, conseguentemente, avvisata del diritto di nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà assistito da un difensore nominato d’ufficio. Essendo la perquisizione un atto irripetibile soggetto a convalida, una copia del relativo verbale deve essere trasmessa entro quarantotto ore al Pubblico Ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede alla convalida dello stesso nelle successive quarantotto ore. Il verbale deve essere redatto contestualmente al compimento della perquisizione, tuttavia, può essere redatto immediatamente dopo solo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che ne impediscono la documentazione contestuale. PERQUISIZIONI DELEGATE Le perquisizioni disposte dal Pubblico Ministero possono essere eseguite personalmente dallo stesso oppure possono essere eseguite, previa delega, dalla Polizia Giudiziaria. Anch’esse, come le perquisizioni di cui all’art. 352 del c.p.p., costituiscono mezzi di ricerca della prova e possono distinguersi in personali e locali. La perquisizione personale viene disposta quando sussiste un fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, mentre, la perquisizione locale viene disposta laddove vi sia fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l’arresto dell’imputato o dell’evaso (art. 247 c.p.p.). Il provvedimento che dispone la perquisizione assume la forma del decreto motivato, e, nel caso in cui all’esecuzione della stessa debba provvedere la Polizia Giudiziaria, apposita delega deve essere contenuta nello stesso decreto che dispone la perquisizione. Le perquisizioni in esame possono essere delegate ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, infatti l’art. 113 Disp. Att. al c.p.p, a differenza di quanto dispone per le perquisizioni ad iniziativa della Polizia Giudiziaria, non fa espresso riferimento alla possibilità per gli Agenti di eseguire tali atti in caso di particolare necessità e urgenza, tuttavia questi ultimi assistono l’Ufficiale nell’esecuzione delle perquisizioni in parola. Il presupposto per la legittimità della perquisizione eseguita dalla Polizia Giudiziaria su delega del P.M. è evidentemente il decreto che la dispone, posto che le valutazioni di merito circa l’opportunità di compiere l’atto vengono effettuate preventivamente dall’A. G.. Tanto è vero che gli artt. 249 e 250 cp.p., che disciplinano rispettivamente le perquisizioni personali e le perquisizioni locali, impongono che prima di procedere al compimento dell’atto, copia del decreto debba essere consegnato all’interessato, in caso di perquisizione personale , all’imputato se presente e a chi abbia la disponibilità del luogo, in caso di perquisizione locale. In tale ultima ipotesi, se le persone da ultimo citate non sono presenti, copia del decreto è consegnata a un congiunto, un coabitante, un collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. Sempre in merito alle perquisizioni locali, va ricordato che l’A. G., può disporre con decreto motivato che siano perquisite anche le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Per ogni tipologia di perquisizione è ovviamente valido l’obbligo di rendere edotte, prima dell’inizio del compimento dell’atto, le persone interessate della facoltà di farsi assistere o rappresentare da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a testimoniare agli atti del procedimento. PERQUISIZIONI PERSONALI IN MATERIA DI STUPEFACENTI

Previste dall’art.103 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, queste si differenziano dalle perquisizioni ex art. 352-1° co. del c.p.p. sia in relazione ai presupposti dell’atto, sia in relazione alla finalità per cui vengono poste in essere. Infatti mentre per le perquisizioni ex art. 352-1° co. il presupposto è lo stato di flagranza di reato o l’avvenuta evasione, per le perquisizioni in parola questo è costituito dall’esistenza di un’operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dall’esistenza di motivi di particolare necessità ed urgenza tali da non consentire di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente. Solo la sussistenza contestuale di entrambi i presupposti indicati rende legittima questa tipologia di perquisizione. Quanto allo scopo, le perquisizioni ex art. 352 - 1° co, c.p.p. presuppongono l’avvenuta realizzazione di una fattispecie criminosa, tanto è vero che sono finalizzate alla ricerca di tracce o cose pertinenti al reato, mentre, le perquisizioni in materia di stupefacenti hanno un ambito operativo più ampio; esse non presuppongono necessariamente la consumazione di un reato ma possono essere eseguite anche a scopo preventivo. Le perquisizioni in materia di stupefacenti possono essere eseguite solo da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciò non esclude che gli Agenti possano prestare assistenza nel compimento dell’atto; in oltre, queste possono essere estese al mezzo di trasporto dell’interessato, nonché ai bagagli e agli effetti personali del medesimo. Della perquisizione deve essere redatto apposito verbale, di cui una copia va rilasciata all’interessato e una copia trasmessa al P.M. competente entro 48 ore per la convalida dell’atto. PERQUISIZIONI SUL POSTO EX ART. 4 Legge n.152/ La perquisizione personale sul posto, disciplinata dalla legge che detta disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, è anch’essa un atto tipico di iniziativa della Polizia Giudiziaria, finalizzato ad accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, tanto sulla persona , quanto sul mezzo di trasporto utilizzato dalla stessa. Alla perquisizione possono procedere Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria qualora, in relazione alle specifiche circostanze di luogo e di tempo, l’atteggiamento o la presenza di un soggetto non appaiono giustificabili (ad es. durante la vigilanza notturna di un obiettivo sensibile viene notata una persona che si aggira con fare sospetto nei pressi dell’obiettivo stesso). I presupposti delle perquisizioni in esame consistono nella sussistenza di casi eccezionali di necessità e urgenza, tali da non consentire un tempestivo provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, e, la circostanza, che sia in corso un’operazione di polizia. Questa tipologia di perquisizioni non si fonda sulla necessaria esistenza di un reato, al contrario, le perquisizioni sul posto hanno una finalità sostanzialmente preventiva, e, solo in seguito all’eventuale rinvenimento di armi, esplosivi e strumenti di effrazione detenuti abusivamente, potrebbero trasformarsi in strumenti volti alla repressione di determinati reati. La perquisizione sul posto è anch’essa atto soggetto a convalida, dunque, il relativo verbale va trasmesso entro 48 ore dal compimento dell’atto al Procuratore della Repubblica competente. Accertamenti urgenti Costituiscono atti tipici d’indagine d’iniziativa della Polizia Giudiziaria diretti a far si che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero (art. 354, 1° co. c.p.p.). Agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose o sulle persone possono essere eseguiti dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ma, in caso di particolare necessità e urgenza questi possono essere effettuati anche da Agenti di P.G. (art. 113 Disp. Att. al c.p.p.). I presupposti dei predetti accertamenti sono costituiti dal pericolo che le cose, le tracce e i luoghi pertinenti al reato si alterino, si disperdano o si modifichino, e che il P.M. non abbia ancora assunto la direzione delle indagini o che lo stesso non possa intervenire tempestivamente. Il difensore della persona sottoposta alle indagini ha diritto di assistere al

state sequestrate. A garanzia del diritto di difesa l’art. 114 Disp. Att. al c.p.p., prevede inoltre che, prima di procedere alle operazioni di sequestro, la persona interessata sia informata della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, del predetto avvertimento deve essere fatta menzione nel verbale di sequestro. Si parla di facoltà in quanto, il difensore può assistere all’atto ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato. Tuttavia, laddove il difensore fosse presente, le osservazioni, le istanze e le obiezioni da questo formulato nel corso dell’attività di sequestro andrebbero riportate nel corpo del relativo verbale. Quanto al sequestro eseguito su delega dell’A.G., allo stesso posso procedere soltanto gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 253-3° co. c.p.p.), ciò non esclude che gli Agenti possano prestare assistenza al compimento dell’atto. Il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti, è disposto dall’A.G. con decreto motivato (art. 253 c.p.p.), che deve essere notificato all’interessato, se presente, mediante consegna di una copia dello stesso(art. 355 c.p.p.) Ispezioni Le ispezioni costituiscono mezzi di ricerca della prova, attraverso i quali l’A. G. e la Polizia Giudiziaria possono percepire in maniera immediata e diretta elementi utili alla ricostruzione dei fatti. L’ispezione può avere ad oggetto luoghi, cose o persone e si differenzia dalla perquisizione in quanto quest’ultima è finalizzata alla ricerca di persone, tracce o cose pertinenti al reato mentre le ispezioni vengono disposte quando occorre rilevare le tracce o gli altri effetti materiali del reato, sempre che il reato abbia lasciato tracce e effetti materiali e che questi non siano stati cancellati dispersi, alterati o rimossi. Infatti, in quest’ultimo caso, l’A.G. dovrà descrivere lo stato attuale, e se possibile, verificare quello preesistente, curando anche di individuare il modo, il tempo e le cause delle eventuali modificazioni (art. 244 c.p.p.). L’esecuzione delle ispezioni di luoghi e cose può essere delegata dall’A.G. ai soli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, mentre le ispezioni personali non possono costituire oggetto di delega e sono eseguibili solo ad opera del P. M. o da persona esercente una professione sanitaria. Parimenti non delegabili sono le ispezioni da effettuarsi negli uffici del difensore. Prima di procedere all’ispezione di luoghi o cose, copia del decreto che la dispone deve essere consegnata all’imputato e in ogni caso alla persona che ha l’attuale disponibilità del luogo (art. 246 c.p.p.). Il difensore ha diritto ad assistere al compimento delle ispezioni purché sia prontamente reperibile. ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO E FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO L’arresto e il fermo sono provvedimenti temporanei che comportano la restrizione della libertà personale e come tali, completamente assoggettati all’art. 13 della Costituzione, che prevede al riguardo una riserva assoluta di legge. Da ciò deriva che tali provvedimenti possono essere posti in essere solo nelle tassative ipotesi previste dalla legge e dai soggetti a ciò legittimati, in oltre, trattandosi di provvedimenti soggetti a convalida da parte dell’A.G., gli stessi devono essere comunicati entro le 48 ore successive alla loro esecuzione. ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO L’arresto in flagranza di reato è un provvedimento adottato d’iniziativa dalla Polizia Giudiziaria nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite dall’art. 55 del c.p.p. e finalizzato ad assicurare alla giustizia la persona colta nell’atto di commettere un reato. L’arresto in flagranza può essere obbligatorio o facoltativo a seconda del reato per il quale si procede, in entrambe i casi, legittimati ad eseguire l’arresto sono sia gli Ufficiali che gli Agenti di Polizia Giudiziaria, tuttavia in caso di esecuzione dell’arresto da parte di Agenti di P.G., questi devono darne immediata notizia all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria dal quale dipendono (art. 120 Disp. Att. al c.p.p.).

L’art. 380 del c.p.p. dispone che l’arresto obbligatorio in flagranza può essere eseguito nell’ipotesi di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Anche fuori dei casi su indicati, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti non colposi, consumati o tentati elencati nel comma 2 dell’articolo in esame. All’arresto obbligatorio in flagranza può procedere “ogni persona”, dunque anche il privato cittadino, purché si tratti di delitti perseguibili d’ufficio. In questo caso, la persona che ha eseguito l’arresto deve , senza ritardo, consegnare l’arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla Polizia Giudiziaria, la quale redige il verbale dell’avvenuta consegna e ne rilascia copia all’interessato (art. 383 c.p.p.) L’art. 381 del c.p.p. dispone che l’arresto facoltativo in flagranza può essere eseguito i caso di delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei delitti indicati dal comma 2 dell’articolo in esame. All’arresto facoltativo in flagranza di reato si procede, però, solo se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto (art. 381-4°co.). Se trattasi di delitto perseguibile a querela, l’arresto in flagranza, sia esso obbligatorio o facoltativo, è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all’Ufficiale o Agente di P.G. presente sul posto. Tuttavia, se l’avente diritto dichiara di rimettere la querela, l’arrestato è posto immediatamente in libertà. Il presupposto legittimante l’arresto è lo stato di flagranza ossia la contestualità tra l’intervento della Polizia Giudiziaria e la commissione del reato; a tal proposito l’art. 382 del c.p.p. recita che “è in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima”, (le due ultime ipotesi configurano la c.d. quasi flagranza), mentre nel 2° comma si specifica che “nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza”. A seguito dell’arresto la Polizia Giudiziaria può procedere a perquisizione locale o personale, come disposto dall’art. 352-1° co. c.p.p., al sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti a norma dell’art. 354-2° co. c.p.p., nonché all’identificazione dell’arrestato, anche eseguendo, rilievi dattiloscopici, fotografici, antropometrici e altri accertamenti (art. 349-1°e 2° co. c.p.p.). FERMO DI INDIZIATO DI DELITTO Il fermo è un provvedimento finalizzato a consentire il normale svolgimento delle indagini, assicurando che l’indiziato del reato per cui si procede non si sottragga agli accertamenti e alle altre attività d’indagine poste in essere dalla Polizia Giudiziaria e dal P.M., dandosi alla fuga. Ai sensi dell’art. 384 del c.p.p., il fermo può essere disposto dal Pubblico Ministero o eseguito di propria iniziativa dagli Ufficiali e Agenti di P.G.(prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini) quando, anche fuori dei casi di flagranza, sussistono specifici elementi che, anche in relazione all’impossibilità di identificare l’indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico. In oltre, la Polizia Giudiziaria può procedere al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l’indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla fuga e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero.