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ATTIVITA' POLIZIA GIUDIZIARIA, Appunti di Diritto Processuale Penale

Appunti attività Polizia Giudiziaria diritto processuale penale

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ATTIVITA P.G.
All’interno delle indagini preliminari il codice distingue tra attività ad
iniziativa della polizia giudiziaria ed attività ad iniziativa del pubblico
ministero. La distinzione non ha la finalità di isolare una fase autonoma
attribuita alla P.G, in quanto tutte le indagini sono compiute sotto la
direzione del P.M; ma ha lo scopo più limitato di precisare la differente
regolamentazione degli atti sotto vari profili, tra cui l’esercizio di poteri
coercitivi sulle cose e la tutela del diritto di difesa. All’interno delle due
categorie di atti ad iniziativa della P.G e del P.M è possibile distinguere tra
atti tipici e atipici. Gli atti tipici sono regolati espressamente dalla legge,
mentre gli atti atipici sono privi di regolamentazione e consistono nelle
investigazioni che assumono le forme più varie, ad esempio, pedinamenti o
informazioni generiche.
Nell’ambito dell’attività svolta d’iniziativa dalla polizia giudiziaria si
possono tracciare ulteriori distinzioni. Vi è un’attività di iniziativa
autonoma che consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla
ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole e tale attività
prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina
nel momento in cui il P.M ha impartito le sue direttive. Vi è poi un’attività
successiva che la P.G svolge dopo aver ricevuto le direttive da parte del
P.M. Tale attività può ancora distinguersi in iniziativa guidata, che
consiste nella stretta esecuzione delle direttive del P.M; e in iniziativa
parallela che comprende tutte le altre attività di indagine per accertare i
reati che la polizia può eseguire purchè ne informi prontamente il P.M. Ciò
vuol significare che la polizia è libera di svolgere indagini parallele,
sebbene esse abbiano carattere eccezionale, ma deve renderne prontamente
noti i risultati alla pubblica accusa. Infine, è prevista l’attività integrativa
che è svolta sulla base di dati emersi a seguito del compimento di atti
delegati dal P.M, per assicurarne la massima efficacia, come avviene ad
esempio quando da un interrogatorio delegato si scoprono fonti di prova da
assicurare. L’attività integrativa e quella parallela però vanno incontro a
due limiti. Da un lato, il sistema induce a ritenere che sia vietato il
compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del P.M;
dall’altro la polizia ha l’obbligo di informare prontamente quest’ultimo
degli ulteriori elementi raccolti. Inoltre, l’art. 348 co 4, legittima la P.G a
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ATTIVITA P.G.

All’interno delle indagini preliminari il codice distingue tra attività ad iniziativa della polizia giudiziaria ed attività ad iniziativa del pubblico ministero. La distinzione non ha la finalità di isolare una fase autonoma attribuita alla P.G, in quanto tutte le indagini sono compiute sotto la direzione del P.M; ma ha lo scopo più limitato di precisare la differente regolamentazione degli atti sotto vari profili, tra cui l’esercizio di poteri coercitivi sulle cose e la tutela del diritto di difesa. All’interno delle due categorie di atti ad iniziativa della P.G e del P.M è possibile distinguere tra atti tipici e atipici. Gli atti tipici sono regolati espressamente dalla legge, mentre gli atti atipici sono privi di regolamentazione e consistono nelle investigazioni che assumono le forme più varie, ad esempio, pedinamenti o informazioni generiche. Nell’ambito dell’attività svolta d’iniziativa dalla polizia giudiziaria si possono tracciare ulteriori distinzioni. Vi è un’attività di iniziativa autonoma che consiste nel raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all’individuazione del colpevole e tale attività prende avvio dal momento in cui è pervenuta la notizia di reato e termina nel momento in cui il P.M ha impartito le sue direttive. Vi è poi un’ attività successiva che la P.G svolge dopo aver ricevuto le direttive da parte del P.M. Tale attività può ancora distinguersi in iniziativa guidata, che consiste nella stretta esecuzione delle direttive del P.M; e in iniziativa parallela che comprende tutte le altre attività di indagine per accertare i reati che la polizia può eseguire purchè ne informi prontamente il P.M. Ciò vuol significare che la polizia è libera di svolgere indagini parallele, sebbene esse abbiano carattere eccezionale, ma deve renderne prontamente noti i risultati alla pubblica accusa. Infine, è prevista l’ attività integrativa che è svolta sulla base di dati emersi a seguito del compimento di atti delegati dal P.M, per assicurarne la massima efficacia, come avviene ad esempio quando da un interrogatorio delegato si scoprono fonti di prova da assicurare. L’attività integrativa e quella parallela però vanno incontro a due limiti. Da un lato, il sistema induce a ritenere che sia vietato il compimento di atti eventualmente in contrasto con le direttive del P.M; dall’altro la polizia ha l’obbligo di informare prontamente quest’ultimo degli ulteriori elementi raccolti. Inoltre, l’art. 348 co 4, legittima la P.G a

compiere di propria iniziativa atti o operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche. Si tratta di attività che comporta conoscenze tecniche che la polizia può avere o meno e tale articolo autorizza la P.G ad avvalersi dell’opera di persone idonee le quali possono rifiutare la propria opera e sono i c.d ausiliari della P.G. Il primo atto ad iniziativa della polizia giudiziaria sono le sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria dall’indagato. L’art. 350 fornisce almeno tre diverse modalità:

  1. La prima concerne le informazioni con la presenza del difensore. In primo luogo l’atto non può essere compiuto dal semplice agente di P.G, ma è riservato all’ufficiale. Quest’ultimo può assumere informazioni ponendo domande all’indagato a due condizioni e cioè che l’indagato sia libero e che il suo difensore sia presente. Ciò presuppone che la polizia abbia invitato l’indagato a nominare un difensore e che questi, nominato e quindi preavvisato tempestivamente, sia potuto intervenire visto che la sua presenza è obbligatoria. Nel caso in cui l’indagato non abbia nominato un difensore di fiducia, la polizia avverte il difensore d’ufficio di turno ma se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia provvede a norma dell’art. 97 co 4 chiedendo un altro nominativo all’apposito ufficio. In caso di urgenza, da motivarsi espressamente, la polizia designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile e in ogni caso, le sommarie informazioni devono essere assunte dall’indagato con la necessaria presenza del difensore di fiducia o d’ufficio. Infatti, le dichiarazioni assunte sono utilizzabili dal giudice in dibattimento solo per valutare la credibilità dell’imputato.
  2. La seconda modalità concerne le dichiarazioni spontanee dell’indagato libero o arrestato. Questa seconda modalità comporta che la polizia non abbia posto domande ed occorre che l’iniziativa quindi sia venuta dall’indagato stesso. Il codice non pone espressamente alla polizia l’obbligo di dare gli avvisi contenuti nell’art. 64 co 3, ed in definitiva la legge non ha voluto regolamentare il contatto tra polizia ed indagato quando non è presente il difensore. Infatti, le dichiarazioni assunte sono utilizzabili

attenersi alle prescrizioni date, ad esempio può esserle imposto di identificare cose o persone. Le sommarie informazioni sono documentate mediante verbale e di regola non sono utilizzabili in dibattimento. Una regolamentazione specifica è stata prevista quando si devono assumere informazioni da minorenni in relazione ai delitti di prostituzione minorile, adescamento di minori, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, pedopornografia ed assimilati ed in base al nuovo comma 1 ter dell’art. 315 la P.G deve avvalersi dell’ausilio di un espero in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal P.M e l’atto di indagine deve essere diretto dall’ufficiale di P.G e allo stesso modo la P.G deve procedere quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa in condizioni di vulnerabilità. Inoltre, sempre nella forma delle sommarie informazioni l’ufficiale di P.G, che agisce di propria iniziativa, può porre domande all’imputato o all’indagato di un procedimento connesso o collegato e questi ha diritto ad essere assistito da un difensore. Poi vi è l’identificazione, che è un atto garantito con cui “viene dato un nome ad un volto” e oggetto dell’identificazione è una persona fisica individuata, di cui però non si conoscono le generalità. Possono essere sottoposti ad identificazione la persona offesa, i possibili testimoni e la persona sottoposta alle indagini. Il codice prevede la possibilità di esercizio di un potere coercitivo in capo alla P.G ed infatti, ogni volta che una persona si rifiuta di farsi identificare, oppure fornisce generalità o documenti di cui si possa ritenere la falsità, è possibile l’accompagnamento coattivo per identificazione, che consiste nel portare la persona da identificare negli uffici della polizia ed ivi trattenerla per il tempo strettamente necessario per l’identificazione e comunque non oltre le 12 ore. Inoltre, la persona può essere trattenuta oltre le 24 ore nel caso in cui l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza dell’autorità consolare o di un interprete, ma in tal caso la polizia deve dare previamente avviso al P.M e la persona ha la facoltà di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. In ogni caso, dell’accompagnamento e dell’ora in cui questo è stato compiuto occorre dare immediata notizia al P.M che può ordinare in qualsiasi momento che la persona trattenuta sia rilasciata qualora non sussistano le condizioni previste. Il codice poi prevede che la persona sottoposta alle indagini è

invitata a dichiarare le proprie generalità, con l’avviso che costituisce reato sia il rifiutarsi di fornirle sia il darle false ed infatti il diritto di non rispondere non si applica alle dichiarazioni sulla propria identità personale. Tra i rilievi da compiersi nei confronti dell’indagato per fini di identificazione è compreso il prelievo di materiale biologico e se l’indagato non presta il suo consenso la P.G procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale dell’interessato, ma deve ottenere dal P.M una previa autorizzazione. Inoltre, la persona sottoposta alle indagini viene invitata, ai sensi dell’art. 349 co 3, ad eleggere domicilio per le notificazioni che si renderanno necessarie nel corso del procedimento, ad esempio richiesta di rinvio a giudizio. Quindi deve essere fatta prima la nomina del difensore e poi l’elezione di domicilio presso lo studio del medesimo. È ovvio che a tale atto possono procedere tanto gli ufficiali quanto gli agenti di P.G e dell’identificazione è redatto verbale integrale, conservato nel fascicolo del P.M e l’identificazione è un tipico atto non garantito pertanto non deve essere dato alcun avviso al difensore. Poi vi sono atti di tipo investigativo che sono i rilievi e gli accertamenti urgenti che hanno le finalità di comprendere la dinamica del fatto dalla quale spesso dipende l’esistenza o meno del reato; raccogliere gli elementi di prova presenti e cercare spunti per la successiva attività di indagine. In particolare: l’attività generica di conservazione consiste nel curare che le cose o tracce pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi non sia mutato prima dell’intervento del P.M, pertanto la P.G deve impedire che vengano asportate cose, ad esempio l’arma del delitto, o cancellate tracce ad esempio impronte digitali sull’arma; e che cose e tracce vengano aggiunte ad esempio mozziconi di sigaretta o che siano spostate di posizione ad esempio il bossolo del proiettile. I rilievi urgenti consistono nell’attività di osservazione dello stato dei luoghi, delle cose o delle persone, nonché della descrizione delle tracce o degli effetti materiali del fatto-reato. I rilievi sono atti non ripetibili che devono essere compiuti di propria iniziativa dagli ufficiali di P.G in presenza di due presupposti e cioè che vi sia il pericolo che nel frattempo lo stato dei luoghi cambi o che le tracce vadano perdute; o che il P.M non possa intervenire tempestivamente. L’accertamento urgente è un’operazione di tipo tecnico che deve essere compiuta dalla polizia quando il P.M non può

stesso vale al fine di accertare lo stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti di cui l’art. 187 co 2 e 2 bis. Il rifiuto di sottoporsi a ciascuno dei due accertamenti costituisce una contravvenzione punibile tra l’altro con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno. Altri atti di iniziativa della P.G fanno riferimento alla perquisizione. Il primo requisito consiste nell’oggetto da ricercare quindi cose o tracce pertinenti al reato, ovvero la persona dell’indagato o dell’evaso. Il secondo requisito riguarda la situazione in cui la perquisizione avviene e questa può essere eseguita solo nella flagranza del reato; nel caso di evasione; se si deve procedere al fermo di una persona indagata ovvero all’esecuzione di un’ordinanza che dispone una custodia cautelare, ovvero che dispone la carcerazione per uno dei delitti per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Il terzo requisito è dato dal pericolo nel ritardo. Il quarto requisito è il fondato motivo di ritenere che nel luogo o sulla persona vi siano le cose ricercate e per fondato motivo si deve intendere un insieme di elementi obiettivi dai quali emerga con sufficiente probabilità che le cose o persone ricercate siano nel luogo in cui viene eseguita la perquisizione. Per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, all’indagato che sia presente la P.G deve dare avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia ed inoltre la polizia entro 48 ore deve trasmettere al P.M del luogo ove la perquisizione è stata eseguita, il relativo verbale affinché questi nelle 48 ore successive possa disporre la convalida. Da segnalare infine che sono previste da leggi speciali svariate ipotesi di perquisizione di iniziativa delle forze di polizia sia ai fini di repressione, sia a fini di prevenzione dei reati e le più importanti sono quelle in materia di armi ed esplosivi, quelle per blocchi di edifici e quelle in materia di stupefacenti. In conclusione, la relazione di servizio è un atto della polizia in cui viene riferito tutto quello che è emerso durante il servizio e che è destinato al dirigente dell’ufficio. La relazione era nata come un atto a rilevanza meramente interna al corpo di appartenenza, ma in base alla giurisprudenza tradizionale essa poteva essere trasmessa al P.M ed inserita nel fascicolo per il dibattimento, in quanto atto non ripetibile. Ma in base ad una sentenza delle sezioni unite della cassazione, per stabilire il carattere non ripetibile dell’atto occorre valutarne il contenuto e la

relazione è un atto irripetibile quando rappresenta fatti o persone in quelle situazioni che sono soggette a mutamento o quando le circostanze riferite non sono riproducibili genuinamente mediante la narrazione ad opera del verbalizzante. Viceversa la relazione di servizio è un atto ripetibile quando rappresenta una mera attività di contestazione o osservazione che è riproducibile genuinamente mediante la narrazione da parte del verbalizzante.