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La descrizione riguarda la storia e l'evoluzione della legislazione italiana in materia di soppressione degli enti ecclesiastici e norme sul patrimonio ecclesiastico. Vengono analizzate le leggi del 1866, del 1867 e del 1873, che hanno portato alla soppressione delle corporazioni religiose e alla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Vengono inoltre esaminate le disposizioni relative ai beni degli enti soppressi, che sono stati in parte devoluti al demanio dello stato e in parte riconosciuti come proprietà dei patroni dei canonicati e benefici soppressi. Infine, viene descritta la tassa straordinaria del 30% imposta sul patrimonio del Fondo culto e sugli enti conservati.
Tipologia: Appunti
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ASSE ECCLESIASTICO. - Il termine si trova adoperato nella legge 28 giugno 1866, n. 2987, che all'art. 2 dà facoltà al governo di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, e questo di Legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico è il titolo dato al susseguente decreto legislativo 7 luglio 1866, n. 3036. Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico s'intitola quella 15 agosto 1867, n. 3848, che costituisce col detto decreto legislativo il caposaldo della legislazione italiana in materia di soppressione di enti ecclesiastici e di norme sul patrimonio ecclesiastico. Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma era il nome dell'organo governativo istituito con l'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. Il termine è del pari costantemente adoperato nei progetti che precedettero le due grandi leggi eversive (Pisanelli, 18 gennaio 1864; Vacca-Sella, 12 novembre 1864; Corsi, relazione sul progetto precednte, 7 febbraio 1865; Cortese-Sella, 13 dicembre 1865; Borgatti-Scialoia, 17 gennaio 1867). Non è qui il luogo per una elencazione completa di tutte le leggi italiane in materia di asse ecclesiastico (si vedano nel Codice del diritto puoblico ecclesiastico del Saredo, Torino 1887-91, e per il periodo posteriore nel Codice ecclesiastico , curato dalla U.T.E.T., Torino 1919). Basterà ricordare che si possono, secondo il contenuto e i criterî ispiratori, distinguere in tre gruppi:
Con questa legge si ritorna ai principî di mitezza e di disinteressamento statale proprî della prima legge piemontese 29 maggio 1855. Se si guardi ora nel complesso la legislazione in materia patrimoniale ecclesiastica, formatasi durante il Risorgimento e rimasta in vigore sino al concordato dell'11 febbraio 1929, legislazione ispirata a varie ragioni e preoccupazioni, politiche (avversione agli enti ecclesiastici, in particolare agli ordini religiosi, ritenuti ostili al movimento liberale e unificatore), economiche (avversione alla manomorta), fiscali (si ricordino le gravissime difficoltà della finanza italiana dopo il 1866), essa si può riassumere in questi principî: