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Legislazione italiana su soppressione enti ecclesiastici e patrimonio ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La descrizione riguarda la storia e l'evoluzione della legislazione italiana in materia di soppressione degli enti ecclesiastici e norme sul patrimonio ecclesiastico. Vengono analizzate le leggi del 1866, del 1867 e del 1873, che hanno portato alla soppressione delle corporazioni religiose e alla liquidazione dell'asse ecclesiastico. Vengono inoltre esaminate le disposizioni relative ai beni degli enti soppressi, che sono stati in parte devoluti al demanio dello stato e in parte riconosciuti come proprietà dei patroni dei canonicati e benefici soppressi. Infine, viene descritta la tassa straordinaria del 30% imposta sul patrimonio del Fondo culto e sugli enti conservati.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 17/02/2020

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ASSE ECCLESIASTICO. - Il termine si trova adoperato nella legge 28 giugno 1866, n. 2987, che
all'art. 2 dà facoltà al governo di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla
camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, e questo di Legge sulla
soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico è il titolo dato al susseguente
decreto legislativo 7 luglio 1866, n. 3036. Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico s'intitola
quella 15 agosto 1867, n. 3848, che costituisce col detto decreto legislativo il caposaldo della
legislazione italiana in materia di soppressione di enti ecclesiastici e di norme sul patrimonio
ecclesiastico. Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma era il nome dell'organo
governativo istituito con l'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. Il termine è del pari
costantemente adoperato nei progetti che precedettero le due grandi leggi eversive (Pisanelli, 18
gennaio 1864; Vacca-Sella, 12 novembre 1864; Corsi, relazione sul progetto precednte, 7 febbraio
1865; Cortese-Sella, 13 dicembre 1865; Borgatti-Scialoia, 17 gennaio 1867).
Non è qui il luogo per una elencazione completa di tutte le leggi italiane in materia di asse
ecclesiastico (si vedano nel Codice del diritto puoblico ecclesiastico del Saredo, Torino 1887-91, e
per il periodo posteriore nel Codice ecclesiastico, curato dalla U.T.E.T., Torino 1919). Basterà
ricordare che si possono, secondo il contenuto e i criterî ispiratori, distinguere in tre gruppi:
1. La legge piemontese 29 maggio 1855 (Cavour-Rattazzi), riprodotta, con lievi varianti, nel decreto
del commissario generale per l'Umbria, 11 dicembre 1860, in quello del commissario generale per
le Marche, 3 gennaio 1861, in quello del luogotenente generale per le Due Sicilie, 17 febbraio
1861. Essa sopprime le corporazioni religiose (salvo quelle che attendono alla predicazione,
all'educazione o all'assistenza degl'infermi), i capitoli collegiati (salvo quelli aventi cura d'anime o
posti in città con oltre ventimila abitanti) e i benefici semplici. Attribuisce la proprietà dei loro beni
a un apposito ente, la cassa ecclesiastica, del tutto distinto dall'amministrazione dello stato.
Riconosce ai patroni dei canonicati e benefici soppressi il diritto di proprietà sui beni degli enti
stessi, con l'obbligo di pagare alla cassa ecclesiastica un terzo del valore dei beni, e di lasciarle una
porzione corrispondente all'ammontare dei pesi dell'ente che passassero a carico della cassa
stessa. La legge appare ispirata a mitezza, specie nelle disposizioni relative alle persone dei
religiosi di conventi soppressi, ad assoluto rispetto del soddisfacimento dei bisogni religiosi delle
popolazioni, e a disinteresse da parte dello stato, che non viene in alcun modo, né diretto né
indiretto, ad avvantaggiarsi del patrimonio degli enti ecclesiastici.
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ASSE ECCLESIASTICO. - Il termine si trova adoperato nella legge 28 giugno 1866, n. 2987, che all'art. 2 dà facoltà al governo di pubblicare ed eseguire come legge le disposizioni già votate dalla camera elettiva sulle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico, e questo di Legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e sull'asse ecclesiastico è il titolo dato al susseguente decreto legislativo 7 luglio 1866, n. 3036. Legge per la liquidazione dell'asse ecclesiastico s'intitola quella 15 agosto 1867, n. 3848, che costituisce col detto decreto legislativo il caposaldo della legislazione italiana in materia di soppressione di enti ecclesiastici e di norme sul patrimonio ecclesiastico. Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico di Roma era il nome dell'organo governativo istituito con l'art. 9 della legge 19 giugno 1873, n. 1402. Il termine è del pari costantemente adoperato nei progetti che precedettero le due grandi leggi eversive (Pisanelli, 18 gennaio 1864; Vacca-Sella, 12 novembre 1864; Corsi, relazione sul progetto precednte, 7 febbraio 1865; Cortese-Sella, 13 dicembre 1865; Borgatti-Scialoia, 17 gennaio 1867). Non è qui il luogo per una elencazione completa di tutte le leggi italiane in materia di asse ecclesiastico (si vedano nel Codice del diritto puoblico ecclesiastico del Saredo, Torino 1887-91, e per il periodo posteriore nel Codice ecclesiastico , curato dalla U.T.E.T., Torino 1919). Basterà ricordare che si possono, secondo il contenuto e i criterî ispiratori, distinguere in tre gruppi:

  1. La legge piemontese 29 maggio 1855 (Cavour-Rattazzi), riprodotta, con lievi varianti, nel decreto del commissario generale per l'Umbria, 11 dicembre 1860, in quello del commissario generale per le Marche, 3 gennaio 1861, in quello del luogotenente generale per le Due Sicilie, 17 febbraio
  2. Essa sopprime le corporazioni religiose (salvo quelle che attendono alla predicazione, all'educazione o all'assistenza degl'infermi), i capitoli collegiati (salvo quelli aventi cura d'anime o posti in città con oltre ventimila abitanti) e i benefici semplici. Attribuisce la proprietà dei loro beni a un apposito ente, la cassa ecclesiastica, del tutto distinto dall'amministrazione dello stato. Riconosce ai patroni dei canonicati e benefici soppressi il diritto di proprietà sui beni degli enti stessi, con l'obbligo di pagare alla cassa ecclesiastica un terzo del valore dei beni, e di lasciarle una porzione corrispondente all'ammontare dei pesi dell'ente che passassero a carico della cassa stessa. La legge appare ispirata a mitezza, specie nelle disposizioni relative alle persone dei religiosi di conventi soppressi, ad assoluto rispetto del soddisfacimento dei bisogni religiosi delle popolazioni, e a disinteresse da parte dello stato, che non viene in alcun modo, né diretto né indiretto, ad avvantaggiarsi del patrimonio degli enti ecclesiastici.
  1. a ) La legge 21 agosto 1862, che apporta una modificazione essenziale al regime delle precedenti leggi, facendo passare in proprietà del demanio dello stato i beni immobili degli enti soppressi, per l'innanzi di spettanza della cassa ecclesiastica, dando come corrispettivo a questa una rendita sul debito pubblico eguale a quella dei beni; b ) la legge 7 luglio 1866, con la quale sono soppresse tutte indistintamente le corporazioni religiose, e sono devoluti i beni al demanio, con l'obbligo per lo stato d'iscrivere a favore del Fondo per il culto (è il nuovo nome che assume la cassa ecclesiastica) una rendita corrispondente a quella accertata per i beni indemaniati, dedotto il 5% per spese di amministrazione: la rendita così costituita al Fondo per il culto non doveva però nelle previsioni del legislatore restare in definitiva a esso, bensì avrebbe dovuto essere corrisposta da questo per un quarto ai comuni, per tre quarti allo stato, allorché fosse venuto a cessare l'onere del pagamento delle pensioni ai religiosi delle corporazioni soppresse, e il Fondo culto avesse soddisfatto al debito eventualmente all'uopo contratto (il quarto destinato ai comuni della Sicilia doveva però essere subito pagato). La legge dispone ancora l'incameramento al demanio di tutti gl'immobili degli enti conservati (eccettuate le parrocchie) che non siano la chiesa o annessi, o l'edificio destinato a casa dell'investito o a sede dell'ufficio ecclesiastico (come episcopio, canonica, palazzo del seminario, archivio capitolare, con orti, giardini e cortili annessi), e l'iscrizione a favore degli enti di una rendita corrispondente alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta dei beni immobili indemaniati (la cosiddetta conversione dei beni ); tali disposizioni avranno vigore anche per gl'immobili che gli enti ecclesiastici acquistassero in avvenire. I beni immobili di enti soppressi o conservati incamerati al demanio sono di regola da questo alienati: salvo che si tratti di edifici monumentali o di stabili che possano direttamente servire allo stato. I fabbricati dei conventi soppressi possono non essere incamerati al demanio, ma direttamente attribuiti ai comuni o alle provincie, per venire adibiti a scuole, asili infantili, ricoveri di mendicità, ospedali o altre opere di beneficenza e di pubblica utilità; c ) la legge 15 agosto 1867, che sopprime una serie di enti del clero secolare ritenuti dal legislatore superflui (capitoli delle collegiate, chiese ricettizie, comunie, cappellanie corali, canonicati e benefizî dei capitoli cattedrali di patronato regio o laicale, istituzioni con carattere di perpetuità qualificate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto) e ne attribuisce i beni al demanio: questo, allorché si tratti d'immobili, iscriverà a favore del Fondo culto una rendita uguale a quella di tali beni, fatta deduzione del 5% per spese di amministrazione, e, allorché si tratti di canoni,

Con questa legge si ritorna ai principî di mitezza e di disinteressamento statale proprî della prima legge piemontese 29 maggio 1855. Se si guardi ora nel complesso la legislazione in materia patrimoniale ecclesiastica, formatasi durante il Risorgimento e rimasta in vigore sino al concordato dell'11 febbraio 1929, legislazione ispirata a varie ragioni e preoccupazioni, politiche (avversione agli enti ecclesiastici, in particolare agli ordini religiosi, ritenuti ostili al movimento liberale e unificatore), economiche (avversione alla manomorta), fiscali (si ricordino le gravissime difficoltà della finanza italiana dopo il 1866), essa si può riassumere in questi principî:

  1. Lo stato indica con le sue leggi quali enti ecclesiastici abbiano diritto di esistere come persone giuridiche e quindi capacità di possedere, e quali debbano essere privi di tale diritto, e pertanto non possano essere costituiti per l'avvenire, o, se già esistano, vengano meno in virtù delle nuove norme statali, e il loro patrimonio venga devoluto a favore degli enti indicati dallo stesso legislatore. Le norme delle leggi del '66 e del '67 non furono modificate sino al concordato dell' febbraio 1929: però dopo la guerra vennero interpretate in modo assai benevolo, e fu concessa la personalità giuridica a parecchi enti, per i quali si può dubitare che rientrassero in categorie colpite dalle leggi eversive.
  2. Lo stato nega in massima agli enti ecclesiastici il diritto di possedere immobili, che non siano quelli indispensabili per il loro funzionamento, e crede che nell'interesse generale essi debbano avere il loro patrimonio costituito da beni mobili, preferibilmente da titoli del debito pubblico. Anche qui le norme sulla conversione obbligatoria dei beni rimasero in vigore sino al concordato, ma subirono nell'applicazione attenuazioni a profitto degli enti ecclesiastici (concessione ai vescovi di avere una casa di villeggiatura: articolo 22 r. decr. 2 luglio 1922; permesso accordato largamente in pratica a vescovi e parroci di locare episcopî e canoniche, il che era certamente contro lo spirito della legge, che parla di beni "inservienti ad abitazione degl'investiti degli enti morali"; talvolta vere tenute considerate come orti o giardini).
  3. Lo stato crede però che possa accordarsi alle parrocchie una proprietà immobiliare, tenuto conto della circostanza che i parroci tra i funzionarî ecclesiastici sono in più diretto contatto col popolo, e sono quelli pertanto ch'esso stato deve considerare con particolare attenzione e benevolenza, che i patrimonî delle parrocchie non sono mai ragguardevoli, e che i parroci hanno la possibilità di attendere direttamente alla coltura delle dette proprietà immobiliari.
  1. Lo stato, dopo il prelevamento compiuto sui beni d'origine ecclesiastica con la cosiddetta tassa straordinaria del 30%, non ne ha compiuti altri, e ha in fatto rinunciato (sebbene la rinuncia non si trovi scritta in alcuna legge) a prelevare i tre quarti della rendita iscritta a favore del Fondo culto e proveniente dal patrimonio delle soppresse corporazioni religiose (i comuni hanno invece ricevuto il loro quarto). Inoltre lo stato ha abbandonato il principio ch'era stato il punto di partenza per la formazione della prima legge piemontese 29 maggio 1855, che sul suo bilancio non debba essere sussidiato alcun culto, e assicura con le sue leggi ai titolari di uffici ecclesiastici un minimo reddito, mediante corresponsione di assegni pagati dal Fondo culto, ma grazie a stanziamenti fatti a favore di questo sul bilancio dello stato. Il concordato dell'11 febbraio 1929, all'art. 29, promette una revisione dell'intera legislazione ecclesiastica; e intanto accorda la personalità giuridica alle chiese che non la possedessero, assegnando a quelle di esse che sono oggi officiate a spese del Fondo culto le rendite destinate a tale scopo, e all'art. 30 afferma la capacità degli enti ecclesiastici di possedere beni, salve le disposizioni della legge civile sugli acquisti degli enti morali: inoltre all'art. 29 lo Stato s'impegna a non stabilire per l'avvenire alcun tributo speciale a carico dei beni della Chiesa.