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Il Riconoscimento degli Enti Ecclesiastici in Italia: Diritto Costituzionale e Leggi, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Schemi diritto ecclesiastico sugli enti ecclesiastici e art. 8 della Cost. sede di Padova

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 30/12/2016

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Art. 20 Cost.; art. 7 Accordo del 1984; legge n.222 del 1985; regolamento n. 33 del 1987;
nozione di ente ecclesiastico
L’ente commerciale ha lo scopo di lucro cioè la parificazione tra costi e ricavi.
L’ente non commerciale non ho lo scopo di lucro.
La norma fondamentale per affrontare il tema degli enti ecclesiastici è l’ art. 20 della Cost. Esso
afferma: “il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istruzione
non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.”
Questo articolo fa venir meno il fenomeno della legislazione eversiva.
FONTI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI
Le fonti degli enti ecclesiastici sono:
Art.7 dell’accordo di modificazione del 1984 al primo comma dice: “ La Repubblica
Italiana richiamandosi al principio enunciato dall’art.20 della Cost. che riafferma il carattere
ecclesiastico al fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere
causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione,
capacità giuridica e ogni forma di attività”.;
Il comma 2 determina il principio conservativo relativo alla persona giuridica degli enti
ecclesiastici, esso mira alla continuità degli enti già esistenti in modo da non interrompere il
possesso della personalità giuridica. Inoltre, dice che l’entrata in vigore di una nuova legge in
materia di beni e enti ecclesiastici non incide sugli enti che sono già dotati di personalità giuridica.
Esso fornisce anche il criterio generale della conservazione così la Repubblica italiana su domanda
dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità degli enti
ecclesiastici che hanno sede in Italia i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Esclude anche che gli enti ecclesiastici possono nascere dallo Stato per il principio di laicità.
Protocollo addizionale all’accordo del 1984 al numero 3 (è in relazione all’art.7
dell’Accordo di modificazioni che dice:
La Repubblica Italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di
procedere alla conversione di beni immobili salvo accordi presi volta per volta tra le competenti
autorità governative ed ecclesiastiche qualora ricorrano particolari ragioni.”
“ La Commissione paritetica, di cui al numero 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non
oltre 6 mesi dalla firma del presente accordo”.;
Fonte legislativa statale l. 222/1985: in questa legge si manda ad esecuzione con la l.
121/1985 e ratificazione il Nuovo Concordato siglato il 18 febbraio 1984. Questa legge è ordinaria
approvata dal Parlamento e il suo contenuto è stato determinato dalla commissione paritetica.
Inoltre, è stata promulgata nello Stato Italiano mediante la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e negli “acta apostolicae sedis”, all’interno di quest’ultima è contenuto un decreto del
cardinale segretario di Stato che dichiara di essere munito delle facoltà necessarie che gli sono state
attribuite dal Romano Pontefice dell’epoca;
DPR 13 febbraio 1987 n.33. Esso è un”regolamento di esecuzione della legge 222/1985
recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia per il sostentamento del clero cattolico
e servizio nelle diocesi.” Queste norme non sono previamente concordante con l’ora. canonico.
L’art. 8 della Costituzione
L’art.8 della Costituzione contiene diversi precetti in quanto al primo comma detta una norma in
materia di uguaglianza, al secondo comma riconosce l’autonomia organizzativa delle altre
confessioni religiose e di che “hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non
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Art. 20 Cost.; art. 7 Accordo del 1984; legge n.222 del 1985; regolamento n. 33 del 1987; nozione di ente ecclesiastico

L’ente commerciale ha lo scopo di lucro cioè la parificazione tra costi e ricavi. L’ente non commerciale non ho lo scopo di lucro.

La norma fondamentale per affrontare il tema degli enti ecclesiastici è l’art. 20 della Cost. Esso afferma: “ il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istruzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.” Questo articolo fa venir meno il fenomeno della legislazione eversiva.

FONTI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

Le fonti degli enti ecclesiastici sono: Art.7 dell’accordo di modificazione del 1984 al primo comma dice: “ La Repubblica Italiana richiamandosi al principio enunciato dall’art.20 della Cost. che riafferma il carattere ecclesiastico al fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.; Il comma 2 determina il principio conservativo relativo alla persona giuridica degli enti ecclesiastici, esso mira alla continuità degli enti già esistenti in modo da non interrompere il possesso della personalità giuridica. Inoltre, dice che l’entrata in vigore di una nuova legge in materia di beni e enti ecclesiastici non incide sugli enti che sono già dotati di personalità giuridica. Esso fornisce anche il criterio generale della conservazione così la Repubblica italiana su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità degli enti ecclesiastici che hanno sede in Italia i quali abbiano finalità di religione o di culto. Esclude anche che gli enti ecclesiastici possono nascere dallo Stato per il principio di laicità. Protocollo addizionale all’accordo del 1984 al numero 3 (è in relazione all’art. dell’Accordo di modificazioni che dice: “ La Repubblica Italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di procedere alla conversione di beni immobili salvo accordi presi volta per volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche qualora ricorrano particolari ragioni.” “ La Commissione paritetica, di cui al numero 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre 6 mesi dalla firma del presente accordo”.; Fonte legislativa statale l. 222/1985: in questa legge si manda ad esecuzione con la l. 121/1985 e ratificazione il Nuovo Concordato siglato il 18 febbraio 1984. Questa legge è ordinaria approvata dal Parlamento e il suo contenuto è stato determinato dalla commissione paritetica. Inoltre, è stata promulgata nello Stato Italiano mediante la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e negli “acta apostolicae sedis”, all’interno di quest’ultima è contenuto un decreto del cardinale segretario di Stato che dichiara di essere munito delle facoltà necessarie che gli sono state attribuite dal Romano Pontefice dell’epoca; DPR 13 febbraio 1987 n.33. Esso è un” regolamento di esecuzione della legge 222/

recante disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia per il sostentamento del clero cattolico e servizio nelle diocesi.” Queste norme non sono previamente concordante con l’ora. canonico.

L’art. 8 della Costituzione L’art.8 della Costituzione contiene diversi precetti in quanto al primo comma detta una norma in materia di uguaglianza, al secondo comma riconosce l’autonomia organizzativa delle altre confessioni religiose e di che “ hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non

contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ” e al comma terzo prescrivere il principio pattizio che riguarda i rapporti tra Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica. Il principio cardine di questa norma è la predicazione di un principio di eguale libertà per tutte le confessioni religiose. Questa disposizione nasce in funzione compensativa rispetto a quanto stabilito dall’art.7 per la Chiesa Cattolica e i rapporti con lo Stato ed essa. ( Art. 8 comma 2-3 rispecchia l’art.7 comma 1-2). Con eguale libertà (art.8 comma 1) tutte le confessioni religiose diverse dalla Cattolica possono rivendicare una eguale libertà anche rispetto alla Chiesa cattolica.

Rapporti conflittuali I rapporti conflittuali ci sono tra l’art. 8 comma 1(eguale libertà) e l’art.3 e l’art. 8 comma 1 e comma 3 (principio bilaterale). Nell’art. 8 comma 3 i rapporti tra Stato e confessioni religiose sono disciplinati in base a delle intese. L’interazione tra questi diversi precetti dell’art. 8 ha portato ad un contenzioso trattato in modo diverso tra Consiglio di Stato, Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e Corte Europea dei diritti dell’uomo per il coinvolgimento dell’art.9 che riguarda la libertà di religione e art.14 che afferma il principio di non discriminazione nel godimento dei diritti convenzionali.

Cosa si intende per confessione religiosa La Costituzione non dà una definizione di religione e di confessione religiosa. Nella sentenza 195/1993 (l. regionale dell’Abruzzo che prevedeva una destinazione di una quota degli oneri di urbanizzazione di edifici di culto per le confessioni che avevano un’intesa con lo Stato (art.8 comma 3)) si individuano 5 indici di riconoscimento di una confessione religiosa: Autoqualificazione di un soggetto come confessione religiosa: essa però non è sufficiente perché porterebbe a un aumento di soggetti che si proclamano confessione religiosa allo scopo di godere a dei privilegi.; Esistenza di un’intesa con lo Stato: se il soggetto ha stipulato un’intesa in base all’art. comma 3 è confessione religiosa, la stipulazione di un’intesa presuppone una valutazione preliminare in ordine alla natura del soggetto come confessionale; Precedenti riconoscimenti pubblici: possono essere rappresentati da qualsiasi atto di potere; Statuti del soggetto di cui si deve accertare il carattere confessionale: è confessione quel soggetto il cui statuto esprime chiaramente i caratteri; Comune considerazione: i diritti di libertà sono dati dall’interesse a garanzia delle minoranze (criterio molto pericoloso); Questi criteri se presi singolarmente nascondono dei problemi ma se presi assieme aiutano molto a qualificare cos è confessione religiosa

  1. Nel caso Scientology (pretende di essere considerata confessione religiosa) la Corte di Appello di Milano si esprime dicendo che per “confessione religiosa s’intende il complesso delle dottrine incentrato sul presupposto dell’esistenza di un essere supremo che è in rapporto con gli uomini al quale a questi si devono obbedienza e ossequio”. La Cassazione annulla questa decisone della Corte d’Appello e nella sua decisione dici quali siano gli indici di buon governo: autoqualificazione, intesa con lo Stato, i precedenti riconoscimenti pubblici, lo statuto e la comune considerazione e dice che essa è l’opinione dei dotti e degli studiosi. Principio di eguale libertà nelle sentenze La giurisprudenza costituzionale è chiara nel dire che eguale libertà non implica eguale trattamento giuridico. A cominciare dalla sent. 195/1993 della Corte Cost. che riguardava la destinazione degli oneri di urbanizzazione in Abruzzo per le confessioni che avevano stipulato un’intesa con lo Stato, la Corte dice che una norma che sarebbe in violazione dell’art.8 della Cost. è un problema di eguaglianza e di libertà. Inoltre è chiaro che la confessione religiosa avrebbe un vantaggio competitivo alla quale le vengono attribuiti vantaggi rispetto alle altre confessioni religiose; L’interpretazione dell’eguale libertà ha la conseguenza di compiere un sindacato di eguaglianza sulle leggi generali che discriminano le confessioni religiose. Questo modello, anche se

intese con le confessioni religiose pongo un problema di eguale libertà e nella sent. 52/ riconosce che le intese servono a concedere speciali benefici alle confessioni stipulatarie. ⇨L’idea di intesa che utilizza la Corte è quella di una normativa funzionale alle esigenze specifiche della confessione e lo Stato non può porre norme unilaterali al servizio della libertà religiosa di un particolare credo (pretesa di una normativa pattizia); ⇨ La Corte dice che non esiste giurisdizione nei confronti dell’omesso esercizio della funzione legislativa; l’intesa richiede una legge; ⇨La Corte dice che la selezione degli interlocutori coinvolge valutazioni di ordine politico che è fatta dal Governo sotto la sua responsabilità.

  1. Incide anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Dopo che il soggetto ha esaurito le vie interne e che si ritenga leso da una violazione dei diritti garantiti dalla CEDU ha la possibilità di presentare il ricorso davanti alla Corte EDU. ( Difficile da compendiare la natura dell’eguaglianza e della libertà religiosa per la EDU perché ci sono diversi ordinamenti). L’EDU ha affermato che si è in lesione la selezione arbitraria dei soggetti ammessi a godere benefici che sono analoghi a quelli previsti dalla Cost. italiana in base all’art. 8 comma 3, in base agli art. 9 della CEDU che prevede la libertà di opinione e di credenza e all’art. 14 che prevede il principio di non discriminazione nel godimento dei diritti. Le norme dell’art. 8 della Cost. e quelle della CEDU secondo la nostra giurisprudenza la CEDU non ha rango costituzionale secondo quanto disposto dall’art. 117. comma 1 della Cost. che prevede che la validità della legislazione interna come parametro interposto ha avuto esecuzione con legge ordinaria e quindi ha rango di legge ordinaria. Le ragioni che hanno portato la Corte ha dire ciò è il fatto che ha ritenuto che il Consiglio di Stato e la Cassazione assicurano un sindacato giurisdizionale su atti che possono toccare la libertà assoluta del Governo.
  2. Con la sent. 63/2016 la Corte annulla diverse disposizioni di una legge della Lombardia che rendeva difficile l’edilizia di culto delle minoranze religiose. (vedi punto 2.)

Gli enti ecclesiastici: principi generali di diritto costituzionale (art. 7, 8 e 19 Cost.) e di diritto concordatario (art. 7 Acc. rev. conc; l. 222/1985; Requisiti per il riconoscimento degli enti ecclesiastici, con particolare attenzione al fine di religione o di culto ed alle relative attività (art.16, l.222/1985)

Oltre all’art. 20 della Cost. ha incidenza sulla materia degli enti ecclesiastici l’ art.7 comma 1 e 2 che afferma che “ lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e dai successivi accordi.” Per ordine proprio si intende la distinzione dell’ordine della Chiesa a cui corrisponde l’ordine spirituale (si intende il foro interno, il governo della anime, la Chiesa che esercita la propria sovranità e connessa che questa ha nella sfera spirituale nell’ordine temporale) e l’ordine dello Stato che ha l’ordine temporale. ⇨gli enti ecclesiastici sono la manifestazione della materialità sociale e giuridica nell’ordine spirituale, quindi rappresentano l’organizzazione temporale della dimensione spirituale. L’art. 7 comma 2 disciplina le due sovranità attraverso il principio concordatario. L’art. 7 dice che: la Chiesa in forza della sua indipendenza e sovranità rivendica la propria potestà sugli enti che sono riconducibili ad essa ; lo Stato è vincolato dalla Cost. perché si utilizza lo strumento concordatario per dettare norme che riguardano gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica; le norme canoniche possono avere effetto nell’ord. dello Stato solo quando sono esplicitamente richiamate o presupposte dalla legislazione concordataria. La Chiesa non può

pretendere che le norme sia efficaci anche nell’ord. civile però lo può fare attraverso il principio concordatario.

L’ art. 8 in riferimento agli enti ecclesiastici le altre confessioni religiose ricorrono alle intese in modo che venga riconosciuta la libertà di organizzarsi da poter perseguire le finalità trascendenti. L’organizzazione degli enti è legata alla dimensione patrimoniale( =utilizzo delle risorse economiche). Il disegno degli arti. 7-8 è sempre unitario ma tenendo conto delle differenze che esistono tra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose.

L’ art. 19 riguarda le materie degli enti che sono strumentali all’esercizio del diritto di libertà religiosa, ossia il diritto di professare la propria fede religiosa dei fedeli in forma associata o in forma individuale.

L’art. 7 dell’Accordo di revisione del Concordato al punto 6 si prevedeva l’istruzione di una commissione paritetica per la formulazione delle norme per la disciplina della materia degli enti ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato. Questa scelta è stata fatta in sede di trattativa per si è capito che la materia era troppo complessa. La commissione cominciò a lavorare immediatamente e concluse i lavori con la l.222/1985 (c’è una duplicazione legislativa perché è in vigore la 206 che prevede il procedimento di abrogazione e la 222). Le norme della l.222/1985 godono della medesima copertura costituzionale dell’Accordo di revisione in quanto integra il contenuto dell’Accordo alla materia degli enti, dei beni e degli impegni finanziari. ☞ quindi le norme dell’Accordo e quella della l.222/1985 godono di una resistenza passiva all’abrogazione o alla modifica unilaterale di rango costituzionale (=norme interposte) I principi della l.222/1985: l’ente ecclesiastico ha la finalità di religione o di culto anche se ha la possibilità di svolgere attività diverse; la disciplina degli enti ecclesiastici non è una disciplina discriminatoria(lo Stato non può discriminare) rispetto alle altre persone giuridiche di diritto comune ma allo stesso tempo non è una disciplina di privilegio nei confronti degli enti delle altre confessioni religiose (principio contenuto nell’art.20). Nel nostro ordinamento esiste un trattamento tributario di favore di tutti gli enti delle confessioni religiose; l’art.7 della l.222/1985 si trae il principio che l’ente ecclesiastico viene riconosciuto agli effetti civili tramite un procedimento amministrativo di riconoscimento nel quale deve dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti formali; l’ente è connotato da una specialità soggettiva cioè l’ente nasce nell’ordinamento canonico e attraverso il riconoscimento acquisita effetti anche nell’ord. dello Stato. ☞ l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto appartiene a un genere particolare nell’ord. dello Stato; il profilo soggettivo dell’ente ecclesiastico: le attività di religione e di culto determinano la finalità dell’ente e sono soggette a una disciplina speciale mentre per tutte le altre attività trova applicazione nella disciplina comune;

Principio di riconoscimento Il riconoscimento è il procedimento definito in sede di accordi bilaterali tra lo Stato e la Chiesa Cattolica mediante l’ente canonico che entra a far parte dell’ord. italiano la personalità giuridica ⇨la Chiesa nel proprio ordinamento ha gli enti che costituiscono negli ord. civili i c.d enti paralleli.

Requisiti generali per essere ente riconosciuto Essi vengono richiesti a tutti gli enti. Sono requisiti che l’ord. dello Stato può esigere da un ente canonico ai fini dell’attribuzione della personalità giuridica. Quindi: approvazione da parte dell’autorità ecclesiastica: gli enti che devono essere eretti o approvati dall’ord. canonico (ente deve essere dotato di personalità giuridica nell’ord, canonico) o

Gli artt. 16, 2 e 5 della l.222 del 1985 L’accertamento del fine di religione o di culto La finalità caritativa L’art.7.3 dell’Accordo del 1984: “Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte degli enti , sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime” Il registro delle persone giuridiche presso la prefettura

L’ente nasce in un ordinamento che è diverso da quello dello Stato. L’aspetto fondamentale, determinato dalla l.222/1985, è che l’ente ecclesiastico deve avere un atto di erezione o e rectio in titolum ecclesisticum (= è la caratteristica di pubblicità). La l.222/1985 usa ancora il termine erezione ciò significa che se ci si trova davanti ad un ente di natura associativa l’autorità ecclesiastica costituisce (=conferisce la personalità giuridica di diritto canonico pubblica).

Osmosi tra i due ordinamenti L’associazione privata di fedeli non può essere riconosciuta schiettamente come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, e quindi sarà configurata dallo Stato attraverso le norme del c.c e del D.P.R del 2000⇨ diventa un ente di diritto comune con profili di ecclesiasticità, questi profili si trovano negli statuti (negli statuti saranno stabiliti le funzioni dell’autorità ecclesiastica, i controlli canonici sull’amministrazione del patrimonio. Queste norme saranno opponibili ai terzi in cui lo statuto viene depositato nel registro delle persone giuridiche). L’associazione andrà dal Prefetto e chiederà il riconoscimento della personalità giuridica.

Caratteristiche degli enti civilmente riconosciuti Essi sono: l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto trova vita nell’ord. diverso da quello dello Stato; il regime giuridico dell’ente ecclesiastico è prodotto in via convenzionale. Ciò comporta che non può esserci un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto dello Stato in quanto previsto dall’art.7 della Cost. sulla distinzione degli ordini.⇨ Gli enti ecclesiastici dello Stato erano quelli che avevano il fine di natura ecclesiastica ma erano creati dallo Stato, sulla convinzione che dovevano essere assunti dallo Stato perché erano meritevoli di tutela. Es: il fondo per il culto; ripartizione delle competenze fra legislatore canonico e legislatore civile. Esso si manifesta nel momento della costituzione dell’ente e la personalità giuridica gli viene data dallo Stato; l’art. 20 della Cost. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono assoggettati ad una disciplina che non può essere discriminatoria rispetto a quella che è stabilita per le altre persone giuridiche che agiscono nell’ambito dell’ord. costituzionale. Infatti l’art. 20 cita: “ Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività ”. Questo articolo nasce in funzione anti-eversiva. La dottrina dice che se l’art.20 impedisce un trattamento legislativo discriminatorio nei confronti degli

enti che hanno finalità di religione o di culto, questo non impedisce un trattamento favorevole agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rispetto agli enti di diritto comune; per avere un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si deve ricorrere ha due requisiti: l’ ecclesiasticità (=è il collegamento organico con l’ord. confessionale) e la finalità effettiva dell’ente. Quest’ultima è la finalità di religione o di culto e deve essere costitutiva ed essenziale, si trova nell’art. 16 lettera a) della l.222/1985 che elenca le attività che hanno finalità di religione e di culto, sono: l’esercizio del culto (= figura centrale della chiesa parrocchiale), la cura delle anime (è rappresentato dalla figura del prete), la formazione del clero e dei religiosi, gli scopi missionari, la catechesi e l’educazione cristiana. Es: enti ecclesiastici più numerosi sono le parrocchie. ⇨queste attività sono oggetto di leggi tributarie favorevoli in ordine all’imposizione tributaria.L’esercizio del culto non può mai essere subordinato ad un’imposizione di natura tributaria). Mentre l’art.16 lettera b) della l.222/1985 che dice che sono attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione, cultura e nella sua oggettività viene svolta con criterio commerciale (principio della parificazione dei ricavi e dei costi) mentre nella sua soggettività che ha lo scopo di lucro ma anche di dividerlo, esse vengono svolte attraverso la legge di diritto comune; distinzione tra le finalità di religione o di culto e le finalità di carattere caritativo. Nell’ord. canonico nel Titolo V del c. di diritto canonico all’art. 1254 vengono enumerate le finalità di un patrimonio ecclesiastico. Questo art. dice che “ la Chiesa ha il diritto nativo, proprio e originario di avere un patrimonio ecclesiastico cioè di acquistare, alienare, possedere amministrare i beni di questo mondo per alcune finalità costitutive che sono”: l’esercizio del culto, l’onesto spostamento dei chierici e degli altri ministri sacri e le opere di apostolato e di carità verso i poveri. La finalità caritativa è una finalità indubbia nell’ord. canonico mentre per lo Stato questa finalità si chiama attività di beneficenza che si attua attraverso una donazione ( animus donandi) ma può esercitarsi anche in altri modi giuridici, per esempio la remissione del debito può essere fatta per donandi causa. → significa che non esiste un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto in Italia che abbia finalità di tipo caritativo; figura giuridica dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. L’art. 16 della l.222 deve essere interpretato insieme all’art.2 della l.222 che dice: “ sono considerati aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa, gli istituti religiosi e i seminari”. Gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica sola la diocesi e la parrocchia. Il secondo comma dell’art. 2 dice: “ per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e in genere, per gli enti ecclesiastici che non abbiano personalità giuridica nell’ord. della Chiesa il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta in conformità alle disposizioni dell’art.16. ⇨ quest’art. prospetta che l’autorità ecclesiastica deve dimostrare nel caso concreto che l’attività di religione o di culto, enumerate dall’art.16, siano costitutive ed essenziali. Inoltre si prevede la possibilità che il ministero riconosca come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto delle persone giuridiche, degli enti ecclesiastici che non hanno la personalità nell’ord. canonico. Es. di ente che non ha la personalità giuridica canonica sono alcuni organi collegiali all’interno della Chiesa. Il comma terzo dell’art.2 dice:” l’accertamento di cui al comma precedente è diretto a verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell’ente anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.” ⇨il carattere caritativo non ha alcun rilievo di natura ecclesiastica ( vedi punto 6.) L’art.7 comma 3 del Nuovo Concordato dice che “ agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza e istruzione”. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, alle leggi dello Stao concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.principio di equiparazione generale delle finalità di religione o di culto alle finalità di beneficenza e di istruzione, correlativamente c’è la sottoesposizione dell’attività diverse da quelle di religione o di culto alle leggi dello Stato previste per questa attività. Quindi le associazioni di diritto comune con profili di ecclesiasticità non possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici formalmente ma sono subordinate all’art. comma 3.