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Attribuzioni patrimoniali mediante questi due atti.
Tipologia: Appunti
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Quando venivano effettuate delle attribuzioni patrimoniali attraverso i negozi, non dovevano avvenire necessariamente attraverso una connotazione causale come accadeva invece nella stipulatio e nella in iure cessio, ma potevano essere fatte queste attribuzioni patrimoniali per dotis causa o per donationis causa.
DOTIS CAUSA – dotis vuol dire dote e come è comprensibile dal nome, era effettuata in seguito al matrimonio. Infatti, la donna, doveva avere una dote che in seguito al matrimonio era trasferita nel patrimonio del marito. La dotis causa è quindi un negozio che ha come clausola la dote, perchè affinchè potesse avvenire la stipulatio ( in questo caso il matrimonio) bisogna avere per forza una dote.
DONATIONIS CAUSA – esso è un negozio che ha come clausola la donazione. La donazione poteva avere efficacia sia se avveniva inter vivos, sia se avveniva mortis causa. Quando avvenivano mortis causa ci si chiedeva se potessero avere un’efficacia traslativa mediata, cioè se il beneficiario della donazione potesse prelevarla prima; oppure se le donazioni mortis causa avevano un’efficacia traslativa, cioè se il beneficiario poteva prelevarla soltanto dopo la morte del donante.
Col tempo la donazione non fu considerata soltanto come causa di un negozio, ma come un negozio a se’ stante. Giustiniano inizia a considerarla come un contratto e stabilisce che le donazioni dovevano andare oltre una certa somma per essere valide e necessitavano di forma scritta, di testimoni e della trascrizione nel registro pubblico.