



Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunti sulla bancarotta di diritto penale dell’economia
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
1 / 7
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!




L’articolo 217 (ora 323 CCI ) si apre con una clausola sussidiaria, affermando la funzione residuale di questa fattispecie rispetto alla bancarotta fraudolenta. Non è comunque facile tracciare i confini tra i due figure di bancarotta che si differenziano solamente per l’elemento psicologico del reato. L’articolo 217 disciplina la condotta illecita che si concretizza per colpa e dunque con imprudenza, incapacità professionale o in ottemperanza agli obblighi di legge senza la figura del dolo, centrale invece nell’ipotesi di bancarotta fraudolenta. L’articolo 217 prevede al co.1 un’ipotesi di bancarotta patrimoniale mentre al co.2 un’ipotesi di bancarotta documentale. Tuttavia queste fattispecie non vengono descritti in maniera chiara, dato che le loro definizioni sono indeterminati ambigue.: per esempio, il primo comma parla di o perazioni manifestamente imprudenti, il cui termine è difficile da definire. La difficoltà di inquadramento delle definizioni porterebbe all’esito di punire il semplice fatto del fallimento che appare tuttavia un retaggio di una prospettiva superata nell’ambito penale commerciale. Per quanto riguarda la bancarotta patrimoniale, sono menzionate cinque ipotesi che possono essere classificate in due gruppi distinti:
Con scritture contabili prescritti dalla legge si intendono le scritture obbligatorie e relativamente obbligatorie previste all’articolo 2214.
un comportamento che perdura nel tempo e appare difficile concepire che una condotta manchevole riguardo a tale obbligo sia concepita a titolo colposo e non doloso. Per questo, per entrare nella fattispecie della bancarotta semplice documentale, l’imprenditore deve dimostrare di aver previsto l’illecito con atteggiamento caratterizzato da dolo eventuale.
innanzitutto bisogna sottolineare che non è possibile una completa equiparazione tra la bancarotta impropria fraudolenta e quella dell’imprenditore, dato che non vi è solo distinzione fra i patrimoni del singolo e della persona giuridica, ma vi è anche una diversa soggettività tra la società fallite e le persone fisiche che rivestono carica di gestione o di controllo. Tali fattispecie si articola in tre distinte figure:
Anche se la norma parla di AMMINISTRATORI , la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto la rilevanza penale posta in essere dall’amministratore di fatto: questo orientamento è stato recentemente confermato dalla corte di cassazione facendo rilievo sull’articolo 2639 in tema di responsabilità penali. Il DIRETTORE GENERALE rientra tra tra i soggetti attivi della norma solo quando svolge mansioni di alta gestione assimilabile a quelli dell’amministratore, esso deve essere individuato in base alle funzioni effettivamente svolte e non essendo necessario non nomina espressa proveniente dall’assemblea dei soci. Il SINDACO è annoverabile fra i soggetti a condizione che sia componente del collegio sindacale, non rilevando dunque le funzioni e poteri di controllo eventualmente riconosciuti al singolo socio nei confronti dell’amministrazione di società Per quanto riguarda i LIQUIDATORI , questi vengono individuati nei soggetti che devono essere incaricati di sistemare i rapporti patrimoniali in vista della estinzione della società. È difficile delineare l’ipotesi di bancarotta impropria fraudolento per distrazione: la giurisprudenza ha ritenuto che tale condotta sussiste con la semplice destinazione del cespite del suo valore economico alla realizzazione di un interesse diverso da quello dell’ente, ovvero al perseguimento di finalità estranee all’oggetto sociale. Per riconoscere un’ipotesi distrattiva in ambito societario, non è sufficiente che si riscontri una forma di utilizzo di beni sociali., poiché se l’operazione negoziale della condotta è diretta per l’ottenimento del beneficio della società, non si verifica il depauperamento del patrimonio aziendale. CO.2 N° Il co.2 n°1 individua come bene giuridico la tutela dei creditori , contrariamente all’orientamento precedente che riteneva di tutelare invece le norme previste dal codice civile e richiamate nella disposizione in esame. Per integrare la fattispecie è che il soggetto attivo abbia commesso fatti di false comunicazioni sociali., false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, indebita all’istituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali. È richiesto che dalla commissione di tali illeciti sia derivato causalmente il dissesto dell’impresa, il delitto comunque si configura come reato di evento e viene punito con dolo. Il dissesto si ricava dalla nozione dell’art. 5 co.2 lf , per cui l o stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fattori esteriori quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Anche in questa disposizione si sostiene che la dichiarazione di fallimento rappresenta una condizione obiettiva di punibilità CO. 2 N° L’art. 223 co.2 n°2 svolge una funzione residuale, applicandosi alle fattispecie non riconducibili al 223 co.1 e 223 co.2 n°1. ; si è creata una problematica distinzione fra n°1 e n°2, concludendosi che questi si trovano in rapporto di specialità. Per quanto concerne le operazioni dolose previste 223 co.2 n°2 , si realizzano mediante comportamenti delittuosi poste in essere dalle cariche societarie , integrato anche dall’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto. La corte ha sostenuto che le operazioni dolose si distinguono dall’ipotesi generali di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dato che la nozione di operazione postula modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo, bensì da un fatto di maggior complessità. Sussiste il reato previsto all’articolo 223 co.1 quando sono realizzati atti di disposizione caratterizzati secondo una valutazione ex ante da manifesta ed intrinseca fraudolenza in assenza di qualsiasi interesse per la società amministrata. Anche se dal punto di vista oggettivo le due condotte previste all’articolo 223 co. 2 n°2 sono uguali, dal punto di vista soggettivo vi sono delle differenze (hanno cagionato con dolo/ o per effetto di operazioni dolose .. il fallimento della società)
impropria. Il dettato normativo tuttavia mostra una grande imperfezione di espressione tecnica per l’insolita scelta del legislatore di non riprendere la formula utilizzata nella bancarotta fraudolente impropria, anche se per entrambe le fattispecie il dissesto rappresenti l’elemento consumativo del reato. Non si intende nessuna differenza tra c agionare e concorre a cagionare. Il legislatore fa riferimento ai semplici obblighi imposti dalla legge, abbandonando ogni riferimento a specifiche violazioni e optando per una formula che includa tutti gli obblighi finalizzati alla prevenzione del dissesto o del relativo aggravamento. L’articolo 224 richiede che il soggetto risponda con colpa specifica, che può essere determinata da mera trascuratezza oppure volontaria trascuratezza: la volontarietà tuttavia non può coincidere nel dolo eventuale, dato che in questo caso si applicherebbe l’articolo 223. Una parte della dottrina pone anche attenzione sul fatto per cui l’articolo 224 parla di dissesto mentre l’articolo 223 di fallimento: con tale distinzione sembrerebbe che con dissesto si riferisca a condotte conseguenti a comportamenti colposi che non coinciderebbe dunque con l’insolvenza definitiva che si ha con il fallimento.