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Sulla distinzione tra bancarotta propria e impropria in ambito societario, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il danno patrimoniale causato da fatti di bancarotta possa qualificarsi come rilevante gravità. Viene esaminata la sentenza della Corte di Cassazione del 2011 (n. 21039) che ha stabilito l'unicità o pluralità dei fatti di bancarotta in relazione all'articolo 219. anche delle difficoltà operative che possono risultare dalla fattispecie e della applicazione delle regole previste dall'articolo 219 alle ipotesi di bancarotta impropria.
Tipologia: Appunti
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Bancarotta propria e impropria 4 maggio ’ Diritto penale commerciale Analisi della bancarotta propria e analisi della bancarotta impropria in ambito societario. Art 219 L.F. Che detta regole importanti circa le conseguenze pratiche rispetto all’applicazione nell’ambito dei processi che riguardano fattispecie di bancarotta. Comma 1: ipotesi in cui il danno patrimoniale cagionato dalla realizzazione di fatti di bancarotta sia da qualificarsi in termini di rilevante gravità allora vi sarà aumento fino alla metà delle pene previste rispettivamente dagli art 216 e 217 (bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice) e art 218 (ricorso abusivo al credito). Comma 3: Nel caso in cui il danno patrimoniale sia da qualificarsi in termini speciale tenuità allora opererà una circostanza attenuante speciale a efficacia comune essendo le pene ridotte nella misura consueta fino a 1/3. Più complessa è la fattispecie prevista dal comma 2 _Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
Sentenza del 27 gennaio 2011 n. 21039 delle sezioni unite penali con la quale la corte di cassazione si è dovuta pronunciare rispetto alla unicità o pluralità dei fatti di bancarotta quando realizzati in concorso tra loro , ai sensi dell’art 219. Ciò sotto un duplice ordine di questioni :
irragionevolezza contrastante con l’art 3 della costituzione in virtù della disparità di trattamento che verrebbe a colpire più gravemente situazioni più lievi dal punto di vista dell’offesa arrecata ai beni giuridici oggetto di tutela. NB: Le fattispecie di bancarotta studiate, per esempio bancarotta patrimoniale propria fraudolenta e le sue 5 condotte che incidono sull’attivo (dissipazione, distrazione , dissimulazione occultamento distruzione di bene), queste condotte danno vita a una fattispecie mista alternativa o ad una fattispecie mista cumulativa? Passo indietro:
- fattispecie miste alternative tutte le volte in cui una norma incriminatrice prevede una pluralità di condotte in relazione alla quale la realizzazione di due o più condotte tra quelle tipizzate dalla stessa norma non incide sul carattere unitario del reato , cioè il soggetto anche se commette più condotte tra quelle indicate realizza il reato una sola volta Es: condotte di abuso di informazioni privilegiate laddove se il soggetto rispetto alla medesima informazione tiene sia una condotta di tipping sia una condotta tuyautage (es: comunicando l’informazione a tizio e consigliando la realizzazione dell’operazione senza pero trasmettere la notizia privilegiata a Caio) non realizza due reati di abuso di informazione privilegiate ma uno solo perché rispetto ad una informazione privilegiata che è sempre la medesima la realizzazione di plurime condotte descritte dal legislatore da vita sempre ad un unico reato - Diversamente nelle fattispecie mista cumulativa la realizzazione di più condotte tra quelle indicate da vita a più reati che possono ovviamente concorrere tra di loro è questa la ipotesi della bancarotta: se io distraggo un bene pertinente all’impresa, ne distruggo un altro e dissimulo altri beni ancora i fatti di bancarotta sono plurimi e diversi tra di loro e ciascuno di esse va a colpire la garanzia creditoria oggetto di tutela (ecco perché normalmente i capi di imputazione che riguardano i delitti di bancarotta sono molto ricchi nella descrizione perché ognuno di questi comportamenti di per sè integra il reato) ed ecco perché il legislatore interviene con art 219 a mitigare le ricadute sanzionatorie di questa impostazione per evitare che il concorso che si presenterà per lo più nelle forme del concorso materiale parlando di condotte spesso tra loro distinte e se tenute in tempi tra loro anche significativamente diversi nemmeno il vincolo della continuazione in taluni casi potrà essere invocato, ed ecco allora che l’applicazione della severa disciplina del concorso materiale di reati e del cumulo materiale delle sanzioni (si aggiunge alla pena per ciascun reato con una reclusione base che va dai 3 ai 10 anni) potrebbe dare vita a cumuli di pena eccessivi rispetto alla effettiva lesività delle condotte: allora il legislatore introduce questa disposizione volta a mitigare il risultato sanzionatorio. E dunque chiarito che ci troviamo di fronte a fattispecie miste di tipo cumulativo non dobbiamo però dimenticare che alcune di queste condotte si presentano come condotte eventualmente plurime = la struttura stessa della condotta supporta una possibile esecuzione scaglionata nel tempo del fatto tipico Es: la dissipazione passa strutturalmente attraverso una pluralità di comportamenti del soggetto che tutti insieme danno vita ad una dissipazione del patrimonio, cosi come la tenuta della contabilità in modo volutamente caotico da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio passa
attraverso necessariamente una pluralità di azioni del soggetto che danno vita ad una condotta Dopo di che questa condotta potrà per avventura concorrere anche con altre e dar vita a questo meccanismo che trova la sua disciplina nell’art 219 co. 2 n. 1 e che, secondo il legislatore e le sezioni unite e la dottrina maggioritaria, può trovare applicazione
Questo regime di disciplina può essere applicato anche alle ipotesi di bancarotta impropria , cioè alle ipotesi di bancarotta nelle quali il soggetto accusato della commissione del reato non è il fallito perché a fallire è la società, l’art 219 non è in realtà richiamato dagli articoli 223 224 e 225, non vi è nel capo dedicato ai reati commessi da persona diversa dal fallito (dunque il capo II del titolo VI della legge fallimentare) una norma analoga all’art 219 e tuttavia il meccanismo relativo al rapporto esistente tra la bancarotta impropria e propria consente di arrivare in via interpretativa alla applicazione delle regole previste dall’art 219 e dunque anche questa mitigazione delle ipotesi di concorso pure per le ipotesi di bancarotta impropria, cosi come accade nelle ipotesi di bancarotta propria. L’ultimo punto che le sezioni unite hanno affrontato : (N.B. PUNTI PRECEDENTEMENTE AFFRONTATI: - qualificazione della disposizione dell’ art 219 co. 2 n. 1 come fattispecie apparentemente riconducibile alle circostanze aggravanti, ma in realtà che mutua del regime delle circostanze solo il trattamento sanzionatorio, dunque un richiamo solo quoad penam perché dal punto divista della sostanza questa fattispecie non descrive una circostanza ma descrive una modalità alternativa di soluzione di concorso di reati. - possibilità di interpretare questa norma come riferita a tutte le ipotesi di bancarotta, quindi anche disciplinate in articoli diversi , il riferimento a «ciascun articolo» contenuto nell’art 219 co. 2 n. 1 non è ostativo all’operatività di questa regola in materia di sanzione quando ad essere realizzati siano fatti di bancarotta descritti in articoli diversi da loro) - la natura unitaria o meno delle fattispecie di bancarotta per stabilire se vi sia oppure no un tema di divieto di ne bis in idem capace di ostacolare plurimi accertamenti penali e plurime sentenze in relazione a diversi fatti di bancarotta relativi però alla medesima vicenda imprenditoriale Sul punto le sezioni unite pervengono alla conclusione che le fattispecie delittuose richiamate dall’art 219 co.2 n.1 rimangono ontologicamente distinte tra di loro (es: se il soggetto ha distratto dei beni, preferito un creditore a danno di altri eseguendo dei pagamenti , e realizzato operazioni manifestamente imprudenti o di pura sorte nelle quali ha investito e perso gran parte del patrimonio dell’impresa: queste 3 ipotesi (bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta preferenziale, bancarotta semplice
disposizione di legge amministratori della società e dunque, secondo questa dottrina, se realizzano una condotta di bancarotta fraudolenta o semplice risponderebbero, non in virtù del 222, ma in virtù degli articoli 223 e 224 che sono quelli che riguardano gli amministratori di società di capitali. Secondo questa ricostruzione dunque il silenzio dell’art 222 rispetto ai soci illimitatamente responsabili di società in accomandita per azioni sarebbe giustificato dal fatto che costoro risponderebbero dei fatti di bancarotta ai sensi delle norme del capo II in quanto amministratori ex legge di queste società. MA: In realtà però la questione non è cosi semplice.