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Bioetica e biodiritto, Dispense di Bioetica

Corso di biodiritto tenuto dal professore Raffaele Sinno all'ISSR di Benevento, già professore presso l'Università di Bari.

Tipologia: Dispense

2023/2024

Caricato il 16/11/2025

rossella-pia-civitillo
rossella-pia-civitillo 🇮🇹

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BIOETICA E BIODIRITTO: CONFINE TRA POSSIBILE E
LECITO.
“Lo scopo della giustizia è proprio stabilire il confine tra il
possibile e il lecito; tutto ciò che è possibile, è sempre lecito?”
Breve passaggio riguardo la bioetica =
bios ethos ->
interdipendenza tra la vita, l’etica e la scienza. Interazione tra
gli aspetti biologici dell’esistenza e i valori che guidano il comportamento
umano in relazione al giusto e all’ingiusto.
Differenza tra la bioetica e la biologia: la differenza sostanziale vi è nel
metodo di approccio poiché la biologia utilizza un metodo empirico, pratico e
sperimentale basato sull’osservazione e sulla conoscenza, la bioetica ha come
riferimento la riflessione filosofica ed etica rispetto a come agire, rispetto a cosa è
giusto fare quando si entra in contatto con la vita e con le sue manipolazioni.
Differenza tra bioetica e biodiritto:
entrambe le discipline hanno il focus sulla
vita, ciò che le caratterizza è appunto come detto precedentemente il metodo con
cui approcciano alle questioni relative alla vita. Poiché il bios ius, non ha solo il
target bioetico ma ha anche un taglio del
diritto inter nazionale
.
Da dove sor ge la b i oetica?
Prima di porre domande bioetiche, bisogna capire cosa è la bioetica, qual è il
suo rapporto con le altre discipline e comprendere così il suo statuto
epistemologico, vale a dire la sua carta d’identità.
1. Le origini
Il noto cancerologo Potter degli Stati Uniti, nel 1971 definisce il termine
“bioetica” e la dichiara “scienza per la sopravvivenza”, quindi una biologia
combinata con varie for me del sapere umanistico e da questo for mare
una scienza.
Nasce in risposta ad una preoccupazione etica riguardo:
-
Avanzamenti scientifici e tecno logici:
con
la scoperta di nuove scienze biomediche sorgono dilemmi etici riguardo
sperimentazioni su esseri umani, trapianti di organi;
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Scarica Bioetica e biodiritto e più Dispense in PDF di Bioetica solo su Docsity!

BIOETICA E BIODIRITTO: CONFINE TRA POSSIBILE E

LECITO. “Lo scopo della giustizia è proprio stabilire il confine tra il

possibile e il lecito; tutto ciò che è possibile, è sempre lecito?”

Breve passaggio riguardo la bioetica =

bios ethos - > interdipendenza tra la vita, l’etica e la scienza. Interazione tra

gli aspetti biologici dell’esistenza e i valori che guidano il comportamento umano in relazione al giusto e all’ingiusto.

Differenza tra la bioetica e la biologia: la differenza sostanziale vi è nel

metodo di approccio poiché la biologia utilizza un metodo empirico, pratico e sperimentale basato sull’osservazione e sulla conoscenza, la bioetica ha come riferimento la riflessione filosofica ed etica rispetto a come agire, rispetto a cosa è giusto fare quando si entra in contatto con la vita e con le sue manipolazioni.

Differenza tra bioetica e biodiritto: entrambe le discipline hanno il focus sulla

vita, ciò che le caratterizza è appunto come detto precedentemente il metodo con cui approcciano alle questioni relative alla vita. Poiché il bios ius, non ha solo il

target bioetico ma ha anche un taglio del diritto internazionale.

Da dove sorge la bioetica?

Prima di porre domande bioetiche, bisogna capire cosa è la bioetica, qual è il suo rapporto con le altre discipline e comprendere così il suo statuto epistemologico, vale a dire la sua carta d’identità.

  1. Le origini Il noto cancerologo Potter degli Stati Uniti, nel 1971 definisce il termine “bioetica” e la dichiara “scienza per la sopravvivenza”, quindi una biologia combinata con varie forme del sapere umanistico e da questo formare una scienza. Nasce in risposta ad una preoccupazione etica riguardo:

- Avanzamenti scientifici e tecnologici: con

la scoperta di nuove scienze biomediche sorgono dilemmi etici riguardo sperimentazioni su esseri umani, trapianti di organi;

  • Conflitti in pratiche etiche: conflitti riguardo aborti, eutanasie, che hanno sollevato questioni morali per la dignità umana;
  • Maggior consapevolezza dei diritti

umani: nasce per dare maggiore consapevolezza di quelli che sono i

diritti umani e di quella che è la dignità della persona. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e le sperimentazioni scientifiche naziste fatte su prigionieri di campi di concentramento, rom, disabili hanno portato la comunità internazionale a redigere il codice di Norimberga (1947) per prevenire abusi in campo medico;

in questo codice furono redatti alcuni principi fondamentali tra cui il

consenso informato, l’obbligo di minimizzare i danni, protezione di

questi.

  • Interdisciplinarietà: la bioetica affronta nodi interdisciplinari per risolvere quelli che sono i conflitti morali complessi. La bioetica prende in esame le questioni di inizio e fine vita, la manipolazione genetica, il consenso informato. Proprio l’ambito della sperimentazione (prima ancora di chiamare tale questione bioetica) fa emergere il pensiero di porre dei limiti alla ricerca;

sempre a ridosso dell’idea di Potter come scienza della sopravvivenza* vi

sono altri due fatti da ricordare come nel 1963 furono iniettate cellule tumorali all’interno di pazienti anziani senza il loro consenso, e tra il 65 e il 70 all’interno di uno studio sull’epatite virale inocularono il virus a bambini con handicap. La bioetica rispetto alle scienze sperimentali (metodo galileiano), rispetto alla tecnica, segue un metodo diverso, cioè non interviene solo nel momento applicativo ma va a monte per misurare tutta la visione della ricerca. A diffondere la bioetica in Italia fu Elio Sgreccia nel 1985 , a cui venne affidato la creazione del centro di bioetica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. La bioetica in Italia è volta ad affrontare questioni relative all’ambito della sessualità, il campo relative alle tecnologie per lo sviluppo dell’embrione umano, tanto che la stessa università cattolica collabora con l’Istituto di

Ginecologia e Ostetricia di Roma che ha a cuore il “personalismo

ontologico fondato” il cui Elio ne è il fondatore.

vedere le cose, questa si chiama democrazia. Il biodiritto è intimamente connesso alla democrazia, la nascita del diritto ha in sé la regola, la norma e l’equilibrio, va a normare i casi in base alla gravità del caso. Si riferisce ai diritti di quarta generazione inseriti all’interno dei documenti internazionali come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU).

È indispensabile il diritto all’interno

della Bioetica?

Il diritto nasce proprio come risoluzione di conflitti, purtroppo inevitabili tra gli esseri viventi. Siccome esiste il conflitto, può essere risolto in due modi:

  1. Risoluzione violenta: attraverso la preminenza di una persona sull’altro. La violenza è sempre un’azione cattiva perché è un’azione che viene compiuta conto la volontà di chi ne subisce le conseguenze. Non vale nel caso in cui si violino le leggi e quindi nel caso di un malvivente.
  2. Risoluzione non violenta: attraverso un insieme di regole che non vanno a imporre ma a cercare di applicarle per tenere in considerazione i diritti fondamentali della persona. Il diritto tutela il debole che ha necessità di essere tutelato da parte dell’intera collettività che tramite le norme la protegge. Il riconoscimento della parte debole è indispensabile proprio perché parliamo di bioetica e quindi di questioni relative alla vita, quindi andiamo incontro a qualcuno che sta per morire o per essere ucciso. Il biodiritto regola le questioni bioetiche proprio perché all’interno della bioetica vi sono questioni giuridiche preminenti: il conflitto, gli interessi da conciliare, una o più parti deboli, che attengono alla vita, alla morte, alla famiglia ma anche al creato, per questo anche il diritto come la bioetica è una scienza globale.

Il campo d’azione o di studio è proprio il rapporto tra ciò che si può fare e se è

socialmente ammissibile, tecnicamente accettabile e soprattutto se è giuridicamente lecito. Ogni azione umana anche se indirizzata al bene può avere insito il non essere indirizzata al bene, quindi il biodiritto indaga se tutte le cose che vengono fatte sono giuridicamente lecite.

Quali sono i diritti di I, II, III e IV generazione?

I diritti di I generazione sono diritti fondamentali nei quali si chiede allo Stato di

non interferire nelle libertà individuali, sono diritti relativi alla libertà individuale e alla partecipazione della vita politica; esempi: diritto alla vita, diritto al voto e alla

partecipazione della vita politica, diritto al giusto processo. Sono definiti diritti blu,

in quanto sono importanti e come detto precedentemente sono diritti inseriti

nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (DUDU), nello specifico

degli articoli 3 e 21.

Articolo 3: ogni individuo ha diritto alla vita, ogni individuo ha diritto alla

libertà, ogni individuo ha diritto alla sicurezza della propria persona; nasco libero, vivo libero e ho diritto alla sicurezza della mia persona. Sicurezza che include non soltanto quella fisica ma anche quella psicologica, relazionale etc. L’articolo 3 è indispensabile e sul quale si fondono tutti gli altri articoli, poiché il primato della persona è indispensabile. Laddove lo prevede la Costituzione, ad esempio in Afghanistan non vi è il principio di libertà.

Articolo 21: ogni individuo ha diritto a prendere parte alla vita pubblica del

proprio paese, inoltre garantisce l’accesso a cariche pubbliche e a impieghi governativi. Questi diritti sono tutelati in Italia anche dalla Costituzione Italiana, garantiti dalla DUDU e dalla CEDU. L’Italia come parte della comunità internazionale ha l’obbligo di promuovere e tutelare tali diritti.

I diritti di II generazione sono diritti economici, sociali e culturali, che mirano a

garantire una vita dignitosa a tutti gli individui e pari opportunità. Riguardano appunto il diritto al lavoro, alle cure sanitarie, alla sicurezza sociale e all’istruzione e sono definiti diritti rossi. ****Ad esempio** le cure sanitarie in Svizzera sono basate su un’assicurazione sanitaria obbligatoria i cui cittadini pagano mensilmente una somma a seconda del cantone e dell’età, mentre in Italia le cure sono finanziate dallo Stato indipendentemente dal reddito (si paga il ticket ma è generalmente basso) mentre in Svizzera, seppur vi è sistema molto efficiente i costi sono elevati.

I diritti di III generazione sono legati alla difesa dell’ambiente cioè all’ambiente

salubre, all’equa distribuzione delle risorse ambientali.

C’è sicuramente un diritto naturale universale (un diritto valido per tutti gli

esseri umani e da cui vengono stabilite leggi positive, è un diritto che appartiene alla natura stessa o è considerato di ordine superiore come ad esempio quello divino, è un diritto universale, inalienabile, eterno…esempio di diritto naturale universale: diritto alla vita, diritto alla libertà personale) che però viene sottoposto continuamente a modifiche anche sulla base di cambiamenti sociali e scientifici. Segue sicuramente un percorso naturale ma vi sono delle trasformazioni in base all’evoluzione etica: (condizione della donna diverso dal passato, i suoi diritti e le sue conquiste; aiuto assistito di fine vita; donazione di organi). Con l’avanzamento delle tecnologie, si è superata la visione del naturale (che era accettato e normato da ciò che non è naturale) e il biodiritto si è confrontato con tematiche che prima erano impensabili. C’è da capire che però questa naturalità noi non possiamo completamente sovvertirla, il biodiritto cerca di normare qualcosa che è sempre legata alla legge naturale (rispetto della dignità umana, non si deve uccidere ingiustamente l’altro, la giustizia e l’equità devono guidare i rapporti umani); ma noi questa legge naturale la stiamo modificando per alcune cose, in modo particolare per la nascita, se stessi e l’altro sesso. A livello internazionale, così come nel campo della bioetica, anche nel biodiritto è stato assolutizzato il concetto di autonomia, non tenendo più conto dei diritti altrui. Questa disciplina ci porta ad avere un pensiero critico, noi molte volte assolutizziamo il concetto di autonomia anche abusando del mondo che ci circonda.

IL NUOVO PARADIGMA BIOGIURIDICO

Il biodiritto deve fondarsi su un nuovo paradigma antropologico , che coniughi

le innovazioni scientifiche con i principi e i valori condivisi nella società con

un riferimento esplicito ai principi espressi nelle carte giuridiche internazionali (Carta delle Nazioni Unite ONU, Dichiarazione dei Diritti Umani DUDU, Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU). Questo paradigma si fonda su un nucleo che rispetta i seguenti principi costituzionali:

1. Libertà/responsabilità/solidarietà

**2. Autonomia/uguaglianza/dignità

  1. Giustizia/cittadinanza/personalità** Il nuovo paradigma si fonda sul rispetto di questi principi costituzionali.
  2. Libertà: porsi in ascolto di opinioni diverse, senza violenza verbale nel sostenere le proprie tesi. Violare la libertà altrui è violare la propria, perché viene meno il concetto di libertà, viene meno il concetto di dialogo e si cerca di far prevalere la propria posizione.
  3. Autonomia: posso essere autonomo solo quando riconosco uguaglianza umana. Ogni persona ha diritto ad esprimere la propria personalità, occorre essere riconosciuti come persone al di là di dove si è e di quello che si fa.
  4. Giustizia: non c’è solidarietà senza giustizia e giustizia senza solidarietà.

Abbiamo un nuovo paradigma biogiuridico e quando si pensano le leggi,

dovrebbero essere pensate nel rapporto tra libertà e solidarietà. Chiaramente

che la legge non potrà mai superare i problemi etici, può soltanto normare verso un’azione o un concordato di azioni.

IL BIOCAPITALISMO

L’uomo produce e crea economia utilizzando non il lavoro, le merci e le cose create ma sé stesso. Il sistema tecno-scienza-economia ha determinato nuovi interessi: dalle biobanche, organi artificiali e utero in affitto. Il biocapitalismo altro non prevede che la conservazione di materiale biologico all’interno delle biobanche (il biodiritto ha l’obbligo di regolamentare il materiale alla vita), in modo particolare il seme per le tecniche di fecondazione assistita (in Italia, le crioconservazioni sono vietate per la ricerca). L’uomo vuole creare senza riconoscere che rimane comunque creatura, poiché non è chiamato a creare ma a trasformare e per quanto abbiamo la capacità di trascenderci, non trascendiamo il tutto, chi trascende tutto è il vero creatore. L’intelligenza artificiale oggi sta trasformando il capitalismo in tecnocratismo e ha portato ad una spersonalizzazione umana, avanza sempre più una rivoluzione artificiale. Così come la vita, la si sta calcolando da un punto di vista monetario, come la compravendita dell’utero. La vita non può avere valore monetario, c’è un Creatore alla base e soprattutto non può essere manipolata a nostro piacimento

e rientra nei diritti inviolabili dell’uomo in qualsiasi contesto e in qualsiasi Stato. In alcuni Stati sono disattesi i diritti fondamentali.

Il principio dell’autodeterminazione

Il principio dell’autodeterminazione è un principio cardine che ha come perno il consenso informato (la consapevolezza del malato su ciò che sta per succedere) e la responsabilità del medico a dare tutte le informazioni giuste ed esaustive per dare la possibilità alla persona di fare una scelta consapevole. Tenendo conto che la responsabilità implica competenza, etica e morale alla luce delle odierne ricerche scientifiche. Il biodiritto internazionale è quello dell’autodeterminazione che si basa su due pilasti importantissimi: il consenso informato e la responsabilità dell’equipe che fa assistenza.

L’OBIETTIVO DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

La norma è una virtù: cioè il giusto mezzo tra due eccessi. L’obiettivo è l’alleanza (quindi il bene comune) terapeutica e giuridica. L’obiettivo dell’alleanza terapeutica deve essere inserito in un preciso rispetto di regole dettate dalle norme del biodiritto. Si deve sviluppare una relazione di fiducia tra il medico e il paziente, con l’obiettivo di promuovere il bene. L’alleanza terapeutica in questo contesto non si riferisce solo alle cure mediche, ma soprattutto ai diritti e alla libertà del paziente. Dal punto di vista del biodiritto l’alleanza terapeutica è strettamente connessa al consenso informato e all’autonomia. L’obiettivo si sviluppa in un dialogo continuo tra medico e paziente perché il medico anche se ha una competenza, deve rispettare la libertà di scelta del paziente (vi è anche il diritto a non curarsi) quindi fornire le informazioni comprensibili al paziente, ascoltare le

preoccupazioni e aiutarlo nel processo decisionale. Vi è quindi la centralità del

paziente, la promozione del consenso informato, la garanzia di qualità delle

cure (diagnosi più accurate), l’equilibro tra i diritti e doveri, ma anche e

soprattutto il supporto alla salute psico-emotiva (cioè un’equipe assistenziale

non tiene conto solo della salute fisica ma anche della salute psicologica del

paziente).

I DIRITTI DELL’ALLEANZA TERAPEUTICA

L’alleanza terapeutica si riferisce al rapporto di fiducia e collaborazione tra il medico ed il paziente, i diritti di quest’alleanza sono radicati in principi etici e giuridici che

tutelano sia il paziente che il professionista. Tra i diritti vi sono: il diritto all’informazione chiara, completa della propria condizione di salute; il diritto all’autodeterminazione il paziente deve essere libero anche di rifiutare le cure; il diritto al consenso informato attraverso le informazioni ricevute il paziente deve essere libero di scegliere; il diritto alla riservatezza ovvero vi deve essere la tutela della privacy e la riservatezza delle informazioni. Per la Corte Costituzionale il consenso informato è un “principio fondamentale” nella tutela della salute e si fonda sugli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione Italiana. Tali articoli esplicitano il diritto alla salute e il diritto dell’autodeterminazione. Qualora il paziente non può acconsentire, subentra il “tutor”, ma solo se non ha fatto la DAT (la Dichiarazione Anticipata di Trattamento). Nella DAT deve essere esplicitato il diritto ad una dignità e quindi ad effettuare un trattamento che non sia lesivo per la persona.

ARTICOLO 2 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Il principio dell’autonomia si basa sugli articoli 2 e 13 della Costituzione

Italiana ma anche sull’articolo 32 in cui nessuno può essere obbligato ad un

trattamento sanitario. La Repubblica Italiana garantisce i diritti inviolabili

dell’uomo e tutela la salute, la Repubblica Italiana tutela anche la persona con problematiche. Tali diritti sono riconosciuti all’uomo non come cittadino ma come individuo sia come singolo sia come facente parte di una comunità. Sono inviolabili anche per il legislatore, il quale se dovesse normare al di fuori della Costituzione, la norma del legislatore risulterebbe illegittima. Sono diritti assoluti e si affermano nei confronti di chiunque, inoltro non cadono mai in prescrizione.

Articolo 13 della costituzione italiana

L’articolo 13 dice che la libertà personale è inviolabile ed è il presupposto per l’esercizio di tutte le altre libertà garantite dalla Costituzione e rappresenta la condizione essenziale perché l’individuo possa godere dell’autonomia e dell’indipendenza. Non ci può essere nessuna restrizione della libertà se non per motivazione dell’autorità giudiziaria (solo un giudice ha la competenza di ordinare restrizioni alla libertà personale come nel caso dell’arresto o della detenzione, sulla base di una valutazione dei fatti). Questo articolo tutela la libertà personale come diritto inviolabile e stabilisce che eventuali limitazioni possono avvenire solo in

legittimo e lecito) per evitare voleri bizzarri o impercorribili professionalmente. La ricerca deve sempre rispettare i canoni etici. La legge affronta anche il tema della terapia del dolore, del divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e della dignità nella fase finale della vita. Per i minori e gli incapaci devono ricevere informazioni in modo consono alle loro capacità per essere messi in condizione di esprimere la propria volontà. Per il minore il consenso informato è espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore del minore; per la persona incapace di intendere e di volere il consenso è espresso o rifiutato dal tutor sentito l’interdetto ove possibile.

Esistono anche le DAT, le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento ,

comunemente chiamato anche biotestamento o testamento biologico.

Oppure vi è una pianificazione condivisa delle cure in caso di patologia cronica e

invalidante.

Alleanza terapeutica

L’alleanza terapeutica è appunto la fiducia che si crea tra il medico ed il paziente, la fiducia ha come scopo la cura del paziente. Attraverso l’alleanza terapeutica si amplia il confronto tra proporzionalità e non, tra liceità e non, questa alleanza si configura obbligante tra le diverse posizioni biogiuridiche. Sostiene un approccio centrato del paziente, promuove la fiducia e il dialogo e assicura il rispetto dei diritti e doveri inviolabili per la persona. Non solo facilita il rispetto alla legge, ma migliora anche la qualità delle decisioni mediche.

FILIAZIONE E NATURA

La procreazione seppur ha subito mutamenti rimane sempre un diritto dell’individuo. Mentre in passato avveniva in maniera naturale, oggi è possibile anche attraverso la tecnica. Il compito del biodiritto all’interno di questa è regolare le diverse tecniche di procreazione. Se da un lato vi è il diritto ad avere un figlio, dall’altro vi deve essere una valutazione giuridica che tiene conto diversi aspetti.

Oggi si può ricorrere alla procreazione assistita ma questo processo coinvolge

diverse figure professionali, quindi avviene all’interno di una equipe: ginecologi, psicologi, genetisti e il medico di riferimento. Ciascuno, a modo suo, contribuisce alle cure personalizzate. Ci sono questioni etiche come la selezione degli embrioni, la

scelta degli interventi. Si parla di surrogazione alla filiazione, uno strumento attraverso il quale si può bypassare il metodo naturale della procreazione. La procreazione assistita può essere eterologa, omologa, maternità surrogata e utero in affitto.

Diritto alla procreazione

La Consulta ha riconosciuto il diritto alla procreazione , quindi ad essere genitori

tutelato dall’articolo 2 della Costituzione Italiana.

Forme di procreazione

Le forme di procreazione oggi le possiamo dividere in: procreazione naturale (l’incontro tra spermatozoo e ovocita, all’interno della coppia); procreazione adottiva (l’adozione) e fecondazione artificiale o assistita (che fa riferimento al metodo). Nelle leggi internazionali si parlerà sempre di PMA (procreazione medicalmente assistita) perché lo scopo è quello di non sostituirsi alla naturalità ma

assistere quelle coppie che hanno problemi a procreare, che hanno problemi di

sterilità. Quindi è un procedimento che si sostituisce all’unione naturale per

raggiungere IN VIVO o IN VITRO (grande distinzione) mediante tecniche

omologhe se si utilizzano quelle della coppia, tecniche eterologhe se si utilizzano

quelle di donatori. Fecondazione in vitro (FIV): è una tecnica medicalmente assistita, utilizzata per aiutare le persone che hanno difficoltà a concepire in modo naturale. Sono procedure mediche che prevedono la fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo all’esterno del corpo della donna, in un laboratorio. La FIV ha

sollevato varie questioni etiche: destino degli embrioni in eccesso (vengono creati

più embrioni rispetto a quanti devono essere trasferiti nell’utero, gli embrioni non utilizzati possono essere congelati e utilizzati per le future gravidanze o per la ricerca

scientifica [vietata in Italia]; selezione degli embrioni possono essere selezionati gli

embrioni di modo che non capitino quelli con malattie genetiche, questo solleva

molte questioni etiche; costi elevati.

Diverso è il discorso della FIVET (tecnica che ha preso piede nel campo della

fecondazione eterologa) poiché qui avviene un vero e proprio sganciamento tra l’atto unitivo e procreativo. Viene fecondato un ovulo con spermatozoo in laboratorio e poi l’embrione viene trasferito nell’utero della donna. Questa

Una volta che viene fatto questo processo, il bambino è della coppia che ha acquisito la filiazione e la legge tedesca ha riconosciuto il diritto del nascituro a risalire alla sua identità biologica. In Italia e in Svizzera non è consentita la conservazione del seme post-mortem; però ci sono paesi in cui questo è permesso.

La gestazione per altri (utero in

affitto)

È una tecnica in base alla quale una donna si impegna su commissione a portare a termine una gravidanza e a consegnare il figlio dopo il parto al committente. Se il materiale appartiene alla coppia si parla di locazione in utero. Attualmente questa gestazione è vietata in Italia per motivi etici, legati alla tutela della dignità umana e dei diritti delle donne e dei nascituri. In passato venivano impiantati 6/7 embrioni, attualmente ne vengono impiantati 2/3 sia per la salute della donna, sia per la gravidanza (per evitare una gravidanza plurima).

LE QUESTIONI BIOGIURIDICHE

Queste innovazioni hanno determinato una rottura fra sessualità e procreazione, e questo porta a due livelli di riflessione giuridica. Da un lato abbiamo i diritti consolidati nel tempo che riconoscevano un unico modello di maternità, ovvero quello della coppia; dall’altro lato vi sono altri diritti, quelli legati alle tecniche. Questi due conflitti non devono contrastarsi ma camminare insieme. Ma è importante riconoscere che la procreazione naturale non è stata superata, poiché appunto è medicalmente assistita. Tuttavia dobbiamo fare i conti con una nuova realtà normativa che cerca di tutelare i diritti dei genitori, dei figli, dell’equipe medica e delle strutture assistenziali. La risposta di queste tecniche deve essere chiara da un punto di vista giuridico: la PMA deve essere considerata un supporto, non un’alternativa.

DUE MODELLI BIOGIURIDICI

  1. Accettazione di tali tecniche all’interno dei limiti naturali in un rapporto eterosessuale;
  2. Ampliamento a coppie same sex, soggetti non in età fertile.

Inizia a nascere anche la questione con i fratelli e le sorelle, l’autosufficienza procreativa sia da parte della donna che da parte dell’uomo (un single che vuole un figlio), la procreazione oltre i limiti naturali ad esempio un quarantenne che ricorre alla FIVET, l’utilizzo del seme congelato post-mortem (vietato in Italia e Svizzera), la procreazione di coppie in same sex.

emersione di nuove questioni

biogiuridiche

Ricorrere a queste metodiche come rimedio della sterilità le configura come terapie a tutti gli effetti, con la copertura dell’articolo 32 (diritto alla salute), ma anche il diritto ad avere un figlio. Questo cambiamento ha creato delle nuove questioni genitoriali: madre e padre biologico, genitori sociali, madre genetica, madre uterina, madre parentale (donazione genetica intra parentale). Manca il concetto di maternità e paternità responsabile, cambia il concetto di parentela e titolarità genitoriale. L’ordinamento giuridico deve riconoscere il titolare dell’aspetto fisico-genetico e il titolare dell’aspetto sociale.

FAMIGLIA NEL BIODIRITTO

A livello biogiuridico si deve considerare la tutela delle persone coinvolte nei modelli procreativi. Quindi si parla di coppia, non di matrimonio; come nel caso della Legge 40 che parla di coppia stabile e anche la giurisprudenza internazionale ha normato la convivenza di fatto. Esistono due modelli giuridici principali: uno è quello tradizionale che segue il concetto naturale la cui procreazione avviene all’interno di un rapporto eterosessuale stabile. L’altro va oltre questa concezione e spinge a riconoscere i diritti procreativi anche all’esterno di contesti diversi da quello eterosessuale, come nelle coppie dello stesso sesso o in persone single. La fecondazione assistita in paesi fuori dall’Italia è considerata normale anche in coppie omosex, single o persone che desiderano diventare genitori anche a tarda età anche se non sono in una relazione stabile. Il concetto di famiglia cambia, perché la legge naturale non è l’unico parametro, poi la paternità e la maternità sono visti

Il divieto di fare del corpo umano una fonte di lucro.

  • ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE DI OVIEDO. Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo il consenso informato. Questa persona deve ricevere informazioni sullo scopo, sulle conseguenze e sui rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento revocare il proprio consenso.
  • SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 438/ Dichiara che il consenso informato è la sintesi tra due diritti fondamentali della persona: la salute e l’autodeterminazione.

Il consenso alle tecniche di

fecondazione

L’atto di volontà a queste tecniche diviene un aspetto responsabile (per il figlio e per la famiglia) quindi il consenso assume un valore importante. Questo consenso si configura con la necessità di avere una responsabilità a 360 gradi nei confronti dei figli, per comunicare altresì ai figli una vita responsabile e consapevole. Il consenso richiede l’impegno irrevocabile all’affidamento dei figli con l’acquisizione giuridica del nascituro. La violazione dell’impegno comporta un abuso di diritto.

Una nuova figura giuridica

Le tecniche di procreazione assistita comportano la presenza di una nuova figura giuridica, appunto l’embrione in vitro. Questo embrione è un’entità autonoma, che deve essere tutelato. Ogni azione scientifica ricade nella realtà umana ed è per questo che deve essere normato.

Embrione in vitro

L’embrione in vitro diviene titolare di diritto: diritto alla sua esistenza e diritto alla salute.

Tutela del concepito

La tutela giuridica del concepito è già prevista dall’articolo 2 della Costituzione.

Diritto a non nascere

Nella Costituzione è prevista altresì la sanzione dal danno provocato da condizioni di abuso che potrebbero recare danno al nascituro. Si pone quindi la questione giuridica se esiste un diritto a non nascere con la possibilità di rivalsa nei confronti dei medici e dei genitori. La procreazione assistita potrebbe comportare uno stato familiare anomalo nel caso di omogenitorialità o un pregiudizio esistenziale. Di per sé non esiste un diritto a non nascere ma solo leggi in caso di mancata tutela anche e soprattutto per i casi - confine, cioè quando vi è un conflitto tra principi e diritti. Questo diritto si colloca sullo scontro tra piano logico e esistenziale. Quello logico potrebbe essere legato ad una malattia geneticamente trasmissibile in maniera consapevole al nascituro, quella esistenziale quando la titolarità della vita deriva dalla scelta genitoriale.

Sentenza della corte costituzional e

Questa sentenza ribadisce che i diritti che la legge riconosce a favore del nascituro sono conseguenziali/dipendenti all’evento di nascita. La legge non considera il diritto all’esistenza del nascituro come assoluto. Vale di più, per il diritto, chi è già persona e non chi potrebbe diventare.

La legge 40/2004 sulla p.m.a

Le norme nel biodiritto sono suddivise in:

1. Norme soft: norme che non impongono ma cercano di delineare principi e

linee cardini. Sono leggi presenti nelle questioni di fine vita e nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento.