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BIODIRITTO
Perchè un corso di diritto a biotecnologie? Cosa si intende per bioetica? Una riflessione organizzata e sistematica sulle implicazioni morali e sociali delle biotecnologie. Tematiche:
- Medicina
- Ricerca e sperimentazione in campo biomedico
- Nuove tecnologie biologiche e mediche
- Rapporto con ambiente naturale e animali Di cosa parleremo? Di concetti (etica, etica umana, etica animale, etica ambientale, diritti), norme (trattati internazionali, normativa UE, leggi statali), scelte (politiche, giuridiche, economiche, culturali). Le implicazioni morali e sociali della bioetica variano da individuo ad individuo, contesto culturale e religioso, contesto sociale ed economico. È fondamentale che tutte queste implicazioni contribuiscano al dibattito per fornire impulsi e punti di vista diversi. Altra caratteristica della bioetica è il carattere pubblico e pluralista degli interessi coinvolti. Quali sono le caratteristiche dell’indagine bioetica:
- Pubblica→ non è materia riservata agli specialisti, ma riguarda gli interessi di tutti
- Pluralista→ richiede l’espressione di opinioni diverse a volte difficilmente conciliabili
- Razionale e argomentativo→ per poter rendere possibile un dialogo democratico
- Dipende dal contesto culturale in cui si sviluppa→ pluralismo etico (non esiste una sola etica, ma esistono tante etiche quanti sono i punti di vista).
- Spazio di riflessione multi e transdisciplinare→ non è una vera e propria disciplina, ma riceve contributi da filosofia, etica, medicina, diritto, scienze naturali, economia, etc
Può essere trattata secondo vari approcci:
- Impostazione filosofica:
- Filosofia analitica→ si usa un modo di ragionare preciso e attento al dettaglio
- Filosofia contrattualistica→ lo scopo è di fissare regole che riconoscano a tutti pari diritti
- Utilitarismo→ calcola i costi e i benefici dei soggetti coinvolti in modo da assicurare al maggior numero il maggior benessere
- Approccio clinico→ si basa sul caso concreto, tralasciando i principi generali
- Impostazione giuridica:
- Ordinamento di Civil Law (diritto scritto e codificato): applicano al caso concreto un dettato normativo rigido e predefinito
- Ordinamenti di Common Law (diritto giurisprudenziale, caso per caso): adattano più agevolmente il principio al singolo caso concreto Con quale metodologia di studio? DEDUTTIVA INDUTTIVA Dal generale al particolare Dal particolare al generale Utilizza i seguenti principi generali che poi applica al caso particolare:
- Principio della benevolenza
- Principio della non maleficenza
- Principio dell’autonomia
- Principio della giustizia Ad es. Etica della cura:
- Importanza dell’esperienza di prendersi cura di qualcuno
- Attenzione morale
- Comprensione empatica
- Consapevolezza relazionale La bioetica riguarda la vita e chiunque è coinvolto in prima persona, per questo motivo, per studiare la bioetica è necessaria la discussione di gruppo. “La bioetica è lo studio sistematico della condotta umana nei confronti della vita, esaminata alla luce dei valori e dei principi etici”, Warren T. Reich, 1978. “Getta un ponte tra fatti scientifici e valori etici” (Bioethics, Bridge to the Future, Van R. Potter, ideatore del termine “bioetica” negli anni ‘70). Si differenzia dal biodiritto solo per quanto concerne il metodo:
- in bioetica è incentrato sulla dimensione morale.
- in biodiritto è incentrato sulla dimensione giuridica. ma l’oggetto (scienza della vita e cura della salute) è lo stesso.
Nel 1964 → dichiarazione di Helsinki sulla sperimentazione clinica. Negli anni ’ 70 nasce quella che abbiamo definito come la biotecnologia innovativa:
- Scoperta dell’enzima della “restrizione”: permette di tagliare il DNA in modo sempre uguale e regolare, per poi essere ricongiunto con l’ausilio di altri enzimi.
- Paul Berg (1972): ipotizza che una molecola di DNA ricombinante, che sopravvive in una cellula batterica, può sopravvivere anche in una cellula di un mammifero.
- La comunità scientifica americana, però, si allarma a fronte dei possibili rischi di incidenti, fino a portare a una moratoria (1974)
- Al Convegno di Asilomar (California, 1975), che aveva lo scopo di avviare una discussione sui possibili rischi delle manipolazioni genetiche, vengono adottate una serie di linee guida da rispettare in laboratorio.
- Viene messa a punto la prima strategia di clonazione dei geni: possibile prelevare un gene da una specie (primo esperimento sulla rana africana), isolarlo, inserirlo in un batterio o in un’altra cellula e produrlo in milioni di copie identiche (cloni).
- Le tecniche di clonazione si applicano all’enzima umano dell’insulina (la cui assenza provoca il diabete) → nasce il sodalizio tra ingegneria genetica e industria, attratta dalle enormi possibilità di guadagno (farmaceutica). E quindi la moratoria finisce e la ricerca riprende.
- Anni ‘70: responsabilità sociale della scienza = impossibilità di isolare il mondo (fisico e morale) del laboratorio dal resto del mondo.
- La libertà della scienza deve relazionarsi con le altre più generali libertà e con i diritti fondamentali degli esseri umani.
- Sorge l’esigenza di discutere pubblicamente i nuovi interrogativi della scienza e di inquadrare tali tematiche (multidisciplinari) mediante strumenti istituzionali.
- Nascono negli USA i primi istituti di ricerca interdisciplinare/multidisciplinare bioetica.
- In questo momento il pensiero bioetico: da una parte, viene arricchito dal contributo dovuto alla multidisciplinarietà; dall’altra parte, subisce un rallentamento a causa dello schema burocratico che è costretto a subire una volta che la bioetica diventa un fenomeno istituzionale Il diritto non è efficace per regolare la bioetica per la rapidità dei cambiamenti tecnologico contro la lentezza dei procedimenti legislativi e perché i problemi bioetici sorgono da casi concreti contro la portata generale della legge. Il diritto però ha il merito di definire delle garanzie individuali e collettive e di mettere chiarezza in situazioni che potrebbero dare luogo ad incertezze e possibili abusi e arbitri. Non è la giuridificazione ad aver creato problemi, ma un’altra forma di istituzionalizzazione della bioetica→ il comitato etico che introduce un nuovo tipo di processo decisionale→ comunità di esperti (Repubblica della scienza), che utilizza il meccanismo del peer
review. Il Comitato etico garantisce autorevolezza, ma riserva il dibattito bioetico ad una èlite che lo allontana dalla dimensione pubblica e pluralista → Comitology = termine di accezione negativa per sottolineare il proliferare dei comitati di esperti. Per regolare il funzionamento dei comitati di esperti: normativa USA (1972) e normativa UE (1999). COMITATI ETICI Comitati di esperti di diverse professionalità che devono esprimersi su questioni che riguardano la bioetica. Due tipologie:
- Comitati sulla sperimentazione clinica: valutano il rispetto dell’applicazione dei protocolli di ricerca per la sperimentazione clinica o con volontari sani (riguardano gli addetti ai lavori: i loro pareri sono giuridicamente vincolanti).
- Comitati sulle valutazioni cliniche: supportano gli operatori sanitari se nel corso della quotidiana attività dovessero trovarsi a risolvere questioni con implicazioni etiche (riguardano tutti i cittadini: i loro pareri non sono giuridicamente vincolanti). Primo esempio di comitato etico:
- Life and Death Committee→ A fronte della messa a punto di una nuova tecnologia per la dialisi, disponibile però solo per curare un numero limitato di malati, tra il 1962 e il 1967, presso un ospedale di Seattle, viene costituito un Comitato incaricato di scegliere chi potesse vivere o morire. I componenti sono: un funzionario statale e uno bancario, una casalinga, un avvocato, un medico, un sindacalista e un prete. Un soggetto tipo “prescelto”, seguendo opinioni e valori personali, è un ex militare dell’esercito americano, incensurato, sposato con due figli, impiegato in un’azienda petrolifera e assiduo frequentatore della parrocchia del quartiere. Sorgeva il problema di individuare linee guida specifiche da seguire all’interno dei comitati bioetici. Oggi per alcuni trapianti sono stati creati sistemi di selezione che, tramite algoritmi, combinano dati clinici oggettivi. I comitati etici operano a più livelli:
- Locale→ singole aziende ospedaliere
- Nazionale→ comitato nazionale di bioetica italiano presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Internazionale→ comitato internazionale di bioetica dell’UNESCO COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA Istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 28 marzo
- Svolge consulenza per Governo, Parlamento e altre istituzioni. Fornisce
DOVE INIZIA E FINISCE LA VITA?
I processi biologici e fisiologici importanti per la vita dell’uomo e quindi rilevanti anche per la bioetica (trattando questa della vita in tutte le sue fasi) restano immutati nel tempo, cioè, si parlerà sempre di inizio della vita, nascita dell’essere umano e di fine della vita, morte. Quello che cambia è il paradigma giuridico che deve stabilire, in ciascun processo biologico, un singolo istante prima del quale, ad es., si può parlare di “vita” e dopo il quale si può parlare di “morte”. Questi mutamenti sono dovuti a due fattori:
- Culturale (es. Giappone)
- Progresso delle scienze e delle tecnologie che permettono di incidere in modo consistente sui processi biologici È importante per stabilire quando ad un individuo sia possibile riconoscere diritti o interessi meritevoli di tutela. E’ rilevante per:
- Brevettabilità degli utilizzi degli embrioni umani.
- Pillola del giorno dopo.
- Aborto Il dibattito sull’inizio della vita ha inizio con le vicende sull’aborto del noto caso Roe v. Wade (410 US 113, 1973). Roe viene sposata a 16 anni da un uomo violento dal quale viene costretta ad avere due figli. Al concepimento forzato del terzo figlio decide di abortire. Roe sostiene che la donna possa terminare la propria gravidanza in qualunque tempo, anche in assenza di rischi per la salute propria o del feto e in qualunque circostanza la gravidanza non sia una libera scelta della donna. Wade, Procuratore distrettuale della contea di Dallas, sostiene che il feto è una “persona” a tutti gli effetti. Lo Stato persegue due interessi separati e distinti: preservare e proteggere la salute della gestante e proteggere la potenzialità della vita umana. La Corte Suprema dichiara espressamente di non esprimersi in merito all’identificazione del momento iniziale della vita, ma, fissa due principi:
- La donna può abortire anche in assenza di rischi di salute suoi o del feto, fino a quando il feto non sia in grado di sopravvivere anche al di fuori dell’utero.
- In presenza di rischi per la salute della donna, allora l’aborto può avvenire anche dopo quel limite temporale. IN ITALIA: La Corte Costituzionale italiana del 1975, n. 27 ha sostenuto la “prevalenza del diritto alla salute di chi è persona rispetto agli interessi di chi ancora non lo è”. In Italia, infatti, il Codice Civile distingue due livelli di tutela: chi è già qualificato come persona ha “diritti”, mentre chi ancora non lo è ha solo “interessi”:
Art. 1 del Codice Civile Capacità giuridica: “La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita.” Al feto, (il “concepito”, ma non ancora nato) viene riconosciuto un “interesse”, in quanto “potenziale di vita”. Infatti, la difficoltà nell’affermare che l’embrione sia “persona”, non lo degrada alla qualifica di “res” (privo di diritti). Inizio della vita = concepimento. Concepimento = incontro spermatozoo con ovulo? / unione dei due gameti (ovulo e spermatozoo) in un unico nucleo? Annidamento dell’uovo fecondato nell’utero? IL CASO ITALIANO DELLA PILLOLA DEL GIORNO DOPO (2001) Al momento della commercializzazione della pillola del giorno dopo, alcune associazioni hanno fatto ricorso al TAR Lazio a sostegno della vita del concepito. Si ritenevano violati:
- Il diritto costituzionale all’esistenza della vita umana fin dalla fecondazione
- La legge 194/1978 in materia di interruzione volontaria della gravidanza
- Il diritto di informazione riguardo all’azione del farmaco Pronuncia del Tribunale:
- Non vi è disposizione nella Costituzione che stabilisca che la vita inizi al momento della fecondazione
- Il farmaco agisce in un momento precedente all’annidamento dell’ovulo nell’utero (non contrasta con la legge)
- Il diritto all’informazione risulta effettivamente violato. Invece, a causa delle diverse concezioni culturali o religiose, è importante informare del fatto che il farmaco agisce sull’ovulo già fecondato (anche se non ancora annidato nell’utero) IL CONCETTO DI MORTE Perché è importante stabilire un criterio comune? Per stabilire un momento preciso per poter procedere legittimamente all’espianto e alla donazione di organi. Perché ha subito tante trasformazioni? A causa dell’avanzamento delle tecniche di rianimazione. Fino al ‘700 si valutava secondo parametri visibili (respiro). Per lungo tempo il momento della morte è stato identificato con la cessazione del battito cardiaco e la conseguente cessazione delle attività cardiocircolatorie. Il parametro giuridico utilizzato oggi è quello della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo. In Giappone permane un forte rispetto del culto del corpo e il parametro di riferimento è tuttora quello della cessazione dell’attività cardiaca. Il parametro della cessazione irreversibile dell’attività cerebrale è stato preso in considerazione soltanto nel 1997. Il Parlamento,
- Nella ricerca inizia a prevalere il riduzionismo: affermazione della ricerca sul “semplice” (studi su tutte le strutture biologiche, come le proteine e gli organismi viventi più semplici, come i virus) piuttosto che sul “complesso”;
- Grandi successi, ma preoccupazioni di carattere “etico” nel lungo periodo;
- Anni ’40-’50: scoperta della molecola del DNA (struttura a elica, 4 basi azotate, pubblicazione sul n. di Nature del 25 aprile 1953 da Watson e Crick); nasce la “biologia molecolare”
- Anni ‘60: approfondimenti scientifici, maggiore comprensione del funzionamento e del sequenziamento del DNA→ Prevalenza del modello della macchina: il vivente funziona come una macchina (orologio, motore a scoppio).
- 1970 , Jacques Monod, Il caso e la necessità: il manifesto della biologia molecolare (dibattiti su grandi questioni, prevale l’idea della macchina, confronto con la questione dell’etica della conoscenza);
- Anni ‘70-’80: le nuove biotecnologie prendono piede, aumento del rischio, nuove preoccupazioni (clonazione del DNA);
- Convegno di Asilomar, 1975: per la prima volta si parla di “moratoria” in ambito scientifico (la ricerca è sospesa fino a quando non si abbia maggior chiarezza sui rischi). Davanti alla continua evoluzione delle conoscenze biologiche e genetiche, la comunità scientifica non è sempre in grado di esprimere una posizione certa. Si contrappongono 2 teorie:
- INCREMENTALISTA: la scienza procede linearmente, dipanando progressivamente i nodi della conoscenza.
- SCIENZA POST-NORMALE: la scienza è caratterizzata da incertezza e il contesto operativo in cui opera è sempre più interconnesso con complessi condizionamenti economici e politici. In relazione alle sfide normative poste dalla scienza, nasce alla fine degli anni ’90, la scienza post-normale che individua le situazioni in cui i fatti sono incerti, i valori appaiono controversi, le poste in gioco sono alte e le decisioni urgenti. Questo è il modello più adatto ad interpretare la realtà complessa della scienza e le dinamiche contemporanee. Quando c’è incertezza scientifica, le discipline normative (etica e diritto) sono chiamate a decidere gli aspetti insoluti, si tratta infatti di decidere tra rappresentazioni diverse di fenomeni scientifici. È necessario stabilire dei criteri con i quali operare questa decisione. o Incertezza oggettiva→ forma di indeterminazione che dipende dalla complessità delle conoscenze, dall’insufficienza di dati, dall’imprevedibilità degli esiti. o Incertezza soggettiva→ dimensioni valutative che riguardano la scienza e incidono a livello teorico e operativo.
o Incertezza in senso proprio→ a differenza delle situazioni di rischio, quantifica le probabilità relative di valutazioni alternative di rischio (probabilità del secondo ordine). o Rischio→ si può quantificare la probabilità di un evento. o Ignoranza→ non esiste la percezione del pericolo. o Indeterminazione→ effetti imprevedibili dell’impatto dell’innovazione scientifica sulla società VALORI NEI GIUDIZI SCIENTIFICI Sono individuati nel 1991 da Kristin Shrader-Frechette:
- Valori pregiudiziali: forzare un’interpretazione tramite omissione o travisamento di dati.
- Valori contestuali: preferenze sociali, culturali e personali.
- Valori costitutivi o metodologici: favore accordato dai diversi scienziati a diverse teorie o regole metodologiche. Individuare i valori che condizionano gli scienziati non significa svalutare l’oggettività della scienza. Chi valuta il livello di rischio?
- Solo i tecnici → giudizio oggettivo (value-free) → ritiene irrilevanti i rischi inferiori a un certo livello di probabilità.
- Chi viene esposto ai rischi (il pubblico)→ giudizio soggettivo → i rischi sono costrutti sociali: i rischi che vengono accettati cambiano secondo le giustificazioni e le priorità della vita.
- Posizione intermedia di sintesi → teoria più democratica e innovativa → necessità di regolamentare e bilanciare i rapporti tra comunità scientifica, istituzioni, imprese e cittadini. Solitamente, il rapporto scienza/diritto è regolato da “norme tecniche” (il diritto si limita a rivestire di efficacia giuridica contenuti scientifici estranei alle sue competenze). L’aumento delle situazioni in cui la scienza ha creato rischi e non è stata in grado di controllarli, ha fatto in modo che la visione della scienza da parte del diritto cambiasse: non più luogo di certezze assolute e davanti al rischio o all’incertezza è necessario compiere delle valutazioni → tramite 2 criteri:
- Valutazione del rischio→ nasce come valutazione dell’impatto ambientale. Nasce nel 1969 negli USA con il National Environmental Protection Act (NEPA), prima in alcuni Stai, poi a livello federale. La Repubblica Federale Tedesca è la prima nazione in Europa, seguita dalla Francia. A livello Europeo: Direttiva CE del 1985, attualmente Direttiva 2011/92/UE e successive modifiche. A livello internazionale: Principio 17 della Dichiarazione di Rio del
- Lo scopo principale è di prevenire il danno attraverso l’identificazione del
un maggior rispetto reciproco tra paziente e medico. Dal XX secolo viene riconosciuto all’individuo malato libertà e autonomia di scelta. Ai giorni nostri si parla di diritto all’inviolabilità della persona. Prevale il principio contrattualistico: medico e paziente sullo stesso piano e stipulano un contratto basato su rapporto impersonale. MEDICINA DIFENSIVA: tendenza in ambito medico a far prevalere le pratiche che possano ridurre o escludere il rischio di incorrere in responsabilità medico legali seguenti alle cure mediche, piuttosto che dedicarsi interamente alla salute del paziente. Principio di autonomia Convenzione di Oviedo sui Diritti Umani e la Biomedicina adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 1997 (recepita in Italia con Legge 145/2001). Art. 5: fissa il principio di autonomia che regola il consenso informato: “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. I limiti codicistici all’autodeterminazione in Italia Codice Civile: Art. 5: Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume. Codice Penale: Art. 579: Omicidio del consenziente. Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Art 580: Istigazione al suicidio: Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Per essere efficace il consenso deve essere:
Il consenso informato, in più, richiede che il paziente venga messo a conoscenza di una serie di elementi (presupposti e conseguenze dell’intervento medico, possibili esiti, percentuali di guarigione, interventi alternativi) che gli permettano di godere pienamente del suo diritto di autodeterminazione→ Mettere il paziente nella posizione di poter scegliere (in applicazione del pr. di autodeterminazione). TESTAMENTO BIOLOGICO Viene frequentemente ricondotto alla logica del consenso informato, la quale per questo tramite si estenderebbe a manifestazioni di volontà pro-futuro e quindi per definizione non attuali (autodeterminazione preventiva). Il presupposto del problema è che i moderni trattamenti terapeutici consentono di prolungare la vita del paziente portando a volte alla paradossale conseguenza di prolungare anche le sofferenze nella parte avanzata della malattia. Obbligo di evitare l’“accanimento terapeutico” (Convenzione di Oviedo, Codice Deontologico dei medici, Congregazione per la dottrina della Fede). Il problema sorge allora nei casi nei quali la malattia è in uno stato tale che il soggetto non sia più in grado di esercitare il proprio diritto di autodeterminarsi (incapacità di intendere e di volere). Art. 34 del Codice Deontologico dei Medici: il medico dovrà tener presente le precedenti manifestazioni di volontà del paziente, in caso di assenza di un’esplicita manifestazione della volontà. In Italia non c’è ancora una legge che regoli la materia, ma solo proposta di legge sulle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazione anticipata di trattamento (DAT)”. Le DAT sono ricollegate al concetto di consenso informato, però il problema è quello dell’attualità del consenso, requisito che nelle DAT manca, perché queste valgono pro-futuro. Non è obbligatorio. Il contenuto delle DAT è preso in considerazione dal medico, ma non è vincolante. Egli deve annotare in cartella la sua decisione di seguire o meno le DAT. Nelle DAT si può nominare un fiduciario, che sarà l’unico legittimamente autorizzato ad interagire con il medico. Non formano oggetto delle DAT l’idratazione e l’alimentazione che devono essere mantenute fino al termine della vita. Caso Englaro: La Cassazione ha incluso nei poteri del padre-tutore la richiesta di interrompere alimentazione e idratazione di una persona caduta in stato d'incapacità a ventuno anni e mantenuta in vita con trattamento (alimentazione con sondino gastrico) che mantiene in essere lo stato vegetativo permanente. L'interruzione del trattamento può venire disposta soltanto quando:
- “La condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno;
- Il New York Times considera GINA come "la legge antidiscriminazione più importante degli ultimi vent'anni". Interrogazione scritta del Parlamento Europeo del 2008 rivolta alla Commissione sulla base della considerazione per cui gli Stati Uniti a seguito dell’adozione del GINA: “Concorda la Commissione sull'importanza di tale questione? Può la Commissione indicare se prevede di attuare iniziative in materia a livello comunitario e internazionale? Ritiene che una tale iniziativa sia necessaria in particolare per quanto riguarda i mercati del lavoro e delle assicurazioni, o nell'ambito delle normative sulle proprietà industriali, la concorrenza sleale e la tutela del consumatore?”. Risposta della Commissione: “Health aspects of genome-based information and technologies are also a priority area of the Public Health Strategy 2008‑13. Here it will be taken up explicitly under the objective ‘innovation’ and implicitly under ‘health in all policies’”. Altro riferimento a livello europeo: Risoluzione del 2013 del Parlamento europeo sul rafforzamento della lotta contro il razzismo, la xenofobia e i reati generati dall'odio → rimanda all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, secondo cui “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nonché su basi di nazionalità”. Attualmente l’ambito dove viene applicato in termini pratici è il campo assicurativo. BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE TEORIE ETICHE RELATIVE ALLE BIOTECNOLOGIE APPLICATE ALL’AMBIENTE L’inclusione dello studio dell’etica ambientale nell’ambito della materia della bioetica è oggetto di discussione in dottrina: l’oggetto di studio della bioetica ambientale (cioè, l’ambiente) non rientra infatti tra i tradizionali temi dell’indagine bioetica. Tuttavia, il laboratorio e la natura, grazie alle nuove biotecnologie, non sono più aspetti separabili. Dunque, in dottrina si sono sviluppate 2 correnti di pensiero:
- Environmental Ethics: di origine anglosassone, si interessa delle problematiche etiche dei problemi ambientali e non è caratterizzata da valenza metafisica;
- Naturphilosophie: di origine continentale, caratterizzata da valenze ontologico- metafisiche L’indagine storico-filosofica concorda nell’attribuire l’origine dei problemi ambientali alla cultura occidentale, mentre le culture orientali sono ritenute più eco-compatibili. L’origine del dominio dell’uomo sulla natura viene attribuito:
- Alle tradizioni giudaico-cristiana: rivelazione biblica per cui l’uomo è autorizzato a soggiogare la terra (antropocentrismo);
- Alla tradizione greco-cristiana: anch’essa caratterizzata da forte antropocentrismo. Ritiene prevalente il modello antropocentrico per valutare il rapporto uomo-natura, sulla base del successo della ricerca scientifico- tecnologica. Atteggiamenti dell’uomo nei confronti della natura:
- Conservazione della natura: ascolto e contemplazione della natura. Modello di riferimento: vita monastica francescana basata su un modello di ecosistema stabile, con popolazione limitata e bisogni materiali contenuti.
- Amministrazione della natura: unisce alla contemplazione la dimensione operativa, con il fattivo e responsabile contributo degli esseri umani alla modificazione dell’ambiente circostante. Modello di riferimento: vita monastica benedettina. La natura può essere considerata come un’opera nella quale non occorre aggiungere nulla (amministrazione) o come opera incompiuta che attende l’intervento umano per essere completata (cooperazione) (Passmore).
- Il dominio dell’uomo sulla natura: con lo sviluppo della ricerca scientifico- tecnologica, il dominio dell’uomo sulla natura diventa la sola chiave di lettura: Perdita del carattere unitario della natura e scissione tra soggetto e oggetto. Riduzionismo e meccanicismo (Cartesio). Il nuovo concetto di natura contiene al suo interno un concetto di manipolabilità, perché la scienza è in grado, grazie alle tecnologie, di decifrare e modificare tutti gli aspetti della natura. Il rapporto uomo-natura viene inteso come necessariamente mediato dalla tecnologia, la quale, di conseguenza, è funzionale all’epistemologia del dominio.
- Il principio di responsabilità (Hans Jonas, 1990), un’etica per la società tecnologica che: si faccia carico delle complesse conoscenze rese disponibili dal sapere scientifico. Valuti le problematiche e conseguenze dell’impatto tecnologico sulla società e sulla natura. Prenda in considerazione le generazioni future. Di fronte a soluzioni alternative, decida per l’opzione maggiormente cautelativa e precauzionale. LE TEORIE ETICHE RELATIVE ALL’AMBIENTE Ecologia (oikos, casa): 1866, Haeckel – (nuova) disciplina naturalistica che studia tutte le scienze delle relazioni dell’organismo con l’ambiente. Ecologia = scienza sovversiva (Edgar Morin) Per la prima volta un sapere scientifico (e non filosofico) pone il problema della relazione tra uomo e natura.
a variazioni genetiche. La ragione è semplice: si tratta delle chiavi di un enigma che siamo incapaci di risolvere e possono fornire risposte a domande che noi non abbiamo ancora imparato a formulare. Il più semplice egocentrismo ci impone di essere prudenti”.
- Teoria della sacralità della vita: Albert Schweitzer, rispetto per tutti gli esseri viventi. La capacità di provare piacere o dolore è finalizzata, in quanto carattere adattivo, a provvedere a migliori possibilità di sopravvivenza e dunque è ancillare rispetto al valore della vita. Ideale regolativo: non si considera tanto il punto di vista morale, ma l’importante è il divieto di oltrepassare i limiti rispetto a ciò che è necessario alla sopravvivenza.
- Teoria dei diritti (Robyn Attfield, 1991): applica la nozione di interesse- benessere al mondo vegetale→ teoria degli interessi degli alberi = hanno natura potenziale da portare a compimento, attraverso la crescita. APPLICAZIONI PRATICHE DELLE TEORIE ETICHE IN AMBITO DI BIOTECNOLOGIE E AMBIENTE Benefici socio-economici attesi per l’umanità:
- Aumento della produzione di cibo nel mondo a minor costo/sforzo
- Realizzazione del diritto al cibo (sicurezza alimentare)
- Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’uomo
- Ridurre la povertà nel mondo e le diseguaglianze sociali Benefici ambientali attesi:
- Riduzione degli effetti nocivi e pericolosi dell’agricoltura moderna sull’ambiente (riduzione dell’uso di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi)
- Sviluppo e diffusione di prodotti agricoli OGM con maggiore capacità di resilienza ai cambiamenti climatici
- Creazione di cibi più nutrienti, con maggiore apporto di sostanze necessarie Possibili benefici nell’alimentazione umana:
- Piante più nutrienti → se appositamente trattate, le piante possono dare frutti più nutrienti → cibi funzionali, o “di seconda generazione” : aumentato contenuto di vitamine o di micronutrienti. Es.: golden rice (riso al betacarotene).
- Piante terapeutiche →“nutrafarmaci”: piante in grado di produrre vaccini. Es.: patate con anticorpi contro il batterio Escherichia coli.
- Strumenti e test diagnostici più efficaci → sviluppo di strumenti e test per il controllo della sicurezza degli alimenti: applicazione di OGM esente da implicazioni etiche. Es.: strumenti per la verifica della presenza di fitofarmaci negli alimenti.
TECNOLOGIE AGROALIMENTARI
- Rivoluzione verde: tra il 1950 e il 1984 la produzione di cereali nel mondo è aumentata del 250% grazie a sistemi di irrigazione e nuove sementi ibride ad alta resa e i nuovi fertilizzanti. Critiche: problemi ambientali (biodiversità, acqua), sociali (comunità locali) e sanitari (uso pesticidi). Infatti, giudizio del pubblico sulle agrobiotecnologie: diffidente (anche a fronte di episodi negativi come quello della Mucca Pazza).
- OGM (Organismi Geneticamente Modificati): Si diffondono a partire dal 1996 (inizio della coltivazione commerciale di piante OGM). Colture principali: mais/cotone/colza. Modificazioni più richieste: 1°posto: tolleranza ai diserbanti; 2°posto: resistenza agli insetti. Possibili benefici per l’ambiente: riduzione dell’uso degli erbicidi e degli insetticidi; minore erosione del suolo (arature leggere del terreno). 1. RISCHI PER L’AMBIENTE
- Intensificazione dell’uso di prodotti chimici (fertilizzanti). A fronte dell’aumento delle modificazioni genetiche che permettono di aumentare la tolleranza agli erbicidi →di fatto si aumenta l’uso di prodotti chimici, invece di diminuirlo.
- Deriva genetica→ l’informazione genetica modificata può essere trasferita ad altre piante selvatiche. Se questo avviene per le erbe infestanti c’è il rischio che diventino particolarmente resistenti → fenomeno dell’inquinamento genetico.
- Sviluppo di resistenze→ se gli insetti nocivi si nutrono di certe sostanze divengono praticamente invincibili.
- Danni a insetti utili→ es. il polline di mais Bacillus Thuringiensis, BT, è nocivo per le farfalle Monarca.
- Erosione genetica →le monocolture minano la biodiversità
- RISCHI SOCIALI Concentrazione del mercato: dall’originaria presenza di piccole case sementiere indipendenti si è passati ad avere un mercato dominato dalle grandi multinazionali. Nuove regole: impossibili creare le sementi in azienda e quindi necessità di acquistarle ogni anno dai grandi produttori + le sementi richiedono fertilizzanti venduti dalle stesse multinazionali. In pratica ci sono principalmente 2 oligopoli (Dupont e Monsanto), che operano anche in ambito farmaceutico e della chimica di base + hanno stretto collaborazione per scambiarsi i diritti di sfruttamento delle maggiori colture: mais, colza e soia (ma oggi anche sorgo, cotone).