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Questo breve corso di diritto penale introduce il concetto di ordinamento penale e i principi fondamentali che lo caratterizzano. Verranno esaminate le differenze tra delitti e contravvenzioni, la nozione di dolo, le cause di esclusione del reato e l'esercizio di un diritto o del dovere come causa di non punibilità. Saranno inoltre discusse le eccezioni e i limiti all'efficacia del consenso.
Tipologia: Appunti
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1. Vecchia Concezione : “ Doveva servire a garantire le
condizioni fondamentali della vita in comune”;
2. Successivamente : Gli è stato attribuito anche un
compito organizzativo e propulsivo.
“Complesso di disposizioni, che si trovano non solo nel
C.P., che proibiscono certe azioni od omissioni in quanto
reputate dannose o pericolose per la comunità Sociale”.
IMPERATIVITA’ (è un comando!);
FUNZIONE VALUTATIVA (valutazione dei
comportamenti umani);
dallo Stato).
Ogni violazione della Legge Penale
Quindi
Ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico
ricongiunge come conseguenza una pena (che
deve essere criminale), quindi inflitta
dall’Autorità Giudiziaria
mediante un processo.
Da un punto di vista sostanziale il reato è ogni
sorta di comportamento in contrasto con i fini
dello stato
I DELITTI (più gravi) sono sanzionati con la
RECLUSIONE e la MULTA;
Mentre
Le CONTRAVVENZIONI con l’ARRESTO e
l’AMMENDA.
Art. 56 C.P.: ammette il “tentativo” solo per i
delitti;
Art. 42 C.P.: si è puniti per un delitto solo se
questo è commesso con “dolo”, salvo i casi di
delitto “preterintenzionale” o “colposo”: mentre
nelle contravvenzioni ciascuno risponde della
propria azione od omissione, cosciente o
volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Affinchè esista il reato occorre anche il concorso
della volontà dell’uomo (oltre al fatto materiale),
a differenza di quanto accadeva nei popoli
primitivi dove si veniva incolpati di un reato per
il solo fatto di averlo commesso.
L’e. soggettivo presuppone sempre la coscienza e
la volontà dell’azione che può assumere la forma
del dolo o della colpa.
DOLO: Si ha quando il soggetto ha voluto il fatto
che è stato da lui posto in essere;
COLPA: Si ha allorchè il fatto medesimo non è
stato voluto ma è stato cagionato per imprudenza
o negligenza, e cioè per inosservanza di cautele
doverose.
Art. 42 C.P.
Art. 42 C.P.
Detta le regole generali della “colpevolezza” o
elemento soggettivo. E’ indispensabile
per la sussistenza del reato la coscienza e
volontà della gente (confine tra reato e
non reato)
Il DOLO è la forma tipica della colpevolezza, la
ribellione completa.
Le due componenti del DOLO sono:
anticipata del fatto reato;
del fatto rappresentato.
Per i DELITTI occorre il DOLO, per le
CONTRAVVENZIONI DOLO o COLPA.
Le cause di giustificazione sono dette anche
Le cause di giustificazione sono dette anche
“scriminanti” o “esimenti”
“scriminanti” o “esimenti”
La loro efficacia è OGGETTIVA,
ossia funzionano per il solo fatto che
esistono, qualunque sia l’opinione
dell’agente in proposito.
Art. 59 c.p.:
“Le circostanze che …escludono
la pena sono valutate … a favore
dell’agente, anche se da lui non
conosciute o da lui per errore
ritenute inesistenti”
Ha integrato l’art. 53 con le parole :” …e comunque di impedire
la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione,
disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario,
rapina a mano armata e sequestro di persona”.
Probabilmente, sebbene si sarebbe potuto comunque agire, il
nuovo inciso probabilmente intende consentire l’uso legittimo
delle armi durante l’ iter dei delitti in oggetto, pur se non esiste in
concreto una violenza in atto o una resistenza (ex: senza
intimazione o senza pericolo immediato).
Questa scriminante, ovviamente, è ammessa solo a favore dei
pubblici ufficiali e non per gli incaricati di pubblico servizio e
tanto meno le persone esercenti un servizio di pubblica necessità
(possono invocare solo la legittima difesa).
…..quindi
come si è detto l’uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica
è consentito anzitutto quando sia indispensabile per respingere
una violenza. Non è una legittima difesa, ma si tratta di un potere
più ampio che trova la sua ragione nella necessità di tutelare
l’Autorità ed il prestigio delle persone che esercitano una
pubblica funzione.
L’elemento fondamentale, però, è dato dalla “NECESSITA’” di
far ricorso alle armi (si pensi all’eccesso colposo), il ricorso alle
armi deve essere l’extrema ratio, perché la vita umana è sacra.
Per ordine dell’Autorità si intende la manifestazione di
volontà che il titolare di un potere di supremazia,
riconosciuto dal diritto, rivolge al subordinato per esigere
un dato comportamento.
L’ordine dell’Autorità, perché sia vincolante, DEVE
La legalità formale dell’ordine implica:
Ad esempio non è sicuramente vincolante l’ordine di
commettere un fatto che costituisce reato
fatto che costituisce reato.
“Se un fatto costituente reato è commesso per ordine
dell’Autorità, del reato risponde sempre il P.U. che ha
dato l’ordine – Risponde del reato altresì chi ha eseguito
l’ordine….” (art. 51 c.p.).
E per diritto si intende tutti i diritti soggettivi, a
qualsiasi categoria appartengano.
La persona che nello sporgere querela riferisce dei
fatti che offendono l’onore o il decoro del
querelato, non risponde del reato di diffamazione,
come non ne risponde l’avvocato che in scritti
presentati all’autorità giudiziaria offende
l’avversario del proprio cliente, se l’offesa
concerne l’oggetto della controversia.
Di fatto la RATIO è che se l’ordinamento giuridico
riconosce ad una persona determinate facoltà, vuol
dire che ha riconosciuto la prevalenza del suo
diritto sugli interessi contrari. (NON VI E’
E d’altro canto un’azione non può essere al
contempo consentita e vietata dall’ord. giur..
Il diritto, il cui esercizio esclude il reato, può
nascere da una norma giuridica o da latre fonti,
quali le sentenze e altri provvedimenti
giurisdizionali, da un atto dell’amministrazione o
da un negozio di diritto privato.
Non è sufficiente, però, la sola esistenza del
diritto perché si verifichi il presupposto della non
punibilità: occorre anche che la norma (e/o
sentenza etc.) consenta, per lo meno
implicitamente, di esercitarlo mediante quella
determinata azione che di regola costituisce reato.
Casi più notevoli di esercizio di un diritto:
Attività giornalistica (libertà di stampa);
Disciplina familiare (potestà dei genitori);
Difesa della proprietà (predisposizione mezzi
idonei).
“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un
diritto, col consenso della persona che può
validamente disporne”
Il diritto deve essere, perciò, disponibile : anche
se la legge non precisa quali siano i d.d.: la
dottrina parla di beni che non hanno
un’immediata utilità sociale.
Sono da ritenersi, pertanto, disponibili i diritti che
lo Stato riconosce per garantirne il godimento al
singolo. Così, in linea di massima il consenso non
ha efficacia nei reati che offendono gli interessi
dello Stato o un numero indeterminato di persone.
Per i beni quali il pudore o la libertà sessuale, il
consenso non ha per oggetto l’ abbandono dei
beni stessi, ma l’esercizio delle facoltà inerenti i
relativi diritti.
Reati contro la famiglia: consenso inefficace
perché non si tutela un solo individuo ma un
nucleo.
Perché il Consenso
sia Valido
ossia il soggetto passivo del reato, quello
che subisce l’offesa. Se i soggetti passivi
sono più di uno il consenso deve essere dato
da tutti.
età immatura, non infermo mentalmente
etc.).
sussistere ancora nel momento in cui il
destinatario compie l’azione.
(ex. Chi si lascia ferire da un sadico!).