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Breve corso di diritto penale: Funzionamento dell'ordinamento penale, Appunti di Diritto Penale

Questo breve corso di diritto penale introduce il concetto di ordinamento penale e i principi fondamentali che lo caratterizzano. Verranno esaminate le differenze tra delitti e contravvenzioni, la nozione di dolo, le cause di esclusione del reato e l'esercizio di un diritto o del dovere come causa di non punibilità. Saranno inoltre discusse le eccezioni e i limiti all'efficacia del consenso.

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 18/03/2011

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Breve corso di diritto
Breve corso di diritto
penale
penale
FUNZIONE DELL’ORDINAMENTO PENALE
1. Vecchia Concezione: “ Doveva servire a garantire le
condizioni fondamentali della vita in comune”;
2. Successivamente: Gli è stato attribuito anche un
compito organizzativo e propulsivo.
DEFINIZIONE
“Complesso di disposizioni, che si trovano non solo nel
C.P., che proibiscono certe azioni od omissioni in quanto
reputate dannose o pericolose per la comunità Sociale”.
CARATTERISTICHE DELLA NORMA
PENALE
-IMPERATIVITA (è un comando!);
-FUNZIONE VALUTATIVA (valutazione dei
comportamenti umani);
- CARATTERE STATUALE (per ora proviene soltanto
dallo Stato).
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Breve corso di diritto

Breve corso di diritto

penale

penale

FUNZIONE DELL’ORDINAMENTO PENALE

1. Vecchia Concezione : “ Doveva servire a garantire le

condizioni fondamentali della vita in comune”;

2. Successivamente : Gli è stato attribuito anche un

compito organizzativo e propulsivo.

DEFINIZIONE

“Complesso di disposizioni, che si trovano non solo nel

C.P., che proibiscono certe azioni od omissioni in quanto

reputate dannose o pericolose per la comunità Sociale”.

CARATTERISTICHE DELLA NORMA

PENALE

IMPERATIVITA’ (è un comando!);

FUNZIONE VALUTATIVA (valutazione dei

comportamenti umani);

  • CARATTERE STATUALE (per ora proviene soltanto

dallo Stato).

Norme Penali

Di solito sono costituite da due

elementi:

1. Precetto (comando – divieto);

2. Sanzione (conseguenza- pena: def. “funzione di

controspinta ad una spinta delittuosa”).

Quando il precetto è indeterminato si parla di NORME

PENALI IN BIANCO (es.: art. 329 C.P.)

Quando manca la sanzione le n.p.

vengono dette INCOMPLETE o

IMPERFETTE (es.: art. 17 T.U.L.P.S. fissa le pene per

tutte le contravvenzioni alle norme contenute nel

T.U.L.P.S. ed in altre leggi prive di sanzioni).

Quando sono complete si dicono INCRIMINATRICI.

REATO

REATO

Definizione

Ogni violazione della Legge Penale

Quindi

Ogni fatto al quale l’ordinamento giuridico

ricongiunge come conseguenza una pena (che

deve essere criminale), quindi inflitta

dall’Autorità Giudiziaria

mediante un processo.

Da un punto di vista sostanziale il reato è ogni

sorta di comportamento in contrasto con i fini

dello stato

Delitti e Contravvenzioni

- DIFFERENZE -

I DELITTI (più gravi) sono sanzionati con la

RECLUSIONE e la MULTA;

Mentre

Le CONTRAVVENZIONI con l’ARRESTO e

l’AMMENDA.

Art. 56 C.P.: ammette il “tentativo” solo per i

delitti;

Art. 42 C.P.: si è puniti per un delitto solo se

questo è commesso con “dolo”, salvo i casi di

delitto “preterintenzionale” o “colposo”: mentre

nelle contravvenzioni ciascuno risponde della

propria azione od omissione, cosciente o

volontaria, sia essa dolosa o colposa.

ELEMENTO SOGGETTIVO

Affinchè esista il reato occorre anche il concorso

della volontà dell’uomo (oltre al fatto materiale),

a differenza di quanto accadeva nei popoli

primitivi dove si veniva incolpati di un reato per

il solo fatto di averlo commesso.

L’e. soggettivo presuppone sempre la coscienza e

la volontà dell’azione che può assumere la forma

del dolo o della colpa.

DIFFERENZA TRA DOLO E COLPA

DOLO: Si ha quando il soggetto ha voluto il fatto

che è stato da lui posto in essere;

COLPA: Si ha allorchè il fatto medesimo non è

stato voluto ma è stato cagionato per imprudenza

o negligenza, e cioè per inosservanza di cautele

doverose.

Art. 42 C.P.

Art. 42 C.P.

Detta le regole generali della “colpevolezza” o

elemento soggettivo. E’ indispensabile

per la sussistenza del reato la coscienza e

volontà della gente (confine tra reato e

non reato)

Il DOLO è la forma tipica della colpevolezza, la

ribellione completa.

Le due componenti del DOLO sono:

  1. RAPPRESENTAZIONE: ossia la visione

anticipata del fatto reato;

  1. RISOLUZIONE: ossia la realizzazione

del fatto rappresentato.

Per i DELITTI occorre il DOLO, per le

CONTRAVVENZIONI DOLO o COLPA.

Cause di liceità ed

Cause di liceità ed

elemento soggettivo

elemento soggettivo

del reato

del reato

Le cause di esclusione non

incidono sull’elemento

soggettivo del reato, escludendo

l’intenzione, lo scopo o il

movente criminoso.

La ragione per cui il fatto non è

punito non sta nella mancanza

della volontà colpevole (cd.

colpevolezza), ma nella

mancanza di quel danno sociale

che ne giustificherebbe la

punibilità.

Le cause di giustificazione sono dette anche

Le cause di giustificazione sono dette anche

“scriminanti” o “esimenti”

“scriminanti” o “esimenti”

La loro efficacia è OGGETTIVA,

ossia funzionano per il solo fatto che

esistono, qualunque sia l’opinione

dell’agente in proposito.

Art. 59 c.p.:

“Le circostanze che …escludono

la pena sono valutate … a favore

dell’agente, anche se da lui non

conosciute o da lui per errore

ritenute inesistenti”

L. 22 maggio 1975, nr. 152 (art.14)

Ha integrato l’art. 53 con le parole :” …e comunque di impedire

la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione,

disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario,

rapina a mano armata e sequestro di persona”.

Probabilmente, sebbene si sarebbe potuto comunque agire, il

nuovo inciso probabilmente intende consentire l’uso legittimo

delle armi durante l’ iter dei delitti in oggetto, pur se non esiste in

concreto una violenza in atto o una resistenza (ex: senza

intimazione o senza pericolo immediato).

Questa scriminante, ovviamente, è ammessa solo a favore dei

pubblici ufficiali e non per gli incaricati di pubblico servizio e

tanto meno le persone esercenti un servizio di pubblica necessità

(possono invocare solo la legittima difesa).

…..quindi

come si è detto l’uso delle armi e di altri mezzi di coazione fisica

è consentito anzitutto quando sia indispensabile per respingere

una violenza. Non è una legittima difesa, ma si tratta di un potere

più ampio che trova la sua ragione nella necessità di tutelare

l’Autorità ed il prestigio delle persone che esercitano una

pubblica funzione.

L’elemento fondamentale, però, è dato dalla “NECESSITA’” di

far ricorso alle armi (si pensi all’eccesso colposo), il ricorso alle

armi deve essere l’extrema ratio, perché la vita umana è sacra.

Doveri derivanti da un

Doveri derivanti da un

ordine dell’Autorità

ordine dell’Autorità

Per ordine dell’Autorità si intende la manifestazione di

volontà che il titolare di un potere di supremazia,

riconosciuto dal diritto, rivolge al subordinato per esigere

un dato comportamento.

L’ordine dell’Autorità, perché sia vincolante, DEVE

ESSERE LEGITTIMO.

La legalità formale dell’ordine implica:

  1. La competenza del superiore ad emanarlo;
  2. La competenza del subordinato ad eseguirlo;
  3. L’emanazione nelle forme prescritte per legge.

Ad esempio non è sicuramente vincolante l’ordine di

commettere un fatto che costituisce reato

fatto che costituisce reato.

“Se un fatto costituente reato è commesso per ordine

dell’Autorità, del reato risponde sempre il P.U. che ha

dato l’ordine – Risponde del reato altresì chi ha eseguito

l’ordine….” (art. 51 c.p.).

Esercizio del diritto

Esercizio del diritto

L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO

ESCLUDE LA PUNIBILITA’

E per diritto si intende tutti i diritti soggettivi, a

qualsiasi categoria appartengano.

La persona che nello sporgere querela riferisce dei

fatti che offendono l’onore o il decoro del

querelato, non risponde del reato di diffamazione,

come non ne risponde l’avvocato che in scritti

presentati all’autorità giudiziaria offende

l’avversario del proprio cliente, se l’offesa

concerne l’oggetto della controversia.

Di fatto la RATIO è che se l’ordinamento giuridico

riconosce ad una persona determinate facoltà, vuol

dire che ha riconosciuto la prevalenza del suo

diritto sugli interessi contrari. (NON VI E’

ANTISOCIALITA’).

E d’altro canto un’azione non può essere al

contempo consentita e vietata dall’ord. giur..

Diritto

Diritto

Il diritto, il cui esercizio esclude il reato, può

nascere da una norma giuridica o da latre fonti,

quali le sentenze e altri provvedimenti

giurisdizionali, da un atto dell’amministrazione o

da un negozio di diritto privato.

Non è sufficiente, però, la sola esistenza del

diritto perché si verifichi il presupposto della non

punibilità: occorre anche che la norma (e/o

sentenza etc.) consenta, per lo meno

implicitamente, di esercitarlo mediante quella

determinata azione che di regola costituisce reato.

NON E’ CONSENTITO IN NESSUN CASO

FARSI RAGIONE DA SE’

Casi più notevoli di esercizio di un diritto:

Attività giornalistica (libertà di stampa);

Disciplina familiare (potestà dei genitori);

Difesa della proprietà (predisposizione mezzi

idonei).

Limiti all’efficacia

Limiti all’efficacia

del consenso

del consenso

“Non è punibile chi lede o pone in pericolo un

diritto, col consenso della persona che può

validamente disporne”

Il diritto deve essere, perciò, disponibile : anche

se la legge non precisa quali siano i d.d.: la

dottrina parla di beni che non hanno

un’immediata utilità sociale.

Sono da ritenersi, pertanto, disponibili i diritti che

lo Stato riconosce per garantirne il godimento al

singolo. Così, in linea di massima il consenso non

ha efficacia nei reati che offendono gli interessi

dello Stato o un numero indeterminato di persone.

Per i beni quali il pudore o la libertà sessuale, il

consenso non ha per oggetto l’ abbandono dei

beni stessi, ma l’esercizio delle facoltà inerenti i

relativi diritti.

Reati contro la famiglia: consenso inefficace

perché non si tutela un solo individuo ma un

nucleo.

Perché il Consenso

sia Valido

  1. Deve essere dato dal titolare del diritto,

ossia il soggetto passivo del reato, quello

che subisce l’offesa. Se i soggetti passivi

sono più di uno il consenso deve essere dato

da tutti.

  1. Il titolare deve essere in grado di agire (non

età immatura, non infermo mentalmente

etc.).

  1. La volontà deve essere manifestata.
  2. Non deve essere revocato, ossia deve

sussistere ancora nel momento in cui il

destinatario compie l’azione.

  1. Non è valido se prestato per una turpe causa

(ex. Chi si lascia ferire da un sadico!).