Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Brevetti diritto industriale , Dispense di Diritto Industriale

Disciplina dei brevetti Diritto industriale profili generali

Tipologia: Dispense

2016/2017

Caricato il 27/06/2017

juliana.juli
juliana.juli 🇮🇹

1 documento

1 / 32

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento
2016
BREVETTO NAZIONALE E
INVENZIONE INDUSTRIALE
CONCETTI INTRODUTTIVI GENERALI
UFFICIO COMMERCIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO
SERVIZIO MARCHI E BREVETTI
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20

Anteprima parziale del testo

Scarica Brevetti diritto industriale e più Dispense in PDF di Diritto Industriale solo su Docsity!

2016 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento

BREVETTO NAZIONALE E

INVENZIONE INDUSTRIALE

CONCETTI INTRODUTTIVI GENERALI

UFFICIO COMMERCIO E REGOLAZIONE DEL MERCATO

SERVIZIO MARCHI E BREVETTI

Indice

  • COS’È UN INVENZIONE INDUSTRIALE?
  • COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?
  • LA SUFFICIENTE DESCRIZIONE
  • QUANDO IL BREVETTO È NULLO?
  • QUANTO DURA IL BREVETTO?
  • IN COSA CONSISTE IL DIRITTO DI BREVETTO?
  • LA TITOLARITÀ DEL DIRITTO DI BREVETTO
  • LA CESSIONE E LA LICENZA DI BREVETTO
  • LA LICENZA OBBLIGATORIA E LA DECADENZA DEL BREVETTO
  • LA PROCEDURA DI DEPOSITO, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO
  • IL BREVETTO EUROPEO E IL BREVETTO INTERNAZIONALE - LA PRIORITÀ
  • DIRITTI DI DEPOSITO E MANTENIMENTO IN VITA DI BREVETTI PER INVENZIONE INDUSTRIALE
  • DOCUMENTAZIONE DELL’INVENZIONE - Gli allegati al modulo INV-RI
  • RIASSUNTO
  • DESCRIZIONE
  • RIVENDICAZIONI
  • CLAIMS
  • FAC-SIMILE DI LETTERA D’INCARICO (art. 201 c.& d.lgs. n. 30/2005)
  • ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI
  • ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI TRADOTTE IN INGLESE
  • IL BREVETTO PER MODELLO D’UTILITÀ
  • COME COMPILARE E DEPOSITARE IL MODELLO MU-RI
  • MANTENIMENTO IN VITA DEL MODELLO DI UTILITA’
  • GLI ALLEGATI AL MODULO MU-RI
  • SCHEMA PER RIASSUNTO DI MODELLO DI UTILITÀ
  • SCHEMA PER DESCRIZIONE MODELLO DI UTILITA’
  • RIVENDICAZIONI
  • ESEMPIO DI RIVENDICAZIONI
  • DISEGNI
  • DIRITTI DI DEPOSITO PER MODELLI DI UTILITA’

COSA NON SI PUÒ BREVETTARE?

Non sono considerate invenzioni industriali le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale, i programmi di elaboratore e le presentazioni di informazioni.

Tuttavia è opportuno precisare che è possibile brevettare la specifica applicazione della scoperta , così come, per quanto riguarda il programma di elaboratore, è brevettabile il processo o metodo industriale realizzato o controllato da elaboratore elettronico , mentre il programma in senso stretto è tutelato dal diritto d’autore.

Non possono invece costituire oggetto di brevetto :

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consiste esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica” (art. 45 co. 4 C.P.I.).

Sono anche escluse dalla brevettabilità le invenzioni biotecnologiche di cui all’art. 81 quinquies C.P.I., mentre sono brevettabili i “procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché (…) i prodotti, in particolare (…) le sostanze o composizioni, per l’uso di uno dei metodi nominati” (art. 45 co. 5 C.P.I.).

LA SUFFICIENTE DESCRIZIONE

Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

L’invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto .” (art. 51 nn. 1-2 C.P.I.).

La descrizione mira a definire il ramo della tecnica in cui viene inquadrata l’invenzione, mentre le rivendicazioni determinano i limiti della protezione del brevetto, poiché esse indicano “specificamente ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto” (art. 52 co. 1 C.P.I.). I disegni , infine, sono necessari solo quando essenziali alla comprensione della descrizione o vengono citati nella medesima.

QUANDO IL BREVETTO È NULLO?

Il brevetto è nullo quando:

 non rispetta i requisiti di brevettabilità;  l’invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a una persona esperta del ramo di attuarla;  l’oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;  il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l’avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall’art. 118 C.P.I. (Rivendica del brevetto).

Tuttavia il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità.

QUANTO DURA IL BREVETTO?

Ai sensi dell’art. 60 C.P.I., “il brevetto per invenzione industriale dura vent’anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.”

Il diritto di brevetto , come verrà approfondito nella descrizione dei motivi di decadenza del diritto medesimo, necessita il pagamento di una tassa annuale per tutto il periodo di durata.

È possibile che l’invenzione venga fatta in costanza di un rapporto di lavoro. Come risulta dall’art. 64 C.P.I.:

1. Quando l’invenzione industriale è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d’impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro , salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione in compenso dell’attività inventiva , e l’invenzione è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro , ma all’inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta , qualora il datore di lavoro o i suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall’inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto, e la conseguente attribuzione dell’equo premio all’inventore, può essere concesso, su richiesta dell’organizzazione del datore di lavoro interessata, l’esame anticipato della domanda volta al rilascio del brevetto.” I primi due commi esaminati dell’art. 64 C.P.I. distinguono tra le invenzioni c.d. di servizio e c.d. di azienda : se il diritto morale dell’autore dell’invenzione è anche in questi casi sempre riconosciuto all’inventore, per quanto attiene gli altri diritti, essi sono posti in capo al datore di lavoro, e il dipendente - inventore vede la propria attività inventiva - oggetto della professione o della mansione lavorativa svolta - o retribuita (nel primo caso) o equamente premiata dal datore di lavoro. Tuttavia, vi è una terza ipotesi, prevista dal 3° comma dell’art. 64 C.P.I.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di un’invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro , quest’ultimo ha il diritto di opzione per l’uso esclusivo, o non esclusivo, dell’invenzione, o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto.

I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si risolvono di diritto ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto”.

Si tratta delle invenzioni c.d. occasionali e libere , in quanto esse non sono oggetto delle prestazioni lavorative previste nelle mansioni del lavoratore – inventore; piuttosto, esse costituiscono il frutto di un’attività inventiva che accidentalmente rientra nel settore di attività del datore di lavoro.

N e consegue che il legislatore per esse non preveda quindi né una retribuzione, né un equo premio, come nei casi precedentemente esaminati, ma delinei invece il riconoscimento per il lavoratore - inventore, oltre che del diritto morale, anche della titolarità del brevetto, prevedendo per il datore di lavoro, come beneficio, unicamente un diritto di opzione relativamente all’uso (esclusivo e non) e alla facoltà di chiedere o acquistare brevetti all’estero per la medesima invenzione.

Va segnalata infine la disciplina, in deroga all’art. 64 C.P.I., relativa alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca In base alla quale il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile, siano essi morali o patrimoniali. In caso di più autori, salvo diversa pattuizione, i diritti spettano a ciascuno di essi in parti uguali. Quando l’inventore presenta la domanda di brevetto, ne dà comunicazione all’amministrazione.

Si ritiene tuttavia che le università e le pubbliche amministrazioni mantengano il potere di negoziare le licenze a terzi, e ne stabiliscono l’importo massimo. In ogni caso, l’inventore avrà diritto a non meno della metà degli introiti derivanti dal brevetto di cui è autore. Se, trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, l’inventore e i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l’istituzione pubblica di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare a terzi, pur riconoscendo in capo all’inventore sempre e comunque il diritto morale. La dottrina è divisa sul fatto se ciò escluda la titolarità dell’inventore a concedere altre licenze anche a titolo oneroso o meno.^1

(^1) Guidi E., commento all’art. 63 C.P.I., in Ubertazzi L. C. & Marchetti P. (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza , Cedam, 2012, p. 336.

1. Se, trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l’invenzione brevettata , producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero in uno Stato membro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, oppure l’abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l’uso non esclusivo dell’invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria può egualmente venire concessa qualora l’attuazione dell’invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

3. La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese tra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all’estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

4. La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare del brevetto o il suo avente causa dall’onere di attuare l’invenzione. Il brevetto decade, qualora l’invenzione non sia stata attuata entro due anni dalla data di concessione della prima licenza obbligatoria o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese.

La parte evidenziata qui sopra descrive un primo caso di decadenza del brevetto, a cui fa seguito un’ulteriore possibilità, prevista dall’art. 75 C.P.I., di decadenza del brevetto per mancato pagamento dei diritti.

Se infatti è trascorso il mese di scadenza del diritto annuale, trascorsi anche i successivi sei mesi nei quali il pagamento è ammesso con l’applicazione di una mora, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi notifica all’interessato con comunicazione raccomandata che non risulta effettuato nel termine stabilito il pagamento dovuto. Decorsi ulteriori 30 giorni dalla comunicazione, l’Ufficio provvede a dare atto con apposita annotazione nel registro dei brevetti della avvenuta decadenza del brevetto per mancato pagamento del diritto annuale, pubblicandone la notizia nel bollettino. Come stabilito dalla giurisprudenza, questo termine di 30 giorni non permette al titolare del brevetto il pagamento tardivo del diritto, ma semmai, dimostrando di aver tempestivamente

effettuato il pagamento senza averlo tuttavia comunicato all’Ufficio, di evitare che l’Ufficio proceda a dichiarare la decadenza del brevetto.^3

Il titolare del brevetto comunque, qualora provi di avere tempestivamente effettuato il pagamento anche dopo la pubblicazione dell’avvenuta decadenza sul bollettino, può ricorrere, entro sei mesi da tale pubblicazione, alla Commissione dei Ricorsi per chiedere l’annullamento dell’annotazione di decadenza e la rettifica della pubblicazione sul bollettino.

Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione sul bollettino o se respinto il ricorso per chiedere l’annullamento della decadenza, il brevetto si intende decaduto nei confronti di chiunque dal compimento dell’ultimo anno per il quale sia stato pagato utilmente il diritto.

Si può quindi cogliere facilmente la differenza tra gli effetti della nullità del brevetto e quelli della decadenza dello stesso: mentre la nullità opera ab origine nei casi elencati precedentemente, la decadenza solo dal momento in cui si perfezionano i presupposti necessari, come la mancata attuazione della licenza obbligatoria entro due anni o il mancato pagamento del diritto annuale.

LA PROCEDURA DI DEPOSITO, ESAME E CONCESSIONE DEL BREVETTO

La procedura di deposito si avvia mediante la presentazione da parte del richiedente o del mandatario di una domanda di brevetto presso il Servizio Brevetti e Marchi di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Tale domanda viene quindi trasmessa all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). La domanda può anche essere presentata direttamente all’UIBM nonché agli uffici o agli enti pubblici previsti dalla legge.

La domanda deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo di domanda Modulo “INV-RI” (su come compilare gli allegati, si veda pag. 16 ), firmato in originale dal richiedente, o suo rappresentante, o dal suo mandatario. Se non è firmato dal richiedente, il rappresentante o il mandatario deve essere munito di lettera d’incarico o di procura.

Come già scritto precedentemente, unitamente alla domanda devono essere presentati la descrizione e le rivendicazioni , oltre agli eventuali disegni.

(^3) Vedi Cassazione 62/117 e 56/3833.

Il rapporto di ricerca risultante viene inviato dall’UIBM al richiedente, allegato all’opinione scritta. È possibile che tale comunicazione contenga un invito al richiedente di rispondere entro un termine ad eventuali obiezioni contenute nel rapporto di ricerca, e la risposta potrà consistere in modifiche delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni, e/o argomentazioni a supporto della brevettabilità dell’invenzione per cui si è chiesta protezione. Tuttavia tali modifiche non possono ampliare il contenuto originario della domanda depositata.

Decorsi i termini dell’art. 53 sopra scritti, l’ufficio rende pubblica tutta la documentazione relativa alla domanda e dà avvio all’esame della domanda medesima.

Terminato l’esame, l’UIBM potrà concedere il brevetto o rifiutare la domanda. In quest’ultimo caso è prevista la possibilità per il richiedente di proporre appello alla Commissione dei Ricorsi entro 60 giorni dalla data della comunicazione di rigetto della domanda. Se l’appello è accolto l’Ufficio è tenuto a conformarsi alla decisione della Commissione.

IL BREVETTO EUROPEO E IL BREVETTO INTERNAZIONALE - LA PRIORITÀ

Il brevetto nazionale non esaurisce il quadro di tutele possibili per un’invenzione industriale. Alcune convenzioni hanno previsto infatti le fattispecie del brevetto europeo e del brevetto internazionale.

La Convenzione di Monaco disciplina il brevetto europeo, rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti ( European Patent Office , EPO), come un fascio di brevetti nazionali, depositato mediante un’unica procedura. Tuttavia, il contenuto del brevetto europeo stesso è analogo a quello di un brevetto nazionale di ciascun Paese. Si tratta di una tipologia di brevetto sempre più importante, dal momento che un numero consistente e crescente di brevetti non è più solo nazionale, ma europeo.

Ai fini della brevettazione europea, viene previsto il diritto di priorità riconosciuto dallo Stato per le invenzioni la cui domanda di brevetto è stata già domandata in altri Stati contraenti nei dodici mesi precedenti. In tal modo lo stato della tecnica può essere retrocesso al momento antecedente al deposito delle domande.

Va segnalata anche la nuova figura del brevetto comunitario.

Fondamentale è invece il brevetto internazionale, basato sul Patent Cooperation Treaty ( P.C.T. ) del 1970, il cui fine è di “ semplificare e rendere meno costoso l’ottenimento della protezione delle invenzioni ” qualora essa venga domandata per molti Stati. Per i cittadini o i domiciliati presso uno degli Stati contraenti il P.C.T., la procedura consiste in un’unica domanda internazionale in uno degli Stati, che provvederà alla ricerca di anteriorità, per poi svilupparsi in una serie di domande nazionali quanti gli Stati (o Regioni, costituite da Stati a loro volta firmatari di convenzioni particolari, come il brevetto europeo ad esempio) per i quali la tutela è stata richiesta.

DOCUMENTAZIONE DELL’INVENZIONE - GLI ALLEGATI AL MODULO INV-RI

L’invenzione deve essere descritta in modo chiaro e completo su carta bianca resistente e non brillante, del formato di cm. 21 x 29,5 (A4), contenere tutti i particolari necessari per realizzare l’invenzione e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Deve essere compilata in lingua italiana, scritta in modo indelebile al computer a facciate alterne, numerate progressivamente senza alcuna intestazione.

Il testo è scritto lasciando un margine di almeno cm. 2,5 alla sinistra del foglio e un adeguato margine di almeno cm. 2,5 agli altri lati del foglio, nonché uno spazio tra le linee di 1,5 tale da consentire correzioni interlineari e le lettere maiuscole abbiano una altezza di almeno cm. 0,.

LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE COMPOSTA DA:

a) RIASSUNTO b) DESCRIZIONE c) RIVENDICAZIONI (IN ITALIANO E IN INGLESE) d) DISEGNI

RIASSUNTO

Il riassunto ha solo fini d’informazione tecnica e si deve limitare a quanto strettamente necessario per individuare il campo d’applicazione del trovato e le sue caratteristiche essenziali. Qualora sia necessario, dovrà essere fatto riferimento alle figure più rappresentative dei disegni allegati alla domanda.

SCHEMA PER RIASSUNTO DI INVENZIONE INDUSTRIALE

1 COPIA IN CARTA SEMPLICE

Riassunto dell’invenzione industriale dal titolo __________________________________________ a nome di ________________________________________________________________________ di nazionalità _____________________________________________________________________ domiciliato a ____________________________ in via ___________________________________ depositata il __________________ (da riempire a cura dell’Ufficio Brevetti)

TESTO DEL RIASSUNTO:










FIRMA DEL RICHIEDENTE

SCHEMA PER DESCRIZIONE DI INVENZIONE INDUSTRIALE

1 COPIA IN CARTA SEMPLICE

DESCRIZIONE dell’invenzione industriale dal titolo _____________________________________


a nome di _____________________________________________________________________ di nazionalità ____________________________________________________ domiciliato a ______________________________________ in via __________________________________ depositata il _____________ (da riempire a cura dell’Ufficio Brevetti)

TESTO DELLA DESCRIZIONE

Stato dell’Arte : breve cenno a quanto già conosciuto o presente sul mercato; Problema tecnico : descrivere il problema tecnico che si pensa di risolvere con il nuovo trovato/procedimento; Soluzioni del problema tecnico : illustrare quale soluzione ottimale si è pensato di dare al problema tecnico illustrato al punto precedente; Descrizione di una o più forme di attuazione : descrivere se è possibile arrivare allo stesso risultato con soluzioni diverse applicabili alla macchina o al procedimento da tutelare; Funzionamento : descrizione del funzionamento della macchina o del procedimento; Descrizione disegni (se allegati): descrizione delle figure riportate nelle tavole allegate Vantaggi : illustrare i vantaggi offerti dalla nuova macchina o dal nuovo procedimento; Varianti : descrivere, se presenti, quali varianti possono essere apportate al trovato;

FIRMA DEL RICHIEDENTE


RIVENDICAZIONI

IL CONTENUTO

Le rivendicazioni determinano l’ambito di protezione richiesta. L’art. 52 del C.P.I. dispone espressamente che “nelle rivendicazioni è indicato ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni” : ecco perché occorre fare estrema attenzione alla loro redazione. E' su di essa che si fonda l’interpretazione del brevetto e la valutazione della sua forza. L’art. 21 del Regolamento attuativo del CPI precisa che le rivendicazioni devono essere chiare, concise e trovare completo supporto nella descrizione, nonché essere redatte in un documento separato.

LA FORMA

 devono essere indicate con numeri arabi consecutivi,  la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta (il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza),  le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti illustrate dagli stessi, fermo restando che tale riferimento non costituisce una limitazione della rivendicazione.

SCHEMA PER RIVENDICAZIONI

Vanno descritte sempre da inizio pagina, devono indicare brevemente ma con chiarezza le parti essenziali e nuove del trovato. Ogni rivendicazione deve riferirsi ad una sola di tali parti. Devono essere fatte “a cascata” cioè dalla più importante alla meno importante.

1) Macchina (o procedimento) per ___________________________________ caratterizzata dal fatto che ______________________________________________________________________ 2) Macchina (o procedimento) come alla rivendicazione precedente, caratterizzata dal fatto che


3) ____________________________________________________________________________ n) ____________________________________________________________________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE