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Fonti Regionali: Statuti, Leggi e Regolamenti, Appunti di Diritto Pubblico

Una panoramica delle fonti regionali nel sistema del diritto, inclusi statuti regionali, leggi regionali e regolamenti regionali. Esplora la differenza tra statuti ordinari e speciali, il procedimento per la loro approvazione e il potere legislativo delle regioni. Inoltre, illustra l'ordinamento degli enti locali e la loro autonomia statutaria.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 20/06/2018

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Le fonti regionali.
Nel sistema delle fonti regionali delle fonti del diritto sono presenti:
gli statuti regionali;
le leggi regionali;
i regolamenti regionali.
Secondo l’articolo 123 della Costituzione, gli statuti delle regioni ordinarie sono quelle
norme fondamentali che regolano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente
regione.
Inoltre contengono le regole:
della forma di governo dell’ente regionale;
per l’approvazione delle leggi regionali.
Gli statuti delle regioni hanno un vincolo ovvero devono rispettare il contenuto della
Costituzione.
Esiste una dierenza sostanziale tra gli statuti delle regioni ordinarie e gli statuti delle
cinque regioni a statuto speciale. Infatti gli statuti delle regioni a statuto speciale
vengono approvati con leggi costituzionali e quindi nel sistema delle fonti sono al
massimo livello della scala gerarchica delle fonti perché si tratta di leggi costituzionali
e non è necessario indire referendum. Invece, le regioni a statuto ordinario hanno
statuti ordinari che non sono approvati con legge costituzionale, ma che sono
approvati con legge. Si tratta, sostanzialmente, di legge ordinaria, ma le leggi
regionali, quindi fonti primarie, sono tenute a rispettare il contenuto dello statuto
regionale, anch’esso una fonte primaria, in quanto gerarchicamente si trova sopra alla
legge ordinaria.
Gli statuti ordinari: il procedimento.
Le norme contenute negli statuti sono fondamentali per il funzionamento della
regione. Ne consegue che il procedimento che porta alla formazione e all’approvazione
degli statuti è un procedimento aggravato, più complesso della semplice approvazione
di una legge regionale. Infatti sono presenti due deliberazioni, una a distanza
dall’altra a non meno di due mesi, che richiedono almeno la maggioranza assoluta dei
componenti a favore dell’approvazione dello statuto.
È possibile per il Governo nazionale, qualora ritenga che lo statuto violi le norme
costituzionali, impugnare lo statuto regionale davanti alla Corte Costituzionale che
dovrà eettuare la verica di legittimità costituzionale. Se il Governo non impugna lo
statuto entro 30 giorni dall’approvazione, lo statuto viene pubblicato, ma non entra in
vigore in quanto è possibile richiedere, da parte di una minoranza del consiglio
regionale (1/5 dei consiglieri regionali) o dagli elettori della regione (1/50 degli elettori
della regione), entro 3 mesi un referendum. In questo caso lo statuto viene sottoposto
a referendum al quale partecipano i cittadini di quella regione che sono chiamati a
votare sul contenuto di quello statuto approvato dalla regione.
La potestà legislativa.
Fra le fonti regionali, oltre agli statuti, sono presenti le leggi regionali che sono
pariordinate alle leggi statali e quindi è presente un rapporto di competenza tra le due
fonti ovvero le leggi regionali intervengono nelle materie nella quali la Costituzione ha
segnato loro una competenza ad intervenire. Queste materie sono indicate
dall’articolo 117 della Costituzione suddivise nel seguente modo:
il comma 2 dell’articolo 117 sancisce le materie di competenza esclusiva ovvero
può intervenire solo ed esclusivamente lo Stato, come ad esempio la politica estera. Il
comma 2 dà applicazione al principio di eguaglianza sostanziale dell’articolo 3 della
Costituzione, al principio personalista dell’articolo 2 e al principio solidarista. Questo è
dettato dal fatto che i livelli essenziali di prestazioni vanno garantiti allo stesso modo
su tutto il territorio al ne di evitare di creare diseguaglianze tra i cittadini;
il comma 3 dell’articolo 117 sancisce le materie di competenza concorrenti
ovvero quelle materie in cui possono interviene sia lo Stato che le Regioni, ma le leggi
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Le fonti regionali.

Nel sistema delle fonti regionali delle fonti del diritto sono presenti: gli statuti regionali; le leggi regionali; i regolamenti regionali. Secondo l’articolo 123 della Costituzione, gli statuti delle regioni ordinarie sono quelle norme fondamentali che regolano l’organizzazione e il funzionamento dell’ente regione. Inoltre contengono le regole: della forma di governo dell’ente regionale; per l’approvazione delle leggi regionali. Gli statuti delle regioni hanno un vincolo ovvero devono rispettare il contenuto della Costituzione. Esiste una differenza sostanziale tra gli statuti delle regioni ordinarie e gli statuti delle cinque regioni a statuto speciale. Infatti gli statuti delle regioni a statuto speciale vengono approvati con leggi costituzionali e quindi nel sistema delle fonti sono al massimo livello della scala gerarchica delle fonti perché si tratta di leggi costituzionali e non è necessario indire referendum. Invece, le regioni a statuto ordinario hanno statuti ordinari che non sono approvati con legge costituzionale, ma che sono approvati con legge. Si tratta, sostanzialmente, di legge ordinaria, ma le leggi regionali, quindi fonti primarie, sono tenute a rispettare il contenuto dello statuto regionale, anch’esso una fonte primaria, in quanto gerarchicamente si trova sopra alla legge ordinaria.

Gli statuti ordinari: il procedimento.

Le norme contenute negli statuti sono fondamentali per il funzionamento della regione. Ne consegue che il procedimento che porta alla formazione e all’approvazione degli statuti è un procedimento aggravato, più complesso della semplice approvazione di una legge regionale. Infatti sono presenti due deliberazioni, una a distanza dall’altra a non meno di due mesi, che richiedono almeno la maggioranza assoluta dei componenti a favore dell’approvazione dello statuto. È possibile per il Governo nazionale, qualora ritenga che lo statuto violi le norme costituzionali, impugnare lo statuto regionale davanti alla Corte Costituzionale che dovrà effettuare la verifica di legittimità costituzionale. Se il Governo non impugna lo statuto entro 30 giorni dall’approvazione, lo statuto viene pubblicato, ma non entra in vigore in quanto è possibile richiedere, da parte di una minoranza del consiglio regionale (1/5 dei consiglieri regionali) o dagli elettori della regione (1/50 degli elettori della regione), entro 3 mesi un referendum. In questo caso lo statuto viene sottoposto a referendum al quale partecipano i cittadini di quella regione che sono chiamati a votare sul contenuto di quello statuto approvato dalla regione.

La potestà legislativa.

Fra le fonti regionali, oltre agli statuti, sono presenti le leggi regionali che sono pariordinate alle leggi statali e quindi è presente un rapporto di competenza tra le due fonti ovvero le leggi regionali intervengono nelle materie nella quali la Costituzione ha segnato loro una competenza ad intervenire. Queste materie sono indicate dall’articolo 117 della Costituzione suddivise nel seguente modo: il comma 2 dell’articolo 117 sancisce le materie di competenza esclusiva ovvero può intervenire solo ed esclusivamente lo Stato, come ad esempio la politica estera. Il comma 2 dà applicazione al principio di eguaglianza sostanziale dell’articolo 3 della Costituzione, al principio personalista dell’articolo 2 e al principio solidarista. Questo è dettato dal fatto che i livelli essenziali di prestazioni vanno garantiti allo stesso modo su tutto il territorio al fine di evitare di creare diseguaglianze tra i cittadini; il comma 3 dell’articolo 117 sancisce le materie di competenza concorrenti ovvero quelle materie in cui possono interviene sia lo Stato che le Regioni, ma le leggi

regionali in queste materie si adeguano ai principi fondamentali dettati dalla legge statale. Queste materie sono, ad esempio, la sanità o l’istruzione. In queste materie lo Stato fissa con legge i principi generali e la regione fissa tutte le altre norme, anch’esse generali o di dettaglio, adeguandosi ai principi generali fissati dalla legge statale; il comma 4 dell’articolo 117 sancisce le leggi regionali residuali, cioè tutte le materie che non sono ricomprese dentro gli elenchi dei due commi precedenti, come ad esempio il turismo, che sono quindi materie di competenza regionale, ma con alcuni limiti. Questa determinazione degli elenchi e delle competenze ha suscitato diversi problemi nella sua applicazione, derivati dalla riforma del Titolo V del 2001.

Leggi e statuti regionali: fonti primarie. Tanto gli statuti quanto le leggi regionali sono fonti primarie che sono allo stesso livello delle leggi statali nel nostro sistema delle fonti del diritto. La differenza tra i due è che le leggi regionali devono rispettare il contenuto degli statuti e quindi questi prevalgono rispetto alle leggi regionali.

La potestà regolamentare.

L’articolo 117 comma 6 della Costituzione garantisce alle Regioni una potestà regolamentare che consente loro di produrre fonti secondarie nel caso in cui abbiano una competenza legislativa in quella materia. Infatti se una materia è presente nell’elenco delle materie delle competenze esclusive statali il regolamento lo farà il Governo nazionale, salva la possibilità di delegare alle Regioni il regolamento. Invece nelle materie di competenza concorrente o residuale regionale spetta alle Regioni emanare dei regolamenti.

L’ordinamento degli enti locali.

Le fonti degli enti locali ricalcano, in parte, il contenuto delle fonti degli enti regionali con la differenza che i Comuni non fanno leggi. I Comuni hanno una propria autonomia statutaria, cioè ogni Comune approva il proprio statuto che contiene le norme fondamentali per l’organizzazione e il funzionamento dell’ente locale. Anche lo statuto comunale, in quanto contiene le norme fondamentali sull’organizzazione e sul funzionamento dell’ente locale, richiede una procedura aggravata prevedendo l’approvazione dei regolamenti attraverso ampie maggioranze, cioè i 2/3 del Consiglio comunale oppure una doppia deliberazione a maggioranza assoluta. Ogni Comune produce regolamenti, quindi ha un’autonomia normativa che si traduce nell’approvazione di regolamenti che contengono la disciplina per svolgere le funzioni che sono attribuite ai Comuni stessi. Il Comune può disciplinare quelle funzioni che gli sono state attribuite attraverso la Costituzione, le leggi statali e dalle leggi regionali. Queste materie di competenza comunale sono molto importanti perché riguardano da vicino la vita dei cittadini, ad esempio l’urbanistica, la viabilità, la gestione dei rifiuti, ecc. Infine, in base al Titolo V della Costituzione, il Comune è anche il protagonista per quanto riguarda numerose e importanti funzioni amministrative, come ad esempio il rinnovo della carta d’identità.