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caso trattato lezione su leasing finanziario
Tipologia: Appunti
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Caso n. 3 Leasing finanziario e mancata consegna del bene* Tizio, intenzionato ad acquistare un’autovettura per l’esercizio della propria attività di agente di commercio, si reca dalla concessionaria Alfa S.p.A. dove individua un veicolo di suo gradimento. Informato dal titolare della Alfa S.p.A. circa i benefici fiscali derivanti dal leasing, Tizio si reca allora dalla Beta Leasing S.p.A. per la stipulazione del contratto in questione. Raggiunto l’accordo con Beta Leasing S.p.A., in esso viene stabilito, tra l’altro, che la consegna dell’autovettura avverrà direttamente da Alfa S.p.A. a Tizio, con conseguente esonero da ogni responsabilità in proposito dalla Beta Leasing S.p.A. Inoltre, al termine del pagamento dei canoni, Tizio potrà, con il pagamento di una modesta somma di denaro, acquistare la proprietà dell’autovettura. Viene altresì convenuta una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento anche di uno solo dei canoni di leasing. Subito dopo la stipulazione del contratto, la Beta Leasing S.p.A. acquista da Alfa S.p.A. l’autovettura indicata da Tizio pagandone il prezzo; in prossimità del termine convenuto per la consegna a Tizio dell’autovettura, la Alfa S.p.A. viene dichiarata fallita e per tale motivo la consegna non avrà luogo. A causa di ciò Tizio comunica alla Beta Leasing S.p.A. di non ritenersi obbligato a pagare i canoni pattuiti perché non ha mai ricevuto l’autovettura. Quid iuris? SVOLGIMENTO. Nel caso di specie le parti hanno stipulato un contratto di leasing. Il contratto di leasing , o locazione finanziaria è una figura negoziale atipica mediante la quale una parte (concedente o lessor ) concede a un’altra (utilizzatore o lessee ) in godimento una cosa di cui si è precedentemente procurato la proprietà da un terzo (fornitore), a fronte del pagamento di un canone periodico per un tempo determinato e con la facoltà riconosciuta all’utilizzatore di acquistare la proprietà del bene alla fine del periodo di godimento, dietro pagamento di una somma aggiuntiva, ovvero di restituirlo. Più precisamente, è un contratto di finanziamento che consente all’utilizzatore, a fronte e in cambio del pagamento di un canone periodico, di ottenere la disponibilità di un bene strumentale all’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale (ovvero, quando si tratti di un consumatore, di un bene di consumo), ed eventualmente di esercitare al termine del contratto un’opzione di acquisto (c.d. diritto di riscatto) del bene stesso per una cifra pattuita, di norma inferiore al valore di mercato del bene ( rectius , di importo inferiore al valore residuo). Dal punto di vista economico, questa fattispecie contrattuale è indubbiamente vantaggiosa per ciascuno dei tre soggetti coinvolti:
nell’anno; dall’altro, consente alle società di leasing l’ammortamento fiscale dei beni concessi in godimento (di norma negato alle società dal legislatore). Nella operazione di leasing, e nel caso di specie, tre sono, di regola, i soggetti che partecipano all’operazione e i loro ruoli coincidono con quelli poc’anzi descritti:
Non mancano nella legislazione positiva riferimenti espliciti alla figura in esame; si pensi, ad esempio, all’art 17, L. 183/86, in ambito tributario (essa prevede, infatti, sgravi contributivi a favore di aziende operanti nel Mezzogiorno), ai sensi del quale “ per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione di beni mobili e immobili acquistati o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, che ne assume tutti i rischi, e con facoltà per quest’ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione per un prezzo prestabilito […]. Alla scadenza del contratto, gli impianti […] possono essere acquistati dal conduttore”. Si consideri, altresì, l’art 6, co. 1, lett. c) della medesima legge, che impone alle società di capitali di dettare una disciplina specifica per il trattamento e la contabilizzazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria. Vi è, poi, la convenzione Unidroit firmata ad Ottawa nel 1988 (e recepita nel nostro ordinamento con L. n. 259/93) sul leasing internazionale che ricostruisce la fattispecie come contratto complesso in quanto fondato sul triplice rapporto tra le parti del contratto. Un altro importante riferimento si trova nel d.lgs. n. 385 del 1993 (t.u.b., Testo Unico Bancario), ove, in particolare, si regola il c.d. leasing al consumo (in favore dei consumatori) per il caso di inadempimento del fornitore (art. 125 quinquies ), nonché nel d.lgs. n. 6 del 2005 (riforma del diritto fallimentare), il quale ha apportato modifiche significative alla L. n. 267/42 (legge fallimentare), soprattutto all’interno della sezione specificamente dedicata agli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. In particolare, la novellata normativa disciplina gli effetti del fallimento sul contratto di leasing finanziario, distinguendo il caso di fallimento dell’utilizzatore dal caso di fallimento del concedente (artt. 72, 72 quater e 73 L.F.). Da ultimo, anche la l. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha provveduto a regolare in modo analitico il cd. leasing immobiliare per le case d’abitazione. Pertanto, alla luce dei numerosi riferimenti normativi, oggi è difficile dire che si tratti di un contratto sconosciuto alla legislazione, anche se tuttora manca, di tale figura, una disciplina organica e unitaria (essendo regolate solo ipotesi specifiche). Ciononostante, pur non essendo affatto ignorato dal legislatore, il leasing rimane tuttora un contratto atipico, ancorché socialmente diffuso ed applicato di frequente nella prassi commerciale, perché, pur avendo formato oggetto di numerosi riferimenti normativi diretti ed indiretti, ad oggi non esiste una disciplina generale che lo regoli compiutamente. [Non sembra dunque condivisibile la posizione di quella parte (seppur minoritaria) della dottrina che ha invece tentato di ricondurre il contratto di leasing ad uno schema tipico, ritenendo sufficienti al riguardo gli interventi sparsi del legislatore citati in precedenza, i quali consentirebbero di individuarne gli aspetti strutturali e funzionali principali, nonostante il loro carattere frammentario e talora occasionale. Questa ricostruzione si scontra tuttavia con l’idea che la tipizzazione di un contratto deve risultare da un insieme organico di norme che
Con specifico riferimento al leasing, la teoria in esame, che ammette l’esistenza del collegamento tra il contratto di compravendita (stipulato tra fornitore e conduttore) e quello di locazione finanziaria (intercorso tra concedente ed utilizzatore), incardina dunque i due contratti all’interno del noto brocardo simul stabunt simul cadent , con la conseguenza di estendere le ripercussioni patologiche dell’uno all’altro , quali ad es. la nullità, la risoluzione e, in generale, ogni causa di invalidità e di inefficacia. In tale prospettiva, la sopravvivenza delle singole cause sottese alla compravendita e alla locazione consente pertanto di individuare gli stessi segmenti contrattuali cui applicare, alternativamente, la disciplina legale del tipo contrattuale ritenuto prevalente (secondo il criterio della prevalenza o dell’assorbimento, il quale prevede che la figura negoziale andrebbe ricondotta alla disciplina legale del tipo contrattuale prevalente) o le rispettive disposizioni normative (utilizzando il criterio della combinazione, che applica ai diversi aspetti del regolamento contrattuale concretamente posto in essere dalle parti, riconducibili all’uno o all’altro paradigma negoziale tipico, le norme corrispondenti se tra loro compatibili). Infine, sul piano pratico, va detto che la suddetta giurisprudenza individua, nell’ambito del leasing finanziario, due distinte figure contrattuali:
10/4862) concepisce invece il leasing finanziario quale unitario contratto atipico trilatere dotato di una propria identità causale (che dev’essere riconosciuta, più correttamente, nel finanziamento, in funzione di godimento, di mezzi strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa: va cioè ravvisata nell’esigenza di consentire all’utilizzatore, di norma un imprenditore, la disponibilità di un bene determinato tramite un prestito di capitale effettuato dal concedente e a questi restituito mediante pagamento rateale dilazionato nel tempo, che ha essenzialmente valore di restituzione della somma mutuata) che si articola:
- in un accordo preparatorio tra fornitore ed utilizzatore , - cui segue un negozio tra utilizzatore e concedente - infine l’acquisto ad opera di quest’ultimo del bene oggetto del contratto. Invero, il contratto che deriva dalla complessa operazione non dev’essere inteso come una concatenazione/connessione di singole fattispecie negoziali, ma dev’essere valutato nella sua globalità: è cioè necessario estendere lo sguardo all’intera operazione di leasing e non focalizzarsi sulla procedura dello
stesso che, pur utilizzando apparentemente nelle sue fasi schemi contrattuali tipici, quali la compravendita e la locazione, manifesta la sua unica finalità nel finanziamento dell’utilizzatore. In altre parole, ciò significa che le attività negoziali interne al contratto di leasing dovranno essere interpretate quali singole fasi di un processo, prodromiche (che preannunciano la) alla realizzazione della causa di finanziamento poiché i contratti di cui si ipotizza la connessione non sono giustificati da un’autonoma validità ed efficacia. Adottando quest’impostazione, è possibile ricondurre i vizi patologici non ai singoli contratti collegati, di compravendita e locazione, che nella realtà fattuale non si perfezionano, ma alle fasi che compongono il processo al cui compimento si concretizza il leasing finanziario: la risoluzione, l’inadempimento o la generica invalidità di qualsiasi momento negoziale inficia pertanto l’intera operazione, la quale potrà tutt’al più essere “salvata” ricorrendo alla sanzione della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c. Come anticipato, la giurisprudenza tutt’oggi prevalente, di recente ulteriormente avallata dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (v., ancora, Cass. Civ, SS.UU., 5.10.2015 n. 19785), ravvisa nella figura contrattuale in esame i termini di un collegamento negoziale, e, con riferimento specifico a quello dei contratti collegati che è propriamente definibile come contratto di locazione finanziaria, ne individua la disciplina accostandolo di volta in volta ora alla locazione (a), ora alla vendita con riserva di proprietà (b), rispettivamente quando abbia finalità prevalente di godimento o finalità prevalente di trasferimento della proprietà di un bene. Per stabilire la disciplina applicabile alla concreta fattispecie , occorre dunque interrogarsi riguardo al profilo della prevalenza , sotto il profilo funzionale , della causa di godimento o della causa di trasferimento. Il contratto di leasing, infatti, svolge una funzione finanziaria ma, al contempo, implica la concessione del godimento di un bene e, in forma eventuale, l’acquisto della proprietà dello stesso. È, dunque, un contratto “a geometria variabile”, con diversi interessi in gioco che, in relazione alle circostanze concrete, risultano “dosati” tra loro in misure di volta in volta variabili, con conseguenze diverse sul piano della risoluzione delle questioni di maggiore importanza pratica che possono interessare il rapporto (come, ad esempio, per stabilire le conseguenze dell’inadempimento o dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, come si vedrà a breve).
locatore) si obbliga a concedere il godimento di un bene a favore di un altro soggetto (il locatario, o conduttore qualora il bene concesso in uso consista in un’abitazione o altro bene immobile), il quale a sua volta si obbliga al pagamento di un determinato corrispettivo detto canone, nonché a restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, avendo cura di restituirla nel medesimo stato in cui gli fu consegnata. A ben vedere, il leasing (non a caso denominato correntemente anche locazione finanziaria) condivide con la locazione due profili essenziali della vicenda contrattuale:
La risposta al quesito è strettamente legata alla natura giuridica che si intenda attribuire al contratto di leasing finanziario; più precisamente, la disputa ruota attorno alla possibilità di applicare a quest’ultimo la norma di cui all’art. 1458 c.c. sulla risoluzione dei contratti di durata, ovvero quella di cui all’art. 1526 c.c., relativa all’ipotesi di risoluzione in materia di vendita con riserva di proprietà. Art 1458 c.c., Effetti della risoluzione.
esame quale negozio atipico , fondato su una propria identità causale (la quale consiste nel finanziamento di mezzi strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale, o, come esplicitato nella citata statuizione, in un finanziamento per l’acquisto della disponibilità immediata del bene, e solo eventualmente della proprietà di esso), trilatere e (soprattutto) di durata perché non si esaurisce in un unico atto ma, al contrario, presuppone, da un lato, una prestazione continuativa (la messa a disposizione del bene) e, dall’altro, una controprestazione periodica (il pagamento rateale dei canoni). Seguendo questa impostazione, al contratto di leasing finanziario, quale contratto privo/sprovvisto di una particolare disciplina tipica, risultano quindi direttamente applicabili, in forza del principio sancito all’art. 1323 c.c., le norme sulla disciplina generale del contratto, tra le quali figura, in tema di risoluzione dei contratti di durata , quella di cui all’ art. 1458 c.c. (palesemente incompatibile con la previsione normativa dell’art. 1526 c.c.) che riconosce in generale efficacia retroattiva alla risoluzione per inadempimento , salvo che si tratti di contratti ad esecuzione continuata o periodica, riguardo ai quali l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (applicata alla fattispecie concreta, la norma in esame prevede dunque che la risoluzione non venga estesa retroattivamente ai canoni già corrisposti, i quali rimarranno nel patrimonio del contraente ricevente, i.e. la società di leasing, come controprestazione dell’utilizzatore che nel tempo ha usufruito del bene riducendone il valore economico). E non par dubbio che il leasing finanziario sia un contratto di durata, se solo si considera tali caratteri hanno sia la prestazione dell’utilizzatore, che si concretizza nel pagamento dei canoni, sia quella del concedente, che si esplica nel consentire all’utilizzatore il libero godimento del bene. La citata pronuncia della Cassazione ha, quindi, escluso l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al leasing finanziario , adducendo in buona sostanza le medesime ragioni già elencate in precedenza per distinguere le due fattispecie contrattuali:
natura del negozio ed avviene automaticamente; nel leasing, invece, l’acquisto del bene è soltanto eventuale e comunque necessita di un’ulteriore manifestazione di volontà (l’esercizio dell’opzione);
produzione si affianchi l’organizzazione di una rete di vendita del prodotto che permetta la sua facile riallocazione sul mercato in caso di risoluzione del contratto; nella locazione finanziaria, invece, la società di leasing è soltanto un intermediario finanziario che non dispone come tale di un’organizzazione capace di riproporre efficacemente il bene sul mercato e che peraltro non ha alcun interesse alla restituzione (anzi, la restituzione configura spesso un aggravio economico per il concedente), viste le difficoltà e i costi che essa dovrà affrontare per la ricerca di un nuovo acquirente. Da ciò consegue che l’utilizzatore, in caso di risoluzione per inadempimento a lui imputabile, deve non soltanto restituire il bene locato, ma anche pagare le rate scadute insolute e quelle a scadere attualizzate.
economicamente forte (la società di leasing) un cumulo di utilità (i canoni e il valore residuo del bene) che appariva di fatto iniquo. Proprio al fine di concedere maggior tutela all’utilizzatore, scongiurando l’(altrimenti) inevitabile alterazione dell’equilibrio contrattuale-sinallagmatico in suo danno, con ingiustificato arricchimento del concedente (si tenga presente, infatti che, all’originaria prospettiva di profitto, prevista nel caso di sviluppo fisiologico del rapporto contrattuale, si aggiunge il vantaggio economico del valore residuo del bene restituito dall’utilizzatore), la successiva giurisprudenza di legittimità (che muove anche attraverso la riqualificazione giuridica dell’operazione in esame nei termini di una fattispecie di collegamento negoziale), ha riconosciuto l’esistenza, accanto al leasing di godimento , anche di un c.d. leasing traslativo , con la conseguenza di applicare alle due tipologie di leasing, in caso di risoluzione, forme di tutela differenti in base alla prevalenza (nella volontà delle parti), dal punto di vista causale, della prospettiva dell’acquisto o di quella del godimento. Ci si deve chiedere quindi se l’utilizzatore stipuli il contratto perché mira all’acquisto finale del bene o perché ha soltanto un interesse ad ottenerne il godimento per un certo periodo di tempo. Questa nuova impostazione, inaugurata da sei sentenze del 1989 della Cassazione (dalla n. 5569 alla n. 5574) e volta a fornire una rilettura della disciplina applicabile in caso di inadempimento dell’utilizzatore, è stata in seguito autorevolmente confermata dalle Sezioni Unite (sent. 65/93) per poi consolidarsi con le pronunce della più recente giurisprudenza (08/13418; 06/24214), ed essere nuovamente confermato dalle SS.UU. con la recente pronuncia sopracitata (Cass. Civ., SS.UU., 5.10.2015 n. 19785). Questo orientamento giurisprudenziale, dopo aver ribadito più volte che la componente finanziaria nel contratto di leasing non viene mai a mancare, si è sforzato, negli anni, di individuare le caratteristiche strutturali delle due figure. A) Quanto al leasing di godimento , esse sono individuabili: nella funzione di intermediazione che la società di leasing svolge tra il produttore/fornitore e l’utilizzatore del bene; nel fatto di avere ad oggetto beni o impianti strumentali all’esercizio dell’impresa dell’utilizzatore, dei quali è ragionevolmente prevedibile il superamento tecnologico o l’esaurimento delle potenzialità produttive nel periodo di durata del contratto (quindi beni che esauriscono la propria utilità economica all’interno di un definito lasso temporale); nell’interesse del concedente a realizzare un impiego remunerativo di capitale finanziario e in quello dell’utilizzatore ad ottenere non già la proprietà immediata del bene (il cui acquisto forma oggetto di una mera facoltà da esercitare eventualmente al termine del rapporto contrattuale), bensì la disponibilità del bene stesso,
di leasing) della facoltà di esercitare le azioni che spettano al proprietario della cosa. Ora, poiché sono di fatto identiche le situazioni che si verificano in caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo e di quello di vendita con riserva di proprietà, si giustifica dunque l’applicazione in entrambi i casi, per identità di ratio , di un’unica disciplina, quella di cui all’art 1526 c.c. (estesa al leasing in via analogica), finalizzata a ricondurre ad equità ed equilibrio le prestazioni eseguite dalle parti dopo lo scioglimento del contratto, impedendo che il concedente possa locupletare a danno dell’utilizzatore compratore inadempiente, mediante la ritenzione dei canoni riscossi e la restituzione del bene (al leasing traslativo, si aggiunga, è inoltre applicabile il generale principio della retroattività della risoluzione sancito all’art 1458 co.1 c.c. prima parte). Si è in tal modo riconosciuto alla norma imperativa dell’art 1526 c.c. il valore di principio generale di tutela di interessi omogenei a quelli disciplinati dal leasing traslativo , nonché di strumento di controllo dell’autonomia negoziale delle parti. Si è inoltre osservato che la mancanza, in tale figura di leasing, dell’effetto traslativo automatico della proprietà del bene non costituisce ragione sufficiente e valida a contrastare l’anzidetta soluzione, attesa la funzione meramente formale che in tal caso il patto d’opzione assume nella previsione delle parti, le quali hanno sin dall’inizio considerato e voluto il trasferimento, nel regolamento dei loro interessi. Precisamente, quanto alle conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, ai sensi dell’art. 1526 c.c., il venditore-concedente da un lato deve restituire (all’utilizzatore) i canoni riscossi , dall’altro ha diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa (trattasi di un indennizzo , determinato in via equitativa dal giudice, che comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l’uso, non invece il mancato guadagno) oltre al risarcimento del danno (che può derivare da un deterioramento anomalo della cosa dovuto all’utilizzatore). Le Sezioni Unite del 1993 hanno inoltre precisato che, in caso di inadempimento (o fallimento) dell’utilizzatore , sarà compito del giudice di merito (e ciò costituisce una quaestio voluntatis ) effettuare la ricostruzione dell’intenzione delle parti , così come trasfusa nel regolamento negoziale, nell’uno o nell’altro senso, alla luce delle concrete peculiarità delle singole fattispecie e pur in presenza di clausole contrattuali uniformi e standardizzate, procedendo cioè secondo la logica topica del caso per caso, salvo naturalmente il controllo di legittimità riservato alla Cassazione. Proprio al fine di agevolare quest’attività interpretativa demandata alla giurisprudenza di merito, le stesse S.S.U.U. hanno tentato anche di tipizzare le differenze più marcate tra i 2 modelli di leasing suesposti (tradizionale e traslativo), elaborando una serie di criteri indiziari (o indici di riferimento) utili a collocare le fattispecie concrete nell’una o nell’altra tipologia:
finalizzato cioè al trasferimento della proprietà del bene e non al mero godimento dello stesso ; conseguentemente, i canoni sconteranno, oltre ad una quota per la fruizione della cosa, anche una parte del prezzo, perché il canone funge anche da anticipo sul pagamento del prezzo finale d’acquisto [in generale, sotto questo profilo, può dirsi che l’elemento differenziale tra il leasing di godimento e quello traslativo va ravvisato nella tendenziale coincidenza ovvero discrepanza temporale tra il periodo di consumazione economica del bene e la durata del contratto].
Quanto poi al fallimento del concedente, la prevalente dottrina, in forza del richiamo agli artt. 73 (vendita a termine o a rate) e 80 (contratto di locazione di immobili) l.fall., era concorde nel ritenere che, in tal caso, il contratto non si sciogliesse, ma continuasse in capo al curatore, il quale rimaneva vincolato anche con riguardo all’eventuale esercizio dell’opzione finale di acquisto del bene da parte dell’utilizzatore in bonis (in buona salute finanziaria, solvibile, adempiente) che avesse pagato la totalità dei canoni. Nel quadro qui sopra delineato si inserisce ora l’art. 72 quater l. fall. così come novellato dal legislatore con l’art. 59 d.lgs. 5/06, e in seguito parzialmente integrato dall’art 4 d.lgs. 169/07, che ha disciplinato il contratto di locazione finanziaria nell’ambito della normativa fallimentare, al fine di realizzare un effettivo coordinamento con la più generale disciplina dei rapporti giuridici pendenti. A ben vedere, questa modifica apportata al sistema fallimentare riveste un ruolo assai rilevante, poiché, per la prima volta, viene dettata una specifica regolamentazione (sia pure solo di un aspetto delimitato) del contratto di leasing nel nostro ordinamento , colmando una lacuna legis che si protraeva da tempo e, al contempo, rafforzando la “tipicità sociale” di tale contratto. Inoltre, viene dettata una disciplina unitaria per la locazione finanziaria, superando così la precedente articolazione binaria elaborata dalla giurisprudenza (leasing traslativo e di godimento) e sancendo di fatto, sul piano normativo, una qualificazione della stessa come contratto di durata con causa di finanziamento in funzione di godimento. In altre parole, la riforma, nel tentativo di conciliare gli interessi delle parti in gioco (nella specie quelli della curatela e del concedente), ha definitivamente superato in chiave unitaria la dicotomia tra il leasing di godimento e quello traslativo, mostrando di assegnare una chiara prevalenza chiaramente alla natura finanziaria del contratto. In particolare, dalla lettura del testo della normativa, emerge come il legislatore della novella fallimentare abbia voluto: a) distinguere la specifica disciplina (art. 72 quater L.F.) relativa allo scioglimento del contratto di leasing finanziario, da quella ex art 73 L.F. relativa allo scioglimento del differente contratto di vendita con riserva di proprietà (ricalcando per quest’ultima il tenore letterale dell’art 1526 c.c. previsto per la risoluzione); b) introdurre testualmente l’accezione prettamente finanziaria di “credito residuo in linea capitale”; c) eliminare totalmente dagli artt. 72-72 quater ogni riferimento testuale, implicito o esplicito, al contratto di locazione finanziaria a carattere traslativo, imponendo così l’abbandono dell’ultraventennale qualificazione binaria. Quanto alle conseguenze della riforma apportata nel 2006-2007 sul piano pratico e giuridico, può dirsi in generale che:
[Alcune precisazioni in merito alla disciplina fallimentare: In base all’art. 72, co. 1, L.F., qualsiasi contratto in corso di esecuzione alla data della dichiarazione di fallimento rimane sospeso nel momento in cui viene emessa la sentenza dichiarativa di fallimento; per taluni contratti è prevista una disciplina specifica che si aggiunge alla regola generale ex art. 72, co. 1, e, per il contratto di leasing, il riferimento è all’art 72 quater. In presenza di fallimento dell’utilizzatore, la prima conseguenza del c.d. periodo di sospensione del contratto (ex art. 72, co. 1, richiamato dal primo comma dell’art 72 quater ) consiste nel permettere al curatore fallimentare di valutare, previa autorizzazione del comitato dei creditori, ove presente, se subentrare nel contratto in luogo del fallito, oppure di risolverlo. Il concedente, dal canto suo, può mettere in mora il curatore chiedendo al giudice delegato l’assegnazione di un termine non superiore a 60 giorni, al fine di costringere il curatore a sciogliere le riserve, trascorso il quale il contratto si intende sciolto ex art. 72, co. 2. Dunque, in caso di fallimento dell’utilizzatore, la locazione finanziaria entra automaticamente in una fase di sospensione, nell’attesa che il curatore scelga se subentrare nel contratto, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure sciogliersi dal suddetto vincolo. A seguito della sospensione dell’esecuzione del contratto di leasing in corso , spetta quindi al curatore l’onere di effettuare un calcolo di convenienza economica, valutando se risulti preferibile o meno, nell’interesse della procedura concorsuale, la prosecuzione. Trattasi di una scelta che consiste, sostanzialmente, nella valutazione dell’ammontare dei canoni residui e dell’importo fissato per l’opzione al momento della dichiarazione di fallimento, comparati al valore di mercato del bene. Analizzata la situazione, il curatore dovrebbe optare per il subentro qualora il pagamento dei canoni residui al momento del fallimento e il prezzo d’opzione siano inferiori al valore di mercato del bene oggetto del contratto. In quest’ultimo caso infatti, pagando in prededuzione al concedente i canoni residui oltre al prezzo di riscatto, gli organi fallimentari potranno ottenere la disponibilità del bene e potranno in seguito rivenderlo con una plusvalenza per la massa fallimentare. Nel caso in cui il curatore decida invece per lo scioglimento del contratto , egli dovrà restituire il bene alla società di leasing , ma al contempo quest’ultima sarà obbligata a corrispondere al primo la differenza tra la somma ricavata dalla vendita del bene medesimo e il credito residuo in linea capitale. La restituzione del bene oggetto del contratto può avvenire soltanto mediante presentazione, da parte della società concedente, di apposita domanda (c.d. di restituzione o di rivendicazione), eventualmente accompagnata, qualora occorra, dall’istanza di sospensione della liquidazione dello stesso, come prevista ai sensi dell’art. 93, co. 8. Peraltro, nel caso in cui il bene locato rinvenuto nel patrimonio del fallito risulti essere pacificamente di proprietà del concedente, può esserne disposta la restituzione al rivendicante, a prescindere dalla verifica dello stato passivo. In proposito, l’art 87 bis dispone che i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali chiaramente riconoscibili (come ad es nel caso della società concedente beni in leasing) possono essere restituiti, su istanza del titolare, con decreto del giudice delegato, accompagnato dal consenso del curatore e del comitato dei creditori, eventualmente nominato provvisoriamente. Nel caso in cui, ai sensi dell’art 103, il bene non si trovi più nel possesso del fallito dal giorno della dichiarazione di fallimento e il curatore non possa recuperarlo (perché distrutto, ovvero alienato a terzi con un negozio non più soggetto ad azione revocatoria) il rivendicante si troverà nella condizione di dover insinuare al passivo il credito corrispondente al valore di mercato che il bene aveva al momento della dichiarazione di fallimento. Potrebbe peraltro accadere che il curatore decida di non recuperare il bene, qualora ciò comporti spese eccessive a carico della procedura, o che ne perda il possesso dopo averlo acquisito: in tal caso il concedente potrà chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in preduzione. Se, per iniziativa del curatore ovvero per mancata scelta nel termine concesso dal giudice delegato, il contratto si scioglie, il concedente, una volta ottenuta la restituzione del bene, sarà tenuto a realizzarne il valore per
parola, la clausola sarebbe nulla ai sensi dell’art. 1418, co. 2, c.c. in quanto priva di una causa propria meritevole di tutela, e precisamente perché incompatibile con la funzione stessa del leasing finanziario, che nel suo contenuto minino sicuramente comprende, sia pure all’interno di un’operazione complessa e in cui entrano in gioco anche interessi ulteriori, la funzione di garantire all’utilizzatore la disponibilità del bene in godimento. La clausola che prevede il trasferimento sull’utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore sarebbe dunque in contraddizione con la causa del contratto e, per questo, non sorretta da un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
però criticato la tesi che qualifica tale clausola come una clausola di esonero dalla responsabilità, sulla base della seguente considerazione: affinché una responsabilità possa sorgere in capo ad un soggetto, è necessario che sussista un’obbligazione cui egli sia tenuto ad adempiere; ma se per contratto le parti hanno stabilito che l’obbligo di consegna gravi sul fornitore e non sul concedente, quest’ultimo non può ritenersi responsabile qualora la citata obbligazione non venga adempiuta, appunto perché si tratta di una prestazione che non rientra nell’ambito delle obbligazioni del non vi è tenuto. La clausola in esame non sembra quindi volta ad escludere o limitare la responsabilità del concedente in ordine all’obbligazione di consegna, ma mira piuttosto a definire il contenuto degli obblighi contrattuali ; secondo questa impostazione non sarebbe dunque possibile ricorrere agli artt. 1229, 1341 c.c. ma neanche all’art. 1418 c.c., non essendo la clausola in questione incompatibile con la causa del leasing. Più precisamente, la Suprema Corte (con sent. 05/17767) ha stabilito che se l’utilizzatore sceglie, oltre al bene, la persona che deve fornirglielo ed è convenuto che il fornitore consegni direttamente il bene all’utilizzatore, l’obbligazione del concedente diviene quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l’impiego del capitale nell’acquisto, mentre l’obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell’utilizzatore.
Secondo la citata Cassazione, le posizioni delle parti vanno quindi ricostruite nei seguenti termini:
l’utilizzatore consegua il godimento del bene. Pur trattandosi di un’obbligazione diversa da quella di consegna, l’inadempimento della stessa comporta una responsabilità per il concedente. È da vedere ora come incidono in concreto le due soluzioni sopra esaminate (quella a favore, rispettivamente, della validità o dell’invalidità della clausola) nello svolgimento del caso di specie_._ La particolarità del caso riguarda la situazione del fornitore, il quale non adempie l’obbligazione di consegna perché fallisce poco prima. È opportuno dunque chiarire chi possa agire nei suoi confronti, insinuandosi al passivo , e cosa possa domandare in tale sede. L’obbligazione di consegna , inadempiuta dal fornitore, attiene al contratto di compravendita stipulato con la società di leasing , ed è a questo negozio che occorre fare riferimento. Il problema non riguarda dunque il fallimento delle parti del contratto di leasing, a cui si applica il già esaminato art. 74 quater l.fall., ma direttamente il contratto di vendita a cui è esterno l’utilizzatore. L’art. 72 l.fall., che regola in generale i rapporti pendenti, dispone al primo comma che se un contratto non è stato ancora eseguito quando è dichiarato il fallimento di una delle parti, l’esecuzione dello stesso rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, con riguardo ai contratti ad effetti reali, il trasferimento del diritto sia già avvenuto. La norma citata detta dunque una regola particolare per i contratti ad effetti reali , qual è ad esempio la compravendita: se l’effetto traslativo (i.e. il trasferimento della proprietà) si è già prodotto prima della declaratoria fallimentare, il contratto continua nella persona del curatore (che non ha in tal caso facoltà di scelta) e le prestazioni dovranno essere eseguite ; in caso contrario, il curatore potrà scegliere se subentrarvi ovvero sciogliere il rapporto contrattuale. È necessario allora verificare se il contratto di compravendita avente ad oggetto l’autovettura abbia o meno trasferito la proprietà del bene prima del fallimento. Nei contratti di alienazione l’effetto traslativo è, di regola, immediato, si realizza cioè in forza del semplice consenso legittimamente manifestato dalle parti ai sensi dell’art. 1376 c.c. (norma, questa, che sancisce il c.d. principio consensualistico ). Vi sono tuttavia casi in cui l’effetto traslativo non è immediata conseguenza del consenso : l’immediatezza dell’effetto traslativo può essere infatti preclusa dal fatto che il contratto abbia ad oggetto cose altrui, generiche o future (trattasi di vendite rispetto alle quali il consenso dei contraenti produce soltanto effetti obbligatori). E l’acquisto di un’autovettura rappresenta in molti casi un’ipotesi di vendita di cose generiche , perché il compratore esprime sì la propria preferenza verso un dato modello prodotto da una data casa automobilistica in un certo anno, ma si disinteressa del numero di telaio, necessario per identificare singolarmente il veicolo in questione. Al riguardo, l’art 1378 c.c. stabilisce che nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (cioè dedotte in contratto soltanto attraverso il genus al quale appartengono) la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti in altri termini, questa peculiare ipotesi di vendita produce effetti traslativi della proprietà soltanto in esito alle operazioni di numerazione, pesatura, misurazione, necessarie per individuare con sicurezza l’oggetto della pattuizione. Ipotizzando che il contratto di compravendita stipulato tra la Beta S.p.a. e il concessionario Alfa rientri nella figura dell’alienazione di cosa generica, l’effetto traslativo non si sarebbe ancora prodotto alla data della declaratoria di fallimento e il curatore potrebbe quindi conservare la propria facoltà di scelta, non essendo in tal caso obbligato alla prosecuzione del rapporto.
A questo punto, è bene distinguere la tesi (1) che opta per la nullità della clausola di esonero da responsabilità a favore del concedente, dall’opposta opinione (2) secondo cui la citata clausola deve invece ritenersi valida.
leasing Beta S.p.a.: risulterebbe inadempiente nei confronti dell’utilizzatore Tizio, il quale potrebbe dunque richiedere, in sede giudiziale, il risarcimento del danno sofferto per non aver ottenuto il godimento del bene; insinuandosi al passivo del fornitore, sarebbe costretta a chiedere la restituzione, in moneta fallimentare, dell’importo pagato a titolo di corrispettivo per l’acquisto dell’autovettura; ancorché il contratto di fornitura concluso con il fornitore ponesse a carico di quest’ultimo l’obbligo della consegna del bene, non potrebbe chiedere il pagamento dei canoni all’utilizzatore e, nell’eventualità in cui agisse ugualmente, questi potrebbe sempre sollevare l’eccezione di cui all’art 1463 c.c., paralizzandone le pretese. Se il curatore decidesse invece di dare esecuzione al contratto, subentrando nella posizione del fallito, la società di leasing Beta S.p.a. potrebbe agire contro Alfa S.p.a. (nella persona del curatore) per ottenere l’esecuzione del contratto in forma specifica o, in alternativa, la sua risoluzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento integrale del danno al di fuori della procedura concorsuale.
fornitore Alfa S.p.a. al concedente finanziatore Beta S.p.a. (la società di leasing, si noti, non ha in tal caso alcun obbligo di consegna nei suoi confronti) il quale, avendo già pagato il prezzo d’acquisto del bene, potrebbe peraltro ottenere dal primo il pagamento dei canoni non corrisposti e il risarcimento dei danni. E’ agevole osservare come quest’ultima soluzione pregiudichi significativamente la posizione dell’utilizzatore : ci si chiede pertanto quali diritti l’utilizzatore possa far valere per soddisfare le proprie pretese. A) Parte della dottrina ritiene che possa operare in quest’ipotesi l’istituto della surrogazione legale di cui all’art 1203 c.c., che consiste nel subingresso, per volontà di legge, di una terza persona in un rapporto giuridico preesistente , di norma nei diritti del creditore verso un debitore (precisamente, la surrogazione realizza una variazione soggettiva del rapporto obbligatorio, consentendo a colui che paga di succedere nello stesso diritto di cui era titolare l’ accipiens, ovvero il creditore). Ai sensi della norma citata, infatti, “ la surrogazione ha luogo di diritto ” , opera cioè ipso jure (indipendentemente dal consenso sia del creditore originario sia del debitore), “5) negli altri casi stabiliti dalla legge” : poiché l’elencazione contenuta nella disposizione in esame non sarebbe, secondo questa ipotesi, esaustiva, in essa potrebbe quindi rientrare anche il caso di specie; l’utilizzatore subentrerebbe così nella posizione giuridica del concedente, e per questa via potrebbe rivalersi sul fornitore. B) La giurisprudenza maggioritaria, sino alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 (sopracitata), al fine di tutelare maggiormente la posizione dell’utilizzatore, ha invece ravvisato nel leasing finanziario, rectius nella stipulazione del contratto di fornitura poi non adempiuto dal fornitore (mancando la consegna), una sorta di rappresentanza indiretta (o mandato senza rappresentanza) : istituto, questo, che si sostanzia nel potere conferito ad un soggetto di compiere atti giuridici in nome proprio ma nell’interesse altrui. Come la stessa Cassazione ha più volte precisato, la locazione finanziaria non dà luogo ad un unico contratto trilaterale o plurilaterale, ma configura un’ipotesi di collegamento negoziale tra il contratto di leasing e quello di fornitura, concluso quest’ultimo dalla società di leasing allo scopo (noto al fornitore) di soddisfare l’interesse del futuro utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, il cui godimento rappresenta la causa concreta che l’operazione negoziale è volta a perseguire. Invero, nel contratto in esame il fornitore si impegna a trasferire la proprietà al concedente ma a consegnare il bene all’utilizzatore , prestandogli tutte le garanzie della vendita, e il concedente si obbliga a pagare al fornitore il prezzo del bene ma a concederne la disponibilità all’utilizzatore (il quale a sua volta si impegna a restituire il finanziamento al concedente).