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Analisi casi sostanziali diritto civile, contratto e responsabilità, analisi e svolgimento pareri
Tipologia: Appunti
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1. Tizio, intenzionato ad acquistare un’autovettura per l’esercizio della propria attività di agente di commercio, si reca dalla concessionaria Alfa S.p.A. dove individua un veicolo di _suo gradimento.
somma di denaro, acquistare la proprietà dell’autovettura. ◦ una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento anche di uno solo dei canoni di leasing.
4. Subito dopo la stipulazione del contratto, la Beta Leasing S.p.A. acquista da Alfa S.p.A. l’autovettura indicata da Tizio pagandone il prezzo; MA in prossimità del termine convenuto per la consegna a Tizio dell’autovettura, la Alfa S.p.A. viene dichiarata fallita e per tale motivo la consegna non avrà luogo. A causa di ciò Tizio comunica alla Beta Leasing S.p.A. di non ritenersi obbligato a pagare i canoni pattuiti perché non ha mai ricevuto l’autovettura. Quid iuris?
vista giuridico, economico e fiscale. ORA:
contratto di leasing, o locazione finanziaria, è una FIGURA NEGOZIALE ATIPICA mediante la quale UNA PARTE (concedente o lessor) concede a UN’ALTRA (utilizzatore o lessee) in godimento una cosa di cui si è precedentemente procurato la proprietà da un TERZO (fornitore), a fronte del pagamento di un canone periodico per un tempo determinato e con la facoltà riconosciuta all’utilizzatore
pagamento di una somma aggiuntiva (e tale facoltà viene detta “opzione di acquisto”) OPPURE ✔ di restituirlo. IN SOSTANZA, nel contratto di leasing i soggetti che partecipano sono 3 e sono: ✔ l'utilizzatore (nel caso di specie, TIZIO) ✔ il fornitore (nel caso di specie il concessionario ALFA S.p.A.) ✔ il concedente finanziatore (nel caso di specie la società leasing BETA S.p.A.).
è sicuramente vantaggioso per ciascuno dei tre soggetti coinvolti:
senza dover cioè senza dover anticipare ingenti somme di denaro (o capitale, se l'utilizzatore è un imprenditore) per acquistarlo. E questo vantaggio per l'utilizzatore rende il contratto di leasing molto appetibile soprattutto QUALORA abbia ad oggetto un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, A FORTIORI se soggetto a rapida obsolescenza;
commerciale alla vendita del bene
➢ richiesto dall’utilizzatore e ➢ acquistato dal concedente;
bene acquistato nell’interesse dell’utilizzatore, è preservato da un’eventuale insolvenza dell'utilizzatore stesso. ◦ DAL PUNTO DI VISTA FISCALE => il contratto di leasing, o locazione finanziaria, offre una serie di agevolazioni fiscali: ✔ DA UN LATO => è consentito all’utilizzatore di detrarre dall’imponibile tassabile ➢ sia le somme pagate come corrispettivo contrattuale, ➢ sia l’IVA versata nell’anno;
concessi in godimento.
ed ◦ alla individuazione della disciplina applicabile al contratto di leasing. EBBENE:
riferimenti normativi al contratto di leasing:
INTERNAZIONALE => la quale ricostruisce la fattispecie come contratto complesso in quanto fondato sul triplice rapporto tra le parti del contratto.
prevedendo una particolare disciplina circa gli effetti del fallimento sul contratto di leasing finanziario attraverso la distinzione tra:
leasing immobiliare per le case d'abitazione. CONSEGUENTEMENTE => alla luce di tutti questi riferimenti normativi, si può certamente concludere che OGGI il contratto di leasing ✔ NON è certamente sconosciuto alla legislazione positiva, perché è socialmente diffuso ed applicato molto frequentemente nella prassi commerciale. e ✔ deve essere considerato un contratto ATIPICO perché, pur essendo oggetto di molti
loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito come teleologicamente collegato con gli altri. Ed affermare che ciascun contratto conserva una sua causa autonoma significa che ciascun contratto è finalizzato a realizzare un interesse immediato ed autonomamente identificabile...MA tale interesse immediato ed autonomamente identificabile è SOLAMENTE strumentale o parziale rispetto all'interesse unitario perseguito attraverso la pluralità coordinata dei contratti. IN SOSTANZA, nel collegamento negoziale funzionale, devono essere identificate: ✔ la CAUSA PARZIALE dei singoli contratti, e ✔ la CAUSA UNITARIA E COMPLESSIVA dell'intera operazione di leasing. OVVIAMENTE, adottando tale orientamento della giurisprudenza maggioritaria i 2 contratti vengono inquadrati all'interno del brocardo “simul stabunt simul cadent”, con la conseguenza di estendere all'interno le vicende patologiche dell'uno all'altro, come ad es. la nullità, la risoluzione e, in generale, qualsiasi causa di invalidità e di inefficacia. Tale orientamento della giurisprudenza maggioritaria è stato ANCHE autorevolmente confermato dalla S.U. della Corte di cassazione con la sentenza n. 19785/2015, le quali hanno ribadito che l'operazione di leasing è appunto riconducibile al collegamento negoziale funzionale. ≠ INVECE
queste 2 fasi procedimentali interne del contratto di leasing
di finanziamento dell'utilizzatore. E questo perché, secondo tale orientamento della giurisprudenza minoritaria, ciò che conta è l'intera operazione di leasing guardata nel suo complesso, e NON focalizzarsi sul procedimento di tale operazione di leasing. CONSEGUENTEMENTE, la giurisprudenza minoritaria ritiene che l'operazione di leasing:
consentire all’utilizzatore, di norma un imprenditore, la disponibilità ed il godimento di un bene determinato attraverso un prestito di capitale effettuato dal concedente e a quest'ultimo restituito mediante pagamento rateale dilazionato nel tempo, che ha essenzialmente il valore di restituzione della somma mutuata; e ◦ che si articola
contratto di leasing. OVVIAMENTE, adottando tale orientamento della giurisprudenza minoritaria, è possibile ricondurre le vicende patologiche: ➢ NON ai singoli contratti che NON si perfezionano,
leasing: IN SOSTANZA, la risoluzione, l'inadempimento o la generica invalidità di qualsiasi momento negoziale inficia l'itera operazione di leasing. ◦ PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA APPLICABILE => adottando l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria a proposito della qualificazione giuridica del contratto di leasing, è chiaro che per stabilire la disciplina applicabile bisogna interrogarsi riguardo al profilo della prevalenza, sotto il profilo funzionale,
o
proprietà. E questo perché, secondo l'orientamento giurisprudenza maggioritaria, il contratto di leasing svolge certamente una funzione di finanziamento MA, al tempo stesso, implica ✔ o SOLTANTO la concessione del godimento di un bene, ✔ o SIA la concessione del godimento di un bene SIA il trasferimento della proprietà del bene stesso in capo all'utilizzatore. INSOMMA si tratta di un contratto a geometria variabile, con diversi interessi in gioco che risultano essere dosati tra di loro in misure variabili volta per volta. ORA, bisogna allora analizzare la causa di godimento e la causa di trasferimento della proprietà, attraverso un confronto tra contratto di leasing e contratti di locazione e di vendita con riserva di proprietà:
contratto con il quale un soggetto (il LOCATORE) si obbliga a concedere il godimento di un bene a favore di un altro soggetto (il LOCATARIO, o conduttore qualora il bene concesso in uso consista in un’abitazione o altro bene immobile), il quale a sua volta si obbliga ➢ al pagamento di un determinato canone, NONCHÉ ➢ a restituire la cosa ricevuta in uso ◦ nel medesimo stato in cui gli fu consegnata e ◦ nei tempi prestabiliti. EBBENE: ➢ per quanto riguarda le AFFINITÀ tra contratto di locazione e contratto di leasing => il contratto di leasing condivide con il contratto di locazione 2 profili essenziali: ◦ la concessione del bene all’utilizzatore affinché ne abbia il godimento, e ◦ la previsione di un canone ➢ per quanto riguarda le DIFFERENZE tra contratto di locazione e contratto di leasing => ◦ il CONTRATTO DI LEASING => prevede, alla scadenza, ✔ la possibilità del trasferimento della proprietà della cosa in capo all’utilizzatore (ha cioè una potenziale capacità traslativa), ed ✔ il canone pagato da quest’ultimo è comprensivo
semplice intermediario finanziario. EBBENE, ciò precisato, è possibile procedere all’individuazione della disciplina applicabile: ✔ sia in caso di risoluzione del contratto per inadempimento...INFATTI nel caso in esame, TIZIO, sebbene NON ancora inadempiente, NON si ritiene obbligato a pagare i canoni perché NON ha ricevuto l'autovettura oggetto del problema, ✔ sia in caso di fallimento...INFATTI nel caso di specie si pone il problema del fallimento del fornitore, ossia la concessionaria ALFA S.p.a. INSOMMA in questo modo, si potrà vedere come la qualificazione giuridica del contratto di leasing operata dall'orientamento della giurisprudenza maggioritaria incida significativamente: ✔ SIA sulla disciplina applicabile in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ✔ SIA sulla disciplina fallimentare. ORA,
DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO => il problema riguarda la possibilità di applicare al leasing finanziario:
che: “LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO HA
proprietà, il quale afferma, al 1° comma, che: “SE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO HA LUOGO PER L’INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE, IL VENDITORE DEVE RESTITUIRE LE RATE RISCOSSE, SALVO IL DIRITTO A UN EQUO COMPENSO PER L’USO DELLA COSA, OLTRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO”. EBBENE, tale problema è stato risolto diversamente dalla giurisprudenza nel corso degli anni, a SECONDA della qualificazione giuridica che veniva data al contratto di leasing:
Cassazione N. 3023/86, aveva configurato il contratto di leasing come negozio
disposizione del bene, e
pagamento rateale dei canoni. CONCLUSIONE:
Adottando questa PRIMA impostazione giurisprudenziale, è chiaro che al contratto di leasing finanziario risultano quindi direttamente applicabili, in virtù del principio di cui all’art. 1323 c.c., le norme sulla disciplina generale del contratto, tra le quali vi è proprio quella di cui all’art. 1458 c.c. CONSEGUENTEMENTE, SE tale norma di cui all'art. 1458 c.c. venisse applicata al caso in esame =>
apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto ed ✔ i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo dell'uso e godimento del bene; PIÙ PRECISAMENTE, le caratteristiche strutturali del leasing di godimento sono:
dell’impresa dell’utilizzatore che sono inidonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto A CAUSA: ✔ di un prevedibile superamento tecnologico ✔ o dell’esaurimento delle potenzialità produttive nel periodo di durata del contratto;
piano di ammortamento finanziario, al termine del quale l’utilizzatore restituisce l’importo del capitale investito dal concedente presso il terzo fornitore, maggiorato
◦ Al LEASING TRASLATIVO => ✔ è stata negata la qualificazione giuridica di contratto ad esecuzione continuata o periodica e quindi NON dovrebbe essere applicata la tutela riconosciuta in caso di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1458, 1° comma c.c….tale qualificazione giuridica (e quindi ANCHE la tutela) è stata negata perché le prestazioni a cui sono tenuti i contraenti nel leasing traslativo NON realizzano costantemente l'equilibrio contrattuale-sinallagmatico tra prestazione e controprestazione DATO CHE ciascun canone incorpora SIA il corrispettivo dell'uso e del godimento del bene SIA una quota del prezzo di acquisto della proprietà del bene stesso CON LA CONSEGUENZA che NON sussiste equivalenza tra le posizioni delle parti al momento dell'anticipata risoluzione del contratto, difettando così il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dell'art. 1458 c.c. INVECE ✔ è stata ritenuta applicabile per analogia, cioè per identità di RATIO, la tutela riconosciuta nel caso di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà ex art. 1526 c.c….tale applicazione analogica è giustificata da numerose ed evidenti affinità tra le 2 figure contrattuali:
disponibilità di capitali da parte dell’acquirente o dell’utilizzatore;
all’integrale pagamento del prezzo, la piena disponibilità del bene;
utilizzatore;
dovrà essere svolto dal giudice di merito secondo la logica del caso per caso, SALVO OVVIAMENTE il controllo di legittimità riservato alla Corte di Cassazione ✔ per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (IN PARTICOLARE violazione dei criteri di interpretazione dei contratti) o ✔ per vizio di motivazione. E proprio AL FINE DI agevolare ancor di più quest'attività interpretativa affidata al giudice di merito, le stesse S.U. hanno tentato di tipizzare le differenze più marcate tra le 2 tipologie contrattuali di leasing, attraverso l'elaborazione di indici di riferimento, i quali sono: ✔ LE CARATTERISTICHE DELLA RES => INFATTI, guardando proprio a tali caratteristiche della res, si ricava che: ➢ SE il bene oggetto del leasing finanziario è soggetto ad una rapida obsolescenza (l'obsolescenza indica la capacità del bene di perdere valore), mostrandosi così NON idoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing di godimento...e questo perché alla scadenza del contratto, il bene cesserà di avere un'utilità economica e quindi verrà meno l'interesse dell'utilizzatore a rilevarne la proprietà: INSOMMA lo scopo di acquisto della proprietà del bene sarà marginale e secondario e difficilmente si realizzerà. INVECE ➢ SE il bene oggetto del leasing finanziario NON è soggetto ad una rapida obsolescenza (l'obsolescenza indica la capacità del bene di perdere valore), mostrandosi così idoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing traslativo. ✔ LA PREVISIONE ORIGINARIA (cioè al momento della stipulazione del contratto), AD OPERA DELLE PARTI, DI QUELLO CHE SARÀ IL RAPPORTO TRA IL VALORE RESIDUO DEL BENE ED IL PREZZO DI OPZIONE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO => INFATTI, guardando proprio a ciò, si ricava che: ➢ SE la pattuizione si riferisce ai beni idonei a conservare un valore residuo inferiore al prezzo di opzione, alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing di godimento...questo perché il superiore prezzo di opzione disincentiva l'acquisto finale: INSOMMA lo scopo di acquisto della proprietà del bene sarà marginale e secondario e difficilmente si realizzerà. ➢ SE la pattuizione si riferisce ai beni idonei a conservare un valore residuo superiore al prezzo di opzione, alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing traslativo.
di finanziamento in funzione di godimento CON LA CONSEGUENZA di abbandonare l'articolazione binaria, elaborata dalla giurisprudenza, tra leasing di godimento e leasing traslativo. CONSEGUENTEMENTE: ➢ NELL'IPOTESI DI FALLIMENTO DELL'UTILIZZATORE => l'effetto diretto ed automatico è rappresentato dalla sospensione del contratto di leasing alla dichiarazione di fallimento e la RATIO di questo periodo automatico di sospensione del contratto di leasing è quello di permettere al curatore fallimentare di valutare ◦ se subentrare nel contratto al posto dell'utilizzatore fallito, oppure ◦ se risolvere il contratto stesso. E il curatore per effettuare tale scelta deve procedere ad un calcolo di convenienza economico che consiste nella valutazione dei canoni residui e del prezzo fissato per l'opzione di acquisto al momento della dichiarazione, comparati al valore residuo di mercato del bene: INFATTI ◦ il curatore dovrebbe scegliere per il subentro nel contratto al posto dell'utilizzatore fallito, QUALORA i canoni residui al momento della dichiarazione di fallimento ed il prezzo d'opzione di acquisto siano inferiori al valore residuo di mercato del bene oggetto del contratto => NEL QUAL CASO il curatore, pagando al concedente i canoni residui ed il prezzo di opzione, potrà ottenere la proprietà del bene e potrà così rivenderlo con una plusvalenza per la massa fallimentare. INVECE ◦ il curatore dovrebbe scegliere per la risoluzione del contratto QUALORA i canoni residui al momento della dichiarazione di fallimento ed il prezzo d'opzione di acquisto siano superiori al valore residuo di mercato del bene oggetto del contratto => NEL QUAL CASO ✔ il curatore avrà l'obbligo di restituire il bene oggetto del contratto al concedente, società di leasing, E ✔ il concedente, società di leasing avrà
automatico è rappresentato dalla prosecuzione del contratto di leasing con il conseguente ◦ pagamento dei canoni in funzione delle originarie scadenze, E ◦ trasferimento della proprietà del bene all'utilizzatore, previo pagamento dei
canoni e del prezzo di opzione di acquisto.
che NON sono efficaci, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che prevedono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte. ORA, per quanto riguarda l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 1341, 2° comma c.c., la traccia del caso in esame NON dice SE la clausola sia stata predisposta come condizione generale di contratto o in moduli o formulari, ANCHE SE è molto probabile che sia così, DATO CHE il ricorso alle condizioni generali di contratto è ormai una prassi comune nell’ambito dei contratti di leasing. OVVIAMENTE, QUALORA NON fosse stata specificamente approvata per iscritto, la clausola sarebbe inefficace. ✔ l’art. 33, Codice consumo => qualifica come presuntivamente vessatorie le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista, camminandone la nullità; MA Nel caso in esame, sicuramente l'art. 33 Codice consumo NON trova applicazione perché Tizio è agente di commercio e NON consumatore e conclude il contratto di leasing nell’esercizio di tale attività professionale ✔ l’art 1229 c.c., => in materia di clausole di esonero da responsabilità, afferma che è nullo qualsiasi patto volto ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. ORA, in virtù dell'art. 1229 c.c. è chiaro che la clausola
grave, MENTRE
◦ UN SECONDO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE => ritiene che tale clausola sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1418, 2° comma c.c. in quanto priva di una causa meritevole di tutela...e tale clausola NON avrebbe una causa meritevole di tutela perché incompatibile e contraddittoria con la causa stessa del contratto di leasing la quale coincide con la funzione di garantire all'utilizzatore la disponibilità del bene in godimento.
=> considera tale clausola ✔ come una clausola di traslazione del rischio,
NON ha onorato il contratto di fornitura, all’intera operazione di leasing e
fornitore si traduce in un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione NON imputabile al debitore (cioè la società di leasing concedente) rispetto all’obbligazione cui egli era tenuto in forza del contratto collegato di leasing (cioè l'obbligazione della società di leasing concedente di concedere l'uso ed il godimento del bene all'utilizzatore). CONSEGUENTEMENTE, SE la società di leasing, consapevole della mancata consegna,
rappresentato dalla sospensione del pagamento dei canoni E, IN VIRTÙ DI QUESTO, ✔ chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno sofferto, ….=> l'utilizzatore potrà sollevare in via di eccezione l’avvenuta risoluzione del contratto, ai sensi dell’art 1463 c.c., il quale afferma che: “NEI CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, LA PARTE LIBERATA PER LA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DOVUTA (nel caso in esame, la società di leasing, che non concede il godimento del bene all’utilizzatore)
dei canoni) , E
eventuali anticipazioni dei canoni pagate dall’utilizzatore) , SECONDO LE NORME RELATIVE ALLA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO_._ CONSEGUENTEMENTE, in questo caso, la clausola che esonera il concedente da ogni responsabilità sarebbe comunque NULLA, e quindi INEFFICACE...e questo perché ALTRIMENTI finirebbe col riversare sull'utilizzatore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta a lui NON imputabile, CON LA CONSEGUENZA di obbligarlo a pagare delle somme che costituiscono, in parte, il corrispettivo del godimento, SENZA però che il godimento effettivo ci sia stato. Tale conclusione è stata ANCHE confermata recentemente dalla sentenza n. 4235/2008 della Corte di cassazione, come si può vedere chiaramente nella motivazione della sentenza, la quale ha affermato che: “CONSENTIRE CHE IL CONCEDENTE POSSA PAGARE IL PREZZO ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA CONSEGNA DA PARTE DEL FORNITORE E POI OTTENERE DALL'UTILIZZATORE QUANTO QUESTI AVREBBE DOVUTO CORRISPONDERE QUALORA AVESSE GODUTO DEL BENE, => NON APPARE GIUSTIFICABILE ✔ NÉ IN RAPPORTO ALLA CAUSA DEL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO ✔ NÉ IN RAPPORTO AL DOVERE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONAFEDE ( ART. 1375 COD. CIV.). ...E QUESTO PERCHÉ ALTRIMENTI IL CONTRATTO DI LEASING DA CONTRATTO DI SCAMBIO SI TRASFORMEREBBE IN UN CONTRATTO DI CREDITO: CIÒ É EVIDENTE PERCHÉ IL CONCEDENTE SAREBBE AUTORIZZATO AD UN COMPORTAMENTO, CHE VALE A SODDISFARE ✔ NON ANCHE L'INTERESSE DELL'UTILIZZATORE AL GODIMENTO DEL BENE,
Alla luce delle considerazioni svolte, è chiaro allora come il PROBLEMA della validità della clausola di traslazione del rischio sia strettamente legato al PROBLEMA relativo alla esatta individuazione delle obbligazioni che sorgono in capo al concedente, in base al contratto di leasing. E tal proposito è utili ricordare nuovamente i principiali orientamenti giurisprudenziali: ✔ L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE MENO RECENTE => escludeva che in capo alla società di leasing vi fosse l'obbligazione di consegna del bene, e sulla base di tale premessa, CONSEGUENTEMENTE riteneva valide ed efficaci le clausole di traslazione del rischio...tale orientamento giurisprudenziale era giustificato dal fatto, in passato, prevaleva una concezione del contratto di leasing in cui la causa di finanziamento risultava essere prevalente rispetto alla causa legata al godimento del bene ed all'eventuale acquisto del bene oggetto del contratto. Proprio per tale motivo, tale orientamento giurisprudenziale riteneva valide ed efficaci le clausole di traslazione del rischio CON LA CONSEGUENZA che l'utilizzatore:
carico del fornitore l’obbligazione della consegna del bene, ◦ NON potrebbe chiedere il pagamento dei canoni all’utilizzatore e,
sollevare, in via di eccezione, l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c. INVECE
conseguenze sarebbero che la società di leasing BETA S.p.a. potrebbe agire contro la concessionaria ALFA S.p.a., nella persona del curatore, per ottenere ALTERNATIVAMENTE ➢ l'esecuzione del contratto in forma specifica o ➢ la sua risoluzione, SALVO IN OGNI CASO, il diritto al risarcimento del danno al di fuori della procedura concorsuale. ≠
che, DATO CHE la società di leasing BETA s.p.a. NON avrebbe alcuna obbligazione di consegna, l'utilizzatore TIZIO NON potrebbe opporre l'inadempimento del fornitore alla società di leasing BETA s.p.a., la quale, avendo ormai pagato il prezzo d'acquisto del bene, potrebbe peraltro ottenere dall'utilizzatore TIZIO stesso: ✔ il pagamento dei canoni residui, e ✔ il risarcimento dei danni. MA ATTENZIONE È chiaro che la soluzione che deriva dall'adozione della tesi della validità della clausola di traslazione del rischio pregiudica notevolmente l'utilizzatore: CONSEGUENTEMENTE bisogna chiedersi quali diritti possano essere fatti valere dall'utilizzatore per soddisfare le proprie pretese.
surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. che consiste nel subingresso, per volontà di legge, di una terza persona in un rapporto giuridico preesistente, DI SOLITO nei diritti del creditore nei confronti del debitore: IN SOSTANZA l'utilizzatore potrebbe subentrare nella posizione giuridica del concedente, e per questa via potrebbe farsi valere sul fornitore. INVECE ✔ LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA, sino alla sentenza delle S.U. del 2015, al fine di tutelare maggiormente l'utilizzatore, ha ravvisato nella stipulazione del contratto di fornitura, poi NON adempiuto dal fornitore, una sorta di mandato senza rappresentanza, cioè quell'istituto che consiste nel potere conferito ad un soggetto di compiere atti giuridici in nome proprio MA nell'interesse altrui. PIÙ PRECISAMENTE, con la conclusione del contratto di fornitura, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che si realizzi, nei confronti del terzo contraente
(nel caso in esame, l’utilizzatore rispetto al contratto di fornitura) quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario (nel caso in esame, il concedente) in nome proprio MA nell’interesse del mandante: IN SOSTANZA l’utilizzatore viene considerato come un mandante il quale, nel mandato senza rappresentanza,
mandatario contratta e
mancata consegna A CAUSA della clausola di traslazione del rischio, ...può comunque far propri i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato agendo direttamente, e NON in via surrogatoria, nei confronti del fornitore (il quale assume la veste di “terzo”) AL FINE DI ottenere ➢ il risarcimento dei danni sofferti per inadempimento e, se del caso,
CONSEGUENTEMENTE, aderendo a questa tesi della giurisprudenza maggioritaria, l'utilizzatore TIZIO potrebbe ottenere il risarcimento del danno, insinuandosi nello stato passivo del fornitore. INVECE ✔ LA SENTENZA DELLE S.U. DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19785/2015 => ha respinto le precedenti soluzioni e ha precisato che il contratto di leasing che preveda la consegna del bene all'utilizzatore da parte del fornitore, possa essere considerato come un CONTRATTO A FAVORE DI TERZI, produttivo di effetti obbligatori, dove l'utilizzatore è il terzo beneficiario degli effetti del contratto. IN QUESTO MODO, le S.U. hanno chiarito che l'utilizzatore, IN QUANTO terzo, NON può esperire le azioni contrattuali per la risoluzione del contratto di fornitura. AD OGNI MODO, le S.U., in tale sentenza, si sono chieste SE il collegamento negoziale presente nel leasing consenta una DEROGA a tale regola generale secondo cui l'utilizzatore, IN QUANTO terzo, NON può esperire le azioni contrattuali per la risoluzione del contratto di fornitura...EBBENE secondo le S.U. tale deroga sarebbe ammissibile SOLO SE ci fosse un un c.d. collegamento tecnico, ossia ➢ un nesso teleologico tra i negozi (requisito oggettivo), e ➢ un comune intento pratico delle parti (requisito soggettivo) MA Secondo le S.U., nel contratto di leasing, NON è presente un comune intento pratico delle parti (requisito soggettivo) in grado di dar vita a quel collegamento tecnico che consenta una deroga alla regola generale secondo cui l'utilizzatore, IN QUANTO terzo, NON può esperire le azioni contrattuali per la risoluzione del contratto di fornitura….e questo perché l'interesse del fornitore NON sarebbe collegato ed comune all'interesse dell'utilizzatore. Tale soluzione delle S.U. è però abbastanza discutibile. PIUTTOSTO, l'utilizzatore potrà chiedere al fornitore: ➢ SIA la consegna del bene, ➢ SIA l'eventuale riparazione o sostituzione dello stesso. MA ANCHE questa soluzione è abbastanza discutibile, perché ➢ il rimedio della riparazione e sostituzione è previsto SOLO in alcune discipline normative di settore e ➢ NON è pacifico che tale rimedio possa essere esteso ad altre fattispecie, QUALORA ciò NON sia espressamente previsto.