Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Analisi del Leasing Traslativo e Finanziario: Aspetti Giuridici e Pratici, Appunti di Diritto Civile

Analisi casi sostanziali diritto civile, contratto e responsabilità, analisi e svolgimento pareri

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 21/05/2020

miglio14
miglio14 🇮🇹

5

(1)

10 documenti

1 / 107

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
CASI DIRITTO CIVILE 2
1° CASO: LEASING FINANZIARIO E MANCATA CONSEGNA DEL BENE
FATTISPECIE CONCRETA:
1. Tizio, intenzionato ad acquistare un’autovettura per l’esercizio della propria attività di
agente di commercio, si reca dalla concessionaria Alfa S.p.A. dove individua un veicolo di
suo gradimento.
2. Informato dal titolare della Alfa S.p.A. circa i benefici fiscali derivanti dal leasing, Tizio si
reca allora dalla Beta Leasing S.p.A. per la stipulazione del contratto in questione.
3. Raggiunto l’accordo con Beta Leasing S.p.A., in esso viene stabilito:
che la consegna dell’autovettura avverrà direttamente da Alfa S.p.A. a Tizio, con
conseguente esonero da ogni responsabilità in proposito dalla Beta Leasing S.p.A.
che, al termine del pagamento dei canoni, Tizio potrà, con il pagamento di una modesta
somma di denaro, acquistare la proprietà dell’autovettura.
una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento anche di uno solo
dei canoni di leasing.
4. Subito dopo la stipulazione del contratto, la Beta Leasing S.p.A. acquista da Alfa S.p.A.
l’autovettura indicata da Tizio pagandone il prezzo;
MA
in prossimità del termine convenuto per la consegna a Tizio dell’autovettura, la Alfa S.p.A.
viene dichiarata fallita e per tale motivo la consegna non avrà luogo.
A causa di ciò Tizio comunica alla Beta Leasing S.p.A. di non ritenersi obbligato a pagare i
canoni pattuiti perché non ha mai ricevuto l’autovettura. Quid iuris?
SVOLGIMENTO DEL CASO:
1. IN PRIMO LUOGO => bisogna comprendere cosa sia il contratto di leasing dal punto di
vista giuridico, economico e fiscale.
ORA:
DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO => la definizione di leasing è la seguente: Il
contratto di leasing, o locazione finanziaria, è una FIGURA NEGOZIALE ATIPICA
mediante la quale UNA PARTE (concedente o lessor) concede a UN’ALTRA
(utilizzatore o lessee) in godimento una cosa di cui si è precedentemente procurato la
proprietà da un TERZO (fornitore), a fronte del pagamento di un canone periodico per
un tempo determinato e con la facoltà riconosciuta all’utilizzatore
di acquistare la proprietà del bene alla fine del periodo di godimento, dietro
pagamento di una somma aggiuntiva (e tale facoltà viene detta “opzione di
acquisto”)
OPPURE
di restituirlo.
IN SOSTANZA, nel contratto di leasing i soggetti che partecipano sono 3 e sono:
l'utilizzatore (nel caso di specie, TIZIO)
il fornitore (nel caso di specie il concessionario ALFA S.p.A.)
il concedente finanziatore (nel caso di specie la società leasing BETA S.p.A.).
DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO => Il contratto di leasing, o locazione finanziaria,
è sicuramente vantaggioso per ciascuno dei tre soggetti coinvolti:
per L’UTILIZZATORE => il quale ha la possibilità di ottenere in godimento un bene
senza dover cioè senza dover anticipare ingenti somme di denaro (o capitale, se
l'utilizzatore è un imprenditore) per acquistarlo.
E questo vantaggio per l'utilizzatore rende il contratto di leasing molto appetibile
soprattutto QUALORA abbia ad oggetto un bene strumentale all’esercizio
dell’attività d’impresa, A FORTIORI se soggetto a rapida obsolescenza;
per il FORNITORE => il quale ha la possibilità di soddisfare il suo interesse
commerciale alla vendita del bene
1
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Analisi del Leasing Traslativo e Finanziario: Aspetti Giuridici e Pratici e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity!

CASI DIRITTO CIVILE 2

1° CASO: LEASING FINANZIARIO E MANCATA CONSEGNA DEL BENE

FATTISPECIE CONCRETA:

1. Tizio, intenzionato ad acquistare un’autovettura per l’esercizio della propria attività di agente di commercio, si reca dalla concessionaria Alfa S.p.A. dove individua un veicolo di _suo gradimento.

  1. Informato dal titolare della Alfa S.p.A. circa i benefici fiscali derivanti dal leasing, Tizio si_ _reca allora dalla Beta Leasing S.p.A. per la stipulazione del contratto in questione.
  2. Raggiunto l’accordo con Beta Leasing S.p.A., in esso viene stabilito:_ ◦ che la consegna dell’autovettura avverrà direttamente da Alfa S.p.A. a Tizio, con conseguente esonero da ogni responsabilità in proposito dalla Beta Leasing S.p.A.

◦ che, al termine del pagamento dei canoni, Tizio potrà, con il pagamento di una modesta

somma di denaro, acquistare la proprietà dell’autovettura.una clausola risolutiva espressa per il caso di mancato pagamento anche di uno solo dei canoni di leasing.

4. Subito dopo la stipulazione del contratto, la Beta Leasing S.p.A. acquista da Alfa S.p.A. l’autovettura indicata da Tizio pagandone il prezzo; MA in prossimità del termine convenuto per la consegna a Tizio dell’autovettura, la Alfa S.p.A. viene dichiarata fallita e per tale motivo la consegna non avrà luogo. A causa di ciò Tizio comunica alla Beta Leasing S.p.A. di non ritenersi obbligato a pagare i canoni pattuiti perché non ha mai ricevuto l’autovettura. Quid iuris?

SVOLGIMENTO DEL CASO:

1. IN PRIMO LUOGO => bisogna comprendere cosa sia il contratto di leasing dal punto di

vista giuridico, economico e fiscale. ORA:

◦ DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO => la definizione di leasing è la seguente: Il

contratto di leasing, o locazione finanziaria, è una FIGURA NEGOZIALE ATIPICA mediante la quale UNA PARTE (concedente o lessor) concede a UN’ALTRA (utilizzatore o lessee) in godimento una cosa di cui si è precedentemente procurato la proprietà da un TERZO (fornitore), a fronte del pagamento di un canone periodico per un tempo determinato e con la facoltà riconosciuta all’utilizzatore

✔ di acquistare la proprietà del bene alla fine del periodo di godimento, dietro

pagamento di una somma aggiuntiva (e tale facoltà viene detta “opzione di acquisto”) OPPURE ✔ di restituirlo. IN SOSTANZA, nel contratto di leasing i soggetti che partecipano sono 3 e sono: ✔ l'utilizzatore (nel caso di specie, TIZIO) ✔ il fornitore (nel caso di specie il concessionario ALFA S.p.A.) ✔ il concedente finanziatore (nel caso di specie la società leasing BETA S.p.A.).

◦ DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO => Il contratto di leasing, o locazione finanziaria,

è sicuramente vantaggioso per ciascuno dei tre soggetti coinvolti:

✔ per L’UTILIZZATORE => il quale ha la possibilità di ottenere in godimento un bene

senza dover cioè senza dover anticipare ingenti somme di denaro (o capitale, se l'utilizzatore è un imprenditore) per acquistarlo. E questo vantaggio per l'utilizzatore rende il contratto di leasing molto appetibile soprattutto QUALORA abbia ad oggetto un bene strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa, A FORTIORI se soggetto a rapida obsolescenza;

✔ per il FORNITORE => il quale ha la possibilità di soddisfare il suo interesse

commerciale alla vendita del bene

➢ richiesto dall’utilizzatore e ➢ acquistato dal concedente;

✔ per il CONCEDENTE FINANZIATORE => il quale, proprio perché la titolarità del

bene acquistato nell’interesse dell’utilizzatore, è preservato da un’eventuale insolvenza dell'utilizzatore stesso. ◦ DAL PUNTO DI VISTA FISCALE => il contratto di leasing, o locazione finanziaria, offre una serie di agevolazioni fiscali: ✔ DA UN LATO => è consentito all’utilizzatore di detrarre dall’imponibile tassabile ➢ sia le somme pagate come corrispettivo contrattuale, ➢ sia l’IVA versata nell’anno;

✔ DALL’ALTRO => consente alle società di leasing l’ammortamento fiscale dei beni

concessi in godimento.

  1. IN SECONDO LUOGO => bisogna analizzare i punti critici e controversi relativi: ◦ alla atipicità del contratto di leasing,

◦ alla qualificazione giuridica del contratto di leasing,

ed ◦ alla individuazione della disciplina applicabile al contratto di leasing. EBBENE:

◦ PER QUANTO RIGUARDA LA ATIPICITÀ => nella legislazione positiva esistono molti

riferimenti normativi al contratto di leasing:

1. l'art. 17 L. 183/86 => il quale afferma, in materia tributaria, che: “PER OPERAZIONI

DI LOCAZIONE FINANZIARIA SI INTENDONO LE OPERAZIONI DI LOCAZIONE
DI BENI MOBILI E IMMOBILI
➢ ACQUISTATI
O
➢ FATTI COSTRUIRE
….DAL LOCATORE, SU SCELTA E INDICAZIONE DEL CONDUTTORE,
➢ CHE NE ASSUME TUTTI I RISCHI,
E

➢ CON FACOLTÀ PER QUEST’ULTIMO DI DIVENIRE PROPRIETARIO DEI BENI

LOCATI AL TERMINE DELLA LOCAZIONE PER UN PREZZO PRESTABILITO”.
2. LA CONVENZIONE UNIDROIT FIRMATA AD OTTAWA NEL 1988 SUL LEASING

INTERNAZIONALE => la quale ricostruisce la fattispecie come contratto complesso in quanto fondato sul triplice rapporto tra le parti del contratto.

  1. IL DLGS. N. 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO t.u.b) => il quale regola il cd. leasing al consumo, cioè in favore dei consumatori, per il caso di inadempimento del fornitore.

4. IL DLGS. N. 6/2005 => il quale ha modificato la legge fallimentare (L.n. 267/1942),

prevedendo una particolare disciplina circa gli effetti del fallimento sul contratto di leasing finanziario attraverso la distinzione tra:

  • l'ipotesi del fallimento dell'utilizzatore, e
  • l'ipotesi del fallimento del concedente finanziatore.

5. LA LEGGE DI STABILITÀ DEL 2016 => la quale regola in modo analitico il c.d.

leasing immobiliare per le case d'abitazione. CONSEGUENTEMENTE => alla luce di tutti questi riferimenti normativi, si può certamente concludere che OGGI il contratto di leasing ✔ NON è certamente sconosciuto alla legislazione positiva, perché è socialmente diffuso ed applicato molto frequentemente nella prassi commerciale. e ✔ deve essere considerato un contratto ATIPICO perché, pur essendo oggetto di molti

◦ MA attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una

loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito come teleologicamente collegato con gli altri. Ed affermare che ciascun contratto conserva una sua causa autonoma significa che ciascun contratto è finalizzato a realizzare un interesse immediato ed autonomamente identificabile...MA tale interesse immediato ed autonomamente identificabile è SOLAMENTE strumentale o parziale rispetto all'interesse unitario perseguito attraverso la pluralità coordinata dei contratti. IN SOSTANZA, nel collegamento negoziale funzionale, devono essere identificate: ✔ la CAUSA PARZIALE dei singoli contratti, e ✔ la CAUSA UNITARIA E COMPLESSIVA dell'intera operazione di leasing. OVVIAMENTE, adottando tale orientamento della giurisprudenza maggioritaria i 2 contratti vengono inquadrati all'interno del brocardo “simul stabunt simul cadent”, con la conseguenza di estendere all'interno le vicende patologiche dell'uno all'altro, come ad es. la nullità, la risoluzione e, in generale, qualsiasi causa di invalidità e di inefficacia. Tale orientamento della giurisprudenza maggioritaria è stato ANCHE autorevolmente confermato dalla S.U. della Corte di cassazione con la sentenza n. 19785/2015, le quali hanno ribadito che l'operazione di leasing è appunto riconducibile al collegamento negoziale funzionale. ≠ INVECE

✔ L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA MINORITARIO => considera

queste 2 fasi procedimentali interne del contratto di leasing

➢ NON come 2 distinti rapporti contrattuali,

➢ MA come singoli fasi procedimentali, prodromiche alla realizzazione della causa

di finanziamento dell'utilizzatore. E questo perché, secondo tale orientamento della giurisprudenza minoritaria, ciò che conta è l'intera operazione di leasing guardata nel suo complesso, e NON focalizzarsi sul procedimento di tale operazione di leasing. CONSEGUENTEMENTE, la giurisprudenza minoritaria ritiene che l'operazione di leasing:

➢ NON sia il risultato di una concatenazione/connessione negoziale funzionale

➢ sia il risultato di un unico contratto atipico plurilaterale,

◦ dotato di una propria CAUSA, che deve essere ravvisata nell’esigenza di

consentire all’utilizzatore, di norma un imprenditore, la disponibilità ed il godimento di un bene determinato attraverso un prestito di capitale effettuato dal concedente e a quest'ultimo restituito mediante pagamento rateale dilazionato nel tempo, che ha essenzialmente il valore di restituzione della somma mutuata; e ◦ che si articola

✔ INIZIALMENTE in un accordo preparatorio tra fornitore ed utilizzatore,

✔ SUCCESSIVAMENTE in un negozio tra utilizzatore e concedente

ED

✔ INFINE nell’acquisto ad opera dell'utilizzatore del bene oggetto del

contratto di leasing. OVVIAMENTE, adottando tale orientamento della giurisprudenza minoritaria, è possibile ricondurre le vicende patologiche: ➢ NON ai singoli contratti che NON si perfezionano,

➢ MA alle fasi che compongono il procedimento, da cui sfocia il contratto di

leasing: IN SOSTANZA, la risoluzione, l'inadempimento o la generica invalidità di qualsiasi momento negoziale inficia l'itera operazione di leasing. ◦ PER QUANTO RIGUARDA LA DISCIPLINA APPLICABILE => adottando l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria a proposito della qualificazione giuridica del contratto di leasing, è chiaro che per stabilire la disciplina applicabile bisogna interrogarsi riguardo al profilo della prevalenza, sotto il profilo funzionale,

✔ della causa di godimento, tipica del contratto di locazione

o

✔ della causa di trasferimento della proprietà, tipica del contratto con riserva di

proprietà. E questo perché, secondo l'orientamento giurisprudenza maggioritaria, il contratto di leasing svolge certamente una funzione di finanziamento MA, al tempo stesso, implica ✔ o SOLTANTO la concessione del godimento di un bene, ✔ o SIA la concessione del godimento di un bene SIA il trasferimento della proprietà del bene stesso in capo all'utilizzatore. INSOMMA si tratta di un contratto a geometria variabile, con diversi interessi in gioco che risultano essere dosati tra di loro in misure variabili volta per volta. ORA, bisogna allora analizzare la causa di godimento e la causa di trasferimento della proprietà, attraverso un confronto tra contratto di leasing e contratti di locazione e di vendita con riserva di proprietà:

✔ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE => disciplinato agli artt. 1571-1606 c.c., è il

contratto con il quale un soggetto (il LOCATORE) si obbliga a concedere il godimento di un bene a favore di un altro soggetto (il LOCATARIO, o conduttore qualora il bene concesso in uso consista in un’abitazione o altro bene immobile), il quale a sua volta si obbliga ➢ al pagamento di un determinato canone, NONCHÉ ➢ a restituire la cosa ricevuta in uso ◦ nel medesimo stato in cui gli fu consegnata e ◦ nei tempi prestabiliti. EBBENE: ➢ per quanto riguarda le AFFINITÀ tra contratto di locazione e contratto di leasing => il contratto di leasing condivide con il contratto di locazione 2 profili essenziali: ◦ la concessione del bene all’utilizzatore affinché ne abbia il godimento, e ◦ la previsione di un canone ➢ per quanto riguarda le DIFFERENZE tra contratto di locazione e contratto di leasing => ◦ il CONTRATTO DI LEASING => prevede, alla scadenza, ✔ la possibilità del trasferimento della proprietà della cosa in capo all’utilizzatore (ha cioè una potenziale capacità traslativa), ed ✔ il canone pagato da quest’ultimo è comprensivo

  • dell’ammortamento,
  • dell’interesse sul capitale investito dal concedente presso il fornitore,
  • delle spese di gestione (cioè dell’operazione),
  • e del margine di profitto che la società concedente si riserva per l’attività svolta. INVECE ◦ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE => si limita esclusivamente a consentire

semplice intermediario finanziario. EBBENE, ciò precisato, è possibile procedere all’individuazione della disciplina applicabile: ✔ sia in caso di risoluzione del contratto per inadempimento...INFATTI nel caso in esame, TIZIO, sebbene NON ancora inadempiente, NON si ritiene obbligato a pagare i canoni perché NON ha ricevuto l'autovettura oggetto del problema, ✔ sia in caso di fallimento...INFATTI nel caso di specie si pone il problema del fallimento del fornitore, ossia la concessionaria ALFA S.p.a. INSOMMA in questo modo, si potrà vedere come la qualificazione giuridica del contratto di leasing operata dall'orientamento della giurisprudenza maggioritaria incida significativamente: ✔ SIA sulla disciplina applicabile in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, ✔ SIA sulla disciplina fallimentare. ORA,

1. per quanto riguarda la DISCIPLINA APPLICABILE IN CASO DI RISOLUZIONE

DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO => il problema riguarda la possibilità di applicare al leasing finanziario:

➢ o l'art. 1458 c.c. in materia di risoluzione dei contratti di durata, il quale afferma

che: “LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO HA

EFFETTO RETROATTIVO TRA LE PARTI, SALVO IL CASO DI CONTRATTI

AD ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA, RIGUARDO AI QUALI
L’EFFETTO DELLA RISOLUZIONE NON SI ESTENDE ALLE PRESTAZIONI
GIÀ ESEGUITE.
LA RISOLUZIONE, ANCHE SE È STATA ESPRESSAMENTE PATTUITA, NON
PREGIUDICA I DIRITTI ACQUISTATI DAI TERZI, SALVI GLI EFFETTI DELLA
TRASCRIZIONE DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE”.

➢ O l'art. 1526 c.c., in materia di risoluzione di contratti di vendita con riserva di

proprietà, il quale afferma, al 1° comma, che: “SE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO HA LUOGO PER L’INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE, IL VENDITORE DEVE RESTITUIRE LE RATE RISCOSSE, SALVO IL DIRITTO A UN EQUO COMPENSO PER L’USO DELLA COSA, OLTRE AL RISARCIMENTO DEL DANNO”. EBBENE, tale problema è stato risolto diversamente dalla giurisprudenza nel corso degli anni, a SECONDA della qualificazione giuridica che veniva data al contratto di leasing:

➢ INIZIALMENTE => la giurisprudenza, con la sentenza della Corte di

Cassazione N. 3023/86, aveva configurato il contratto di leasing come negozio

  • atipico,
  • fondato su una propria identità causale la quale consiste in un finanziamento per l’acquisto della disponibilità immediata del bene, e solo eventualmente della proprietà di esso,
  • trilaterale,
  • e di durata, perché ◦ non si esaurisce in un unico atto ◦ ma presuppone,

✔ DA UN LATO => una prestazione continuativa, cioè la messa a

disposizione del bene, e

✔ DALL’ALTRO => una controprestazione periodica, cioè il

pagamento rateale dei canoni. CONCLUSIONE:

Adottando questa PRIMA impostazione giurisprudenziale, è chiaro che al contratto di leasing finanziario risultano quindi direttamente applicabili, in virtù del principio di cui all’art. 1323 c.c., le norme sulla disciplina generale del contratto, tra le quali vi è proprio quella di cui all’art. 1458 c.c. CONSEGUENTEMENTE, SE tale norma di cui all'art. 1458 c.c. venisse applicata al caso in esame =>

  • la risoluzione del contratto NON verrebbe estesa retroattivamente ai canoni già corrisposti i quali rimarranno nel patrimonio del contraente ricevente, e
  • l'utilizzatore, in caso di risoluzione per inadempimento a lui imputabile, dovrebbe ◦ SIA restituire il bene, ◦ SIA pagare le rate scadute insolute e le rate che NON sono ancora scadute. ➢ SUCCESSIVAMENTE => la giurisprudenza mutò orientamento...e questo soprattutto perché l'orientamento giurisprudenziale sancito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 3023/1986 sembrava garantire al contraente economicamente forte (ossia il concedente) un cumulo di utilità (i canoni + il valore residuo del bene restituito) che era ingiusto. INSOMMA proprio al fine di scongiurare l'inevitabile alterazione dell'equilibrio contrattuale-sinallagmatico a danno dell'utilizzatore, con ingiustificato arricchimento del concedente, la successiva giurisprudenza di legittimità:
  • DA UN LATO => come ormai è risaputo, ha proceduto alla riqualificazione giuridica dell'operazione di leasing nei termini di una fattispecie di collegamento negoziale,
  • DALL'ALTRO LATO => ha riconosciuto l'esistenza, nell'ambito dell'operazione di leasing, di 2 distinte figure contrattuali: ◦ IL LEASING DI GODIMENTO => il quale si ha QUANDO

✔ il bene oggetto del contratto NON è idoneo a conservare un

apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto ed ✔ i canoni costituiscono esclusivamente il corrispettivo dell'uso e godimento del bene; PIÙ PRECISAMENTE, le caratteristiche strutturali del leasing di godimento sono:

  1. la funzione di intermediazione che il concedente finanziatore svolge tra il produttore/fornitore e l’utilizzatore del bene;

2. il fatto di avere ad oggetto beni o impianti strumentali all’esercizio

dell’impresa dell’utilizzatore che sono inidonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto A CAUSA: ✔ di un prevedibile superamento tecnologico ✔ o dell’esaurimento delle potenzialità produttive nel periodo di durata del contratto;

  1. l’interesse ✔ del concedente => a realizzare un impiego remunerativo di capitale finanziario e ✔ dell’utilizzatore => ad ottenere la disponibilità ed il godimento del bene, SENZA esborso di capitali;

4. il ragguaglio dei canoni alla vita economica del bene, secondo un

piano di ammortamento finanziario, al termine del quale l’utilizzatore restituisce l’importo del capitale investito dal concedente presso il terzo fornitore, maggiorato

◦ Al LEASING TRASLATIVO => ✔ è stata negata la qualificazione giuridica di contratto ad esecuzione continuata o periodica e quindi NON dovrebbe essere applicata la tutela riconosciuta in caso di risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1458, 1° comma c.c….tale qualificazione giuridica (e quindi ANCHE la tutela) è stata negata perché le prestazioni a cui sono tenuti i contraenti nel leasing traslativo NON realizzano costantemente l'equilibrio contrattuale-sinallagmatico tra prestazione e controprestazione DATO CHE ciascun canone incorpora SIA il corrispettivo dell'uso e del godimento del bene SIA una quota del prezzo di acquisto della proprietà del bene stesso CON LA CONSEGUENZA che NON sussiste equivalenza tra le posizioni delle parti al momento dell'anticipata risoluzione del contratto, difettando così il presupposto essenziale per l'applicazione della disciplina dell'art. 1458 c.c. INVECE ✔ è stata ritenuta applicabile per analogia, cioè per identità di RATIO, la tutela riconosciuta nel caso di risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà ex art. 1526 c.c….tale applicazione analogica è giustificata da numerose ed evidenti affinità tra le 2 figure contrattuali:

1. la causa è finalizzata al trasferimento del bene in mancanza della

disponibilità di capitali da parte dell’acquirente o dell’utilizzatore;

  1. la comune funzione di finanziamento;

3. la garanzia per il concedente finanziatore di poter riprendere, fino

all’integrale pagamento del prezzo, la piena disponibilità del bene;

4. il rischio del perimento della res posto a carico dell’acquirente o

utilizzatore;

  1. la frequente attribuzione all’utilizzatore (in forma di clausola inserita nei moduli contrattuali di leasing) della facoltà di esercitare le azioni che spettano al proprietario della cosa. RATIO: Tale disciplina di cui all'art. 1526 c.c è applicata analogicamente al leasing traslativo AL FINE DI ripristinare l'equità e l'equilibrio contrattuale-sinallagmatico delle prestazioni eseguite dalle parti DOPO la risoluzione del contratto, impedendo così che il concedente possa arricchirsi a danno dell'utilizzatore-compratore inadempiente, mediante l'ingiusta ritenzione dei canoni riscossi e l'ingiusta restituzione del bene. INOLTRE, si deve aggiungere che al leasing traslativo rima comunque applicabile il generale principio della retroattività della risoluzione del contratto di cui all'art. 1458, 1° comma c.c. PRIMA PARTE. CONSEGUENTEMENTE, ai sensi dell'art. 1526 c.c., gli effetti della risoluzione del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatore sarebbero che il venditore-concedente: ➢ DA UN LATO => dovrebbe restituire all'utilizzatore i canoni riscossi, ➢ DALL'ALTRO LATO => avrebbe diritto ◦ ad un equo indennizzo per la concessione dell'uso e godimento del bene, il quale viene determinato in via equitativa dal giudice; e ◦ al risarcimento del danno, che potrebbe derivare da un deterioramento anomalo del bene dovuto all'utilizzatore. INOLTRE, Le S.U. della Corte di cassazione del 1993, le quali hanno anche loro confermato questa impostazione giurisprudenziale, hanno precisato che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, sarà compito del giudice di merito effettuare la ricostruzione della volontà delle parti nel senso del leasing di godimento o nel senso del leasing traslativo….e tale compito

dovrà essere svolto dal giudice di merito secondo la logica del caso per caso, SALVO OVVIAMENTE il controllo di legittimità riservato alla Corte di Cassazione ✔ per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (IN PARTICOLARE violazione dei criteri di interpretazione dei contratti) o ✔ per vizio di motivazione. E proprio AL FINE DI agevolare ancor di più quest'attività interpretativa affidata al giudice di merito, le stesse S.U. hanno tentato di tipizzare le differenze più marcate tra le 2 tipologie contrattuali di leasing, attraverso l'elaborazione di indici di riferimento, i quali sono: ✔ LE CARATTERISTICHE DELLA RES => INFATTI, guardando proprio a tali caratteristiche della res, si ricava che: ➢ SE il bene oggetto del leasing finanziario è soggetto ad una rapida obsolescenza (l'obsolescenza indica la capacità del bene di perdere valore), mostrandosi così NON idoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing di godimento...e questo perché alla scadenza del contratto, il bene cesserà di avere un'utilità economica e quindi verrà meno l'interesse dell'utilizzatore a rilevarne la proprietà: INSOMMA lo scopo di acquisto della proprietà del bene sarà marginale e secondario e difficilmente si realizzerà. INVECE ➢ SE il bene oggetto del leasing finanziario NON è soggetto ad una rapida obsolescenza (l'obsolescenza indica la capacità del bene di perdere valore), mostrandosi così idoneo a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing traslativo. ✔ LA PREVISIONE ORIGINARIA (cioè al momento della stipulazione del contratto), AD OPERA DELLE PARTI, DI QUELLO CHE SARÀ IL RAPPORTO TRA IL VALORE RESIDUO DEL BENE ED IL PREZZO DI OPZIONE, ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO => INFATTI, guardando proprio a ciò, si ricava che: ➢ SE la pattuizione si riferisce ai beni idonei a conservare un valore residuo inferiore al prezzo di opzione, alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing di godimento...questo perché il superiore prezzo di opzione disincentiva l'acquisto finale: INSOMMA lo scopo di acquisto della proprietà del bene sarà marginale e secondario e difficilmente si realizzerà. ➢ SE la pattuizione si riferisce ai beni idonei a conservare un valore residuo superiore al prezzo di opzione, alla scadenza del contratto => allora si può presumere che si tratti di leasing traslativo.

  1. Per quanto riguarda la DISCIPLINA APPLICABILE IN CASO DI FALLIMENTO => tale problema è stato risolto diversamente dal legislatore nel corso degli anni. ✔ PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2006-2007 DELLA LEGGE FALLIMENTARE => la legge fallimentare stessa, negli artt. 72-83, disciplinava gli effetti del fallimento su alcuni contratti tipici preesistenti o pendenti alla dichiarazione di fallimento di una delle parti contraenti...perciò si poneva il PROBLEMA di capire quale disciplina fosse applicabile al contratto di leasing, in quanto atipico: IN SOSTANZA il vero problema sorgeva ➢ SOLTANTO A CAUSA della natura atipica del contratto di leasing, ➢ e NON a proposito della pendenza o preesistenza….e questo perché il contratto di leasing può certamente essere pendente o preesistente alla dichiarazione di

di finanziamento in funzione di godimento CON LA CONSEGUENZA di abbandonare l'articolazione binaria, elaborata dalla giurisprudenza, tra leasing di godimento e leasing traslativo. CONSEGUENTEMENTE: ➢ NELL'IPOTESI DI FALLIMENTO DELL'UTILIZZATORE => l'effetto diretto ed automatico è rappresentato dalla sospensione del contratto di leasing alla dichiarazione di fallimento e la RATIO di questo periodo automatico di sospensione del contratto di leasing è quello di permettere al curatore fallimentare di valutare ◦ se subentrare nel contratto al posto dell'utilizzatore fallito, oppure ◦ se risolvere il contratto stesso. E il curatore per effettuare tale scelta deve procedere ad un calcolo di convenienza economico che consiste nella valutazione dei canoni residui e del prezzo fissato per l'opzione di acquisto al momento della dichiarazione, comparati al valore residuo di mercato del bene: INFATTI ◦ il curatore dovrebbe scegliere per il subentro nel contratto al posto dell'utilizzatore fallito, QUALORA i canoni residui al momento della dichiarazione di fallimento ed il prezzo d'opzione di acquisto siano inferiori al valore residuo di mercato del bene oggetto del contratto => NEL QUAL CASO il curatore, pagando al concedente i canoni residui ed il prezzo di opzione, potrà ottenere la proprietà del bene e potrà così rivenderlo con una plusvalenza per la massa fallimentare. INVECE ◦ il curatore dovrebbe scegliere per la risoluzione del contratto QUALORA i canoni residui al momento della dichiarazione di fallimento ed il prezzo d'opzione di acquisto siano superiori al valore residuo di mercato del bene oggetto del contratto => NEL QUAL CASO ✔ il curatore avrà l'obbligo di restituire il bene oggetto del contratto al concedente, società di leasing, E ✔ il concedente, società di leasing avrà

  • IN PRIMO LUOGO => l'obbligo di realizzare il valore di mercato del bene attraverso la vendita a terzi o un'altra diversa collocazione,
  • IN SECONDO LUOGO => ◦ QUALORA la somma ricavata dalla vendita del bene sia superiore ai canoni residui ancora da pagare, L'OBBLIGO DI VERSARE al curatore l'eventuale differenza tra la somma ricavata dalla vendita o da un'altra collocazione del bene stesso e il credito residuo in linea capitale; ◦ QUALORA la somma ricavata dalla vendita del bene sia inferiore ai canoni residui ancora da pagare, IL DIRITTO AD INSINUARSI NELLO STATO PASSIVO per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e la somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene. IN QUESTO MODO, è chiaro che l'art. 72-quater L.FALL. prevede il diritto del concedente di ottenere la restituzione integrale della somma a suo tempo erogata come finanziamento.

➢ NELL'IPOTESI DI FALLIMENTO DEL CONCEDENTE => l'effetto diretto ed

automatico è rappresentato dalla prosecuzione del contratto di leasing con il conseguente ◦ pagamento dei canoni in funzione delle originarie scadenze, E ◦ trasferimento della proprietà del bene all'utilizzatore, previo pagamento dei

canoni e del prezzo di opzione di acquisto.

  1. IN TERZO LUOGO => bisogna risolvere la PRIMA QUESTIONE PRINCIPALE del caso in esame riguardante la natura giuridica e la validità della clausola, inserita nel contratto di leasing, in virtù della quale la società di leasing BETA S.p.a. si onera da ogni responsabilità per l'eventuale mancata consegna del bene a TIZIO da parte della concessionaria ALFA S.p.a SOLUZIONE: EBBENE la risposta a tale questione dipende da quale orientamento giurisprudenziale e dottrinale si voglia aderire. ◦ UN PRIMO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE => considera tale clausola come una clausola di esonero da responsabilità, comportando così, appunto, l'esonero della società di leasing da responsabilità per l'obbligazione di consegna del bene all'utilizzatore, che rientra tra le obbligazioni principali a carico del concedente. CONSEGUENTEMENTE, l'efficacia e validità di tale clausola di esonero da responsabilità dipenderebbe dal fatto SE siano o meno applicabili al caso in esame le norme di cui agli artt. 1341, 2° comma c.c., 33 Codice consumo e 1229 c.c….tutte norme che riguardano clausole di esonero da responsabilità. EBBENE

✔ l'art. 1341, 2° comma c.c., => in materia di condizioni generali di contratto, afferma

che NON sono efficaci, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che prevedono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte. ORA, per quanto riguarda l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 1341, 2° comma c.c., la traccia del caso in esame NON dice SE la clausola sia stata predisposta come condizione generale di contratto o in moduli o formulari, ANCHE SE è molto probabile che sia così, DATO CHE il ricorso alle condizioni generali di contratto è ormai una prassi comune nell’ambito dei contratti di leasing. OVVIAMENTE, QUALORA NON fosse stata specificamente approvata per iscritto, la clausola sarebbe inefficace. ✔ l’art. 33, Codice consumo => qualifica come presuntivamente vessatorie le clausole che escludono o limitano la responsabilità del professionista, camminandone la nullità; MA Nel caso in esame, sicuramente l'art. 33 Codice consumo NON trova applicazione perché Tizio è agente di commercio e NON consumatore e conclude il contratto di leasing nell’esercizio di tale attività professionale ✔ l’art 1229 c.c., => in materia di clausole di esonero da responsabilità, afferma che è nullo qualsiasi patto volto ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave. ORA, in virtù dell'art. 1229 c.c. è chiaro che la clausola

➢ sarebbe INEFFICACE per la parte in cui essa esenta il debitore da dolo e colpa

grave, MENTRE

➢ sarebbe VALIDA per la parte in cui essa esenta il debitore da colpa lieve.

◦ UN SECONDO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE => ritiene che tale clausola sarebbe nulla ai sensi dell'art. 1418, 2° comma c.c. in quanto priva di una causa meritevole di tutela...e tale clausola NON avrebbe una causa meritevole di tutela perché incompatibile e contraddittoria con la causa stessa del contratto di leasing la quale coincide con la funzione di garantire all'utilizzatore la disponibilità del bene in godimento.

◦ UN TERZO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE E DOTTRINALE meno recente

=> considera tale clausola ✔ come una clausola di traslazione del rischio,

NON ha onorato il contratto di fornitura, all’intera operazione di leasing e

◦ in questa sua estensione all'operazione di leasing, l'inadempimento del

fornitore si traduce in un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione NON imputabile al debitore (cioè la società di leasing concedente) rispetto all’obbligazione cui egli era tenuto in forza del contratto collegato di leasing (cioè l'obbligazione della società di leasing concedente di concedere l'uso ed il godimento del bene all'utilizzatore). CONSEGUENTEMENTE, SE la società di leasing, consapevole della mancata consegna,

✔ imputa ugualmente e comunque all’utilizzatore l’inadempimento

rappresentato dalla sospensione del pagamento dei canoni E, IN VIRTÙ DI QUESTO, ✔ chiede la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno sofferto, ….=> l'utilizzatore potrà sollevare in via di eccezione l’avvenuta risoluzione del contratto, ai sensi dell’art 1463 c.c., il quale afferma che: “NEI CONTRATTI CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE, LA PARTE LIBERATA PER LA SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE DOVUTA (nel caso in esame, la società di leasing, che non concede il godimento del bene all’utilizzatore)

✔ NON PUÒ CHIEDERE LA CONTROPRESTAZIONE (cioè il pagamento

dei canoni) , E

✔ DEVE RESTITUIRE QUELLA CHE ABBIA GIÀ RICEVUTA (cioè le

eventuali anticipazioni dei canoni pagate dall’utilizzatore) , SECONDO LE NORME RELATIVE ALLA RIPETIZIONE DELL’INDEBITO_._ CONSEGUENTEMENTE, in questo caso, la clausola che esonera il concedente da ogni responsabilità sarebbe comunque NULLA, e quindi INEFFICACE...e questo perché ALTRIMENTI finirebbe col riversare sull'utilizzatore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta a lui NON imputabile, CON LA CONSEGUENZA di obbligarlo a pagare delle somme che costituiscono, in parte, il corrispettivo del godimento, SENZA però che il godimento effettivo ci sia stato. Tale conclusione è stata ANCHE confermata recentemente dalla sentenza n. 4235/2008 della Corte di cassazione, come si può vedere chiaramente nella motivazione della sentenza, la quale ha affermato che: “CONSENTIRE CHE IL CONCEDENTE POSSA PAGARE IL PREZZO ANCHE INDIPENDENTEMENTE DALLA CONSEGNA DA PARTE DEL FORNITORE E POI OTTENERE DALL'UTILIZZATORE QUANTO QUESTI AVREBBE DOVUTO CORRISPONDERE QUALORA AVESSE GODUTO DEL BENE, => NON APPARE GIUSTIFICABILE ✔ NÉ IN RAPPORTO ALLA CAUSA DEL CONTRATTO DI LEASING FINANZIARIO ✔ NÉ IN RAPPORTO AL DOVERE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO SECONDO BUONAFEDE ( ART. 1375 COD. CIV.). ...E QUESTO PERCHÉ ALTRIMENTI IL CONTRATTO DI LEASING DA CONTRATTO DI SCAMBIO SI TRASFORMEREBBE IN UN CONTRATTO DI CREDITO: CIÒ É EVIDENTE PERCHÉ IL CONCEDENTE SAREBBE AUTORIZZATO AD UN COMPORTAMENTO, CHE VALE A SODDISFARE ✔ NON ANCHE L'INTERESSE DELL'UTILIZZATORE AL GODIMENTO DEL BENE,

✔ MA SOLO IL SUO INTERESSE ALL'IMPIEGO DEL DANARO, IMPIEGO

LA CUI REMUNERAZIONE RESTA COMUNQUE REALIZZABILE
ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO IMPOSTA
ALL'UTILIZZATORE”.
CONCLUSIONE:

Alla luce delle considerazioni svolte, è chiaro allora come il PROBLEMA della validità della clausola di traslazione del rischio sia strettamente legato al PROBLEMA relativo alla esatta individuazione delle obbligazioni che sorgono in capo al concedente, in base al contratto di leasing. E tal proposito è utili ricordare nuovamente i principiali orientamenti giurisprudenziali: ✔ L'ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE MENO RECENTE => escludeva che in capo alla società di leasing vi fosse l'obbligazione di consegna del bene, e sulla base di tale premessa, CONSEGUENTEMENTE riteneva valide ed efficaci le clausole di traslazione del rischio...tale orientamento giurisprudenziale era giustificato dal fatto, in passato, prevaleva una concezione del contratto di leasing in cui la causa di finanziamento risultava essere prevalente rispetto alla causa legata al godimento del bene ed all'eventuale acquisto del bene oggetto del contratto. Proprio per tale motivo, tale orientamento giurisprudenziale riteneva valide ed efficaci le clausole di traslazione del rischio CON LA CONSEGUENZA che l'utilizzatore:

  • potrebbe certamente esperire dei rimedi a tutela del proprio credito,
  • MA NON potrebbe esperire l'azione di risoluzione contrattuale, IN QUANTO risulterebbe un soggetto terzo rispetto al rapporto di fornitura tra il concedente ed il fornitore. INVECE ✔ L' ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE ATTUALE => ritiene che il contratto di leasing abbia pur sempre, seppur diversamente dosata a seconda dei casi, un'imprescindibile causa di godimento...e proprio per tale ragione il concedente NON può essere del tutto estraneo all'obbligazione di consegna, seppur gravante sul fornitore: IN SOSTANZA il concedente avrebbe l'obbligo di attivarsi e di fare il possibile affinché l'utilizzatore ottenga il godimento del bene….e l'inadempimento di tale obbligo, seppur non sia una vera e propria obbligazione di consegna, competerebbe comunque una responsabilità per il concedente. CONSEGUENTEMENTE, è chiaro come secondo l'orientamento giurisprudenziale attuale le clausole di traslazione del rischio sarebbe inefficaci ed invalide.
  1. IN QUARTO LUOGO => PRIMA di vedere come incidono le tesi dei 2 orientamenti giurisprudenziali a favore o contro la validità della clausola di traslazione del rischio, bisogna tenere conto che nel caso in esame, esiste una particolarità rappresentata dal fatto che il fornitore NON adempie l'obbligazione di consegna perché fallisce poco prima. IN SOSTANZA, bisogna allora risolvere la SECONDA QUESTIONE PRINCIPALE riguardante ◦ chi possa agire nei suoi confronti, insinuandosi al passivo e ◦ cosa possa domandare in sede di fallimento. SOLUZIONE: per risolvere tale questione bisogna PRIMA DI TUTTO osservare che l'obbligazione di consegna, inadempiuta dal fornitore, riguarda il contratto di compravendita: CONSEGUENTEMENTE, la QUESTIONE da risolvere riguarda ◦ proprio il contratto di compravendita a cui è esterno l'utilizzatore, ◦ e NON il contratto di leasing, a cui si applica in caso di fallimento l'art. 72-quater L.FALL.
  1. la società di leasing BETA S.p.a. sarebbe inadempiente nei confronti dell’utilizzatore tizio, il quale potrebbe richiedere il risarcimento del danno sofferto per non aver ottenuto il godimento del bene;
  2. la società di leasing BETA S.p.a., insinuandosi al passivo del fornitore, sarebbe costretta a chiedere la restituzione del prezzo pagato per l’acquisto dell’autovettura; E

3. la società di leasing BETA S.p.a. ,SEBBENE il contratto di fornitura ponesse a

carico del fornitore l’obbligazione della consegna del bene, ◦ NON potrebbe chiedere il pagamento dei canoni all’utilizzatore e,

◦ nell’eventualità in cui agisse ugualmente, l'utilizzatore potrebbe sempre

sollevare, in via di eccezione, l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1463 c.c. INVECE

✔ SE il curatore scegliesse di subentrare nel contratto al posto del fallito => le

conseguenze sarebbero che la società di leasing BETA S.p.a. potrebbe agire contro la concessionaria ALFA S.p.a., nella persona del curatore, per ottenere ALTERNATIVAMENTE ➢ l'esecuzione del contratto in forma specifica o ➢ la sua risoluzione, SALVO IN OGNI CASO, il diritto al risarcimento del danno al di fuori della procedura concorsuale. ≠

◦ Adottando la tesi della VALIDITÀ della clausola di traslazione del rischio => si ricava

che, DATO CHE la società di leasing BETA s.p.a. NON avrebbe alcuna obbligazione di consegna, l'utilizzatore TIZIO NON potrebbe opporre l'inadempimento del fornitore alla società di leasing BETA s.p.a., la quale, avendo ormai pagato il prezzo d'acquisto del bene, potrebbe peraltro ottenere dall'utilizzatore TIZIO stesso: ✔ il pagamento dei canoni residui, e ✔ il risarcimento dei danni. MA ATTENZIONE È chiaro che la soluzione che deriva dall'adozione della tesi della validità della clausola di traslazione del rischio pregiudica notevolmente l'utilizzatore: CONSEGUENTEMENTE bisogna chiedersi quali diritti possano essere fatti valere dall'utilizzatore per soddisfare le proprie pretese.

✔ UNA PARTE DELLA DOTTRINA ritiene che possa operare l'istituto della

surrogazione legale di cui all'art. 1203 c.c. che consiste nel subingresso, per volontà di legge, di una terza persona in un rapporto giuridico preesistente, DI SOLITO nei diritti del creditore nei confronti del debitore: IN SOSTANZA l'utilizzatore potrebbe subentrare nella posizione giuridica del concedente, e per questa via potrebbe farsi valere sul fornitore. INVECE ✔ LA GIURISPRUDENZA MAGGIORITARIA, sino alla sentenza delle S.U. del 2015, al fine di tutelare maggiormente l'utilizzatore, ha ravvisato nella stipulazione del contratto di fornitura, poi NON adempiuto dal fornitore, una sorta di mandato senza rappresentanza, cioè quell'istituto che consiste nel potere conferito ad un soggetto di compiere atti giuridici in nome proprio MA nell'interesse altrui. PIÙ PRECISAMENTE, con la conclusione del contratto di fornitura, la giurisprudenza maggioritaria ritiene che si realizzi, nei confronti del terzo contraente

(nel caso in esame, l’utilizzatore rispetto al contratto di fornitura) quella stessa scissione di posizioni che si ha per i contratti conclusi dal mandatario (nel caso in esame, il concedente) in nome proprio MA nell’interesse del mandante: IN SOSTANZA l’utilizzatore viene considerato come un mandante il quale, nel mandato senza rappresentanza,

➢ PUR non potendo NORMALMENTE intrattenere rapporti con i terzi con i quali il

mandatario contratta e

➢ PUR se sprovvisto di azione verso il mandatario-concedente nell’ipotesi di

mancata consegna A CAUSA della clausola di traslazione del rischio, ...può comunque far propri i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato agendo direttamente, e NON in via surrogatoria, nei confronti del fornitore (il quale assume la veste di “terzo”) AL FINE DI ottenere ➢ il risarcimento dei danni sofferti per inadempimento e, se del caso,

➢ l’adempimento del contratto di fornitura

CONSEGUENTEMENTE, aderendo a questa tesi della giurisprudenza maggioritaria, l'utilizzatore TIZIO potrebbe ottenere il risarcimento del danno, insinuandosi nello stato passivo del fornitore. INVECE ✔ LA SENTENZA DELLE S.U. DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 19785/2015 => ha respinto le precedenti soluzioni e ha precisato che il contratto di leasing che preveda la consegna del bene all'utilizzatore da parte del fornitore, possa essere considerato come un CONTRATTO A FAVORE DI TERZI, produttivo di effetti obbligatori, dove l'utilizzatore è il terzo beneficiario degli effetti del contratto. IN QUESTO MODO, le S.U. hanno chiarito che l'utilizzatore, IN QUANTO terzo, NON può esperire le azioni contrattuali per la risoluzione del contratto di fornitura. AD OGNI MODO, le S.U., in tale sentenza, si sono chieste SE il collegamento negoziale presente nel leasing consenta una DEROGA a tale regola generale secondo cui l'utilizzatore, IN QUANTO terzo, NON può esperire le azioni contrattuali per la risoluzione del contratto di fornitura...EBBENE secondo le S.U. tale deroga sarebbe ammissibile SOLO SE ci fosse un un c.d. collegamento tecnico, ossia ➢ un nesso teleologico tra i negozi (requisito oggettivo), e ➢ un comune intento pratico delle parti (requisito soggettivo) MA Secondo le S.U., nel contratto di leasing, NON è presente un comune intento pratico delle parti (requisito soggettivo) in grado di dar vita a quel collegamento tecnico che consenta una deroga alla regola generale secondo cui l'utilizzatore, IN QUANTO terzo, NON può esperire le azioni contrattuali per la risoluzione del contratto di fornitura….e questo perché l'interesse del fornitore NON sarebbe collegato ed comune all'interesse dell'utilizzatore. Tale soluzione delle S.U. è però abbastanza discutibile. PIUTTOSTO, l'utilizzatore potrà chiedere al fornitore: ➢ SIA la consegna del bene, ➢ SIA l'eventuale riparazione o sostituzione dello stesso. MA ANCHE questa soluzione è abbastanza discutibile, perché ➢ il rimedio della riparazione e sostituzione è previsto SOLO in alcune discipline normative di settore e ➢ NON è pacifico che tale rimedio possa essere esteso ad altre fattispecie, QUALORA ciò NON sia espressamente previsto.