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Decisione quadro 2009 829 GAI, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Diritto Dell'unione Europea

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 24/01/2012

donatrys
donatrys 🇮🇹

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Decisione quadro 2009/829/GAI
Reciproco riconoscimento delle misure cautelari
Questa decisione quadro stabilisce le norme per il:
reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei paesi dell’Unione europea (UE) nel corso di
procedimenti penali.
Tali norme disciplinano:
il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari;
la sorveglianza delle misure cautelari;
la consegna dell’interessato che viola le misure cautelari impostegli.
La decisione quadro mira pertanto a:
1. assicurare la comparizione in giudizio dell’interessato;
2. promuovere durante il procedimento penale il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono
residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;
3. migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.
Tipi di misure cautelari
La decisione elenca misure che gli stati sono tenuti a riconoscere e sorvegliare:
Che sono tutte quelle misure cautelari che impongono all'interessato:
il divieto di frequentare determinati luoghi;
l’obbligo di rimanere in un luogo determinato;
l’obbligo di rispettare determinate restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di sorveglianza;
l’obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;
l’obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con i presunti reati.
Tali reati devono essere in ogni caso riconosciute, senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti.
Questi reati, tuttavia, devono essere punibili :
con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni nello Stato di
emissione della decisione sulle misure cautelari.
La decisione quadro elenca alcune altre misure cautelari che ogni Stato membro può essere disposto a sorvegliare.
Per i reati diversi da quelli di cui sopra, lo Stato di sorveglianza:
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Decisione quadro 2009/829/GAI

Reciproco riconoscimento delle misure cautelari

Questa decisione quadro stabilisce le norme per il:

reciproco riconoscimento delle misure cautelari da parte dei paesi dell’Unione europea (UE) nel corso di procedimenti penali.

Tali norme disciplinano:

• il riconoscimento di una decisione sulle misure cautelari;

• la sorveglianza delle misure cautelari;

• la consegna dell’interessato che viola le misure cautelari impostegli.

La decisione quadro mira pertanto a:

1. assicurare la comparizione in giudizio dell’interessato;

2. promuovere durante il procedimento penale il ricorso a misure non detentive per le persone che non sono

residenti nello Stato membro in cui ha luogo il procedimento;

3. migliorare la protezione delle vittime e dei cittadini in generale.

Tipi di misure cautelari

La decisione elenca misure che gli stati sono tenuti a riconoscere e sorvegliare:

Che sono tutte quelle misure cautelari che impongono all'interessato:

• il divieto di frequentare determinati luoghi;

• l’obbligo di rimanere in un luogo determinato;

• l’obbligo di rispettare determinate restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di sorveglianza;

• l’obbligo di presentarsi nelle ore stabilite presso una determinata autorità;

• l’obbligo di evitare contatti con determinate persone in relazione con i presunti reati.

Tali reati devono essere in ogni caso riconosciute , senza verifica della doppia incriminabilità dei fatti.

Questi reati, tuttavia, devono essere punibili :

con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale di durata non inferiore a tre anni nello Stato di emissione della decisione sulle misure cautelari.

La decisione quadro elenca alcune altre misure cautelari che ogni Stato membro può essere disposto a sorvegliare.

Per i reati diversi da quelli di cui sopra, lo Stato di sorveglianza:

può subordinare il riconoscimento della decisione alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche ai sensi della sua legge.

In talune circostanze, tale Stato può rifiutare in toto il riconoscimento della decisione sulle misure cautelari.

Trasmissione delle misure cautelari

Uno Stato membro può trasmettere una decisione sulle misure cautelari all’autorità competente dello Stato membro di residenza dell’interessato :

quest’ultimo:

1. deve essere stato informato delle misure in questione

2. e deve aver acconsentito a ritornare nel suo paese di residenza.

Su richiesta dell’interessato , una decisione sulle misure cautelari può anche essere trasmessa all’autorità competente di un altro Stato membro.

In tal caso, l’autorità in questione deve aver accettato di ricevere la decisione.

L’autorità competente dello Stato membro che ha emesso la decisione sulle misure cautelari trasmette tale decisione (o una sua copia autenticata), corredata del certificato allegato alla presente decisione quadro, direttamente all’autorità competente dello Stato membro che si occuperà della sorveglianza.

Riconoscimento delle decisioni sulle misure cautelari

Il paese cui viene trasmessa la decisione sulle misure cautelari :

deve riconoscere tale decisione e adottare tutti i provvedimenti necessari ai fini della sorveglianza delle misure cautelari entro venti giorni dal ricevimento della decisione.

Quando lo Stato responsabile della sorveglianza riconosce la decisione

= sulle misure cautelari, esso diventa responsabile della sorveglianza delle misure cautelari e tale sorveglianza sarà disciplinata dalla sua legislazione.