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Decisione quadro 2008 909 GAI, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

Diritto Dell'unione Europea

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 24/01/2012

donatrys
donatrys 🇮🇹

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Decisione quadro 2008/909/GAI
In materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento
delle persone condannate.
Tale decisione ha l’obbiettivo importante di :
favorire l’inserimento sociale della persona condannata ad una pena privativa della libertà da un determinato
stato (di emissione )
attraverso l’esecuzione della pena in un altro stato membro (di esecuzione) a cui la sentenza viene trasmessa ai
fini del riconoscimento e dell’esecuzione erogata.
Per sentenza si intende:
qualsiasi decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello stato di emissione con cui viene irrogata una pena nei
confronti di una persona fisica.
Per pena:
qualsiasi pena o misura privativa della libertà irrogata a causa di un reato in seguito di un procedimento penale.
PROCEDURA:
trasmissione della sentenza di condanna + certificato di cui è arredata effettuata dall’autorità competente dello stato di
emissione verso lo stato di esecuzione dove la persona condannata si trovi.
Questo è uno dei 3 requisiti richiesti ,infatti:
1. stato in cui la persona condannata è cittadina e in cui vive:
ossia,il luogo a cui tale persona è legata in ragione del fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli
famigliari,sociali e professionali.
2. certezza sociale:
nel senso che l’autorità competente dello stato di emissione deve avere la “certezza che l’esecuzione della pena nello
stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata”.
A riguardo la decisione quadro prevede la possibilità di consultazione tra le autorità ,dove il risultato potrà essere quello
di una motivazione da parte dello stato di esecuzione nel quale indichi le ragioni per cui ritiene che l’esecuzione della
pena nel suo territorio non realizzerebbe tale requisito.
3. consenso della persona condannata:
la persona deve esprimere il suo consenso,ma non è assoluto questo requisito,infatti escluso il consenso quando:
3..a lo stato di esecuzione è lo stato in cui tale persona è fuggita o ritornata a causa
del procedimento penale
3..b lo stato di cui ha la cittadinanza
Per quanto riguarda la doppia incriminazione:
la decisione prevede un elenco di reati analoga a quello visto del MAE,per cui è escluso tale principio.
Però è previsto che gli stati possano escludere l’applicabilità di tale disposizione ,facendo così venire in rilievo la
doppia incriminazione: in questo caso il riconoscimento sarà quindi sottoposto alla verifica della doppia incriminazione.
Anche qui una volta riconosciuta ,l’esecuzione della pena sarà sottoposta alla legge dello stato di esecuzione.
Qualora la persona condannata si trovi nello stato di emissione:
il suo trasferimento deve avvenire entro 30 giorni dalla data del riconoscimento della sentenza.
Anche qui ,quando l’esecuzione della pena è iniziata nello stato di esecuzione,lo stato di emissione perde tale diritto.
Lo riacquisterà se = lo stato di esecuzione lo informi che:
1) il condannato è fuggito
2) o la pena è stata eseguita parzialmente
Per quanto riguarda il rapporto con la decisione del MAE:
rispetto agli art.4 ( …residenza e cittadinanza) e art. 5 (…te lo do se …):
la decisione fa salvi tali art. del MAE e dice le previsioni della decisione che esamino si applicheranno in quanto
compatibili (col MAE).

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Decisione quadro 2008/909/GAI In materia di mutuo riconoscimento di misure relative alla restrizione della libertà personale, relativa al trasferimento delle persone condannate. Tale decisione ha l’obbiettivo importante di : favorire l’inserimento sociale della persona condannata ad una pena privativa della libertà da un determinato stato (di emissione ) attraverso l’esecuzione della pena in un altro stato membro (di esecuzione) a cui la sentenza viene trasmessa ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione erogata.

Per sentenza si intende: qualsiasi decisione definitiva di un organo giurisdizionale dello stato di emissione con cui viene irrogata una pena nei confronti di una persona fisica.

Per pena: qualsiasi pena o misura privativa della libertà irrogata a causa di un reato in seguito di un procedimento penale.

PROCEDURA:

trasmissione della sentenza di condanna + certificato di cui è arredata effettuata dall’autorità competente dello stato di emissione verso lo stato di esecuzione dove la persona condannata si trovi.

Questo è uno dei 3 requisiti richiesti,infatti:

1. stato in cui la persona condannata è cittadina e in cui vive:

ossia,il luogo a cui tale persona è legata in ragione del fatto che vi soggiorna abitualmente e per motivi quali quelli famigliari,sociali e professionali.

2. certezza sociale:

nel senso che l’autorità competente dello stato di emissione deve avere la “certezza che l’esecuzione della pena nello stato di esecuzione abbia lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata”. A riguardo la decisione quadro prevede la possibilità di consultazione tra le autorità ,dove il risultato potrà essere quello di una motivazione da parte dello stato di esecuzione nel quale indichi le ragioni per cui ritiene che l’esecuzione della pena nel suo territorio non realizzerebbe tale requisito.

3. consenso della persona condannata:

la persona deve esprimere il suo consenso,ma non è assoluto questo requisito,infatti escluso il consenso quando:

3..a lo stato di esecuzione è lo stato in cui tale persona è fuggita o ritornata a causa

del procedimento penale

3..b lo stato di cui ha la cittadinanza

Per quanto riguarda la doppia incriminazione : la decisione prevede un elenco di reati analoga a quello visto del MAE,per cui è escluso tale principio. Però è previsto che gli stati possano escludere l’applicabilità di tale disposizione ,facendo così venire in rilievo la doppia incriminazione: in questo caso il riconoscimento sarà quindi sottoposto alla verifica della doppia incriminazione. Anche qui una volta riconosciuta ,l’esecuzione della pena sarà sottoposta alla legge dello stato di esecuzione.

Qualora la persona condannata si trovi nello stato di emissione: il suo trasferimento deve avvenire entro 30 giorni dalla data del riconoscimento della sentenza.

Anche qui ,quando l’esecuzione della pena è iniziata nello stato di esecuzione,lo stato di emissione perde tale diritto. Lo riacquisterà se = lo stato di esecuzione lo informi che:

1) il condannato è fuggito

2) o la pena è stata eseguita parzialmente

Per quanto riguarda il rapporto con la decisione del MAE: rispetto agli art.4 ( …residenza e cittadinanza) e art. 5 (…te lo do se …): la decisione fa salvi tali art. del MAE e dice le previsioni della decisione che esamino si applicheranno in quanto compatibili (col MAE).