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Una dettagliata analisi costituzionale e teorica sul diritto allo sciopero in italia. Esplora la natura soggettiva individuale e collettiva garantita dalla costituzione, la storia della giurisprudenza costituzionale che ha dichiarato illegittime le norme che lo consideravano reato, e le modalità e limiti di questo strumento di autotutela dei lavoratori. Il testo illustra anche il diritto di sciopero politico e la definizione pratica della corte di cassazione.
Tipologia: Appunti
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È un diritto soggettivo individuale costituzionalmente garantito ad esercizio collettivo disciplinato dall’Art.40 della Costituzione la quale stabilisce che esso “ si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Tuttavia, di fatto, tali leggi non sono mai esistite. In realtà, nel momento in cui è entrato in vigore nel 1948 l’Art.40, esisteva nel Codice penale un folto numero di norme che reputava lo sciopero ai vari livelli ( economico, sciopero puro, a singhiozzo, etc) reato. La prima manovra che a livello costituzionale si è dovuta fare è stata l’opera della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente dichiarato illegittimamente costituzionali o parzialmente costituzionali le norme che nel Codice penale sancivano lo sciopero come reato. Ovviamente questo ha richiesto del tempo perché ci vogliono dei casi che vengono posti all’attenzione del giudice il quale solleva alla Corte Costituzionale la questione di legittimità delle singole norme. Parallelamente a livello teorico si è costruita man mano una teoria sullo sciopero. Il fatto che lo sciopero sia un diritto ad esercizio collettivo significa che per sussistere uno sciopero è necessario che vi siano due o più persone che manifestino individualmente la volontà di esercitare questo diritto. La titolarità del diritto rimane sempre individuale: io ho diritto di prendere parte allo sciopero o di non farlo (libertà negativa). Questo risponde al criterio di cui al primo comma dell’Art. 39 che sancisce la libertà di organizzazione sindacale. Lo sciopero è ricompreso nell’azione collettiva sindacale che è divisa tra attività sindacale e autotutela degli interessi collettivi. Lo sciopero fa parte degli strumenti di autotutela degli interessi collettivi. Lo sciopero è quindi l’ astensione temporanea dalla prestazione di lavoro. Esso può essere proclamato dall’associazione sindacale, poi, a livello individuale, ogni lavoratore ha la libertà di scegliere se aderire e partecipare allo sciopero oppure di non farlo. Come detto in precedenza non c’è una legge di riferimento dello sciopero ad eccezione della legge 146/90 che regolamenta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali che sono normalmente connessi con i diritti costituzionalmente garantiti (es. diritto alla vita, alla salute, all’istruzione, alla sicurezza e così via). Nella legge però non è presente un elenco dei servizi pubblici essenziali, ma sono ritenuti tali tutti quei servizi che sono appunto connessi ai diritti costituzionalmente garantiti (es. la scuola, i tribunali, le università, gli ospedali sono servizi pubblici essenziali). Nell’ambito di tali attività legate ai servizi pubblici essenziali il diritto di sciopero è limitato in quanto tale legge prevede una procedura particolare per esercitare il diritto di sciopero in questi ambiti e poi è limitato nelle modalità di svolgimento: lo sciopero non può essere prolungato nel tempo e deve assicurare quelle che vengono chiamate prestazioni indispensabili. Per tutti gli altri settori
non esiste una legge dal momento che non si è trovato un accordo tra gli interessi dei sindacati e la politica del diritto. Sullo sciopero ci sarebbero infatti tanti nodi da sciogliere come, ad esempio, la questione dell’introduzione di un limite ai soggetti che possono indire lo sciopero. Vi è quindi il timore che un legislatore, politicamente non orientato alla tutela dei lavoratori, possa intervenire in maniera minuziosa imponendo dei limiti. Non è detto che lo sciopero sia solo economico puro ed abbia finalità esclusiva di tutelare le condizioni di lavoro, ma ci sono altri tipi di sciopero legittimi come quello politico economico che può essere indetto dalle grandi confederazioni contro una legge che sta per essere varata dal governo (es. se si fosse saputo che la Fornero stava per emanare una legge sulle pensioni si sarebbe potuto proclamare uno sciopero politico economico con lo scopo di contestare la politica del governo Monti e nello specifico i provvedimenti sul lavoro). È legittimo anche lo scopo politico puro che ha come finalità quella di contestare tout-court la politica di un certo governo. Tale sciopero ha dei limiti, infatti, è considerato reato dal Codice penale quando tende a sovvertire l’ordinamento democratico e le sue istituzioni. Anche le modalità di sciopero non sono tutte legittime. Chi ha governato l’evoluzione dello sciopero a parte la Corte Costituzionale è stata la Corte di Cassazione che ha governato soprattutto le modalità di svolgimento dello sciopero. Secondo una sentenza della Corte di Cassazione degli anni ’80 lo sciopero è l’astensione collettiva di un certo numero di lavori appartenenti ad un reparto di un’azienda, o ad una collettività più ampia, prolungata nel tempo e continuativa. Questa definizione a livello pratico ha portato con se delle conseguenze perché ci sono state forme di sciopero negli anni successivi che di fatto non hanno rispettato queste caratteristiche e di cui si è posta in dubbio la legittimità. Infatti, secondo questa definizione tutte le forme di sciopero anomale sarebbero da considerare illegittime, ma la Cassazione è intervenuta negli anni dicendo che non c’è una definizione di sciopero da poter considerare, ma la definizione di sciopero viene valutata di volta in volta dalla giurisprudenza in relazione al periodo storico-sociale e, soprattutto, la valutazione la legittimità ex-post di uno sciopero deve avvenire non tanto in relazione alle modalità di svolgimento quanto in relazione al danno che può procurare al datore di lavoro. Ovviamente, più è numerosa la partecipazione ad uno sciopero più danno produce; quindi, va da se che l’obiettivo dello sciopero è produrre un danno. Infatti lo sciopero è uno strumento di estrema ratio con i quali i lavoratori recano un danno al fine di essere ascoltati. Partendo da questa considerazione, la Cassazione ha stabilito che le forme anomale di sciopero , cioè quelle che producono il massimo danno con il minimo sacrificio dei lavoratori (es.