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Diritto di sciopero, Sbobinature di Diritto Sindacale

Ildiritto di sciopero in Italia, dalla sua considerazione come reato durante il regime fascista fino alla sua definizione come diritto costituzionale. Vengono analizzate le sentenze della Corte Costituzionale riguardanti lo sciopero professionale, economico-politico e politico puro, nonché la questione degli scioperi articolati. Viene inoltre specificato il soggetto attivo del diritto di sciopero e la necessità della proclamazione da parte del sindacato.

Tipologia: Sbobinature

2022/2023

In vendita dal 16/01/2024

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LAVORO 13/12
Diritto di sciopero
Nell’ottica fascista era considerato come un attentato contro l’impresa e più in generale contro la
nazione e perciò era perseguito penalmente con una serie di norme del codice Rocco che si
occupavano dello sciopero nel settore privato e pubblico -> nel pubblico era più grave.!
Si trattava di reati diversi perché lo sciopero ha contenuti diversi, lo sciopero può infatti avere
anche scopi non contrattuali -> lo sciopero oltre che uno strumento di pressione nei confronti del
datore di lavoro, è uno strumento che i lavoratori possono utilizzare nei rapporti con chi governa
(strumento di pressione).!
Art 40 Cost:!
Finalmente lo sciopero viene qualificato come diritto che deve essere però esercitato nell’ambito
delle leggi che lo regolano -> riserva di legge. !
La legge in questione è arrivata molto in ritardo e comunque riguarda soltanto lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali, per il resto manca una regolamentazione dello sciopero. !
La dottrina ha elaborato un a definizione di sciopero che però è molto limitata: !
“Astensione concertata e completa dal lavoro, eettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di
lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico professionale”
Da questa definizione lo sciopero pone un diritto potestativo.!
Questa definizione è stata soggetta a critiche in quanto aprioristica.!
In generale la questione è stata sottoposta al vaglio della corte costituzionale:!
-Sentenza 123/1962: !
La corte dichiara innanzi tutto legittimato sia lo sciopero professionale che quello economico-
politico o per finalità solidali. !
-Sentenza 290/1974:!
Aronta il tema dello sciopero politico puro utilizzando un approccio meno netto -> lo sciopero
politico puro non può più considerarsi un reato però non è neanche un diritto, si tratta si una mera
libertà.!
-Sentenza Cass 13215/2004: (sentenza Kosowo)!
Smonta la precedente posizione della corte costituzionale in relazione ad un caso di sciopero.!
Problema degli scioperi articolati:!
Sono forme di esercizio del diritto di sciopero che puntano a far venire la corrispettività di sacrifici
tra lovoratori e datore di lavoro -> “sciopero a singhiozzo”. Secondo la definizione dottrinale non
potrebbe rientrare tra le forme di sciopero. Tuttavia la cassazione ribadisce l’assenza di una vera e
propria definizione perciò sono inammissibili i limiti posti in relazione alla definizione dottrinale. !
L’ordinamento non fornisce una definizione di sciopero volutamente -> lo sciopero è prassi.
Quindi non sono possibili limiti interni, potranno al più essere accettabili dei limiti esterni per
renderlo compatibile con altri diritti. !
Soggetto attivo:!
Lo sciopero è una prerogativa esclusivamente dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi.
In merito a questi ultimi si deve distinguere tra lavoratori autonomi con dipendenti e senza
dipendenti, a questi ultimi si estende il diritto ad astenersi (es: avvocati che si astengono dalle
udienze) come forma di sciopero anomalo.!
Quando si tratta di lavoratori autonomi il cui operato incide su un servizio pubblico essenziale
dovranno rispettare le regole previste dalla legge 146/1990 (in particolare con il preavviso).!
Il diritto si sciopero va esercitato collettivamente -> non è possibile lo sciopero individuale.!
Lo sciopero deve essere proclamato dal sindacato !
La presenza delle clausole di pace non escludono comunque l’esercizio del diritto di sciopero
messo in atto da altri sindacati, poiché detta clausola non incide sul lavoratore ma sul sindacato.!
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LAVORO 13/

Diritto di sciopero Nell’ottica fascista era considerato come un attentato contro l’impresa e più in generale contro la nazione e perciò era perseguito penalmente con una serie di norme del codice Rocco che si occupavano dello sciopero nel settore privato e pubblico -> nel pubblico era più grave. Si trattava di reati diversi perché lo sciopero ha contenuti diversi, lo sciopero può infatti avere anche scopi non contrattuali -> lo sciopero oltre che uno strumento di pressione nei confronti del datore di lavoro, è uno strumento che i lavoratori possono utilizzare nei rapporti con chi governa (strumento di pressione). Art 40 Cost: Finalmente lo sciopero viene qualificato come diritto che deve essere però esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano -> riserva di legge. La legge in questione è arrivata molto in ritardo e comunque riguarda soltanto lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il resto manca una regolamentazione dello sciopero. La dottrina ha elaborato un a definizione di sciopero che però è molto limitata: “Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico professionale” Da questa definizione lo sciopero pone un diritto potestativo. Questa definizione è stata soggetta a critiche in quanto aprioristica. In generale la questione è stata sottoposta al vaglio della corte costituzionale:

  • Sentenza 123/1962: La corte dichiara innanzi tutto legittimato sia lo sciopero professionale che quello economico- politico o per finalità solidali.
  • Sentenza 290/1974: Affronta il tema dello sciopero politico puro utilizzando un approccio meno netto -> lo sciopero politico puro non può più considerarsi un reato però non è neanche un diritto, si tratta si una mera libertà.
  • Sentenza Cass 13215/2004: (sentenza Kosowo) Smonta la precedente posizione della corte costituzionale in relazione ad un caso di sciopero. Problema degli scioperi articolati: Sono forme di esercizio del diritto di sciopero che puntano a far venire la corrispettività di sacrifici tra lovoratori e datore di lavoro -> “sciopero a singhiozzo”. Secondo la definizione dottrinale non potrebbe rientrare tra le forme di sciopero. Tuttavia la cassazione ribadisce l’assenza di una vera e propria definizione perciò sono inammissibili i limiti posti in relazione alla definizione dottrinale. L’ordinamento non fornisce una definizione di sciopero volutamente -> lo sciopero è prassi. Quindi non sono possibili limiti interni, potranno al più essere accettabili dei limiti esterni per renderlo compatibile con altri diritti. Soggetto attivo: Lo sciopero è una prerogativa esclusivamente dei lavoratori subordinati o dei lavoratori autonomi. In merito a questi ultimi si deve distinguere tra lavoratori autonomi con dipendenti e senza dipendenti, a questi ultimi si estende il diritto ad astenersi (es: avvocati che si astengono dalle udienze) come forma di sciopero anomalo. Quando si tratta di lavoratori autonomi il cui operato incide su un servizio pubblico essenziale dovranno rispettare le regole previste dalla legge 146/1990 (in particolare con il preavviso). Il diritto si sciopero va esercitato collettivamente -> non è possibile lo sciopero individuale. Lo sciopero deve essere proclamato dal sindacato La presenza delle clausole di pace non escludono comunque l’esercizio del diritto di sciopero messo in atto da altri sindacati, poiché detta clausola non incide sul lavoratore ma sul sindacato.

Limiti:

-sentenza Cass 711/1980: con il contemperamento tra art 40 e 41 cost segna il confine

labile tra danno alla produzione e danno alla produttività -> confine che c’è tra lo sciopero

di diritto e lo sciopero illecito.

Questo contemperamento si pone in maniera evidente con riferimento a tutta la materia

dello sciopero dei servizi pubblici essenziali ciò servizi volti a soddisfare bisogni

costituzionalmente garantiti -> in questi ambiti è legittimo limitare il diritto di sciopero.

A proposito in merito la Corte Cost è stata chiamata a pronunciarsi sul fatto se i soggetti

dei servizi pubblici essenziali attuino uno sciopero siano soggetti alle conseguenze

previste dal codice penale -> in quesi casi lo sciopero è concesso a patto che vengano

garantite determinate prestazioni.