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Ildiritto di sciopero in Italia, dalla sua considerazione come reato durante il regime fascista fino alla sua definizione come diritto costituzionale. Vengono analizzate le sentenze della Corte Costituzionale riguardanti lo sciopero professionale, economico-politico e politico puro, nonché la questione degli scioperi articolati. Viene inoltre specificato il soggetto attivo del diritto di sciopero e la necessità della proclamazione da parte del sindacato.
Tipologia: Sbobinature
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Diritto di sciopero Nell’ottica fascista era considerato come un attentato contro l’impresa e più in generale contro la nazione e perciò era perseguito penalmente con una serie di norme del codice Rocco che si occupavano dello sciopero nel settore privato e pubblico -> nel pubblico era più grave. Si trattava di reati diversi perché lo sciopero ha contenuti diversi, lo sciopero può infatti avere anche scopi non contrattuali -> lo sciopero oltre che uno strumento di pressione nei confronti del datore di lavoro, è uno strumento che i lavoratori possono utilizzare nei rapporti con chi governa (strumento di pressione). Art 40 Cost: Finalmente lo sciopero viene qualificato come diritto che deve essere però esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano -> riserva di legge. La legge in questione è arrivata molto in ritardo e comunque riguarda soltanto lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per il resto manca una regolamentazione dello sciopero. La dottrina ha elaborato un a definizione di sciopero che però è molto limitata: “Astensione concertata e completa dal lavoro, effettuata dai lavoratori nei confronti di un datore di lavoro al fine di tutelare un proprio interesse economico professionale” Da questa definizione lo sciopero pone un diritto potestativo. Questa definizione è stata soggetta a critiche in quanto aprioristica. In generale la questione è stata sottoposta al vaglio della corte costituzionale:
Limiti: