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Codice Civile Commentato, Dispense di Diritto Civile

Versione completa e commentata del codice civile italiano, arricchita da note esplicative, interpretazioni giurisprudenziali e riferimenti dottrinali. Include: Articoli del Codice Civile: Testo integrale degli articoli del codice civile italiano. Commenti e Note Esplicative: Analisi dettagliate di ciascun articolo, con spiegazioni chiare e approfondite. Interpretazioni Giurisprudenziali: Riferimenti a sentenze rilevanti e interpretazioni della giurisprudenza. Riferimenti Dottrinali: Collegamenti a studi e pubblicazioni accademiche che approfondiscono i temi trattati. Esempi Pratici: Casi di studio e applicazioni pratiche delle norme civili. Utilità: Ideale per studenti universitari che preparano esami di diritto civile, avvocati che necessitano di un riferimento pratico e aggiornato, e professionisti del settore legale che desiderano approfondire la loro conoscenza del codice civile.

Tipologia: Dispense

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CODICE CIVILE
Libro I - Delle persone e della famiglia
Altalex eBook | Collana Codici Altalex
6
LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
TITOLO I DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Art. 1. Capacità giuridica.
La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.
I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'e-
vento della nascita.
(…) (1)
(1) Il comma “Le limitazioni alla capacità giuridica derivan ti dall'appartenenza a de-
terminate razze sono stabilite da leggi speciali.” è stato abroga to dal D.Lgs.Lgt. 14
settembre 1944, n. 287.
Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire.
La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la mag-
giore età si acquista la capacità di compiere tutti g li atti per i quali non sia
stabilita una età diversa.
Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di
capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'eser-
cizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.
Art. 3.
(…) (1)
(1) “Capacità in materia di lavoro.
Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro , stipulare i
relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi specia-
li che stabiliscono un'età inferiore.” Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.
Art. 4. Commorienza.
Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a
un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano
morte nello stesso momento.
Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo.
Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una
diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti
contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.
Art. 6. Diritto al nome.
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono amm essi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei
casi e con le formalità dalla legge indicati.
Art. 7. Tutela del diritto al nome.
La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che
possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può
chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento
dei danni.
L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o
più giornali.
Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari.
Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa
anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato,
abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degn e
d'essere protette.
Art. 9. Tutela dello pseudonimo.
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'im-
portanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.
Art. 10. Abuso dell'immagine altrui.
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia
stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazio-
ne è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputa-
zione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su ri-
chiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento
dei danni.
Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12433 e Cassazione penale,
sez. V, sentenza 22 luglio 2008, n. 30664 in Altalex Massimario.
TITOLO II DELLE PERSONE GIURIDICHE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 11. Persone giuridiche pubbliche.
Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone
giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto
pubblico.
Art. 12.
(…) (1)
(1) ”Persone giuridiche private.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di cara ttere privato acquistano la
personalità giurid ica mediante il riconoscime nto concesso con decreto del presidente
della Repubblica.
Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività ne ll'ambito della pr o-
vincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.”
Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 13. Società.
Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.
CAPO II DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI
Art. 14. Atto costitutivo.
Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.
L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non
sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare
l'attività dell'opera da lui disposta.
La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.
L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente,
l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme
sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quan-
do trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni
della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità
di erogazione delle rendite.
L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative
alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fonda-
zioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
(…) (1)
(1) “Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devo no essere approvate
dall'autorità governat iva nelle forme indicate nell'articolo 12.” Comma abrogato dal
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361
Art. 17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati.
(…)(1)
(1) “La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o
eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione n on hanno effetto.” Articolo
abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 18. Responsabilità degli amministratori.
Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del
mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il qua-
le non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui,
essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto
constare del proprio dissenso.
Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza.
Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro
indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si
provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni.
L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori
una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convoca-
zione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
Art. 21. Deliberazioni dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la
presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deli-
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Libro I - Delle persone e della famiglia

LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

TITOLO I – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA

Art. 1. Capacità giuridica. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'e- vento della nascita. (…) (^1 )

(1) Il comma “Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a de- terminate razze sono stabilite da leggi speciali.” è stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Art. 2. Maggiore età. Capacità di agire. La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la mag- giore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'eser- cizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro.

Art. 3. (…) (^1 )

(1) “Capacità in materia di lavoro. Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi specia- li che stabiliscono un'età inferiore.” Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n. 39.

Art. 4. Commorienza. Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano morte nello stesso momento.

Art. 5. Atti di disposizione del proprio corpo. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

Art. 6. Diritto al nome. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Art. 7. Tutela del diritto al nome. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Art. 8. Tutela del nome per ragioni familiari. Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Art. 9. Tutela dello pseudonimo. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'im- portanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell'articolo 7.

Art. 10. Abuso dell'immagine altrui. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazio- ne è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputa- zione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su ri- chiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza 16 maggio 2008, n. 12433 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 luglio 2008, n. 30664 in Altalex Massimario.

TITOLO II – DELLE PERSONE GIURIDICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11. Persone giuridiche pubbliche. Le province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico. Art. 12. (…) (^1 ) (1) ”Persone giuridiche private. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presidente della Repubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attività nell'ambito della pro- vincia, il Governo può delegare ai prefetti la facoltà di riconoscerli con loro decreto.” Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Art. 13. Società. Le società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V.

CAPO II – DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI

Art. 14. Atto costitutivo. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento. Art. 15. Revoca dell'atto costitutivo della fondazione. L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi. Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni. L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quan- do trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fonda- zioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. (…) (^1 ) (1) “Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorità governativa nelle forme indicate nell'articolo 12.” Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Art. 17. Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati. (…)(^1 ) (1) “La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.” Articolo abrogato dalla L. 15 maggio 1997, n. 127. Art. 18. Responsabilità degli amministratori. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il qua- le non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso. Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza. Art. 20. Convocazione dell'assemblea delle associazioni. L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convoca- zione può essere ordinata dal presidente del tribunale. Art. 21. Deliberazioni dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deli-

Libro I - Delle persone e della famiglia

berazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle delibera- zioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro respon- sabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti di- sposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patri- monio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni. Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qua- lunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazio- ne medesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'im- pugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon co- stume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia con- sentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'ob- bligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i con- tributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25. Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministra- tori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fon- dazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con prov- vedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'ammi- nistrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli ammini- stratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fonda- zione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazio- ne medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26. Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione. L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fon- dazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 27. Estinzione della persona giuridica. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la perso- na giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto im- possibile. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare. (…) (^1 )

(1) “L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa, su istanza di qualunque interes- sato o anche d'ufficio.” Comma abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art. 28. Trasformazione delle fondazioni. Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiara- re estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allonta- nandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della per- sona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più fami- glie determinate. Art. 29. Divieto di nuove operazioni. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora tra- sgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale. Art. 30. Liquidazione. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice. Art. 31. Devoluzione dei beni. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autori- tà governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto. Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi. Art. 33. (…) (^1 ) (1) Registrazione delle persone giuridiche. In ogni provincia è istituito un pubblico registro delle persone giuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di ricono- scimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata deter- minata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza. La registrazione può essere disposta anche d'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, benché rico- nosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insieme con la persona giuridica, delle obbligazioni assunte.” Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Art. 34. (…) (^1 ) (1) “Registrazione di atti. Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorità governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimen- ti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liqui- datori. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.” Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. Art. 35. Disposizione penale. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10 a € 516. (^1 ) (1) Le parole “dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalità stabiliti dalle norme di attuazione del codice,” sono state abrogate dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Libro I - Delle persone e della famiglia

Art. 54. Limiti alla disponibilità dei beni. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.

Art. 55. Immissione di altri nel possesso temporaneo. Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 56. Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli arti- coli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili. Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.

Art. 57. Prova della morte dell'assente. Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la suc- cessione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'arti- colo precedente.

CAPO II – DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

Art. 58. Dichiarazione di morte presunta dell'assente. Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubbli- co ministero o di taluna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50, può con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. In nessun caso la sentenza può essere pronunziata se non sono trascorsi nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente. Può essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiara- zione di assenza.

Art. 59. Termine per la rinnovazione della istanza. L'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni.

Art. 60. Altri casi di dichiarazione di morte presunta. Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

  1. quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso par- te, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque tro- vato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
  2. quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la ces- sazione delle ostilità;
  3. quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciu- to, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.

Art. 61. Data della morte presunta. Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza de- termina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'opera- zione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cui risale l'ultima notizia. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alla fine del giorno indicato.

Art. 62. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta. La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può esse- re domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso. Art. 63. Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che otten- nero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte. Art. 64. Immissione nel possesso e inventario. Se non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell'articolo 50 o i loro successori conseguono il pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando è diventata eseguibile la sentenza menzionata nell'articolo 58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario dei beni. Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono per effetto della dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'artico- lo 60. Art. 65. Nuovo matrimonio del coniuge. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. Art. 66. Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è pro- vata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito. Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni consi- derate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi ere- di o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbli- gazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni. Art. 67. Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte. La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su ri- chiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte pre- sunta. Art. 68. Nullità del nuovo matrimonio. Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esi- stenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

CAPO III – DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSO-

NA DI CUI SI IGNORA L’ESISTENZA O DI CUI E’ STATA DICHIARATA LA

MORTE PRESUNTA

Art. 69. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Libro I - Delle persone e della famiglia

Art. 70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza. Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Art. 71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esi- stenza. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapio- ne. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Art. 72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta. Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, coloro ai qua- li, in sua mancanza, è devoluta la successione devono innanzi tutto proce- dere all'inventario dei beni.

Art. 73. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta. Se la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è pro- vata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 71.

TITOLO V – DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITA’

Art. 74. Parentela. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. (^1 ) (1) L’articolo che recitava: “La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.” è stato così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 75. Linee della parentela. Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'u- na dall'altra.

Art. 76. Computo dei gradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77. Limite della parentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Art. 78. Affinità. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d'uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deri- va, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matri- monio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'articolo 87, n. 4.

TITOLO VI – DEL MATRIMONIO

CAPO I – DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO

Art. 79. Effetti. La promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di non adempimento. Art. 80. Restituzione dei doni. Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promit- tenti. Art. 81. Risarcimento dei danni. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla ri- chiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di cele- brare il matrimonio. Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12409 in Altalex Massima- rio.

CAPO II – DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CUL-

TO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI

DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO

Art. 82. Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Art. 83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto è stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio.

CAPO III – DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL’UFFICIALE

DELLO STATO CIVILE

SEZIONE I - Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio

Art. 84. Età. I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tu- tore. Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'ap- pello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo. Art. 85. Interdizione per infermità di mente. Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la cele- brazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'i- stanza non sia passata in giudicato. Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 28 settembre 2007 in Altalex Massimario.

Libro I - Delle persone e della famiglia

motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione. Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omis- sione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gra- vità delle possibili conseguenze. (^1 )

(1) Il comma: “Quando è stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.” È stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 101. Matrimonio in imminente pericolo di vita. Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello sta- to civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibi- li di dispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 18 novembre 2008, n. 27407 in Altalex Massi- mario.

SEZIONE III - Delle opposizioni al matrimonio

Art. 102. Persone che possono fare opposizione. I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualun- que causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli spo- si, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'in- terdizione.

Art. 103. Atto di opposizione. L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domi- cilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio. (^1 ) (1) Il comma: ”L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 104. Effetti dell'opposizione. (…) (^1 ) Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

(1) il comma: “L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 105. (…) (^1 ) (1) “Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali. Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.” Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

SEZIONE IV - Della Celebrazione del matrimonio

Art. 106. Luogo della celebrazione. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblica- zione. Art. 107. Forma della celebrazione Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la di- chiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la cele- brazione. Art. 108. Inopponibilità di termini e condizioni. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in mo- glie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostan- te il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti. Art. 109. Celebrazione in un comune diverso. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comu- ne diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta. Art. 110. Celebrazione fuori della casa comunale. Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'uf- ficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'uf- ficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del ma- trimonio secondo l'articolo 107. Art. 111. Celebrazione per procura. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per pro- cura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matri- monio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al se- guito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme spe- ciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione. Art. 112. Rifiuto della celebrazione. L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consi- glio, sentito il pubblico ministero. Art. 113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello sta- to civile. Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità. Art. 114. (…) (^1 ) (1) “Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi reali.

Libro I - Delle persone e della famiglia

Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura. In questo caso non si applicano le norme dell'articolo 111.” Articolo da ritener- si abrogato a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.

SEZIONE V - Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranie- ri nella Repubblica

Art. 115. Matrimonio del cittadino all'estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite. (^1 )

(1) Il comma: “La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comu- ne dell'ultimo domicilio.” è stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presen- tare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio [ nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano ]. (^1 ) Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli arti- coli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

(1) Le parole: “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territo- rio italiano” sono state aggiunte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la Corte Costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale (sentenza 25 luglio 2011, n. 245).

SEZIONE VI - Della nullità del matrimonio

Art. 117. Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugna- to dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volon- tà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quar- to comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

Art. 118. (…) (^1 )

(1) “Difetto di età. Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non è pervenuta all'età fissata nel primo comma dell'articolo 84, non può essere impugnato quando è trascor- so un mese dal raggiungimento di tale età. Non può neppure essere impugnato per difetto di età della moglie, quando la moglie è rimasta incinta.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 119. Interdizione. Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronun- ziata posteriormente ma l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un anno.

Art. 120. Incapacità di intendere o di volere. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del ma- trimonio. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà menta- li. Art. 121. (…) (^1 ) (1) “Mancanza di assenso. Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 può essere impugna- to dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il quale l'assenso era necessario. L'azione non può essere proposta quando il matrimonio è stato espressamente o taci- tamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando sono trascorsi tre mesi dalla notizia del contratto di matrimonio. Parimenti l'azione non può essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessario, quando è trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore età.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 122. Violenza ed errore. Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui con- senso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di erro- re essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le con- dizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

  1. l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
  2. l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla re- clusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazio- ne prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
  3. la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
  4. la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concer- nenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annulla- mento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevo- cabile;
  5. lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il ti- more ovvero sia stato scoperto l'errore. Art. 123. Simulazione. Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli spo- si abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima. Art. 124. Vincolo di precedente matrimonio. Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro co- niuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata. Art. 125. Azione del pubblico ministero. L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. Art. 126. Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio. Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti. Art. 127. Intrasmissibilità dell'azione. L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Libro I - Delle persone e della famiglia

Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la resi- denza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Art. 145. Intervento del giudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedice- simo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della re- sidenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressa- mente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non im- pugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Art. 146. Allontanamento dalla residenza familiare. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospe- so nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla resi- denza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione della domanda di separazione, o di annullamento, o di scio- glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del co- niuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli ob- blighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

Art. 147. (^1 ) Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspi- razioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315-bis.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a de- correre dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4102, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 giugno 2008, n. 15544, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 luglio 2008, n. 19450, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 19 maggio 2009, n. 11538 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novem- bre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario.

Art. 148. (^1 ) I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis

(1)Articolo così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a de- correre dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4102 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario.

CAPO V – DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARA-

ZIONE DEI CONIUGI

Art. 149. Scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi pre- visti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell' articolo 83, e regolarmente trascritto, cessa- no alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 150. Separazione personale. E' ammessa la separazione personale dei coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Art. 151. Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipenden- temente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circo- stanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione,

in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 marzo 2008, n. 7450 in Altalex Massimario. Art. 152. (…) (^1 ) (1) Separazione per condanna penale. La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la con- danna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 153. (…) (^1 ) (1) “Separazione per non fissata residenza. La moglie può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua con- dizione.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 154. Riconciliazione. La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di se- parazione personale già proposta. Per approfondimenti vedi l'articolo di Piero Calabrò: Legge sull'affido condiviso: profili processuali. Art. 155. (^1 ) In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenu- te nel Capo II del titolo IX

(1)Articolo così sostituito dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a de- correre dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Tribunale di Napoli, sez. I, ordinanza 1 febbraio 2007, Cassazione Civile, sez. I, sen- tenza 22 marzo 2007, n. 6979, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Tribunale di Firenze, sentenza 3 ottobre 2007, Consiglio di Stato, sentenza 13 novembre 2007, n. 5825, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 7 dicembre 2007, n. 25618, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2008, n. 1758, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3934, Tribunale di Nicosia, decreto 22 aprile 2008, Cas- sazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2009, n. 2191, Cassazione Civile, sez. I, sen- tenza 27 febbraio 2009, n. 4816 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23630 in Altalex Massimario. Art. 155-bis. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 155-ter. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 155-quater. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 155-quinquies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 155-sexies. Poteri del giudice e ascolto del minore. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Libro I - Delle persone e della famiglia

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguen- ti. Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrar- si all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'arti- colo 155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può di- sporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai ter- zi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbli- gato, che una parte di essa venga versata direttamente agli aventi diritto. (^1 ) (^2 ) (^3 ) (^4 ) Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi prece- denti.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 31 maggio 1983, n. 144 ha dichiarato l'illegit- timità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposi- zioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati. (2) La Corte Costituzionale con sentenza 19 gennaio 1987, n. 5 ha dichiarato l'illegitti- mità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che le disposi- zioni ivi contenute si applichino ai coniugi separati consensualmente. (3) La Corte Costituzionale con sentenza 6 luglio 1994, n. 278 ha dichiarato l'illegittimi- tà costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di ordi- nare ai terzi debitori del coniuge obbligato al mantenimento di versare una parte delle somme direttamente agli aventi diritto. (4) La Corte Costituzionale con sentenza 19 luglio 1996 n. 258 ha dichiarato l'illegittimi- tà costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore possa adottare nel corso della causa di separazione il provvedimento di se- questro di parte dei beni del coniuge obbligato al mantenimento. Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 15 febbraio 2008, n. 3797 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15086 in Altalex Massimario.

Art. 156-bis. Cognome della moglie. Il giudice può vietare alla moglie l'uso del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la mo- glie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio.

Art. 157. Cessazione degli effetti della separazione. I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia in- compatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.

Art. 158. Separazione consensuale. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omo- logazione del giudice. (^1 ) Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al manteni- mento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 186 del 18 febbraio 1988 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non prevede che il de- creto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile.

CAPO VI – DEL REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

SEZIONE I - Disposizioni generali

Art. 159. Del regime patrimoniale legale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa conven- zione stipulata a norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo.

Art. 160. Diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.

Art. 161. Riferimento generico a leggi o agli usi. Gli sposi non possono pattuire in modo generico che i loro rapporti patri- moniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sotto- posti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti. Art. 162. Forma delle convenzioni matrimoniali. Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contrat- to, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma. Art. 163. Modifica delle convenzioni. Le modifiche delle convenzioni matrimoniali, anteriori o successive al ma- trimonio, non hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modi- fica delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre parti espri- mono anche successivamente il loro consenso, salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno effetto rispet- to ai terzi solo se ne è fatta annotazione in margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli 2643 e seguenti. Art. 164. Simulazione delle convenzioni matrimoniali. È consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimo- niali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matri- moniali. Art. 165. Capacità del minore. Il minore ammesso a contrarre matrimonio è pure capace di prestare il con- senso per tutte le relative convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è assistito dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'articolo 90. (^1 )

(1)Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 166. Capacità dell'inabilitato. Per la validità delle stipulazioni e delle donazioni, fatte nel contratto di ma- trimonio dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del curatore già nominato. Se questi non è stato ancora nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale. Art. 166-bis. Divieto di costituzione di dote. È nulla ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote.

SEZIONE II – Del fondo patrimoniale

Art. 167. Costituzione del fondo patrimoniale. Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per te- stamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determi- nati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio.

Libro I - Delle persone e della famiglia

re c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 6 marzo 2008, n. 6120 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 19 febbraio 2009, n. 4039 in Altalex Massimario.

Art. 180. Amministrazione dei beni della comunione. L'amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi. Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20296 in Altalex Massimario.

Art. 181. Rifiuto di consenso. Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straor- dinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione.

Art. 182. Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delega- to dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa.

Art. 183. Esclusione dall'amministrazione. Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge può chiedere di escluderlo dall'amministrazio- ne. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusio- ne. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione.

Art. 184. Atti compiuti senza il necessario consenso. Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniu- ge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario en- tro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno dallo scio- glimento stesso. Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è obbligato su istan- za di quest'ultimo a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell'e- quivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della co- munione.

Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 23 luglio 2008, n. 20296 in Altalex Massimario.

Art. 185. Amministrazione dei beni personali del coniuge. All'amministrazione dei beni che non rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 217.

Art. 186. Obblighi gravanti sui beni della comunione. I beni della comunione rispondono: a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto; b) di tutti i carichi dell'amministrazione; c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educa- zione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separata- mente, nell'interesse della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Art. 187. Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispon- dono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Art. 188. Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispon- dono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunio- ne. Art. 189. Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi. I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei co- niugi per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anterior- mente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione. Art. 190. Responsabilità sussidiaria dei beni personali. I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti. Art. 191. Scioglimento della comunione. La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessa- zione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162. Art. 192. Rimborsi e restituzioni. Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prele- vate dal patrimonio comune per fini diversi dall'adempimento delle obbliga- zioni previste dall'articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patri- monio comune. I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili. Art. 193. Separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdi- zione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura pro- porzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rap- presentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle convenzioni matrimoniali. Art. 194. Divisione dei beni della comunione. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

Libro I - Delle persone e della famiglia

Art. 195. Prelevamento dei beni mobili. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In man- canza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.

Art. 196. Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da preleva- re. Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore, provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge.

Art. 197. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiu- dizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regres- so sui beni della comunione spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.

Art. 198. (…) (^1 )

(1) “Frutti della dote. Alimenti alla vedova. I frutti della dote decorrono di diritto, a favore di coloro ai quali la dote deve essere restituita, dal giorno dello scioglimento del matrimonio. La moglie, tuttavia, per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio, può esigere dall'eredità del marito, in luogo dei frutti della dote, il proprio mantenimento in con- grua misura. Se non vi è stata costituzione di dote, la moglie ha diritto alla somministrazione degli alimenti per l'anno successivo allo scioglimento del matrimonio. In ogni caso l'eredità del marito deve fornire, durante un anno, l'abitazione alla moglie, che non sia separata per propria colpa.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 199. (…) (^1 )

(1) “Divisione dei frutti. Quando il matrimonio è sciolto, i frutti della dote, naturali o civili, si dividono fra il co- niuge superstite e gli eredi dell'altro in proporzione di quanto è durato il matrimonio nell'ultimo anno o nell'ultimo periodo di maturazione o di scadenza dei frutti, se questo periodo è superiore all'anno. L'anno o il periodo si computa dal giorno corrispondente a quello del matrimonio.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 200. (…) (^1 )

(1) “Locazioni. Se il bene dotale fu locato durante il matrimonio dal solo marito, si osserva quanto è stabilito per le locazioni fatte dall'usufruttuario.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 201. (…) (^1 )

(1) “Spese e miglioramenti. Le norme dettate in materia di usufrutto sono applicabili per il rimborso delle spese e per i miglioramenti fatti dal marito nei beni dotali.” Articolo abrogato dalla L. 19 mag- gio 1975, n. 151.

Art. 202. (…) (^1 )

(1) “Casi di separazione. La separazione della dote è disposta giudizialmente su domanda della moglie, quando questa è in pericolo di perderla, ovvero quando il disordine degli affari del marito lascia temere che i beni di lui non siano sufficienti a soddisfare i diritti della moglie o che i frutti della dote siano distratti dalla loro destinazione. E' inoltre disposta nel caso di separazione personale pronunziata per colpa del marito. Se la separazione è pronunziata per colpa di entrambi i coniugi, l'autorità giudiziaria ha la facoltà di ordinare la separazione della dote. La separazione stragiudiziale è nulla.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 203. (…) (^1 )

(1) Inefficacia della separazione. La separazione della dote ordinata dall'autorità giudiziaria rimane senza effetto, se la sentenza non è notificata entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione e non è eseguita, entro sessanta giorni dal suo passaggio in giudicato, mediante atto pubblico col reale soddisfacimento dei diritti

spettanti alla moglie sino alla concorrenza dei beni del marito, o se, almeno in questo ultimo termine, la moglie non ha proposto e proseguito le relative istanze.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 204. (…) (^1 ) (1) Retroattività della sentenza. Spese per la restituzione. La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 205. (…) (^1 ) (1) “Divieto ai creditori della moglie di chiedere la separazione. I creditori della moglie non possono senza il consenso di questa chiedere la separazione della dote.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 206. (…) (^1 ) (1) “Azioni concesse ai creditori del marito. I creditori del marito possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorrono gli estremi, la separazione della dote; e possono intervenire in giudizio per opporsi alla domanda di separazione.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 207. (…) (^1 ) (1) “Obblighi della moglie. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote rimane soggetta agli obblighi sta- biliti dagli articoli 145, secondo comma, e 147.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 208. (…) (^1 ) (1) Diritti della moglie. La moglie che ha ottenuto la separazione della dote ne ha la libera amministrazione. La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve in soddisfazione di essa sono dotali e si devono impiegare con l'autorizzazione giudiziale. Nel caso in cui occorre provvedere a norma dell'articolo 187, il tribunale può autorizza- re l'alienazione anche se il marito non consente.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 209. (…) (^1 ) (1) “Cessazione degli effetti della separazione. Per volontà di entrambi i coniugi e dopo decreto di autorizzazione del tribunale la dote può essere riconsegnata al marito. La riconsegna deve essere fatta per atto pubblico, e dalla data di questo cessano gli effetti della separazione della dote. I creditori della moglie possono impugnare con l'azione revocatoria, quando ne ricorro- no gli estremi, la riconsegna della dote.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

SEZIONE IV - Della comunione convenzionale

Art. 210. Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni. I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'ammini- strazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitata- mente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale. Art. 211. Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipula- ta a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni. Art. 212. (…) (^1 ) (1) “Amministrazione e godimento dei beni parafernali. La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali. Se al marito è stata conferita la procura di amministrare tali beni, con l'obbligo di ren- der conto dei frutti, egli è tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Libro I - Delle persone e della famiglia

via salvo alla moglie o ai suoi eredi il diritto di regresso sulla porzione che della comu- nione spetta al marito e anche sugli altri beni di lui.” Articolo abrogato dalla L. 19 mag- gio 1975, n. 151.

SEZIONE VI - Dell'impresa familiare

Art. 230-bis. Impresa familiare. Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa fa- miliare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concer- nenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla ge- stione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla ces- sazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, de- terminate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme. Cfr. Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 23 giugno 2008, n. 17057 e Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 19 novembre 2008, n. 27475 in Altalex Massimario.

TITOLO VII – Dello stato di figlio (^1 )

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Della filiazione». La suddivisione in Capi del presente Titolo, prima delle modifiche apportate dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 154/2013, era la seguente: Capo I – Della filiazione legittima (artt. 231-249); Capo II – Della filiazione naturale e della legittimazione (artt. 250-290).

CAPO I – Della presunzione di paternità (^1 )

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 7, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Della filiazione legittima». Il presente Capo, prima delle modifiche apportate dall’art. 7 del predetto D.Lgs. n. 154/2013, era suddiviso nelle seguenti Sezioni: Sezione I - Dello stato di figlio legittimo (artt. 231-235); Sezione II - Delle prove della filiazione legittima (artt. 236-243); Sezione III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità (artt. 244-249).

Art. 231. Paternità del marito. (^1 ) Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a de- correre dal 7 febbraio 2014.

Art. 232. Presunzione di concepimento durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello sciogli- mento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (^1 ) La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separa- zione giudiziale o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi

sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di se- parazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.

Comma così sostituito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorre- re dal 7 febbraio 2014.

Art. 233. Nascita del figlio prima dei centottanta giorni. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 234. Nascita del figlio dopo i trecento giorni. Ciascuno dei coniugi e i loro eredi possono provare che il figlio, nato dopo i trecento giorni dall'annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è stato concepito durante il matrimonio. Possono analogamente provare il concepimento durante la convivenza quando il figlio sia nato dopo i trecento giorni dalla pronuncia di separazio- ne giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale ovvero dalla data di comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separa- zione o dei giudizi previsti nel comma precedente. In ogni caso il figlio può provare di essere stato concepito durante il matri- monio. (^1 )

(1)Comma così modificato dall’art. 10, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 235. Disconoscimento di paternità. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. CAPO II - Delle prove della filiazione (^1 ) (1) Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 4, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente l’intitolazione era la seguente: “Sezione II - Delle prove della filiazione legit- tima”.

Art. 236. Atto di nascita e possesso di stato. La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio. (^1 )

(1)Comma così modificato dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 237. Fatti costitutivi del possesso di stato. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgo- no a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. (^1 )

(1)Comma così sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 238. Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita. (^1 ) Salvo quanto disposto dagli articoli 128, 234, 239, 240 e 244, nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio legittimo e il possesso di stato conforme all'atto stesso. (^2 ) (………..) (^3 )

(1)Rubrica così sostituito dall’art. 13, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Libro I - Delle persone e della famiglia

(2)Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3)Comma abrogato dall’art. 13, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 239. Reclamo dello stato di figlio. (^1 ) Qualora si tratti di supposizione di parto o di sostituzione di neonato, il figlio può reclamare uno stato diverso. L'azione di reclamo dello stato di figlio può essere esercitata anche da chi è nato nel matrimonio ma fu iscritto come figlio di ignoti, salvo che sia inter- venuta sentenza di adozione. L'azione può inoltre essere esercitata per reclamare uno stato di figlio con- forme alla presunzione di paternità da chi è stato riconosciuto in contrasto con tale presunzione e da chi fu iscritto in conformità di altra presunzione di paternità. L'azione può altresì, essere esercitata per reclamare un diverso stato di fi- glio quando il precedente è stato comunque rimosso.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 14, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 240. Contestazione dello stato di figlio. (^1 ) Lo stato di figlio può essere contestato nei casi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 239.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 15, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 241. Prova in giudizio. (^1 ) Quando mancano l'atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filia- zione può darsi in giudizio con ogni mezzo. (^2 ) (……….) (^3 )

(1)Rubrica così sostituita dall’art. 16, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (1)Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (1)Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 242. Principio di prova per iscritto. (^1 ) (……..)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 243. Prova contraria. (^1 ) (……..)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 243-bis. Disconoscimento di paternità. (^1 ) L'azione di disconoscimento di paternità del figlio nato nel matrimonio può essere esercitata dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo. Chi esercita l'azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filia- zione tra il figlio e il presunto padre. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternità.

(1)Articolo inserito dall’art. 17, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

CAPO III

Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio(1)

(1) Intitolazione così sostituita dall’art. 7, comma 5, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente l’intitolazione era la seguente: “Sezione III - Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo di legittimità”.

Art. 244. Termini dell'azione di disconoscimento. (^1 ) L'azione di disconoscimento della paternità da parte della madre deve esse- re proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio ovvero dal giorno in cui è venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito al tempo del concepimento. Il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio; se prova di aver ignorato la propria impotenza di genera- re ovvero l'adulterio della moglie al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza. Se il marito non si trovava nel luogo in cui è nato il figlio il giorno della nasci- ta il termine, di cui al secondo comma, decorre dal giorno del suo ritorno o dal giorno del ritorno nella residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma l'azione non può essere, comunque, proposta oltre cinque anni dal giorno della nascita. L'azione di disconoscimento della paternità può essere proposta dal figlio che ha raggiunto la maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al fi- glio. L'azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i quattordici anni ovvero del pubblico ministero o dell'altro geni- tore, quando si tratti di figlio di età inferiore.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 18, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 245. Sospensione del termine. (^1 ) Se la parte interessata a promuovere l'azione di disconoscimento di paterni- tà si trova in stato di interdizione per infermità di mente ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, la decorrenza del termine indicato nell'artico- lo 244 è sospesa nei suoi confronti, sino a che duri lo stato di interdizione o durino le condizioni di abituale grave infermità di mente. Quando il figlio si trova in stato di interdizione ovvero versa in condizioni di abituale grave infermità di mente, che lo renda incapace di provvedere ai propri interessi, l'azione può essere altresì promossa da un curatore specia- le nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del pubblico ministero, del tutore, o dell'altro genitore. Per gli altri legittimati l'azione può essere proposta dal tutore o, in mancanza di questo, da un cu- ratore speciale, previa autorizzazione del giudice.

(1)Articolo così sostituito dall’art. 19, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 246. Trasmissibilità dell'azione. (^1 ) Se il presunto padre o la madre titolari dell'azione di disconoscimento di paternità sono morti senza averla promossa, ma prima che sia decorso il termine previsto dall'articolo 244, sono ammessi ad esercitarla in loro vece i discendenti o gli ascendenti; il nuovo termine decorre dalla morte del pre- sunto padre o della madre, o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio po- stumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Se il figlio titolare dell'azione di disconoscimento di paternità è morto senza averla promossa sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i di- scendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245.

Libro I - Delle persone e della famiglia

l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capaci di discernimento. (^6 )

(1)Rubrica così sostituita dall’art. 23, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2)Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3)Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (4)Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (5)Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (6)Comma aggiunto dall’art. 23, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 253. Inammissibilità del riconoscimento. In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova. (^1 )

(1)Comma così modificato dall’art. 24, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 254. Forma del riconoscimento. Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è fatto nell'atto di na- scita, oppure con una apposita dichiarazione, posteriore alla nascita o al concepimento, davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo. (^1 ) (……….) (^2 )

(1)Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2)Comma abrogato dall’art. 25, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 255. Riconoscimento di un figlio premorto. Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti. (^1 )

(1) Comma così modificato dall’art. 26, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 256. Irrevocabilità del riconoscimento. Il riconoscimento è irrevocabile. Quando è contenuto in un testamento ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

Art. 257. Clausole limitatrici. È nulla ogni clausola diretta a limitare gli effetti del riconoscimento.

Art. 258. Effetti del riconoscimento. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e ri- guardo ai parenti di esso. (^1 ) L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indica- zioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riprodu- ce sui registri dello stato civile sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

(1) Il comma che recitava: "Il riconoscimento non produce effetti che riguardo al geni- tore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge." è stato così sostituito dall’art. 1, comma 4, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 259. (…) (^1 )

(1) “Introduzione del figlio naturale nella casa coniugale. Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi

abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 260. (…) (^1 ) (1) “Poteri dei genitori. Il genitore che ha riconosciuto il figlio naturale ha rispetto a lui i diritti derivanti dalla patria potestà tranne l'usufrutto legale. Se il riconoscimento è fatto dai due genitori, congiuntamente o separatamente, i diritti derivanti dalla patria potestà sono esercitati dal padre. In caso di morte del padre, di lontananza o di altro impedimento che renda a lui impossibile l'esercizio dei diritti deri- vanti dalla patria potestà, e nel caso di decadenza da tali diritti secondo le norme del titolo IX di questo libro, questi diritti sono esercitati dalla madre. Se l'interesse del figlio lo esige, il tribunale può attribuire alla madre, invece che al pa- dre, l'esercizio dei diritti derivanti dalla patria potestà; può altresì limitare l'esercizio di questi diritti, ovvero escludere dall'esercizio di essi, in casi gravi, tutti e due i genitori.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 261. Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento. (^1 ) (……..) (1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Art. 262. Cognome del figlio nato fuori del matrimonio. (^1 ) Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre. (^2 ) Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta suc- cessivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. (^3 ) Se la filiazione nei confronti del genitore è stata accertata o riconosciuta successivamente all'attribuzione del cognome da parte dell'ufficiale dello stato civile, si applica il primo e il secondo comma del presente articolo; il figlio può mantenere il cognome precedentemente attribuitogli, ove tale cognome sia divenuto autonomo segno della sua identità personale, ag- giungendolo, anteponendolo o sostituendolo al cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto o al cognome dei genitori in caso di riconosci- mento da parte di entrambi. (^4 ) Nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l'assunzione del co- gnome del genitore, previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. (^5 ) (1) Rubrica così modificata dall’art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3) Comma così sostituito dall’art. 27, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (4) Comma aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (5) Comma così modificato dall’art. 27, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 17 luglio 2007, n. 15953, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 5 febbraio 2008, n. 2751, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 giugno 2008, n. 15087, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 9 gennaio 2009, n. 284, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 27 febbraio 2009, n. 4819, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 maggio 2009, n. 12670 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza 6 novembre 2009, n. 23635 in Al- talex Massimario.

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Art. 263. Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità. (^1 )

Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse.

L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve es- sere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazio- ne del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza; nello stesso ter- mine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.

L'azione di impugnazione da parte degli altri legittimati deve essere propo- sta nel termine di cinque anni che decorrono dal giorno dall'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Si applica l'articolo 245.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 28, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014,

Art. 264. Impugnazione da parte del riconosciuto. (^1 ) L'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità può essere al- tresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte som- marie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto quattordici anni, ovvero del pubblico ministero o dell'altro genitore che abbia valida- mente riconosciuto il figlio, quando si tratti di figlio di età inferiore.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 29, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 265. Impugnazione per violenza. Il riconoscimento può essere impugnato per violenza dall'autore del ricono- scimento entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata. Se l'autore del riconoscimento è minore, l'azione può essere promossa en- tro un anno dal conseguimento dell'età maggiore.

Art. 266. Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giu- diziale. Il riconoscimento può essere impugnato per l'incapacità che deriva da in- terdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.

Art. 267. Trasmissibilità dell'azione. Nei casi indicati dagli articoli 265 e 266, se l'autore del riconoscimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia scaduto il termine, l'azione può essere promossa dai discendenti, dagli ascendenti o dagli eredi. Nel caso indicato dal primo comma dell'articolo 263, se l'autore del ricono- scimento è morto senza aver promosso l'azione, ma prima che sia decorso il termine previsto dal terzo comma dello stesso articolo, sono ammessi ad esercitarla in sua vece i discendenti o gli ascendenti, entro un anno decor- rente dalla morte dell'autore del riconoscimento o dalla nascita del figlio se si tratta di figlio postumo o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. (^1 )

Se il figlio riconosciuto è morto senza aver promosso l'azione di cui all'arti- colo 263, sono ammessi ad esercitarla in sua vece il coniuge o i discendenti nel termine di un anno che decorre dalla morte del figlio riconosciuto o dal raggiungimento della maggiore età da parte di ciascuno dei discendenti. (^1 ) La morte dell'autore del riconoscimento o del figlio riconosciuto non impe- disce l'esercizio dell'azione da parte di coloro che ne hanno interesse, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 263. (^1 ) Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e l'articolo 245. (^1 )

(1) Comma aggiunto dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 268. Provvedimenti in pendenza del giudizio. Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

CAPO V - Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità (1) (1) Intestazione così sostituita dall’art. 7, comma 9, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. Precedentemente l’intestazione era la seguente: «§ 2 - Della dichiarazione giudiziale della pa- ternità e della maternità naturale».

Art. 269. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. (^1 ) La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende esse- re figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità. (^1 )

(1) Comma così modificato dall’art. 30, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 270. Legittimazione attiva e termine. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la ma- ternità è imprescrittibile riguardo al figlio. (^1 ) Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa può essere promos- sa dai discendenti, entro due anni dalla morte. (^2 ) L'azione promossa dal figlio, se egli muore, può essere proseguita dai di- scendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti. Si applica l'articolo 245. (^3 )

(1) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicem- bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (2) Comma così modificato dall’art. 31, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicem- bre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014. (3) Comma aggiunto dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 271. (…) (^1 ) (1) “Legittimazione attiva e termine. L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità naturale può essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età o, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 252, dalla data dello scioglimento del matri- monio per effetto della morte del coniuge, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età. Se egli muore prima di tale termine, l'azione può essere promossa dai discendenti legittimi di lui. Nei casi preveduti dal n. 2 dell'articolo 269 l'azione può essere promossa anche dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, entro i due anni dal giorno in cui è passata in giudicato la sentenza o è stato scoperto il documento contenente la dichia- razione di paternità. L'azione già promossa dal figlio, se egli muore, non può essere proseguita che dai suoi discendenti legittimi.” Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 272. (…) (^1 ) (1) “Dichiarazione giudiziale di maternità. La maternità può essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'arti- colo 269. Essa è dimostrata provando l'identità di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre. L'azione può essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legit- timi, se egli è morto in età minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. L'azione è imprescrittibile riguardo al figlio.”Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151. Art. 273. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la ma- ternità può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che