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COMMENTO A CODICE DI DIRITTO CANONICO, Sintesi del corso di Diritto Canonico

UNA SINTESI DI COMMENTI AI CANONI DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO DELLA II PARTE

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 08/08/2022

lucadl994
lucadl994 🇮🇹

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PONTIFICIA FACOL TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE
Diritto Canonico/2
Appunti del Corso
AA. 2021/2022
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PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA

DELL’ITALIA MERIDIONALE

Diritto Canonico/

Appunti del Corso

AA. 2021/

I. INTRODUZIONE

Ius: giustizia/succo. Il diritto è l’essenza della realtà. Qualsiasi rapporto crea un’istituzione. È l’essenza dei rapporti sia orizzontale che verticale. Sotto questa lettura è evidente come lo studiare il diritto significa vedere la punta dell’iceberg. Ogni canone è la punta che manifesta che rivela e nasconde la costruzione che noi vediamo di tutto un percorso teologico ed ecclesiologico che diventa norma. Studiare diritto significa saper cogliere da questa punta tutto il sostrato, tutto ciò che porta la comunità ecclesiale a costruire una norma, un canone. Il diritto fissa una determinata comprensione di qualcosa e la rende stabile. È la capacità di approssimarsi alla verità. Quale rapporto tra chiesa particolare e universale? Basta leggere due canoni per comprendere quelle teorie ritenute essenziali per capire il rapporto. Alcune letture di questo rapporto sinlagmatico. Il diritto fa cogliere che non ci sono tante chiese che unite fanno l’una santa ma che in ogni chiesa particolare c’è già la chiesa universale. Il munus episcopale non è l’unico, ognuno di noi non ha un vescovo che non deve rendere conto a nessuno ma ogni vescovo deve rendere conto a qualcuno al di sopra di lui. Il diritto vuole aprirci a questa comprensione unitaria e totalizzante del rapporto interpersonale della realtà ecclesiale. Parlare di obbedienza in diritto canonica significa ad norma iuris. Non sempre il comando è all’interno delle norme stabilite dal diritto. È lo strumento che il povero o la persona più debole ha per difendersi anche dai soprusi della persona più forte. Il diritto canonico è finalizzato alla slavezza delle anime, che non troviamo in altri codici. Ha la cosiddetta flexibilitas. È come un metro da sarto, che si adatta alla persona. Esiste anche la equitas canonica che prevede che il diritto non si applica al caso specifico ma cerca sempre il valore superiore. Questo non vuol dire che è superficiale ma tende ad un fine soprannaturale e non nasce

Il legislatore ci ha dato i criteri teologici per leggere ogni sacramento. Questo canone è ispirato alla Sacrosanctum concilium (9-10-14). La liturgia non esaurisce tutta l’azione della Chiesa ma ne costituisce il culmine verso cui la Chiesa tenda. Il termine munus è uno dei termini fondamentali che non si esaurisce nei sacramenti ma abbraccia tutta la vita del cristiano in virtù del battesimo. Ogni fedele esercita il suo sacerdozio regale non solo attraverso i sacramenti ma la preghiera, la testimonianza di vita, la carità, principi che servono per comprendere ogni sacramento. Il munus non è solo riferito alla dimensione sacramentale ma si sviluppa nell’intero sacerdozio di Cristo. Al paragrafo 2 ci viene detto che il culto cristiano si realizza quando viene offerto in nome della chiesa e da persone legittimamente incaricate mediante atti approvati dalla Chiesa. il Codice non esclude che si possono utilizzare altri testi liturgici purchè siano approvati dall’autorità competente. Can. 835 - §1. Esercitano la funzione di santificare innanzitutto i Vescovi, che sono i grandi sacerdoti, i principali dispensatori dei misteri di Dio e i moderatori, i promotori e i custodi di tutta la vita liturgica nella Chiesa loro affidata. §2. Esercitano la stessa funzione i presbiteri che, partecipi essi stessi del sacerdozio di Cristo, come suoi ministri sotto l'autorità del Vescovo, sono consacrati per celebrare il culto divino e santificare il popolo. §3. I diaconi partecipano alla celebrazione del culto divino, a norma delle disposizioni di diritto. Nei primi tre paragrafi ci dice chi sono coloro che sono destinati all’esercizio della funzione di santificazione. Ha un carattere di tipo gerarchico intrinseco. Prima ha detto cos’è il munus in senso generico. I vescovi sono coloro che posseggono la pienezza del sacerdozio ministeriale e sono i principali dispensatori dei misteri di salvezza di Dio. Un vescovo potrebbe celebrare tutte le messe della sua diocesi («custodi della vita liturgica della Chiesa», LG 26). I presbiteri sono i principali cooperatori dei vescovi che agiscono in persona Christi , attendendo alla triplice funzione di governare, santificare e insegnare (//1009, par. 3). I diaconi sono ministri sacri e anch’essi partecipano del culto divino, soprattutto all’opera di santificazione a vantaggio dei fedeli. §4. Nella funzione di santificare hanno una parte loro propria anche gli altri fedeli partecipando attivamente secondo modalità proprie alle celebrazioni liturgiche, soprattutto a quella eucaristica; partecipano in modo peculiare alla stessa funzione i genitori, conducendo la vita coniugale secondo lo spirito cristiano e attendendo all'educazione cristiana dei figli. Il sacerdozio regale ha una funzione importante nell’economia della salvezza (// 204, par. 1 ). Mancano i religiosi ma non si sa per quale motivo, partecipano anch’essi all’opera di santificazione attraverso il carisma. Can. 838 n^ - 1. Regolare la sacra liturgia dipende unicamente dall’autorità della Chiesa: ciò compete propriamente alla Sede Apostolica e, a norma del diritto, al Vescovo diocesano. § 2. È di competenza della Sede Apostolica ordinare la sacra liturgia della Chiesa universale, pubblicare i libri liturgici, rivedere gli adattamenti approvati a norma del diritto dalla Conferenza Episcopale, nonché vigilare perché le norme liturgiche siano osservate ovunque fedelmente. § 3. Spetta alle Conferenze Episcopali preparare fedelmente le versioni dei libri liturgici nelle lingue correnti, adattate convenientemente entro i limiti definiti, approvarle e pubblicare i libri liturgici, per le regioni di loro pertinenza, dopo la conferma della Sede Apostolica.

§ 4. Al Vescovo diocesano nella Chiesa a lui affidata spetta, entro i limiti della sua competenza, dare norme in materia liturgica, alle quali tutti sono tenuti. È stato soggetto ad una modifica, con il Magnum principium del 2017. Regolare la sacra liturgia non tocca né al sacrista, né al prete, né all’addobbatore ma all’autorità ecclesiastica. Il paragrafo 2 e 3 è stato modificato: il ruolo della Conferenza episcopale diviene centrale. Oltre ad affermare la competenza della Santa Sede, questo paragrafo rivendica il compito di conferire la recognitio circa gli adattamenti delle norme liturgiche. Recognere significa rivedere ed è quello che fa Roma. La conferenza episcopale ha comunque la forza di porre comunque un adattamento. Il terzo paragrafo parla delle versioni in lingua vernacula, stabilendo un criterio: ciascuna conferenza ha il compito di preparare fedelmente la traduzione dei testi. Una volta fatto questo dovrà ricevere la confirmatio , ratificare ciò che tu hai detto.

1. Parte I Can. 840 - I sacramenti del Nuovo Testamento, istituiti da Cristo Signore e affidati alla Chiesa, in quanto azioni di Cristo e della Chiesa, sono segni e mezzi mediante i quali la fede viene espressa e rafforzata, si rende culto a Dio e si compie la santificazione degli uomini, e pertanto concorrono sommamente a iniziare, confermare e manifestare la comunione ecclesiastica; perciò nella loro celebrazione sia i sacri ministri sia gli altri fedeli debbono avere una profonda venerazione e la dovuta diligenza. Ci sono di riferimento SC 9-56. Due elementi fondamentili di ogni sacramento:

  • Natura
  • Fine ed effetti dei sacramenti Sono
  • Azione di Cristo e della Chiesa, estensione nel tempo e nella storia dell’azione di Cristo ( Christus totus )
  • Segni e mezzi di grazia e di salvezza, simbolicamente sono la grazia di Cristo. Sono i canali attraverso cui Cristo ancora opera nella storia. Fini ed effetti:
  • La fede viene rafforzata
  • Rendono il culto dovuto a Dio
  • Operano la salvezza dell’uomo
  • Promuovono, confermano e manifestano la comunione ecclesiale. Can. 842 - §1. Chi non ha ricevuto il battesimo non può essere ammesso validamente agli altri sacramenti. §2. I sacramenti del battesimo, della confermazione e della santissima Eucaristia sono tra loro talmente congiunti, da essere richiesti per la piena iniziazione cristiana. Questo è un canone capitale. Ogni sacramento dei sette corrisponde all’intero dinamismo dell’esistenza. Alla base di tutto vi è il battesimo, ianua sacramentorum , la porta di ogni

§3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali. Il paragrafo due parla dei fedeli, il terzo dispone che i ministri cattolici conferiscono i medesimi sacramenti ai membri delle chiese orientali che non sono in comunione con la Chiesa cattolica. Si dispone per esempio per il patriarcato di Roma, tutte le chiese suffraganee e acefale. Le condizioni sono che i fedeli devo chiedere spontaneamente i sacramenti e che siano debitamente disposti. §4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti. Questa è l’apertura totale (imbuto al contrario). In caso di periculo mortis i ministri cattolici conferiscono anche gli altri sacramenti ai membri non cattolici. Periculo si differisce da articulo mortis , nel quale le possibilità di sopravvivere sono superiori rispetto a quelle di morire. Il giudizio non spetta al ministro cattolico ma dovrebbero essere i vescovi dall’alto a dare delle disposizioni. Le ha date Giovanni Paolo II, nell’ Ecclesia de Eucharistia 46. «medesima fede cattolica»: la fede è il principio che tutela la communicatio in sacris. Il CJC non dice che nel letto del calvario il malato debba recitare il credo ma che capisce il sacramento che sta per ricevere. §5. Per i casi di cui nei §§2, 3 e 4, il Vescovo diocesano o la conferenza dei Vescovi non diano norme generali, se non dopo aver consultato l'autorità competente almeno locale della Chiesa o della comunità non cattolica interessata. È importante capire quando, dove e come un ministro cattolico possa conferire sacramenti. Can. 845 - §1. I sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'ordine, in quanto imprimono il carattere, non possono essere ripetuti.

  1. Qualora, compiuta una diligente ricerca, persistesse ancora il dubbio prudente che i sacramenti di cui nel §1 siano stati dati veramente o validamente, vengano conferiti sotto condizione. Questo canone che sembra evidentissimo in realtà fornisce un criterio generale che valgono anche per gli altri sacramenti. Rendono il carattere irripetibile, sancito dal Concilio di Trento, Sessione VII ( signum spirituale indelebile ). Il carattere puà essere definita come realtà dello spirito che tocca la persona nella profondità del suo essere avendo un mutamento ontologico. Non è semplicemente una benedizione ma realtà spirituale che tocca ex ossibus , nel profondo della persona. Se questi sono conferitui validamente e non esiste alcun dubbio, questi sacramenti non possono essere reiterati. Se si compie una diligente ricerca e persiste ancora il dubbio, vengano conferiti sotto condizione. Cartesio sottolinea che il dubbio esistenziale è iperbolico ma nel diritto non esiste, per cui se una

signora non ricorda di essere stata battezzata, le chiedi una fotografia, o ancora, le si chiede un testimone sotto giuramento (esempio del battesimo in ospedale). Can. 846 - §1. Nella celebrazione dei sacramenti, si osservino fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa. §2. Il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito. Se voglio essere confessato e il mio parroco confessa “a modo suo”, egli ha violato un mio diritto a ricevere un sacramento che manca di liceità ma ancor più di spiritualità. Il ministro lo celebri secondo il proprio rito. Quando il sacerdote assolve in formula non trinitaria, si applica un altro canone, il quale prevede il supplet Ecclesia. Can. 847 - §1. Nell'amministrazione dei sacramenti nei quali si deve far uso dei sacri oli, il ministro deve servirsi di oli ottenuti dagli olivi o da altre piante, e, salvo il disposto del can. 999, n. 2, consacrati o benedetti dal Vescovo e per di più di recente; non si serva di quelli vecchi, a meno che non vi sia una necessità. §2. Il parroco richieda i sacri oli al Vescovo proprio e li conservi diligentemente in una custodia decorosa. Dispone di quei sacramenti che prevedono gli oli. Devono essere recenti, quelli dell’anno precedente devono essere utilizzati solo in casi di estrema necessità e sono da richiedersi al Vescovo. L’olio può essere anche benedetto dal ministro stesso (sacramento dell’unzione degli infermi). Can. 848 - Il ministro, oltre alle offerte determinate dalla competente autorità, per l'amministrazione dei sacramenti non domandi nulla, evitando sempre che i più bisognosi siano privati dell'aiuto dei sacramenti a motivo della povertà. L’Assemblea dei vescovi della provincia ecclesiastica sanciscono l’equivalente economico per i sacramenti. 1.1.Titolo I: Il Battesimo (cann. 849-878) Can. 849 - Il battesimo, porta dei sacramenti, necessario di fatto o almeno nel desiderio per la salvezza, mediante il quale gli uomini vengono liberati dai peccati, sono rigenerati come figli di Dio e, configurati a Cristo con un carattere indelebile, vengono incorporati alla Chiesa, è validamente conferito soltanto mediante il lavacro di acqua vera e con la forma verbale stabilita. Disciplinano il sacramento del battesimo nella sua prospettiva teologica e giuridica. Questo canone fornisce sia la prospettiva teologica che giuridica.

  • Teologica: incorporazione a Cristo e alla Chiesa, abilita all’esercizio del sacerdozio regale, ci fa divenire figli di Dio e membri del Corpo di Cristo che è la Chiesa
  • Giuridica: ci fa divenire persona (per lo Stato alla nascita!) perché ci viene attribuito un patrimonio giuridico di diritti e doveri e il diritto al settenario sacramentale.

essere umano può essere battezzato? I vivi. Lo stato di vita è una condizione necessaria perché vengano amministrati i sacramenti. Can. 865 - §1. Affinché un adulto possa essere battezzato, è necessario che abbia manifestato la volontà di ricevere il battesimo, sia sufficientemente istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani e sia provato nella vita cristiana per mezzo del catecumenato; sia anche esortato a pentirsi dei propri peccati. §2. L'adulto, che si trova in pericolo di morte, può essere battezzato qualora, avendo una qualche conoscenza delle verità principali della fede, in qualunque modo abbia manifestato l'intenzione di ricevere il battesimo e prometta che osserverà i comandamenti della religione cristiana. (can. 97: persona fisica, 18 anni). Nella vita dell’uomo, per alcune responsabilità, si richiede un certo tipo di maturità, dove non è sufficiente solo l’uso di ragione. Gli infanti non sono conpos sui , responsabili delle loro azioni. Per cui le disposizioni del battesimo degli adulti riguardano anche coloro che sono usciti dall’età dell’infanzia. Se viene un bambino di sette anni e un mese si devono applicare le norme canoniche che concernono gli adulti, adattando il rito ( equitas ) alle esigenze della persona. Una sola condizione è richiesta: che voglia ricevere il sacramento e ne ha tutta l’intenzione. L’intenzione è quell’atto dell’essere umano che lo rende consapevole di ciò che sta per attuare o per ricevere.

  • Intenzione virtuale : intenzione che ha mantenuto la forza. Se quell’intenzione la mantengo dentro di me, scendo e celebro, quella forza è applicata. Io voglio celebrare e mi vesto con questa intenzione. Non il fatto che io sono prete garantisce la validità della celebrazione.
  • Intenzione attuale : intenzione in quel preciso momento in cui sto celebrando quel sacramento.
  • Intenzione abituale : è l’intenzione che mi porto addosso e con la quale entro a ricevere o a compiere il sacramento. Can. 866 - L'adulto che viene battezzato, se non vi si oppone una grave ragione, subito dopo il battesimo riceva la confermazione e partecipi alla celebrazione eucaristica, ricevendo anche la comunione. Can. 867 - §1. I genitori sono tenuti all'obbligo di provvedere che i bambini siano battezzati entro le prime settimane; al più presto dopo la nascita, anzi anche prima di essa, si rechino dal parroco per chiedere il sacramento per il figlio e vi si preparino debitamente. §2. Se il bambino è in pericolo di morte, lo si battezzi senza alcun indugio. Parentes obligatione tenentur : congiuntivo iussivo, sostituisce l’imperativo. Questa norma ha una ratio che nasce dallo stato spirituale dei genitori. In caso di pericolo di morte il battesimo deve essere conferito senza alcun indugio. Cade tutta la casistica del battesimo degli aborti e dei monstra , bambini deformi. Il collegamento per loro era al can. 871 ( i feti abortivi, se vivono nel limite del possibile, siano battezzati). In questi casi delicati possono battezzare anche medici, infermieri, laici. Questi due canoni non fanno riferimento ai monstra e ostenta , la cosidette “masse informe di carne vivente”. Can. 868 - §1. Per battezzare lecitamente un bambino si esige:
  1. che i genitori o almeno uno di essi o chi tiene legittimamente il loro posto, vi consentano;
  1. n^ che vi sia la fondata speranza che sarà educato nella religione cattolica fermo restando il §3 ; se tale speranza manca del tutto, il battesimo venga differito, secondo le disposizioni del diritto particolare, dandone ragione ai genitori. §2. Il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori. §3. n^ Il bambino di cristiani non cattolici è lecitamente battezzato, se i genitori o almeno uno di essi o colui che tiene legittimamente il loro posto lo chiedono e se agli stessi sia impossibile, fisicamente o moralmente, accedere al proprio ministro. Ci sono le condizioni per la liceità del battesimo (consenso di uno dei genitori), che vi sia una fondata speranza che il bambino venga educato nella religione cattolica. In pericolo di morte, non richiesto nemmeno il permesso dei genitori, perfino se si tratta di casi in cui la religione non è la stessa. Can. 869 - §1. Se si dubita che uno sia stato battezzato, o che il battesimo non gli sia stato amministrato validamente e il dubbio persiste anche dopo una seria ricerca, il battesimo gli sia conferito sotto condizione. §2. I battezzati in una comunità ecclesiale non cattolica non vanno battezzati sotto condizione, a meno che, esaminata la materia e la forma verbale usata nel conferimento del battesimo, considerata inoltre l'intenzione del battezzato adulto e del ministro battezzante, non persista una seria ragione per dubitare della validità del battesimo. §3. Se nei casi di cui nei §§1 e 2 il conferimento o la validità del battesimo rimanessero dubbi, il battesimo non venga conferito se non dopo che al battezzando sia stata esposta la dottrina sul sacramento del battesimo, se adulto, e che al medesimo o ai suoi genitori, se si tratta di un bambino, siano state illustrate le ragioni della dubbia validità del battesimo celebrato. Can. 1260: la Chiesa ha il diritto nativo di esigere dai fedeli quanto occorre per la cura della liturgia, per le opere di apostolato e per il sostegno dignitoso dei ministri. Can. 872 - Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell'iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti. Profila quello che è il compito del padrino. Assistere il battezzando adulto nell’IC, invece per un bambino è quello di presentare e cooperare con loro alla sua educazione cristiana. Il CJC dice quantum fieri potest , per quanto sia possibile. È facoltativa e non obbligatoria. Perché sia ammesso devono esserci delle condizioni. Can. 874 - §1. Perché uno possa essere ammesso all'incarico di padrino, è necessario che:
  2. sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l'attitudine e l'intenzione di esercitare questo incarico;
  3. abbia compiuto i sedici anni, a meno che dal Vescovo diocesano non sia stata stabilita un'altra età, oppure al parroco o al ministro non sembri opportuno, per giusta causa, ammettere l'eccezione;

mezzo di queste due mani, porta verso l’Eucarestia, per la deificazione dell’uomo, partecipando della sua divinità. Il diritto cristallizza e disciplina ciò che Cristo ha istituito. Can. 880 - §1. Il sacramento della confermazione viene conferito mediante l'unzione del crisma sulla fronte, unzione che si fa con l'imposizione della mano e con le parole prescritte nei libri liturgici approvati. §2. Il crisma da usarsi nel sacramento della confermazione deve essere consacrato dal Vescovo, anche se il sacramento viene amministrato dal presbitero. L’essenza del sacramento è l’unzione sulla fronte e l’imposizione delle mani ( At 8,17). Va fatta in maniera diretta. L’imposizione delle mani non è importante per la validità, ma dev’essere tenuta in grande considerazione per l’integrità del rito. La materia remota è il sacro crisma, olio misto a balsamo ed è consacrato dal vescovo, la quale è ad ipsa validitatem per il sacramento. Can. 882 - Ministro ordinario della confermazione è il Vescovo; conferisce validamente questo sacramento anche il presbitero provvisto di questa facoltà in forza del diritto universale o per speciale concessione della competente autorità. Non si fa più distinzione tra ministro ordinario e straordinario, ma il ministro ordinario è il Vescovo. Conferisce validamente anche il presbitero che ha ricevuto tale facoltà, o dal diritto universale in virtù del suo ufficio o per speciale concessione. Il termine “ordinario” deve essere letto in maniera ampia e non ristretta. Can. 884 - §1. Il Vescovo diocesano amministri personalmente la confermazione o provveda che sia amministrata da un altro Vescovo; qualora lo richiedesse una necessità, può concedere la facoltà di amministrarlo a uno o più presbiteri determinati. §2. Per una causa grave il Vescovo e similmente il presbitero che possiede la facoltà di confermare in forza del diritto o per speciale concessione della competente autorità, possono, in singoli casi, associarsi dei presbiteri, perché anch'essi amministrino il sacramento. Can. 883 - Per il diritto stesso hanno facoltà di amministrare la confermazione:

  1. entro i confini della propria circoscrizione, coloro che sono equiparati dal diritto al Vescovo diocesano;
  2. relativamente alla persona di cui si tratta, il presbitero, che, in forza dell'ufficio o del mandato del Vescovo diocesano, battezza uno uscito dall'infanzia o ammette uno già battezzato nella piena comunione della Chiesa cattolica;
  3. in riferimento a coloro che si trovano in pericolo di morte, il parroco, anzi ogni presbitero. Chi sono a norma dei cann. 381 e 368? Abati territoriali, prelati, vicari e prefetti apostolici, amministratore diocesano. Costoro, in virtù del proprio ufficio, possono amministrare il sacramento della confermazione. Can. 889 - §1. È capace di ricevere la confermazione ogni battezzato e il solo battezzato, che non è stato ancora confermato.

§2. Perché uno possa ricevere lecitamente la confermazione fuori del pericolo di morte, si richiede, se ha l'uso di ragione, che sia adeguatamente preparato, disposto nel debito modo e in grado di rinnovare le promesse battesimali. Fuori dal caso di pericolo di morte, le condizioni sono:

  1. Una buona preparazione (can. 777)
  2. Una buona disposizione interna
  3. Capacità di rinnovare le promesse battesimali
  4. Età della discrezione, salvo altre disposizioni (can. 891) Can. 890 - I fedeli sono obbligati a ricevere tempestivamente questo sacramento; i genitori e i pastori d'anime, soprattutto i parroci, provvedano affinché i fedeli siano bene istruiti per riceverlo e vi accedano a tempo opportuno Il sacramento della Confermazione non è strettamente necessario per la salvezza ma induce a riceverlo tempestivamente. Can. 888 - Entro il territorio nel quale hanno la facoltà di conferire la confermazione, i ministri la possono amministrare anche nei luoghi esenti. L’abazia di Fossanova è staccata dalla diocesi e quindi non potrebbe il vescovo andare ad amministrare il sacramento. La disciplina lì dipende direttamente dalla Sede apostolica (can. 591; 593). Can. 892 - Il confermando sia assistito per quanto è possibile dal padrino, il cui compito è provvedere che il confermato si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento. La condizione per essere padrini è la stessa per il battesimo. Il can. 893 suggerisce che sia lo stesso del battesimo, come accompagnamento spirituale del candidato. 1.3. Titolo III: L’Eucarestia (cann. 897-958) La struttura è sempre la stessa, con i due canoni introduttivi che forniscono effetti del sacramento. Redemptor hominisi¸ al n. 20 Giovanni Paolo II presenta il sacramento in un’unica dimensione:
  • Sacrificio
  • Comunione
  • Presenza Can. 897 - Augustissimo sacramento è la santissima Eucaristia, nella quale lo stesso Cristo Signore è presente, viene offerto ed è assunto, e mediante la quale continuamente vive e cresce la Chiesa. Il Sacrificio eucaristico, memoriale della morte e della risurrezione del Signore, nel quale si perpetua nei secoli il Sacrificio della croce, è culmine e fonte di tutto il culto e della vita cristiana. Mediante esso è significata e prodotta l'unità del popolo di Dio e si compie l'edificazione del Corpo di Cristo. Gli altri sacramenti infatti e tutte le opere

Can. 901 - Il sacerdote è libero di applicare la Messa per chiunque, sia per i vivi sia per i defunti. I ministri ordinari sono il vescovo e il presbitero nell’Eucarestia. Can. 912 - Ogni battezzato, il quale non ne abbia la proibizione dal diritto, può e deve essere ammesso alla sacra comunione. Can. 913 - §1. Per poter amministrare la santissima Eucaristia ai fanciulli, si richiede che essi posseggano una sufficiente conoscenza e una accurata preparazione, così da percepire, secondo la loro capacità, il mistero di Cristo ed essere in grado di assumere con fede e devozione il Corpo del Signore. §2. Tuttavia ai fanciulli che si trovino in pericolo di morte la santissima Eucaristia può essere amministrata se possono distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune e ricevere con riverenza la comunione. In caso di pericolo di morte, chi possiamo ammettere alla comunione? Tutti coloro che sono almeno in grado di distinguere il Corpo di Cristo dal cibo comune. Can. 915 - Non siano ammessi alla sacra comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l'irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto. Familiaris consortio 84. Si deve associare anche il can. 220. Combinato disposto. Can. 916 - Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l'opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima. Can. 917 - Chi ha già ricevuto la santissima Eucaristia, può riceverla una seconda volta nello stesso giorno, soltanto entro la celebrazione eucaristica alla quale partecipa, salvo il disposto del can. 921, §2. Can. 918 - Si raccomanda vivissimamente che i fedeli ricevano la sacra comunione nella stessa celebrazione eucaristica; tuttavia a coloro che la chiedono per una giusta causa fuori della Messa venga data, osservando i riti liturgici. Can. 919 - §1. Chi intende ricevere la santissima Eucaristia si astenga per lo spazio di almeno un'ora prima della sacra comunione da qualunque cibo o bevanda, fatta eccezione soltanto per l'acqua e le medicine. §2. Il sacerdote, che nello stesso giorno celebra due o tre volte la santissima Eucaristia, può prendere qualcosa prima della seconda o terza celebrazione, anche se non sarà intercorso lo spazio di un'ora.

§3. Gli anziani, coloro che sono affetti da qualche infermità e le persone addette alle loro cure, possono ricevere la santissima Eucaristia anche se hanno preso qualcosa entro l'ora antecedente. La Cper il clero 2004 ha dato alcune istruzioni su questi aspetti. Consideravamo i vari dettagli ed eravamo arrivati al can. 919 e parlavamo del problema dei fedeli affetti di celiachia e alcolismo nel caso in cui dovesse essere comunicato sotto le due specie. Nel caso dei celiaci le ostie contengono il minimo per la panificazione e per gli alcolici esiste il mosto di uva che è la fermentazione minima prima della vinificazione e permette di avere una fermentazione alcolica minima che non incide su chi ha questo problema. Per l’ora di digiuno prima dell’eucaristia sono tenuti chi ha tra i 7 e 65 anni. Ci sono poi delle eccezioni. Il can. 920 stabilisce il precetto della comunione ( obligatione tenetur ) almeno una volta all’anno. Correlativamente occorre accostarsi alla confessione sacramentale almeno una volta l’anno. Perché per accostarsi all’eucaristia occorre essere liberi dal peccato mortale. Questo è diventato poi il precetto Pasquale. Nei cann. 924-933 sono un blocco di dieci canoni, sono contenute diverse norme che sono contenute anche nel IGMR. Quindi contengono anche ciò che il messale romano contiene. Quali punti contengono? L’Eucaristia ad validitatem deve essere celebrata con pane solo di frumento, recente, azzimo e con vino naturale di vite non alterato (cann. 924-926). Sono dettagli che il codice da perché sono ad validitatem. Il pane e il vino devono essere consacrati insieme nella stessa celebrazione eucaristica (can. 927). Perché questo? Ci sono degli abusi a volte. Se celebriamo l’eucaristia e poi consacriamo il vino a parte, è celebrazione sacrilega, siamo nei delicta graviola per cui sono previste conseguenze penali molto pesanti. Sono delitti contro la santissima eucaristia (documento Sacramentorum Sanctitatis Tutela ) Cosa succede se il sacerdote è affetto da celiachia e se per qualche motivo non può accostarsi alla specie del vino? Come ci si comporta? Anche per i sacerdoti sono previste ostie con il minimo di glutine necessaria per la panificazione, ma se il sacerdote non può accostarsi nemmeno a questo pane, non può mai presiedere ad una celebrazione altrimenti viene meno il senso stesso della celebrazione. Non ci sono tanti casi ma il diritto previene. Non può ne celebrare privatamente ne presiedere. Ma diciamo che non è mai così. Stiamo parlando della celiachia che interviene dopo l’ordinazione. La celiachia per un candidato al sacerdozio non è impedimento. Bisogna verificare se almeno può assumere un frammento di ostia. Nel caso dell’alcolismo oltre ad usare il mosto di vino con minima fermentazione, quindi senza graduazione alcolica, ogni sacerdote riesce a regolarsi quanto assumere e quindi comunicarsi senza alcun problema. Se durante una celebrazione finiscono le particole, non si procede, a parte, ad una nuova consacrazione. Se il presidente si sente male e c’è un altro sacerdote presente, questi entra nella funzione di presidente, può continuare la celebrazione e quindi la consacrazione.

Il § 2 tempera la situazione perché se da un lato sancisce la legittimità dell’offerta dall’altro lato dice che il sacerdote deve essere distaccato dalle offerte materiali per cui il codice li esorta a celebrare per l’intenzione dell’offerente anche senza offerta (-> 848) Can. 947 è divieto al mercimonio. Così come nell’eucaristia per la celebrazione e la conservazione, anche per le offerte ci possono essere ogni tipo di abuso. Siccome il codice tiene molto a questo aspetto, il codice prevede il can. 1385 (censura o altra giusta pena). La censura è pena medicinale espiatoria e una delle sanzioni canoniche più pesanti che il codice prevede. Anche il tariffario rientra qui. Non esiste il tariffario nella Chiesa cattolica ma ci sono le determinazioni secondo cui la provincia ecclesiastica determina delle determinazioni che disciplinano le libere offerte dei fedeli. Ma i fedeli non sono tenuti a dare le offerte. Il tariffario invece dice che l’offerta la devi fare. Il codice equilibria tutto, è una struttura giuridica equilibrata. 949: un fedele da l’offerta ma l’offerta si perde, siamo obbligati a celebrare la messa non per obbligo giuridico ma per obbligo di giustizia. Questo segue un brocarbo giuridico che si chiama il res perit Domino 2. Perché si paga la messa? Quale fondamento teologico? La questione dei benefici spirituali. Il principio non è pagare la messa ma significa che il sacerdote dona qualcosa di suo in quella messa (Sant’Alfonso Maria de Liguori) che diceva che durante l’Eucaristia ci sono tre benefici:

  • Generale (che va alla chiesa universale);
  • Ministeriale (intenzione del sacerdote come ministro= viene data dal fedele che chiede l’intenzione);
  • Personale (per ogni fedele, sacerdote incluso che vi partecipa ciascuno secondo la propria disposizione= ecco l’intenzione personale di ciascun fedele). Il frutto ministeriale può essere per i vivi e per i morti e qui poggia l’offerta. Binazioni e trinazioni: se celebri 4 messe al giorno una è per te e le altre per altre finalità. Questo lo capisco dalle determinazioni dell’ordinario. Questo però non è controllato da nessuno. E’ un obbligo di giustizia a cui il singolo prete deve rispondere. Messe plurintenzionali e collettive: cosa suc §1 ci dice che il luogo cede quando vi vengono date più intenzioni ad ognuna delle quali corrisponde una offerta. Questo non è previsto dal codice ma ci sono istruzioni della congregazione per il clero “Mos iugiter” del 1991. E questo documenti fa riferimento soprattutto ai legati. Il legato obbliga alle celebrazioni. Quali criterio? Ci sia reale presenza di così tante intenzioni, se vuoi accumulare più intenzioni di più famiglie le famiglie devono saperlo e accordarsi. Il sacerdote lo sa che non può prendere più offerte ma si rifarà alle determinazioni stabilite dall’ordinario. Sacramento della Penitenza (^2) Principio di diritto Civile

Titolo IV Strutturato in quattro capitoli (vedere sul codice). Esistono due mmodi per celebrare il sacramento della penitenza:

  • Ordinario: confessione individuale o auricolare che deve essere confessione integra e che prevede l’assoluzione.
  • Straordinario. Can. 961 Can. 960 solo in caso di impossibilità fisica, mutismo, pericolo imminente o impossibilità morale (pericolo di scandalo, di infamia) queste ci permettono di uscire dal modo ordinario della confessione per entrare nel modo straordinario. Nel modo ordinario esistono due forme: confessione e assoluzione individuale con un solo penitente, oppure le penitenziali. Rimanendo ancora sul modo ordinario il can. 964 § ci dice che il luogo delle confessione è …è consentito ascoltare le confessioni durante la messa. Sempre al 964 §2 il cod. stabilisce che la sede confessionale deve essere stabilita dalla conferenza dei vescovi. Salvo sempre il fatto che in un luogo visibile ci siano delle sedi con grata ai quali i fedeli possono accedere liberamente. la grata era lo strumento per rimanere il riserbo sia dei penitenti che del confessore. Prima i parroci non si muovevano come oggi , per cui la grata manteneva il riservo dal momento in cui se vedeva la persona in faccia, visto che conosceva tutti, potesse essere condizionato nel giudizio della persona. Oggi la grata non è obbligatoria ma il fedele può scegliere la grata o meno e il confessore non può opporsi. Modo straordinario al can. 961: disciplina il modo straordinario del sacramento. Si tratta dell’assoluzione generale dei penitenti senza confessione individuale. Le condizioni sono rigide perché siccome è un modo eccezionale non è lasciata alla libera scelta del ministro a causa di tanti abusi. E’ possibile adottarlo a due condizioni: imminente pericolo di morte e impossibilità di ascoltare le confessioni individuali in determinate casi (naufragio, disastri aerei). E’ stato usato molto dai cappellani militari nei territori di guerra. La seconda condizione è per grave necessità dove il sacerdote passa per un tempo breve e ritorna dopo lungo tempo a causa della vastità dei territori che hanno in cura, è impossibile confessare individualmente tutti. Stiamo parlando dei territori di missione. La fonte normativa del can 961 non è il codice del 1917 (che non lo contemplava) ma la fonte normativa è la dichiarazione della CDF “Sacramentum poenitentiae” del 1977 che fu approvato in forma speciale da Paolo VI. Il can. 961 § 2 il vescovo diocesano può verificare se nella propria diocesi vi sia la necessità di ricorrere a questa forma tenendo conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale. Da noi in Italia non vi sono le condizioni per ricorrere a questa forma. Qui abbiamo un chiaro esempio di equilibrio tra legge universale e legge particolare. Allora significa che se io sacerdote ricorro a questa forma prevista dal codice e in violazione alle leggi particolari, non è illecito perché uno si può trovare in quelle condizioni (per es. un improvviso bombardamento). Questo perché la legge universale è sempre al di sopra di quella particolare.