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Sulla costituzionale facoltà delle camere di istituire commissioni d'inchiesta su materie di interesse pubblico, il loro obiettivo, i poteri e i limiti, e la collaborazione tra commissioni parlamentari e tribunali. Il duale ruolo di queste commissioni, che possono esercitare poteri tipici dell'autorità giudiziaria mentre rimanendo organi parlamentari, e la necessità di collaborazione tra organi di poteri distinti.
Tipologia: Appunti
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La costituzione attribuisce a ciascuna Camera la facoltà di istituire commissioni d’inchiesta su materie di pubblico interesse , con i poteri e i limiti dell’autorità giudiziaria (art.82). L’oggetto dell’inchiesta deve riguardare una materia di pubblico interesse. Si potrebbe certo ritenere che detta formula escluda le inchieste su singole persone e comunque su eventi e situazioni privi del rilievo generale richiesto dall’art.82: ma le Camere potrebbero ragionevolmente annettere un rilievo politico-istituzionale anche a fattispecie singolari , e non è immaginabile che su questa valutazione possa intervenire la Corte costituzionale. Merita attenzione il problema delle inchieste parlamentari che si svolgono parallelamente a indagini giudiziarie , sugli stesi fatti storici , anche se naturalmente con finalità diverse. Solo il procedimento penale mira all’accertamento di responsabilità giuridiche individuali; l’inchiesta parlamentare può far valere la responsabilità politica. Anche se le finalità sono diverse , la prassi dimostra che possono crearsi intrecci e connessioni fra i due livelli : con pubblici ministeri che trasmettono alle commissioni parlamentari d’inchiesta documenti , verbali di interrogatori , copia di atti sequestrati , e con le commissioni parlamentari che ricambiano inviando stenografici di audizione e documenti acquisiti. Ciò si spiega con il particolare e penetrante carattere dell’inchiesta parlamentare : la commissione può esercitare poteri tipici dell’autorità giudiziaria(“procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”, art.82.2), cioè poteri d’indagine e di ricerca della prova. La sua attività non si conclude con una sentenza ma con una relazione. Nello stesso tempo, la commissione resta organo parlamentare, che gode di ampia libertà nello svolgimento della sua attività: a sua discrezione , essa potrà ricorrere agli strumenti formali del codice di procedura , le commissioni sono dunque libere di scegliere modi di azione esenti da formalismi giuridici , più duttili rispetto a quelli conferiti dall’art.82 c.d. DOPPIO BINARIO.
CON LA SENT. 231/1975, LA Corte decide il conflitto di attribuzione fra la commissione antimafia e i tribunali di Torino e Milano e riconosce alla prima il potere di decidere , in ragione delle proprie finalità istituzionali. Inoltre la Corte afferma lo spirito di leale collaborazione che deve valere anche tra organi di poteri distinti , per fini di giustizia. Tale collaborazione trova nel sistema alcune regole fondamentali: Il potere d’inchiesta deve essere esercitato in modo tale da evitare interferenze nell’azione degli organi giudiziari Non è ammissibile l’utilizzazione nel processo penale di accertamenti effettuati in sede di commissione parlamentare senza le garanzie del contradditorio L’autonomia costituzionale degli organi di garanzia condiziona l’esercizio del potere parlamentare d’inchiesta , il quale non deve pregiudicare la sfera essenziale di autonomia riconosciuta dalla Costituzione. Nella più recente sent. 28/2008 la Corte ribadisce l’obbligo della leale collaborazione tra i due organi , negando che la commissione parlamentare possa rifiutare all’autorità giudiziaria di compiere accertamenti tecnici congiunti.
Gli obiettivi dell’inchiesta e la varietà dei mezzi di azione fanno si che la commissione abbia il, potere di apporre il segreto sulle risultanze acquisite nel corso delle indagini, potendovi derogare , per venire incontro a richieste dell’autorità giudiziaria ove non ne derivi danno per il suo compito assoltosegreto funzionale. La commissione d’inchiesta è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari , così che tutti i gruppi sono rappresentati in seno alla stessa commissione. Questo può determinare qualche disfunzione organizzativa : commissioni con 40, 50 componenti incontrano difficoltà operative e mantengono con difficoltà il segreto funzionale.