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Compendio di Diritto Internazionale Privato (2025), Sintesi del corso di Diritto Internazionale Privato

Compendio riassuntivo di diritto internazionale privato per la preparazione dell'esame universitario e della prova orale di abilitazione all'esercizio della professione forense.

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

In vendita dal 20/04/2021

Crucciani85
Crucciani85 🇮🇹

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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Per diritto internazionale privato si intende il complesso di norme giuridiche dello Stato che
regolano quei rapporti privatistici (ad es. successioni, proprietà, contratti, ecc.) i quali
presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità.
* Ad esempio, un matrimonio celebrato in Italia da cittadini tedeschi, ovvero una compravendita immobiliare stipulata
in Italia, ma avente ad oggetto beni siti in Spagna.
Il sistema italiano di diritto internazionale privato è stato costituito per lungo tempo da un
numero piuttosto esiguo di disposizioni contenute in varie fonti normative, tra cui le
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (o preleggi) il codice civile e, per
quanto attiene alla materia processuale, il codice di procedura civile.
A fronte della perdurante assenza di un intervento legislativo organico, un primo intervento
diretto ad ampliare e rinnovare il sistema del diritto internazionale privato è stato perseguito
mediante la stipula di convenzioni internazionali con gli Stati stranieri (ad es. la Convenzione di
Roma del 1980 in materia di obbligazioni contrattuali).
Una regolamentazione compiuta della materia si è avuta con l'approvazione della legge 31
maggio 1995, n. 218, la quale costituisce oggi il testo di legge unico di diritto internazionale
privato e processuale.
In particolare, la struttura della legge 218/1995 si articola in quattro gruppi di norme:
(1) TITOLO I (artt. 1-2), definisce la sfera di operatività della legge; tali previsioni sono
peraltro complementari all'art. 73, il quale prevede l'abrogazione delle norme di diritto
internazionale privato e processuale preesistenti, contenute nelle preleggi, nel codice civile e
nel codice di procedura civile.
(2) TITOLO II (artt. 3-12), disciplina lo svolgimento del processo civile allorquando lo stesso
coinvolge persone (attore o convenuto), fatti, atti, beni o provvedimenti che presentano
elementi di estraneità ovvero punti di contatto con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui
si svolge il processo;
(3) TITOLO III (artt. 3-63), contempla le norme di conflitto vere e proprie, cioè quelle norme
che, con riferimento alle diverse tipologie di rapporti recanti elementi di estraneità, stabiliscono
a quale ordinamento giuridico fare riferimento; e
(4) TITOLO IV (artt. 64-71), regola le condizioni e le procedure per il riconoscimento nel nostro
Paese di sentenze ed atti stranieri.
* La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che le norme del nuovo sistema di diritto internazionale privato e
processuale trovano applicazione nei confronti dei giudici iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge
218/1995 (anche qualora riferiti a rapporti giuridici sorti prima di tale epoca).
FUNZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Per quanto concerne la qualificazione della funzione delle norme di diritto internazionale
privato, si possono distinguere due differenti teorie:
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Per diritto internazionale privato si intende il complesso di norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici (ad es. successioni, proprietà, contratti, ecc.) i quali presentano elementi di estraneità rispetto ad esso ovvero di transnazionalità.

  • Ad esempio, un matrimonio celebrato in Italia da cittadini tedeschi, ovvero una compravendita immobiliare stipulata in Italia, ma avente ad oggetto beni siti in Spagna. Il sistema italiano di diritto internazionale privato è stato costituito per lungo tempo da un numero piuttosto esiguo di disposizioni contenute in varie fonti normative, tra cui le disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile (o preleggi) il codice civile e, per quanto attiene alla materia processuale, il codice di procedura civile. A fronte della perdurante assenza di un intervento legislativo organico, un primo intervento diretto ad ampliare e rinnovare il sistema del diritto internazionale privato è stato perseguito mediante la stipula di convenzioni internazionali con gli Stati stranieri (ad es. la Convenzione di Roma del 1980 in materia di obbligazioni contrattuali). Una regolamentazione compiuta della materia si è avuta con l'approvazione della legge 31 maggio 1995, n. 218, la quale costituisce oggi il testo di legge unico di diritto internazionale privato e processuale. In particolare, la struttura della legge 218/1995 si articola in quattro gruppi di norme: (1) TITOLO I (artt. 1-2), definisce la sfera di operatività della legge; tali previsioni sono peraltro complementari all'art. 73, il quale prevede l'abrogazione delle norme di diritto internazionale privato e processuale preesistenti, contenute nelle preleggi, nel codice civile e nel codice di procedura civile. (2) TITOLO II (artt. 3-12), disciplina lo svolgimento del processo civile allorquando lo stesso coinvolge persone (attore o convenuto), fatti, atti, beni o provvedimenti che presentano elementi di estraneità ovvero punti di contatto con ordinamenti giuridici diversi da quello in cui si svolge il processo; (3) TITOLO III (artt. 3-63), contempla le norme di conflitto vere e proprie, cioè quelle norme che, con riferimento alle diverse tipologie di rapporti recanti elementi di estraneità, stabiliscono a quale ordinamento giuridico fare riferimento; e (4) TITOLO IV (artt. 64-71), regola le condizioni e le procedure per il riconoscimento nel nostro Paese di sentenze ed atti stranieri.
  • La Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che le norme del nuovo sistema di diritto internazionale privato e processuale trovano applicazione nei confronti dei giudici iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge 218/1995 (anche qualora riferiti a rapporti giuridici sorti prima di tale epoca). FUNZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO Per quanto concerne la qualificazione della funzione delle norme di diritto internazionale privato, si possono distinguere due differenti teorie:

(1) CONCEZIONE BILATERALE, tale impostazione, muovendo dallo scopo delle norme di diritto internazionale privato (cioè quello di determinare la legge applicabile, italiana o straniera, ad una certa fattispecie), ritiene che tale sistema normativo abbia una duplice funzione: (i) delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno; e (ii) richiamare, se necessario, norme di diritto straniero. La concezione bilaterale risulta essere la posizione condivisa dalla dottrina dominante. (2) CONCEZIONE UNILATERALE, tale impostazione riconosce alle norme di diritto internazionale privato una funzione unica, la quale, secondo taluni autori consiste unicamente nel delimitare l'ambito di applicazione del diritto interno (c.d. concezione unilaterale introversa ), mentre, per altri, si sostanzia nel richiamare o rinviare agli ordinamenti stranieri in presenza di fattispecie che presentano elementi di estraneità (c.d. concezione unilaterale estroversa) (invero, secondo tale posizione, il diritto interno non necessita di giustificazione in quanto già effettivo nel territorio nazionale).

(3) PRASSI ; particolarmente dibattuto è il ruolo svolto dalle norme consuetudinarie all'interno del sisitema di diritto internazionale. Per quanto concerne le fonti interne dell'ordinamento italiano, la rilevanza delle norme consuetudinarie risulta pressoché inesistente, anche a fronte di un sistema di norme scritte notevolmente sviluppato (diversamente da quanto avviene nei sistemi di common law , in cui le norme di conflitto sono quasi esclusivamente di origine consuetudinaria). Diversamente, in ambito internazionale, la prassi consuetudinaria ha assunto un ruolo di rilievo nella regolamentazione di taluni settori del commercio ed è all'origine della c.d. lex mercatoria. LEX MERCATORIA La c.d. lex mercatoria consiste in quel sistema normativo di origine consuetudinaria costituito da norme, condizioni generali di contratto, clausole standard e prassi uniformi, vigente in alcuni settori del commercio internazionale (ad es. credito, trasporti, assicurazioni, ecc.) e consolidato attraverso la prassi commerciale degli stessi operatori economici al fine di regolare in modo uniforme e con maggiore dettaglio (rispetto alle tradizionali norme di conflitto nazionali) quei rapporti caratterizzati da elementi di internazionalità. In particolare, la principale differenza tra questo sistema normativo e le norme di diritto internazionale privato concerne la natura non statale della lex mercatoria , la quale risulta essere espressione di norme derivanti dalla pratica commerciale diffusa tra gli operatori economici ovvero dalla codificazione espressa formulata dalle associazioni di categoria (quali, ad esempio, la International Air Transport Association o IATA) od organizzazioni internazionali non statali.

  • Nella fattispecie, tra le clausole di lex mercatoria più diffuse, si menzionano (1) le c.d. Incoterms, un prontuario delle pratiche standard relative a contratti di vendita; (2) le c.d. Free On Board (o FOB), clausole relative al trasporto delle merci; nonché (3) le c.d. Cost, Insurance and Freight (o CIF), clausole relative alla assicurazione del trasporto a carico del venditore. Per quanto concerne la qualificabilità della lex mercatoria quale fonte del diritto internazionale privato risulta dibattuta in dottrina tra due posizioni contrapposte: (1) una parte della dottrina qualifica tale sistema normativa come autonoma fonte di diritto, finanche prevalente rispetto alle norme di conflitto tradizionali (incluse le norme convenzionali), in virtù del loro carattere speciale e di maggiore idoneità a regolare determinate categorie di rapporti. In questa prospettiva, pertanto, la lex mercatoria identificherebbe anche un limite all'applicazione del diritto internazionale privato tradizionale. (2) secondo altri autori, la lex mercatoria non si qualifica come fonte di diritto, giacché il nostro sistema non conferisce alcuna rilevanza alle suddette norme, ma assume un mero valore contrattuale (sicché le parti possono fare riferimento a tali norme soltanto nell'ambito dell'autonomia privata delle parti, laddove ammessa dal legislatore).
  • Tuttavia, a suffragio della prima posizione, si rileva che talune disposizioni di diritto comunitario (recepite in Italia) (direttiva comunitaria 31/2000), nell'affrontare il delicato problema dell'e-commerce, hanno espressamente richiamato codici di condotta elaborati da associazioni di categoria, consacrando di conseguenza il valore normativo della prassi commerciale internazionale.

CRITERI DI COLLEGAMENTO

STRUTTURA DELLA NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

La struttura della norma di diritto internazionale privato si articola in due elementi distinti: (1) in primo luogo, si rileva il contenuto descrittivo della fattispecie astratta (cioè i fatti) che la norma intende disciplinare (ad es. la donazione); e (2) secondariamente, si evidenzia il criterio di collegamento previsto dalla norma, cioè quell'elemento giuridico qualificato dal legislatore come dirimente ai fini della determinazione dell'ordinamento giuridico le cui disposizioni saranno richiamate per regolare la fattispecie astratta descritta dalla norme medesima (ad es. cittadinanza). QUALIFICAZIONI Il tema delle c.d. qualificazioni concerne la questione relativa all'ordinamento giuridico (interno/richiamante o straniero/richiamato) ai sensi del quale devono essere interpretate e qualificate le categorie tecnico-giuridiche descritte dalla norma di diritto internazionale privato (ad es. obbligazioni, successioni, diritti reali, ecc.). In tal senso, l'art. 15 della L. 218/1995 accoglie la c.d. teoria della doppia qualificazione , in virtù della quale (i) il significato delle categorie tecnico-giuridiche descritte nella norma di diritto internazionale privato deve essere, in primo luogo, qualificato ai sensi della c.d. lex fori , cioè dell'ordinamento giuridico interno/richiamante al quale la norma di rinvio appartiene (prima qualificazione); e (ii) successivamente, una volta individuata la norma di rinvio applicabile, si deve procedere alla individuazione delle norme giuridiche che, nell'ordinamento straniero/richiamato, disciplinano specificamente la fattispecie rilevante nel caso concreto (seconda qualificazione). Nondimeno, ai sensi dell'art. 15 della L. 218/2015, il diritto straniero oggetto di richiamo deve essere interpretato secondo i criteri interpretativi e di successione nel tempo propri di quello specifico ordinamento giuridico.

  • In passato, la dottrina dominante e la giurisprudenza hanno suffragato la c.d. teoria della lex fori, in virtù della quale il significato delle categorie tecnico-giuridiche descritte dalla norma di diritto internazionale privato doveva essere qualificato ai sensi del solo ordinamento giuridico al quale la stessa norma di rinvio apparteneva (c.d. lex fori). Tuttavia, tale impostazione non risultava dirimente, a fronte delle possibili incompatibilità tra gli ordinamenti giuridici (interno/richiamante e straniero/richiamato), nonché della esistenza di taluni istituti (ad es. il trust di diritto inglese) contemplati in alcuni ordinamenti giuridici e sconosciuti in altri. CRITERI DI COLLEGAMENTO Il criterio di collegamento rappresenta uno degli elementi tipici della norma di diritto internazionale privato e si sostanzia in quell'elemento (cioè quell'aspetto del rapporto), giuridicamente rilevante, che il legislatore ritiene determinante ai fini della individuazione dell'ordinamento straniero da richiamare (ad es. cittadinanza, luogo dell'obbligazione, ecc.). Nell'ordinamento italiano, e nella maggior parte dei sistemi di diritto internazionale privato moderni, il criterio di collegamento fondamentale è rappresentato dal criterio della cittadinanza.

unico (ad es. la cittadinanza) determina, di fatto, il richiamo di due o più ordinamenti diversi.

  • Ad esempio, ai sensi dell'art. 35 della L. 218/1995, in materia di riconoscimento del figlio naturale, si applica la legge dello Stato in cui ha la cittadinanza il figlio, salvo doversi applicare, se più favorevole, quella dello Stato in cui ha la cittadinanza colui che compie il riconoscimento (pertanto, il criterio unico della cittadinanza può rimandare, a seconda dei casi, a due diversi ordinamenti). FUNZIONAMENTO DEL RINVIO Il funzionamento della norma di diritto internazionale privato si traduce nell'istituto del c.d. rinvio (o richiamo), vale a dire quel fenomeno in virtù del quale un ordinamento normativo attribuisce valore giuridico a norme appartenenti ad un diverso ordinamento normativo, le quali vengono richiamate al fine di disciplinare una fattispecie avente caratteri di estraneità. Ai sensi dell'art. 15 della L. 218/1995, il rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato deve intendersi come un richiamo esteso all'intero ordinamento giuridico straniero, complessivamente e dinamicamente inteso.
  • In tal senso, il legislatore ha accolto l'orientamento della dottrina moderna secondo il quale il rinvio operato dalle norme di diritto internazionale privato si sostanzia in un c.d. rinvio di produzione, in quanto oggetto del richiamo sarebbero le fonti del diritto straniero (richiamato), con la conseguenza che tutte le norme di volta in volta prodotte in quell'ordinamento giuridico e rilevanti per la regolamentazione di una certa fattispecie rinviata, devono intendersi riprodotte ex novo anche nella lex fori. In particolare, questa posizione ha consentito di superare le criticità connesse ai tradizionali orientamenti della dottrina previgente, la quale concepiva l'istituto del rinvio, alternativamente, come: (A) RINVIO FORMALE (o non recettizio); posizione secondo la quale le norme straniere (richiamate) possono esplicare direttamente i propri effetti nell'ordinamento giuridico (richiamante), senza necessità di recepimento. Tuttavia, una siffatta posizione risulta contrastare con il principio di relatività dei valori giuridici e la conseguente impossibilità di un diretto valore giuridico delle norme estranee ad un certo ordinamento normativo; (B) RINVIO MATERIALE (o recettizio); posizione secondo la quale le norme straniere (richiamate) devono ritenersi incorporate nella norma di rinvio e, dunque, mediante quest'ultima recepite nell'ordinamento richiamante. Tuttavia, una siffatta posizione comporta una cristallizzazione della norma straniera richiamata, la quale non tiene conto delle eventuali e susseguenti vicende legislative avvenute nell'ordinamento straniero. Le norme straniere richiamate dalle norme di diritto internazionale privato devono essere considerate come norme giuridiche interne, con la conseguenza che: (1) l'errata applicazione del diritto straniero può costituire un motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (violazione o falsa applicazione di norme di legge); e (2) anche nei confronti delle norme straniere, vige il c.d. principio iura novit curia , in virtù del quale è competenza del giudice, quale dovere d'ufficio, reperire la norma giuridica (ancorché straniera) applicabile al caso concreto ed accertarne il contenuto (art. 14 della L. 218/1995).
  • In tal senso, allo scopo di garantire la effettività del suddetto principio il medesimo art. 14 della L. 218/ attribuisce al giudice la facoltà di rivolgersi ad esperti od istituzioni specializzate. Nondimeno, il diritto straniero deve essere inteso in maniera organica e dinamica ed applicato alla luce dei criteri interpretativi e di applicazione nel tempo (inclusi i relativi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali stranieri).

Nelle ipotesi in cui il giudice nazionale non riesca ad individuare la norma straniera espressamente applicabile alla fattispecie sottoposta alla sua cognizione, l'art. 14 della L. 218/1995 prevede la possibilità di applicare: (1) la legge nazionale individuata dalle norme di diritto internazionale privato sulla base di altri criteri di collegamento regolanti ipotesi uguali o simili; ovvero (2) (in caso di fallimento) la lex fori (cioè la legge italiana). ORDINAMENTI STRANIERI PLURILEGISLATIVI L'art 18 della L. 218/1995 prevede che nelle ipotesi in cui l'ordinamento straniero richiamato abbia carattere plurilegislativo (cioè risulta composto da più sistemi o sottosistemi giuridici), la legge concretamente applicabile deve essere individuata secondo i criteri propri dell'ordinamento straniero richiamato, ivi compresi quelli suggeriti dalla dottrina ovvero elaborati dalla giurisprudenza. In ogni caso, se il criterio di collegamento non può in nessun modo essere individuato il legislatore prevede che si applica il sistema normativo con il quale la fattispecie presenta il collegamento più stretto (lasciando ampia discrezionalità all'interprete).

  • Tuttavia, in alcune convenzioni internazionali, sono espressamente contemplate specifiche norme in base al quale procedere alla identificazione, all'interno di un sistema plurilegislativo, il sottosistema di riferimento. Ad esempio, la Convenzione dell'Aja del 1970 (in materia di riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali) stabilisce che, in caso di ordinamento plurilegislativo, si deve fare riferimento al sottosistema insistente sull'area territoriale cui appartiene l'autorità che ha pronunciato il provvedimento di divorzio o di separazione. ADATTAMENTO Per adattamento si intende quella operazione di coordinamento cui viene chiamato l'interprete allorquando una norma di diritto internazionale privato, per difetto tecnico o volontà del legislatore, finisce per richiamare norme giuridiche appartenenti a sistemi normativi diversi, in relazione ad una medesima fattispecie concreta. Pertanto, in questi casi, l'interprete è chiamato ad amalgamare tra loro discipline eterogenee onde individuare una regolamentazione armonica sufficientemente adatta al caso concreta (e, in tal senso, ad agire con certi margini di discrezionalità).
  • Ad esempio, se viene aperta in Italia la successione di una persona inglese, la regola del diritto inglese per cui i beni ereditari passano in proprietà dell'esecutore testamentario deve essere convertita nel potere del normale esecutore testamentario. Tuttavia, nelle ipotesi in cui il contenuto delle norme straniere contestualmente richiamate risulta essere del tutto incompatibile, la soluzione da perseguire consiste nell'applicazione della legge nazionale (ovvero nella scelta di una sola delle norme straniere).

cui sono situati i beni costituenti l'asse ereditario del de cuius. Pertanto, (1) qualora i suddetti beni fossero ubicati in un Paese terzo (diverso da Italia e Bolivia), ricorrerebbe una ipotesi di rinvio oltre, mentre (2) qualora tali beni fossero situati in Italia, ricorrerebbe una ipotesi di rinvio indietro. L'art. 13 della L. 218/1995, con riferimento a tali fattispecie, ha stabilito che: (1) il rinvio indietro risulta sempre ammesso; (2) il rinvio La questione relativa alle ipotesi, rispettivamente, del c.d. rinvio indietro e del c.d. rinvio oltre , concerne quei casi in cui la norma di diritto internazionale privato rinvia ad altre norme di diritto internazionale privato dell'ordinamento giuridico straniero richiamato. In particolare: (1) RINVIO INDIETRO; si realizza quando le norme di diritto internazionale privato di uno Stato rinviano ad un ordinamento giuridico straniero, le cui norme di diritto internazionale privato rinviano al medesimo ordinamento giuridico dal quale è provenuto il richiamo.

  • Ad esempio, ai sensi dell'art. 46 della L. 218/1995 la successione mortis causa di un cittadino boliviano deceduto in Italia deve essere regolata dalla legge nazionale del de cuius (operando, di fatto, un rinvio alla legge boliviana). Tuttavia, la legge boliviana stabilisce che la medesima fattispecie deve essere regolata in base alla legge dello Stato in cui sono situati i beni costituenti l'asse ereditario del de cuius. Pertanto, qualora i suddetti beni fossero ubicati in Italia, ricorrerebbe una ipotesi di rinvio indietro. Ai sensi dell'art. 13 della L. 218/1995, il rinvio indietro risulta senz'altro ammesso, salvo nei casi previsti dalla legge. (2) RINVIO OLTRE; si realizza quando le norme di diritto internazionale privato di uno Stato rinviano ad un ordinamento giuridico straniero, le cui norme di diritto internazionale privato richiamano, a loro volta, un altro ordinamento giuridico di un Paese terzo.
  • Ad esempio, ai sensi dell'art. 46 della L. 218/1995 la successione mortis causa di un cittadino boliviano deceduto in Italia deve essere regolata dalla legge nazionale del de cuius (operando, di fatto, un rinvio alla legge boliviana). Tuttavia, la legge boliviana stabilisce che la medesima fattispecie deve essere regolata in base alla legge dello Stato in cui sono situati i beni costituenti l'asse ereditario del de cuius. Pertanto, qualora i suddetti beni fossero ubicati in un Paese terzo (diverso da Italia e Bolivia), ricorrerebbe una ipotesi di rinvio oltre. Ai sensi dell'art. 13 della L. 218/1995, il rinvio oltre risulta ammesso soltanto quando risulta definitivo (cioè qualora non porta ad un ulteriore rinvio da parte dell'ordinamento rinviato). In caso contrario, secondo la dottrina prevalente, si impone il ritorno alle norme dell'ordinamento straniero richiamato per primo dalle nostre norme di conflitto (per contro, non mancano autorevoli autori secondo i quali la prosecuzione del rinvio oltre dovrebbe essere accolta). In ogni caso, l'operatività del rinvio indietro ed il rinvio oltre non trovano applicazione: (1) nella disciplina di determinate materie specificamente escluse dal legislatore (ad es. forma degli atti ed obbligazioni non contrattuali);

(2) quando il diritto straniero originariamente richiamato è stato individuato sulla base della concorde volontà delle parti.

  • Invero, si deve ritenere che la volontà delle parti (ove ammessa quale criterio di collegamento) può avere per oggetto unicamente norme materiali di un ordinamento giuridico straniero, ma non anche le norme di conflitto. (3) in materia di filiazione, legittimazione e riconoscimento del figlio naturale ogniqualvolta l'applicazione delle relative norme determina la esclusione del rapporto di filiazione (c.d. rinvio in favorem ). NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA Le c.d. norme di applicazione necessaria consistono in quelle norme dell'ordinamento nazionale che, in determinate materie, trovano sempre applicazione anche in deroga ai criteri di collegamento indicati dalle norme di diritto internazionale privato.
  • Ad esempio, si qualifica come norma di applicazione necessaria l'art. 116 cod. civ., in virtù del quale i divieti stabiliti dagli artt. 86, 87, 88 e 89 cod. civ. (precedente matrimonio, rapporti di parentela, ecc.) devono sempre trovare applicazione, ivi incluse le ipotesi di matrimonio del cittadino straniero, il quale, secondo le norme di conflitto, risulta disciplinato dalla legge nazionale dei nubendi. Per contro, le Sezioni Unite non hanno rilevato una norma di applicazione necessaria nel divieto di patto commissorio ex art. 2744 cod. civ. (cioè l'accordo mediante il quale il debitore si impegna a trasferire la proprietà di un bene in favore del creditore in caso di inadempimento). Analogamente, si è ritenuto che tale norma non integra neppure un limite di ordine pubblico internazionale, giacché il patto commissorio risulta ammesso in altri ordinamenti. Le norme di applicazione necessaria costituiscono un limite preventivo e positivo all'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, giacché prescindono dal funzionamento delle norme di conflitto e rendono superflua la ricerca stessa di una norma di rinvio (a differenza dell'ordine pubblico, il quale costituisce un limite negativo operante solo a posteriori, cioè dopo che una norma straniera è stata individuata e richiamata). In particolare, la individuazione delle norme di applicazione necessaria deve essere operata dall'interprete sulla base di un criterio finalistico (art. 17 della L. 218/1995), vale a dire secondo una discrezionale valutazione circa il carattere inderogabile che certe disposizioni possono assumere alla luce della ratio a cui sono ispirate. In ogni caso, un limite alla applicazione delle norme di applicazione necessaria può essere individuato nella eventuale esistenza di norme di diritto comunitario le quali risultano essere in contrasto con il contenuto di una norma nazionale di applicazione necessaria (in questo caso, trova applicazione il principio di prevalenza del diritto comunitario, salvo il caso in cui la norma di applicazione necessaria risulta essere attuativa di precetti costituzionali). Nondimeno, il carattere di norma di applicazione necessaria può essere riconosciuto anche nei confronti di norme di diritto comunitario, le quali devono ritenersi applicabili alle relazioni tra privati a prescindere dalla legge regolatrice del rapporto (ancorché individuata da norme di conflitto).
  • Ad esempio, si qualificano come norme comunitarie di applicazione necessaria le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 13/1993 in materia di protezione dei consumatori.

RECIPROCITÀ

Per reciprocità si intende quel meccanismo mediante il quale la efficacia del rinvio ad un ordinamento straniero, operato da una norma di diritto internazionale privato, risulta essere subordinato alla condizione che, in analoghe circostanze, l'ordinamento straniero richiamato avrebbe fatto rinvio allo Stato richiamante. Il principio di reciprocità risulta espressione di una concezione egoistica dei rapporti internazionali fondata su una presunzione di maggiore idoneità della propria legge a tutelare gli interessi dei propri cittadini.

  • L'ordinamento italiano contempla un solo caso di reciprocità all'interno del proprio sistema di diritto internazionale privato, il quale trova espressione nell'art. 5, co. 2 del cod. nav.; tale norma norma subordina alla condizione della reciprocità il criterio di collegamento della legge nazionale della nave o dell'aeromobile (legge di bandiera) per la disciplina dei fatti e degli atti compiuti nel territorio sottoposto alla sovranità dello Stato.

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE

STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Per quanto concerne i criteri di collegamento previsti dal legislatore (L. 218/1995) in materia di stato e capacità delle persone (fisiche e giuridiche), si può distinguere tra: (1) STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE FISICHE ; in tal senso di deve ulteriormente distinguere tra: (A) CAPACITÀ GIURIDICA; trova applicazione la legge nazionale della persona (art. 20); (B) CAPACITÀ DI AGIRE; trova applicazione la legge nazionale della persona, salvo diversamente previsto dalla legge (art. 23).

  • Ad esempio, in virtù del principio di conservazione della efficacia degli atti, deve ritenersi valido ed efficace l'atto posto in essere da colui il quale risulta incapace di agire ai sensi della legge nazionale, ma è considerato capace di agire secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato compiuto. (2) STATO E CAPACITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE ; in via generale trova applicazione la legge del luogo in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione della persona giuridica, salvo in ogni caso doversi applicare la legge italiana nelle ipotesi in cui: (i) la sede amministrativa dell'ente si trova in Italia; e/o (ii) l'oggetto principale dell'attività dell'ente è svolto in Italia. (3) ISTITUTI A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI ; in tal senso di deve ulteriormente distinguere tra: (A) PERSONE MAGGIORI DI ETÀ; gli istituti di tutela delle persone di maggiore età (ad es. interdetti, inabilitati e simili) sono disciplinati dalla legge nazionale dell'incapace, fatto salvo l'applicabilità della legge italiana qualora si tratta di adottare misure in via provvisoria ed urgente al fine di tutelare la persona od i beni dell'incapace (art. 43); (B) PERSONE MINORI DI ETÀ; trova applicazione la legge dello Stato in cui la persona minorenne ha la residenza (art. 42). (4) DIRITTI DELLA PERSONALITÀ ; i diritti della personalità (quali, ad es., il diritto alla vita, alla integrità fisica, alla riservatezza, all'onore, al nome, ecc.) sono regolate dalla legge nazionale del soggetto (c.d. lex personae ), salvo il caso in cui si tratta di diritti derivanti da rapporti di famiglia, ai quali si applica la legge regolante tali rapporti, ovvero in presenza di diritto della personalità soggetti a norme di applicazione necessaria (ad es. diritto di autore).

RAPPORTI DI FAMIGLIA

RAPPORTI DI FAMIGLIA

Per quanto concerne i criteri di collegamento previsti dal legislatore (L. 218/1995) in materia di rapporti di famiglia, si può distinguere tra: (1) PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO ; in tal senso di deve ulteriormente distinguere tra: (A) SPONSALI; la promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi, ovvero, in mancanza di una legge comune, trova applicazione le legge italiana (c.d. lex fori ) (art. 26); (B) REQUISITI PER CONTRARRE MATRIMONIO; in materia di requisiti necessari per contrarre matrimonio, trova applicazione la legge nazionale di ciascuno dei nubendi (art. 27), fatto salvo per le norme di applicazione necessaria.

  • Ad esempio, una norma di applicazione necessaria trova espressione nell'art. 116 cod. civ. in virtù del quale i divieti stabiliti dagli artt. 86, 87, 88 e 89 cod. civ. (precedente matrimonio, rapporti di parentela, ecc.) devono sempre trovare applicazione, ivi incluse le ipotesi di matrimonio del cittadino straniero. Analogamente, costituiscono norme di applicazione necessarie anche le disposizioni del codice civile in materia di pubblicazioni matrimoniali (in caso di matrimonio celebrato in Italia dallo straniero, cittadino o residente in Italia, ovvero in caso di matrimonio celebrato all'estero dal cittadino italiano). (2) FORMA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO ; trovano applicazione, rispettivamente, la legge del luogo di celebrazione del matrimonio, la legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio, ovvero la legge dello Stato in cui hanno residenza entrambi i coniugi al momento della celebrazione del matrimonio (art. 28). In particolare, la scelta del criterio di collegamento deve essere operata in ossequio al principio di conservazione dell'atto (sicché si deve applicare la legge dello Stato che, meglio delle altre, può assicurare la piena validità ed efficacia dell'atto).
  • Per quanto concerne la celebrazione del matrimonio concordatario, taluni aspetti rilevanti ai fini del diritto internazionale privato si emergono nelle ipotesi di: (1) matrimonio concordatario celebrato all'estero da cittadini italiani; in questo caso, la dottrina prevalente si attesta su posizioni negative, ritenendo che le norme concordatarie avrebbero efficacia esclusiva nel solo territorio dello Stato (tuttavia, questa posizione non trova una diretta esplicitazione nella legge italiana); (2) matrimonio concordatario celebrato in Italia da cittadini stranieri; in questo caso, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto degli stranieri di ricorrere alla disciplina concordataria quale legge del luogo di celebrazione del matrimonio (fermo restando l'applicazione delle norme di applicazione necessaria previste dall'ordinamento italiano). (3) TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO ESTERO ; ai sensi dell'art. 65 della L. 218/1995, i provvedimenti stranieri in materia, tra l'altro, di rapporti di famiglia possono produrre effetti in Italia (qualora efficaci nel proprio ordinamento di origine), salvo il caso in cui tali provvedimenti risultano essere contrari all'ordine pubblico internazionale.
  • Ad esempio, il matrimonio contratto in Marocco, ordinamento nel quale la celebrazione del matrimonio non richiede

necessariamente il consenso di entrambi i coniugi, può essere trascritto nello stato civile italiano soltanto in seguito ad un accertamento circa la sussistenza per entrambi i coniugi della volontà di contrarre il matrimonio (in caso contrario, rileverebbe un limite di ordine pubblico internazionale). (4) RAPPORTI CONIUGALI DERIVANTI DAL MATRIMONIO ; in tal senso si deve ulteriormente distinguere tra: (A) RAPPORTI PERSONALI (o non patrimoniali); in materia di rapporti personali, trova applicazione la legge nazionale comune dei coniugi, ovvero, qualora i coniugi hanno nazionalità diversa, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata (subordinando l'identificazione di tale luogo ad una verifica relativa ai singoli casi di specie) (art. 29);

  • In particolare, il luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale deve essere inteso come il luogo in cui risulta situato il centro principale degli interessi e degli affetti dei coniugi (il quale sovente coincide con la residenza, ancorché non necessariamente). (B) RAPPORTI PATRIMONIALI; in materia di rapporti patrimoniali, trova applicazione la legge nazionale comune dei coniugi, ovvero, qualora i coniugi hanno nazionalità diversa, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, salvo la facoltà dei coniugi di convenire (mediante atto scritto) che i reciproci rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge nazionale di uno di questi ovvero dalla legge dello Stato in cui almeno uno di questi ha la residenza (art. 30).
  • In ogni caso, per quanto concerne le obbligazioni alimentari, il legislatore (art. 45 della L. 218/1995) richiama espressamente il regolamento comunitario 4/2009, il quale, a sua volta, richiama il criterio di collegamento stabilito nella Convenzione dell'Aja del 1973, sicché si ritiene applicabile la legge dello Stato in cui il creditore ha la residenza (salvo deroghe intese a tutelare la posizioni di alcuni creditori, quali minori, incapaci, ecc.). (5) SEPARAZIONE E DIVORZIO ; in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio trova applicazione la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione, ovvero, in mancanza di legge comune, la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale risulta essere prevalentemente localizzata; qualora tali criteri non risultano praticabili, trova applicazione la legge italiana (art. 31).
  • Naturalmente, anche in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio (incluse le sentenze di divorzio pronunciate all'estero), la validità del diritto straniero richiamato (o l'efficacia dei provvedimenti stranieri) risulta subordinata alla compatibilità con le norme di ordine pubblico internazionale (ad es. possono trovare applicazione norme straniere che consentono lo scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale del marito, ovvero che escludono qualsiasi obbligazione alimentare tra coniugi successivamente al divorzio, ecc.). Per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri dell'UE, in materia di separazione e divorzio, si deve menzionare il regolamento comunitario 1259/2010 , il quale prevede una disciplina uniforme applicabile ai soli Stati membri che vi hanno aderito (giacché tale regolamento è stato approvato mediante procedura di cooperazione rafforzata). In particolare, tale provvedimento consente ai coniugi di scegliere la legge applicabile, a condizione che si tratti, alternativamente,

FILIAZIONE E ADOZIONE

FILIAZIONE

Per quanto concerne i criteri di collegamento previsti dal legislatore (L. 218/1995) in materia di filiazione, occorre distinguere tra: (1) STATO DI FIGLIO; trova applicazione la legge nazionale del figlio o, se più favorevole, la legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita del figlio (art. 33). Nondimeno, nelle ipotesi in cui la legge richiamata non consente l'accertamento dello stato di figlio, trova applicazione la legge italiana. In ogni caso, sono considerate norme di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicità dello stato di figlio (senza distinzione tra figli naturali e figli legittimi); (2) CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO; le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, ovvero, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che effettua il riconoscimento nel momento in cui tale riconoscimento ha luogo (art. 35); (3) RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI; in materia di rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli (ivi inclusa la responsabilità genitoriale) trova applicazione la legge nazionale del figlio (art. 36). In ogni caso, indipendentemente dall'ordinamento giuridico richiamato, sono considerate norme di applicazione necessaria, le norme del diritto italiano che (i) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilità genitoriale, (ii) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio, nonché (iii) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.

  • Per quanto concerne la questione relativa al riconoscimento ed alla trascrivibilità (nei registri dello stato civile italiano) degli atti stranieri (validamente formati) nei quali risulta la nascita di un figlio a mezzo di tecniche mediche non ammesse in Italia, quali la c.d. maternità surrogata, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Cassazione hanno accolto una soluzione affermativa. Nella fattispecie, si è affermata la non configurabilità di un limite di ordine pubblico, in virtù della preminente rilevanza costituzionale del diritto alla conservazione dello status filiationis. ADOZIONE Nell'ordinamento italiano, l'istituto della adozione risulta oggi regolato dalla L. 184/ (con riferimento alle persone di età minore), e dal codice civile (relativamente ai maggiorenni).
  • In particolare, si possono distinguere: (A) ADOZIONE DELLA PERSONA DI MAGGIORE ETÀ; istituto regolato dalle norme del codice civile, il quale non estingue i rapporti con la famiglia di origine e gli effetti della adozione non si estendono alla parentela dell'adottante (adozione non legittimante). (B) ADOZIONE DELLA PERSONA DI MINORE ETÀ; istituto regolato dalla L. 184/1983, il quale distingue due fattispecie: (1) adozione del minore in stato di abbandono; trova applicazione nei confronti di tutti i minori i quali si trovano in condizioni di abbandono materiale e morale da parte dei genitori ovvero dei parenti tenuti a provvedere.

In questo caso, l'adozione estingue qualsiasi rapporto tra l'adottato e la propria famiglia di origine, fatto salvo per i divieti matrimoniali (adozione legittimante); (2) adozione del minore in casi particolari; trova applicazione nei confronti di tutti i minori che non si trovano in stato di abbandono (ad es. il minore orfano). In questo caso, l'adozione produce effetti analoghi alla adozione della persona di maggiore età (adozione non legittimante). (C) AFFIDAMENTO DI MINORI; non si tratta di una forma di adozione vera e propria, bensì di uno strumento inteso a risolvere situazioni di disagio famigliare temporanee senza fare ricorso all'ingresso del minore in istituti di accoglienza. (E) ADOZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI; si tratta delle ipotesi di adozione di minori caratterizzata da elementi di estraneità (od internazionalità) per quanto concerne l'adottato o gli adottanti. In via generale, i criteri di collegamento previsti dal legislatore (L. 218/1995) in materia di adozione, occorre distinguere tra: (A) DISCIPLINA SOSTANZIALE ; per quanto concerne la disciplina sostanziale in materia di presupposti (ad es. necessità del vincolo matrimoniale, requisiti di età, ecc.), costituzione (ad es. assensi e consensi necessari) e revoca dell'adozione, trovano applicazione: (1) legge nazionale dell'adottante (qualora si tratta di un unico individuo); ovvero (1) legge nazione degli adottanti, se comune (qualora di tratta di una coppia); in mancanza (2) legge dello Stato nel quale risiedono entrambi i genitori; o (3) legge dello Stato nel quale, al momento della adozione, si localizza prevalentemente la vita famigliare degli adottanti (da determinare sulla base di indici fattuali, quali la residenza attuale, il luogo di lavoro, il luogo nel quale vivono i figli, ecc.) (art. 38).

  • In ogni caso, si applica la legge nazionale dell'adottato maggiorenne per quanto concerne la disciplina dei consensi eventualmente richiesti. Tuttavia, l'art. 38 della L. 218/1995 prevede che trova sempre applicazione la legge italiana (e, dunque, la L. 184/1983 in materia di adozione) ogniqualvolta il giudice italiano ha ricevuto la richiesta di adozione di un minore idonea ad attribuire a questo lo stato di figlio legittimo. Di conseguenza, i criteri generali di collegamento individuati dalla L. 218/1995 trovano applicazione (per quanto concerne la disciplina sostanziale dell'adozione) soltanto nelle ipotesi di adozione non legittimante, cioè (i) adozione della persona di maggiore età, e (ii) adozione del minore in casi particolari. Per contro, in materia di adozione internazionale di minore (legittimante), trovano applicazione necessaria la disciplina od i criteri di collegamento individuati dalla L. 184/1983 (fermo restando l'operatività dei criteri generali ex L. 218/1995 in materia di rapporti personali e patrimoniali tra adottante ed adottato). (B) RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI ; per quanto concerne i rapporti personali e patrimoniali, trovano applicazione i medesimi criteri di cui all'art. 38 della L. 218/1995 in materia di disciplina sostanziale, salvo le specifiche norme previste in materia di successioni (art. 46) e di obbligazioni alimentari (cioè quelle prestazioni di carattere patrimoniale che trovano fondamento nel rapporto di famiglia).