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DIRITTO ECCLESIASTICO
DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico consiste in quella parte dell'ordinamento giuridico avente per oggetto la disciplina del fenomeno religioso, nonché i rapporti che intercorrono fra lo Stato e le diverse confessioni religiose.
- In particolare, la regolamentazione dei rapporti tra potere civile e fattore religioso risponde all'esigenza di evitare eventuali contrasti: (A) tra norme giuridiche e norme religiose, nonché (B) tra diversi credi religiosi. In tal senso, l'atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso può assumere quattro diverse forme: (1) CONFESSIONISTA, quando manifesta un atteggiamento di favore nei confronti di una determinata confessione religiosa (pure tollerando altre forme di culto); (2) UNIONISTA, quando il potere temporale e quello religioso sono concentrati nelle mani della medesima autorità (teocrazia o cesaropapismo); (3) SEPARATISTA, quando mantiene rigorosamente separati i due ordini; e (4) LAICO, quando accoglie la distinzione tra sfera temporale e sfera spirituale, nonché riconosce e garantisce il pluralismo confessionale senza nessuna forma di preferenza o dissenso (ad es. in Italia, ai sensi degli artt. 3 e 8 Cost.). EVOLUZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO IN ITALIA L'evoluzione del diritto ecclesiastico nella esperienza italiana risulta contraddistinto da tre tappe essenziali: (1) PERIODO LIBERALE (1848-1929); si estende dall'epoca preunitaria fino ai Patti Lateranensi e si caratterizza, in un primo momento, per il riconoscimento della religione cattolica quale religione di Stato, nonché per una sostanziale tolleranza verso gli altri culti conformi alla legge. Tale atteggiamento era formalizzato nello Statuto Albertino (1848), quale legge fondamentale della monarchia sabauda e, successivamente, del Regno d'Italia. Tuttavia, con la proclamazione del Regno d'Italia (1861), l'esigenza di annettere al territorio nazionale importanti città e province come Roma e Venezia e, in particolare, la volontà manifestata dall'allora primo ministro Camillo Cavour di avere nella città di Roma (allora facente parte dello Stato Pontificio) la capitale del Regno d'Italia furono alla origine della c.d. Questione Romana. Precisamente, con l'espressione di Questione Romana, si definisce la contrapposizione tra il Papato e lo Stato Unitario concernente l'indipendenza del Pontefice e della Santa Sede e l'esercizio del potere temporale sulla città di Roma. Questa contrapposizione fu all'origine di una serie di reciproche ostilità tra Stato e Chiesa, tra cui l'emanazione delle c.d. leggi eversive (1866-1867), mediante le quali il Regno d'Italia decretò la soppressione degli ordini e delle congregazioni religiose nonché lo spossessamento degli enti ecclesiastici del patrimonio costituito dai lasciti fatti alla Chiesa dai fedeli. Tale contrasto, dopo un decennio di improficui
tentativi di mediazione diplomatica, culminò nella occupazione militare di Roma da parte dell'esercito italiano il 20 settembre 1870 (c.d. breccia di Porta Pia) e con la successiva legge 5093/1870 la quale sanciva l'annessione delle province romane al Regno d'Italia e rinviava ad altra apposita legge la definizione delle condizioni per garantire l'indipendenza del Sommo Pontefice. In tal senso, nel marzo 1871 venne approvata la c.d. Legge delle Guarentigie (L. 214/1871), vale a dire un provvedimento legislativo adottato dal Regno d'Italia con il quale si regolavano i rapporti intercorrenti tra Stato Unitario e Santa Sede, riconoscendo la reciproca e pacifica indipendenza di Stato e Chiesa nonché la inviolabilità della persona del Pontefice. Tuttavia, l'allora Pontefice Pio IX non accolse tale provvedimento, giacché riconosciuto privo di garanzie di stabilità in quanto disciplinato in via unilaterale dal Regno d'Italia e privo di carattere paritario. Tale opposizione determinò la mancata soluzione della Questione Romana e si manifestò nella disposizione del c.d. non expedit (1874) mediante il quale il Papa vietava ai cattolici di partecipare alla vita politica dello Stato italiano (poi abolita nel 1919). (2) PERIODO DEI PATTI LATERANENSI (1929-1948); in seguito alla conclusione del primo conflitto mondiale, la Chiesa ed il partito fascista, anche al fine di incrementare il consenso popolare, concordarono una soluzione della questione romana diversa da quella unilaterale offerta dalla Legge delle Guarentigie. Così, dopo lunghe trattative, in data 11 febbraio 1929 si pervenne alla stipula del c.d. Patti Lateranensi , i quali segnarono il ricorso allo strumento pattizio (contrattazione paritaria) della disciplina dei rapporti fra Stato e Chiesa cattolica. In particolare, i Patti Lateranensi consistono in tre distinti documenti: (i) Trattato , vale a dire l'accordo mediante il quale si costituiva lo Stato della Città del Vaticano e si riconosceva la piena indipendenza e sovranità del Sommo Pontefice sul relativo territorio.
- In particolare, tra i passaggi preminenti del Trattato, si menzionano: (A) riconoscimento della religione cattolica quale religione di Stato; (B) espressa soluzione della c.d. Questione Romana (art. 26); (C) sovranità internazionale della Santa Sede. (ii) Concordato , ossia l'accordo mediante il quale si regolavano i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa. Tale accordo si costituiva di 45 articoli senza possibilità di intese successive, salvo una procedura di soluzione amichevole in caso di difficoltà interpretative. (iii) Convenzione finanziaria , cioè l'accordo mediante il quale furono risolte le questioni economiche pendenti sorte a seguito delle spogliazioni conseguenti alle leggi eversive (con uno specifico obbligo di risarcimento da parte del Regno d'Italia nei confronti della Chiesa). Il contenuto dei Patti Lateranensi venne recepito nell'ordinamento italiano mediante tre diverse leggi di attuazione nel maggio del 1929 e nello stesso anno venne anche approvata la Legge 1159/1929 riguardante l'esercizio dei culti ammessi nello Stato ed il matrimonio celebrato dinanzi ai ministri di tali culti (tale legge risulta ancora oggi in vigore per quei culti che non hanno sottoscritto alcuna intesa con lo Stato italiano). (3) PERIODO COSTITUZIONALE; l'avvento della Costituzione del 1948 ha segnato il
FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico presenta uno scenario piuttosto ampio, nell'ambito del quale risulta possibile distinguere tra (i) fonti costituzionali, (ii) fonti di provenienza unilaterale statale, (iii) fonti di provenienza unilaterale confessionale (ad es. diritto canonico), (iii) fonti di provenienza bilaterale (o convenzionale), (iv) fonti esterne, derivanti da trattati internazionali o sovranazionali (ad es. UE). A queste si aggiungono altresì le pronunce della Corte Costituzionale, le quali, pure non qualificandosi quali fonti in senso tecnico, incidono sul diritto ecclesiastico riempiendo dei vuoti lasciati dal legislatore ovvero specificando il tenore interpretativo del diritto vigente. (1) FONTI COSTITUZIONALI ; in particolare, i principi costituzionali in materia religiosa sono contemplati da: (A) art. 2 e art. 3 Cost.; sanciscono il principio personalista (diritti inviolabili dell'uomo), fra cui deve ricomprendersi la libertà confessionale, nonché il principio di eguaglianza , il quale si estende anche in materia di religione. (B) art. 7 e art. 8 Cost.; regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica (principio pattizio), nonché i rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni religiose. (C) art. 19 e art. 20 Cost.; riconoscono e tutelano la libertà religiosa e vietano trattamenti discriminatori nei confronti degli enti religiosi (ad es. in termini di gravami fiscali). (D) artt, 17, 18 e 21 Cost.; riconoscono l'esercizio di tutte le libertà connesse alla libertà religiosa, quali la libertà di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero. (E) art. 33 Cost.; afferma la libertà di insegnamento, anche religioso. (2) FONTI UNILATERALI STATALI ; si tratta delle norme poste in essere dal legislatore nazionale statale e si possono distinguere in: (A) fonti generali , cioè norme generali (contenute all'interno dei codici ovvero in altre leggi) che, ancorché non regolano specificamente la materia ecclesiastica, coinvolgono direttamente od indirettamente il fenomeno religioso; ovvero (B) fonti settoriali , vale a dire norme emanate per disciplinare esplicitamente la materia ecclesiastica tra Stato e Chiesa cattolica (ad es. leggi eversive, Legge delle Guarentigie, ecc.). Per quanto concerne i culti acattolici, trovano applicazione: (i) legge 1159/1929 , la quale regola l'attività di tutte le confessioni acattoliche presenti in italia; nonché (ii) intese , stipulate con le singole confessioni acattoliche. (3) FONTI UNITALERALI CONFESSIONALI ; si tratta di norme giuridiche prodotte dai singoli ordinamenti giuridici confessionali (diritto canonico) per disciplinare determinati rapporti
ed alle quali lo Stato riconosce valore giuridico ed efficacia rinunciando ad una propria disciplina dei medesimi rapporti. In tal senso, rileva la Legge LXXI promulgata da Benedetto XVI nel 2009, la quale ha abrogato il riconoscimento automatico per tacito consenso della legislazione italiana nel diritto vaticano. (4) FONTI BILATERALI (O CONVENZIONALI) ; si tratta delle norme statali di attuazione di impegni convenzionali assunti con altri ordinamenti giuridici (ad es. disposizioni attuative dei Patti Lateranensi, degli Accordi di Villa Madama, ovvero delle intese stipulate con altre confessioni acattoliche). (5) FONTI ESTERNE (INTERNAZIONALI O SOVRANAZIONALI) ; si tratta delle fonti derivanti dal diritto internazionale ovvero dal diritto dell'Unione Europea. Tra le fonti internazionali assume particolare rilievo la CEDU (Convezione Europea dei Diritti dell'Uomo) (1950), la quale, tra l'altro, riconosce ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Diversamente, tra le fonti di diritto comunitario assumono rilievo il diritto comunitario, tra cui si menzionano: (A) art. 6 TUE, il quale riconosce i diritti ed i principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e, di conseguenza, conferisce ad essa il medesimo valore giuridico dei Trattati. In tal senso, si rileva che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea vieta qualsiasi discriminazione, tra cui, quelle fondate sulla religione (art. 21). (B) art. 17 TFUE, sancisce il rispetto del diritto ecclesiastico Stati membri per quanto concerne lo status giuridico di chiese, associazioni e comunità. Nondimeno, la stessa Unione Europea aderisce alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
norme di attuazione).
- In particolare, per quanto concerne la procedura da seguire per la sottoscrizione di intese tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche, la competenza spetta al Governo e si prevedono i seguenti passaggi: (A) la richiesta di intesa viene sottoposta al preventivo parere del Ministero dell'Interno (Direzione Generale Affari dei Culti); (B) la rappresentanza della confessione religiosa presenta istanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale affida l'incarico di condurre le trattative al Sottosegretario del Consiglio dei Ministri; (C) il disegno di legge di intesa viene sottoposto al Parlamento, il quale può soltanto accoglierlo o respingerlo, senza possibilità di emendamento; (D) in caso di mancato accoglimento, il testo torna al Governo, il quale deve riaprire le trattative con la rappresentanza della confessione religiosa onde concordare bilateralmente le eventuali ed ulteriori modifiche. Da ultimo, si deve osservare che le confessioni religiose presenti sul territorio nazionale, le quali non hanno sottoscritto alcuna intesa con lo Stato italiano non possono ugualmente essere discriminate per quanto concerne i diritti e le libertà previste dall'ordinamento italiano in materia religiosa. Ciò nondimeno, l'esistenza di una intesa e, dunque, del formale riconoscimento di una confessione religiosa da parte dell'ordinamento giuridico nazionale comporta taluni privilegi di natura pratica (ad es. la possibilità dell'ente di culto di acquistare e possedere beni in nome proprio, di avvalersi di agevolazioni fiscali, di ricevere sovvenzioni mediante versamento del 8 per mille, ecc.) LIBERTÀ DI COSCIENZA La libertà di coscienza rappresenta il cardine del discernimento e si traduce nella libertà di coltivare convinzioni interiori comunque orientate in relazione alle questioni dell'essere e dell'esistere, nei suoi aspetti religiosi, etici politici e sociali.
- Ad esempio, la libertà di coscienza trova espressione nella libertà di scelta del credo religioso, ma anche in relazione a valori personali non necessariamente connessi al sentimento religioso (ad es. in materia di interruzione di gravidanza, servizio militare obbligatorio, genetica, sperimentazione animale, ecc.). Nondimeno, in taluni casi, il legislatore conferisce rilievo anche alla differente libertà del “vivere secondo coscienza”, cioè di porre in essere comportamenti giustificati sulla base delle proprie convinzioni interiori (ad es., con riferimento alle ipotesi citate, l'obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio, oggi decaduta per il venir meno dell'obbligatorietà del servizio militare, ovvero l'obiezione di coscienza del medico in materia di interruzione volontaria di gravidanza, di procreazione medicalmente assistita, nonché di sperimentazione su animali). Si deve rilevare che la libertà di “vivere secondo coscienza” non assurge al rango di libertà costituzionale, giacché in tal caso potrebbe essere valido strumento per derogare a qualsiasi regola di comportamento prescritta dall'ordinamento giuridico. La libertà di coscienza non trova una espressa disciplina costituzionale, tuttavia il suo rilievo primario è stato più volte affermato dalla Corte Costituzionale e può essere individuato indirettamente in altre norme della Costituzione; tra cui: (A) ART. 2 COST.; la libertà di coscienza si ritiene essere senz'altro annoverabile tra i diritti inviolabili dell'uomo in quanto indiscutibile espressione della propria personalità; (B) ART. 19 COST.; secondo parte della dottrina, la libertà di religione sancita dall'art. 19 Cost.
costituisce un implicito riconoscimento della libertà di coscienza nella misura in cui si traduce nella libertà negativa di non credere (propria, ad esempio, dell'ateismo).
- In particolare, la libertà di coscienza in materia religiosa ha trovato esplicito riscontro nella L. 449/1984 (legge di attuazione della intesa sottoscritta dallo Stato italiano con la Chiesa Evangelica Valdese), la quale riconosce il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, al fine di garantire "la libertà di coscienza di tutti". Nondimeno, la libertà di coscienza trova espresso riconoscimento in fonti internazionali e sovranazionali, quali, rispettivamente, (i) la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 9) e (ii) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 10). LIBERTÀ DI RELIGIONE Per libertà religiosa si intende la libertà, garantita dallo Stato ad ogni cittadino, di scegliere la propria credenza in fatto di religione.
- Pertanto, in via preliminare, si rileva la qualificazione della libertà di religione quale diritto di libertà, sicché non comporta nei confronti dello Stato la pretesa di una prestazione positiva (come, invece, avviene nel caso dei diritti sociali) (ad es. il diritto di assistenza può comportare la pretesa alla costruzione di ospedali), ma si traduce nella pretesa di una prestazione negativa in ragione della quale lo Stato deve astenersi da tutti quegli atti che possono impedire il libero esercizio di tale diritto. Per quanto concerne i fondamenti normativi della libertà di religione, le coordinate costituzionali trovano espressione in: (A) ART. 19 COST., rappresenta la norma cardine in materia di libertà religiosa, ai sensi della quale " tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ". Per quanto concerne la disposizione in esame, è rilevante osservare come il costituente abbia fatto ricorso all'espressione " tutti " onde conferire una efficacia particolarmente penetrante lla libertà religiosa fino a ricomprendere qualsiasi individuo si trova nel territorio nazionale (e non soltanto i cittadini italiani). (B) ART. 20 COST., afferma un divieto di discriminazione (attraverso trattamenti sfavorevoli) per il legislatore nei confronti di associazioni od istituzioni costituite per finalità religiose od aventi carattere ecclesiastico.
- In particolare, tali trattamenti sfavorevoli possono tradursi in gravami fiscali più onerosi rispetto ad istituzioni od associazioni costituite per finalità diverse ovvero in altre forme di ostruzionismo. In tal senso, ad esempio, si è ritenuto che possa considerarsi contraria a tale divieto di discriminazione l'atteggiamento di taluni Sindaci che ostacolano la costruzione di luoghi di culto (ad es. moschee) attraverso continui accertamenti degli uffici comunali relativi a presunte violazioni urbanistiche. Sulla base dell'art. 19 Cost., si evince che il diritto di libertà di religione include tre aspetti fondamentali: (1) LIBERTÀ DI FEDE, si tratta della libertà di professare qualunque fede (o non professarne
- Nondimeno, anche la Corte di Cassazione ha avuto occasione di ribadire tale principio, affermando che il potere legislativo e l'attività della Pubblica Amministrazione devono conformarsi al principio di laicità in quanto elemento essenziale della nostra forma di Stato e principio supremo del nostro ordinamento costituzionale (cioè un parametro sul quale misurare non solo la legittimità della legge ordinaria, ma anche delle stesse leggi costituzionali o di revisione costituzionale). Tuttavia, il principio di laicità presente nel nostro ordinamento (diversamente da altri sistemi normativi, quali ad esempio quello statunitense o francese, in cui assume il tenore di un intransigente separazionismo tra sfera temporale e sfera spirituale) non si traduce in un atteggiamento di indifferenza e disinteresse dello Stato rispetto al fenomeno ed al sentimento religioso, bensì viene a qualificarsi come una c.d. “neutralità positiva”, in virtù della quale lo Stato si mantiene equidistante dalle scelte dell'individuo di praticare una certa confessione religiosa in luogo di un'altra, ovvero di non avere alcuna credenza religiosa, ma nel contempo riconosce in ciascuno di questi casi una piena tutela e salvaguardia della propria libertà di religione o, in generale, della libertà di coltivare proprie convinzioni interiori (libertà di coscien).
- Tale impostazione è stata da tempo formalizzato nella nota sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale, in cui i giudici hanno chiarito come il principio di laicità non implica indifferenza dello Stato davanti alle religioni, bensì, al contrario, una piena garanzia e riconoscimento della libertà religiosa e del pluralismo confessionale e culturale.
Di conseguenza, dal principio di laicità, si possono desumere una serie di corollari, individuati dalla giurisprudenza della corte costituzionale, tra i quali trovano espressione: (A) principio del pluralismo confessionale e culturale; prende le mosse dal riconoscimento di una pluralità di valori spirituali (e culturali) diffusi nella popolazione, i quali sono tutti dotati della medesima dignità, e si traduce nel dovere dello Stato di garantire una eguale tutela della libertà di religione e di coscienza comunque orientate (e senza discriminazioni); (B) principio della distinzione degli ordini; prende le mosse dal riconoscimento di una reciproca autonomi e indipendenza tra Stato e Chiesa nei rispettivi ordini (art. 7 Cost.) e si traduce nel divieto per lo Stato e per ogni altro ente pubblico di porre i essere qualsiasi attività diretta ad alterare la struttura gerarchico-istituzionale della Chiesa, nonché l'impossibilità per i provvedimento adottati unilateralmente dalla Chiesa di produrre i propri effetti all'interno dell'ordinamento statale in assenza di un formale recepimento da parte dello Stato; (C) principio di equidistanza ed imparzialità; rappresenta una specificazione del principio di laicità, la quale implica un atteggiamento equidistante ed imparziale da parte dello Stato nei confronti di ciascuna confessione religiosa; e (D) legittimità e non obbligatorietà dell'insegnamento della religione nelle scuole; in merito alla questione relativa all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole, l'Accordo d Villa Madama del 1984 ha espressamente escluso l'obbligatorietà di tale insegnamento, rimettendo ad una libera opzione di coscienza la possibilità di beneficiarne o meno. Per quanto invece attiene alla impartizione di tale insegnamento (obbligatoria o meno) ed alla sua compatibilità con il principio di laicità dello Stato, la Corte Costituzionale (nella nota sentenza 203 del 1989) ha chiarito che tale insegnamento risulta compatibile con il principio laico nella misura in cui (a) la religione cattolica ed i principi del cattolicesimo costituiscono un patrimonio storico del popolo italiano; e (b) il carattere facoltativo che questo insegnamento assume. In termini analoghi, sembra esprimersi la giurisprudenza del Consiglio di Stato (nonostante talune sentenze contradditorie dei TAR) in merito sulla legittimità della esposizione del crocifisso nelle scuole, in quanto espressione di valori propri dello Stato italiano e della sua tradizione storica (ad es. principio di uguaglianza, principio di dignità umana, ecc.) e non meramente confessionale (religiosa).
ORDINAMENTO DELLO STATO VATICANO
STATO VATICANO E NATURA GIURIDICA
Lo Stato della Città del Vaticano è stato istituito con il Trattato del Laterano del 11 febbraio 1929 (uno dei tre accordi che costituiscono i Patti Lateranensi) (ed ha iniziato formalmente ad esistere il 7 giugno dello stesso anno, con lo scambio delle ratifiche dell'accordo), il quale ne ha sancito la personalità di ente sovrano di diritto pubblico internazionale, con il fine di assicurare alla Santa Sede (nella sua qualità di organo di governo della Chiesa cattolica) l'assoluta indipendenza e una indiscutibile sovranità in ambito internazionale.
- In tal senso, occorre rilevare che la Santa Sede costituiva già un soggetto di diritto internazionale dotato di propria personalità giuridica (a prescindere dall'elemento territoriale), in virtù della quale ha potuto sottoscrivere come parte contraente i Patti Lateranensi. In particolare, per quanto concerne gli elementi costitutivi dello Stato Vaticano, al pari di qualsiasi altro Stato questi si sostanziano in (i) territorio, (ii) popolo e (iii) sovranità. (1) TERRITORIO; il territorio dello Stato vaticano si estende per soli 44 ettari ed è costituito dai palazzi vaticani, con gli uffici annessi, dagli edifici, dai giardini, dalla Basilica di San Pietro e dalla relativa piazza, nonché sono sottoposte alla giurisdizione vaticana anche talune aree collocate al di fuori dello Stato. Nella fattispecie, sotto il profilo territoriale lo Stato Vaticano costituisce una (A) c.d. enclave (giacché il suo territorio risulta essere interamente circondato dal territorio di un altro Stato), si qualifica come (B) territorio neutrale ed inviolabile (art. 24 del Trattato), in virtù della sua estraneità alle competizioni temporali tra Stati, nonché rappresenta uno (C) Stato patrimoniale , in quanto il Trattato Lateranense (art. 3) riconosce alla Santa Sede (e, dunque al Pontefice, in quanto suo massimo esponente), l'appartenenza a titolo di proprietà di tutto il territorio dello Stato (oltre alla esclusiva potestà sovrana e giurisdizionale) (2) POPOLO; il popolo dello Stato della Città del Vaticano è costituito sulla cittadinanza, la quale non viene conferita secondo i tradizionali criteri dello ius soli , ius sanguinis o ius coniugii , bensì sulla base del rapporto di lavoro ovvero della permanenza autorizzata dentro ai confini e la sua concessione risulta sempre subordinata alla concorde volontà della Santa Sede e dell'interessato (e la cittadinanza vaticana risulta cumulabile con quella dello Stato di originaria appartenenza).
- In particolare, sono cittadini dello Stato della Città del Vaticano, (i) Cardinali residenti in Roma (anche fuori dal territorio dello Stato), (ii) coloro che hanno nel Vaticano stabile residenza (per ragioni di dignità, carica od impiego), (iii) coloro che sono autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere nel Vaticano, nonché (iv) coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle di cittadini vaticani, conviventi ed autorizzati a risiedere nel territorio dello Stato. (3) SOVRANITÀ; la sovranità (cioè il potere di imperio, o di governo) è formalmente attribuito al Sommo Pontefice, il quale ha riconosciuta la pienezza del potere legislativo, esecutivo e giudiziario).
attualmente, richiede una specifica autorizzazione delle autorità vaticane. Precisamente, la legislazione italiana trova applicazione nello Stato Vaticano per quanto concerne: (i) materia penale (sostanziale e processuale) (relativi codici); (ii) materia civile (sostanziale), si applica il codice civile, salvo in materia di cittadinanza vaticana (Legge III), capacità a compiere negozi giuridici (diritto canonico) e adozione (autorizzazione pontificia); e (iii) diritto d'autore , salvo contrarietà con il diritto canonico. Nondimeno, trovano applicazione anche fonti normative della Regione Lazio e del Comune di Roma in materia di urbanistica, igiene e sanità pubblica. Per contro, la materia processuale civile rimane regolata dal codice di procedura civile vaticano. LEGGE FONDAMENTALE E ASSETTO ISTITUZIONALE DEL VATICANO La Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano è stata introdotta (con Motu Proprio ) da Giovanni Paolo II nel novembre del 2000 ed ha sostituito la precedente legge del
- In particolare, l'organizzazione complessiva dell'ordinamento giuridico vaticano che emerge dalla nuova legge fondamentale contempla i seguenti tratti essenziali: (1) POTERE LEGISLATIVO; il potere legislativo viene esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per la durata di un quinquennio. In ogni caso, rimane salva la possibilità del Pontefice, ove lo ritenga opportuno, di riservare a se stesso o ad altre istanze l'esercizio della funzione legislativa; (2) POTERE ESECUTIVO; il potere esecutivo viene esercitato dal Presidente della Commissione, coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale, in conformità con la Legge Fondamentale e le altre disposizioni normative vigenti; (3) POTERE GIUDIZIARIO; il potere giudiziario viene esercitato a nome del sommo pontefice dai seguenti organi: (A) Giudice Unico ; organo con competenza in materia civile e penale; (B) Tribunale di Prima Istanza ; organo collegiale con competenza nelle cause civili e penali non deferite al Giudice Unico, nei giudizi di impugnazione avverso le decisioni del Giudice Unico, nonché nelle cause in materia di stato civile e tributaria; (C) Corte di Appello ; organo composto dal Decano della Sacra Rota e da due Uditori con competenza nei giudizi di impugnazione avverso le decisioni del Tribunale di Prima Istanza, nonché nei giudizi per il riconoscimento (delibazione) di sentenze e provvedimenti giudiziari stranieri; (D) Corte di Cassazione ; organo composto dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e da altri due Cardinali, con competenza nei ricorsi per motivi di diritto avverso ogni provvedimento degli altri organi giudiziari. In ogni caso, il Sommo Pontefice può disporre in qualsiasi stato e grado della causa (civile o penale) il deferimento della istruttoria e della decisione ad altra istanza, anche con possibilità di pronunciarsi secondo equità e di escludere qualsiasi ulteriore gravame.
Analogamente, il solo Sommo Pontefice ha facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie. (4) SOMMO PONTEFICE; il Sommo Pontefice è il sovrano dello Stato Vaticano, titolare della pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, nonché del potere di rappresentanza dello Stato Vaticano nei rapporti con gli altri Stati esteri ovvero con altri soggetti di diritto internazionale (che esercita per mezzo della Segreteria di Stato). Durante il periodo di Sede vacante, i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono esercitati dal Collegio dei Cardinali (tuttavia il potere legislativo può essere esercitato solo in casi di urgenza e si richiede la susseguente conferma del Pontefice successivamente eletto). RAPPORTI TRA STATO ITALIANO E STATO VATICANO Le ridotte dimensioni territoriali dello Stato Vaticano e la sua posizione di enclave determinano una significativa dipendenza della sua esistenza dai rapporti con lo Stato italiano. Tali rapporti sono stati compiutamente definiti negli Accordi Lateranensi, nonché mediante successivi accordi internazionali e norme interne del diritto italiano, dai quali emergono obblighi e prerogative reciproche. In particolare: (A) OBBLIGHI DELLO STATO ITALIANO ; il Trattato Lateranense prevede taluni specifici obblighi in capo allo Stato italiano nei confronti della Santa Sede; in particolare tali obblighi consistono in: (1) fornire una adeguata dotazione di acqua, collegamento ferroviario e stradale, nonché servizi telefonici, telegrafici e postali allo Stato Vaticano; (2) eseguire una consultazione preventiva con la Santa Sede ogniqualvolta si intende dare atto a trasformazioni urbanistiche concernenti le zone adiacenti alla Città del Vaticano; (3) riconoscimento della immunità diplomatica e del diritto di passaggio sul territorio italiano nei confronti dei rappresentanti diplomatici della Santa Sede (e di Stati esteri presso la Santa Sede), nonché libertà di transito dei Cardinali e dei Vescovi sul territorio della Repubblica Italiana, senza limitazione della libertà personale; (4) esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci provenienti dall'estero e dirette presso la Città del Vaticano ovvero alla Santa Sede (anche nei territori esterni allo Stato Vaticano); e (5) libertà di corrispondenza da tutti gli Stati (anche belligeranti) alla Santa Sede, e viceversa. (B) OBBLIGHI DELLA SANTA SEDE , gli obblighi della Santa Sede nei confronti dello Stato italiano concernono in modo particolare il territorio vaticano e riguardano: (1) Piazza San Pietro ; tale piazza, benché costituisca parte dello Stato Vaticano, deve rimanere aperta al pubblico e risulta soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane fino ai piedi della scalinata della Basilica (per entrare nella Basilica queste necessitano, invece, di autorizzazione da parte delle autorità vaticane). (2) tesori di arte e di scienza ; i tesori di arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano devono rimanere visibili agli studiosi ed ai visitatori, ma viene riservata alla Santa Sede la libertà di regolare l'accesso al pubblico.
al singolo caso o permanente). Tuttavia, la richiesta o delegazione non sono necessari qualora l'imputato si sia rifugiato nel territorio italiano (in questo caso risulta automaticamente soggetto alle leggi penali italiane). Analogamente, la Santa Sede si impegna a consegnare allo Stato italiano coloro i quali si sono rifugiati nella Città del Vaticano e sono imputati di reati commessi nel territorio italiano, i quali risultano configurabili come reato in entrambi gli Stati. (B) MATERIA FISCALE; in materia fiscale vige una convenzione stipulata nel 2015 tra la Santa Sede ed il Governo italiano (recepita in Italia con la L. 137/2016), la quale ribadisce, tra l'altro, la esenzione totale degli immobili dalle imposte degli immobili della Santa Sede e disciplina gli adempimenti fiscali per le attività della Santa Sede sul territorio italiano. (C) MATERIA PROCESSUALE; in materia processuale, per quanto concerne il recepimento delle sentenze trovano applicazione le norme internazionali e la legislazione italiana. In particolare, il Trattato Lateranense (art. 23) stabilisce che in Italia hanno piena efficacia giuridica (anche agli effetti civili) le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili relativi a persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari (se in armonia con i diritti costituzionali italiani). Sul fronte delle notificazioni degli atti, si distingue tra: (1) materia civile e commerciale; gli atti da notificare nello Stato della Città del Vaticano prevedono che l'istante si rivolga al Procuratore della Repubblica, il quale, a sua volta, inoltra la domanda di notifica al Promotore di Giustizia presso il Tribunale di Prima Istanza del Vaticano; viceversa gli atti da notificare in Italia , prevedono che l'istante si rivolga al Promotore di Giustizia, il quale, a sua volta, inoltra la domanda al competente Procuratore della Repubblica. Infine, nel caso di difficoltà, trova applicazione la procedura per via diplomatica. (2) materia penale; trova applicazione la normale procedura di notifica in via diplomatica.
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA
ORGANIZAZZIONE PERIFERICA DELLA CHIESA CATTOLICA
L'organizzazione territoriale (periferica) della Chiesa cattolica risulta articolata in: (1) Diocesi, a loro volta ripartite in Parrocchie; ed i loro ulteriori raggruppamenti, cioè (2) province ecclesiastiche (3) regioni ecclesiastiche, e (4) conferenze episcopali Le principali circoscrizioni sono rappresentate dalle diocesi e dalle parrocchie. (A) DIOCESI; si tratta di quella porzione della Chiesa (intesa come "popolo di Dio", cioè fedeli), circoscritta territorialmente, e affidata alla cura pastorale di un Vescovo. Gli organi fondamentali della Diocesi sono: (i) Vescovo , colui che sta a capo della Diocesi, eventualmente coadiuvato da Vescovi ausiliari o coadiutori; (ii) Curia diocesana , vale a dire l'insieme delle persone e degli organismi che coadiuvano il Vescovo nel governo della Diocesi; e (iii) Capitolo dei canonici , ossia il collegio dei sacerdoti. (B) PARROCCHIA; si tratta delle circoscrizioni della Chiesa in cui risultano articolate e suddivise le Diocesi. L'organo fondamentale della Parrocchia è il Parroco (colui che è a capo della Parrocchia), eventualmente affiancato da uno o più Vicari parrocchiali. TITOLARI DI UFFICI ECCLESIASTICI Nell'ambito degli organi titolari degli uffici ecclesiastici, si possono distinguere: (A) VESCOVO; si tratta del prelato di nomina papale insignito del massimo grado della gerarchia d'ordine, il quale si può distinguere in: (1) Vescovo Diocesano , il vescovo preposto ad esercitare la giurisdizione ecclesiastica su una Diocesi (circoscrizione territoriale) (affidata alla sua cura); (2) Vescovo Titolare , il vescovo al quale non è stata affidata la cura di una Diocesi particolare; (3) Arcivescovo (o Metropolita ); il vescovo che presiede una arcidiocesi (diocesi metropolitana) ed esercita la propria giurisdizione ecclesiastica anche sulle altre diocesi suffraganee che costituiscono la provincia o regione ecclesiastica.
- Ai sensi del codice di diritto canonico, il Sommo Pontefice nomina liberamente i Vescovi. (B) PARROCO; si tratta del sacerdote che, sotto l'autorità del Vescovo Diocesano, esercita la cura pastorale di una specifica comunità di fedeli corrispondente alla Parrocchia. La provvista (cioè il conferimento dell'ufficio di Parroco) spetta al Vescovo Diocesano.
- In particolare, l'ordinamento italiano riconosce al Parroco (ancorché in misura più limitata rispetto ai Vescovi) determinate prerogative e poteri; tra questi; (1) diritto di certificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio canonico
PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO
PERSONE FISICHE NEL DIRITTO ECCLESIASTICO
La qualifica di ecclesiastico determina l'acquisto di un preciso status giuridico, il quale comporta l'attribuzione di una serie di diritti e di contestuali limitazioni.
- In particolare, nell'ambito della Chiesa cattolica si qualificano come "ecclesiastici" i religiosi che svolgono vita comune nell'ambito di un istituto religioso con professione di voti pubblici di povertà, castità e obbedienza. Precisamente questi "religiosi" sono fedeli che non necessariamente hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine Sacro, il quale risulta proprio dei soli "chierici" (ad es. diaconi, presbiteri e Vescovi). Per quanto concerne lo status degli ecclesiastici (e degli altri ministri di culto nel diritto civile), si possono rilevare alcune prerogative specifiche; in particolare: (1) ESENZIONE DAL SERVIZIO DI LEVA; il Concordato Lateranense (art. 4) prevede che sacerdoti, diaconi e religiosi (i quali abbiano preso i voti) possono ottenere l'esonero dal servizio di leva obbligatorio ovvero l'assegnazione al servizio civile sostitutivo. Disposizioni analoghe trovano applicazione anche nei confronti dei ministri di culti acattolici, i quali abbiano stipulato intese con lo Stato italiano. La disposizione in esame non trova attualmente necessità di applicazione, a fronte della sospensione dell'obbligo del servizio militare. (2) OBBLIGO DI SEGRETO PROFESSIONALE; ai sensi dell'art. 4 del Concordato Lateranense " gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero "
- Nella fattispecie, il segreto professionale concerne sia quanto appreso nel corso del sacramento della confessione e sia anche ogni altra notizia appresa dall'ecclesiastico in ragione della sua qualifica. Nondimeno, il segreto professionale si estende anche agli atti, documenti ed ogni altra cosa esistente presso tali persone in ragione del loro ministero. In particolare, l'eventuale violazione della norma comporta l'inutilizzabilità della prova raccolta (rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento), nonché la configurazione del reato di rivelazione del segreto professionale (ex art. 622 cod. pen.). Tuttavia, il giudice può disporre accertamenti ogniqualvolta ritenga che abbia ragione di ritenere che il ricorso da parte dell'ecclesiastico al segreto professionale sia infondato. (3) INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ; la qualifica di ministro di culto di qualsiasi credo religioso risulta incompatibile con taluni uffici e professioni; in particolare: (i) giudice popolare; (ii) notaio ; (iii) professione di avvocato ; (iv) giudice di pace ; (v) vice-procuratore onorario ; e (vi) giudice onorario di Tribunale. Nondimeno, i ministri di culto non sono eleggibili, nel territorio nel quale esercitano il proprio ufficio, per le cariche di: (i) Sindaco e Presidente della Provincia; (ii) Consigliere comunale, metropolitano, provinciale e regionale.
SOSTENTAMENTO DEL CLERO E PREVIDENZA SOCIALE
Il sostentamento delle persone appartenenti al clero cattolico e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica sono disciplinati dal legislatore, rispettivamente, mediante: (i) la L. 222/1985, e (ii) le singole intese stipulare dalle confessioni acattoliche con lo Stato italiano.
- In particolare, talune di queste intese prevedono il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto mediante corresponsione di assegni (equiparati ai fini fiscali al reddito di lavoro dipendente), mentre, in altri, casi risulta espressamente prevista una prestazione delle funzioni di culto a titolo gratuito. Per quanto concerne la Chiesa cattolica, il sostentamento del clero risulta regolato dall' Istituto per il Sostentamento del Clero (costituito presso ciascuna Diocesi), nonché dall' Istituto centrale per il Sostentamento del Clero (costituito presso la Conferenza Episcopale Italiana). Tali istituti sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti aventi il compito di assicurare e garantire a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore di una diocesi una remunerazione per il loro congruo e dignitoso sostentamento. In particolare, le entrate dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero sono principalmente costituite da: (i) una quota del 8 per mille destinato alla Chiesa dallo Stato italiano; (ii) erogazioni liberali in denaro corrisposte dalle persone fisiche; e (iii) avanzi di gestione degli istituti diocesani. Per quanto concerne il trattamento previdenziale delle persone appartenenti al clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, gli ecclesiastici godono di una doppia tutela previdenziale: (1) tutela generale ; tutela previdenziale offerta dallo Stato a coloro che svolgono attività lavorativa nel territorio nazionale (con riferimento all'opera retribuita prestata dagli ecclesiastici alle dipendenze di terzi); (2) tutela particolare ; tutela previdenziale relativa al proprio status di ecclesiastico o ministro del culto (analogo a quello dei liberi professionisti iscritti agli Albi), da cui discende l'obbligo di iscriversi presso un apposito fondo previdenziale, il Fondo di Previdenza del Clero e dei Ministri dei Culti Acattolici. In particolare, il Fondo di Previdenza del Clero e dei Ministri dei Culti Acattolici rappresenta un fondo previdenziale disciplinato dalla L. 903/1973 e gestito dall'INPS al quale devono essere obbligatoriamente iscritti tutti i sacerdoti cattolici ed i ministri dei culti acattolici, nonché i cittadini italiani che prestano lavoro all'estero alle dipendenze di diocesi od organizzazioni italiane ed i cittadini stranieri presenti in Italia ed attivi alle dipendenze delle diocesi italiane ovvero di chiese od enti acattolici riconosciuti. Le prestazioni tipiche erogate dal Fondo consistono in: (1) pensione di vecchiaia , conseguita con i 68 anni di età (65 anni per coloro che hanno anzianità contributiva di almeno 40 anni); (2) pensione di invalidità ; e (3) pensione ai superstiti , cioè nei confronti dei congiunti di pensionati ovvero di iscritti, i quali al momento del decesso possono far valere almeno 5 anni di contribuzione versata al Fondo.